CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2022
760.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 marzo 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, avverte che la Commissione XIII avvia oggi l'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 17 del 2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
  Per quanto concerne i profili di specifico interesse della Commissione Agricoltura, segnala che le disposizioni contenute nel Titolo I, recano misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili. In particolare, il Capo I (articoli 1-8) reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, mentre il Capo II (articoli 9-21) prevede misure strutturali e di semplificazione in materia energetica.
  Nell'ambito del Capo I, ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni di cui agli articoli 2 e 8.
  Nello specifico, l'articolo 2 riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022.
  Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal Pag. 100D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
  A tale riguardo, rammenta che i consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto n. 633 del 1972, che assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento le somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.
  L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento. La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture.
  L'articolo 8 reca misure di sostegno alla liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia.
  In particolare, il predetto articolo, al comma 1, lettera a), estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese – previste dall'articolo 1 e dall'articolo 1-bis.1 del decreto-legge n. 23 del 2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Le garanzie in questione sono concedibili sino al 30 giugno 2022.
  Il medesimo articolo, al comma 1, lettera b), interviene sulla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, disponendo che, fino al 30 giugno 2022, non è dovuta commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Il pagamento della commissione è stato reintrodotto con effetto dal 1° aprile (articolo 1, comma 53, della legge di bilancio 2022).
  Per quanto concerne le disposizioni contenute nel Capo II, segnala gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
  In particolare, l'articolo 9 prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ad eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili dichiarati di notevole interesse pubblico.
  L'articolo 10 estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati (in edilizia libera) ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del provvedimento in esame. Le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico sono demandate a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 2 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge).
  L'articolo 11 introduce deroghe alla norma – contenuta nell'articolo 65, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 (legge n. 27 del 2012) – che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).Pag. 101
  Il comma 1, lettera a), dispone che il divieto non si applica e, dunque, che accedono agli incentivi statali:

   gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (nuovo comma 1-septies nell'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012);

   gli impianti agro-voltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle già ammesse (moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione), prevedano comunque un sistema di monitoraggio della continuità dell'attività agricola e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (nuovo comma 1-octies nell'articolo 65).

  Il comma 1, lettera b), dispone che il limite del 10 per cento della superficie agricola occupabile opera anche per gli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative già ammesse (montaggio dei moduli con possibilità di rotazione, per cui vi è un sistema di monitoraggio della continuità dell'attività agricola) (novella al comma 1-quinquies dell'articolo 65).
  Segnatamente, il comma 1, lettera b), inserisce nell'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012:

   un nuovo comma 1-septies, il quale dispone che il divieto non si applica e, dunque, che accedono agli incentivi statali per le FER, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale;

   un nuovo comma 1-octies, il quale dispone che il divieto non si applica agli impianti agro-voltaici i quali, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle già ammesse dal comma 1-quater del medesimo articolo 65 (moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione), prevedano la realizzazione del sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata, previsto dal comma 1-quinquies, e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.

  Contestualmente, la lettera a) del predetto articolo modifica il citato comma 1-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2012, al fine di specificare che anche per gli impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione opera il limite della superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.
  Segnala che la relazione illustrativa all'articolo in esame precisa che i Fondi del PNRR del progetto M2C2 Investimento 1.1 allo «Sviluppo agrivoltaico» sono destinati dal solo ed esclusivamente agli impianti agrovoltaici di cui ai richiamati commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, e dunque agli impianti che adottano soluzioni integrative innovative (moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione) e i sistemi di monitoraggio sull'attività agricola e pastorale, che occupano una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.
  L'articolo 12 interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). Segnatamente, l'articolo 12 novella l'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021, che prevede che l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio e non vincolante nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee. A tale previsione si aggiunge l'inciso «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione Pag. 102di impatto ambientale». La relazione illustrativa evidenzia che le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio sarebbero comunque tenute in considerazione nella fase (prodromica) di definizione dei principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, richiamando quanto prevede l'articolo 20, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021.
  L'articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199 del 2021.
  Il comma 1 prevede che siano sottoposte ad autorizzazione unica anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti. Il comma 2, alla lettera a), prevede che le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per gli impianti off-shore in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si applichino anche con riferimento alla realizzazione di impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore. Ai sensi della lettera b) per tali impianti, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei relativi procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate. Infine, la lettera c) dispone che le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, non più di concerto con il Ministero della cultura, ma solo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 14 introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili dirette alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura massima consentita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea.
  L'articolo 15 contiene semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili a servizio di edifici.
  Tra le altre misure urgenti di interesse per il settore agricolo, segnala, infine, l'articolo 29. Tale articolo, al comma 1, proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Il comma 2 aumenta dall'11 al 14 per cento le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

  Filippo GALLINELLA, presidente, segnala che l'articolo 4 relativo al credito d'imposta per le imprese energivore non si applica alle imprese agricole. Osserva, quindi, che sarebbe opportuno estendere l'applicazione di questa agevolazione anche ad alcune imprese del settore agricolo caratterizzate da un notevole consumo di energia elettrica, come quelle di allevamento.
  Con riferimento poi all'articolo 11, relativo allo sviluppo del fotovoltaico in area agricola, ritiene necessario un approfondimento relativamente alle fattispecie alle quali si applica la disposizione, al fine di evitare possibili abusi. Al riguardo, ritiene che si potrebbero introdurre limitazioni all'accesso ai contributi statali per il fotovoltaico come, ad esempio, l'impossibilità di ottenere ulteriori contributi sulla medesima particella per almeno dieci anni.
  Conclude ricordando la propria contrarietà rispetto all'eccessivo consumo di suolo e osserva come la percentuale del 10 per Pag. 103cento della superficie non abbia lo stesso impatto se riferita a impianti collocati a terra o sopraelevati. A suo parere, dovrebbe essere eliminata la possibilità di agevolare gli impianti fotovoltaici collocati a terra.

  Guglielmo GOLINELLI (Lega), con riferimento alla riduzione al 5 per cento dell'IVA sul gas metano, prevista dall'articolo 2, rammenta come le imprese periferiche non siano collegate alla rete di distribuzione del gas e siano costrette a utilizzare i bomboloni di GPL. Tali imprese sono pertanto ingiustamente escluse dalla suddetta agevolazione.
  Con riferimento all'articolo 10, evidenzia l'opportunità di aumentare il limite per l'applicazione del modello unico semplificato, estendendolo agli impianti sino a 300 kW, che è la potenza usuale degli impianti posti sulle coperture degli edifici.

  Roberto CAON (FI), in relazione all'articolo 11, osserva come si debba partire dall'assunto che i terreni debbono essere prioritariamente destinati alla produzione di cereali, piuttosto che di energia elettrica. Evidenzia, infatti, come i cereali possano essere prodotti solo sul terreno, mentre per l'energia si possono trovare alternative. Segnala, inoltre, che il settore dell'agri-fotovoltaico sia un settore di nicchia.

  Maria Cristina CARETTA (FdI), in relazione all'articolo 11, concorda con quanto evidenziato dal presidente. Ritiene infatti che debba essere adottata un'ottica differente, che privilegi le culture rispetto alla produzione di energia elettrica. Invita, pertanto, dopo aver svolto le necessarie verifiche, a valutare la necessità di introdurre modifiche alle disposizioni contenute nel predetto articolo, al fine di scongiurare il consumo di suolo e possibili fenomeni speculativi.

  Chiara GAGNARLI (M5S) ritiene necessario introdurre limiti percentuali differenziati di utilizzo del suolo, a seconda che gli impianti fotovoltaici siano collocati a terra o sopra il suolo, eventualmente limitando le agevolazioni per gli impianti collocati a terra alle sole aree non coltivabili. Pur assicurando di non voler intralciare un progetto previsto nel PNRR, chiede, quindi, di rivedere l'attuale percentuale del 10 per cento.

  Flavio GASTALDI (Lega) suggerisce di prevedere che gli impianti fotovoltaici possano essere collocati a terra solo dopo che l'azienda agricola abbia completamente coperto i tetti e tutte le altre superfici sopraelevate idonee. Riservandosi di consultare in proposito il proprio gruppo, ritiene comunque eccessiva una percentuale del 10 per cento per gli impianti collocati a terra e rammenta come le culture poste sotto ai pannelli fotovoltaici siano scarsamente produttive.

  Monica CIABURRO (FdI) condivide il suggerimento del collega Gastaldi relativo all'obbligo di collocare gli impianti fotovoltaici a terra solo dopo che siano state utilizzate tutte le altre superfici disponibili nell'azienda. Condivide, inoltre, quanto evidenziato dal presidente in relazione alla possibilità di introdurre un divieto temporale di usufruire di contributi per la medesima particella.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, si dichiara disponibile ad accogliere suggerimenti da parte dei colleghi al fine di presentare una proposta di parere massimamente condivisa. Propone quindi di estendere la definizione di impresa energivora anche al settore agricolo, quando ne ricorrano i presupposti, come ad esempio nel caso delle serre. Ritiene, inoltre, che la percentuale del 10 per cento di terreno da utilizzare per impianti fotovoltaici dovrebbe essere differenziata, in relazione alle caratteristiche dell'azienda agricola.
  Sottolinea, infine, l'importanza del provvedimento e auspica che la Commissione possa svolgere un proficuo lavoro. Osserva come non sia purtroppo possibile, per ragioni di tempo, svolgere un ciclo di audizioni.

  Maria Cristina CARETTA (FdI) ritiene che si potrebbe audire quanto meno il Pag. 104responsabile di settore del Consorzio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA.

  Filippo GALLINELLA, presidente, si riserva di valutare la possibilità di svolgere un'audizione del CREA o, in alternativa, di chiedere l'invio di documentazione scritta che possa fornire utili indicazioni ai commissari.
  Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.