CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 21 marzo 2022
764.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Lunedì 21 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 11.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
C. 3522 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, fa presente che il presente decreto reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
  Il testo è stato approvato dall'Assemblea del Senato, con votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, il 17 marzo 2022, ed è quindi stato trasmesso alla Camera nella giornata successiva.Pag. 10
  Di seguito illustrerò le disposizioni contenute nel provvedimento come risultanti dalle modifiche e integrazioni introdotte dal Senato.
  I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotti al Senato, dispongono l'abrogazione del decreto-legge n. 13 del 2022, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili», con salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel corso della sua vigenza, nonché la salvezza degli effetti delle disposizioni abrogate dal medesimo decreto-legge n. 13.
  Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame rifinanzia per 20 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, destinando tali risorse alle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sospese dal 25 dicembre 2021 al 10 febbraio 2022 in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221. Inoltre, ai successivi commi 2 e 3, vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, nonché i termini dei versamenti relativi all'IVA a favore dei medesimi soggetti. Tali versamenti dovranno comunque essere effettuati entro il 16 ottobre 2022.
  L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio. Ne beneficeranno le imprese che abbiano maturato ricavi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro e che abbiano subito una contrazione del fatturato nel 2021 di almeno il trenta per cento rispetto al 2019. Il contributo è riconosciuto in una misura percentuale del fatturato, che varia in senso decrescente al crescere dell'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019.
  Il comma 1 dell'articolo 3 assegna 20 milioni di euro, per l'anno 2022, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Il successivo comma 2 stanzia, per il 2022, 40 milioni di euro alle imprese svolgenti attività prevalente di organizzazione di feste e cerimonie, ristorazione, catering, gestione di piscine e ai bar, che abbiano registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto al 2019. Il comma 2-bis del medesimo articolo 3, introdotto al Senato, impone all'ISTAT la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, dell'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati.
  Il comma 3 dell'articolo 3 estende, per l'anno di imposta corrente al 31 dicembre 2021, anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino.
  Il comma 3-bis dell'articolo 3, introdotto al Senato, consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.
  Il comma 4-bis dell'articolo 3, introdotto al Senato, impone all'ISTAT, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la definizione di una specifica classificazione merceologica delle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.
  L'articolo 4, nel testo modificato al Senato, prevede l'incremento del Fondo unico Pag. 11nazionale per il turismo nella misura di 105 milioni di euro per il 2022. Tali ulteriori risorse sono destinate: al riconoscimento di sgravi contributivi, in favore dei datori di lavoro, per le assunzioni a tempo determinato o stagionale o la conversione di contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 nei settori turistico e termale; alle imprese autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti; a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019. A valere sul medesimo fondo, il successivo comma 2-bis prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro a favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA.
  Sempre a valere sul fondo, i commi da 2-ter a 2-septies dell'articolo 4, introdotti al Senato, prevedono, per i mesi da aprile ad agosto 2022, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
  Il comma 3-ter dell'articolo 4, introdotto al Senato, mette a disposizione della Regione Lombardia risorse per complessivi 25 milioni di euro in tre anni, per investimenti per il centenario dell'Autodromo di Monza, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1.
  L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, ricomprende espressamente le installazioni di unità abitative mobili nel novero degli interventi edilizi realizzabili da imprese turistiche che, incrementando l'efficienza energetica ovvero attraverso l'eliminazione di barriere architettoniche, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 152 del 2021.
  L'articolo 5, come modificato al Senato, proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo al canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e al canone per affitto d'azienda, per le imprese turistiche e i gestori di piscine che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
  I commi 5-bis e 5-ter del medesimo articolo 5, introdotti dal Senato, estendono l'ambito di applicazione della disciplina sulla dismissione degli immobili delle amministrazioni pubbliche anche alle operazioni di permuta, con prioritario riferimento agli immobili connessi ai traguardi e agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, estende agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
  L'articolo 6, come modificato al Senato, dispone, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, l'utilizzabilità, entro il 30 giugno 2022, dei buoni per l'acquisto dei servizi termali non fruiti entro l'8 gennaio 2022, nonché dei cosiddetti tax credit vacanze, di cui all'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, non fruiti entro il termine del 31 dicembre 2021. Esso prevede che l'Agenzia nazionale italiana del turismo riservi una percentuale dei propri piani promozionali per iniziative a vantaggio del settore termale, del turismo dei borghi e del turismo sostenibile.
  L'articolo 6-bis, introdotto al Senato, prevede l'aumento da 15 a 16 del numero di membri del Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026, nonché il coinvolgimento del Ministro del Turismo nella disciplina del Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica.
  L'articolo 6-ter, introdotto al Senato, estende ai comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 l'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva del 7 per cento ora fruibile dai titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.Pag. 12
  L'articolo 6-quater, introdotto al Senato, prevede che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive siano resi disponibili al Ministero del Turismo. Viene inoltre previsto che gli incarichi dirigenziali presso la Ragioneria generale dello Stato previsti dal decreto-legge n. 22 del 2021 per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, possano essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 6-quinquies, introdotto al Senato, inserisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all'UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari, ai sensi del regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
  L'articolo 7 esclude, per i trattamenti e gli assegni ordinari di integrazione salariale, fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori (quali la ristorazione, il turismo, il commercio all'ingrosso e lo spettacolo) da 1° gennaio al 31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale a carico dei medesimi datori.
  Il comma 1-bis, introdotto al Senato, dispone un incremento di 7,6 milioni di euro, per l'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  I commi da 2-bis a 2-quinquies, introdotti al Senato, prevedono misure volte a garantire alle persone con disturbi specifici di apprendimento la parità di accesso al mondo del lavoro e l'inclusione professionale, anche attraverso la figura del responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, debitamente formato e chiamato a creare l'ambiente più adatto alla realizzazione professionale delle persone che intendano essere riconosciute come tali, presentandone la relativa certificazione.
  Il comma 1 dell'articolo 8 prevede per il 2022 un incremento di 50 milioni di euro, per la parte corrente, e di 25 milioni di euro, per gli interventi in conto capitale, della dotazione dei Fondi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, per il contenimento delle conseguenze del COVID-19. Il successivo comma 2 incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito per le medesime finalità.
  Il comma 3 dell'articolo 8 estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi. Il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo.
  Il comma 4-bis dell'articolo 8, introdotto al Senato, incrementa di 40 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del fondo di parte corrente a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo in relazione alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riservandone la destinazione al sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema e audiovisivo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano si provvede mediante azzeramento della dotazione per il 2022 del «Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET».
  L'articolo 8-bis, introdotto al Senato, interviene in materia di acquisto di immobili da destinarsi agli Archivi di Stato, consentendo l'acquisto, a valere sulle risorse stanziate, anche di immobili da sottoporre a successivi interventi di adeguamento sismico.
  Il comma 1 dell'articolo 9, consente, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro, la fruizione del credito di imposta del 50 per cento, già previsto da precedenti provvedimenti, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 per lo svolgimento di campagne pubblicitarie da parte di organismi sportivi.
  Il comma 2 dell'articolo 9 destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione Pag. 13e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società e a associazioni sportive.
  Il comma 3 dell'articolo 9 dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Contestualmente il comma 4 incrementa di 20 milioni il predetto Fondo.
  Il comma 4-bis dell'articolo 9, introdotto al Senato, destina alle attività nazionali di Special Olympics Italia le risorse previste dalla legge di bilancio 2022 (300 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024) per favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport.
  I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 9, introdotti al Senato, recano una ulteriore autorizzazione di spesa per garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale.
  L'articolo 9-bis, introdotto al Senato, incrementa di 1 milione di euro per il 2022 il fondo per il finanziamento degli impianti ippici e rinvia ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei criteri di riparto di tali risorse.
  L'articolo 10 eleva da 20 a 50 milioni di euro, per gli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica nel periodo 2023-2025, il limite massimo di costi ammissibili ai fini della fruizione del credito di imposta, nella misura del 5 per cento, per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.
  L'articolo 10-bis, introdotto al Senato, autorizza i «confidi» (consorzi di garanzia collettiva fidi) ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere – oltre a garanzie – finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici.
  L'articolo 10-ter, introdotto al Senato, dispone che il perito agrario abilitato a rilasciare la perizia tecnica relativamente al settore agricolo – unitamente al dottore agronomo o forestale e all'agrotecnico laureato – debba essere laureato.
  L'articolo 10-quater, introdotto al Senato, proroga al 29 aprile 2022 il termine entro il quale deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l'Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata.
  L'articolo 10-quinquies, introdotto al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetta Rottamazione-ter e saldo e stralcio) e ne rimodula le scadenze.
  L'articolo 11 introduce una dotazione finanziaria di 400 milioni di euro per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nel 2021.
  L'articolo 11-bis, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica in materia di accordi tra Stato e Regioni aventi ad oggetto il Piano di rientro dai deficit sanitari e di utilizzo del differenziale tra disavanzo e gettito delle aliquote di imposizione fiscale per finalità sanitarie, allo scopo di ampliarne le modalità e la destinazione del relativo utilizzo. Viene inoltre prevista una norma per il rafforzamento della patrimonializzazione degli enti che fanno parte del Servizio sanitario Nazionale, semplificando le procedure che sono finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore dei medesimi,Pag. 14 oltre che degli enti pubblici territoriali.
  Il comma 3 dell'articolo 11-bis interviene sulle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo per riconoscere un incentivo economico al personale amministrativo della giustizia amministrativa che concorre al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato previsti dal PNRR. Il comma 4 dispone, inoltre, una maggiorazione dell'indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.
  L'articolo 11-ter, introdotto al Senato, dispone al comma 1 il differimento al 31 maggio 2022 dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 previsti per gli enti del settore sanitario. Sono differiti altresì i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell'anno 2021 dei suddetti enti nonché il bilancio consolidato dell'anno 2021 del Servizio sanitario regionale, rispettivamente, al 15 luglio e al 15 settembre 2022. Il successivo comma 2 regola l'utilizzo – da parte delle regioni e delle province autonome – delle quote di ripiano relative al 2020 oggetto di pagamento con riserva.
  Il comma 3 dell'articolo 11-ter, introdotto al Senato, prevede che per l'esercizio 2022 lo Stato rinunci alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all'evasione fiscale, pari a 50 milioni di euro; contestualmente, viene ridotto, della medesima cifra, il contributo previsto per l'anno 2022 nell'ambito nel programma di investimenti per opere pubbliche previsto dalla legge n. 145 del 2018, commi 134-138. Le regioni sono tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell'ambito del programma di cui alla citata legge 145 del 2018, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
  L'articolo 12 attribuisce 100 milioni di euro, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. Dispone altresì in ordine al riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri.
  L'articolo 12-bis, introdotto al Senato, prevede che, a decorrere dal 2022 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno precedente. Prevede poi che il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera possa, per un periodo massimo di sei mesi, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, assumere la titolarità in sedi corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta.
  L'articolo 13 reca, ai commi da 1 a 5, disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Il comma 5-bis dell'articolo 13, introdotto al Senato, consente agli enti locali che abbiano deliberato le aliquote e le tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, di provvedere alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato in occasione della prima variazione utile. Il successivo comma 5-ter, introdotto al Senato, prevede che, nel triennio 2022-2024, gli enti territoriali non rientranti nei limiti assunzionali posti dalla normativa vigente possano effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso.
  Il comma 6 dell'articolo 13 estende al 2022 la vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore per gli anni 2020-2021, che attribuiscono agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di Pag. 15amministrazione nonché dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19.
  Il comma 6-bis dell'articolo 13, introdotto al Senato, esclude dai limiti previsti per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione la quota derivante da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.
  Il comma 6-ter, dell'articolo 13, introdotto al Senato, consente al Ministero dell'interno di erogare i contributi previsti a favore dei Comuni dalla legge n. 160 del 2019, per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, anche a quei Comuni che non abbiano dato inizio all'esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore derivanti dalla situazione emergenziale provocata dal COVID-19.
  L'articolo 13-bis, introdotto al Senato, prevede che le risorse già trasferite dal MISE ai comuni per interventi di sviluppo imprenditoriale delle aree urbane, ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 266 del 1997, possano essere impiegate, per la quota libera e restante, dai medesimi Comuni, per le stesse finalità originarie.
  L'articolo 13-ter, introdotto al Senato, stabilisce che non trovi applicazione, fino al 31 dicembre 2022, con riferimento ai componenti dei consigli dei Comuni o di una forma associativa tra comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la disciplina, prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013, in materia di inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice della Regione, degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale, degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
  L'articolo 13-quater, introdotto al Senato, dispone che i piani di risanamento aziendale delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dalle pubbliche amministrazioni locali, volti ad evitare la messa in liquidazione in presenza di un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possano prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche socie.
  L'articolo 13-quinquies, introdotto al Senato, prevede l'istituzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, di un Tavolo tecnico sul canone unico per le infrastrutture di comunicazione elettronica, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 13-sexies, introdotto al Senato, proroga di un mese, al 30 aprile 2022, il termine entro il quale i comuni possono richiedere contributi per interventi di rigenerazione urbana.
  L'articolo 13-septies, introdotto al Senato, interviene sulla procedura straordinaria del dissesto degli enti locali, al fine di fronteggiare ulteriori passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario.
  L'articolo 13-octies, introdotto al Senato, prevede l'assegnazione di 30 milioni di euro per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano per finanziare dei progetti nell'ambito del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare.
  L'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema anche a beneficio delle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.
  L'articolo 14-bis, introdotto al Senato, dispone l'istituzione di un Fondo diretto al contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas relativi all'utilizzo di apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia. Gli oneri, valutati in 3 milioni di euro per il 2022, sono coperti mediante corrispondentePag. 16 riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.
  L'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cosiddette energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
  L'articolo 15-bis, introdotto al Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 5, commi da 1 a 7, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, oggetto di abrogazione ad opera del comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge di conversione, riformulando e specificando le misure già introdotte dall'articolo 16 del decreto-legge in esame, contestualmente soppresso. In particolare, si prevedono interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, stabilendo per il 2022 un meccanismo di compensazione a due vie. In virtù di questo meccanismo, i titolari di impianti da rinnovabili che beneficiano di premi fissi o che, entrati in esercizio prima del 2010, non accedono a meccanismi di incentivazione versano o ricevono al GSE un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell'energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa.
  L'articolo 17 apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e della Commissione VIA-VAS. Inoltre, nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte alcune modifiche volte, in particolare, a prevedere l'aumento di dieci unità del numero di membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nonché a differire al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 18, eliminano alcune agevolazioni fiscali in materia di accise. Le disposizioni, in particolare, sopprimono la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l'aliquota è pari al 30 per cento di quella ordinaria, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; inoltre, eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.
  Il comma 3 dell'articolo 18, esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.
  L'articolo 18-bis, introdotto al Senato, prevede una serie di misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 19 disciplinano la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Per l'attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'istruzione provvede al riparto tra le istituzioni scolastiche del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, allo scopo incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022.
  Il comma 3-bis dell'articolo 19, introdotto al Senato, estende agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la definizione, con ordinanze del Ministro dell'istruzione, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze.
  Il comma 3-ter dell'articolo 19, introdotto al Senato, dispone che, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al personale docente ed educativo abbia validità biennale.
  Il comma 3-quater dell'articolo 19, introdotto al Senato, interviene sull'ordinamentoPag. 17 dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI).
  Il comma 3-quinquies dell'articolo 19, introdotto al Senato, prevede che per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.
  Il comma 3-sexies dell'articolo 19, introdotto al Senato, modifica la disciplina relativa al vincolo di permanenza nell'istituzione scolastica nella quale si è svolto il periodo di prova per almeno altri due anni scolastici.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 19 prevedono, in considerazione del protrarsi dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 6 dell'articolo 19 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi, al fine di escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con il decreto legislativo n. 230 del 2021.
  Il comma 6-bis dell'articolo 19, introdotto al Senato, riguarda l'erogazione delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la concessione delle borse di studio agli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), con riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 19-bis, introdotto al Senato, reca misure per il potenziamento delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 19-ter, introdotto al Senato, detta norme in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia.
  L'articolo 19-quater, introdotto al Senato, detta norme in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici.
  L'articolo 19-quinquies, introdotto al Senato, detta norme in materia di formazione sanitaria specialistica.
  I commi 1 e 1-bis dell'articolo 20 intervengono sulla disciplina degli indennizzi per menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19.
  I commi da 2 a 5 dell'articolo 20 recano disposizioni riguardanti la sanità militare.
  L'articolo 20-bis, introdotto al Senato, prevede misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche.
  L'articolo 20-ter, introdotto al Senato, reca disposizioni per la stabilizzazione del personale del ruolo sociosanitario e in merito alla collaborazione dei medici per la raccolta di sangue ed emocomponenti.
  L'articolo 20-quater, introdotto al Senato, proroga dal 31 marzo 2022 al 31 ottobre 2022 la disciplina transitoria che consente il conferimento, da parte dell'INAIL, di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nell'ambito di un contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri, relativamente ai rapporti in essere alla data del 31 marzo 2022.
  L'articolo 21, modificato al Senato, apporta varie modifiche alla disciplina del fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione.
  L'articolo 21-bis, introdotto al Senato, al comma 1 estende al personale del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ferma restando la condizione dell'esclusività del rapporto di lavoro, l'indennità di esclusività prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
  I commi 3 e 4 dell'articolo 21-bis autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere dal 1° ottobre 2022, con un incremento della dotazione organica, 25 dirigenti di seconda fascia e 160 unità di personale (100 unità di Area terza – F1 e 60 unità di Area seconda – F2).Pag. 18
  Al riguardo si rileva che l'onere derivante da tali assunzioni non risulta espressamente indicato al comma 3 del medesimo articolo 21-bis. Peraltro, al successivo comma 5, risulta indicata la copertura finanziaria occorrente per far fronte sia agli oneri derivanti dal comma 4, che autorizza le spese relative alle necessarie procedure concorsuali e agli ulteriori oneri connessi a tali assunzioni, sia per quelli derivanti dalle medesime assunzioni previste dal comma 3, come risulta dalla relazione tecnica allegata al maxiemendamento del Governo presentato al Senato. Su tale aspetto appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 22 consentono la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale; la proroga è ammessa nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro per il 2022.
  I commi 3 e 4 dell'articolo 22 dispongono la proroga, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, della sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017.
  L'articolo 22-bis, introdotto al Senato, proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.
  L'articolo 22-ter, introdotto al Senato, prevede che possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile su richiesta del Presidente della regione interessata, le misure di assistenza abitativa previste dal Codice della protezione civile, in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi.
  L'articolo 23 reca alcune modifiche alla disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e alla disciplina sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS.
  L'articolo 23-bis, introdotto al Senato, protrae a tutto il 2022 l'avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.
  L'articolo 23-ter, introdotto al Senato, interviene sull'indennità supplementare di comando riconosciuta ai comandanti delle stazioni Carabinieri.
  L'articolo 23-quater, introdotto al Senato, differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 una norma transitoria in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.
  L'articolo 23-quinquies, introdotto al Senato, dispone che gli ormeggiatori e i barcaioli possono essere dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'INPS.
  I commi da 1 a 5 dell'articolo 24, incrementano di 80 milioni di euro le risorse per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, e ne definisce le modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo.
  Il comma 5-bis dell'articolo 24, introdotto al Senato, prevede la possibilità di prorogare entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 i contratti di servizio pubblico di cui sono titolari le imprese di trasporto pubblico locale e regionale.
  I commi da 6 a 10 dell'articolo 24 istituiscono un fondo di 15 milioni di euro per il 2022 al fine di compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19; inoltre, incrementano di 5 milioni di euro per il 2022 il Pag. 19fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese.
  Il comma 10-bis dell'articolo 24, introdotto al Senato, differisce al 31 ottobre 2022 il termine entro cui i concessionari autostradali devono perfezionare l'aggiornamento dei piani economici finanziari.
  Il comma 10-ter dell'articolo 24, introdotto al Senato, interviene su alcune disposizioni vigenti relative all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025.
  L'articolo 25 prevede, per il primo trimestre del 2022, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
  I commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 25, introdotti al Senato, elevano, da 100 a 105 milioni di euro annui per gli anni 2022-2027, il limite di spesa per le compensazioni che RFI può erogare alle imprese che esercitano il trasporto ferroviario delle merci da o per alcune regioni del Centro-Sud, in ragione degli oneri di servizio pubblico, a fronte delle difficoltà derivanti dal perdurare dell'emergenza da COVID-19 e dall'incremento dei prezzi energetici. Le risorse che risultino non attribuite a tal fine sono devolute alle imprese ferroviarie che operano sull'intera rete nazionale, entro limiti definiti e rapportati ai treni/km effettuati. Un ulteriore stanziamento di spesa, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031, è destinato poi ad ANAS S.p.A., a compensazione delle perdite subìte a causa della riduzione della circolazione stradale nel 2021 per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previa rendicontazione di tali minori entrate da presentare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  L'articolo 25-bis, introdotto al Senato, detta norme relative al requisito della conoscenza della lingua italiana da parte del personale di bordo di navi mercantili o croceristiche, prevendendo deroghe per il personale medico ed infermieristico presente su tali navi.
  L'articolo 25-ter, introdotto al Senato, inserisce, tra i beneficiari del finanziamento a valere sul «Fondo per la strategia di mobilità sostenibile», anche le province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 26, modificato al Senato, detta misure urgenti a sostegno del settore suinicolo. In particolare, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, ed il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. Il comma 4-bis, introdotto al Senato, interviene in materia di operazioni di assemblaggio delle partite di vini IGP.
  L'articolo 26-bis, introdotto al Senato, attribuisce alle regioni la possibilità di promuovere, attraverso canali informatici sul web e sul territorio, apposite iniziative volte a promuovere le attività di turismo lattiero-caseario o vie del formaggio.
  L'articolo 26-ter, introdotto al Senato, detta misure per contrastare lo spreco alimentare.
  L'articolo 26-quater, introdotto al Senato, prevede l'incremento da 30 a 40 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e che le risorse del medesimo fondo siano destinate prioritariamente ad interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.
  L'articolo 26-quinquies, introdotto al Senato, interviene in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio dell'insetto Coreabus undatus.
  Il comma 1 dell'articolo 27 aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territorialiPag. 20 e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L'aumento dei massimali costituisce adeguamento della cornice nazionale alle modifiche nel frattempo intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (cosiddetto Temporary Framework).
  Il comma 1-bis dell'articolo 27, introdotto al Senato, estende la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi direttamente, fino al 31 dicembre 2026, dell'assistenza e del supporto tecnico operativo di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea, al fine di sostenerne l'efficace e tempestiva attuazione, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Il comma 2 dell'articolo 27 correggendo un errore materiale, abroga l'articolo 21 della legge europea 2019-2020 (legge n. 238 del 2021), il cui contenuto è sostanzialmente identico all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2021.
  L'articolo 27-bis, introdotto al Senato, prevede l'aggiornamento dei requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività.
  L'articolo 28, ampiamente modificato al Senato, contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta (commi 1-bis, 3 e 3-ter) e al versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (comma 3-bis). Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto-legge n. 13 del 2022 che, come detto, viene abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto.
  In particolare, il comma 1-bis interviene sulla disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell'emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta (comma 1 del testo originariamente previsto dall'articolo in esame, già abrogato dal decreto-legge n. 13 del 2022), le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale. Si chiarisce, inoltre, che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
  Il comma 2 stabilisce che per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Ai sensi del comma 3, inoltre, sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo.
  Il comma 3-bis consente di versare con modello F24 anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.
  Il comma 3-ter pone limiti analoghi a quelli previsti dai commi precedenti relativamente alla cessione del credito d'impostaPag. 21 per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d'impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.
  L'articolo 28-bis, introdotto al Senato, al comma 1 riproduce il contenuto dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2022, intervenendo sulla disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale), per estenderne il campo d'applicazione ad ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate. La disposizione prevede, inoltre, in caso di condanna per i delitti di truffa a danno dello Stato (articolo 640, secondo comma, n. 1) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis, del codice penale) la confisca allargata dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (articolo 240-bis del codice penale).
  Il comma 2 del medesimo articolo 28-bis introduce nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus, nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti. La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione.
  L'articolo 28-ter, introdotto al Senato, precisa i termini per l'utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d'imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d'imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, il termine per l'utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.
  L'articolo 28-quater, introdotto al Senato, traspone il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 prevedendo che vari benefici fiscali previsti nel settore edilizio, per lavori di valore superiore a 70.000 euro, trovino applicazione a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  L'articolo 28-quinquies, introdotto al Senato, reca disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali nell'ambito dell'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
  L'articolo 29 è volto ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19, che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, dettando varie disposizioni in materia di contratti pubblici. In particolare: il comma 1 dispone che è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal codice degli appalti e che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo; il comma 2 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione Pag. 22con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre; il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione; il comma 4 stabilisce i termini entro cui l'appaltatore presenta alla stazione appaltante una apposita istanza di compensazione; il comma 6 stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate; il comma 12 prevede, al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari, l'approvazione di apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari, adottate, entro il 30 aprile 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 29-bis, introdotto al Senato, autorizza l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017.
  Il comma 1 dell'articolo 30, in materia di controllo della popolazione scolastica per lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza, senza contestuale necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, è stato abrogato dall'articoli 5-quater del decreto-legge n. 1 del 2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2022. Il suo contenuto è stato quindi ripreso dall'articolo 3, comma 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022.
  Il comma 2 dell'articolo 30 estende agli alunni delle scuole primarie la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.
  L'articolo 31 prevede che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non sia qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, con la conseguenza che ad esso non è applicabile la relativa disciplina.
  L'articolo 32 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria.
  L'articolo 32-bis, introdotto al Senato, reca la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti laddove risultino compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
  L'articolo 33 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia 27 gennaio 2022. Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, inoltre, la medesima legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Infine rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel depositare la relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), con riferimento alle osservazioni svolte dalla relatrice in merito ai commi da 3 a 5 dell'articolo 21-bis, conferma che la disposizione autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta al turn over, un contingente di personale di 25 dirigenti di seconda fascia (di cui 5 unità destinati ai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (SIFIP) e 20 unità con Pag. 23incarichi di consulenza, studio e ricerca presso i Dipartimenti del Ministero), 100 unità di Area terza – posizione economica F1 e 60 unità di Area seconda – posizione economica F2. Precisa, inoltre, che agli oneri complessivi connessi alle medesime assunzioni si fa fronte con le risorse indicate al comma 5 dell'articolo 21-bis.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, ricorda che, come convenuto nell'ufficio di presidenza tenutosi la scorsa settimana, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle 12 della giornata odierna, e che il seguito dell'esame in sede referente avrà luogo a partire dalle ore 17 con le eventuali dichiarazioni di inammissibilità.

  La seduta termina alle 11.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Lunedì 21 marzo 2022.

Audizione informale di Vittorio Grilli, già Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica (COM(2021)662 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.55.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 21 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 17.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
C. 3522 Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, avverte che sono state presentate 72 proposte emendative al testo del decreto-legge in esame (vedi allegato 2). Ricorda quindi che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Tuttavia fa presente che, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge in discussione, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera di analoghi provvedimenti d'urgenza di carattere economico – come risulta dalla seduta della Giunta del Regolamento del 13 marzo 2007 – si terrà conto anche di un criterio di ordine finalistico, attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con le principali finalità del provvedimento.
  Alla luce di tali criteri, comunica che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Trano 3.01, che introduce modifiche di carattere ordinamentale alla legge n. 242 del 2016, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa;

   Trano 30.01, che detta disposizioni urgenti per soggetti aventi protezione anticorpalePag. 24 ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19.

  Sottolinea, peraltro, che proposte emendative di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Trano 3.01 sono già state dichiarate inammissibili in occasione dell'esame in sede referente presso codesta Commissione bilancio del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis.
  Avverte, altresì, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le predette pronunce di inammissibilità è fissato per le ore 17.30 di oggi.
  Nessuno chiedendo di intervenire, sospende quindi la seduta, che riprenderà alle ore 18 per la pronuncia definitiva di inammissibilità all'esito degli eventuali ricorsi presentati e per l'avvio dell'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

  La seduta, sospesa alle 17.05, riprende alle 18.05.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che non sono stati presentati ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate poc'anzi. Quindi, nel confermare l'inammissibilità delle proposte emendative Trano 3.01 e 30.01, invita la relatrice ed il Governo ad esprimere i propri pareri sulle proposte emendative presentate.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme alla relatrice.

  Fabio MELILLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Trano 1.1, Rizzetto 2.1 e Trano 3.2; s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, chiede di sottoscrivere l'emendamento Rizzetto 3.4.

  La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 3.4.

  Fabio MELILLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Trano 3.1; s'intende che vi abbia rinunciato.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento 3.3 a sua prima firma, dopo aver osservato che il provvedimento in esame risulta già superato nel contenuto da successivi interventi del Governo e che in esso sono contenuti disposizioni non attinenti al tema centrale dei sostegni connessi all'emergenza COVID-19, evidenzia l'intenzione del suo gruppo di porre all'attenzione del Governo la necessità di aiuti per la filiera termale, che è stata particolarmente colpita dalla pandemia.
  Passando al contenuto dell'emendamento 3.3 a sua prima firma, sottolinea che esso è volto a riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei piani promozionali dell'Agenzia nazionale italiana del turismo a vantaggio del settore termale, come supporto concreto e fattivo per ampliare la platea dei fruitori di tali servizi anche a livello internazionale. Ricorda infatti che molte strutture termali sono già state chiuse con grande danno per il settore che, tra l'altro, ha anche una rilevanza internazionale.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 3.3.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.02 a sua prima firma, giudica non adeguato il criterio del codice ATECO per individuare le attività destinatarie delle sovvenzioni, mentre ritiene che sarebbe necessario introdurre il criterio dei danni economici effettivamente subiti dalle imprese. Nel sottolineare che anche l'attuale Governo, come i precedenti, provvedendo per tipologie di attività, continua ad escludere alcune imprese come quelle del settore termale, di cui ha trattato la collega Lucaselli nel precedente intervento, aggiunge che restano ugualmente esclude le aziende private che Pag. 25gestiscono impianti a fune. Nel ricordare che tali impianti, oltre a svolgere un ruolo di primo piano per il settore turistico delle zone su cui insistono, fungono anche da mezzi di trasporto per i collegamenti tra le valli, evidenzia che solo il gruppo di Fratelli d'Italia ha cercato di porre rimedio, attraverso le proprie proposte emendative, alle conseguenze economiche negative subite dal comparto e auspica che il tema trovi spazio in successivi interventi.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 3.02.

  Fabio MELILLI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Trano 4.1, 4.2 e 4.3; s'intende che vi abbia rinunciato.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento 4.7 a sua prima firma, premette che il gruppo di Fratelli d'Italia, sin dall'inizio della pandemia, ha posto particolare attenzione al mondo dei dipendenti e dei datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nel tentativo di sostenere tale filiera pesantemente colpita dalle misure restrittive di contrasto alla pandemia. Nel far presente che oggi i costi di tale settore e del relativo indotto, nel quale sono impiegati migliaia di operatori, sono come minimo triplicati, evidenzia che l'emendamento in esame è volto ad esonerare dal versamento dei contributi previdenziali tali imprese, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei primi tre mesi dell'anno 2021. Aggiunge che tale beneficio è riconosciuto entro un limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. Nel ricordare che tale incentivo è già stato utilizzato nell'anno 2021 con buoni risultati, sottolinea che esso potrebbe favorire il rientro dei lavoratori in servizio attivo.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 4.7.

  Fabio MELILLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Trano 4.4 e 4.6; s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento 5.2 a sua prima firma, sottolinea anzitutto la necessità di sostenere il settore del turismo che, altrimenti, in mancanza di un intervento pubblico, non sarà in grado di risollevarsi, nonostante gli auspici del Presidente Draghi. In particolare, evidenzia che la proposta emendativa in esame è volta a riconoscere alle imprese turistico-ricettive un credito di imposta pari all'imposta municipale dovuta in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività. Inoltre, evidenzia come tale credito possa essere utilizzato direttamente o anche ceduto ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Nel ricordare che le difficoltà dovute all'aumento del costo delle materie prime e dell'energia possono indurre molti imprenditori a licenziare i dipendenti o ad assumere in modo irregolare soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, sottolinea che lo Stato dovrebbe sostenere i datori di lavoro che non fanno ricorso alla cassa integrazione, proseguono nell'esercizio dell'attività e assumono risorse umane nel rispetto delle normative sulla tutela del lavoro. Nel ricordare il favore con cui erano state accolte le disposizioni che avevano consentito l'istallazione di dehors all'aperto nel periodo estivo dello scorso anno, rileva come l'emendamento in esame vada nella stessa direzione e pertanto auspica che i suoi contenuti possano trovare accoglimento anche in un successivo provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Trancassini 5.2, ricorda l'onere gravante sulle imprese per l'utilizzo di beni immobili ed evidenzia la necessità di attenuare l'impatto economico sulle imprese dovuto ai pagamenti erariali, anche attraverso il riconoscimento di crediti di imposta, come previsto dall'emendamento in esame. Nel rammentare l'efficacia dell'utilizzo del meccanismo del credito di imposta, afferma che si tratta di un sistema Pag. 26simile a quello già previsto in altre occasioni a favore delle imprese, che aumenterebbe la liquidità a disposizione delle stesse.

  La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 5.2.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Trano 5.1, 5.01, 5-bis.01, 6.1 e 9.1; s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo 9.01 a sua prima firma, volto a prevedere la rimodulazione dei termini dei versamenti connessi al pagamento delle cartelle esattoriali relative alla cosiddetta rottamazione ter e al meccanismo del saldo e stralcio, nell'ottica di assicurare a imprese e famiglie – in una fase economica ancora pesantemente contrassegnata dalle conseguenze negative dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la necessaria liquidità finanziaria, tanto più essenziale nel contesto attuale di un deciso incremento dei prezzi dell'energia, del gas e delle materie prime in generale, acuito dai drammatici sviluppi del conflitto russo-ucraino. Osserva, peraltro, che tale proposta emendativa, pur comportando una perdita di gettito per l'erario, consentirebbe una più trasparente rappresentazione delle scritture contabili dello Stato, non incorporando incassi relativi ad entrate per loro natura eventuali e non sempre di facile riscossione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) rileva come l'articolo aggiuntivo Lucaselli 9.01, di cui è cofirmatario, affronti una problematica generale di assoluta centralità per le imprese e i contribuenti italiani, che a suo giudizio avrebbe meritato una maggiore considerazione da parte del Governo e della relatrice. Nell'evidenziare la scarsa partecipazione alla seduta, stigmatizza il comportamento dei colleghi della componente Alternativa del gruppo Misto, i quali, pur avendo presentato diverse proposte emendative al decreto-legge in esame, non stanno prendendo parte alla seduta odierna.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 9.01.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo 9.02 a sua prima firma, di contenuto analogo al precedente, volto in particolare ad ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del regime forfettario, ponendo particolare attenzione alle società di persone, alle associazioni o imprese familiari, nonché alla categoria dei professionisti e dei titolari di partita IVA, che più di altre hanno pagato il prezzo della difficile crisi economica attraversata dal nostro Paese e che risultano spesso destinatari della notifica di cartelle esattoriali anche risalenti nel tempo e il cui pagamento è previsto a scadenze ravvicinate, peraltro nel contesto di una disciplina in continua evoluzione, fonte di una permanente incertezza normativa e di ulteriori aggravi amministrativi a carico degli interessati. In tale quadro, ritiene fondamentale sostenere in maniera adeguata i predetti soggetti e categorie produttive, che costituiscono indubbiamente il fulcro del ceto medio italiano, la cui tutela è essenziale anche per il rilancio più complessivo dei consumi interni.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 9.02.

  Fabio MELILLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Trano 12.1; s'intende vi abbiano rinunciato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.01, finalizzato alla proroga della moratoria per le piccole e medie imprese, non più limitata alla sola quota capitale dei sottostanti finanziamenti e prevedendo al contempo un allungamento dei relativi piani di ammortamento. Nell'evidenziare come tale proposta emendativa sia rivolta ad assicurare il necessario sostegno economico ai settori maggiormente produttivi del nostro Paese, favorendo insieme la tutela delle eccellenze italiane e salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, ribadisce la necessità di scelte coraggiose su questo tema da parte del Pag. 27Governo, auspicando che possa essere riposta una maggiore attenzione alle esigenze vitali del mondo delle piccole e medie imprese, come peraltro largamente ribadito nel corso di recenti audizioni parlamentari in occasione dell'esame presso questo ramo del Parlamento dei vari provvedimenti d'urgenza emanati a sostegno dell'economia durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma evidentemente rimaste disattese nei fatti.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) intervenendo anch'essa sull'articolo aggiuntivo Trancassini 13.01, di cui è cofirmataria, si associa alle considerazioni dianzi svolte dal collega, segnalando come tale proposta emendativa disponga, tra l'altro, l'allungamento dei piani di ammortamento dei finanziamenti contratti dalle PMI, al fine di recepire le istanze provenienti da tale fondamentale comparto produttivo e fornire loro un aiuto concreto, in applicazione di un principio già contenuto nell'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto Cura Italia, assicurando in questo modo la sua piena attuazione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 13.01.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.02, volto a prevedere un contributo a favore delle province in stato di dissesto o riequilibrio finanziario, impegnate in percorsi di risanamento dovuti spesso ai pesanti tagli della spesa pubblica operati in passato, ad esempio ad opera del decreto-legge n. 66 del 2014 e della legge n. 190 del 2014. A suo giudizio, occorre infatti, da un lato, garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio dei predetti enti di area vasta, dall'altro, assicurare loro il corretto e pieno esercizio delle funzioni fondamentali agli stessi assegnate dal nostro ordinamento, tanto più nell'impossibilità evidente di procedere ad un ulteriore efficientamento e qualificazione della spesa pubblica, stante l'attuale quadro economico-sociale di particolare difficoltà.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Lucaselli 13.02, sottolinea che la difficile situazione in cui versano oggi le province non è una semplice conseguenza dell'attuale periodo storico o della pandemia, ma va fatta risalire alla cosiddetta riforma Delrio e ad una stagione politica fallimentare che, con un approccio sbagliato, ha tolto, tra l'altro, agli italiani la possibilità di scegliere il presidente della provincia che in molti casi costituiva un importante punto di riferimento per i cittadini. Rileva, inoltre, che a fronte della crisi economica derivante dalla pandemia sono stati individuati aiuti per i comuni e le regioni, ma non per le province che oggi si trovano ad affrontare una complicata situazione finanziaria.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 13.02.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Trano 13-ter.1, 13-quater.1 e 13-septies.1; s'intende vi abbiano rinunciato.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo 14.01 a sua prima firma, precisando che esso è volto a sostenere gli enti locali a fronte del caro bollette, il cui aumento incide anche sulle famiglie, specialmente quelle meno agiate e con situazioni difficili al loro interno.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 14.01.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) interviene sull'articolo aggiuntivo Trancassini 14.02, di cui è cofirmataria, specificando che esso è volto a calmierare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale attraverso il cosiddetto «energy credit», ovvero riconoscendo un credito di imposta ai soggetti titolari di partita IVA, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Sottolinea che i costi per energia e gas costituiscono una delle principali voci di spesa del tessuto industriale, le cui difficoltà produttive sono oggi causate sia dall'aumento dei costi alla Pag. 28produzione, sia dall'aumento dei costi di distribuzione. Ritiene che i rincari dovrebbero essere sterilizzati dallo Stato attraverso la riduzione dell'IVA e delle varie accise, nonché attraverso un maggiore controllo sulla formazione dei prezzi da parte dell'Autorità preposta alla vigilanza sul settore. Rilevando che l'aumento dei costi dell'energia si verifica soprattutto una volta che le importazioni energetiche hanno superato il confine italiano, esprime l'avviso che sarebbe opportuno sterilizzare tutti gli aumenti non direttamente connessi all'incremento reale del costo dell'energia o non conseguenti all'attuale situazione geopolitica.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 14.02.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ritirare l'articolo aggiuntivo 14.03 a sua prima firma, illustra l'emendamento 15.1, sempre a sua prima firma, specificando che anche questo è volto ad introdurre un credito di imposta quale soluzione per contenere gli aumenti che gravano non solo sulle imprese a forte consumo di energia elettrica – ovvero le cosiddette imprese energivore – ma anche su quelle il cui consumo energetico è più ridotto e rispetto alle quali c'è una minore attenzione. Nel ritenere, invece, che tutte le imprese siano state colpite in modo diretto dall'aumento dei prezzi, segnala come il suo emendamento proponga di sterilizzare tale aumento attraverso il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, calcolato prendendo a riferimento la differenza della media dei costi del primo bimestre 2022 e quella del medesimo periodo dell'anno precedente.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 15.1; quindi, con distinte votazioni, respinge altresì gli emendamenti Trancassini 15.2 e Lucaselli 15-bis.1.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento 15-bis.2 a sua prima firma, specifica che esso riguarda le imprese che operano nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione, al fine di ricomprendere tra le misure previste dall'articolo 15 del disegno di legge in esame quei settori produttivi non inclusi nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 e nel decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021. Specifica che si tratta, in particolare, di sostenere i settori florovivaistici, di essiccazione di cereali, di produzione di foraggi e di allevamento. Ricordando la rilevanza data anche dal PNRR allo sviluppo sostenibile e all'innovazione, sottolinea la necessità di trovare soluzioni che stimolino i privati ad investire in tali settori.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 15-bis.2.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 15-bis.01 a sua prima firma in materia di agroenergia, sottolinea che esso è finalizzato a chiarire la portata normativa delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 la cui mancanza di chiarezza, a suo avviso, ha comportato un'errata applicazione delle disposizioni. L'emendamento è volto a specificare, quindi, che per componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta con l'esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente. Sottolineando che si tratta di un emendamento estremamente tecnico, evidenzia che l'errata applicazione delle norme a cui è riferito ha avuto ricadute pesanti proprio sui produttori delle energie rinnovabili agroforestali.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 15-bis.01.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Trano 19.1; s'intende vi abbiano rinunciato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 19.01 a sua Pag. 29prima firma, riferisce che esso è finalizzato a completare l'impianto normativo delle disposizioni della legge di bilancio 2022 recanti misure per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio. Ricorda che su tale materia, in occasione dell'approvazione del disegno di legge di bilancio, il Governo aveva dato una risposta parziale in Commissione, su sollecitazione del proprio gruppo, per ragioni legate alla capienza degli stanziamenti, ed aveva accolto un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, volto ad ampliare l'ambito di applicazione delle suddette misure. Pertanto ritiene che il mancato accoglimento dei contenuti di questo emendamento all'interno del provvedimento in esame rappresenti una forma di disonestà intellettuale che non dovrebbe passare sotto silenzio.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 19.01.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Trano 20.1, 20.6, 20.2, Raduzzi 20.7, Trano 20.5, 20.3, 20.4, Colletti 20-quater.01, Trano 21.1, 26.1, 26.3 e 26.2; s'intende vi abbiano rinunciato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento 26.4, a sua prima firma, evidenzia che si tratta di una richiesta, al fine di fronteggiare le conseguenze dell'epidemia di peste suina, già oggetto di discussione nel corso di recenti audizioni svolte in Commissione in occasione dell'esame di recenti decreti-legge. L'emendamento prevede la proroga dei pagamenti dei versamenti tributari contributivi dovuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 per le imprese operanti nei territori identificati come focolai di tale epidemia, la cui attività è stata bloccata a seguito dei divieti imposti per la zona rossa. Ritiene che il comparto agricolo, già in difficoltà prima della pandemia, anche a causa di una carenza di attenzione da parte del Governo, si è trovato a dover fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia, quelle derivanti dagli aumenti dei costi dell'energia e delle materie prime, e si trova ora ad essere ulteriormente colpito dalle conseguenze della peste suina. Ritiene pertanto urgente un intervento volto ad evitare la perdita di filiere di prestigio, la cui importanza non riguarda solo il profilo economico, ma anche quello identitario, posto che le stesse costituiscono vere e proprie eccellenze italiane.

  La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 26.4.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo a illustrare l'articolo aggiuntivo 26.01, a sua prima firma, evidenzia che esso mira a sostenere gli agricoltori mediante l'istituzione di un Fondo volto a garantire la sostenibilità della loro attività a fronte del rilevante aumento dei costi di produzione e delle materie prime. Il mondo agricolo, infatti, si trova ad affrontare non solo l'aumento dei costi dell'energia, ma anche una serie rincari generalizzati destinati ad aumentare ulteriormente i costi di produzione, minando la sostenibilità dell'attività delle imprese. Evidenzia quindi la necessità di supportare le attività agricole con aiuti volti sia a calmierare l'impatto dei citati aumenti, sia a incentivare nuovi investimenti.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sul medesimo articolo aggiuntivo 26.01, ritiene che vi sia una sottovalutazione da parte della maggioranza della grave situazione di allarme in cui versa l'agricoltura. Ricorda che il settore agricolo è stato oggetto di segnali di scarsa attenzione da parte della politica negli anni recenti, come dimostra il fatto che una quota largamente minoritaria dei fondi del PNRR è stata destinata al settore in questione, il quale riceverà persino meno di quanto avrebbe percepito in assenza di tale intervento straordinario da parte dell'Europa, posto che esso ha comportato dei tagli alla politica agricola dell'Unione europea.
  Un ulteriore segnale di scarsa attenzione per il mondo agricolo si palesa ora, a Pag. 30fronte della situazione di un aumento generale dei prezzi di produzione che mina la sostenibilità di una larga parte delle filiere agricole. Ricorda, ad esempio, che la produzione di un litro di latte in Italia costa mediamente 41 centesimi di euro, a fronte di un prezzo medio di vendita pari a 38 centesimi di euro, con un divario economico ancora maggiore nelle aree di montagna, dove i costi di produzione aumentano per carenza dei pascoli nel periodo invernale e la conseguente esigenza di foraggiare gli allevamenti. Esorta quindi la maggioranza ad ascoltare con più attenzione le richieste di chi si fa portatore delle istanze che arrivano dal mondo agricolo, approvando gli interventi proposti volti ad aumentarne la resilienza nell'attuale situazione di crisi. Sottolinea pertanto l'esigenza di fornire una risposta tempestiva al mondo agricolo, in una fase di emergenza come quella attuale, analogamente a quanto sta accadendo in altri Paesi.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucaselli 26.01.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 19.45, è ripresa alle 19.50.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Trano 26-quinquies.01.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trano 26-quinquies.01.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Trano 27.1; s'intende vi abbia rinunciato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo a illustrare l'articolo aggiuntivo 27.01, a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sostenere le imprese del settore dell'autotrasporto conto terzi a fronte dell'incremento dei costi dei carburanti che non consente la sostenibilità economica delle relative attività, data l'assenza di margini di guadagno. L'emendamento, in particolare, è finalizzato a concedere a tali imprese un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento delle maggiori spese sostenute per i carburanti nel primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Nel ritenere che il settore in questione non abbia ricevuto la giusta attenzione da parte dell'esecutivo e della maggioranza, auspica che giungano risposte concrete e tempestive, al fine di evitare il blocco di un comparto strategico per il nostro Paese.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 27.01.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Villarosa 28.1; s'intende vi abbia rinunciato.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo a illustrare l'emendamento Trancassini 28.9, evidenzia che esso è volto a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali per i lavoratori edilizi e a ripristinare un clima di certezza al fine del riconoscimento dei crediti d'imposta previsti a legislazione vigente. A tal fine ritiene che anche un adempimento formale, apparentemente secondario, quale la previsione di una certificazione in forma digitalizzata delle suddette agevolazioni fiscali, contribuirebbe ad attestare in modo chiaro l'identità del richiedente il beneficio fiscale, riducendo la possibilità di frodi.

  La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 28.9.
  La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 28.6.

  Fabio MELILLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Aprile 28.10; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 28.7.

Pag. 31

  Fabio MELILLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raduzzi 28.2; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 28.8.

  Fabio MELILLI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Raduzzi 28.3, 28.4 e 28.5; s'intende che vi abbia rinunciato.
  Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento alla seduta di domani alle ore 9.30.

  La seduta termina alle 20.05.