CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 febbraio 2022
747.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 11

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 9.

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.
Atto n. 354.
Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.
Atto n. 355.
Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.
Atto n. 356.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di ordinanza.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere al Governo sui tre schemi di ordinanza in titolo entro il termine del 7 marzo 2022, eventualmente prorogabile di 10 giorni ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Pag. 12regolamento. Comunica che la Commissione bilancio, cui gli schemi sono assegnati per l'espressione di eventuali rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ha comunicato la propria valutazione favorevole su tutti e tre i provvedimenti.

  Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), relatore, ricorda preliminarmente che la richiesta, da parte del Governo, del parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi delle ordinanze è stata formulata sulla base dall'articolo 1, comma 956, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), il quale precisamente stabilisce che: «In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono – sentite le competenti Commissioni parlamentari – essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Precisa che questa disposizione della legge di bilancio per il 2022 ricalca nelle linee – a parte la previsione del parere parlamentare – l'articolo 1, comma 504, della precedente legge di bilancio (legge n. 178 del 2020), che a sua volta – con riferimento all'anno scolastico 2020/21 – aveva rimesso a ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, «anche tra quelle di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 22 del 2020». Ricorda brevemente che la norma richiamata (l'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2020) aveva previsto che con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione potessero essere adottate per l'anno scolastico allora in corso (2019/20) specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato nei casi e con i limiti indicati dalla medesima norma.
  Per quanto riguarda l'esame conclusivo del primo ciclo scolastico, oggetto della prima ordinanza in esame (atto n. 354), ricorda che le due precedenti ordinanze – la n. 9 del 2020 e la n. 52 del 2021, riferite, rispettivamente, agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 – non prevedevano prove scritte. Per l'anno scolastico in corso, invece, l'ordinanza in esame si prefigge – come si legge nella relazione del Governo – di ricondurre l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo quasi interamente all'assetto ordinario, ossia quello che ha governato l'esame fino all'anno scolastico 2018/19, cioè a prima dello scoppio della pandemia: con lo svolgimento in presenza della prova scritta di italiano, della prova scritta sulle competenze logico-matematiche e di un colloquio. L'obiettivo, chiarisce il Governo, è il progressivo ritorno all'ordinarietà, tenendo però anche conto delle difficoltà derivanti dalla discontinuità del percorso scolastico degli ultimi due anni.
  I due principali aspetti di deroga rispetto al regime ordinario – si legge sempre nella relazione del Governo – riguardano le prove Invalsi, che non costituiscono requisito di ammissione all'esame, e l'accertamento delle competenze relative alle lingue straniere, che avviene nel colloquio anziché attraverso una prova scritta. Inoltre, l'ordinanza contempla la possibilità di far svolgere il colloquio in videoconferenza, a seconda della situazione epidemiologica. Rimangono invariate la modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento, o che sono in ospedale e in regime di istruzione domiciliare. Pure invariate sono le modalità di attribuzione del voto finale; l'organizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni; e l'ammissione e partecipazione all'esame dei candidati privatisti.
  Evidenzia che il Consiglio superiore della pubblica istruzione – che si è espresso con un parere sullo schema di ordinanza il 7 febbraio scorso – ha chiesto la riproposizionePag. 13 delle modalità di esame dell'anno passato ovvero la sostituzione di tutte le prove scritte con la predisposizione e presentazione durante la prova orale di un elaborato su una tematica definita dal consiglio di classe. Per il Consiglio superiore della pubblica istruzione, infatti, l'ordinanza in esame «non sembra tenere conto delle ripercussioni sugli apprendimenti e sui risvolti psicologici e sociali degli alunni della classe terza della scuola secondaria di I grado, che da marzo 2020 hanno visto un'alternanza tra didattica a distanza e didattica in presenza con problematiche eterogenee a livello nazionale». Nella relazione ministeriale sull'atto in esame, si osserva al riguardo che si «è ritenuto di non accogliere il richiamato parere del CSPI, tenuto conto della maggiore continuità della didattica nell'anno scolastico 2021/2022 e del progressivo ritorno all'ordinarietà del percorso scolastico».
  Tutto ciò premesso, passando al dettaglio dello schema di ordinanza in esame, riferisce che l'articolo 1, a parte chiarire le finalità e definire alcuni rinvii normativi, stabilisce che l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà quest'anno nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, «salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica».
  L'articolo 2 disciplina i requisiti di ammissione all'esame e i contenuti dell'esame stesso, che sono: una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; una seconda prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; e un colloquio). Nel corso del colloquio sono anche accertate le competenze nelle lingue straniere e nell'educazione civica. Per i percorsi a indirizzo musicale, è prevista nell'ambito del colloquio una prova pratica di strumento. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, nonché per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del DM n. 741 del 2017, al quale decreto si fa in generale rinvio anche per la disciplina delle prove scritte e del colloquio. Ricorda che l'anno passato, sulla base dell'ordinanza n. 52 del 2021, l'esame prevedeva una prova orale condotta a partire da un elaborato su una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. L'elaborato doveva essere trasmesso da ciascun alunno entro il 7 giugno 2021. I docenti dovevano essere a disposizione degli alunni durante la realizzazione degli elaborati. L'elaborato poteva essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale (per gli alunni dei percorsi a indirizzo musicale), e poteva coinvolgere una o più discipline tra quelle del piano di studi. Nel corso della prova orale dovevano essere accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in educazione civica.
  L'articolo 3 dello schema in esame disciplina l'attribuzione della valutazione finale, che è deliberata dalla commissione su proposta della sottocommissione, ed è espressa in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741. L'esame è superato con la valutazione di almeno sei decimi. L'esito dell'esame è pubblicato tramite l'affissione sui tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura «Non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame.
  L'articolo 4 regola l'esame per i candidati privatisti, prevedendo le stesse modalità di svolgimento stabilite per gli alunni interni.
  L'articolo 5 tratta delle prove standardizzate (INVALSI) e della certificazione delle competenze, stabilendo che gli alunni partecipano alle prove nazionali INVALSI «nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano» e che «La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato».Pag. 14
  L'articolo 6 regola le modalità di applicazione dell'ordinanza alle scuole delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alle scuole italiane all'estero.
  L'articolo 7 disciplina l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello-primo periodo didattico per i percorsi di istruzione degli adulti. In sostanza l'esame è costituito da una prova scritta, in italiano, relativa all'asse dei linguaggi o all'asse storico-sociale, da una prova scritta relativa all'asse matematico e dal colloquio pluridisciplinare.
  L'articolo 8 disciplina i casi in cui le operazioni delle commissioni e sottocommissioni o le prove d'esame possono svolgersi con collegamenti da remoto. In sostanza, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza, nel qual caso di ciò si dà conto nel verbale.
  Quanto alle prove d'esame, l'ordinanza prevede che i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio devono presentare istanza per poter svolgere il (solo) colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso – stabilisce l'ordinanza – le prove scritte devono essere svolte in presenza. Il colloquio a distanza è ammesso anche per i candidati delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.
  Quanto ai componenti la commissione d'esame, è previsto che il presidente della commissione possa disporre la partecipazione da remoto per quelli che siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica.
  In base all'articolo 9, gli alunni risultati assenti alle prove per gravi motivi possono beneficiare di una sessione suppletiva d'esame, che deve comunque concludersi entro il 30 giugno o, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
  L'articolo 10, che reca le disposizioni finali, prevede che restino ferme le disposizioni del decreto ministeriale n. 741 del 2017 per quanto compatibili con l'ordinanza in esame.
  Per quanto riguarda il secondo schema di ordinanza, quello concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione (atto n. 355), riferisce che, come anche la relazione ministeriale evidenzia, le modalità d'esame individuate da questa ordinanza guardano a un graduale ritorno alla normalità, in linea con la ripresa in presenza delle attività didattiche e in discontinuità con il regime del precedente biennio, quando la pandemia era più acuta. Infatti, salve talune difformità imposte comunque dalla pandemia, le modalità d'esame sono ricondotte in linea di massima alle previsioni ordinarie del decreto legislativo n. 62 del 20172. In particolare, tornano le prove scritte, di cui la prima è di italiano, definita a livello nazionale, e la seconda è di indirizzo e – al fine di tener conto del diverso livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento nel corso della pandemia – è definita a livello di istituto, in deroga alla disciplina generale. Come evidenziato nella relazione ministeriale, gli sviluppi della pandemia hanno imposto negli ultimi due anni scolastici un generale ricorso alla didattica a distanza e hanno comportato una forte differenziazione tra i territori, a livello di misure adottate, con riflessi sul percorso formativo degli studenti. La ripresa in presenza delle attività didattiche è un elemento di ritorno alla normalità, di cui l'ordinanza in esame tiene conto, anche se il modo in cui si sono svolte le lezioni nell'anno rende ancora necessario adattare la struttura dell'esame alla situazione d'emergenza. L'obiettivo – chiarisce la relazione ministeriale – è restituire al Paese e agli studenti una prova che si avvicini il più possibile alla struttura ordinaria dell'esame di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
  Ciò premesso, l'articolo 1 definisce il contenuto del provvedimento e reca le definizioni.Pag. 15 L'articolo 2 fissa la prima prova scritta della sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione il giorno 22 giugno 2022. L'articolo 3 reca la disciplina dell'ammissione a sostenere l'esame di Stato dei candidati interni, dei candidati dei percorsi IeFP, dei candidati degenti o impossibilitati a lasciare casa. L'articolo 4 disciplina l'ammissione all'esame per i candidati esterni; in particolare, subordina l'ammissione dei candidati esterni al superamento, in presenza, degli esami preliminari e prevede che i candidati esterni sostengano l'esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento.
  Sottolinea che l'ammissione dei candidati interni ed esterni è prevista anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ossia l'obbligatorietà della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento delle attività di PCTO; e che nelle premesse dello schema è aggiunto che è ritenuto necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti e della valutazione dell'impatto sul sistema generale di istruzione della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove INVALSI, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta. Nel ricordare che quest'anno le prove sono previste tra marzo e maggio, sottolinea che è della massima importanza che siano svolte, in quanto indispensabili per fornire al Paese una rappresentazione aggiornata e affidabile del livello di apprendimento degli studenti: una rappresentazione che è tanto più importante oggi che occorre capire quali sono stati gli effetti di due anni di attività didattica non ordinaria.
  L'articolo 5 disciplina l'esame preliminare per l'ammissione dei candidati esterni. L'articolo 6 reca disposizioni relative alle sedi dell'esame di Stato. L'articolo 7 disciplina l'assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni. L'articolo 8 disciplina la possibilità di effettuare le prove di esame fuori dalla sede scolastica e di tenere il colloquio in videoconferenza. In particolare, è affidata agli Uffici scolastici regionali (USR) la valutazione delle richieste al riguardo provenienti da candidati degenti in ospedali o detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il domicilio per ragioni non collegate alla pandemia. Gli USR possono anche autorizzare le commissioni a spostarsi fuori provincia o regione. Il medesimo articolo 8 disciplina altresì l'ipotesi di candidati che non possono lasciare il domicilio per il colloquio, per sopravvenuta malattia o ad altri gravi impedimenti: questi devono inoltrare alla commissione d'esame richiesta di colloquio a distanza. L'articolo 9 riguarda la presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato. L'articolo 10 disciplina la redazione, da parte del consiglio di classe, del documento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017: ossia il documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che il consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Di questo documento la commissione deve tenere conto nell'espletamento dell'esame. L'articolo 11 disciplina l'attribuzione del credito scolastico che, per il corrente anno scolastico, è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti: su questo si dirà qualcosa di più parlando dell'articolo 28. È previsto che i docenti di religione cattolica e i docenti delle attività didattiche e formative alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni concernenti l'attribuzione del credito scolastico. Il consiglio di classe deve tenere conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti o tutor di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.
  L'articolo 12 disciplina la costituzione delle commissioni di esame. L'articolo 13 disciplina il procedimento di sostituzione dei componenti la commissione, fermo il principio che la partecipazione ai lavori delle commissioni da parte del presidente e dei commissari è obbligo inerente allo svolgimento delle funzioni proprie; non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento. L'articolo 14 Pag. 16prevede l'organizzazione di riunioni territoriali di coordinamento finalizzate a fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni, nonché a garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione. L'articolo 15 reca disposizioni sullo svolgimento della riunione plenaria e delle operazioni propedeutiche delle commissioni. L'articolo 16 disciplina gli adempimenti preliminari allo svolgimento dell'esame: in particolare, prevede l'obbligo per tutti i componenti di sottocommissione di dichiarare in forma scritta, distintamente per i candidati interni ed esterni, se abbiano istruito privatamente un candidato o abbiano rapporti di parentela o altro tipo con qualcuno dei candidati, configurandosi queste situazioni come cause di incompatibilità. All'USR spetta provvedere in modo analogo nei confronti dei presidenti. L'articolo 17 determina la tipologia delle prove dell'esame e ne fissa il calendario. In particolare, dispone la sostituzione delle prove d'esame di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 62 del 2017 con le seguenti: una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento; una seconda prova scritta sulle discipline caratterizzanti l'indirizzo; e un colloquio. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 17 citato, l'esame di Stato per le superiori comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, salva la possibilità di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio. L'articolo 18 reca disposizioni correlate all'invio dei plichi per la prima prova scritta. L'articolo 19 disciplina la prima prova scritta, che è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Segnalo che sul punto il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel parere reso al Ministro sul provvedimento, ha rivolto una raccomandazione affinché «nella predisposizione delle tracce relative alle diverse tipologie testuali siano individuate le tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte in questi ultimi tre anni».
  L'articolo 20 disciplina la seconda prova scritta, che è svolta in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica; ha ad oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio; è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Gli allegati all'ordinanza in esame elencano le discipline caratterizzanti l'oggetto della seconda prova scritta per licei, gli istituti tecnici e istituti professionali. Sul punto, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel parere reso, ha espresso riserve: 1) sulla circostanza che «la prova non avendo carattere nazionale non garantisce uniformità nella verifica dei livelli di apprendimento raggiunti»; 2) sull'assenza di indicazioni che possano garantire la collegialità nella formulazione della prova almeno a livello di istituto (tale rilievo è stato in parte recepito dal Governo); 3) sugli allegati nella misura in cui individuano soltanto una tra le discipline di indirizzo; 4) sul rischio che la prova di indirizzo diventi una semplice riproposizione di fatto di una prova analoga a quelle effettuate nel corso dell'anno. Il Consiglio superiore ha quindi auspicato strumenti alternativi rispetto alla seconda prova scritta. Quanto ai contenuti della prova, il medesimo articolo 20 prevede che i docenti titolari della disciplina oggetto della prova membri di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborino collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe della totalità delle classi coinvolte. L'articolo 21 disciplina la correzione e la valutazione delle prove scritte. L'articolo 22 tratta delle modalità di svolgimento del colloquio, che deve accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale; è precisato che la commissione deve tenere conto del curriculum dello studente. Il punteggio massimo che la sottocommissione può attribuire in Pag. 17esito al colloquio è di venti punti. L'articolo 23 concerne le prove orali svolte nell'ambito del progetto EsaBac, istituito nel quadro della cooperazione educativa tra l'Italia e la Francia, nonché nell'ambito di percorsi ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca. L'articolo 24 detta disposizioni sullo svolgimento dell'esame da parte di studenti con disabilità. L'articolo 25 riguarda invece l'esame di Stato per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). L'articolo 26 consente ai candidati che si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte o al colloquio di sostenere le prove stesse, rispettivamente, nella sessione suppletiva o in altra data entro il termine di chiusura dei lavori. L'articolo 27 detta le modalità di verbalizzazione delle operazioni di esame da parte della sottocommissione.
  L'articolo 28 tratta dell'attribuzione del voto finale e della certificazione, nonché degli ulteriori adempimenti a conclusione dell'esame di Stato. Per il superamento dell'esame, il punteggio minimo è di sessanta centesimi. Quanto al calcolo del punteggio finale, l'ordinanza ripropone l'impianto del regime ordinario (di cui all'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 62 del 2017), ma con alcune modifiche, la principale delle quali riguarda la rimodulazione dei punteggi tra il credito scolastico e le prove d'esame. In sostanza, il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di venti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici per ciascuna prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di cinquanta punti. Rispetto alla disciplina ordinaria, l'ordinanza attribuisce al credito scolastico dieci punti in più (cinquanta a fronte dei quaranta del regime ordinario) e a ciascuna delle prove scritte cinque punti in meno (quindici punti massimo, e non venti come a regime), mentre rimane invariato il punteggio massimo del colloquio (venti punti). Per il superamento dell'esame, il punteggio minimo è sessanta centesimi. Alla sottocommissione è attribuita la facoltà di integrare il punteggio fino a massimo cinque punti ove il candidato abbia conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame di almeno cinquanta punti. Tale facoltà è già prevista in via ordinaria. Alla sottocommissione spetta altresì la facoltà di attribuire all'unanimità la lode a quanti conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione e che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe. L'articolo 29 contiene indicazioni riguardanti le modalità di pubblicazione dei risultati dell'esame di Stato. L'articolo 30 disciplina i casi in cui, nell'evenienza in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e il colloquio possono avvenire in videoconferenza. Tale possibilità è comunque esclusa per le prove scritte. L'articolo 31 disciplina le modalità di versamento della tassa erariale e del contributo. L'articolo 32 detta indicazioni sulla tenuta degli atti e dei documenti relativi agli esami di Stato, nonché sull'esercizio del diritto di accesso ai medesimi. L'articolo 33 stabilisce che i termini indicati nell'ordinanza sono di diritto prorogati al giorno seguente nell'ipotesi in cui cadano in un giorno festivo. L'articolo 34 detta disposizioni ad hoc riferite agli esami di Stato che si svolgono nella Regione Valle d'Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano, nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano e nelle scuole italiane all'estero. L'articolo 35 reca disposizioni organizzative: i dirigenti degli Uffici scolastici regionali (USR) possono delegare i dirigenti in servizio presso gli USR o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza; l'invio della prima prova scritta è effettuato attraverso il «plico telematico», contenente i testi della prima prova scritta.
  Passando quindi al terzo schema di ordinanza, avente per oggetto le modalità di costituzione e nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (atto n. 356), riferisce che, in sostanza, come si legge anche nella relazione del Ministero, si prevede che le Pag. 18commissioni d'esame siano presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte per il resto da sei commissari interni per ciascuna delle due classi di riferimento di ogni commissione. La disciplina deroga quindi all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, che prevede una commissione d'esame ogni due classi, presieduta da un presidente esterno e composta da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. La possibilità di costituire commissioni con membri solo interni, e presidente esterno, era contemplata dal decreto-legge n. 22 del 2020 (articolo 1, comma 3, lettera c)), cui si richiama – come detto all'inizio – la norma di legge che sta alla base delle ordinanze in esame (ossia il comma 956 della legge di bilancio per il 2022). La relazione ministeriale informa inoltre che lo schema di ordinanza è stata oggetto di un'informativa sindacale. Sullo schema il Ministro ha inoltre acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), espresso il 7 febbraio 2022. Il CSPI ha rilevato nel parere la mancanza del termine entro cui i consigli di classe devono designare i commissari. La relazione ministeriale evidenzia al riguardo che si è ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI «in quanto la tempistica del procedimento di formazione delle commissioni è demandata a successiva nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione».
  Nel dettaglio, il provvedimento è composto di 21 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano l'oggetto, le definizioni dello e le disposizioni generali. In particolare si prevede che le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite in ragione di una ogni due classi; sono presiedute da un presidente esterno e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. Il presidente deve essere nominato dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale (USR); i commissari sono invece designati dai competenti consigli di classe. La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, pertanto non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento; a garanzia di tale adempimento si prevede che le inosservanze siano suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. Gli articoli da 3 a 6 disciplinano gli abbinamenti delle classi e delle commissioni e i relativi adempimenti cui sono tenute le istituzioni scolastiche e gli Uffici scolastici regionali; il procedimento di selezione dei commissari, che sono designati dai consigli di classe tra docenti appartenenti al consiglio e titolari dell'insegnamento; la casistica speciale delle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che sostengono l'esame del progetto EsaBac e EsaBac techno (un doppio diploma di istruzione secondaria superiore italo-francese) e delle sezioni con opzione internazionale cinese, spagnola o tedesca. Gli articoli da 7 a 20 disciplinano la definizione dell'elenco dei presidenti di commissione, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale; sono precisate le modalità di presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti, necessaria per partecipare al procedimento di nomina, e i requisiti per la nomina; è precisato che la nomina dei presidenti è subordinata all'inesistenza di specifiche preclusioni e condizioni personali ostative all'incarico. I presidenti sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento; qualora non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio; sono disciplinati i casi in cui è consentita la nomina di persone delle altre categorie di personale avente titolo, la quale è disposta, sulla base delle preferenze espresse, successivamente alle nomine dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza; si prevede l'assegnazione da parte dell'USR, in caso di insufficiente copertura delle necessità, dei presidenti già designati ad una ulteriore commissione secondo precisi criteri; sono inoltre disciplinate la fase finale del procedimento relativaPag. 19 alla notifica della designazione nonché l'eventualità di impedimenti ad espletare l'incarico. L'articolo 21 disciplina le Commissioni nelle scuole italiane all'estero prevedendo che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero siano diramate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Vittoria CASA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale del Grande progetto Pompei.
Nomina n. 104.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

  Margherita DEL SESTO (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere al Governo sulla proposta di nomina del Generale di Brigata dei carabinieri Giovanni Di Blasio a direttore generale del progetto denominato Grande progetto Pompei. Ricorda che il Generale è già stato Vicedirettore generale vicario del Grande Progetto Pompei, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2021, per la durata di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021: sulla quale nomina la VII Commissione ha espresso a suo tempo parere favorevole nella seduta del 31 marzo 2021.
  Ricorda che il decreto-legge n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha previsto una disciplina specifica per l'area archeologica di Pompei, tra l'altro dettando misure per la realizzazione del Grande Progetto Pompei. Secondo l'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2013, il direttore di progetto e il vicedirettore devono possedere i seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.
  Ciò premesso, rileva che dagli atti trasmessi dal Governo si evince che la nomina del generale Di Blasio a Direttore generale del progetto è stata proposta dal Ministro della cultura per assicurare la prosecuzione delle opere ricomprese nel Grande Progetto Pompei e in considerazione dell'esperienza maturata dal generale e dei risultati da lui sino ad oggi conseguiti. L'intendimento della nomina è stato comunicato dal ministro al comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che ha quindi interessato il Ministero della difesa per la proroga del richiamo in servizio del generale. Aggiunge che il Governo ha trasmesso il curriculum del generale Di Blasio, insieme alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rispetto all'incarico, e alla dichiarazione di disponibilità dell'interessato a svolgerlo.
  Conclude sottolineando che il profilo del Generale Di Blasio è sicuramente di alto livello e di indubbia competenza, come risulta dal curriculum, al quale rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 febbraio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.15.

AUDIZIONI

  Mercoledì 23 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali.

  La seduta comincia alle 13.35.

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Audizione nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Doc. CCLXIII, n. 1), della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport, Valentina Vezzali.
(Svolgimento e conclusione).

  Vittoria CASA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  La sottosegretaria Valentina VEZZALI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Federico MOLLICONE (FDI), da remoto, Luigi CASCIELLO (FI), Patrizia PRESTIPINO (PD), da remoto, Felice MARIANI (LEGA), Daniele BELOTTI (LEGA), Vincenzo SPADAFORA M5S), da remoto, Simone VALENTE (M5S), da remoto, e Gianluca VACCA (M5S).

  La sottosegretaria Valentina VEZZALI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Vittoria CASA, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.