CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 febbraio 2022
741.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 80

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3467 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2488), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  Evidenzia che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
  Segnala che gli emendamenti approvati dal Senato non sono invece corredati di relazione tecnica, tranne l'emendamento governativo con il quale è stata disposta la confluenza nel testo in esame del decreto-legge n. 229 del 2021 (AS 2489), nonché l'abrogazione con salvezza degli effetti del decreto-legge n. 2 del 2022 (AS 2501), il quale ha già esaurito i propri effetti.Pag. 81
  Segnala, in proposito, che appare necessario acquisire il prospetto riepilogativo aggiornato alle modificazioni introdotte dal Senato, in assenza del quale non risulta possibile dare conto degli effetti sui diversi saldi – in particolare, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto – ascrivibili a talune norme introdotte dal Senato e sottoporre a verifica le relative stime nonché gli effetti netti del testo, nel suo complesso. Tutto ciò considerato, rinvia quindi alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera per una dettagliata disamina delle singole disposizioni del provvedimento che presentano profili di carattere finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento, ivi incluso il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari aggiornato all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento (vedi allegato). In particolare, chiarisce che il citato prospetto riepilogativo reca la puntuale esplicitazione degli effetti variamente determinati sui diversi saldi di finanza pubblica – saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno – dalle singole disposizioni del provvedimento medesimo, ivi incluse quelle introdotte o modificate dal Senato, e consente la positiva verifica in ordine alla compensatività tra oneri e mezzi di copertura in relazione a ciascuno dei predetti saldi.
  Precisa, altresì, che le amministrazioni pubbliche competenti provvederanno agli adempimenti previsti dal testo in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla generale clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 18-ter, con la sola eccezione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del provvedimento medesimo, i cui oneri – puntualmente quantificati, anche sotto il profilo temporale, sulla base degli elementi forniti nella citata relazione tecnica – risultano comunque provvisti di autonoma copertura o compensazione finanziaria.
  Assicura, infine, che le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri e alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3467 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 221 del 2021 recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e corredata dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, cui integralmente si rinvia, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

    il citato prospetto riepilogativo reca la puntuale esplicitazione degli effetti variamente determinati sui diversi saldi di finanza pubblica – saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno – dalle singole disposizioni del provvedimento medesimo, ivi incluse quelle introdotte o modificate dal Senato, e consente la positiva verifica in ordine alla compensatività tra oneri e mezzi di copertura in relazione a ciascuno dei predetti saldi;

    le amministrazioni pubbliche competenti provvederanno agli adempimenti previsti dal testo in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie Pag. 82disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla generale clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 18-ter, con la sola eccezione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del provvedimento medesimo, i cui oneri – puntualmente quantificati, anche sotto il profilo temporale, sulla base degli elementi forniti nella citata relazione tecnica – risultano comunque provvisti di autonoma copertura o compensazione finanziaria;

    le risorse già stanziate a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri e alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.
C. 3324 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 17 gennaio, precisa che il prefetto dell'Aquila dispone – dal maggio 2013 – di un'aliquota di 18 militari delle Forze Armate per la vigilanza al Centro, noverato tra gli obiettivi sensibili. Fa presente che la citata aliquota di rinforzo è ricompresa nel piano di impiego del contingente complessivamente autorizzato – nell'ambito dell'operazione Strade sicure – con specifico atto normativo che, periodicamente prorogato, reca il relativo stanziamento di bilancio.
  Rileva, infine, che la vigilanza e sicurezza dei siti sensibili rientra tra i compiti e le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza che, nell'ambito del Comitato provinciale di pubblica sicurezza, dispone comunque misure idonee ad assicurarne la tutela e la protezione, impiegando per tale finalità le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3324 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il prefetto dell'Aquila dispone – dal maggio 2013 – di un'aliquota di 18 militari delle Forze Armate per la vigilanza al Centro, noverato tra gli obiettivi sensibili;

    la citata aliquota di rinforzo è ricompresa nel piano di impiego del contingente complessivamente autorizzato – nell'ambito dell'operazione Strade sicure – con specifico atto normativo che, periodicamentePag. 83 prorogato, reca il relativo stanziamento di bilancio;

    la vigilanza e sicurezza dei siti sensibili rientra tra i compiti e le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza che, nell'ambito del Comitato provinciale di pubblica sicurezza, dispone comunque misure idonee ad assicurarne la tutela e la protezione, impiegando per tale finalità le risorse umane finanziarie e strumentali a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
C. 3434 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella scorsa seduta, fa presente che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-quater, che estende l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2, a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dovuti alla somministrazione gratuita dei vaccini ai predetti soggetti, giacché il piano nazionale vaccinale è già dimensionato per la vaccinazione della generalità dei soggetti interessati o obbligati. Avverte, inoltre, che gli oneri derivanti dall'obbligo di indennizzare chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, di cui alla legge n. 210 del 1992, sono stati previsti e coperti dall'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, fermo restando che il predetto articolo prevede che si debba comunque procedere a un monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi, al fine di valutare la necessità di integrare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
  Precisa quindi che all'incremento delle richieste di certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale derivante dalla disposizione in esame si provvederà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tale attività, svolta dai medici di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, è già prevista dalle convenzioni in essere. Segnala che gli obblighi posti in carico ai datori di lavoro pubblico in conseguenza degli adempimenti gestionali funzionali alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 attestante la vaccinazione o la guarigione da parte dei lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività non diverse, dal punto di vista delle relative modalità di svolgimento, rispetto a quelle già previste ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, ferma restando comunque la possibilità di controlli a campione, come previsto dal citato articolo 9-quinquies.
  Conferma inoltre che, da un lato, le attività volte ad adibire a mansioni anche diverse i soggetti per i quali la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita non comportano nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni pubbliche, dall'altro, le retribuzioni dei lavoratori sostituti risultano più che compensate dalla mancata retribuzione dei lavoratori pubblici sostituiti in quanto non vaccinati.Pag. 84
  Chiarisce che gli adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-sexies, in materia di procedimento sanzionatorio, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ad essi si farà fronte nel quadro delle risorse stanziate per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione.
  Chiarisce che all'articolo 2, l'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale che opera presso gli Istituti tecnici superiori non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché – come emerge anche dai dati relativi al personale in servizio presso le scuole statali, cui si applica una disciplina analoga a quella prevista dall'articolo in esame – la spesa per il pagamento del personale sostituto a tempo determinato viene ampiamente compensata con le economie derivanti dalla sospensione dell'erogazione del trattamento economico nei confronti del personale di ruolo per il periodo in cui perdura la situazione soggettiva di inadempienza all'obbligo vaccinale.
  Fa inoltre presente che le disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, abrogate dal decreto-legge n. 5 del 2022, nel periodo compreso tra l'8 gennaio e il 27 gennaio, non hanno prodotto effetti finanziari relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale presso le istituzioni scolastiche, posto che, nella scuola primaria e nella scuola secondaria, il Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha continuato ad assicurare la fornitura costante di mascherine chirurgiche e che l'utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 per il personale scolastico e per gli alunni in regime di autosorveglianza, nella sola scuola secondaria, è avvenuto secondo le regole previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 229 del 2021, in modo generalizzato per tutti i soggetti risultati contatti stretti di casi di positività.
  Rileva che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, ora abrogato, l'acquisto delle mascherine FFP2 non era stato quindi posto a carico della finanza pubblica, ma dei singoli interessati che, peraltro, secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 229 del 2021, potevano usufruire di un prezzo calmierato fissato al valore massimo di 0,75 euro. Rileva, altresì, che l'articolo 19 del decreto-legge n. 4 del 2022, invece, a partire dal 27 gennaio 2022 ha posto a carico del Ministero dell'istruzione gli oneri per la fornitura di mascherine FFP2 in favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza entro un limite di spesa di 45,22 milioni di euro, che appare congruo per soddisfare il fabbisogno di mascherine FFP2 sino al successivo 28 febbraio, come risulta dalla relativa relazione tecnica;
  Precisa che all'articolo 5, recante misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica, viene autorizzata la spesa di 92,505 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021, in quanto lo stanziamento previsto da tale articolo, ai fini della somministrazione gratuita dei test ai soggetti esenti da vaccinazione, pari a 105 milioni di euro, risulta idoneo a garantire anche la copertura finanziaria della spesa prevista in relazione ai test da somministrare, a titolo gratuito, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 5 in esame, posto che, come è emerso dall'attività di monitoraggio dei test somministrati sino al 31 dicembre 2021 ai soggetti esenti da vaccinazione, la spesa stimata è pari a circa 2,1 milioni di euro. Segnala che, al comma 3 del medesimo articolo 5, la compensazione degli relativi effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si rende necessaria in quanto si utilizzano nel corrente esercizio finanziario risorse che risultano già stanziate, per il medesimo importo, in anni precedenti a fronte di oneri Pag. 85che hanno invece la loro manifestazione economica nell'esercizio in corso. Evidenzia che la platea degli studenti individuata dalla relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal citato articolo 5, è coerente con i dati prospettati dal Ministero dell'istruzione nel dossier «Focus sui principali dati della scuola – anno scolastico 2021/2022» con riferimento alla popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per quanto riguarda, infine, la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5, assicura, da un lato, che l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non è suscettibile di compromettere lo svolgimento delle attività o dei compiti ad esso assegnati, dall'altro, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione presenta le occorrenti disponibilità per far fronte agli effetti ad esso imputati.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3434 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2022, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-quater, che estende l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2, a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dovuti alla somministrazione gratuita dei vaccini ai predetti soggetti, giacché il piano nazionale vaccinale è già dimensionato per la vaccinazione della generalità dei soggetti interessati o obbligati;

    gli oneri derivanti dall'obbligo di indennizzare chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, di cui alla legge n. 210 del 1992, sono stati previsti e coperti dall'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, fermo restando che il predetto articolo prevede che si debba comunque procedere a un monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi, al fine di valutare la necessità di integrare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

    all'incremento delle richieste di certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale derivante dalla disposizione in esame si provvederà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tale attività, svolta dai medici di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, è già prevista dalle convenzioni in essere;

    gli obblighi posti in carico ai datori di lavoro pubblico in conseguenza degli adempimenti gestionali funzionali alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 attestante la vaccinazione o la guarigione da parte dei lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività non diverse, dal punto di vista delle relative modalità di svolgimento, rispetto a quelle già previste ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, ferma restando comunque la possibilità di controlli a campione, come previsto dal citato articolo 9-quinquies;

    inoltre, si conferma, da un lato, che le attività volte ad adibire a mansioni anche diverse i soggetti per i quali la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita non comportano nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni pubbliche, dall'altro, che le retribuzioni dei lavoratori sostituti risultanoPag. 86 più che compensate dalla mancata retribuzione dei lavoratori pubblici sostituiti in quanto non vaccinati;

    gli adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-sexies, in materia di procedimento sanzionatorio, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ad essi si farà fronte nel quadro delle risorse stanziate per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;

    all'articolo 2, l'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale che opera presso gli Istituti tecnici superiori non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché – come emerge anche dai dati relativi al personale in servizio presso le scuole statali, cui si applica una disciplina analoga a quella prevista dall'articolo in esame – la spesa per il pagamento del personale sostituto a tempo determinato viene ampiamente compensata con le economie derivanti dalla sospensione dell'erogazione del trattamento economico nei confronti del personale di ruolo per il periodo in cui perdura la situazione soggettiva di inadempienza all'obbligo vaccinale;

    le disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, abrogate dal decreto-legge n. 5 del 2022, nel periodo compreso tra l'8 gennaio e il 27 gennaio, non hanno prodotto effetti finanziari relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale presso le istituzioni scolastiche, posto che, nella scuola primaria e nella scuola secondaria, il Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha continuato ad assicurare la fornitura costante di mascherine chirurgiche e che l'utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 per il personale scolastico e per gli alunni in regime di autosorveglianza, nella sola scuola secondaria, è avvenuto secondo le regole previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 229 del 2021, in modo generalizzato per tutti i soggetti risultati contatti stretti di casi di positività;

    per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, ora abrogato, l'acquisto delle mascherine FFP2 non era stato quindi posto a carico della finanza pubblica, ma dei singoli interessati che, peraltro, secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 229 del 2021, potevano usufruire di un prezzo calmierato fissato al valore massimo di 0,75 euro;

    l'articolo 19 del decreto-legge n. 4 del 2022, invece, a partire dal 27 gennaio 2022 ha posto a carico del Ministero dell'istruzione gli oneri per la fornitura di mascherine FFP2 in favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza entro un limite di spesa di 45,22 milioni di euro, che appare congruo per soddisfare il fabbisogno di mascherine FFP2 sino al successivo 28 febbraio, come risulta dalla relativa relazione tecnica;

    all'articolo 5, recante misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica, viene autorizzata la spesa di 92,505 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021, in quanto lo stanziamento previsto da tale articolo, ai fini della somministrazione gratuita dei test ai soggetti esenti da vaccinazione, pari a 105 milioni di euro, risulta idoneo a garantire anche la copertura finanziaria della spesa prevista in relazione ai test da somministrare, a titolo gratuito, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 5 in esame, posto che, come è emerso dall'attività di monitoraggio dei test somministrati sino al 31 dicembre 2021 ai soggetti esenti da vaccinazione, la spesa stimata è pari a circa 2,1 milioni di euro;

    al comma 3 del medesimo articolo 5, la compensazione degli relativi effetti in Pag. 87termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si rende necessaria in quanto si utilizzano nel corrente esercizio finanziario risorse che risultano già stanziate, per il medesimo importo, in anni precedenti a fronte di oneri che hanno invece la loro manifestazione economica nell'esercizio in corso;

    la platea degli studenti individuata dalla relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal citato articolo 5, è coerente con i dati prospettati dal Ministero dell'istruzione nel dossier “Focus sui principali dati della scuola – anno scolastico 2021/2022” con riferimento alla popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

    per quanto riguarda, infine, la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5, si assicura, da un lato, che l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non è suscettibile di compromettere lo svolgimento delle attività o dei compiti ad esso assegnati, dall'altro, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione presenta le occorrenti disponibilità per far fronte agli effetti ad esso imputati,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 739 del 10 febbraio 2022, a pagina 35, prima colonna, dodicesima riga, sopprimere le seguenti parole: «/conclusione – Approvazione di un documento finale».