CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2022
761.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Diego SOZZANI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
Atto n. 362.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Diego SOZZANI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (atto n. 362).
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 9 aprile 2022. Evidenzia, tuttavia, che l'atto è stato assegnato con riserva, non essendo ancora stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.

  Luciano NOBILI (IV), relatore per la IX Commissione, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Riferisce pertanto che l'atto del Governo n. 362 reca lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 (European accessibility act) sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Essa ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per determinati prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025.Pag. 12
  Si tratta di prodotti e servizi destinati a persone con disabilità, il cui numero peraltro – secondo le previsioni – dovrebbe aumentare nell'Unione europea in modo significativo anche in virtù del progressivo invecchiamento della popolazione. Anche altre persone con limitazioni funzionali beneficerebbero della direttiva in titolo, come ad esempio gli anziani, le donne in gravidanza ma anche coloro che viaggiano con bagaglio.
  L'atto del Governo n. 362 è stato predisposto e trasmesso alle Camere per il parere, in base alla legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020). Essa all'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A. Tale allegato contiene, al punto n. 17, la direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi in recepimento.
  Lo schema si compone di 27 articoli e 5 allegati. Annuncia che si soffermerà sulle disposizioni degli articoli 1-5 e 21-27, lasciando al collega Piastra l'illustrazione degli altri articoli.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dello schema, il quale stabilisce i requisiti di accessibilità di alcune categorie di prodotti e servizi immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025.
  In sintesi, i prodotti ai quali lo schema si applica sono i seguenti: sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware; i terminali self service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dallo schema in esame; apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica; apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi; lettori di libri elettronici (e-reader).
  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, lo schema si applica ai seguenti servizi: servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione dei servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina; servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi; gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ad eccezione dei servizi di trasporto urbani, extraurbani, e regionali, per i quali si applicano solo gli elementi di cui al numero 5): 1) siti web; 2) servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili; 3) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica; 4) fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell'Unione; 5) terminali self service interattivi situati nel territorio dell'Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri. Ancora: servizi bancari per consumatori; libri elettronici (e-book) e software dedicati; servizi di commercio elettronico.
  Lo schema si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» e non si applica ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti: media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025; formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025; carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile; contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall'operatore economico interessato né sottoposti al suo controllo; contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.
  L'articolo 2 elenca le definizioni rilevanti per l'applicazione dello schema in esame, mentre l'articolo 3 disciplina i requisiti di accessibilità che devono avere i prodotti ed i servizi immessi nel mercato, rinviando all'allegato I per quanto concerne il contenuto dei requisiti stessi. Si Pag. 13prevede l'esenzione delle microimprese che forniscono servizi dall'osservanza dei requisiti di accessibilità. La microimpresa è definita dall'articolo 2, lettera bb), come un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Il MiSE di concerto con il MIMS e l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale definiscono apposite linee guida per facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle microimprese, previa consultazione delle stesse.
  L'articolo 4 stabilisce che i servizi di trasporto si considerano conformi ai requisiti di accessibilità ove rispettino i requisiti previsti dai regolamenti comunitari vigenti. Nel caso in cui lo schema di decreto in esame preveda dei requisiti supplementari, i relativi servizi dovranno adeguarsi a tali previsioni.
  L'articolo 5 afferma il principio della libera circolazione dei prodotti e dei servizi che rispettano i requisiti di accessibilità, conformemente alle previsioni dello schema in esame.
  L'articolo 21 disciplina l'attività di vigilanza in relazione alla conformità dei servizi. L'articolo in questione affida all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) la verifica della conformità dei servizi ai requisiti individuati dallo schema di decreto. In particolare, in base a quanto previsto dall'articolo in esame, l'AgID deve esaminare i reclami riguardanti i problemi di non conformità ai requisiti di accessibilità e verificare che l'operatore economico abbia adottato tutte le necessarie misure correttive. L'Agenzia, inoltre, procede all'accertamento di eventuali illeciti previsti dall'articolo 24 dello schema di decreto in relazione ai servizi. Le procedure per lo svolgimento di tali attività sono disciplinate con delle linee guida adottate dall'AgID, sentito il parere dell'Autorità garante per le comunicazioni.
  L'articolo 22 stabilisce che i prodotti e servizi disciplinati dallo schema di decreto in esame, che siano conformi ai requisiti di accessibilità contenuti nell'allegato I, sono da considerarsi conformi agli obblighi stabiliti negli atti dell'Unione salvo che non venga disposto in senso contrario.
  L'articolo 23 stabilisce una presunzione di conformità delle norme di armonizzazione e di quelle relative alle specifiche tecniche che vengono adottate ai sensi di quanto previsto all'articolo 14.
  L'articolo 24 concerne il sistema sanzionatorio che tiene conto dell'entità della non conformità e del numero delle unità di prodotti o servizi non conformi oltre che del numero degli utenti colpiti. Viene inoltre precisato che fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare il loro servizio utilizzando prodotti che utilizzavano in precedenza in modo legittimo per fornire dei servizi analoghi. Inoltre i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno del 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data. Viene precisato, infine, che i terminali self service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possono essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per un periodo che non può eccedere, comunque, i vent'anni dalla loro messa in funzione.
  L'articolo 25 reca alcune norme transitorie e finali.
  L'articolo 26 autorizza l'Agenzia per l'Italia digitale a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 15 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami. Il reclutamento di tali unità di personale ha luogo in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente. Per lo svolgimento delle medesime attività, il MISE è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione Pag. 14economica iniziale dell'Area terza. Per l'attuazione di tali disposizioni, è autorizzata la spesa di euro 2.988.278 a decorrere dal 2025.
  L'articolo 27, infine, contiene delle disposizioni finanziarie.
  In conclusione, preannunzia che è sua intenzione presentare tre richieste di audizione sul provvedimento, nello specifico Agenzia per l'Italia digitale e due realtà associative in qualità di portatrici di esperienza.

  Carlo PIASTRA (LEGA), relatore per la X Commissione, ad integrazione di quanto illustrato dal relatore per la IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, espone brevemente gli altri contenuti dello schema di decreto legislativo all'esame, segnatamente quelli riferibili agli articoli da 6 a 20, rinviando comunque alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento sui dettagli delle disposizioni recate dal provvedimento.
  Relativamente all'articolo 6 segnala che questo elenca gli obblighi dei fabbricanti in relazione ai requisiti (comma 1), alla documentazione tecnica di conformità (comma, 2), nonché alle istruzioni e informazioni da fornire ai consumatori e agli utenti finali (comma 7). Inoltre ai commi 8 e 9 è previsto un obbligo di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (MISE) e alle autorità di vigilanza degli Stati membri in cui è stato immesso il prodotto, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, e di tenuta di un registro dei prodotti non conformi e dei relativi reclami. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere ai fabbricanti tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto.
  Fa presente che gli articoli 7, 8, e 9 disciplinano gli obblighi che gravano rispettivamente sui rappresentanti autorizzati, sugli importatori e sui distributori. In base all'articolo 7 il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante.
  Evidenzia quindi che l'articolo 8 prescrive agli importatori di immettere sul mercato solo prodotti conformi. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori devono verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, abbia redatto la documentazione tecnica e che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 6. L'importatore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
  Segnala quindi che l'articolo 9 disciplina gli obblighi dei distributori. Prima di immettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 6 e all'articolo 8 (comma 1 dell'articolo 9). Il distributore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore e il Ministero dello sviluppo economico (comma 2 dell'articolo 9). Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere che un prodotto che ha reso disponibile sul mercato non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili ai sensi del decreto in titolo, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, il distributore ne informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, specificando i requisiti rispetto al Pag. 15quali il prodotto non è conforme e le misure correttive adottate (comma 4 dell'articolo 9).
  Sottolinea che l'articolo 10 estende agli importatori e ai distributori gli obblighi previsti per i fabbricanti nei casi in cui immettano un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifichino un prodotto già immesso sul mercato.
  Ricorda che l'articolo 11 identifica gli operatori economici quali soggetti indicati dagli articoli da 6 a 9 ossia il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore (comma 1). Sono tenuti ad indicare all'autorità di vigilanza, che ne faccia richiesta, ogni altro operatore che abbia fornito loro un prodotto ovvero altro operatore economico cui essi abbiano fornito il prodotto.
  Fa poi presente che l'articolo 12 introduce gli obblighi dei fornitori di servizi. I fornitori di servizi si assicurano di progettare e fornire servizi in conformità dei requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 e preparano le informazioni necessarie in conformità dell'allegato IV indicando le modalità con le quali sono soddisfatti requisiti di accessibilità. Qualora il servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità, i fornitori di servizi ne informano immediatamente l'AGID indicando, in particolare, i requisiti rispetto ai quali il servizio non è conforme e le misure correttive adottate (comma 4).
  Evidenzia che l'articolo 13 reca una clausola di salvaguardia in caso di modifica sostanziale (comma 1, lettera a)) e onere sproporzionato (comma 1, lettera b)). Tale clausola di salvaguardia si applica alle PMI (piccole e medie imprese), ossia quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, gli operatori economici valutano se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 introdurrebbe una modifica fondamentale del prodotto oppure un onere sproporzionato (comma 2). La valutazione di cui al comma 2 deve essere documentata e la relativa documentazione conservata per un periodo non inferiore a 5 anni (comma 3). In deroga al comma 3, ed in linea con quanto previsto all'articolo 3, comma 4, per quanto concerne le microimprese che forniscono servizi, al comma 4 si prevede che le microimprese che trattano prodotti, sono escluse dall'osservanza del requisito di documentare la loro valutazione. Al comma 5 vengono indicati i casi in cui la valutazione per onere sproporzionato debba essere rinnovata, ossia: quando il servizio è modificato, quando è richiesto dall'autorità di controllo, e in ogni caso ogni 5 anni. Il comma 6 eccepisce l'impossibilità di invocare l'onere sproporzionato per quegli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità. Infine, al comma 7 si prevede un obbligo di informazione alle autorità di vigilanza del mercato o alle autorità responsabili della conformità dei servizi competenti per quelle imprese che invochino il comma 1 per uno specifico prodotto o servizio, fatta eccezione per le microimprese.
  Segnala che ai sensi dell'articolo 14, i prodotti e i servizi sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità dello schema di decreto all'esame nella misura in cui siano disciplinati da norme o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e contemplino tali requisiti.
  Ricorda che l'articolo 15 dispone che la dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili. Qualora in via eccezionale si sia fatto ricorso all'articolo 13, la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità sono soggetti a tale eccezione.
  Fa quindi presente che l'articolo 16 indica le caratteristiche della marcatura CE dei prodotti.
  Segnala che l'articolo 17 attribuisce al MISE la sorveglianza del mercato dei prodotti. Qualora l'operatore economico abbia invocato l'articolo 13, il MISE verifica se la valutazione di cui all'articolo 13 sia stata effettuata dall'operatore economico, riesamina tale valutazione e i relativi risultati, compreso l'uso corretto dei criteri di cui Pag. 16all'allegato V e controlla la conformità ai requisiti di accessibilità.
  Evidenzia inoltre che l'articolo 18 prevede che, qualora il MISE accerti che il prodotto non rispetta i requisiti di accessibilità, richiede all'operatore economico interessato l'adozione di tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da esso stesso stabilito. Il MISE chiede all'operatore economico interessato il ritiro del prodotto dal mercato entro un termine supplementare ragionevole solo qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine fissato dall'autorità di vigilanza del mercato, quest'ultima adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo.
  Relativamente all'articolo 19 sottolinea che con esso si prevede che, se all'esito della procedura di salvaguardia dell'Unione, tale misura è ritenuta ingiustificata, il MISE provvede alla revoca. Se tale misura, adottata da un altro Stato, è ritenuta giustificata, il MISE adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato e ne informa la Commissione europea.
  Infine segnala che l'articolo 20 prevede che, in caso di irregolarità formali, il MISE chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata. Se la non conformità permane, il MISE adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione del prodotto sul mercato o ne garantisce il ritiro dal mercato.

  Diego SOZZANI, presidente, afferma che tutte le proposte di audizione sono importanti, ma che bisogna anche tenere presente il fatto che la X Commissione è in questo momento fortemente impegnata nell'esame del decreto-legge n. 17 del 2022 (cosiddetto «decreto bollette»).

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S) prende atto del problema rappresentato dal presidente. Afferma che però la materia oggetto del provvedimento è assai ampia e occorre svolgere delle audizioni, anche se opportunamente mirate.

  Diego SOZZANI, presidente, fissa il termine per la presentazione di richieste di audizione al giorno successivo.
  Nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 16 marzo 2022.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final e allegati).
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL.

  L'audizione si è svolta dalle 15.10 alle 15.35.

Audizione dell'esperto della materia, ing. Stefano Spaggiari.

  L'audizione informale si è svolta dalle 15.35 alle 15.45.