CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 marzo 2022
767.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 74

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO, indi della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (vedi allegato 1).

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), nel concordare sui rilievi contenuti nel parere sulla materia sportiva – che meritano attenzione anche alla luce del disegno di legge in discussione al Senato sull'inserimento dello sport in Costituzione – individua un altro problema del provvedimento nel fatto che si ritorna a fare riferimento, per le misure di sostegno, ai codici ATECO, i quali già nella prima Pag. 75fase della pandemia non avevano dato una buona prova. Chiede poi di inserire un'osservazione relativa al caro carburanti nel settore della pesca, e, più in generale in agricoltura, soprattutto al fine di uniformare il trattamento degli operatori del settore dovuti alle differenti normative regionali.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, rileva come il tema della pesca affrontato dalla collega Drago sia già oggetto di attenzione da parte delle Commissioni di merito, oltre che del nuovo decreto-legge n. 21 trasmesso in questi giorni al Senato.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) concorda con la senatrice Drago nel rilevare come il tema del caro carburante sia molto sensibile per i settori della pesca e dell'agricoltura; conferma tuttavia che il tema è stato affrontato dal Governo con il decreto-legge n. 21 del 2022, attualmente all'esame del Senato. Ricorda che sono stati molti i gruppi parlamentari che hanno auspicato che la materia venisse inserita nel decreto al nostro esame, magari con un maxi emendamento, ma non è stato così. Rileva tuttavia come sarà possibile inserire tali osservazioni quando renderemo il parere su questo decreto.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ribadisce la richiesta di inserire nel parere un'osservazione su questo tema in considerazione del fatto che l'osservazione è volta a favorire l'omogeneità di interventi tra le diverse regioni. Oltre a ciò anticipare l'osservazione rafforzerebbe l'efficacia di un'analoga osservazione che potremo inserire nel parere reso sul prossimo decreto.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi Ucraina.
S. 2562 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alle Commissioni 3a e 4a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettere a) e d) della Costituzione); con riferimento a singole disposizioni assumono poi rilievo le competenze esclusive statali in materia di diritto di asilo, di immigrazione, di sicurezza di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d), ed s) e le competenze concorrenti in materia di produzione e distribuzione dell'energia e ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  Ricorda che il provvedimento non era assegnato per il parere alla Commissione questioni regionali in occasione dell'esame in prima lettura presso la Camera; la Commissione ha invece esaminato il successivo decreto-legge relativo alla guerra in Ucraina, il n. 16 del 2022, esprimendo, nella seduta del 9 marzo 2022 un parere favorevole con un'osservazione. Un emendamento ha poi riprodotto il contenuto dell'articolo 16 nel provvedimento in esame.
  L'osservazione era volta a prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare con un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'università previsto dall'articolo 4 (ora articolo 5-quinquies) per le iniziative di sostegno a studenti e studiosi ucraini, alla luce della competenza regionale in materia di diritto allo studio.
  L'osservazione non è stata recepita e potrebbe pertanto essere ribadita nel parere.
  Il provvedimento non appare per il resto presentare profili problematici per ciò che attiene alle competenze della Commissione per le questioni regionali. Con riferimento al contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 rechi disposizioni concernenti la partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO sul fianco Est dell'Alleanza. Nello Pag. 76specifico, il comma 1 autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2022, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021(DOC. XXVI, n. 4), concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021. Il comma 3 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016) che prevedono, rispettivamente norme sul personale, in materia penale e in materia contabile.
  L'articolo 2 prevede la cessione alle autorità governative dell'Ucraina, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione.
  L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente e di contenuto identico all'articolo 1 del decreto-legge n. 16 del 2022, autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. L'autorizzazione in deroga alle procedure vigenti è concessa fino al 31 dicembre 2022. Ai sensi del comma 2, con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. Ai sensi del comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2.
  L'articolo 3 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad adottare, fino al 31 dicembre, interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla vigente normativa, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 4, al comma 1, dispone un incremento di 10 milioni di euro della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria per potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina. Il comma 2, emendato nel corso dell'esame in sede referente, reca un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso per l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale.
  L'articolo 5 potenzia la funzionalità dell'Unità di crisi del Ministero degli esteri. In particolare, il comma 1 reca un'autorizzazione della spesa di 1,5 milioni per l'esercizio in corso per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza. Il comma 2 incrementa di 100.000 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per gli interventi destinati a potenziare la tutela di cittadini e interessi italiani all'estero e gli stanziamenti destinati alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità, originariamente prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 31 Pag. 77maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152. Il comma 3 prevede il differimento al 31 dicembre ed al 31 marzo 2023, dei termini entro cui poter registrarsi sul sito «Dove siamo nel mondo» (portale che consente ai connazionali di segnalare volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni).
  L'articolo 5-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, riproduce, con alcune integrazioni, il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2022. L'articolo reca disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare, per fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, autorizza l'adozione di misure per: l'aumento della disponibilità di gas; la riduzione programmata dei consumi di gas; consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023. Peraltro, sullo stesso tema interviene anche il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali): in particolare, con l'articolo 21, che prevede l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022 è anch'esso attualmente all'esame della Camera (assegnato alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive). Il comma 3, per evitare restrizioni all'esercizio degli impianti non alimentati a gas né a fonti di energia rinnovabili, prevede che per gli impianti a carbone o olio combustibile i valori limite di emissione nell'atmosfera siano calcolati applicando i valori previsti dalla normativa UE, in deroga a più restrittivi limiti relativi alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti – sulla base della legislazione nazionale – in via normativa o amministrativa. Il comma 4 prevede che il Ministro della transizione ecologica adotti le opportune misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.
  L'articolo 5-ter prevede, al comma 1, lettere a) e b), condizioni agevolate di accesso al Fondo previsto dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, per le domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate da imprese che – negli ultimi tre bilanci depositati – abbiano realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale con operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia. Le misure agevolate di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 3).
  L'articolo 5-quater di contenuto identico all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2022, detta alcune misure di sostegno per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto. Il comma 7 stabilisce che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, oltre che nell'ambito delle citate strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), anche nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. Il comma 8 dispone la sospensione di efficacia per l'anno 2022 delle misure di accantonamento dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa Pag. 78per la gestione dei centri per l'immigrazione previste dall'articolo 1, comma 767, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).
  L'articolo 5-quinquies, introdotto dalle Commissioni in sede referente – recepisce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2022. Esso prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare le iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore degli studenti, ricercatori, e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca.
  L'articolo 6 reca disposizioni di natura finanziaria.
  L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede che con riferimento alla cessione delle armi sia precisato il destinatario. Con riferimento invece all'accoglienza dei minori non accompagnati – di cui anche la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza si sta occupando – rileva la mancanza di un coordinamento in sede internazionale. Chiede pertanto che venga inserita una clausola che possa dare priorità nell'accoglienza dei minori a quelle realtà istituzionali e del terzo settore in particolare italo-ucraine che già gestiscono il flusso dei minori tra questi due Paesi. Appare evidente, infatti, come tali organismi, in virtù di un'attività già avviata da tempo, possono agire più efficacemente, velocizzando le procedure degli affidi nonché, avvalendosi di personale specializzato bilingue, alleviare il trauma cui tali minori sono sottoposti. Ricorda come si tratti, infatti, non solo di minori che hanno perso i genitori in guerra, ma anche di bambini già affidati ad istituti sul territorio ucraino sui quali tali strutture hanno già informazioni.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore nel concordare pienamente con entrambe le istanze avanzate dalla senatrice Drago, rileva tuttavia la difficoltà di inserire osservazioni in merito nel parere perché entrambe le tematiche esulano dalle competenze della Commissione. Sottolinea come tali istanze devono essere avanzate nelle Commissioni di merito trattandosi, peraltro, di materie di esclusiva competenza dello Stato.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ritiene che la Commissione per le questioni regionali sia tenuta a sollevare osservazioni che poi sta, evidentemente, alle Commissioni di merito recepire o meno. Rimette al relatore la responsabilità di decidere di dare seguito o meno alle sue sollecitazioni.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
S. 2469 Governo.
(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); assumono poi rilievo, con riferimento a singole disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale mercati finanziari e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; le materie di competenza concorrente governo del territorio, porti e aeroporti civili, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (articolo 117, Pag. 79terzo comma) e la materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione; si veda in proposito anche la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale).
  In proposito, ricorda preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato il carattere trasversale della materia «tutela della concorrenza», alla luce del suo carattere finalistico. Tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017). Ad essa è inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004).
  Segnala poi che, a fronte dell'intreccio di competenze sopra descritto, il provvedimento opportunamente prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In primo luogo, segnala che il comma 1 dell'articolo 2 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici.
  Il comma 3 dell'articolo 6 prevede poi la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, nell'ambito della delega in materia di servizi pubblici locali, dei decreti legislativi attuativi dei princìpi di delega in materia di definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (comma 2, lettera d)) e in materia di razionalizzazione del rapporto tra la definizione dei servizi pubblici locali e la definizione per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017; comma 2, lettera o); per l'attuazione dei decreti legislativi attuativi degli altri princìpi di delega è previsto il parere della Conferenza unificata.
  Al riguardo, ricorda che la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale ha censurato alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, incluse quelle in materia di servizi pubblici locali, in quanto lesive del principio di leale collaborazione, perché tale principio non poteva ritenersi soddisfatto dalla previsione del parere nell'ambito del sistema delle Conferenze, in luogo dell'intesa; tra queste vi erano anche disposizioni che contenevano princìpi di delega analoghi ad alcuni dei princìpi di delega della disposizione in commento e per i quali però si prevede il parere e non l'intesa in sede di Conferenza unificata. Segnala in particolare, al comma 2, le lettere b) (razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale), c) (definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi), q) (revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti), r) (razionalizzazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari) t) (razionalizzazione delle modalità di partecipazione degli utenti) z) (definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio).
  Il comma 3 dell'articolo 8 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo attuativo della delega in materia di trasporto pubblico non di linea. Il comma 1 dell'articolo 17, al capoverso comma 2, prevede «l'intesa con» la Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro della salute che definirà lo schema-tipo della Convenzione con le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati; al riguardo, rileva che, dal punto di vista formale, appare preferibile utilizzare la formulazione «previa intesa in sede di».
  Ai successivi capoversi commi 4 e 9 è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni per, rispettivamente, il decreto del Ministro della salute che individuerà l'elenco delle aziende autorizzate e la definizione dei programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati.
  Al comma 3 dell'articolo 23, si prevede il parere e, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza Pag. 80unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza.
  Il comma 2 dell'articolo 24 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
  Ciò premesso più nel dettaglio il provvedimento prevede, dopo l'illustrazione delle finalità compiuta dall'articolo 1, all'articolo 2 una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
  Come è noto, su tale materia il Governo ha poi presentato nel corso dell'esame in Commissione l'articolo aggiuntivo 2.0.1000 che prevede, tra le altre cose, una delega per il riordino della materia delle concessioni demaniali marittime; tale delega contempla anche l'affidamento sulla base di procedure selettive imparziali.
  L'articolo 3 novella l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) in relazione alla concessione delle aree demaniali portuali, per le quali, essendo beni pubblici ma non lavori o servizi, non si applicano le norme del codice dei contratti pubblici; si stabilisce nondimeno che l'affidamento delle concessioni devono avvenire con una procedura che prenda avvio con la pubblicazione di un avviso pubblico. I princìpi ispiratori della procedura sono la trasparenza, l'imparzialità e la proporzione, con la connessa garanzia di condizioni di concorrenza effettiva.
  L'articolo 4 elenca le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (DM n. 226/2011).
  L'articolo 5 riguarda le concessioni di grande derivazione idroelettrica. Tra le altre cose, il comma 1 prevede che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgano in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti. Viene poi fissato al 31 dicembre 2022 il termine finale entro il quale devono essere avviate le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.
  L'articolo 6 reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. Nella relativa procedura di adozione, come già segnalato, si prevede il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento (comma 3). Non è invece contemplato alcun coinvolgimento del Parlamento. Il comma 2 reca un elenco di principi e criteri direttivi che presentano talune affinità con i criteri e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge n. 124 del 2015 di Pag. 81delega legislativa per il riordino dei servizi pubblici locali, non esercitata entro i prescritti termini; tra questi, l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica; l'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è; necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali; la previsione di condizioni stringenti volte alla verifica dell'economicità e dell'efficienza del modello in house; l'individuazione di uno specifico obbligo motivazionale, in capo all'ente locale, nel caso in cui opti per il modello dell'autoproduzione in luogo del ricorso al mercato.
  L'articolo 7 reca disposizioni volte a dare seguito all'intenzione legislativa – emersa a più riprese nel recente passato – di mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL). Il comma 1 prevede che le Regioni a Statuto ordinario attestino, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge finanziaria per il 2008, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di TPL con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 201 del 2011. Il comma 2 dispone che l'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione ovvero l'incompletezza del suo contenuto rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001).
  L'articolo 8 delega il Governo a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC). Tra i princìpi e criteri direttivi di delega, si segnalano l'adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti, la promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati, l'armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali. Come già segnalato, è previsto che il decreto legislativo di attuazione sia adottato sentita la Conferenza unificata. Non è invece previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  L'articolo 9 interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.
  L'articolo 10 modifica la disciplina dei controlli sulle società partecipate attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, innovando, al contempo, l'oggetto e le modalità di tale controllo.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 1, comma 697 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo che i concessionari autostradali debbano selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.
  L'articolo 12 reca alcune novelle al Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006) relative: alla scelta – da parte delle utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani – di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato (comma 1); ai compiti dell'ARERA (comma 2); nonché all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio,Pag. 82 dei gestori delle piattaforme di selezione (comma 3).
  L'articolo 13 modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale – da parte della regione – relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; tale riformulazione, tra l'altro, sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio; inoltre, modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati – strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari –, titolari del suddetto accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. La riformulazione, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione.
  L'articolo 14 modifica la disciplina sull'obbligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici. La novella, tra l'altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento (relativa all'ampiezza minima dell'assortimento).
  L'articolo 15 abroga la norma che esclude la possibilità di inserimento con decorrenza anteriore alla data di scadenza della tutela brevettuale – relativa al medicinale di riferimento – dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 16 introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica, di natura suppletiva, per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili (da parte del Servizio sanitario nazionale), con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso.
  L'articolo 17 apporta modifiche alla disciplina che riguarda il sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuando i princìpi che fondano il sistema di plasmaderivazione italiano basati sulla donazione volontaria e gratuità del sangue e definendo quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema.
  L'articolo 18 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati e la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio.
  L'articolo 19 prevede alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga.
  L'articolo 20 interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica e sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree.
  L'articolo 21 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche.
  L'articolo 22 reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. In particolare, l'articolo in questione, al comma 1, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionalePag. 83 in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile.
  L'articolo 23 reca una delega al Governo per la ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private. Sono previsti criteri e princìpi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili
  L'articolo 24 reca una delega al Governo sui controlli sulle attività economiche al fine di eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa.
  L'articolo 25 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
  L'articolo 26 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.
  L'articolo 27 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), al fine di estendere anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private.
  L'articolo 28 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (lettera a)), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lettera b)) e sul trattamento delle imprese comuni (lettera c)).
  L'articolo 29 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192/1998, introducendo una presunzione relativa (iuris tantum) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.
  L'articolo 30 integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. settlement) nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.
  L'articolo 31 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  L'articolo 32 detta disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti. In particolare, si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, per ciascuna autorità e per ciascuna nomina, chiamata a selezionare le candidature a presidente e componente delle authorities, nell'ambito delle quali i soggetti competenti alla nomina potranno procedere alla designazione. È fatta salva l'autonomia di Camera e Senato e dei rispettivi Presidenti nel disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza.
  Segnala, infine, che sul provvedimento sono pervenute osservazioni e proposte di modifica della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI. Ritengo che, come di consueto, questi debbano essere tenuti nella massima considerazione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (vedi allegato 3).

Pag. 84

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede di rinviare l'espressione del parere a un'altra seduta.

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2238 Cost.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento, esprimendo, nella seduta del 10 settembre 2020 un parere favorevole con osservazioni. Rispetto al testo precedentemente esaminati, il nuovo testo riproduce l'articolo 1 mentre sono stati soppressi gli articoli 2 e 3.
  L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione. Il testo attuale prevede che il Senato sia eletto su base regionale, fatta eccezione per i seggi attribuiti nella Circoscrizione Estero. La proposta prevede invece che il Senato sia eletto su «base circoscrizionale».
  La relazione illustrativa motiva la modifica con l'esigenza di affrontare il problema di riduzione della rappresentatività posto dalla riforma costituzionale che ha ridotto il numero di parlamentari. In proposito, la relazione illustrativa della proposta argomenta che l'attuale sistema elettorale (basato su un terzo di parlamentari eletti con sistema maggioritario in collegi uninominali e due terzi con sistema proporzionale in collegi plurinominali), «determinerebbe, in assenza di ulteriori interventi legislativi e costituzionali, la formazione di collegi uninominali eccessivamente estesi (per il Senato si giungerebbe fino a un milione di abitanti per collegio) e un'accentuata discrasia tra le regioni nel rapporto tra seggi da assegnare e popolazione media». In tal senso, la proposta, prosegue la relazione, modifica il «principio di elezione a base regionale attualmente vigente per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituendovi la base circoscrizionale. Si rimette così alla legge la determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni per l'elezione dei senatori». Al riguardo, rileva l'opportunità di ribadire un'osservazione già avanzata nel precedente parere dalla nostra Commissione. Rimane infatti necessario approfondire il coordinamento tra il nuovo primo comma dell'articolo 57, come risulterebbe dall'approvazione del testo, che prevede il passaggio dalla base regionale alla base circoscrizionale, e i commi terzo e quarto del medesimo articolo che prevedono un numero minimo di senatori per regione e la ripartizione dei seggi, comunque, tra le regioni.
  Infatti, il mantenimento delle previsioni del terzo e quarto comma sembrerebbe comportare una complessa doppia ripartizione, regionale e circoscrizionale, dei seggi da assegnare; sia nel caso in cui si intenda procedere alla costituzione di circoscrizioni subregionali sia nel caso si opti invece per circoscrizioni pluriregionali. Inoltre, in caso di circoscrizione pluriregionale, potrebbe verificarsi che la regione meno popolosa non riesca ad eleggere un numero minimo di senatori provenienti dal proprio territorio coerente con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 57.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.30.