CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2022
760.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.25.

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DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.
C. 3491-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, rammenta che la Commissione bilancio ha avviato l'esame in sede consultiva del testo originario del decreto-legge in oggetto nella seduta dello scorso 8 marzo. La Commissione, tuttavia, non ha espresso il proprio parere in attesa dei chiarimenti da parte del Governo in merito alle richieste formulate dal relatore. Successivamente le Commissioni riunite III e IV, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ne hanno concluso l'esame in sede referente, apportando al testo del provvedimento modifiche e integrazioni.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ferme restando le richieste di chiarimento formulate nel corso della seduta dell'8 marzo scorso sul testo originario del decreto-legge, sottolinea che nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni riunite III e IV, come già ricordato dal presidente Melilli, hanno apportato al testo del decreto-legge in esame diverse modifiche e integrazioni, tra le quali l'inserimento del testo di un ulteriore decreto-legge – il n. 16 del 2022, cosiddetto «Ucraina-bis» – concernente la medesima materia e corredato di relazione tecnica. Inoltre, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto è stata quindi inserita una disposizione volta ad abrogare il decreto-legge Ucraina-bis, con conseguente salvezza degli effetti prodotti medio tempore da quest'ultimo.
  Nel segnalare che per la verifica delle modifiche introdotte farà riferimento alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo allegati al citato decreto-legge n. 16 del 2022, segnala che gli ulteriori emendamenti approvati dalle Commissioni III e IV non sono corredati di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, concernente la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, evidenzia che la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della norma precisando che i materiali, i mezzi e gli armamenti oggetto di cessione all'Ucraina sono già nella disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Osserva in proposito che l'articolo 2 del decreto-legge in esame, con riferimento ad un'ulteriore cessione a titolo gratuito all'Ucraina di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali, autorizza la spesa di 12 milioni euro per il 2022.
  Tanto premesso, ai fini della conferma della neutralità finanziaria della norma in esame, ritiene che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a chiarire le ragioni della diversità di effetti finanziari previsti per le due fattispecie di cessione. Ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione (comma 2) demanda all'adozione di uno più decreti interministeriali – sui quali non è prevista una procedura di verifica parlamentare degli effetti finanziari – l'individuazione dei mezzi, dei materiali degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 2, recante disposizioni per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, pur considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa – 2 milioni di euro per il 2022, per effetto dell'incremento disposto dalla Commissione in sede referente – evidenzia che, rispetto al testo originario della stessa, che finalizzava tale autorizzazione di spesa nel limite di 1 milione di euro per il 2022 all'invio di 10 unità di carabinieri, il testo in esame nulla dispone a riguardo, Pag. 39lasciando dunque indeterminato il numero dei militari da impiegare.
  Tanto premesso, al fine di verificare la congruità dell'importo complessivo autorizzato rispetto alle finalità della norma, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione in merito all'entità del personale militare interessato dalla disposizione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, comma 1, recante disposizioni urgenti per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non ha osservazioni, dal momento che l'incremento dell'autorizzazione di spesa resta configurato come tetto di spesa, come già la disposizione originaria.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 5-bis, recante disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, riguardo al comma 1, che consente l'attivazione di talune misure del Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, evidenzia preliminarmente che la norma istitutiva del piano medesimo è considerata neutrale sui saldi di finanza pubblica e risulta assistita da una clausola di invarianza e che le misure – attuabili con decreto ministeriale, ossia con fonte formalmente inidonea a disporre nuovi o maggiori oneri – sono comunque incluse fra quelle già previste a legislazione previgente. Tuttavia, considerato che dette misure potrebbero comportare anche adempimenti aggiuntivi per talune pubbliche amministrazioni coinvolte nella realizzazione del piano, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi volti ad escludere maggiori oneri connessi alle misure da adottare.
  In merito al comma 4, ai cui sensi il Ministro della transizione ecologica adotta, al sussistere dei relativi presupposti, le necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti ad escludere che tali misure abbiano carattere di incentivo economico con effetti sulla finanza pubblica.
  Circa le altre disposizioni non formula osservazioni in considerazione del loro carattere ordinamentale.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5-ter, recante misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le agevolazioni previste dalla norma saranno concesse nei limiti della dotazione del Fondo.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5-quater, relativo all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, rileva che la relazione tecnica quantifica i costi derivanti dall'attivazione di 8.000 posti nella rete di accoglienza nazionale, di cui 5.000 nei Centri governativi e 3.000 nel Sistema di accoglienza e integrazione. Sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica la quantificazione risulta verificabile. Tuttavia, ai fini della comprensione delle ipotesi sottostanti la quantificazione, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa i giorni di permanenza presso i centri suddetti considerati ai fini della stima. In particolare, evidenzia che i costi dell'accoglienza nei centri governativi sono calcolati per il solo 2022 mentre i costi per l'attivazione dei posti nei centri SAI sono stimati per il triennio 2022-2024. Pur considerando la diversa funzione svolta dai centri governativi, nei quali gli stranieri sono accolti per il periodo necessario ad effettuare le operazioni di identificazione, ritiene che andrebbero esplicitate le diverse ipotesi di permanenza nei centri medesimi considerate ai fini della stima.
  Con riferimento al comma 8, che dispone la disapplicazione per l'anno 2022 delle norme di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (articolo 1, comma 767, della legge n. 145 del 2018) ricorda che alle predette norme sono ascritti effetti di risparmio pari a euro 650 milioni a decorrere dall'anno 2021. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi informativi circa gli effetti finanziari, in termini di mancati risparmi, ascrivibili per l'anno 2022 alla disapplicazione della norma di razionalizzazione dei costi.Pag. 40
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 9, lettere a) e b), dell'articolo 5-quater provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 3, che – al fine di assicurare l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina – prevedono, rispettivamente, l'incremento, in misura pari a 54.162.000 euro per l'anno 2022, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno destinate all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza nonché l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Con riferimento, in particolare, alla disposizione di cui al citato comma 3, fa preliminarmente presente che lo stesso non reca la quantificazione dei relativi oneri, che si ricavano invece indirettamente dalla clausola di copertura finanziaria di cui al predetto comma 9, per differenza rispetto a quelli indicati al comma 1, e che ammontano – come risulta anche dalla relazione tecnica – ad euro 37.702.260 per l'anno 2022 e ad euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  In proposito rileva che, sempre secondo quanto segnalato nella relazione tecnica, le spese associate al comma 3 risultano sostenibili mediante utilizzo delle risorse residue disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, che presenta una dotazione di circa 662,4 milioni di euro per l'anno 2022, 647,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 589 milioni di euro per l'anno 2024.
  Alla luce di quanto precede, ritiene utile che il Governo espliciti le motivazioni per le quali si è ritenuto, da un lato, di considerare come produttivo di nuovi o maggiori oneri l'intervento previsto dal comma 3 – vale a dire l'attivazione di 3 mila posti nel sistema di accoglienza e integrazione – di cui la relazione tecnica asserisce invece la sostenibilità finanziaria nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente, dall'altro, di utilizzare questi ultimi, ossia le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, a copertura dei presunti nuovi o maggiori oneri derivanti dal medesimo comma 3. In questo quadro, sembrerebbe invece che i nuovi o maggiori oneri da coprire siano costituiti esclusivamente dall'incremento degli stanziamenti di bilancio disposto dal comma 1 dell'articolo 5-quater e che la disposizione di cui al successivo comma 3 si limiti a introdurre un mero vincolo di destinazione per le risorse del citato Fondo nella misura indicata alla lettera b) del comma 9 del medesimo articolo 5-quater.
  Tutto ciò considerato, popone pertanto di valutare la possibilità di riformulare sia il comma 3, aggiungendovi un periodo volto ad esplicitare il predetto vincolo di destinazione, sia il comma 9, limitando in quest'ultimo l'onere oggetto di copertura al solo incremento degli stanziamenti di bilancio previsto dal comma 1. In particolare, a tal fine, all'articolo 5-quater, potrebbero essere apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma è destinata quota parte del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo di cui all'articolo 1-septies del predetto decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di euro 37.702.260 per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

   sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 54.162.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

  Fermo restando quanto testé rappresentato, evidenzia inoltre che – con riferimento alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 54.162.000 euro per l'anno 2022 – il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui si prevede in misura corrispondente la riduzione, reca una dotazione pari a circa 522,6 milioni di euro per l'anno 2022, di cui risultano allo stato disponibili, alla luce di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Pag. 41Stato, circa 128 milioni di euro. Tutto ciò considerato, pur rilevando che il predetto fondo reca le occorrenti risorse, considera comunque necessario che il Governo confermi che la riduzione disposta dalla norma in esame non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Osserva, infine, che con norma di natura contabile, il comma 8 autorizza per l'anno 2022, al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma 5.1 «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Rammenta che, ai sensi di tale ultima disposizione, con decreto del Ministro competente possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili, ferma comunque restando la preclusione nell'utilizzo di stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 5-quinquies, recante misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina, non ha osservazioni da formulare, considerato che la disposizione è formulata in termini di limite di spesa e le finalità dell'intervento appaiono rimodulabili sulla base delle risorse effettivamente disponibili.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'ultimo periodo dell'articolo 5-quinquies provvede agli oneri derivanti dall'istituzione di un fondo a sostegno di studenti, ricercatori e docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed enti di ricerca, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 6, recante disposizioni finanziarie, evidenzia che il comma 1, lettere da a) a d), dell'articolo 6 indica le modalità tramite cui far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, che risultano ora complessivamente pari, per l'anno 2022, a euro 179.181.253, per effetto delle rideterminazioni in aumento delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 1, per un totale di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, approvate nel corso dell'esame in sede referente.
  Nel rinviare per quanto concerne alle modalità di copertura di cui alle citate lettere da a) a d) alle considerazioni già svolte in occasione dell'esame del testo iniziale del decreto-legge n. 14 del 2022, rileva che alla suddetta maggiore spesa si provvede, attraverso l'introduzione nel testo di una apposita lettera c-bis), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

  La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. Le spese di funzionamento e quelle una tantum connesse alla partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO, di cui all'articolo 1, afferiscono, rispettivamente, ai cosiddetti «costi vivi» che la Difesa deve sostenere nei teatri operativi, quali, ad esempio, le spese per viveri, Pag. 42le spese per il supporto logistico, le spese di equipaggio e vestiario, eccetera, e a voci di spesa specifiche, quali le spese pre e post impiego, le spese di addestramento specifico, l'organizzazione delle esercitazioni, eccetera.
  In ogni caso, tali spese rappresentano solo una quota parte del fabbisogno effettivo, posto che la restante parte grava sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.
  A differenza delle spese di personale, la quantificazione delle spese di funzionamento e di quelle una tantum non sempre è correlata a parametri previsti dalla legge.
  Risulta pertanto opportuno, in tale caso, il ricorso alla tecnica della quantificazione per limiti massimi di spesa, che prevede la destinazione di un determinato ammontare di risorse ad una specifica finalità e, nel caso di specie, all'espletamento delle missioni in ciascun teatro operativo.
  All'articolo 2, la previsione di un'autorizzazione di spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022 in relazione alla cessione a titolo gratuito alle autorità governative dell'Ucraina di mezzi ed equipaggiamenti non letali, come risulta dalla relazione tecnica, è dovuta alla necessità di sostenere i costi per l'acquisizione del materiale non disponibile.
  La possibilità di derogare alle disposizioni di legge, eccetto quelle penali, antimafia e di derivazione unionale, prevista nel quadro della semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina, di cui all'articolo 3, sarà esercitata nel rispetto degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, posto che per l'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 3 non sono previsti stanziamenti aggiuntivi.
  L'incremento di 10 milioni di euro per il 2022 della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria, di cui all'articolo 4, comma 1, risponde ad esigenze emergenziali ed è stato parametrato sui dati desunti dall'andamento storico della spesa, con particolare riferimento agli incrementi delle esigenze derivanti da situazioni di crisi.
  L'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, finalizzata all'invio di personale dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti resta comunque configurato come tetto di spesa e, pertanto, la mancata indicazione in norma del numero delle unità coinvolte non presenta profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria.
  L'incremento di 100.000 euro per il 2022 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2005, che disciplina la corresponsione di compensi onnicomprensivi in favore del personale dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 5, comma 2, riguarda l'incremento di 155 euro dell'indennità mensile individuale di 1.395 euro lordi a partire dal mese di marzo 2022 – quindi per 10 mensilità – da erogare a 18 unità di personale non dirigenziale, con un onere complessivo di 27.900 euro.
  Esso comprende, altresì, i costi riferiti a 3 unità di personale aggiuntivo (anziché 2 unità, come invece indicato dalla relazione tecnica) con un onere unitario di 1.550 euro (1.395 euro più 155 euro) per 10 mensilità, e un onere complessivo di 46.500 euro, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi, pari al 24,2 per cento dei citati oneri di personale, per un totale di 18.005 euro, nonché un ulteriore onere per spese impreviste pari a 7.595 euro.
  Le misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 5-bis, comma 4, saranno adottate ad invarianza di oneri.
  All'articolo 5-quater, i nuovi o maggiori oneri da coprire sono costituiti esclusivamente dall'incremento degli stanziamenti di bilancio disposto dal comma 1, mentre la disposizione di cui al successivo comma 3 si limita a introdurre un mero vincolo di destinazione per le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nella misura indicata alla lettera b) del comma 9 del medesimo articolo 5-quater.
  Appare pertanto necessario riformulare sia il comma 3, in maniera tale da esplicitare il predetto vincolo di destinazione, sia Pag. 43il comma 9, al fine di limitare l'onere oggetto di copertura al solo incremento degli stanziamenti di bilancio previsto dal comma 1.
  L'articolo 5-quater, comma 8, disponendo la disapplicazione per l'anno 2022 del secondo periodo del comma 767 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, comporta che gli eventuali ulteriori risparmi derivanti dall'applicazione del primo periodo del medesimo comma 767 siano destinati alle eventuali ulteriori esigenze derivanti dal comma 1 del predetto articolo 5-quater del presente provvedimento, autorizzando a tal fine variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti».
  Il fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, a cui l'articolo 6 imputa quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento medesimo, reca le occorrenti risorse finanziarie e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
  Le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte della NATO dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, che il citato articolo 6 utilizza nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2022 ai fini della copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontano complessivamente a 94 milioni di euro.
  Tali risorse, che rappresentano una prima quota dei fondi non spesi dalla NATO per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, non hanno un'utilizzazione prefissata a legislazione vigente e, configurandosi come un'entrata straordinaria non prevista, possono essere utilizzate a copertura di nuovi o maggiori oneri.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3491-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 2022, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina e gli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le spese di funzionamento e quelle una tantum connesse alla partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO, di cui all'articolo 1, afferiscono, rispettivamente, ai cosiddetti “costi vivi” che la Difesa deve sostenere nei teatri operativi, quali, ad esempio, le spese per viveri, le spese per il supporto logistico, le spese di equipaggio e vestiario, eccetera, e a voci di spesa specifiche, quali le spese pre e post impiego, le spese di addestramento specifico, l'organizzazione delle esercitazioni, eccetera;

    in ogni caso, tali spese rappresentano solo una quota parte del fabbisogno effettivo, posto che la restante parte grava sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

    a differenza delle spese di personale, la quantificazione delle spese di funzionamento e di quelle una tantum non sempre è correlata a parametri previsti dalla legge;

    risulta pertanto opportuno, in tale caso, il ricorso alla tecnica della quantificazione per limiti massimi di spesa, che prevede la destinazione di un determinato ammontare di risorse ad una specifica finalità e, nel caso di specie, all'espletamento delle missioni in ciascun teatro operativo;

    all'articolo 2, la previsione di un'autorizzazione di spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022 in relazione alla cessionePag. 44 a titolo gratuito alle autorità governative dell'Ucraina di mezzi ed equipaggiamenti non letali, come risulta dalla relazione tecnica, è dovuta alla necessità di sostenere i costi per l'acquisizione del materiale non disponibile;

    la possibilità di derogare alle disposizioni di legge, eccetto quelle penali, antimafia e di derivazione unionale, prevista nel quadro della semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina, di cui all'articolo 3, sarà esercitata nel rispetto degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, posto che per l'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 3 non sono previsti stanziamenti aggiuntivi;

    l'incremento di 10 milioni di euro per il 2022 della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria, di cui all'articolo 4, comma 1, risponde ad esigenze emergenziali ed è stato parametrato sui dati desunti dall'andamento storico della spesa, con particolare riferimento agli incrementi delle esigenze derivanti da situazioni di crisi;

    l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, finalizzata all'invio di personale dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti resta comunque configurato come tetto di spesa e, pertanto, la mancata indicazione in norma del numero delle unità coinvolte non presenta profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria;

    l'incremento di 100.000 euro per il 2022 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2005, che disciplina la corresponsione di compensi onnicomprensivi in favore del personale dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 5, comma 2, riguarda l'incremento di 155 euro dell'indennità mensile individuale di 1.395 euro lordi a partire dal mese di marzo 2022 – quindi per 10 mensilità – da erogare a 18 unità di personale non dirigenziale, con un onere complessivo di 27.900 euro;

    esso comprende, altresì, i costi riferiti a 3 unità di personale aggiuntivo (anziché 2 unità, come invece indicato dalla relazione tecnica) con un onere unitario di 1.550 euro (1.395 euro più 155 euro) per 10 mensilità, e un onere complessivo di 46.500 euro, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi, pari al 24,2 per cento dei citati oneri di personale, per un totale di 18.005 euro, nonché un ulteriore onere per spese impreviste pari a 7.595 euro;

    le misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 5-bis, comma 4, saranno adottate ad invarianza di oneri;

    all'articolo 5-quater, i nuovi o maggiori oneri da coprire sono costituiti esclusivamente dall'incremento degli stanziamenti di bilancio disposto dal comma 1, mentre la disposizione di cui al successivo comma 3 si limita a introdurre un mero vincolo di destinazione per le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nella misura indicata alla lettera b) del comma 9 del medesimo articolo 5-quater;

    appare pertanto necessario riformulare sia il comma 3, in maniera tale da esplicitare il predetto vincolo di destinazione, sia il comma 9, al fine di limitare l'onere oggetto di copertura al solo incremento degli stanziamenti di bilancio previsto dal comma 1;

    l'articolo 5-quater, comma 8, disponendo la disapplicazione per l'anno 2022 del secondo periodo del comma 767 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, comporta che gli eventuali ulteriori risparmi derivanti dall'applicazione del primo periodo del medesimo comma 767 siano destinati alle eventuali ulteriori esigenze derivanti dal comma 1 del predetto articolo 5-quater del presente provvedimento, autorizzando a tal fine variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di Pag. 45bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma “Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose” della missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”;

    il fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, a cui l'articolo 6 imputa quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento medesimo, reca le occorrenti risorse finanziarie e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente;

    le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte della NATO dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, che il citato articolo 6 utilizza nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2022 ai fini della copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontano complessivamente a 94 milioni di euro;

    tali risorse, che rappresentano una prima quota dei fondi non spesi dalla NATO per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, non hanno un'utilizzazione prefissata a legislazione vigente e, configurandosi come un'entrata straordinaria non prevista, possono essere utilizzate a copertura di nuovi o maggiori oneri,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5-quater, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma è destinata quota parte del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-septies del predetto decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di euro 37.702.260 per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 5-quater, sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 54.162.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

  Claudio BORGHI (LEGA), nel sottolineare che l'articolo 2 del decreto in esame prevede la cessione a titolo gratuito all'Ucraina di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, chiede in quale modo il Governo intenda ripristinare le dotazioni dei sistemi d'arma di cui si prevede la cessione, in modo da mantenere la dotazione iniziale della nostra Difesa.

  La viceministra Laura CASTELLI, nel ricordare che le acquisizioni di armamenti da parte del Ministero della difesa sono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale, afferma che il Governo non ritiene di dover sostituire i beni ceduti. Quindi concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Ungaro 2.101 che incrementa l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2 fino all'importo di 24 milioni di euro per l'anno 2022 (rispetto ai 12 milioni attualmente previsti), incrementando conseguentemente la relativa copertura finanziaria prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a), a valere sul Fondo per il finanziamento Pag. 46delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016. Al riguardo, la copertura prevista appare carente in termini di fabbisogno e indebitamento netto, stante la tipologia degli oneri cui essa provvede;

   Caiata 2-bis.029 che autorizza per il 2022 la spesa di 80 milioni di euro per il rafforzamento dello strumento militare nazionale da parte del Ministero della difesa, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente incremento della copertura finanziaria prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, che non reca le necessarie disponibilità;

   Delmastro Delle Vedove 2-bis.0100 che dispone, a decorrere dal 2022, l'incremento di 500 milioni di euro del fondo per esigenze legate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 615 del decreto legislativo n. 66 del 2010, contestualmente disponendo a copertura un definanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, che almeno per l'anno 2022 non reca le necessarie disponibilità;

   Corda 3.0100 che assegna ai servizi socio-assistenziali degli enti locali alcune attività relativamente all'affidamento temporaneo familiare dei soggetti minorenni sfollati provenienti dall'Ucraina, tra cui l'acquisizione di elementi sui soggetti affidatari e la redazione di una relazione degli elementi acquisiti e una valutazione di idoneità, provvedendo ai relativi oneri, non quantificati, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno relativo al bilancio triennale 2022-2024;

   Raduzzi 5-ter.100 che incrementa di 150 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni di euro per il 2023, il Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, provvedendo al relativo onere mediante le «maggiori entrate» – anziché delle minori spese – derivanti dalla soppressione dei commi 375, 376, 377 e 378 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, recanti il Fondo per interventi di sostegno all'editoria, nonché mediante «corrispondente» riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, senza precisare quanta parte dell'onere sia imputata a ciascun Fondo;

   Delmastro Delle Vedove 5-ter.0102 che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle aziende a forte consumo energetico, pari al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica da impiegare nella produzione, sino al termine dello stato di emergenza correlato alla crisi ucraina, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano;

   Delmastro Delle Vedove 5-ter.0101 che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore di imprese agricole che operano nella lavorazione di prodotti a base di grano e mais, pari al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisto delle predette materia prime, sino al termine dello stato di emergenza correlato alla crisi ucraina, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano;

   Delmastro Delle Vedove 5-ter.0108 che prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di sostenere le imprese esportatrici colpite dalla crisi in Ucraina tramite finanziamenti a fondo perduto, senza indicare la copertura degli oneri che ne derivano;

   Delmastro Delle Vedove 5-ter.0110, 5-ter.0104, 5-ter.0103 e 5-ter.0106 che prevedono, a vario titolo, l'esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le imprese con sede legale in Italia, sino al termine dello stato di emergenza correlato alla crisi ucraina, al momento fissato al 31 dicembre 2022 con Pag. 47delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio scorso, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano;

   Delmastro Delle Vedove 5-ter.0111 e 5-ter.0105 che prevedono, a vario titolo, l'esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le famiglie residenti in Italia, sino al termine dello stato di emergenza correlato alla crisi ucraina, al momento fissato al 31 dicembre 2022 con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio scorso, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano;

   Delmastro Delle Vedove 5-ter.0107 che prevede l'erogazione in favore dei soggetti privati di un credito d'imposta per l'installazione di pannelli fotovoltaici, pari al 60 per cento del costo totale d'installazione da utilizzare in 5 quote annuali, provvedendo ai relativi oneri, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano;

   Ungaro 5-quater.100 che è volta ad istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022 per l'organizzazione di corsi di lingua italiana a favore dei cittadini ucraini rifugiati in Italia, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016. Al riguardo, la copertura prevista appare carente in termini di fabbisogno e indebitamento netto, stante la tipologia degli oneri cui essa provvede;

   Ungaro 5-quater.101 che è volta ad istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di un contributo mensile di 300 euro, fino al 31 dicembre 2022, a ogni cittadino ucraino che sia giunto in Italia a partire dal 24 febbraio 2022, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016. Al riguardo, la copertura prevista appare carente in termini di fabbisogno e indebitamento netto, stante la tipologia degli oneri cui essa provvede;

   Bellucci 6.100 che autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo al fine di garantire l'integrale copertura delle risorse da erogare per l'assistenza finanziaria, sotto forma di dono, allo Stato ucraino, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che non reca tuttavia le occorrenti disponibilità;

   Ungaro 6.0100 che prevede l'esenzione, per l'anno 2022, dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) in relazione agli immobili concessi in uso gratuito a profughi provenienti dall'Ucraina, provvedendo alla copertura delle relative minori entrate, valutate in 5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016. Al riguardo, la copertura prevista appare carente in termini di fabbisogno e indebitamento netto, stante la tipologia degli oneri cui essa provvede.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Raduzzi 1.17 che sopprime gli articoli 1 e 2 e le relative autorizzazioni di spesa, pari rispettivamente a 153,6 milioni di euro e 12 milioni di euro per il 2022, e, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla guerra in Ucraina con finanziamenti a fondo perduto, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione per l'anno 2022 pari all'importo dell'autorizzazione di spesa soppressa. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito, da un lato, alla Pag. 48possibilità di contenere entro il limite previsto dall'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 gli interventi di cui alla presente proposta emendativa e, dall'altro, alla eventualità che la soppressione degli articoli 1 e 2 sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni già assunti per effetto del presente decreto a valere sulle risorse di cui ai medesimi articoli 1 e 2;

   identici emendamenti Sodano 1.1 e Cabras 1.2 che sopprimono l'articolo 1 e la relativa autorizzazione di spesa, pari a 153,6 milioni di euro per il 2022 e 21 milioni di euro per il 2023. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla eventualità che la soppressione dell'articolo 1 sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni già assunti per effetto del presente decreto a valere sulle risorse di cui al medesimo articolo 1;

   Raduzzi 2.4 che sopprime l'articolo 2 e la relativa autorizzazione di spesa, pari a 12 milioni di euro per il 2022, e, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla guerra in Ucraina con finanziamenti a fondo perduto, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione per l'anno 2022 pari all'importo dell'autorizzazione di spesa soppressa. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito, da un lato, alla possibilità di contenere entro il limite previsto dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gli interventi di cui alla presente proposta emendativa e, dall'altro, alla eventualità che la soppressione dell'articolo 2 sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni già assunti per effetto del presente decreto a valere sulle risorse di cui al medesimo articolo 2;

   Cabras 2.1 che è volta a destinare le risorse di cui all'articolo 2 alla cessione di beni di prima necessità e di sostentamento per la popolazione civile nelle aree interessate dal conflitto, anziché alla concessione di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina, come attualmente previsto dal provvedimento.
   Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla eventualità che l'attuazione della proposta emendativa sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni già assunti per effetto del presente decreto a valere sulle risorse di cui all'articolo 2;

   Delmastro Delle Vedove 3.0101 che assegna ai servizi sociali e assistenziali degli enti locali, singoli o associati, alcune attività relativamente all'affidamento temporaneo familiare dei minorenni sfollati di nazionalità ucraina, tra cui la raccolta delle informazioni relative ai soggetti affidatari e la valutazione dell'idoneità all'affidamento. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Vianello 5-bis.22 che prevede che le misure adottate al fine di conseguire la riduzione programmata dei consumi di gas, di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis del provvedimento in esame, debbano essere volte, tra l'altro, ad incentivare la sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore e lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione del risparmio nel settore elettrico. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Delmastro Delle Vedove 5-ter.110 che prevede l'ammissione al cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 e la possibilità di sospendere fino a 12 mesi il pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2022 relativamente ai finanziamenti agevolati per le imprese che effettuano operazione di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione russa o la Bielorussia, che hanno realizzato un fatturatoPag. 49 medio pari ad almeno il 10 per cento del fatturato aziendale totale – anziché al 20 per cento, come previsto dal testo all'esame dell'Assemblea – negli ultimi tre bilanci depositati. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame, alla luce dell'ampliamento della platea dei beneficiari da esso disposta, con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Bellucci 5-quater.103 che innalza da 54,162 a 204,162 milioni di euro per l'anno 2022 l'incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, facendovi fronte tramite utilizzo delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se il Fondo di cui si prevede l'utilizzo rechi le occorrenti disponibilità;

   Bellucci 5-quater.104 che è volta a prevedere che, con decreto del Ministro dell'interno, siano definiti un protocollo nazionale per la presa in carico e l'accoglienza di minori e donne provenienti dall'Ucraina, nonché l'attuazione di programmi di supporto psicologico, di integrazione nella comunità e di sicurezza sanitaria. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se possa farsi fronte agli interventi prefigurati dalla proposta emendativa in commento con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Bellucci 5-quater.105 che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Tavolo tecnico con la partecipazione degli enti locali, dei rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore e delle reti nazionali impegnate nell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, al fine di definire la programmazione e la co-progettazione degli interventi. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nella considerazione che il testo non esclude espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese od altri emolumenti ai partecipanti al predetto Tavolo tecnico;

   Ungaro 5-quater.102, che prevede che le proprietà immobiliari rientranti nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/11 e i beni mobili di lusso, quali le imbarcazioni da diporto, gli aeromobili e le autovetture, confiscati a cittadini russi in ottemperanza alle sanzioni adottate a livello europeo, siano messe a disposizione dei rifugiati di cittadinanza ucraina. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Delmastro Delle Vedove 5-quinquies.100, che è volta a garantire, per i giovani di nazionalità ucraina in età scolare, l'accesso, senza limitazioni, ai servizi scolastici italiani unitamente alle iniziative di doposcuola, sportive e ludiche, al fine di favorire il superamento dei traumi psicologici e dei disagi legati agli eventi bellici attualmente in corso. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare Pag. 50nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel rinnovare al Governo la richiesta di fornire la relazione tecnica posta alla base del parere contrario espresso sulle proposte emendative, critica in particolare la contrarietà sulle proposte volte a prevedere un contributo a fondo perduto in favore delle imprese colpite dalla guerra in Ucraina e su quelle concernenti l'esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette di fornitura energetica per le imprese. Nel ricordare che il Governo ha annunciato che intende adottare, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, misure volte alla sterilizzazione dell'IVA sui carburanti, sottolinea come anche le proposte emendative riguardanti l'esenzione dal pagamento dell'IVA sulle bollette potrebbero essere adottate, in modo analogo, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

  La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alla deputata Lucaselli, fa presente che, sotto il profilo tecnico, le proposte emendative a cui ella si riferiva sono sicuramente onerose in quanto prevedono esenzioni IVA e non recano l'indicazione dell'onere che ne deriva.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel sottolineare che il Presidente Draghi si è complimentato con l'opposizione per l'atteggiamento collaborativo dimostrato, afferma che ritiene non comprensibile il parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sulle proposte emendative riguardanti l'incremento delle risorse relative ai centri di trattenimento e di accoglienza, che ritiene una questione fondamentale per affrontare le conseguenze del conflitto in Ucraina.

  Ubaldo PAGANO, relatore, concorda con la rappresentante del Governo in merito al fatto che l'azzeramento dell'IVA comporta un onere che deve essere quantificato e coperto.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) sollecita la rappresentante del Governo a rispondere alle richieste di chiarimento illustrate nel suo precedente intervento in merito agli emendamenti Bellucci 5-quater.103 e 5-quater.104. In proposito, ribadisce che l'emendamento Bellucci 5-quater.103 indica puntualmente gli oneri derivanti dalla sua attuazione e la relativa copertura finanziaria. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento Bellucci 5-quater.104, evidenzia che se per accertare la sua neutralità finanziaria è necessaria una relazione tecnica, è compito del Governo predisporla in tempo utile. Come già ribadito in altre occasioni, reputa inaccettabile che il Governo motivi il suo parere contrario con la mancanza della relazione tecnica.

  La viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trancassini, evidenzia che l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo operato dall'emendamento Bellucci 5-quater.103 è suscettibile di pregiudicare le finalità cui il Fondo stesso è preposto.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alla viceministra Castelli, ritiene che la sua sia una valutazione meramente politica poiché l'emendamento Bellucci 5-quater.103, volto a incrementare le risorse destinate all'accoglienza dei profughi ucraini, persegue le stesse finalità per cui il Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo è stato istituito.

  La viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trancassini, anche in considerazione dell'entità dell'incremento di spesa proposto dall'emendamento Bellucci 5-quater.103, ribadisce che esso è suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento Bellucci 5-quater.104, ribadisce che la sua neutralità finanziaria Pag. 51dev'essere assicurata da una relazione tecnica predisposta dal competente Ministero.

  Fabio RAMPELLI (FDI), replicando alla viceministra Castelli, non comprende il motivo per cui le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo non possano essere messe a disposizione dell'accoglienza dei profughi ucraini. A suo avviso, infatti, il Governo dovrebbe affrontare seriamente il tema dell'accoglienza di tali profughi poiché rappresenta un'emergenza imminente. Al riguardo, reputa più utile destinare le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo a tale emergenza, rinviando al Governo il compito di trovare una copertura finanziaria per altri interventi programmati a valere sul medesimo Fondo che non hanno un uguale carattere di urgenza.

  La viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Rampelli, evidenzia che il Governo sta affrontando fattivamente il tema dell'accoglienza dei profughi ucraini e a tal fine, con l'articolo 5-quater del provvedimento in esame, ha stanziato le risorse occorrenti. Sottolinea pertanto che, qualora si intendessero stanziare ulteriori risorse, sarebbe necessario individuare ulteriori coperture finanziarie.

  Ubaldo PAGANO, relatore, propone, quindi, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.17, 2.1, 2.4, 2.101, 5-bis.22, 5-ter.100, 5-ter.110, 5-quater.100, 5-quater.101, 5-quater.102, 5-quater.103, 5-quater.104, 5-quater.105, 5-quinquies.100 e 6.100 e sugli articoli aggiuntivi 2-bis.029, 2-bis.0100, 3.0100, 3.0101, 5-ter.0101, 5-ter.0102, 5-ter.0103, 5-ter.0104, 5-ter.0105, 5-ter.0106, 5-ter.0107, 5-ter.0108, 5-ter.0110, 5-ter.0111 e 6.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, poi, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 243 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
  Segnala che il testo del provvedimento si compone di 12 articoli e non è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 12, che recano misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, evidenzia che il provvedimento in esame disciplina una serie di misure e iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, nonché interventi volti a favorire processi di deradicalizzazione e recupero dei soggetti coinvolti negli stessi fenomeni. Tanto premesso, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alla possibilità che gli adempimenti e le funzioni introdotti dal provvedimento in capo a specifici organismi pubblici possano essere dagli stessi svolti in condizioni di neutralità finanziaria, come previsto ai sensi dell'articolo 13.
  Si riferisce in particolare:

   al monitoraggio, da parte dell'Osservatorio, delle iniziative avviate al fine di favorire il dialogo interculturale e interreligioso (articolo 8, comma 3);

Pag. 52

   alla stipula, da parte delle reti tra istituzioni scolastiche, di convenzioni per lo sviluppo di iniziative secondo le linee guida definite dal Ministero dell'istruzione (articolo 8, comma 4);

   allo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere (articolo 10, comma 1), nell'ambito del Piano strategico nazionale di prevenzione della radicalizzazione e di recupero dei soggetti coinvolti;

   ai percorsi ed attività di rieducazione e deradicalizzazione per i detenuti o internati (articolo 11).

  In particolare, con specifico riferimento all'articolo 11, segnala che il testo demanda ad un decreto ministeriale – fonte non idonea a determinare nuovi o maggiori oneri – l'adozione di un Piano nazionale per garantire ai soggetti detenuti o internati un trattamento penitenziario che favorisca la loro deradicalizzazione e il loro recupero. Ritiene quindi che andrebbe indicato a valere su quali specifiche risorse, già presenti in bilancio, tale Piano possa essere realizzato.
  Con riguardo al Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti, non formula invece osservazioni, nel presupposto che l'elaborazione e l'implementazione dello stesso possano realizzarsi ad invarianza di risorse: in tal senso sembra infatti disporre il testo in esame, che prevede che il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individui le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalisation Awareness Network (RAN), da impiegare nelle attività previste dal Piano strategico nazionale.
  Inoltre, segnala che è posta in capo alla RAI – soggetto incluso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato – la realizzazione di una specifica piattaforma multimediale (articolo 10): anche a tal riguardo ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la sostenibilità di tale iniziativa, senza che si determinino nuovi o maggiori oneri.
  Con riguardo alle norme di cui agli articoli 2, comma 2 (istituzione di un numero verde finanziato con 500.000 euro a decorrere dal 2022), 7, comma 1 (formazione specialistica del personale delle Forze di polizia finanziata con 1 milione di euro a decorrere dal 2022) e 9 (autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023 in favore del Ministero dell'istruzione per finanziare progetti di formazione universitaria e post universitaria), pur rilevando che i relativi oneri ricondotti a specifici limiti di spesa, osserva che non sono noti i dati sottostanti la quantificazione proposta: considera dunque utile acquisire gli elementi alla base della stima degli effetti finanziari delle misure così introdotte nonché elementi di valutazione circa la rimodulabilità delle misure medesime sulla base delle risorse effettivamente disponibili.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dall'istituzione di un apposito numero verde correlato al Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, non ha osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Evidenzia che il comma 5 dell'articolo 4 pone in eguale misura a carico dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli oneri, quantificati in 100.000 euro annui, derivanti dalle spese di funzionamento del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, istituito ai sensi del precedente comma 1 e composto da cinque deputati e da cinque senatori Pag. 53nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento. In proposito, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di risorse iscritte nell'ambito di organi costituzionali dotati di autonomia di bilancio.
  Evidenzia che il comma 3 dell'articolo 5 reca una apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni pubbliche interessate svolgano le attività di collaborazione con il Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta di cui al precedente articolo 4 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
  Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'introduzione dell'autorizzazione di spesa ivi recata, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, relativa ad attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo segnala che, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso, il citato Fondo reca una dotazione pari a circa 522,6 milioni di euro per l'anno 2022, a circa 457 milioni di euro per l'anno 2023 e a circa 378,8 milioni di euro per l'anno 2024. Inoltre, come si evince da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso per il corrente anno risultano al momento disponibili risorse in misura pari a circa 128 milioni di euro. Ciò posto, premesso che il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2022, ritiene necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in ordine, da un lato, alla sussistenza delle risorse medesime anche per gli anni successivi al 2022 e, dall'altro, al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo in questione.
  Evidenzia che il comma 1 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dal finanziamento di progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione, pari a 2,5 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso, il citato Fondo reca una dotazione pari circa a 176,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 302,9 milioni di euro per l'anno 2023 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2024. Inoltre evidenzia che, come si evince da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso per il corrente anno risultano al momento disponibili risorse in misura pari a circa 70 milioni di euro. Ciò posto, premesso che il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2022, ritiene necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in ordine, da un lato, alla sussistenza delle risorse medesime anche per l'anno 2023 e, dall'altro, al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo in questione.
  Evidenzia che l'articolo 12 contiene una clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento in esame volta a stabilire che dall'attuazione dello stesso – ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7 e 9, che recano oneri oggetto di apposita copertura – non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché a prevedere che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò considerato, ritiene opportuno chiedere al Governo la predisposizione, entro breve termine, della relazione tecnica, Pag. 54ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, considerato che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea.

  La viceministra Laura CASTELLI, nel concordare con il relatore sulla necessità di predisporre al più presto una relazione tecnica, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore stesso.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.
C. 3387.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di legge d'iniziativa parlamentare C. 3387, recante Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.
  Segnala che il testo, composto da nove articoli, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, che ha sancito la riduzione del numero dei parlamentari, interviene sulla composizione numerica degli organi parlamentari bicamerali istituiti con legge ordinaria e composti da un egual numero di deputati e senatori. Sottolinea, in particolare, che si tratta della Commissione parlamentare per le questioni regionali, delle Commissioni bicamerali consultive, di indirizzo, vigilanza e controllo e del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen.
  Ciò posto, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.
C. 3301 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002. Evidenzia che il protocollo prevede in particolare il riconoscimento delle Parti della competenza delle organizzazioni anti-doping sportive e delle organizzazioni anti-doping nazionali ad effettuare nel territorio nazionale controlli anti-doping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione, nonché la competenza dell'Agenzia mondiale anti-doping, come delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-doping operanti su mandato di quest'ultima, ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-doping sugli sportivi al di fuori delle competizioni. Sottolinea, Pag. 55inoltre, che nell'ambito del Gruppo permanente di valutazione si prevede la costituzione di una squadra di valutazione che sorveglia l'applicazione e l'attuazione della Convenzione. Fa presente che si tratta in sintesi di una normativa specificativa di quanto già previsto a legislazione vigente (Convenzione di Strasburgo ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522). In tal senso, infatti, nel Protocollo si richiamano alcune disposizioni della Convenzione di Strasburgo: l'articolo 3, paragrafo 2, sulla vigilanza delle parti sull'applicazione pratica di detta Convenzione; l'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), sull'incoraggiamento delle Parti per la conclusione, da parte delle organizzazioni sportive, di accordi che autorizzano squadre di controllo anti-doping debitamente abilitate, a sottoporre i loro membri a prove in altri Paesi; l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), sull'incoraggiamento delle Parti a stipulare con le organizzazioni sportive di altri Paesi, accordi che consentano di sottoporre uno sportivo che si addestra in uno di questi Paesi a prove effettuate da una squadra di controllo anti-doping debitamente autorizzata di detto Paese. Al riguardo, non formula quindi osservazioni tenuto conto della clausola di invarianza di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, del fatto che il Protocollo ha carattere attuativo della disciplina antidoping già prevista dalla Convenzione di Strasburgo ratificata ai sensi della legge n. 522 del 1995 e sulla base di quanto evidenziato dalla relazione tecnica secondo la quale il Protocollo non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò premesso, formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.
C. 3417 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il protocollo prevede, in particolare, la cessione da parte della Repubblica di San Marino del canale 51 alla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G, la rideterminazione della somma forfettaria versata dall'Italia per concorrere agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di collaborazione radiotelevisiva nella misura descritta e il coordinamento della Commissione mista da parte dei rispettivi Ministeri degli affari esteri. Rileva che un contributo aggiuntivo in favore della Repubblica di Pag. 56San Marino, finalizzato ad ottenere la disponibilità del canale 51, è già stato previsto dal decreto-legge n. 146 del 2021 e che la presente legge di ratifica impiega per intero tali disponibilità a copertura degli oneri derivanti dal presente Accordo. Al riguardo, non ha rilievi da formulare, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e nel presupposto altresì che le riunioni della Commissione mista non comportino oneri per il bilancio dello Stato, come già affermato dalla relazione tecnica riferita all'Accordo del 2008. In proposito reputa comunque utile una conferma. Osserva altresì che la relazione tecnica riferita al presente Accordo considera improbabile l'ipotesi di una convocazione della Commissione a San Marino, precisando che in questo caso, la partecipazione italiana sarebbe comunque assicurata dal personale dell'Ambasciata italiana presso San Marino. Sottolinea che, peraltro, l'articolo 7 dell'Accordo dispone che la Commissione si riunisca, su richiesta di una delle due Parti, alternativamente a San Marino ed a Roma e che la stessa Commissione, anche nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo, continui la propria attività, con specifici compiti di carattere tecnico, che sembrano richiedere l'utilizzo di specifiche professionalità. Segnala che il Governo aveva chiarito che le riunioni della Commissione mista non comportano oneri per il bilancio dello Stato. In ordine a tale neutralità andrebbe a suo avviso acquisita una conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, pari a euro 4.492.000 per l'anno 2022, a euro 4.530.000 per l'anno 2023, a euro 4.581.000 per l'anno 2024, a euro 4.648.000 per l'anno 2025 e a euro 4.718.000 annui a decorrere dall'anno 2026, attraverso le seguenti modalità: – quanto a euro 1.613.431 per l'anno 2022, a euro 1.651.431 per l'anno 2023, a euro 1.702.431 per l'anno 2024, a euro 1.769.431 per l'anno 2025 e a euro 1.839.431 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad erogare un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari ai predetti importi; – quanto a euro 2.878.569 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164, recante ratifica dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008. In merito alla prima modalità di copertura non ha osservazioni da formulare. Riguardo alle risorse risultanti dalla seconda modalità di copertura, osserva che dalla relazione tecnica si evince che tali risorse sono quelle destinate a far fronte alle spese derivanti dalla citata legge n. 164 del 2015, strettamente collegata al provvedimento in esame, per le quali è stata stanziata sul capitolo 2138, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la somma di 2.878.569 annui. Tutto ciò considerato, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla differenza esistente tra le risorse iscritte in bilancio sul predetto capitolo, pari a euro 2.878.569, e quelle originariamente destinate a far fronte agli oneri derivanti alla legge n. 164 del 2015 pari a euro 3.098.000 annui, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge, giacché dall'effettivo ammontare di tali risorse, come risulta dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento, dipende l'onere oggetto di copertura ai sensi del disegno di legge in esame.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 15 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Pag. 57viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l'anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
Atto n. 363.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, specificando che nel corso della sua relazione si soffermerà sui contenuti generali del provvedimento, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la revisione della metodologia dei fabbisogni standard relativi al servizio asili nido e l'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per le restanti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, da utilizzarsi per l'assegnazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2022.
  Evidenzia che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune.
  Ricorda che sullo schema di decreto in esame la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole il 9 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2020.
  Rammenta inoltre che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è stato quindi assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alla Commissione Bilancio, che devono esprimere il proprio parere entro il 17 marzo 2022.
  Ricorda che la normativa vigente prevede che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Segnala che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.
  Evidenzia che a tal fine lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvede, in particolare: all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni: Istruzione pubblica; Gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti; Settore sociale al netto degli asili nido; Generali di amministrazione, di gestione e di controllo; Polizia locale; Viabilità e territorio; Trasporto pubblico locale; alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio Asili nido; all'individuazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
  Per quanto concerne i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, segnala che lo schema di decreto in esame provvede all'aggiornamento delle variabili che Pag. 58concorrono alla stima del fabbisogno standard relativi alle predette funzioni. Fa presente che i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali sono stati aggiornati all'annualità 2018. Per le variabili desumibili da fonti ufficiali, l'aggiornamento è avvenuto considerando i valori relativi al 2018 o all'annualità disponibile più recente. Per le variabili desumibili dal questionario somministrato ai comuni, invece, i valori sono stati aggiornati al 2018 utilizzando le informazioni acquisite con l'apposito questionario alla data del 1° settembre 2021.
  Evidenzia poi che in appendice allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame sono quindi riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuo ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle otto funzioni Generali, Polizia locale, Istruzione pubblica, Rifiuti, TPL, Viabilità e territorio, Sociale, Asili nido. Fa presente che per ogni comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio, al netto del servizio Rifiuti, la cui componente è neutralizzata.
  In conclusione, nel ringraziare la Viceministra Castelli, la quale ha seguito da vicino l'iter che ha portato alla predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, che, a suo avviso, rappresenta la premessa per il rafforzamento delle risorse da destinare agli asili nido da parte degli enti locali, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

  Roberto PELLA (FI), relatore, nel segnalare che nel corso della sua relazione si soffermerà sull'aggiornamento della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio asili nido, rileva che, per tale servizio, l'impianto metodologico di riferimento rimane quello basato sulla funzione di costo: il calcolo del fabbisogno standard corrisponde al prodotto tra il costo unitario e gli utenti serviti, ovvero il numero di bambini tra 0 e 2 anni che frequentano una struttura comunale o in convenzione e/o il numero di beneficiari di contributi/voucher per il servizio di asilo nido.
  Rappresenta che le novità sono essenzialmente due. In primo luogo il modello di stima considera più annualità (modello di tipo panel a due stadi): nel primo stadio della stima del servizio di asili nido, viene utilizzato un modello ad effetti fissi che considera i dati di cinque annualità (2013, 2015, 2016, 2017 e 2018). Evidenzia che in tale stadio la spesa per utente è messa in relazione con le differenti caratteristiche e tipologie di utenza degli asili nido. Fa presente che il secondo stadio, invece, considera gli effetti fissi derivanti dal primo e li regredisce valutando la relazione con gli aspetti legati a caratteristiche dei comuni, come l'appartenenza ai cluster (ovvero raggruppamenti di comuni simili) e l'appartenenza regionale, e con elementi che cambiano in maniera molto lenta nel tempo, come le fasce demografiche di popolazione.
  In secondo luogo la variabile di riferimento è l'utente servito, inteso come bambino (0-2 anni) frequentante (tempo pieno e/o tempo parziale) o che usufruisce di un contributo economico (utente voucher). Segnala che nel modello aggiornato è stata meglio caratterizzata la figura dell'utente a tempo parziale, il quale svolge un orario ridotto e non usufruisce del servizio di refezione (con una significativa riduzione del costo del servizio). Infine, sono stati utilizzati sia i metri quadrati delle superfici interne, sia quelli degli spazi esterni, diversamente dalla precedente versione metodologica che considerava solamente le superfici interne.
  Evidenzia che la variabilità del costo standard è stata colta considerando nella stima le variabili che tengono conto delle differenze esistenti tra i comuni in termini di tipologia di servizio offerto (l'incidenza degli utenti lattanti, degli utenti a tempo parziale che non usufruiscono del servizio di refezione) e di modalità di gestione (diretta o esternalizzata a terzi). Segnala inoltre che sono state prese in considerazione le caratteristiche del contesto (individuazione di 10 gruppi omogenei di comuni, cluster) e la dimensione demografica del comune.Pag. 59
  Segnala che tra le variabili utilizzate nella stima dei fabbisogni standard per il servizio asili nido è considerata la spesa storica di riferimento. Sottolinea che dai dati utilizzati emerge come il livello di spesa ai fini dei fabbisogni standard cresca all'aumentare dell'ampiezza dimensionale dei comuni, dove si registra una maggiore offerta del servizio. Rappresenta che nel periodo preso come riferimento la spesa media per utente risulta costante nel primo triennio, mentre subisce una lieve contrazione negli ultimi due anni nella quasi totalità delle fasce. Questa riduzione della spesa nell'arco dei cinque anni in esame riflette una riduzione a livello aggregato nazionale del 13,7 per cento, passando quindi da una spesa ai fini dei fabbisogni standard per utente servito di 6.976 euro del 2013 a 6.017 euro del 2018.
  Con riferimento al servizio di asilo nido ricorda che con la legge di bilancio per il 2022 (articolo 1 commi 172-173, della legge n. 234 del 2021) le risorse aggiuntive stanziate per gli asili nido nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sono state ulteriormente integrate ed è stato individuato, per la prima volta, il livello essenziale delle prestazioni (LEP) per quanto riguarda la disponibilità dei posti negli asili nido: si prevede, infatti, che il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi debba raggiungere, con un percorso graduale, un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro il 2027, considerando anche il servizio privato. Evidenzia che le risorse previste per raggiungere tale obiettivo sono stabilite in 120 milioni nel 2022, 175 milioni nel 2023, 230 milioni nel 2024, 300 milioni nel 2025, 450 milioni nel 2026 e 1,1 miliardo a decorrere dal 2027. Ricorda che dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con decreto ministeriale, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. Segnala inoltre che l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato.
  Rammenta che, al fine di garantire che le risorse aggiuntive si traducano in un incremento effettivo dei servizi, la legge ha altresì previsto l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull'identificazione di obiettivi di servizio. Evidenzia che in tal modo, per la prima volta dall'introduzione dei fabbisogni standard, è stato superato il vincolo della spesa storica complessiva della funzione sociale, stanziando risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio e compiendo un passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni.
  Fa presente che la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232 del 2016, è stata conseguentemente modificata al fine di ricomprendervi i criteri di ripartizione delle quote incrementali del Fondo stanziate per il potenziamento degli asili nido (oltre che per servizi sociali). A tale riguardo segnala, inoltre, che per la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022 è stato raggiunto l'accordo nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 22 dicembre 2021 e che in attesa della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio 2022 dei comuni, sul sito del Ministero dell'Interno relativo alla Finanza locale sono disponibili i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022.
  Ricorda, inoltre, che il PNRR prevede uno stanziamento di 4,6 miliardi di euro fino al 2026 a favore del Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1). Fa presente che, in sostanza, le risorse stanziate con la legge di bilancio sono funzionali a garantire la gestione del servizio asili nido, una volta realizzate le infrastrutture previste nell'ambito del PNRR.Pag. 60
  Rammenta che con il decreto ministeriale n. 343 del 2 dicembre 2021 sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e le modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica. Sottolinea inoltre che sulla base di tale decreto è stato pubblicato l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, con il quale il Ministero dell'istruzione ha avviato la procedura per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, con una dotazione di 3 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e 0,6 miliardi destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni. Specifica che il 55,29 per cento delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e il 40 per cento delle risorse per il potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni sono destinati a candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno.
  In conclusione, nel ringraziare la viceministra Castelli per aver accolto, in sede di predisposizione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, le osservazioni formulate dagli enti locali, come la relatrice Faro, propone di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  La viceministra Laura CASTELLI, nel concordare con la proposta di parere formulata dai relatori, sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame. In proposito sottolinea che esso rappresenta un passo importante nella definizione dei fabbisogni standard, che, a suo avviso, ha subito gravi rallentamenti per troppo tempo.

  La Commissione approva la proposta di parere dei relatori.

  La seduta termina alle 12.10.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Martedì 15 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.10.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.
Doc. CCLXIII, n. 1.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00154 e 8-00155).

  La Commissione prosegue l'esame della Relazione in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2022.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, comunica di avere predisposto una proposta di risoluzione sul documento in titolo, elaborata con il contributo di tutti i gruppi di maggioranza e sottoscritta dai relativi capigruppo della V Commissione bilancio, che è in distribuzione (vedi allegato 1). Nel ringraziare l'onorevole Fassina per aver svolto un prezioso ruolo di coordinamento del lavoro dei gruppi, lo invita quindi ad illustrare i contenuti maggiormente qualificanti della citata proposta di risoluzione. Comunica, altresì, che il gruppo Fratelli d'Italia ha presentato una propria proposta di risoluzione (vedi allegato 2).

  Stefano FASSINA (LEU) ringrazia preliminarmente i colleghi dei gruppi di maggioranza per il prezioso impegno profuso, che ha consentito di pervenire alla stesura di una proposta di risoluzione che, a suo avviso, contiene indicazioni puntuali all'indirizzo del Governo in questa prima delicata fase di attuazione e monitoraggio del PNRR. Concentrandosi quindi sulle principali linee direttive della proposta di risoluzione presentata dai gruppi di maggioranza, rileva che essa ha dovuto, in primo luogo, prendere atto del nuovo contesto internazionale rispetto al momento di approvazione del PNRR, contrassegnato dai drammatici sviluppi del conflitto russo-ucraino, che comporta, inevitabilmente, anchePag. 61 un profondo cambiamento dello scenario economico e di finanza pubblica nazionale, soprattutto a causa delle conseguenze determinate dall'assai rilevante processo inflattivo in corso, con riflessi pesantemente negativi sul costo delle materie prime in particolare. Evidenzia pertanto come tali eventi siano chiaramente destinati ad incidere sull'agenda e sui contenuti dello stesso PNRR, implicando che un'attenzione ancora maggiore sia riposta nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, settore al quale appare opportuno destinare stanziamenti ulteriori rispetto a quelli attualmente previste, e più in generale procedendo ad un eventuale riorientamento dell'allocazione delle risorse e degli obiettivi del PNRR, alla luce dell'evoluzione della richiamata crisi internazionale e dell'aggiornato quadro macroeconomico.
  In secondo luogo, per quanto riguarda i contenuti delle prossime Relazioni semestrali da presentare al Parlamento, giacché il PNRR consiste in un insieme di interventi quanto mai composito ed articolato, avverte che uno specifico accento è stato posto sulla necessità di assicurare la massima trasparenza in ordine alle diverse fasi attuative del Piano stesso, tenendo costantemente aggiornati i diversi soggetti a vario titolo interessati alla sua realizzazione sullo stato di avanzamento del lavoro nel raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi afferenti a ciascuna delle sei missioni in cui il Piano medesimo si articola, in particolare rendendo accessibile la consultazione dei dati tramite il sistema open data.
  In terzo luogo, proprio al fine di assicurare il pieno monitoraggio delle diverse fasi attuative del PNRR, anche sotto il profilo dell'adozione degli atti normativi, di rango primario e secondario, necessari per la realizzazione delle linee progettuali e degli interventi di riforma in esso contenuti, osserva come un punto qualificante della proposta di risoluzione abbia ad oggetto la piena funzionalità del sistema informativo REGIS, che rappresenta peraltro un impegno evidenziato anche nella proposta di risoluzione presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia e rispetto al quale auspica possa pertanto realizzarsi una convergenza di intenti con l'opposizione.
  In quarto luogo, per quanto riguarda la governance del Piano – altro elemento di indubbia rilevanza e delicatezza ai fini dell'efficace conseguimento degli obiettivi qualitativi che il nostro Paese ha concordato a livello europeo – evidenzia come la proposta di risoluzione metta in luce i necessari correttivi da apportare allo scopo soprattutto di scongiurare ritardi attuativi e favorire l'adeguata allocazione delle risorse, nel rispetto comunque dei vincoli volti a riservare al Sud d'Italia il 40 per cento delle stesse, potenziando ulteriormente il coinvolgimento degli enti locali e prevedendo l'attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte dei soggetti attuatori.
  Per quanto concerne, infine, la distribuzione territoriale delle risorse, si ritiene opportuno impegnare il Governo, anche alla luce della prima esperienza attuativa dei bandi, affinché in fase di realizzazione dei progetti sia rispettata, come in precedenza detto, la destinazione al Mezzogiorno di una quota minima del 40 per cento delle risorse, al contempo migliorando ed integrando l'indice di vulnerabilità sociale e materiale, nonché valutando la possibilità di introdurre meccanismi per la conferma delle risorse allocate nel Mezzogiorno qualora il raggiungimento del citato obiettivo del 40 per cento rischiasse di essere compromesso.
  In conclusione, auspica che la proposta di risoluzione in discussione possa ottenere consenso anche oltre il perimetro della sola maggioranza di Governo, anche in considerazione del carattere generale e per certi versi trasversale degli impegni in essa contenuti.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando la proposta di risoluzione presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia, pone sinteticamente in evidenza i punti a suo giudizio maggiormente qualificanti nell'ottica di assicurare una piena ed efficace attuazione del PNRR, che rappresenta un'occasione irripetibile per il futuro del nostro Paese, tale da richiedere l'adozione di ogni misura utile allo scopo. Richiama, in primo luogo, Pag. 62la necessità di assumere tutte le iniziative necessarie per una rapida definizione e messa a regime del sistema informativo REGIS, assicurando al contempo un maggiore coinvolgimento degli enti locali, stante il loro precipuo ruolo di soggetti attuatori. In secondo luogo, rileva la necessità di apportare modifiche alla disciplina vigente in materia di procedure di affidamento degli appalti, nonché di effettuare un coordinamento efficace tra i diversi livelli di governance, superando in particolare talune criticità più volte riscontrate nell'interlocuzione tra le diverse amministrazioni centrali dello Stato. Ritiene, inoltre, che, in considerazione delle mutate esigenze nazionali nel contesto di un quadro geopolitico profondamente cambiato alla luce dei drammatici eventi del conflitto russo-ucraino, occorra riorientare i contenuti dello stesso PNRR, già in occasione della presentazione delle prossime Relazioni semestrali da parte del Governo, puntando maggiore attenzione sulle principali esigenze del nostro Paese e del suo sistema produttivo. Nel ribadire la necessità di procedere ad una pronta attuazione delle diverse linee progettuali comprese nel Piano, ritiene inoltre non più procrastinabile l'adozione di una decisa politica in favore della transizione ecologica, capace di dare seguito a quanto già stabilito a livello europeo in tema di economia circolare e sviluppo delle fonti rinnovabili, anche al fine di sostenere i processi di aggregazione e ristrutturazione delle imprese italiane, rimarcando da tale punto di vista l'insufficienza del PNRR rispetto agli ambiziosi obiettivi che il predetto processo di transizione implica.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, nell'invitare la rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere, avverte che, in caso di approvazione della proposta di risoluzione sottoscritta dai gruppi di maggioranza, l'impegno di cui al n. 4, lettera b), della stessa assorbirà l'impegno di cui al numero 2) della proposta di risoluzione presentata dal gruppo Fratelli d'Italia.

  La viceministra Laura CASTELLI ringrazia i gruppi parlamentari per l'approfondimento ed articolato lavoro svolto, trasfuso nei testi delle risoluzioni proposte, che contengono per il Governo indirizzi di indubbio interesse, segnalando tuttavia il permanere, a suo giudizio, di un certo grado di asimmetria informativa che non consente ancora alle forze politiche rappresentate in Parlamento, forse per un difetto di comunicazione dello stesso Esecutivo, di comprendere appieno le tante iniziative già assunte in vista della ottimale attuazione del PNRR, a partire, a mero titolo di esempio, dal fattivo coinvolgimento delle amministrazioni locali già in fase di predisposizione dei bandi. Rispetto al tema della riserva del 40 per cento delle risorse del PNRR alle regioni del Mezzogiorno – che riveste una rilevanza oggettiva e richiede, a suo avviso, una trattazione di carattere non ideologico – segnala come occorra prendere in debita considerazione anche gli ulteriori indicatori di impatto degli interventi previsti dal PNRR, che in alcuni casi risultano misurabili solo alla luce degli effetti dagli stessi generati sull'intero territorio nazionale, evidenziando altresì come la tematica più ampia del cosiddetto indice di vulnerabilità non possa essere circoscritta alla sola problematica delle risorse territorializzabili.
  Tutto ciò premesso, esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione sottoscritta dai gruppi di maggioranza, mentre esprime parere contrario sulle premesse della proposta di risoluzione presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia, di cui pure apprezza l'intento complessivo di arrecare spunti migliorativi all'attuale impostazione del PNRR. Quanto alla parte dispositiva della medesima proposta di risoluzione, esprime parere favorevole sugli impegni di cui ai numeri 1), 3), 5), 6) e 7), mentre esprime parere contrario sugli impegni di cui ai numeri 4) e 8).

  Daniela TORTO (M5S) ringrazia tutti i gruppi parlamentari, ivi inclusi quelli di opposizione, per il proficuo lavoro svolto ed i preziosi contributi offerti all'approfondimento di tematiche tanto rilevanti, auspicando che anche per il futuro, a cominciare dall'esame delle Relazioni semestrali sullo stato di attuazione del Piano nazionalePag. 63 di ripresa e resilienza di prossima presentazione da parte del Governo, la V Commissione bilancio possa rivestire quel ruolo cruciale di verifica e di costante impulso nelle successive fasi di attuazione e monitoraggio del PNRR, in uno spirito di collaborazione con il Governo stesso. Auspica, infine, che sul testo della risoluzione proposta dai gruppi di maggioranza possa realizzarsi la più ampia convergenza anche da parte delle forze politiche di opposizione.

  Paola DE MICHELI (PD), ringrazia i componenti della Commissione per il lavoro svolto, ribadendo il fondamentale apporto del Partito Democratico nella definizione del contenuto della proposta di risoluzione sottoscritta dai gruppi di maggioranza. Annuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del PD, sottolineando l'estrema rilevanza di alcuni dei punti contenuti negli impegni della proposta di risoluzione in discussione. In primo luogo, sottolinea la centralità degli indicatori qualitativi, in particolar modo per quelli relativi all'occupazione giovanile e femminile. Accoglie con favore l'impegno relativo alla possibilità di affidare il ruolo di responsabile unico del procedimento per la realizzazione degli interventi del PNRR ad un professionista esterno, rilevando come gli enti locali soffrano drammaticamente l'assenza di personale tecnico. Condivide l'approccio contenuto nella proposta di risoluzione rispetto alla previsione di un maggiore coordinamento tra tutti i soggetti incaricati della redazione dei bandi, al fine di armonizzare i criteri da essi seguiti, anche al fine di far fronte alle effettive esigenze degli enti locali, soprattutto dei Comuni piccoli del Sud e delle aree interne. Ribadisce, infine, la necessità di prestare attenzione all'impatto che l'inflazione potrà avere sull'attuazione del PNRR.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), esprime perplessità in merito ai pareri espressi dal Governo sulla proposta di risoluzione presentata dal gruppo Fratelli d'Italia. In particolare, ritiene che l'impegno di cui al numero 4) sia già stato oggetto di confronto con il Ministro Franco nel corso di una recente audizione. Da questo punto di vista, nell'evidenziare come il sistema di monitoraggio REGIS non sia ancora operativo, rileva l'assenza di meccanismi idonei a condurre un monitoraggio in itinere rispetto agli interventi, con conseguenze gravissime per l'implementazione del PNRR. In particolare ritiene sostanzialmente contraddittori i pareri resi dal Governo, posto che l'impegno di cui al numero 3), su cui il Governo ha espresso parere favorevole, è strettamente legato all'impegno di cui al numero 4), su cui invece il Governo stesso ha espresso parere contrario. Lamenta, infine, il fatto che alla Camera l'esame della Relazione in oggetto sia stato limitato alle sole Commissioni permanenti, senza alcun coinvolgimento dell'Assemblea.

  La Commissione approva la proposta di risoluzione presentata dal relatore, che assume il numero 8-00154 (vedi allegato 1).

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge le premesse e gli impegni di cui ai numeri 4) e 8) della proposta di risoluzione del gruppo Fratelli d'Italia e approva gli impegni di cui ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) della medesima risoluzione, che assume il numero 8-00155 (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 15.45.