CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2022
761.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 marzo 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 16 marzo 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 35 del 2022.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca le comunicazioni sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 35 del 2022. Ricorda che la Giunta è chiamata ad esprimere i propri elementi di valutazione in vista delle determinazioni che l'Ufficio di Presidenza e poi l'Assemblea della Camera dei deputati assumeranno al riguardo. Ricorda che il conflitto è stato elevato dal tribunale di Torino a seguito della deliberazione parlamentare del 24 marzo 2021 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da Stefano Esposito, deputato all'epoca dei fatti (di cui al Doc. IV-ter, n. 11-A – XVIII legislatura) e che il termine per la costituzione in giudizio della Camera dinanzi alla Corte costituzionale scadrà il 16 aprile.
  Riferisce che il caso riguarda un procedimento incardinato presso la sesta sezione penale del tribunale di Torino, a seguito di tre distinte querele sporte nei confronti dell'ex deputato Stefano Esposito per il reato di diffamazione da parte di Dana Lauriola, Giorgio Vair e Giorgio Rossetto. La vicenda risale al 1° settembre 2012, data in cui l'allora deputato Stefano Esposito, all'indomani di un attacco ad opera di un gruppo di manifestanti NO TAV ad un cantiere impegnato nella realizzazione del treno ad alta velocità Torino-Lione, in località Chiomonte, in Val di Susa, pubblicava sulla propria pagina Facebook un post nel quale i querelanti erano menzionati in relazione al predetto attacco perché avrebbero dato supporto ai manifestanti informandoli via cellulare dei movimenti della polizia. Ricorda che l'on. Esposito è stato Pag. 6sin dall'inizio un sostenitore della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, tema su cui ha svolto un'intensa attività parlamentare, presentando egli stesso e sottoscrivendo interpellanze, interrogazioni e mozioni, oltre ad essere autore di libri sul tema e molto attivo sulle varie piattaforme social come Facebook e Twitter. Fa presente che i querelanti Giorgio Vair, all'epoca vice sindaco del comune di San Didero, Giorgio Rossetto, leader del centro sociale torinese Askatasuna, e Dana Lauriola, attivista NO TAV ed esponente del medesimo centro sociale, risultano essere stati tutti destinatari di provvedimenti giudiziari o amministrativi in conseguenza di comportamenti messi in atto in opposizione alla costruzione del treno ad alta velocità.
  Fa notare la particolare importanza e delicatezza del caso in esame, nel quale è contestata una deliberazione assunta dell'Assemblea, conforme alla decisione della Giunta, basata su una valutazione approfondita dell'attività parlamentare dell'on. Esposito. Ricorda che, come a suo tempo illustrato nella relazione dell'on. Pittalis, anche in tempi antecedenti ai fatti oggetto della querela l'on. Esposito aveva sottoscritto, anche come primo firmatario, numerosi atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, aveva altresì svolto numerosi interventi in Aula e in Commissione, anche in qualità di relatore, su importanti provvedimenti riguardanti la realizzazione del treno ad alta velocità Torino-Lione, anche con riferimento ai connessi problemi di ordine pubblico. Sottolinea il costante impegno sul tema del deputato interessato, il quale per tale motivo è stato anche destinatario di minacce alla sua sicurezza personale, tanto da essere stato posto sotto scorta. Ricorda che l'on. Esposito fece pervenire alla Giunta documentazione relativa alla sua attività parlamentare, in particolare atti tipici, quali interrogazioni, interpellanze e mozioni. Sottolinea che gli atti pervenuti sono tutti anteriori alla data del fatto all'origine della querela e tutti pertinenti sotto molteplici aspetti alla questione della realizzazione della linea ferroviaria. Particolare rilievo era stato assegnato dalla Giunta all'interpellanza urgente n. 2-01137, rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale l'on. Esposito aveva fatto riferimento a violenti scontri tra esponenti del movimento NO TAV e Forze dell'ordine avvenuti nel sito della Maddalena di Chiomonte. Fa presente che l'Autorità giudiziaria torinese che ha sollevato il conflitto ha analizzato il contenuto dei sopra citati atti di indirizzo e controllo trasmessi dall'on. Esposito alla Giunta e ha ritenuto che non vi fosse alcun nesso funzionale tra essi e il post che ha dato origine alle querele perché nessuno era riferito esattamente all'episodio al quale faceva riferimento il post stesso.
  In particolare, secondo il tribunale di Torino, solo l'interpellanza alla quale la Giunta aveva dedicato maggiore attenzione parlava di scontri tra manifestanti e Forze dell'Ordine, ma con specifico riferimento a fatti avvenuti oltre un anno prima di quelli descritti nel post. Perciò, secondo il tribunale di Torino, solo tale ultimo documento potrebbe apparire «sotto il profilo forse contenutistico ma non certamente quello temporale utile a verificare la copertura costituzionale della concessa insindacabilità, ma si tratta, all'evidenza, di un riferimento a fatti obiettivamente diversi e temporalmente molto antecedenti a quelli avvenuti oltre un anno dopo e in relazione ai quali, in modo specifico, Esposito ha svolto le sue esternazioni sul profilo Facebook oggetto di imputazione». Rilevando che, secondo il tribunale, vi sarebbe al più un generico collegamento delle affermazioni contestate «a sporadici atti precedenti dell'attività parlamentare soltanto con riferimento ad una mera comunanza di argomenti o ad un mero contesto politico cui esse possono riferirsi», sottolinea la singolarità dell'uso dell'aggettivo «sporadici» a fronte della sopra descritta intensissima attività politica e parlamentare dell'on. Esposito sui temi oggetto delle dichiarazioni contestate, che assumono un ruolo centrale nel percorso politico e nell'attività parlamentare dell'on. Esposito in più legislature, sia quando egli è stato deputato sia quando è stato senatore. Riferisce che il tribunale di Torino, ritenendo che la Camera lo abbia privato Pag. 7«delle proprie funzioni istituzionali», avendo «illegittimamente sottratto all'autorità giudiziaria il potere di decidere in ordine al reato contestato a Stefano Esposito», ha fatto ricorso alla Corte costituzionale per sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati.
  Evidenzia che la contestazione del tribunale si basa sul presupposto che nessuno dei molteplici «atti tipici» dell'attività parlamentare dell'on. Esposito faccia esatto riferimento allo specifico episodio commentato nel post che ha provocato le querele.
  Ricorda che più volte in questa legislatura la Giunta ha evidenziato l'importanza di assumere un criterio ermeneutico che superi il rigido formalismo insito nello sforzo di ricerca del cosiddetto «atto tipico». Sottolinea che la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di nesso funzionale non può essere oggetto di un'interpretazione eccessivamente restrittiva, per la quale il nesso funzionale tra le opinioni espresse extra moenia e gli atti tipici dell'attività parlamentare sussisterebbe solo ed esclusivamente nei casi in cui le prime sono meccanicamente ripetitive dei secondi. Ritiene invece che il concetto di divulgazione dell'attività parlamentare, richiamato dalla citata giurisprudenza costituzionale, non può che contenere tutte le opinioni espresse che siano in connessione con i temi dell'attività parlamentare affrontati nello svolgimento di atti tipici, anche quelle non strettamente riferibili a uno specifico e puntuale atto tipico.
  Come messo in rilievo spesso anche dalla Giunta per le immunità del Senato, va tenuto presente anche il mutamento avvenuto nei tempi recenti nelle forme e nei modi della comunicazione politica, che sempre più spesso ha un'immediatezza e deve avere una tempestività che mal si conciliano con i tempi degli atti parlamentari. Inoltre, anche per ragioni obiettive, occorre correggere con l'ermeneutica le rigidità del criterio del nesso funzionale, per evitare possibili incongruenze e rischi di disparità di trattamento, come la Giunta stessa ha avuto modo di rilevare in alcuni casi della presente legislatura nei quali, perché non vi erano lavori parlamentari o perché si trattava di argomenti sui quali non vi era alcuna competenza governativa, non sarebbe stato possibile ai deputati svolgere atti tipici, in particolare sottoscrivere atti di sindacato ispettivo.
  Tanto premesso, ricorda che la Camera dei deputati, a larghissima maggioranza, nella seduta del 24 marzo 2021 ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Esposito e che nello stesso senso si era pronunciata in precedenza la Giunta per le autorizzazioni.
  Formula pertanto la sua proposta nel senso di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati. Tale proposta è ispirata, in via generale, al principio secondo cui – ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione – sia preferibile pronunciarsi per la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea; solo partecipando al giudizio la Camera può infatti rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, consentendo così alla Corte di disporre di tali elementi per il suo giudizio.
  Inoltre, con riferimento al caso particolare, ribadisce con convinzione che prima la Giunta e poi la Camera abbiano adottato una deliberazione corretta, su di un caso emblematico della valenza sostanziale dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che non può e non deve essere menomato nella sua portata applicativa da criteri interpretativi eccessivamente formalistici.

  Alfredo BAZOLI (PD) intervenendo a nome del Gruppo del Partito democratico, condivide l'opportunità della costituzione in giudizio, non solo in ossequio al principio della difesa delle proprie decisioni da parte della Camera ma anche perché la decisione nel senso dell'insindacabilità, nel caso in esame, appare essere giuridicamente corretta, sebbene la prevalente giurisprudenza della Corte costituzionale, allo stato improntata a criteri alquanto formalistici, non consenta di escludere la possibilitàPag. 8 di una decisione sfavorevole alla Camera.

  Federico CONTE (LeU) ritiene opportuna la costituzione in giudizio, sia perché nel caso in esame la decisione nel senso dell'insindacabilità appare ineccepibile sia perché è utile che la Corte costituzionale sia chiamata a pronunciarsi in un momento nel quale le guarentigie costituzionali dei parlamentari paiono subire una compressione entro un perimetro sempre più ristretto. Partendo dal caso in esame, potrebbe invece essere affermata un'interpretazione estensiva del concetto del cosiddetto nesso funzionale, tale, auspicabilmente, da non prosciugare l'autonomia espressiva dei parlamentari e da non ridurre il ruolo della Giunta alla verifica di un mero automatismo.

  Eugenio SAITTA (M5S) evidenzia l'importanza sempre crescente dei social network nei casi di deliberazione in materia di insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari. Ricorda che il Gruppo M5S si espresse, tanto in Giunta quanto in Assemblea, in senso contrario all'insindacabilità delle opinioni dell'ex deputato Esposito nel caso in questione. Sottolinea che, pur riconoscendo che l'impegno sui temi connessi alla realizzazione del treno ad alta velocità Torino-Lione rappresenta senza dubbio l'elemento prevalente dell'attività parlamentare dell'ex deputato Esposito, non si può non rilevare che, d'altra parte, nel post pubblicato su Facebook sono contenute affermazioni molto precise nei confronti di tre cittadini, con le quali sono stati accusati di dare supporto a dei facinorosi. Evidenzia la necessità di tracciare un confine tra la libertà espressiva del parlamentare, costituzionalmente garantita, e il diritto dei cittadini a non vedersi attribuire fatti specifici, anche penalmente rilevanti. Sottolinea che tale necessità è resa particolarmente urgente dal predetto incremento dell'utilizzo dei social network a fini di comunicazione politica. Tanto premesso, ritiene opportuna la costituzione in giudizio, proprio al fine della precisazione dei limiti delle dichiarazioni extra moenia dei deputati.

  Catello VITIELLO (IV) esprime a nome del gruppo di appartenenza parere favorevole alla costituzione in giudizio.

  Carlo SARRO (FI) nell'esprimere a nome del gruppo di appartenenza parere favorevole alla costituzione in giudizio, ricorda che il Gruppo Forza Italia ha segnalato in più occasioni la necessità del superamento di ogni interpretazione restrittiva e formalistica del concetto di nesso funzionale, paventando anche gli effetti paradossali che da tale interpretazione possono derivare.

  Manuela GAGLIARDI (CI) esprime a nome del gruppo di appartenenza parere favorevole alla costituzione in giudizio.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, pone in votazione la proposta di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio.

  La Giunta approva la proposta del Presidente all'unanimità.

Sui lavori della Giunta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che, in base a quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi testé svoltasi, a partire dalla prossima settimana proseguirà l'esame congiunto dei documenti in materia di insindacabilità che riguardano l'on. Sgarbi, già illustrati alla giunta dal relatore Pettazzi (Doc. IV-ter n. 24 e n. 25), che fanno riferimento a due diversi procedimenti, uno penale e l'altro civile, entrambi relativi alle medesime dichiarazioni dell'on. Sgarbi. Contestualmente, sarà avviato l'esame dell'istanza presentata dall'on. Donzelli sull'insindacabilità di sue dichiarazioni in relazione a un procedimento penale nei suoi confronti pendente presso il tribunale di Prato – per il quale peraltro è successivamente pervenuta anche la domanda di una pronuncia da parte della medesima autorità giudiziaria – su cui l'incarico di relatore è affidato all'on. Conte.Pag. 9
  Comunica infine che in data 21 febbraio 2022 è pervenuta alla Presidenza della Camera una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità presentata dal deputato Alessandro Morelli, che scaturisce da un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Milano (n. 11770/2019 RGNR – n. 630/2021 RG GIP).

  La Giunta prende atto.

  La seduta termina alle 10.10.