CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 marzo 2022
769.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica.
C. 2238-A cost.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Stefano FASSINA (LEU), relatore, ricorda che l'articolo unico della proposta di legge costituzionale in esame modifica il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, laddove dispone che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, prevedendo che questo sia eletto «su base circoscrizionale». Tanto considerato, preso atto del contenuto del provvedimento in esame e del rango costituzionale delle disposizioni da esso recate, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 243 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2022.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo da trasmettere nel termine di sette giorni.

  La viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, dal momento che non sono ancora pervenuti i necessari elementi istruttori da parte del competente Ministero dell'interno.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
C. 1870 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2022.

  La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, poiché è ancora in via di perfezionamento la predisposizione della nuova relazione tecnica da parte del competente Ministero della difesa, fermo restando che è sempre in corso l'interlocuzione tra quest'ultimo Dicastero e quello dell'economia e delle finanze al fine di giungere alla risoluzione delle questioni problematiche dal punto di vista finanziario riconducibili a talune disposizioni del testo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, preso atto degli aggiornamenti testé resi dalla rappresentante del Governo circa il lavoro istruttorio in corso, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2022.

  La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione due note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), dalle quali emerge la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sul provvedimento in esame, stante Pag. 30la sussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario correlati a talune disposizioni del testo.

  Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di sette giorni.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva e che il testo non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 17, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame recante interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva, prevede l'istituzione del Tavolo di filiera per la frutta in guscio con compiti consultivi e di monitoraggio, al cui interno sono costituiti l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente e il Comitato di tre assaggiatori esperti (articoli 3 e 15). Evidenzia, altresì, che ai soggetti che partecipano ai tre organismi istituendi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Inoltre, specifica che le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ritiene che, al fine di suffragare tale assunzione di neutralità, andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a verificare che le funzioni dei predetti organismi e quelle degli uffici ministeriali di supporto possano effettivamente essere espletate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'istituzione di marchi per la certificazione di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli, sia da parte delle regioni che da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con un marchio unico di qualità (articolo 5), non ha osservazioni da formulare in quanto la previsione è di carattere facoltativo e dunque le amministrazioni interessate potranno darvi corso solo qualora sussistano le pertinenti disponibilità.
  Riguardo al compito attribuito alle regioni di sviluppare altri due Centri per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, previsto all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la norma è espressa in termini di facoltà e che l'intervento deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Circa la previsione del finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo e di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, destinati al miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie (articolo 7), non ha osservazioni da formulare dal momento Pag. 31che l'onere è individuato in termini di limiti di spesa.
  Sugli interventi previsti dagli articoli 8 e 10 non ha osservazioni da formulare in quanto le norme presentano carattere programmatico e facoltativo, e sono comunque assistite da una clausola di invarianza finanziaria.
  Riguardo agli interventi di valorizzazione della filiera castanicola ritenuti prioritari ai sensi dell'articolo 9 nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati sullo sviluppo rurale [Piano di sviluppo rurale (PSR) e Piano Strategico], osserva che in linea generale tale previsione è volta all'individuazione di priorità nel quadro di risorse già destinate a spesa in base alla legislazione vigente e pertanto non formula osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che tale indicazione non incida su interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse.
  Sugli articoli 11 e 12 non ha nulla da osservare, in considerazione del carattere ordinamentale delle relative previsioni.
  Circa i contributi previsti all'articolo 13, non ha osservazioni da formulare in quanto gli stessi sono posti a valere sul Fondo per la promozione della filiera castanicola che costituisce limite di spesa e gli stessi risultano comprimibili e rimodulabili sulla base delle risorse effettivamente disponibili.
  Circa i compiti di vigilanza e repressione previsti dall'articolo 14, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a chiarire se le amministrazioni interessate possano farvi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti modalità:

   quanto a 8 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2021-2023 di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2021-2023 di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Al riguardo, osserva preliminarmente che, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021, andrebbe aggiornata al 2022 la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Inoltre, al fine di escludere una dequalificazione della spesa, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito al fatto che gli oneri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, che prevedono, rispettivamente, il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo e la concessione di un contributo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo, possano effettivamente considerarsi spese in conto capitale, posto che alla loro copertura si provvede mediante corrispondente riduzione di risorse della stessa natura, ossia quelle contenute nel fondo speciale di conto capitale del Ministero delle politiche agricole e forestali.
  Infine, segnala che sia l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, sia quello di conto capitale di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativi al bilancio triennale 2022-2024, non recano le disponibilità occorrenti per far fronte agli oneri ad essi imputati. Infatti, attualmente, l'accantonamento di parte corrente presenta disponibilità pari a 7,8 milioni di euro per il 2022, 3,6 milioni di euro per il 2023 e 20,6 milioni di euro per il 2024, mentre quello di conto capitale reca una disponibilità pari a 2,2 milioni di euro per il 2022, 14 milioni di euro per il 2023 e 45 milioni di euro per il 2024.

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  La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), dalla quale emerge la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sul provvedimento in esame, stante la sussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario correlati a talune disposizioni del testo.

  Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quattordici giorni.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari ed i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, e che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.
  Rammenta che durante l'esame presso il Senato sono state presentate due relazioni tecniche, indi, nel passare all'esame delle modifiche in quella sede introdotte considerate dalle relazioni tecniche, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 5, 6 e 8, recanti, rispettivamente, Registro pubblico telematico, sanzioni e disposizioni finanziarie, non formula osservazioni, considerato che talune delle integrazioni introdotte dal Senato sono volte a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio del Senato ed altre modificano, in modo parziale, disposizioni considerate prive di effetti finanziari e riferibili ad attività svolte da soggetti privati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 5 – come modificato nel corso dell'esame al Senato su avviso conforme del Governo – fa fronte agli oneri relativi all'istituzione e alla tenuta del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente», di cui al medesimo articolo 5, tramite le seguenti modalità:

   quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute;

   quanto a 50.413 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al triennio 2022-2024.

  In proposito, ricorda che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo trasmesso dalla Camera l'8 aprile 2019 sono state volte, da un lato, ad aggiornare – in considerazione del protrarsi dell'iter legislativo – la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2022, dall'altro, ad imputare parte degli oneri stessi alle risorse di cui al citato articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché porli integralmente a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute.
  Tanto premesso, in merito alla prima modalità di copertura rammenta che, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della Pag. 33legge di contabilità pubblica, con la legge di bilancio le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, ferma restando la coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  In tale quadro, fa presente che nello stato di previsione del Ministero della salute le risorse finanziarie rivenienti dal predetto riaccertamento sono iscritte, quanto a quelle di parte corrente, sul Fondo di cui al capitolo 1084 e, quanto a quelle in conto capitale, sul Fondo di cui al capitolo 7051, e che gli stessi per l'anno 2022 recano uno stanziamento pari – rispettivamente – ad euro 19.450.753 e ad euro 6.500.000.
  Ciò posto, come è dato ricavare da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, oggetto di riduzione dovrebbe essere, nello specifico, il Fondo di parte corrente del Ministero della salute alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal suddetto riaccertamento, giacché sul capitolo 1084 per l'anno 2022 risulta accantonato in conto competenza, in vista dell'approvazione definitiva di provvedimenti non ancora divenuti legge, quale è quello in esame, proprio l'importo di 300.000 euro. Ferma restando, a suo parere, la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla correttezza di tale ricostruzione, rileva che, sotto il profilo meramente testuale, al comma 9 dell'articolo 5 sarebbe stato preferibile, da un lato, fare diretto riferimento alla riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del richiamato articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché in termini generici all'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione, essendo quest'ultima una norma di carattere essenzialmente procedurale, dall'altro, esplicitare la natura di parte corrente del Fondo utilizzato.
  Ciò stante, considerato che le risorse utilizzate risultano disponibili e libere da impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse stesse, al fine di evitare una ulteriore lettura parlamentare, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di non introdurre modifiche al testo, posto che le stesse avrebbero comunque carattere meramente formale. Su tale aspetto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito alla seconda modalità di copertura non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità.
  Con riguardo all'articolo 8, fa presente che lo stesso reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che – ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, di cui si è in precedenza detto – le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione della proposta di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

  La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle osservazioni svolte dal relatore, fa presente che il comma 9 dell'articolo 5 fa fronte a parte degli oneri relativi all'istituzione e alla tenuta del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente», per un ammontare pari a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute. Rammenta che, ai sensi del citato articolo 34-ter, comma 5, con la legge di bilancio le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere reiscritte in bilancio, in tutto o in parte, su base pluriennale in appositi fondi da istituire con la medesima Pag. 34legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
  In tale quadro, nello stato di previsione del Ministero della salute le risorse finanziarie rivenienti dal predetto riaccertamento sono state iscritte per l'anno 2022, per la parte corrente, sul Fondo di cui al capitolo 1084, per un ammontare pari a euro 19.450.753, e, per la parte in conto capitale, sul Fondo di cui al capitolo 7051, per un importo pari a euro 6.500.000.
  Precisa, in proposito, che sul predetto Fondo di parte corrente è stato accantonato per l'anno 2022 in conto competenza un importo di 300.000 euro proprio in vista dell'approvazione del presente provvedimento.
  Tanto considerato, conviene circa il fatto che al comma 9 dell'articolo 5, sotto il profilo meramente testuale, sarebbe stato preferibile, da un lato, fare diretto riferimento alla riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del richiamato articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché in termini generici all'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione, dall'altro, esplicitare la natura di parte corrente del Fondo utilizzato.
  Tuttavia, poiché le risorse utilizzate risultano disponibili e libere da impegni già assunti a valere sulle risorse stesse, ritiene opportuno, anche al fine di evitare una ulteriore lettura parlamentare, non introdurre modifiche al testo, posto che tali modifiche avrebbero comunque carattere meramente formale.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il comma 9 dell'articolo 5 fa fronte a parte degli oneri relativi all'istituzione e alla tenuta del registro pubblico telematico denominato “Sanità trasparente”, per un ammontare pari a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute;

    ai sensi del citato articolo 34-ter, comma 5, con la legge di bilancio le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in esito al riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possono essere reiscritte in bilancio, in tutto o in parte, su base pluriennale in appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate;

    nello stato di previsione del Ministero della salute le risorse finanziarie rivenienti dal predetto riaccertamento sono state iscritte per l'anno 2022, per la parte corrente, sul Fondo di cui al capitolo 1084, per un ammontare pari a euro 19.450.753, e, per la parte in conto capitale, sul Fondo di cui al capitolo 7051, per un importo pari a euro 6.500.000;

    sul predetto Fondo di parte corrente è stato accantonato, in conto competenza, per l'anno 2022 un importo di 300.000 euro in vista dell'approvazione del presente provvedimento;

    al comma 9 dell'articolo 5, sotto il profilo meramente testuale, sarebbe preferibile, da un lato, fare diretto riferimento alla riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del richiamato articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché in termini generici all'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione, dall'altro, esplicitare la natura di parte corrente del Fondo utilizzato;

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    poiché, tuttavia, le risorse utilizzate risultano di parte corrente, disponibili e libere da impegni già assunti, appare opportuno, anche al fine di evitare un'ulteriore lettura parlamentare, non introdurre modifiche al testo, posto che tali modifiche sarebbero comunque di carattere meramente formale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.