CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2022
746.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 23

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.

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Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.
C. 2 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 2, sul quale la Commissione bilancio si è pronunciata nella seduta del 9 febbraio scorso, reca ulteriori proposte emendative che non appaiono tuttavia presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Tutto ciò premesso, propone di esprimere su tali ulteriori proposte emendative un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 893-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che il testo in esame, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
  Ricorda preliminarmente che sul testo approvato da questo ramo del Parlamento la Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 16 ottobre 2018, un parere favorevole, atteso il carattere ordinamentale delle norme in esso contenute.
  Poiché le modifiche apportate in seconda lettura dal Senato non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul testo in esame parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Segnala, al riguardo, che le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Pertanto, propone di esprimere sulle stesse parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
C. 3440 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa e approvato dal Senato (AS 2341), è corredato di relazione tecnica e reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Pag. 25Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'Accordo in esame riguarda la concessione a titolo di comodato d'uso gratuito di locali all'ICGEB nella sede di Trieste – Area Science Park. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che agli oneri di manutenzione straordinaria che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, restano a carico dello Stato italiano, si provveda mediante la concessione sia di un contributo statale pari a 2 milioni di euro una tantum per il primo anno di applicazione dell'Accordo a titolo di rimborso degli arretrati dei costi della manutenzione straordinaria e per la copertura delle spese per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete elettrica, sia, a partire dal primo anno di applicazione dell'Accordo, di una somma forfettaria di 620.000 euro per gli oneri futuri di manutenzione. In proposito non formula osservazioni, tenuto conto che la relazione tecnica informa che l'onere è parametrato alla spesa storica sostenuta per tali attività.
  Sugli articoli da 11 a 15 dell'Accordo, che disciplinano il regime di esenzioni, privilegi ed agevolazioni garantiti al Centro, ai funzionari ed ai familiari del personale dipendente del Centro, agli esperti collaboratori ed ai rappresentati degli Stati membri impegnati in riunioni degli organi del Centro, la relazione tecnica afferma che non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché le esenzioni ivi previste sono già attualmente godute dal personale del Centro nella sede di Trieste, non prevedendo l'Accordo in esame nessuna nuova esenzione che determini un'ulteriore rinuncia al maggior gettito. Pertanto, su tali disposizioni non ha osservazioni da formulare.
  Quanto alle previsioni in materia sanitaria di cui all'articolo 17, segnala che la relazione tecnica ricorda che esse costituiscono oggetto di accordi complementari la cui stipulazione è del tutto eventuale, al pari di quelli amministrativi supplementari previsti dal successivo articolo 19, e pertanto rileva che saranno oggetto di un provvedimento normativo ad hoc. Evidenzia che tali elementi sono stati confermati dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura. In proposito non formula quindi osservazioni, nel presupposto – sul quale considera utile una conferma – che per il «provvedimento normativo» cui la relazione tecnica rinvia sia prevista una procedura di verifica parlamentare dei relativi profili finanziari. Quanto alle previsioni in materia previdenziale del medesimo articolo 17, prende atto di quanto chiarito dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, ossia che l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole generali che disciplinano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani: sulla base di tale presupposto non formula pertanto osservazioni.
  Circa la quota di partecipazione dell'Italia alle attività del Centro, pari a 10 milioni annui ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non formula osservazioni, in quanto l'onere è già previsto a legislazione vigente (legge n. 103 del 1986, come successivamente rifinanziata e rimodulata).
  Rileva, tuttavia, che la relazione tecnica, nel secondo paragrafo, afferma che «l'organizzazione internazionale è finanziata dall'Italia con un contributo annuale, a carico del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, attualmente ammontante a 10.169.961 euro» – somma corrispondente al capitolo 2310 dello stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale cui viene imputato lo stanziamento – mentre l'articolo 3 dell'Accordo, richiamato dal quarto paragrafo della relazione tecnica, quantifica l'apporto dell'Italia al Centro in 10 milioni di euro annui. Circa tale differenza considera utile acquisire chiarimenti da parte del Governo. Per le restanti disposizioni dell'Accordo non formula osservazioni, data la loro natura ordinamentale.Pag. 26
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 2, provvede agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili messi a disposizione del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia, pari a 2.620.000 euro per l'anno 2022 e a 620.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che la procedura di adeguamento dell'ordinamento interno agli eventuali futuri accordi complementari, conclusi ai sensi degli articoli 17 e 19 dell'Accordo, sarà valutata conformemente agli usuali criteri previsti dall'articolo 80 della Costituzione.
  Segnala che il nuovo ammontare della quota di partecipazione dell'Italia alle attività del Centro è stato concordato con la controparte nell'ambito del negoziato che ha portato alla conclusione dell'Accordo in oggetto, ed è pari a euro 10.169.961. In proposito, sottolinea che al relativo onere si farà fronte con le risorse stanziate sul pertinente capitolo 2310 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3440 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la procedura di adeguamento dell'ordinamento interno agli eventuali futuri accordi complementari, conclusi ai sensi degli articoli 17 e 19 dell'Accordo, sarà valutata conformemente agli usuali criteri previsti dall'articolo 80 della Costituzione;

    il nuovo ammontare della quota di partecipazione dell'Italia alle attività del Centro è stato concordato con la controparte nell'ambito del negoziato che ha portato alla conclusione dell'Accordo in oggetto, ed è pari a euro 10.169.961;

    al relativo onere si farà fronte con le risorse stanziate sul pertinente capitolo 2310 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.
C. 3441 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa e approvato dal Senato (AS 2342), è corredato di relazione tecnica e reca l'autorizzazionePag. 27 alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'Accordo in esame riguarda la concessione a titolo di comodato d'uso gratuito di locali all'EPLO nella sede di Roma, in tal modo conferendo carattere di stabilità alla regolamentazione finora contenuta in un Accordo di comodato temporaneo firmato nel 2019. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Evidenzia che, per previsione espressa, tale contributo si aggiunge, senza sostituirlo né assorbirlo, al finanziamento attualmente erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sotto forma di borse di studio agli italiani che studiano presso l'EPLO. Su tale precisazione, non commentata dalla relazione tecnica, non formula osservazioni, in quanto trattasi di onere già previsto a legislazione vigente.
  Fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, al comma 3, dispone inoltre che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 4, ultimo periodo dell'Accordo – che pone la manutenzione straordinaria a carico del Governo italiano – si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. La relazione tecnica ribadisce che agli oneri di manutenzione straordinaria si farà fronte con eventuali provvedimenti ad hoc. Evidenzia, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha chiarito, presso la Commissione Bilancio, che la previsione di copertura finanziaria è quella usualmente utilizzata per oneri di questo tipo.
  Osserva che gli oneri di manutenzione straordinaria, pur non essendo di carattere eventuale, parrebbero comunque non avere portata innovativa in quanto la sede – una porzione di Palazzo Altemps – appartiene allo Stato italiano, su cui dunque già gravano, a legislazione vigente, gli oneri per la manutenzione straordinaria: in ordine a tale ricostruzione ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  Fa presente che, sugli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo, che disciplinano il regime di esenzioni, privilegi ed agevolazioni garantiti all'organizzazione, ai funzionari ed ai familiari del personale dipendente, la relazione tecnica afferma che non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché le esenzioni ivi previste costituiscono rinuncia a maggior gettito. Considera, peraltro, necessario, al fine di verificare l'effettiva neutralità della previsione, che sia chiarito se i dipendenti – e, conseguentemente, i loro familiari – beneficiari di tali esenzioni fiscali siano già in servizio oppure siano soggetti di prossima assunzione.
  Quanto alle previsioni in materia sanitaria e previdenziale di cui all'articolo 10 non formula osservazioni, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, secondo i quali l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle previsioni generali che regolano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani, e di quanto recentemente dichiarato – con riferimento a disposizione del tutto analoga di altro Accordo di sede (AC 3318, Istituto forestale europeo) – dalla rappresentante del Governo presso la Commissione Bilancio della Camera (seduta del 17 gennaio 2022), secondo cui la norma «non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'equilibrio tra contribuzioni e prestazioni è assicurato nel quadro del sistema previdenziale generale e del finanziamento del sistema sanitario nazionale, non essendo previsti meccanismi più favorevoli di calcolo delle prestazioni o dei contributi dovuti rispetto alle regole generali applicabili alle contribuzioni volontarie e alle iscrizioni volontarie al Servizio sanitario nazionale». Con particolare riferimentoPag. 28 alla possibilità di stipulare «accordi complementari» per permettere al personale di beneficiare dei servizi forniti dal Servizio sanitario nazionale italiano (articolo 10), evidenzia che analoga facoltà è prevista dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia (C. 3440). Segnala che la relazione tecnica allegata a quest'ultimo provvedimento precisa che tali accordi, di carattere eventuale, saranno oggetto di un provvedimento normativo ad hoc. Ritiene quindi che andrebbe chiarito se anche gli eventuali accordi complementari adottati in attuazione dell'Accordo in esame saranno oggetto di apposito provvedimento normativo e se, in relazione allo stesso, sarà prevista una procedura di verifica parlamentare dei relativi profili finanziari. Per le restanti disposizioni dell'Accordo non formula osservazioni, in quanto di carattere ordinamentale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, provvede all'onere derivante dalla corresponsione del contributo annuale previsto dall'articolo III dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Il successivo comma 3 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo II, paragrafo 4, ultimo periodo, dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.
Atto n. 354.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di ordinanza ministeriale in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  Segnala che il predetto schema, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, individua specifiche misure in merito allo svolgimento degli esami del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 in deroga alla disciplina ordinaria.
  Evidenzia che, a differenza delle ordinanze derogatorie riferite agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (ordinanze ministeriali n. 9/2020 e n. 52/2021), che non avevano contemplato lo svolgimento delle prove scritte, lo schema di ordinanza ministeriale in esame prevede di ricondurre l'esame di Stato quasi interamente all'assettoPag. 29 dell'esame di Stato ordinario svoltosi fino all'anno scolastico 2018/2019, prima della pandemia, con lo svolgimento in presenza della prova scritta di italiano, della prova scritta sulle competenze logico-matematiche e di un colloquio. Al riguardo, rileva, infatti, che i principali aspetti di deroga rispetto al regime ordinario sono i seguenti: le prove Invalsi non costituiscono requisito di ammissione all'esame e l'accertamento delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria viene effettuato in sede di colloquio anziché nella specifica prova scritta prevista dal decreto legislativo n. 62 del 2017. Sottolinea, inoltre, che, in base dell'evolversi della situazione epidemiologica, viene contemplata la possibilità di svolgere in videoconferenza il colloquio previsto nell'ambito dell'esame.
  Tanto premesso, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.
Atto n. 355.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di ordinanza ministeriale in oggetto.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  Segnala che il predetto schema, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, individua specifiche misure in merito allo svolgimento degli esami del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 in deroga alla disciplina ordinaria.
  In proposito, evidenzia che lo schema di ordinanza ministeriale prevede che l'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sia costituito da una prova scritta di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, da una seconda prova scritta sulle discipline caratterizzanti il percorso di studi, predisposta dalla singola sottocommissione di esame, e da un colloquio volto ad accertare l'acquisizione, da parte dei candidati, dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline. Sottolinea che, al fine di valorizzare il percorso scolastico svolto dai candidati, nell'ambito del punteggio complessivamente assegnato all'esame di Stato si è operata una rimodulazione del punteggio attribuito al credito scolastico maturato nel corso del triennio rispetto a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017 e si è conseguentemente ridotto il punteggio da attribuire alle prove scritte.
  Tanto premesso, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioniPag. 30 dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.
Atto n. 356.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di ordinanza ministeriale in oggetto.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  Evidenzia che il predetto schema dispone che le citate commissioni di esame siano presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e siano composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi per le quali la commissione è costituita, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017 e conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 22 del 2020 in materia di misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato in relazione alla situazione epidemiologica.
  Tanto premesso, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 18.10.

Sui lavori della Commissione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rilevare incidentalmente come non sussista a suo avviso il numero legale prescritto per lo svolgimento della presente seduta, chiede delucidazioni in merito alla programmazione dei lavori che la V Commissione bilancio intende adottare con riferimento all'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Evidenzia come, rispetto a tale documento di fondamentale importanza, la maggioranza parlamentare e il Governo hanno in precedenza assunto impegni assai precisi onde consentire il pieno coinvolgimento delle Camere nella discussione di un provvedimento tanto rilevante, la cui disamina richiede certamente spazio adeguato. Osserva, infatti, come un concreto ed effettivo monitoraggio da parte delle Camere stesse circa il rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese, sul piano tanto delle scadenze concordate a livello europeo quanto della realizzazione degli obiettivi contenuti nel PNRR, possa efficacemente svolgersi solo se compiuto tempestivamente. Tanto premesso, chiede formalmente di prevedere la convocazione di un apposito Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione bilancio al fine di definire tempi, forme e modi di esame della citata Relazione governativa, assicurando per tal via un fattivo coinvolgimento anche delle forze politiche di opposizione. Evidenzia, infine, come le audizioni sinora svolte su tale argomento non siano state di per sé sufficienti a garantire un adeguato esame di una tematica tanto rilevante da parte delle Camere.

Pag. 31

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, segnala che già nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione bilancio convocato per la giornata di domani al termine della seduta in sede referente delle ore 14.30, potrà essere affrontata la questione relativa alla definizione delle modalità e dei tempi di esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. In proposito, ricorda peraltro che sul predetto documento hanno già avuto luogo le audizioni delle Ministre Gelmini e Carfagna, mentre domani – a conclusione del previsto ciclo di attività conoscitive – avrà luogo, congiuntamente alle Commissioni VI e XIV della Camera e alle Commissioni 5a, 6a e 14a del Senato, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco.
  Ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento della Camera, la richiesta di verifica del numero legale deve essere avanzata da almeno quattro deputati.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
C. 3434-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Rammenta, altresì, che il testo iniziale del decreto-legge, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole nella seduta dello scorso 15 febbraio. Ciò premesso, rileva che la XII Commissione in sede referente ha apportato modifiche e integrazioni al testo del decreto-legge e che, in particolare, con l'approvazione di un emendamento governativo, è confluito nel testo del presente decreto il contenuto del decreto-legge n. 5 del 2022. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), recante estensione dell'obbligo vaccinale per il personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, in merito ai profili di quantificazione rileva che la disposizione estende l'obbligo vaccinale al personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale. Tanto premesso, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, che le amministrazioni delle regioni speciali possano adempiere ai controlli e alle verifiche previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, recante durata delle certificazioni verdi COVID-19, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della norma.
  Con riferimento all'articolo 2-quater, recante coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia, in merito ai profili di quantificazione evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di attuare le disposizioni a invarianza di risorse, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento dei sistemi per le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19. In proposito, osserva che la norma dispone che tali interventi siano effettuati nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, fa presente che la relazione tecnica si limita a ribadire la clausola di invarianza senza fornire elementi utili a suffragare la predetta assunzione di neutralità.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 2-bis, in materia di certificati da guarigione da SARS-CoV-2 per certificazione verde COVID-19, appare necessario, a suo avviso, acquisire elementi informativi circa l'attività di emissione dei certificati di guarigione dall'infezione da Pag. 32SARS-CoV-2 da parte dei medici di base ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19. In particolare, segnala che andrebbe chiarito se la predetta attività debba considerarsi rientrante tra le competenze già affidate ai medici dalla normativa vigente. In caso contrario, ritiene che andrebbero forniti elementi di quantificazione per la stima dei relativi oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
  Con riferimento all'articolo 3-bis, in materia di spostamenti per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato, in merito ai profili di quantificazione prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri per la finanza pubblica connessi all'adeguamento dell'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID. In proposito, non ha quindi osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne l'articolo 3-quater, recante continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame potrebbe avere l'effetto di incrementare il numero delle visite presso le strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice. Alla luce dei chiarimenti e degli ulteriori elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato sul decreto-legge n. 221 del 2021, non formula osservazioni nel presupposto che le strutture pubbliche interessate dalla disposizione siano in grado, pur a fronte del prevedibile incremento delle visite dovuto alle modifiche in esame, di effettuare i relativi controlli previsti dalla normativa vigente nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito appaiono necessari, a suo avviso, elementi di valutazione a conferma del predetto presupposto.
  Con riferimento all'articolo 3-quinquies, recante misure in materia di accesso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'estensione prevista dalla norma in esame, fa presente che andrebbe acquisita conferma che l'adozione delle misure necessarie finalizzate alla prevenzione del contagio siano sostenibili da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito delle risorse disponibili.
  Con riferimento all'articolo 3-sexies, comma 1 e commi 3-7, in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, in merito ai profili di quantificazione, rileva in via preliminare che, con riferimento all'intero articolo e quindi, tanto all'uso dei test quanto alla fornitura di mascherine FFP2, la relazione tecnica afferma che tutte le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e pertanto non appaiono suscettibili di produrre conseguenze sui saldi di finanza pubblica. A tal proposito, appaiono utili, a suo avviso, chiarimenti da parte del Governo sulla compatibilità di tale assunzione con l'avvenuto stanziamento di risorse per l'attuazione di entrambe le misure tramite, rispettivamente, l'articolo 5 del decreto-legge n. 1 del 2022, come integrato dall'articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, e l'articolo 19 del decreto-legge n. 4 del 2022.
  Non formula invece osservazioni rispetto alle seguenti disposizioni: quanto alla prosecuzione della didattica in presenza, in quanto tale modalità è quella già prevista a legislazione vigente, anche con particolare riferimento al periodo di emergenza sanitaria, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2021; quanto alla sospensione delle attività didattiche, applicabile ai soli servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia in presenza di cinque o più casi, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 2, dell'articolo in esame, non essendo tale fattispecie suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; quanto alla didattica digitale integrata, in quanto essa partecipa del carattere di neutralità finanziaria riconosciuto alla didattica a distanza; nonché sulle restanti disposizioni, che si limitano a ribadire quanto già previsto dalla legislazione previgente o presentano carattere ordinamentale.
  In merito all'articolo 3-sexies, comma 2, concernente gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali e gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolasticoPag. 33 e formativo, in merito ai profili di quantificazione rileva in via preliminare come la norma imponga in generale alle istituzioni scolastiche di garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o riorganizzazione delle attività previste nei casi di positività previsti. Inoltre, al verificarsi di determinate ipotesi è garantito lo svolgimento di attività didattica in presenza con gli alunni di cui trattasi e un ristretto numero di compagni. In proposito, rileva preliminarmente che l'inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali è già prevista a legislazione vigente: con riguardo a tale principio di carattere generale non si formulano dunque osservazioni per i profili di quantificazione. Per quanto riguarda, più specificamente, la previsione di un tipo di didattica da svolgersi in parte in presenza e in parte a distanza, rammenta che all'analoga previsione della didattica digitale integrata non sono stati ascritti effetti finanziari: non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene utile acquisire la valutazione del Governo – che la prosecuzione della didattica con parte della classe in presenza, fra cui gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, e parte della classe in sospensione o a distanza non comporti effetti finanziari ulteriori rispetto all'ipotesi di didattica digitale integrata.
  Con riferimento all'articolo 5-bis, recante il Fondo ristori educativi, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'entità dell'onere è limitata allo stanziamento e che le attività previste dalla norma appaiono modulabili sulla base delle risorse effettivamente disponibili.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, riguardante l'istituzione del fondo «Ristori educativi», pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. In proposito, segnala che le risorse del predetto Fondo sono confluite, ai sensi dell'articolo 7, comma 37, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che reca adeguati stanziamenti allocati su una pluralità di capitoli di spesa. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti di bilancio del citato Fondo.
  Per quanto concerne l'articolo 5-ter, in materia di lavoro agile per genitori con figli con disabilità, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare con riferimento al comma 1, atteso che le disposizioni attengono al settore privato. Parimenti non formula osservazioni riguardo alle disposizioni di cui al comma 2, atteso che le spesse prevedono per i dipendenti pubblici soltanto un titolo preferenziale per l'accesso al lavoro agile e che lo stesso, comunque, non rileva per le tipologie di attività lavorativa per le quali è necessariamente prevista la presenza fisica.
  Per elementi di maggiore informazione sui profili di carattere finanziario del provvedimento, rinvia comunque alla apposita documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, rappresenta quanto segue.
  Le amministrazioni delle regioni speciali potranno svolgere i controlli e le verifiche derivanti dall'estensione dell'obbligo vaccinale per il personale dei Corpi forestali delle predette regioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Gli interventi di adeguamento dei sistemi per le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 derivanti dall'applicazione delle regole per il contenimento dei contagi Pag. 34da SARS-CoV-2 per i soggetti provenienti da altri Paesi, di cui all'articolo 2-quater, potranno essere effettuati nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.
  L'attività di emissione dei certificati di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte dei medici di base, di cui all'articolo 3, comma 2-bis, rientra tra le competenze già affidate a questi ultimi ai sensi della normativa vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Le strutture pubbliche interessate dalla disposizione volta ad assicurare la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e negli hospice, di cui all'articolo 3-quater, saranno in grado di effettuare i relativi controlli previsti dalla normativa vigente nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Le misure necessarie finalizzate alla prevenzione del contagio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-quinquies, che consente l'accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie agli accompagnatori anche di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi per l'assistenza nel reparto di degenza o pronto soccorso, saranno sostenute dalle predette strutture nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  La gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo prevista dall'articolo 3-sexies non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né in relazione all'effettuazione dei test, né con riguardo alla fornitura di mascherine FFP2, giacché realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  La prosecuzione della didattica con parte della classe in presenza – fra cui gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali – e parte della classe in sospensione o a distanza, di cui all'articolo 3-sexies, comma 2, non comporterà effetti finanziari ulteriori rispetto all'ipotesi di didattica digitale integrata.
  All'articolo 5-bis, l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo «Ristori educativi», per un ammontare pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle predette risorse.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3434-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2022 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le amministrazioni delle regioni speciali potranno svolgere i controlli e le verifiche derivanti dall'estensione dell'obbligo vaccinale per il personale dei Corpi forestali delle predette regioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    gli interventi di adeguamento dei sistemi per le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 derivanti dall'applicazione delle regole per il contenimento dei contagi da SARS-CoV-2 per i soggetti provenienti da altri Paesi, di cui all'articolo 2-quater, potranno essere effettuati nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente;

    l'attività di emissione dei certificati di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte dei medici di base, di cui all'articoloPag. 35 3, comma 2-bis, rientra tra le competenze già affidate a questi ultimi ai sensi della normativa vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    le strutture pubbliche interessate dalla disposizione volta ad assicurare la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e negli hospice, di cui all'articolo 3-quater, saranno in grado di effettuare i relativi controlli previsti dalla normativa vigente nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le misure necessarie finalizzate alla prevenzione del contagio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-quinquies, che consente l'accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie agli accompagnatori anche di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi per l'assistenza nel reparto di degenza o pronto soccorso, saranno sostenute dalle predette strutture nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo prevista dall'articolo 3-sexies non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né in relazione all'effettuazione dei test, né con riguardo alla fornitura di mascherine FFP2, giacché realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    la prosecuzione della didattica con parte della classe in presenza – fra cui gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali – e parte della classe in sospensione o a distanza, di cui all'articolo 3-sexies, comma 2, non comporterà effetti finanziari ulteriori rispetto all'ipotesi di didattica digitale integrata;

    all'articolo 5-bis, l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo “Ristori educativi”, per un ammontare pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle predette risorse,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 18.20.