CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2022
755.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.
C. 2 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2022.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 6 degli emendamenti, che non contiene ulteriori proposte emendative rispetto al fascicolo n. 5. In proposito, ricorda che la Commissione si è già espressa sul fascicolo n. 3 degli emendamenti. Rammenta, altresì, che nella scorsa seduta, rispetto al fascicolo n. 5, aveva avanzato una richiesta di chiarimenti al Governo rispetto agli effetti finanziari dell'emendamento 5.500 delle Commissioni. Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta precedente in merito all'emendamento 5.500 delle Commissioni, conferma che l'eventuale impiego di strumenti tecnologici può aver luogo, come previsto espressamente dalla citata proposta emendativa, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 e non comprese nel fascicolo n. 3.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
C. 3318-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il testo originario del provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, è stato già esaminato, nella seduta dello scorso 17 gennaio, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di aggiornare la decorrenza degli oneri a far data dall'anno 2022 e di imputarne la copertura finanziaria al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2022-2024, stante l'intervenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021 e la natura della spesa oggetto di copertura.
  Poiché la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente il successivo 19 gennaio 2022 recependo la suddetta condizione, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, ricorda che il testo originario del provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 maggio 2021, esprimendo sullo stesso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, previo avviso conforme del Governo.
  In particolare, sottolinea che la suddetta condizione – stante l'intervenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2020 – era volta a differire al 2021 la decorrenza degli oneri derivanti dal contributo obbligatorio annuale per la partecipazione dell'Italia alla Convenzione in oggetto, valutato in 230.307 euro per il 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2022, da corrispondere a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che si riteneva in quel momento potesse ancora verosimilmente avere luogo entro l'anno 2021, nonché dalle spese inerenti agli articoli 5, 6 e 11 della medesima Convenzione, pari a 220.071 euro annui.
  Evidenzia che, per le medesime ragioni, la predetta condizione era altresì volta a differire le spese di missione dovute alla partecipazione di delegati italiani alla Conferenza delle Parti di cui all'articolo 19 della Convenzione, valutate in 9.440 euro ad anni alterni a decorrere dal 2022, nel presupposto che la prima riunione avesse luogo a Ginevra nell'anno 2022, e ad imputare la copertura degli oneri complessivamente derivanti dal presente disegno di legge al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2021-2023.
  Rammenta che la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente il successivo 4 agosto 2021, recependo la suddetta condizione, e che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo sottoposto all'Assemblea, come modificato nei termini dianzi illustrati.
  Tutto ciò premesso e fermo restando che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine all'opportunità di differire ulteriormente al 2022 la decorrenza degli oneri previsti dal testo a far data dal 2021, conseguentemente adeguando al vigente triennio il richiamo del fondo speciale di parte corrente utilizzato a copertura, nonché in merito alla perdurante validità degli importi decrescenti relativi all'ammontare del contributo obbligatorio annuale a carico dell'Italia.
  Ritiene inoltre necessario che il Governo confermi se la prima riunione della Conferenza delle Parti avrà effettivamente luogo a Ginevra nel 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI segnala che l'ammontare del contributo obbligatorio annuale a carico dell'Italia, valutato in euro 230.307 per il primo anno e in euro 207.321 annui a regime, corrisponde a quello risultante dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge in oggetto. Inoltre, conferma che la prima riunione della Conferenza delle Parti avrà effettivamente luogo a Ginevra nel 2022.

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  Daniela TORTO (M5S), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2806-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001,

   rilevato che:

    il testo originario del presente provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 maggio 2021, che ha espresso sullo stesso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

    la III Commissione ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente il successivo 4 agosto 2021, recependo la suddetta condizione;

    in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021 risulta necessario differire al 2022 la decorrenza degli oneri previsti a far data dal 2021, conseguentemente adeguando al vigente triennio il richiamo del fondo speciale di parte corrente utilizzato a copertura;

    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

     l'ammontare del contributo obbligatorio annuale a carico dell'Italia, valutato in euro 230.307 per il primo anno e in euro 207.321 annui a regime, corrisponde a quello risultante dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge in oggetto;

     la prima riunione della Conferenza delle Parti avrà effettivamente luogo a Ginevra nel 2022,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: valutati in euro 230.307 per l'anno 2021 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: valutati in euro 230.307 per l'anno 2022 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2023;

    sostituire le parole: pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2022;

    sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2021-2023 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2022-2024;

    sostituire le parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 con le seguenti: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
C. 1870 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, poiché è ancora in corso di perfezionamento la predisposizione della nuova relazione tecnica da parte del competente Ministero della difesa.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, fa presente che il progetto di legge interviene sull'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, ampliando l'elenco delle fattispecie di reato per le quali il questore, ove ne sussistano i presupposti, può rilasciare un permesso di soggiorno allo straniero vittima di violenza o abuso commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, al fine di tutelarne l'incolumità. In particolare, segnala che fra i reati richiamati dalla disposizione, viene incluso il reato di costrizione o induzione al matrimonio, di cui all'articolo 558-bis del codice penale.
  In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni tenuto conto che né alla disposizione di cui viene ampliato l'ambito di applicazione (articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998), né alla successiva disposizione che ha disciplinato gli effetti del permesso di soggiorno così rilasciato (articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto-legge n. 113 del 2018) sono stati ascritti effetti finanziari.
  Tutto ciò considerato, formula pertanto un parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.
C. 3441 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che gli articoli XI, XII, XIII e XIV dell'Accordo, che disciplinano il regime di esenzioni, privilegi ed agevolazioni garantiti all'Organizzazione, ai funzionari ed ai familiari del personale dipendente, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le esenzioni ivi previste costituiscono rinuncia a maggior gettito.
  Segnala, infatti, che, da un lato, non risulta al momento presente in Italia alcun soggetto beneficiario di tali facilitazioni, dall'altro, il regime di esenzione si applicherà esclusivamente ai dipendenti che non sono in possesso di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia.
  Assicura, inoltre, che la procedura di adeguamento dell'ordinamento interno agli eventuali futuri accordi complementari, conclusiPag. 52 ai sensi del comma 3 dell'articolo X dell'Accordo in esame, per autorizzare i membri del personale o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano, sarà valutata conformemente agli usuali criteri previsti dall'articolo 80 della Costituzione.
  Chiarisce, infine, che all'attuazione di quanto previsto in merito alle spese di manutenzione straordinaria dal paragrafo 4, secondo periodo, dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che gli oneri di manutenzione straordinaria risultano di carattere certo e, in quanto tali, quindi, non rinviabili, quanto alla relativa copertura finanziaria, ad un successivo provvedimento legislativo, anche per evidenti ragioni di tempestività con cui tali interventi, in alcuni casi, devono essere assicurati.
  Evidenzia che tali interventi non parrebbero comunque avere portata innovativa, giacché sullo Stato italiano, proprietario dello stabile in questione, ossia una porzione di Palazzo Altemps, già gravano a legislazione vigente gli oneri per la manutenzione straordinaria, ai sensi della disciplina codicistica.
  Segnala che in recenti accordi di sede di natura analoga all'Accordo in esame, gli oneri di manutenzione straordinaria sono stati considerati neutrali o perché essi già gravavano a legislazione vigente sull'amministrazione interessata (C. 3324 Centro Galileo; C. 3328 Istituto forestale europeo) o perché confermativi di accordi già vigenti (C. 3242 Laboratorio europeo di biologia molecolare; C. 1681 Istituto universitario europeo).
  Ritiene pertanto che risulti necessario sostituire la citata disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, con una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che all'attuazione del paragrafo 4, secondo periodo, dell'articolo II dell'Accordo in esame si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Tutto ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3441 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021;

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo III dell'Accordo in oggetto, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità;

    il successivo comma 3 del medesimo articolo 3 dispone invece che agli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria a carico del Governo italiano dell'immobile di cui trattasi, di cui dall'articolo II, paragrafo 4, ultimo periodo, dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;

    la relazione tecnica allegata al predetto disegno di legge ribadisce che agli oneri di manutenzione straordinaria si farà fronte con eventuali provvedimenti ad hoc;

   rilevato tuttavia che:

    gli oneri di manutenzione straordinaria risultano di carattere certo e, in quanto tali, quindi, non rinviabili, quanto alla relativa copertura finanziaria, ad un successivo provvedimento legislativo, anche per Pag. 53evidenti ragioni di tempestività con cui tali interventi, in alcuni casi, devono essere assicurati;

    tali interventi non parrebbero comunque avere portata innovativa, giacché sullo Stato italiano, proprietario dello stabile in questione, ossia una porzione di Palazzo Altemps, già gravano a legislazione vigente gli oneri per la manutenzione straordinaria, ai sensi della disciplina codicistica;

    in recenti accordi di sede di natura analoga all'Accordo in esame, gli oneri di manutenzione straordinaria sono stati considerati neutrali o perché essi già gravavano a legislazione vigente sull'amministrazione interessata (C. 3324 Centro Galileo; C. 3328 Istituto forestale europeo) o perché confermativi di accordi già vigenti (C. 3242 Laboratorio europeo di biologia molecolare; C. 1681 Istituto universitario europeo);

    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

     gli articoli XI, XII, XIII e XIV dell'Accordo, che disciplinano il regime di esenzioni, privilegi ed agevolazioni garantiti all'Organizzazione, ai funzionari ed ai familiari del personale dipendente, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le esenzioni ivi previste costituiscono rinuncia a maggior gettito;

     infatti, da un lato, non risulta al momento presente in Italia alcun soggetto beneficiario di tali facilitazioni, dall'altro, il regime di esenzione si applicherà esclusivamente ai dipendenti che non sono in possesso di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia;

     la procedura di adeguamento dell'ordinamento interno agli eventuali futuri accordi complementari, conclusi ai sensi del comma 3 dell'articolo X dell'Accordo in esame, per autorizzare i membri del personale o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano, sarà valutata conformemente agli usuali criteri previsti dall'articolo 80 della Costituzione;

     all'attuazione di quanto previsto in merito alle spese di manutenzione straordinaria dal paragrafo 4, secondo periodo, dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritenuto pertanto che risulti necessario sostituire la citata disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, con una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che all'attuazione del paragrafo 4, secondo periodo, dell'articolo II dell'Accordo in esame si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'attuazione del paragrafo 4, secondo periodo, dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli Pag. 54preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
C. 3307 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, fa presente che la quota annua per il funzionamento della Convenzione in oggetto decorrerà a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  Pertanto, sebbene il provvedimento sia stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ritiene necessario, all'articolo 4, comma 1, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2022, anziché dall'anno 2021, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3307 Governo, recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la quota annua per il funzionamento della Convenzione in oggetto decorrerà a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

    pertanto, sebbene il provvedimento sia stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, all'articolo 4, comma 1, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2022, anziché dall'anno 2021, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2022;

    sostituire le parole: bilancio triennale 2021-2023 con le seguenti: bilancio triennale 2022-2024;

    sostituire le parole: per l'anno 2021 con le seguenti: per l'anno 2022».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.
C. 3491 Governo.
(Parere Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del Pag. 55decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, e che oggetto di esame è il testo iniziale del provvedimento. Evidenzia che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica, corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che, con riferimento all'articolo 2, una serie di schede allegate alla relazione tecnica forniscono gli elementi di dettaglio della quantificazione degli oneri. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia che in pendenza dell'esame del presente decreto-legge (cosiddetto «decreto Ucraina») è stato pubblicato un secondo decreto-legge concernente la crisi in Ucraina, il decreto-legge n. 16 del 28 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, cosiddetto «decreto Ucraina bis») e che nel corso della seduta del 1° marzo 2022, in sede referente, il rappresentante del Governo ha prospettato la «confluenza» del «decreto Ucraina bis» nel «decreto Ucraina». Avvisa che darà dunque conto, ove necessario, delle interazioni del secondo decreto-legge sulle norme recate dal decreto-legge ora all'esame.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO, evidenzia preliminarmente che la norma autorizza le spese di euro 86.129.645 ed euro 67.451.608 per il 2022, nonché di euro 21.000.000 per il 2023 per consentire la partecipazione di personale militare al potenziamento di specifici dispositivi di difesa collettiva della NATO in relazione alla crisi in atto in Ucraina. Al riguardo, pur considerato che la relazione tecnica conferma che tali importi costituiscono limite massimo di spesa e preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla stessa che ne consentono la complessiva verifica con riferimento alle componenti di spesa di personale, reputa opportuno acquisire i dati sottostanti la stima delle spese di funzionamento e di quelle una tantum in merito alle quali la relazione tecnica si limita a indicare l'incidenza di costo delle relative componenti.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione, non formula osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione (autorizzazione di spesa di euro 12.000.000 per il 2022 per la cessione a titolo gratuito all'Ucraina di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali) appare configurato come limite massimo di spesa, come peraltro confermato anche dalla relazione tecnica. Prende, altresì, atto dei dati e degli elementi di quantificazione a tale riguardo forniti dalla relazione tecnica.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante Semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina, rileva preliminarmente che le norme in esame hanno carattere ordinamentale in quanto intervengono sui profili procedurali della cooperazione internazionale, limitatamente alla crisi ucraina e all'anno 2022, e sotto questo riguardo non formula osservazioni. Tenuto comunque conto che la norma consente di derogare a tutte le disposizioni di legge (eccetto quelle penali, antimafia e di derivazione unionale), osserva che risulterebbe consentita la deroga alle norme poste in materia di finanza pubblica: circa gli effetti, anche di carattere indiretto, che potrebbero derivare da tali deroghe, sarebbe comunque utile, a suo parere, acquisire ulteriori elementi informativi dal Governo.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante Disposizioni per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, con riguardo al comma 1, pur considerato che il relativo onere, come peraltro confermato dalla relazione tecnica, appare limitato all'entità del disposto incremento della dotazione finanziaria degli Uffici di rappresentanza all'estero di prima categoria (euro 10.000.000 per il 2022), ritiene opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la stima del medesimo, che non appaiono desumibili né dal testo né dalla relazione tecnica, al fine di poter verificare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della misura: ciò anche in considerazionePag. 56 del fatto che il relativo onere potrebbe risultare non pienamente comprimibile entro le risorse effettivamente disponibili.
  Non formula osservazioni in merito all'importo recato dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 (1 milione di euro per il 2022 per l'invio di 10 militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli Uffici di rappresentanza all'estero) che appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, recante Disposizioni urgenti per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sul comma 1 non formula osservazioni, dal momento che la disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa.
  Con riferimento al comma 2, che incrementa di euro 100.000 per il 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2005, che disciplina la corresponsione di compensi onnicomprensivi in favore del personale della Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, evidenzia che, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, tale somma è finalizzata ad integrare di 2 unità il personale impiegato presso medesima l'Unità e ad aumentare del 10 per cento circa le indennità erogate al personale già in servizio. Tanto premesso, al fine di verificare la congruità dell'importo stanziato rispetto alle finalità della norma evidenziate dalla relazione tecnica, reputa opportuno che vengano forniti ulteriori dati ed elementi relativi al previgente regime indennitario in godimento al personale dell'Unità di crisi e all'entità del personale impiegato presso la medesima struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Infine, per quanto concerne il comma 3, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma si limita a prorogare il termine fino al quale resta consentito agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Al riguardo, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria di tale disposizione. Evidenzia, altresì, che alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 6, recante Disposizioni finanziarie, evidenzia che il comma 1, lettere da a) a d), indica le modalità tramite cui si fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a euro 177.681.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023. In particolare, segnala che ai predetti oneri si provvede:

   quanto a 165.681.253 euro per l'anno 2022 e a 21.000.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145 [lettera a)];

   quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [lettera b)];

   quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario [lettera c)];

   quanto a 19.355.333 euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2 [lettera d)].

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  In merito alla prima modalità di copertura, rileva che il Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali risulta iscritto nel capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione – relativamente alle annualità interessate dalla disposizione in commento – pari a euro 1.397.500.000 per il 2022 e a euro 1.700.000.000 per il 2023. Al riguardo rammenta che, in base al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, la dotazione del Fondo è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
  In proposito, segnala preliminarmente che – sulla base di una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – in riferimento all'anno 2022 dal predetto importo risulta già essere stata scomputata, in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, una somma equivalente a quella indicata dall'articolo 6, comma 1, lettera a).
  Tanto premesso, ritiene comunque necessario acquisire, da un lato, un chiarimento da parte del Governo in ordine alla sussistenza delle risorse previste a copertura anche per l'anno 2023, dall'altro, una rassicurazione volta ad escludere che la riduzione del Fondo in parola possa pregiudicare il corretto adempimento delle missioni internazionali già autorizzate a valere sulle risorse del Fondo medesimo, in applicazione – da ultimo – del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione del Fondo stesso per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Rammenta infatti che, come evidenziato nella relazione tecnica allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quota parte degli oneri connessi alle missioni autorizzate per l'anno 2021, nella misura di 280 milioni di euro, è stata imputata – ai sensi della disciplina contabile di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – all'esercizio 2022, in funzione della esigibilità delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.
  In tale quadro, inoltre, essendo lo stanziamento del Fondo in esame per il vigente triennio 2022-2024 parametrato in funzione anche delle presumibili esigenze di fabbisogno connesse alle missioni internazionali cui si prevede partecipi il nostro Paese, ritiene utile acquisire elementi di informazione da parte del Governo circa l'eventualità che il Fondo stesso, alla luce dei nuovi impegni assunti a seguito del conflitto russo-ucraino, debba essere oggetto in corso d'anno di uno specifico rifinanziamento attraverso l'adozione di appositi provvedimenti legislativi.
  In merito alla seconda modalità di copertura, rileva che l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha istituito il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, emerge che il citato Fondo risulta capiente, posto che esso presenta una disponibilità pari a circa 70,4 milioni di euro per l'anno 2022.
  In merito alla terza modalità di copertura, ricorda che la Commissione Bilancio, durante la legislatura in corso, ha espresso parere favorevole su tre schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione autorizzati fino al 2020, tra i quali era compresa la missione internazionale NATO Resolute Support Mission ed EUPOL Afghanistan.
  Al riguardo, al fine di consentire il controllo in sede parlamentare sulla congruità della copertura in esame, rileva la necessità di acquisire dal Governo chiarimenti sull'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla restituzione, da parte delle competenti organizzazioni internazionali, dei Pag. 58contributi per il sostegno alle Forze Armate e di sicurezza afghane, nonché assicurazioni sull'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e sulla circostanza che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere su tali risorse.
  In merito alla quarta modalità di copertura, rileva preliminarmente che essa si rende necessaria a causa dei minori effetti di copertura che comporta, in termini di indebitamento netto e fabbisogno rispetto a quanto invece registrato sul saldo netto da finanziare, la riduzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, disposta dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6. Osserva, in particolare, che le maggiori entrate utilizzate a compensazione di tali minori effetti, indicate alla successiva lettera d), consistono negli effetti indotti di maggior gettito tributario e contributivo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, correlati alle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, volte ad autorizzare incrementi nelle spese di personale. Tanto premesso, prende atto della complessiva corrispondenza, sotto il profilo quantitativo, tra le predette maggiori entrate utilizzate a copertura e gli effetti riflessi ascritti a ciascuna delle citate disposizioni, come evidenziati nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica.
  A tale ultimo proposito peraltro, poiché – come testé detto – dal citato prospetto riepilogativo sembrerebbe emergere una piena equivalenza tra le maggiori entrate in termini di fabbisogno e indebitamento netto, da un lato, e le risorse indicate alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di espungere dal testo il riferimento all'utilizzo di «quota parte» delle predette maggiori entrate. Sul punto, giudica tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala, infine, che i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento della spesa quantificata nella relazione tecnica e che il Ministro stesso sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Trattandosi di disposizioni di natura meramente contabile, non ha al riguardo osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, poiché sono ancora in corso i necessari approfondimenti sul provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.45.

Pag. 59

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.
C. 3437 Melilli.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, esprime contrarietà rispetto alla reintroduzione del termine del 20 settembre, vigente prima della legge n. 163 del 2016, per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza alle Camere. In proposito, segnala che a quella data non risultano disponibili i conti annuali diffusi dall'Istituto nazionale di statistica, che, ricorda, sono fondamentali per disporre di dati consolidati e aggiornati di finanza pubblica, anche al fine di poter effettuare previsioni a legislazione vigente. Fa presente, infatti, che negli anni 2020 e 2021 la pubblicazione di tali dati è avvenuta il 22 settembre e che quest'anno, stante il calendario del citato Istituto, la data è fissata al 23 settembre.
  Infine, non ha osservazioni da formulare in merito all'anticipo al 10 ottobre del termine per la presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato e alla previsione che, in caso di mancata presentazione del disegno di legge di bilancio entro tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca tempestivamente all'Assemblea di ciascun ramo del Parlamento sulle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo, fornendo al riguardo adeguate informazioni.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, in considerazione dei rilievi espressi dalla rappresentante del Governo, ritiene opportuno svolgere un'audizione informale di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica. Nel rinviare comunque ogni determinazione al riguardo alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per la giornata odierna, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.