CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 marzo 2022
769.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 29 marzo 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
Emendamenti testo unificato C. 1951 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 4 degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge C. 1951 e abb.-A, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

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  Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.
C. 2805, approvata dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), la proposta di legge C. 2805, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere, non modificata nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, illustrando il provvedimento, rileva, in estrema sintesi, come la proposta di legge, che consta di 7 articoli, sia volta a disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.
  A tal fine il testo:

   introduce l'obbligo per gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, nonché di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne;

   introduce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;

   istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentano di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;

   stabilisce che alle rilevazioni concernenti specifici reati siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, prevedendo a tal fine l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia;

   perfeziona, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte dall'ISTAT sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai centri antiviolenza e dalle case rifugio.

  Passando a sintetizzare in dettaglio il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 esplicita le finalità della proposta di legge, ovvero la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, con il precipuo scopo di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.
  L'articolo 2 detta disposizioni concernenti l'informazione statistica ufficiale sulla violenza di genere, nonché alcuni obblighi generali di rilevazione e raccolta delle informazioni statistiche.
  In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono in tema di supporto statistico e informativo da parte degli organi del Sistema statistico nazionale (Sistan) nell'ambito delle politiche e azioni di contrasto alla violenza di genere condotte dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  I commi da 4 a 6 dettano invece disposizioni relative alla dimensione di genere degli obblighi di informazione statistica e delle conseguenti rilevazioni.
  L'articolo 3 stabilisce che, in merito all'attuazione dell'articolo 2, venga predisposta una relazione, quale integrazione della Relazione annuale al Parlamento che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto Pag. 10legislativo n. 322 del 1989, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente sulle attività svolte dall'Istat e dagli altri enti operanti nel Sistema statistico nazionale (Sistan) nel corso dell'anno precedente.
  L'articolo 4 obbliga tutte le strutture sanitarie pubbliche, e in particolare le unità operative di pronto soccorso, a fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.
  L'articolo 5 istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato.
  L'articolo 6 prevede che alle rilevazioni concernenti i reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti, i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia.
  L'articolo 7 intende perfezionare, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte dall'Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai centri antiviolenza e dalle case rifugio.
  In particolare, il comma 3 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzino i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'Istat per le indagini periodiche sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, di cui si avvale il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia «coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», attribuito alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Affari sociali, la proposta di legge C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie», al quale non sono state apportate modifiche nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, rileva come la proposta di legge in esame sia volta a promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti i rapporti intercorrenti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
  Passando ad illustrare in dettaglio il contenuto del provvedimento, che si compone di nove articoli, soffermandosi sulle limitate modifiche apportate dal Senato, le quali risultano motivate soprattutto da esigenzePag. 11 di coordinamento formale o di copertura degli oneri, segnala come l'articolo 1, non modificato nel corso dell'esame al Senato, qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, in attuazione dei principi dettati dagli articoli 32 (in materia di tutela della salute) e 97 (in materia di efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione) della Costituzione.
  Più precisamente, al comma 2 si precisa che, per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, le disposizioni del provvedimento in esame intendono garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.
  Il comma 3 fa salva l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché delle disposizioni del titolo VII (Pubblicità) del decreto legislativo n. 219 del 2006 (Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano).
  L'articolo 2, che reca le definizioni dei termini utilizzati dal provvedimento, è stato modificato al Senato limitatamente alla lettera c) del comma 1, laddove è stato espunto il riferimento ai collegi (professionali), così esclusi dall'ambito di definizione dell'«organizzazione sanitaria».
  L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi.
  Ai sensi del comma 1 sono assoggettate a pubblicità le convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:

   di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 100 euro (50 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o complessivo annuo maggiore di 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera);

   di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario sopra i 1000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro.

  Ai sensi del comma 2, vengono poi sottoposti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza.
  Ai sensi del comma 3, la pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni – convenzioni il cui riferimento è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato – e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. La comunicazione viene trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al predetto articolo 5. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante della stessa in Italia, secondo la modifica apportata nel corso dell'esame al Senato (il testo approvato dalla Camera faceva riferimento invece al rappresentante locale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 219 del 2006, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»).
  Ai sensi del comma 4, la comunicazione, per ciascuna erogazione, convenzione od accordo riporta una serie di dati del beneficiario dell'erogazione o della controparte – il riferimento alla controparte è stato aggiunto al Senato – della convenzione o dell'accordo (quali il nominativo o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA) nonché dati relativi all'erogazione, alla convenzione o all'accordo medesimo, tra i quali la data, la natura e l'importo.Pag. 12
  Il comma 5 prevede che la comunicazione viene eseguita entro il semestre successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione la convenzione e l'accordo. Nel caso di superamento dei limiti annui di valore la comunicazione è effettuata entro il semestre successivo a quello in cui è intervenuto il superamento.
  L'articolo 4, al comma 1, obbliga le imprese produttrici costituite in forma societaria a comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

   siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;

   abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

  Ai sensi del comma 2, la comunicazione per ciascun titolare dovrà indicare il valore per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni, nonché i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno; dovrà anche indicare i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.
  Ai sensi del comma 3, nella comunicazione è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata, come definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR. Per «partecipazioni qualificate» come definite nel richiamato articolo 67 del TUIR si intendono le partecipazioni, i diritti o titoli che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
  Il comma 4 prevede che la comunicazione è trasmessa in formato elettronico, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute – di cui all'articolo 5, comma 7 – relativo alla struttura e alle caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente» istituito dall'articolo 5 del provvedimento.
  Ai sensi del comma 5, nel caso in cui il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata – caso previsto dal comma 3 dell'articolo in esame – la comunicazione è pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico sopracitato.
  Ai sensi del comma 6, qualora le azioni, quote od obbligazioni siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute o all'organizzazione sanitaria – riferimento all'organizzazione sanitaria che è stato aggiunto nel corso dell'esame al Senato – dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dagli stessi, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3.
  L'articolo 5, al comma 1, prevede l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Ai sensi del comma 2, nel registro citato sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4, nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7.
  Il comma 3 prevede che il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti indicati Pag. 13dall'articolo, secondo gli standard degli Open Data (specifica relativa a tali comunicazioni, dati ed atti, aggiunta nel corso dell'esame al Senato). Si precisa, al riguardo, che con il termine Open Data si fa riferimento ad alcuni tipi di dati (informazioni, dati numerici, ecc.) che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, secondo le indicazioni presenti nella licenza d'uso.
  Ai sensi del comma 4, le comunicazioni sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione: decorso tale termine, sono cancellate.
  Il comma 5 prevede che i dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36 del 2006, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/98/UE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
  Ai sensi del comma 6, con la stipulazione delle convenzioni e degli accordi – inciso aggiunto nel corso dell'esame al Senato –, ovvero con l'accettazione delle erogazioni da parte dei soggetti operanti nel settore della salute o di organizzazioni sanitarie – il riferimento a tali erogazioni è stato aggiunto dal Senato – nonché con l'acquisizione di partecipazioni azionarie od obbligazionarie nonché dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale od intellettuale si intende prestato il consenso alla pubblicità ed al trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti e ad alle organizzazioni, specificando che le comunicazioni citate sono oggetto di pubblicazione sul sito Internet del Ministero della salute.
  La disposizione fa inoltre salvi i diritti degli interessati, di cui agli articoli 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione «diritto all'oblio»), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento) e 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/UE), nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.
  Ai sensi del comma 7, viene demandato ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sentite l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e il Garante per la protezione dei dati personali, la determinazione della struttura e delle caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico, nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri:

   facilità di accesso;

   semplicità della consultazione;

   comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione;

   previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.

  Ai sensi del comma 8, il decreto definisce anche i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni.
  Quanto alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, il comma 9 – come risultante dalle modificazioni apportate al testo nel corso dell'esame al Senato – stabilisce che essi sono pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e che ad essi si provvede:

   quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (ai sensi del quale per ciascun Ministero le somme corrispondenti agli importi dei residuiPag. 14 passivi perenti eliminati possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio), iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2022;

   quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della salute.

  L'articolo 6, che disciplina i profili di vigilanza e sanzionatori, rende le imprese produttrici responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.
  L'unica modifica apportata dal Senato a tale articolo riguarda il comma 12, laddove si prevede che i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui all'articolo medesimo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte.
  L'articolo 7, non modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge.
  L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, riguardante l'istituzione del registro pubblico telematico, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 9, non modificato nel corso dell'esame al Senato (ex articolo 8), reca le disposizioni finali, prevedendo che gli obblighi di comunicazione relativi alle erogazioni e alle relazioni d'interesse dirette e indirette, previsti dall'articolo 3, si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di inizio funzionamento del registro «Sanità trasparente», avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.
  Gli obblighi di comunicazione relativi alle partecipazioni azionarie, ai titoli obbligazionari e ai proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, previsti dall'articolo 4, si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di inizio funzionamento del medesimo registro «Sanità trasparente».
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia riconducibile alla materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Segnala inoltre come l'articolo 1 della proposta di legge qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32 (Tutela della salute) e 97 della Costituzione (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.