CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 marzo 2022
769.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 80

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione.
COM(2021)206 final.
(Parere alle Commissioni IX e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

  Giulia GRILLO (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 1).

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Pag. 81

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 marzo 2022.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 2).

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.
Atto n. 360.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI sullo scambio di informazioni del casellario giudiziario – per estenderlo anche alle informazioni relative ai cittadini di Paesi terzi, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS (European Criminal Records Information System) – e sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio sull'istituzione del sistema ECRIS.
  Ricorda che lo schema in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), che, al n. 19 dell'allegato A, prevede l'attuazione della citata direttiva 2019/884/UE, per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS).
  Rammenta che tale sistema è stato istituito nel 2012, in attuazione delle Decisioni quadro n. 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 e n. 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, la prima relativa «all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario» e la seconda «che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)». In Italia l'attuazione di tali decisioni europee è avvenuta, rispettivamente, ad opera dei decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 74 e 12 maggio 2016 n. 75.
  L'ECRIS è dunque uno strumento che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziali e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, elemento fondamentale che si inserisce all'interno dello sforzo europeo volto al raggiungimento di una maggiore cooperazione in ambito giudiziario e all'armonizzazione delle procedure in materia.
  Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, premette che esso si compone di 6 articoli, il primo dei quali definisce l'oggetto della normativa, mentre l'articolo 2 prevede modifiche al citato decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, in cui viene incorporato, con le opportune modifiche, il citato decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 75, di cui l'articolo 4 prevede l'abrogazione.
  Fa presente che il provvedimento in esame rientra fra le strategie digitali del Pag. 82Ministero della giustizia, collocate all'interno del quadro programmatico e normativo dell'Unione europea e dell'Italia ed è volto al miglioramento dell'organizzazione dei servizi richiesti nell'ambito della comune azione di prevenzione e repressione del crimine.
  Nel merito si prevede che la gestione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS venga affidata all'Ufficio centrale del Casellario e si equiparano, ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi. Più in dettaglio, si aggiungono le definizioni di impronte digitali e di immagine del volto, si precisa che le informazioni non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale, si disciplina il caso in cui la richiesta di informazioni riguardi un cittadino di un Paese terzo e si disciplinano le procedure di richiesta di informazioni sulle condanne e le procedure di risposta.
  L'articolo 3 prevede analoghe modifiche al testo unico sul casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
  L'articolo 4, come già anticipato, prevede l'abrogazione di norme assorbite dallo schema di decreto.
  L'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 fissa al 28 giugno 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo, data che corrisponde al termine fissato dalla direttiva per la sua attuazione da parte degli Stati membri.
  In conclusione, nel segnalare la necessità di prestare particolare attenzione, soprattutto nel caso del coinvolgimento di minori, ai profili inerenti al trattamento dei dati personali sensibili, che deve avvenire nel rispetto delle garanzie sulla privacy, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
Atto n. 362.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo il relatore Maggioni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882, (European accessibility act), sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, predisposto in base alla delega conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, legge di delegazione europea 2019-2020 (cfr. punto 17 allegato A).
  Premette che il provvedimento ha l'obiettivo di recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni contenute nella citata direttiva, il cui scopo è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per determinati prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025. Evidenzia che si tratta di una direttiva indirizzata principalmente ad agevolare le persone con disabilità, ma di cui beneficeranno anche altre persone con limitazioni funzionali permanenti o transitorie, come ad esempio gli anziani, le donne in gravidanza, o coloro che viaggiano con bagaglio.
  La direttiva mira in particolare ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di prodotti e servizi relativi alla comunicazione elettronica e al commercio online, al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi, derivanti dall'eterogeneità delle normative nazionali sull'accessibilità.
  Il termine per il recepimento è fissato al 28 giugno 2022, mentre il termine per l'espressione del parere è fissato al 9 aprile 2022. Fa presente, tuttavia, che l'atto è Pag. 83stato assegnato con riserva, non essendo ancora stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.
  Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto legislativo, evidenzia che esso si compone di 27 articoli e 5 allegati. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, elencando i prodotti e i servizi ad esso soggetti. In particolare, nell'ambito dei prodotti, rientrano gli smartphone, i computer, i terminali self-service di pagamento e i lettori di libri elettronici, mentre, nell'ambito dei servizi, quelli di comunicazione elettronica, di commercio online, di accesso a media audiovisivi e libri elettronici, di prenotazione e pagamento dei servizi di trasporto passeggeri, di online banking.
  L'articolo 2 elenca una serie di definizioni che si applicano al decreto in esame, conformemente a quelle contenute nella direttiva (UE) 2019/882.
  L'articolo 3 elenca i requisiti di accessibilità, relativi a tutti i prodotti e servizi contemplati, rinviando all'allegato I.
  L'articolo 4 prevede che i servizi di trasporto si considerino conformi ai requisiti di accessibilità ove questi rispettino i requisiti generali previsti dai regolamenti europei vigenti, nonché, ove previsti, i requisiti supplementari previsti dal decreto in esame.
  L'articolo 5 afferma il principio di libera circolazione dei prodotti e dei servizi, provenienti da altri Stati membri, che risultino conformi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto.
  L'articolo 6 stabilisce una serie di obblighi, per i fabbricanti dei prodotti contemplati dal decreto, relativi ai requisiti di accessibilità, alla documentazione tecnica di conformità, nonché alle istruzioni e informazioni da fornire ai consumatori e agli utenti finali. Si prevede anche l'obbligo, per i fabbricanti, di comunicare al MISE e alle autorità di vigilanza degli Stati membri in cui è immesso un proprio prodotto, qualora tale prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità, le misure di correzione o di ritiro dal mercato. Il fabbricante deve tenere un registro dei prodotti non conformi e dei relativi reclami.
  Gli articoli da 7 a 11 disciplinano gli obblighi inerenti all'accessibilità dei prodotti che ricadono sui soggetti che intervengono nella distribuzione, ovvero sul rappresentante autorizzato, nominato dal fabbricante, sull'importatore e sul distributore i quali sono tenuti a verificare che i prodotti rechino la marcatura CE, che siano accompagnati dai documenti prescritti, incluse le istruzioni e le informazioni in una lingua comprensibile dai consumatori, nonché la conformità ai requisiti richiesti, prevedendo l'obbligo di indicare all'autorità di vigilanza, su richiesta, l'identità degli operatori economici a cui abbiano fornito o da cui abbiano ricevuto i prodotti.
  L'articolo 12 introduce gli obblighi, per i fornitori di servizi, del rispetto dei requisiti di accessibilità, in conformità all'allegato IV, e di comunicazione all'Agenzia Italia digitale dei casi di non conformità e le misure correttive.
  L'articolo 13 reca una clausola di salvaguardia per le PMI in caso di «modifica sostanziale» e «onere sproporzionato»: è infatti prevista l'esenzione dai requisiti di accessibilità, qualora il rispetto di tali requisiti richieda una modifica sostanziale del prodotto o servizio, tale da modificarne la natura, o qualora comporti un onere sproporzionato all'operatore interessato. Gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità non possono invocare l'onere sproporzionato.
  L'articolo 14 stabilisce la presunzione di conformità ai requisiti di accessibilità, per i prodotti e servizi che rispettino analoghi requisiti stabiliti da norme armonizzate europee o le specifiche tecniche europee.
  L'articolo 15 prevede che la dichiarazione UE di conformità, rilasciata dal fabbricante, attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili, mentre l'articolo 16 stabilisce le modalità di apposizione della marcatura CE sui prodotti.
  L'articolo 17 individua nel Ministero dello sviluppo economico l'Autorità di vigilanza del mercato dei prodotti di cui allo schema di decreto e ne stabilisce la competenza a verificare la sussistenza dell'onere sproporzionatoPag. 84 di cui all'articolo 13 e a controllare la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.
  L'articolo 18 prevede che qualora il Ministero dello sviluppo economico rilevi il mancato rispetto dei requisiti di accessibilità, possa richiedere all'operatore economico interessato l'adozione delle opportune misure correttive in modo da provvedere a soddisfare i requisiti di conformità entro un termine ragionevole e proporzionato. Il MISE può altresì chiedere all'operatore economico interessato il ritiro del prodotto dal mercato entro un termine supplementare ragionevole qualora questo non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato.
  L'articolo 19 da attuazione all'articolo 21 della direttiva, stabilendo che, se dopo l'adozione di una misura di ritiro dal mercato di un prodotto non conforme, questa sia ritenuta ingiustificata dalla Commissione europea e dagli altri Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Se un altro Stato membro adotta una misura di ritiro dal mercato e tale misura è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione europea.
  L'articolo 20 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico debba fissare un termine entro il quale l'operatore economico deve porre fine alla non conformità contestata e che, in caso di permanenza della non conformità, il MISE debba adottare tutte le misure opportune per limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato.
  L'articolo 21 stabilisce la competenza dell'Agenzia per l'Italia digitale a valutare la conformità di un servizio, ai requisiti di accessibilità, e, in caso accerti la non conformità, a richiedere al fornitore del servizio di adottare le misure correttive entro un termine ragionevole e proporzionato. In caso di non ottemperanza, l'Agenzia provvede all'oscuramento del servizio online o dell'applicazione mobile.
  L'articolo 22 prevede che i prodotti e servizi disciplinati dallo schema di decreto in esame debbano essere considerati conformi agli analoghi obblighi sull'accessibilità, stabiliti nel codice degli appalti e in altri atti dell'Unione, salvo che questi dispongano diversamente.
  L'articolo 23 estende la presunzione di conformità del prodotto o servizio, ai requisiti di accessibilità stabiliti in altri atti dell'Unione, anche al caso di conformità alle norme armonizzate e requisiti tecnici adottati in base alla procedura prevista all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva. Al riguardo, l'articolo 23 fa erroneamente riferimento all'articolo 14 dello schema di decreto, anziché all'articolo 15 della direttiva.
  L'articolo 24 stabilisce le disposizioni sanzionatorie, tenendo conto dell'entità della non conformità, del numero delle unità di prodotti o servizi non conformi nonché del numero degli utenti colpiti.
  L'articolo 25 reca norme transitorie in cui si stabilisce che il decreto in esame ha effetto a decorrere dal 28 giugno 2025 e che i contratti di servizi conclusi prima di tale data possono essere mantenuti invariati per non più di ulteriori cinque anni. Inoltre, fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano prima di tale data, mentre per i terminali self-service la transitorietà è estesa a venti anni dalla loro messa in funzione.
  L'articolo 26 autorizza l'Agenzia per l'Italia digitale ad assumere con contratto a tempo indeterminato 15 unità di personale non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami. Per lo svolgimento delle medesime attività, il MISE è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto a tempo indeterminato 50 unità di personale non dirigenziale. In ultimo, l'articolo 27 contiene le disposizioni di copertura finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.