CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2022
756.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 112

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.
Atto n. 360.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.
  In ordine all'articolo 1 non ha osservazioni da formulare, limitandosi esso ad indicare l'oggetto del decreto.
  Per quanto attiene all'articolo 2, recante Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, circa i profili di quantificazione premette che la relazione tecnica certifica la piena sostenibilità degli adempimenti di natura istituzionale derivanti Pag. 113dalle norma in esame, riferendo che questi potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo, a tal fine, le coordinate degli stanziamenti che sono già previsti in bilancio per il triennio 2022-2024. Sul punto, ritiene preliminarmente utile la richiesta di alcuni elementi integrativi in merito ai riflessi che alcune norme sembrano produrre sui fabbisogni organizzativi dell'Ufficio centrale del casellario dell'amministrazione giudiziaria. In particolare, per quanto riguarda l'istituzione di un nuovo sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione, prevista dalla lettera b), andrebbero, a suo avviso, fornite stime sui relativi costi, da raffrontare con la possibilità di rimodulazione delle risorse disponibili. Osserva inoltre che l'integrazione di cui alla lettera c), n. 2), ove si stabilisce che d'ora innanzi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 74 del 2016 debbano riferirsi, oltre che ai cittadini di un Paese terzo, anche agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza è ignota, potrebbe determinare un incremento dei fabbisogni per gli uffici dell'amministrazione giudiziaria, in relazione ad adempimenti e attività istruttorie riferite ad una casistica più ampia di quella che è ad oggi già prevista dalla normativa vigente.
  Quanto ai profili di copertura, dal momento che la relazione tecnica fornisce le coordinate contabili relative agli stanziamenti che sono già previsti nello stato di previsione della spesa del Dicastero della giustizia in bilancio per il triennio 2022/2024, le cui risorse dovranno assicurare la integrale copertura dei fabbisogni di spesa riconducibili alle norme in esame in relazione all'istituzione di un nuovo sistema informatizzato gestito dall'Ufficio del casellario centrale, ritiene che andrebbe confermato che le risorse indicate consentiranno nel contempo anche la copertura degli altri interventi di spesa già previsti dalla legislazione vigente.
  Sul punto, segnala tuttavia che le risorse indicate, iscritte nel programma «Giustizia civile e penale» nel bilancio 2022-2024, sono composte per circa quattro quinti delle componenti di spesa da «oneri inderogabili» ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, per cui per tale parte non si presentano possibilità di rimodulazione ai fini della copertura di nuovi oneri.
  Con riguardo all'articolo 3, recante Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, andrebbe a suo parere chiarito se l'inserimento dell'immagine del volto nell'estratto del provvedimento – prevista dalla lettera c) tramite modifica all'articolo 5-ter) – non si ripercuota sui fabbisogni dell'amministrazione. In particolare, ritiene che andrebbe spiegato se l'amministrazione dispone già della tecnologia necessaria e se la relativa attività di registrazione sia compatibile con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Per i profili di copertura, rinvia all'articolo 5.
  In merito all'articolo 4, recante Abrogazioni e disposizioni transitorie, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di norme transitorie che consentono la prosecuzione delle attività secondo le norme attualmente vigenti fino all'emanazione di decreti ministeriali attuativi.
  Con riferimento all'articolo 5, recante Clausola di invarianza finanziaria, rammenta che il ricorso a clausole di neutralità impone sempre l'osservanza di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'organo di controllo, ovvero, che le stesse siano accompagnate da relazioni tecniche contenenti l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, dal momento che, anche in relazione al loro funzionamento, le amministrazioni sarebbero tenute a considerare solo i fabbisogni previsti ai sensi della legislazione vigente, e non anche quelli relativi a nuove norme di cui si prevede Pag. 114l'approvazione solo in un momento successivo.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che l'articolo 2, che prevede che la gestione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS venga affidato all'Ufficio centrale del Casellario e che equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi, non comporterà l'adozione di nuove misure organizzative rispetto all'assetto esistente. Rileva, infatti, che le attività di allineamento dei sistemi informativi già in uso presso il predetto casellario e i conseguenti fabbisogni organizzativi, saranno assicurate con il ricorso alle risorse previste in bilancio a legislazione vigente, destinate all'informatizzazione e alla digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria. Sottolinea, inoltre, che l'intervento in esame rientra fra le strategie digitali del Ministero della giustizia, collocate all'interno del quadro programmatico e normativo dell'Unione europea e dell'Italia ed è volto al miglioramento dell'organizzazione dei servizi richiesti nell'ambito della comune azione di prevenzione e repressione del crimine. In tale quadro, l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, è garantita dalle risorse provenienti dal Fondo istituito per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per il periodo 2017-2032, per l'innovazione in vari settori, cui vengono destinati 1.246.603.932 euro nel periodo 2017-2032, e le ulteriori risorse previste con le leggi di bilancio per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021.
  Osserva, in particolare, che le attività connesse ai necessari adeguamenti sui sistemi di cui trattasi pertanto non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente, nello stato di previsione di spesa del Ministero della giustizia, al programma 1.2 – Giustizia civile e penale, rispettivamente sui capitoli 1501 «Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti», che reca uno stanziamento di euro 45.993.808 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e 7203 «Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale – Rete unitaria della pubblica amministrazione –, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi», che reca uno stanziamento di euro 247.821.801 per l'anno 2022, di euro 209.110.654 per l'anno 2023 e di euro 151.350.408 per l'anno 2024.
  Assicura che tali risorse, ancorché riferibili a componenti della spesa costituite prevalentemente da oneri inderogabili ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, contengono sufficienti margini di flessibilità per la realizzazione di aggiornamenti tecnico-informatici connessi all'attuazione delle disposizioni in esame.
  Riguardo all'articolo 3, precisa che l'amministrazione giudiziaria dispone già della tecnologia necessaria per inserire le immagini digitalizzate del volto di una persona nell'estratto del provvedimento e, pertanto, gli adempimenti connessi alle attività di registrazione potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Chiarisce, altresì, che i servizi istituzionali necessari al funzionamento del Casellario giudiziario europeo come disciplinato dal provvedimento in esame potranno essere erogati ai livelli imposti dalle esigenze di efficientamento dello strumento integrato di scambio di informazioni sulle condanne e le interdizioni pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS – TCN). In conclusione, assicura pertanto che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le relative attività essere assicurate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (Atto n. 360);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 2, che prevede che la gestione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS venga affidato all'Ufficio centrale del Casellario e che equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi, non comporterà l'adozione di nuove misure organizzative rispetto all'assetto esistente;

    infatti, le attività di allineamento dei sistemi informativi già in uso presso il predetto Casellario e i conseguenti fabbisogni organizzativi, saranno assicurate con il ricorso alle risorse previste in bilancio a legislazione vigente, destinate all'informatizzazione e alla digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

    inoltre, va considerato che l'intervento in esame rientra fra le strategie digitali del Ministero della giustizia, collocate all'interno del quadro programmatico e normativo dell'Unione europea e dell'Italia ed è volto al miglioramento dell'organizzazione dei servizi richiesti nell'ambito della comune azione di prevenzione e repressione del crimine;

    in tale quadro, l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, è garantita dalle risorse provenienti dal Fondo istituito per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per il periodo 2017-2032, per l'innovazione in vari settori, cui vengono destinati 1.246.603.932 euro nel periodo 2017-2032, e le ulteriori risorse previste con le leggi di bilancio per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021;

    in particolare, le attività connesse ai necessari adeguamenti sui sistemi di cui trattasi pertanto non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente, nello stato di previsione di spesa del Ministero della giustizia, al Programma 1.2 – Giustizia civile e penale, rispettivamente sui capitoli 1501 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti”, che reca uno stanziamento di euro 45.993.808 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e 7203 “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale – Rete unitaria della pubblica amministrazione –, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”, che reca uno stanziamento di euro 247.821.801 per l'anno 2022, di euro 209.110.654 per l'anno 2023 e di euro 151.350.408 per l'anno 2024;

    tali risorse, ancorché riferibili a componenti della spesa costituite prevalentemente da oneri inderogabili ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, contengono sufficienti margini di flessibilità per la realizzazione di aggiornamenti tecnico-informatici connessi all'attuazione delle disposizioni in esame;

    riguardo all'articolo 3, l'amministrazione giudiziaria dispone già della tecnologia necessaria per inserire le immagini digitalizzate del volto di una persona nell'estratto del provvedimento e, pertanto, gli adempimenti connessi alle attività di registrazione potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente, Pag. 116senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    i servizi istituzionali necessari al funzionamento del Casellario giudiziario europeo come disciplinato dal provvedimento in esame potranno essere erogati ai livelli imposti dalle esigenze di efficientamento dello strumento integrato di scambio di informazioni sulle condanne e le interdizioni pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS – TCN);

    dall'attuazione del presente provvedimento, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica potendo le relative attività essere assicurate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto.»

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.
Atto n. 361.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 22 aprile 2021 (cosiddetta «Legge di delegazione europea 2019-2020») – reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, per quanto riguarda gli sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) del trattato sull'Unione europea e che esso è corredato di relazione tecnica, che dà conto della neutralità del provvedimento medesimo.
  Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda i profili strettamente finanziari, non formula osservazioni, tenuto conto che la relazione tecnica afferma l'assenza, nelle previsioni del bilancio dello Stato, di entrate riconducibili alle fattispecie considerate dalle norme in esame. Per quanto concerne, invece, la decorrenza dell'applicabilità delle misure fiscali introdotte, sarebbe a suo avviso opportuno precisare – al fine di evitare dubbi interpretativi – se la data del 1° luglio 2022 indicata dall'articolo 4 si intenda riferita al momento della fatturazione dei beni e dei servizi interessati dalle norme in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il medesimo articolo 3 prevede, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame, concernente la decorrenza delle disposizioni ivi contenute, adotta la medesima formulazione recata dall'articolo 3 della direttiva UE 2019/2235 in oggetto, che stabilisce che gli Stati applicano le relative disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2022.Pag. 117
  Osserva che, pertanto, non si ritiene di dover integrare la disposizione dell'articolo 4 facendo riferimento, ad esempio, alla data di fatturazione delle cessioni dei beni e delle forniture dei servizi, in quanto è insito nel sistema impositivo della tassazione indiretta che l'applicazione del tributo presuppone che si verifichino le condizioni di esigibilità stabilite, per quanto rileva nel caso in esame, dalle specifiche norme che regolano l'applicazione dell'IVA e dell'accisa.
  Rileva che, ad esempio, per quanto riguarda l'IVA, si dovrà fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato ordinariamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ossia, in via generale e salve le eccezioni espressamente ivi previste, per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo, per le cessioni di beni, al momento della stipulazione del contratto (beni immobili) o al momento della consegna o spedizione (beni mobili), salvo che in un momento antecedente sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo.
  Rileva che, per altro, la decorrenza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento risulta del tutto ininfluente ai fini della stima degli effetti finanziari delle disposizioni medesime, in quanto, come si deduce dalla relazione tecnica, all'adozione del provvedimento in oggetto non si ascrivono effetti sul gettito erariale, posto che non risultano essere state effettuate fino a oggi missioni, operazioni militari e attività dei gruppi tattici da parte di forze armate nell'ambito di uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa comune.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (Atto n. 361);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame, concernente la decorrenza delle disposizioni ivi contenute, adotta la medesima formulazione recata dall'articolo 3 della direttiva UE 2019/2235 in oggetto, che stabilisce che gli Stati applicano le relative disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2022;

    pertanto, non si ritiene di dover integrare la disposizione dell'articolo 4 facendo riferimento, ad esempio, alla data di fatturazione delle cessioni dei beni e delle forniture dei servizi, in quanto è insito nel sistema impositivo della tassazione indiretta che l'applicazione del tributo presuppone che si verifichino le condizioni di esigibilità stabilite, per quanto rileva nel caso in esame, dalle specifiche norme che regolano l'applicazione dell'IVA e dell'accisa;

    ad esempio, per quanto riguarda l'IVA, si dovrà fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato ordinariamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ossia, in via generale e salve le eccezioni espressamente ivi previste, per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo, per le cessioni di beni, al momento della stipulazione del contratto (beni immobili) o al momento della consegna o spedizione (beni mobili), salvo che in un momento antecedente sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo;

    per altro, la decorrenza delle disposizioni contenute nel presente provvedimentoPag. 118 risulta del tutto ininfluente ai fini della stima degli effetti finanziari delle disposizioni medesime, in quanto, come si deduce dalla relazione tecnica, all'adozione del provvedimento in oggetto non si ascrivono effetti sul gettito erariale, posto che non risultano essere state effettuate fino a oggi missioni, operazioni militari e attività dei gruppi tattici da parte di forze armate nell'ambito di uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa comune,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto.»

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.