CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2022
761.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 APRILE 2022

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giovanni CURRÒ, presidente, comunica che il deputato Alessandro Sorte entra a far parte della Commissione e che la deputata Claudia Porchietto cessa di farne parte.

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.
C. 3387 Baldelli.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca PASTORINO (LEU), relatore, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari Costituzionali, il disegno di legge C. 3387 recante Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.
  Il provvedimento, che si compone di 9 articoli, è volto a ridurre il numero dei componenti di otto organi parlamentari bicamerali, in considerazione della riduzione del numero dei parlamentari, prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 2020, che stabilisce che, a partire dalla XIX legislatura, il numero di deputati sia pari a 400 e il numero di senatori a 200.
  Ricorda quindi che gli organismi parlamentari bicamerali sono composti da un egual numero di deputati e senatori, il cui rapporto proporzionale tra i gruppi è e resta calcolato sulla considerazione globale dell'organo Parlamento e non della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica distintamente considerati.
  Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze osserva che rilevano le previsioni relative alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (articolo 5) e alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria (articolo 8).
  In particolare segnala che l'articolo 5 modifica la composizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale riducendone il numero di membri da trenta (quindici deputati e quindici senatori) a venti (dieci deputati e dieci senatori).
  Ricorda quindi che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, istituita dalla legge n. 42 del 2009, è chiamata ad esprimere parere sugli schemi di decreti legislativi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni. Inoltre, verifica lo stato di attuazione delle misure in materia di federalismo fiscale, riferendo ogni sei mesi alle Camere.
  L'articolo 8 interviene sul numero di componenti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, prevedendone la riduzione da undici (per prassi parlamentare, ciascun ramo del Parlamento esprime, in forma alternata per ciascuna legislatura, cinque o sei di tali membri) a otto (quattro deputati e quattro senatori).
  La Commissione è stata istituita dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1976 con il compito di vigilare sull'anagrafe tributaria, nonché di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili, nonché sulle attività di affidamento a società specializzate dell'esecuzione e della relativa conduzione tecnica di nuove realizzazioni e di integrazioni del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze.
  La Commissione può inoltre, ai sensi dell'articolo 2-bis della citata legge n. 60 del 1976, effettuare indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismiPag. 54 nazionali e internazionali, dirette a valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni ed esprimere un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno.
  L'articolo 9 disciplina infine la decorrenza dell'efficacia della legge, prevedendo che le disposizioni in essa contenute si applichino a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, che si configura come mera conseguenza applicativa della legge costituzionale n. 1 del 2020, formula quindi una proposta di nulla osta, precisando di non aver partecipato, non condividendone i contenuti, all'approvazione della richiamata riforma costituzionale. Riterrebbe pertanto preferibile, anche in questa occasione, non prendere parte alla votazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione, e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaele BARATTO (CI), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura, del nuovo testo della proposta di legge, recante Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (nuovo testo C. 1650 e abb.).
  Sottolinea come si tratti di un provvedimento di rilevante importanza per una filiera produttiva che rappresenta un'eccellenza del Made in Italy dal Nord al Sud Italia e merita la più stringente attenzione.
  In particolare, il provvedimento in esame, che si compone di 17 articoli, introduce misure volte a promuovere e favorire interventi di recupero della coltivazione, di prevenzione dell'abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti nei territori collinari e montani, nonché interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva. Queste produzioni, infatti, rischiano di essere abbandonate a se stesse a causa della scarsa redditività e degli altissimi costi che le coltivazioni di questo tipo richiedono.
  Ritiene dunque che sia necessaria una rinnovata attenzione da parte della politica agricola nazionale.
  Segnala poi che le misure del provvedimento non presentano aspetti di diretta competenza della Commissione Finanze e che l'assegnazione in sede consultiva è determinata dalla presenza, in una delle proposte di legge abbinate, di una disposizione – si tratta dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della proposta di legge C. 2957 Parentela – che include, tra gli interventi individuati dal piano triennale di interventi a favore dei castagneti e delle castagne, crediti d'imposta in favore delle forme associative tra i produttori.
  Tale previsione non è, purtroppo, confluita nel nuovo testo adottato dalla Commissione di merito, ma ritiene sia fondamentale che questa Commissione ne proponga il reinserimento.
  Formula quindi sul provvedimento una proposta di parere favorevole con una osservazione volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare il nuovo testo della proposta di legge in esame, prevedendo tra le misure di sostegno del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva il riconoscimento di crediti d'imposta in favore delle forme associative tra i produttori.

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  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che per il presente punto all'ordine del giorno è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Ricorda poi che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 28 marzo e che la Commissione dovrà quindi esprimersi entro la prossima settimana.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495).
  Il provvedimento, che si compone di 43 articoli e due allegati, è suddiviso in cinque Titoli. Il titolo I reca misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale e misure strutturali volte a incrementare la produzione nazionale di energia, per prevenire gli effetti di eventuali future crisi analoghe all'attuale.
  Il Titolo II, intitolato «Politiche industriali», reca norme relative al settore automotive e in materia di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative, una norma correttiva del Fondo nuove competenze e l'incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.
  Il Titolo III disciplina contributi a regioni ed enti territoriali e reca una disposizione sulla rigenerazione urbana.
  Il Titolo IV contiene disposizioni eterogenee riguardanti sanità, giustizia, organizzazione della pubblica amministrazione, Expo 2030 e partecipazione italiana alle esposizioni universali, situazioni di crisi internazionale, venture capital, sorveglianza radiometrica e sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016.
  Gli articoli 42 e 43, che compongono il Titolo V, riguardano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.
  Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.
  Segnala quindi che l'articolo 2, comma 1, riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022. I relativi oneri sono quantificati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022. Ricordo che analoga riduzione era stata disposta, per mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021.
  Ricorda che, in base alla normativa vigente, l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare l'aliquota IVA è fissata al 10 per cento limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all'anno solare). Per i consumi eccedenti il predetto limite si applica l'aliquota del 22 per cento.
  I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto per le imprese Pag. 56estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, i cui consumi sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento.
  L'articolo 4 concede un contributo, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito di imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 ed è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore nel medesimo periodo. Gli oneri derivanti dalla misura sono valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022.
  Il comma 5 dell'articolo 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze svolga il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame, per verificare che la sua attuazione non rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  L'articolo 5 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale, che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Gli oneri derivanti dalla misura sono valutati in 522 milioni di euro per l'anno 2022.
  Il comma 5 dell'articolo 5 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze svolga il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame, per verificare che la sua attuazione non rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  L'articolo 14 introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili dirette alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura massima consentita dal Regolamento (UE) n. 651 del 2014, relativo alla compatibilità con il mercato interno di alcune categorie di aiuti di Stato.
  Per i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di 145 milioni di euro annui, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli, si rinvia a un decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  L'articolo 19 apporta modifiche alla disciplina del Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (cosiddetto PREPAC), prevedendo tra i soggetti cui le pubbliche amministrazioni centrali possono rivolgersi per elaborare i progetti, in alternativa ai Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche l'Agenzia del demanio, che opera attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici. Inoltre attribuisce anche all'Agenzia del demanio il ruolo di soggetto «facilitatore» nella fase di predisposizione delle proposte progettuali del menzionato Programma.
  Evidenzia che la disposizione oggetto di modifica – articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014 – prevede che, dal 2014 al 2030, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della Pag. 57superficie coperta utile climatizzata. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e in collaborazione con l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale del 3 per cento sopra indicata e promuove, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate, anche tramite propri enti e società collegate.
  Nella Relazione illustrativa il Governo chiarisce che la disposizione è volta a consentire l'attuazione nei tempi stabiliti, della Riforma 1.1.d «Accelerare la fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma PREPAC», prevista nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» – Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici» del PNRR, con scadenza 30 giugno 2022.
  L'articolo 27, comma 1, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per il ristoro parziale ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi per far fronte ai mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022. Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  Ricorda che l'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2022, cosiddetto Sostegni-ter, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato – S. 2505, ha incrementato il medesimo Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per far fronte ai mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022.
  L'articolo 29 proroga di un anno la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, posseduti al 1° gennaio 2022, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva, la cui aliquota viene elevata, dal comma 2 dell'articolo 29, dall'11 al 14 per cento.
  L'articolo 39 incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo rotativo per operazioni di venture capital, previsto dall'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006, che ha unificato in un unico fondo tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, nonché il fondo della medesima SIMEST con finalità di capitale di rischio (venture capital) per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 49 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate.
  L'articolo 41 differisce, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nel corso dell'esercizio 2022, concessi ai comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi finanziari dal 2018 al 2022 viene pertanto differito, rispettivamente, al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  Infine l'articolo 42, comma 1, differisce per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 la deducibilità della quota del 12 per cento dell'ammontare delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata nella misura del 3 per cento annuo dall'anno 2022 all'anno 2025. La norma differisce quindi, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, per gli enti creditizi e Pag. 58finanziari e per le imprese di assicurazione.
  Rammenta che l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2015 ha stabilito la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione. In particolare si prevede che le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio a tale titolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento all'anno dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
  Inoltre, il comma 9 del medesimo articolo 16 prevede una corrispondente ripartizione per le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte.

  Massimo UNGARO (IV) sottolinea l'importanza del provvedimento, che reca interventi fondamentali per tutelare le famiglie più vulnerabili e le imprese energivore rispetto all'aumento del costo dell'energia.
  Segnala quindi l'inderogabile necessità di cambiare il modello energetico del Paese, adottando politiche per la promozione delle energie rinnovabili e per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas naturale. In proposito ricorda come l'Italia abbia abbandonato nell'ultimo ventennio lo sfruttamento degli esistenti giacimenti nazionali di gas, passando da 17 miliardi di metri cubi agli attuali 3,3 miliardi ed auspica che si possa tornare ad investire nei giacimenti di gas nazionali.

  Davide ZANICHELLI (M5S), esprimendo l'apprezzamento del proprio gruppo per il provvedimento, che fornisce risposte ai problemi immediati di famiglie e imprese, segnala la possibilità di introdurre strumenti di tipo finanziario che potrebbero contribuire al cambiamento del modello energetico nazionale. Cita ad esempio, in relazione alle misure di competenza della Commissione Finanze, l'introduzione di agevolazioni finanziarie per lo sfruttamento a livello familiare dell'energia solare ed eolica. Si potrebbe così rendere il sistema energetico italiano più resiliente e più robusto nel lungo periodo.

  Vita MARTINCIGLIO (M5S) evidenzia come il parere sul provvedimento che la Commissione Finanze dovrà rendere alle Commissioni di merito potrà essere l'occasione per concretizzare istanze ritenute degne di attenzione, da sottoporre alla valutazione delle forze parlamentari e del Governo. Invita pertanto i gruppi a un confronto per formulare chiare indicazioni da inserire come osservazioni nella proposta di parere.

  Giovanni CURRÒ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.
Atto n. 361.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

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  Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che per la seduta odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Segnala che il termine per l'espressione del parere è fissato al 9 aprile prossimo.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, segnala che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2235, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, legge n. 53 del 2021, senza previsione di specifici criteri di delega.
  Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 9 aprile 2022. Poiché tale data è successiva al 28 febbraio 2022 (termine per l'esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 28 maggio 2022.
  Rammenta quindi che la direttiva (UE) 2019/2235 introduce, a decorrere dal 1° luglio 2022, alcune limitate esenzioni al regime dell'IVA e delle accise, applicabili esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate di uno Stato membro svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della Politica di sicurezza e di difesa comune – PSDC al di fuori dello Stato membro a cui appartengono. La direttiva è volta ad allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione con il quadro già applicabile all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord – NATO.
  Precisa che le situazioni in cui ha luogo uno «sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC» sono:

   missioni e operazioni militari;

   attività dei gruppi tattici;

   assistenza reciproca;

   progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente – PESCO;

   attività dell'Agenzia europea per la difesa – AED.

  Le esenzioni non riguardano invece i casi di:

   1) azione congiunta degli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, a seguito di un attacco terroristico o di una calamità – naturale o provocata dall'uomo – in uno Stato membro;

   2) acquisto di beni o servizi da parte delle forze armate per l'uso all'interno del proprio Stato;

   3) missioni civili.

  Passando all'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/2235, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, novellando l'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introduce due nuove ipotesi di operazioni non imponibili ai fini IVA:

   a) cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate alle forze armate di altri Stati membri, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, qualora tali forze partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della sicurezza e di difesa comune (nuova lettera b-bis) del citato articolo 72). Ai sensi dell'articolo 68, lettera c), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 consegue che non si applichiPag. 60 l'IVA neanche alle importazioni di tali beni;

   b) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro a favore delle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di destinazione.

  Il comma 2 dell'articolo 1 integra l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, inserendovi la lettera d-bis) e così assimilando a un acquisto intracomunitario l'introduzione, da parte delle forze armate dello Stato che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, nel caso in cui l'importazione di tali beni non possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  L'articolo 2 inserisce, all'articolo 17 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise), un'ulteriore ipotesi in cui, in ragione della destinazione, i prodotti ordinariamente soggetti ad accisa sono esentati dal medesimo tributo. Mediante l'inserimento di una nuova lettera b-bis) nell'articolo 17, comma 1, si dispone l'esenzione da accisa anche a favore delle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione, per gli usi consentiti e nella misura in cui queste ultime partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali.
  Osserva che la relazione illustrativa dell'atto in esame precisa che, in conformità al dettato unionale e coerentemente con quanto già stabilito nel medesimo articolo 17, comma 1, lettera c), del Testo unico delle accise, relativamente all'agevolazione esistente a favore delle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato dell'Atlantico del Nord, l'esenzione concessa dalla direttiva (UE) 2019/2235 per gli sforzi di difesa svolti nell'ambito della suddetta politica non può essere fruita dalle Forze armate nazionali. La richiamata lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 chiarisce, infatti, che l'esenzione dall'accisa opera per i beni destinati alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali.
  Segnala infine che l'articolo 3 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone che lo schema entri in vigore a decorrere dal 1° luglio 2022.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Giovanni CURRÒ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 16 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione Pag. 61svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Avverte infine che su richiesta del rappresentante del Governo, e con l'accordo dei presentatori, lo svolgimento delle interrogazioni Ungaro n. 5-07716 e Giacomoni n. 5-07717 è rinviato ad altra seduta.

5-07710 Aprile: Applicazione delle disposizioni in materia di abolizione dell'IRAP alle persone fisiche esercenti attività professionali.

  Nadia APRILE (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Nadia APRILE (Misto), ringraziando il sottosegretario per la risposta, segnala che la propria interrogazione era volta ad evitare che ai professionisti privi di autonoma organizzazione venisse richiesto il versamento dell'IRAP relativo agli anni precedenti, posto che la legge di bilancio per il 2022 ha stabilito che detta imposta non è dovuta da tali soggetti. Ritiene pertanto un'inutile complicazione che si provveda ancora alla riscossione coattiva dell'IRAP relativa ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022 nei confronti dei professionisti privi di autonoma organizzazione, ai quali l'Agenzia delle entrate ha già riconosciuto l'esenzione dal pagamento dell'imposta.

5-07711 Alemanno: Iniziative per la riduzione dell'imposizione fiscale sui carburanti.
5-07712 Osnato: Iniziative per la riduzione dell'imposizione fiscale sui carburanti.
5-07714 Pastorino: Iniziative per la riduzione dell'imposizione fiscale sui carburanti.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Marco OSNATO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Luca PASTORINO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Federico FRENI ritiene opportuno svolgere una premessa alla sua risposta. Ricorda che la questione dell'aumento dei prezzi dei carburanti sarà all'ordine del giorno della seduta di domani del Consiglio dei ministri. Si prevede che in tale sede verranno adottati interventi di carattere normativo che modificheranno la disciplina fiscale in vigore, che ora si appresta a illustrare. Invita quindi gli interroganti a considerare che il quadro attuale verrà sostanzialmente rivisitato a breve. Nonostante il previsto intervento, il Governo ha comunque ritenuto opportuno non chiedere il rinvio della risposta alle interrogazioni in titolo e procedere all'illustrazione della normativa attualmente vigente.
  Risponde quindi alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Maria Soave ALEMANNO (M5S) ringrazia il sottosegretario per la risposta, in attesa di conoscere le decisioni che il Governo adotterà. Sottolinea quindi l'assoluta urgenza di una valida soluzione per il gravissimo problema richiamato, che si somma alle difficoltà che i cittadini e le imprese hanno dovuto affrontare negli ultimi due anni di pandemia e che potrebbe compromettere la ripresa economica, produttiva e sociale che era stata avviata negli ultimi mesi.

  Marco OSNATO (FdI), ringraziando, sospende il proprio giudizio, in attesa di valutare le misure che saranno adottate nella giornata di domani dal Consiglio dei ministri, e che, per come preannunciate dal sottosegretario, generano grandi aspettative.
  Ribadisce quindi la gravità della situazione, ormai non più tollerabile, ed osserva come i prezzi dei prodotti energetici, al di là degli aspetti di carattere fiscale, siano Pag. 62totalmente liberi da qualsiasi regolamentazione, che non sia quella di mercato. Ritiene in proposito che la Commissione europea dovrà considerare se sia opportuno che la determinazione del prezzo industriale dei carburanti possa ancora essere sostanzialmente decisa da soggetti privati, senza alcun controllo. Segnala poi come alcuni Paesi abbiano reagito all'aumento dei prezzi in maniera più rapida di quanto stia facendo l'Italia che, in questa come in altre occasioni, interviene con ritardo.

  Luca PASTORINO (LeU) ringrazia per la risposta e attende di poter conoscere gli interventi del Governo. Prende quindi atto dei limiti esistenti a livello europeo e auspica che, in considerazione dell'eccezionalità della situazione, si possa utilizzare l'extra gettito IVA per una riduzione delle accise e provvedere a una sterilizzazione dell'IVA sui rialzi dei prezzi dei carburanti. Rileva che tali interventi potrebbero essere realizzati anche nell'immediato.
  Ferma restando quindi la libertà del mercato di fissare i prezzi, ritiene che lo Stato debba utilizzare tutti gli strumenti in proprio possesso per risolvere la crisi in atto.

5-07713 Centemero: Iniziative per il riconoscimento di un credito d'imposta per l'anno 2022 alle imprese del settore dell'autotrasporto.

  Silvia COVOLO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Silvia COVOLO (Lega) ringrazia per la risposta sulla quale esprime un giudizio parzialmente favorevole. Pur comprendendo la necessità di rispettare la normativa europea, inclusa quella relativa agli aiuti di Stato, sottolinea quindi come in questo momento sia necessario prendere decisioni coraggiose a sostegno delle imprese, provate da due anni di pandemia. Come ricordato dal Ministro Giovannini, è in particolare necessario adottare misure specifiche per il settore essenziale dell'autotrasporto.
  Con riferimento alla tassazione, ritiene sia possibile ridurre l'accisa sui carburanti nel rispetto dei limiti unionali, riducendo conseguentemente anche la base imponibile IVA e il prezzo finale per imprese e privati. Si potrebbero quindi utilizzare le risorse rivenienti dal maggior gettito IVA realizzato per effetto all'aumento del prezzo dei carburanti. Misure di riduzione delle aliquote dovrebbero essere adottate anche per luce e gas.
  Osserva infine che si dovrà intervenire a livello strutturale per ridurre la dipendenza dal gas russo e per diversificare le fonti energetiche.

5-07715 Fragomeli: Dati relativi agli effetti sui redditi da pensione delle misure introdotte dalla legge di bilancio per l'anno 2022.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara soddisfatto dell'esaustiva risposta, che consentirà di verificare gli effetti delle misure adottate con la legge di bilancio per l'anno 2022 e valutare eventuali ulteriori interventi da realizzare in futuro. Si riserva quindi di esaminare con attenzione la distribuzione degli aumenti tra le diverse fasce di reddito.

  Giovanni CURRÒ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.35.