CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2022
750.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1° marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli

  La seduta comincia alle 14.20.

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Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
C. 1951 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, interviene in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in questione hanno carattere eminentemente procedurale ed ordinamentale. Tanto premesso, con specifico riferimento alle norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), che prevedono l'acquisizione di pareri e informazioni ai fini della decisione del giudice sull'ammissione dell'istante ai benefici penitenziari richiesti, e alle norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e d), che spostano competenze dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza, potrebbero configurarsi impatti di carattere amministrativo, con eventuali riflessi finanziari: con riferimento a tali aspetti, dunque, sarebbe opportuno, a suo avviso, acquisire dal Governo una conferma che la attività istruttorie e giudiziarie descritte possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Quanto, inoltre, alle eventuali misure di sicurezza da attivare ai fini del controllo del corretto esercizio dei suddetti benefici carcerari da parte dei soggetti interessati, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma del Governo, della sufficienza delle risorse già stanziate a normativa vigente.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che all'articolo 1, comma 1, le attività derivanti dalla lettera a), che prevede l'acquisizione di pareri e informazioni ai fini della decisione del giudice sull'ammissione dell'istante ai benefici penitenziari richiesti, nonché dalle lettere c) e d), che trasferiscono competenze dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza, possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In riferimento alle eventuali misure di sicurezza da attivare ai fini del controllo del corretto esercizio, da parte dei soggetti interessati, dei benefici carcerari previsti dal provvedimento in esame, afferma che le stesse saranno adottate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Infine rileva che si deve in ogni caso considerare che la possibilità di estendere l'accesso ai benefici penitenziari ad alcune tipologie di detenuti può determinare vantaggi anche per l'erario, grazie al venir meno delle spese per il trattamento carcerario dei soggetti beneficiari.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nell'evidenziare che le questioni inerenti ai profili finanziari del provvedimento in esame sono state ben delineate nelle richieste formulate dal relatore, afferma che è ben difficile ritenere che esso possa essere attuato ad invarianza finanziaria. Nel ricordare, infatti, che vi sono circa ottocento detenuti soggetti al regime dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ai quali è consentito accedere ai benefici previsti dal provvedimento in esame, chiede al Governo in qual modo intenda far fronte all'incremento di attività conseguente all'esame delle numerose richieste che perverranno ai tribunali di sorveglianza e, in particolare, se siano necessarie nuove risorse umane o quali modifiche debbano essere realizzate nell'assetto organizzativo.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel premettere che il provvedimento non potrà essere Pag. 42approvato senza l'inserimento almeno di una clausola di invarianza finanziaria, sottolinea che il diritto di accedere ai nuovi benefici penitenziari implicherà un aumento dell'attività svolta dai magistrati e dagli uffici amministrativi per la concessione degli stessi. Per tale ragione ritiene opportuno chiedere al Governo di fornire una relazione più dettagliata concernente i costi aggiuntivi conseguenti al testo unificato in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nell'evidenziare che il testo in esame è il risultato delle modifiche approvate in Commissione Giustizia, afferma che, in base ai chiarimenti forniti dal Ministero della giustizia, da esso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conclude affermando che comunque il Governo provvederà a redigere una compiuta relazione tecnica all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), in replica alla Viceministra Castelli, chiede per quale motivo non sia possibile chiedere ora una relazione tecnica sul provvedimento in esame, dal momento che l'esame dei profili finanziari costituisce l'attività propria della Commissione bilancio.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel precisare che, nonostante l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, restano ragionevoli dubbi sul fatto che la riforma possa essere attuata senza ulteriori spese, chiede di rinviare il provvedimento alla Commissione di merito affinché nel frattempo possano essere approfondite le sue conseguenze di carattere finanziario. Nell'affermare che di frequente numerose proposte emendative dell'opposizione sono state considerate carenti o prive di idonea copertura finanziaria, sostiene che non è accettabile che il provvedimento in esame prosegua l'iter legislativo senza che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti sulle spese che da esso derivano.

  La Viceministra Laura CASTELLI ribadisce che, sulla base delle interlocuzioni avvenute con il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze ritiene che il provvedimento non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come emerge peraltro dai chiarimenti poc'anzi forniti da lei stessa. Concorda comunque sull'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, dopo aver ricordato che le proposte di parere sono formulate sulla base della valutazione delle risposte fornite dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 1951 e abb.-A, recante Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'articolo 1, comma 1, le attività derivanti dalla lettera a), che prevede l'acquisizione di pareri e informazioni ai fini della decisione del giudice sull'ammissione dell'istante ai benefici penitenziari richiesti, nonché dalle lettere c) e d), che trasferiscono competenze dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza, possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le eventuali misure di sicurezza da attivare ai fini del controllo del corretto esercizio da parte dei soggetti interessati dei benefici carcerari previsti dal provvedimento in esame saranno adottate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

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    si deve in ogni caso considerare che la possibilità di estendere l'accesso ai benefici penitenziari ad alcune tipologie di detenuti può determinare vantaggi anche per l'erario, grazie al venir meno delle spese per il trattamento carcerario dei soggetti beneficiari;

   rilevata comunque l'opportunità di inserire prudenzialmente, dopo l'articolo 3, un'apposita clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis (Clausola d'invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Varchi 1.200, che, nel prevedere l'esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma ai fini della concessione dei benefici di cui al presente provvedimento, potenzia contestualmente la pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo in servizio presso il predetto Tribunale, da definire con apposito decreto ministeriale, senza tuttavia quantificare gli oneri che ne derivano né indicare la corrispondente copertura finanziaria.
  Avverte, inoltre, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulla proposta emendativa puntualmente richiamata dal relatore, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) sostiene che l'emendamento Varchi 1.200, al contrario di quanto testé affermato dal relatore e dalla rappresentante del Governo, non comporta oneri per la finanza pubblica.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO) precisa che, poiché al Tribunale di sorveglianza di Roma è attribuita la competenza esclusiva per tutto il territorio nazionale in materia di collaboratori di giustizia e reclami presentati dai detenuti sottoposti al regime carcerario di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, l'emendamento Varchi 1.200 propone di accentrare la concessione dei benefici di cui al presente provvedimento al citato Tribunale, proprio in ragione della maggiore specializzazione da esso acquisita rispetto ai tribunali di sorveglianza periferici. Pertanto conclude affermando che la proposta emendativa in esame implica una riduzione delle spese, concentrando l'attività in un unico organo.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, in risposta alla deputata Bartolozzi, ribadisce Pag. 44che l'emendamento Varchi 1.200 è volto, tra l'altro, ad aumentare la pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Roma e, quindi, ha evidentemente carattere oneroso. Propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Varchi 1.200, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
C. 1870 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, poiché è ancora in corso di perfezionamento la predisposizione della nuova relazione tecnica da parte del competente Ministero della difesa.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.
C. 3441 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, poiché sono ancora in corso i necessari approfondimenti relativi agli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.
C. 3418 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile. Lo strumento da ratifica sostituirà il vigente Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Pag. 45Governo del Canada riguardante un programma di scambi giovanili (vacanze-lavoro), firmato a Ottawa il 18 ottobre 2006. Rileva che il nuovo accordo prevede, in particolare, l'estensione per la parte italiana del permesso di lavoro a 12 mesi e l'introduzione di due nuove categorie di partecipanti (gli Young Professionals e gli International Co-op). Prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui l'applicazione dell'Accordo in esame non implica nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Fa presente, infatti, che la relazione medesima evidenzia la mancata istituzione di strutture nuove o di nuovi meccanismi da finanziare, il fatto che l'attività di rilascio di documenti, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, viene svolta delle questure o degli ispettorati territoriali del lavoro sulla base del precedente Memorandum, mentre l'elaborazione delle statistiche sul numero dei cittadini beneficiari dell'accordo, di cui all'articolo 7, paragrafo 5, o anche le attività relative all'informazione e alla promozione dell'Accordo tramite i siti internet del Governo per presentare la richiesta di partecipazione, di cui all'articolo 8, viene effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha dunque rilievi da formulare.
  Con particolare riferimento alla Commissione di controllo, di cui all'articolo 7, comma 4, segnala che la relazione tecnica afferma che i suoi membri apparterranno al personale dei dicasteri competenti per l'applicazione dell'Accordo e si riuniranno esclusivamente in modalità di videoconferenza, eventualmente coadiuvati dalle rappresentanze diplomatiche italiane in Canada, con esclusione della corresponsione ai suddetti membri di qualsiasi compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. Rileva come tale esclusione, evidenziata dalla relazione tecnica, non risulti peraltro espressamente prevista dalla clausola di neutralità inserita all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica: in proposito ritiene quindi opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria e prevede, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dovrebbe essere valutata, a suo avviso, l'opportunità di riferire la clausola di invarianza finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica, sostituendo al comma 1 dell'articolo 3 le parole: «del bilancio dello Stato» con le seguenti: «della finanza pubblica». Su tale aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI assicura che ai membri della Commissione di controllo di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica, come precisato dalla relazione tecnica, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3. All'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in oggetto, ritiene necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria all'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, anziché al bilancio dello Stato.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3418 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    ai membri della Commissione di controllo di cui all'articolo 7, comma 4, Pag. 46dell'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica, come precisato dalla relazione tecnica, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3;

    all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in oggetto, appare necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria all'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, anziché al bilancio dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
C. 3307 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto l'autorizzazione all'Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti dell'Atto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che l'Accordo in esame riguarda l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. Rileva che l'onere totale derivante dalla ratifica della Convenzione di Vienna, derivante dell'articolo 10 della Convenzione medesima, è valutato in 10.680 euro annui a decorrere dal primo anno di applicazione dell'accordo, riferito alle spese di missione e al versamento del contributo finanziario obbligatorio annuale: in proposito osserva che gli oneri, riferibili ad obbligazioni internazionali della Repubblica italiana, sono configurati in termini di spesa valutata, che la relazione tecnica fornisce gli elementi informativi sottostanti alle stime dell'onere e che detti elementi sono coerenti con altre convenzioni di analogo tenore. In proposito non ha dunque osservazioni da formulare. Circa le restanti disposizioni della Convenzione e del disegno di legge di ratifica non ha osservazioni da formulare, anche alla luce degli ulteriori elementi illustrati dalla relazione tecnica e considerate le clausole di invarianza finanziaria recate dagli articoli 3 (riferita agli uffici del saggio del sistema delle Camere di commercio) e 5 (riferita al complesso della Convenzione ad eccezione dell'articolo 10, sopra commentato) del disegno di legge di ratifica. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, prevede che gli uffici del saggio del sistema camerale appongono il marchio comune di controllo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non ha osservazioni da formulare. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, riguardanti la corresponsione di una quota annua per il funzionamento della Convenzione e le Pag. 47spese di missione relative alla partecipazione al Comitato permanente, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge n. 234 del 2021, recante bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022- 2024. Con riguardo all'ammontare degli oneri oggetto di copertura, reputa altresì necessario che il Governo chiarisca se l'ammontare della quota annua per il funzionamento della Convenzione, prudenzialmente valutato in 8.000 euro annui nella relazione tecnica, debba essere corrisposto retroattivamente anche per l'anno 2021, nonostante l'entrata in vigore del presente provvedimento abbia luogo verosimilmente nell'anno 2022. Nel caso in cui l'annualità decorra dal 2022, sebbene il provvedimento sia stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, a suo avviso, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2022, anziché dall'anno 2021, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023. Su tali aspetti ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Evidenzia, infine, che l'articolo 5 prevede che dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca la disciplina del volo da diporto o sportivo e che oggetto dell'esame è il testo unificato delle proposte di legge AC 2493 e AC 2804, come modificato dalla Commissione di merito (Trasporti) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rammenta che i testi iniziali e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 14, recanti Disciplina del volo da diporto o sportivo, rileva che le disposizioni in esame, definendo una nuova disciplina in materia di volo da diporto o sportivo, prevedono una serie di adempimenti in capo all'Aero Club d'Italia, soggetto non ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Osserva, in particolare, che sembra innovativa rispetto alla disciplina vigente l'istituzione di una Commissione permanente per la sicurezza del volo, composta da personale scelto tra i possessori di specifiche qualifiche, con il compito di favorire la cultura della sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione, di cooperare nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli enti aggregati. Andrebbe in proposito chiarito, a suo avviso, se le spese per il funzionamento della Commissione gravino esclusivamente sull'Aero Club d'Italia, ovvero comportino anche spese a carico di amministrazioni pubbliche (ad esempio per eventuali rimborsi spese o emolumenti in caso di partecipazione di funzionari pubblici). In ogni Pag. 48caso, pur prendendo atto che l'Aero Club d'Italia non figura nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini dei conti pubblici, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, posti a carico del predetto ente siano compatibili con gli equilibri di bilancio dello stesso. Rileva in proposito che, in base al bilancio preventivo 2021, oltre il 40 per cento delle entrate totali dell'Aero Club d'Italia è rappresentato dai contributi provenienti dal CONI (circa 1,37 milioni di euro su un totale di 3,15 milioni di euro), soggetto che invece risulta ricompreso nel predetto elenco delle pubbliche amministrazioni.
  Con riferimento ai soggetti pubblici, per i quali le disposizioni in esame prevedono lo svolgimento di specifici adempimenti (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ENAC, Aeronautica militare e Ministero della difesa, Agenzia nazionale per la sicurezza del volo), andrebbe a suo parere acquisita conferma che gli stessi siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Infine, riguardo all'irrogazione di sanzioni, poiché le disposizioni in esame destinano espressamente l'importo di dette sanzioni all'Aero Club d'Italia, ritiene che andrebbe escluso che detta attribuzione comporti il venir meno di entrate eventualmente già attribuite e già scontate nei bilanci di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1° marzo 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.
C. 3437 Melilli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, fa presente che negli ultimi anni le Camere hanno subìto una progressiva erosione dei tempi per l'esame parlamentare del disegno di legge del bilancio dello Stato. Tale processo ha raggiunto il proprio culmine nell'ultimo biennio, allorquando il ramo del Parlamento che ha discusso il provvedimento in seconda lettura (in un caso il Senato della Repubblica, in un altro caso la Camera dei deputati) non ha apportato modifiche al testo approvato dall'altra Camera al fine di consentirne l'approvazione entro la fine dell'anno finanziario, evitando in tal modo la conseguente necessità dell'esercizio provvisorio.
  Segnala che si tratta di un processo involutivo i cui primi segnali si erano manifestati già dall'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, che, nell'abrogare la precedente legge 5 agosto 1978, n. 468, aveva fissato un nuovo termine per la presentazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità alle Camere, portandolo dal 30 settembre al 15 ottobre di ogni anno. Sottolinea che tale processo ha subìto una decisa accelerazione a seguito dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 2016, n. 163, che, nel quadro dell'integrazione dei contenuti dei disegni di legge di stabilità e del bilancio dello Stato in un unico provvedimento, secondo quanto prescritto dall'articolo 15 della legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, da un lato ha differito Pag. 49dal 20 al 27 settembre il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, dall'altro lato ha differito dal 15 al 20 ottobre il termine per la presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato. In questo quadro fa presente che, accanto al differimento dei termini legislativi già richiamati, si è verificato in via di fatto un costante e crescente ritardo da parte del Governo nella trasmissione del disegno di legge del bilancio dello Stato rispetto ai termini previsti dalla legge. In particolare, ricorda che il ritardo è stato pari a nove giorni nel 2016 e nel 2017, a undici giorni nel 2018, a tredici giorni nel 2019, a ventinove giorni nel 2020 e a ventidue giorni nel 2021. Osserva che è stato così progressivamente eroso, e quasi completamente annullato negli ultimi due anni, il tempo ordinariamente dedicato all'esame parlamentare del disegno di legge del Governo in seconda lettura, senza che fosse fornita alle Camere una tempestiva e adeguata informazione circa le motivazioni della tardiva presentazione.
  Segnala che, per ovviare a tale situazione, l'articolo 1 della presente proposta di legge apporta modifiche puntuali alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica. In primo luogo, viene reintrodotto il termine del 20 settembre, vigente prima della legge 4 agosto 2016, n. 163, per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, potendosi ritenere che a tale data siano sufficientemente consolidati i dati macroeconomici e di finanza pubblica forniti dall'Istituto nazionale di statistica, su cui si fonda la Nota medesima. In secondo luogo, anche in considerazione del ripristinato termine del 20 settembre, il termine per la presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato viene anticipato al 10 ottobre, una data che, a suo avviso, risulta, da un lato, coerente con il termine del 15 ottobre, previsto dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per la presentazione del progetto di Documento programmatico di bilancio alla Commissione europea e all'Eurogruppo, e, dall'altro, rispondente all'esigenza di garantire un tempo adeguato per l'esame parlamentare del disegno di legge del bilancio dello Stato, tenuto conto del tempo necessario per lo svolgimento dell'attività conoscitiva dinanzi alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in sede congiunta. Evidenzia, inoltre, che, allo scopo di assicurare il necessario coinvolgimento delle Camere la proposta di legge prevede che, in caso di mancata presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato entro il termine del 10 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca tempestivamente all'Assemblea di ciascun ramo del Parlamento sulle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo, fornendo al riguardo adeguate informazioni.
  Segnala, infine, che l'articolo 2 della presente proposta di legge dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al fine di assicurare che la nuova disciplina entri in vigore prima dell'avvio della prossima sessione di bilancio.
  Auspica pertanto una rapida approvazione del provvedimento al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni in esso contenute già a partire dalla prossima sessione di bilancio, anche alla luce della convergenza unanime manifestata da parte dei gruppi in merito alla presente iniziativa legislativa.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che il calendario dei lavori della giornata di domani sarà integrato con l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge recante Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decretoPag. 50 legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (C. 3475 Governo), ai fini del parere al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel chiedere alla presidenza di chiarire come proseguiranno i lavori della Commissione con riferimento alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) riferita all'anno 2021, auspica che sulla stessa sia assicurato un dibattito approfondito.

  Fabio MELILLI, presidente, replicando all'onorevole Trancassini, fa presente che, come convenuto nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e come si evince dalla convocazione della Commissione per la settimana in corso, nelle giornate di domani e di giovedì sarà avviato l'esame della predetta Relazione, da cui, auspica, emergeranno spunti interessanti per la predisposizione di una risoluzione in materia da esaminare in Commissione.

  La seduta termina alle 14.50.