CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 14 febbraio 2022
740.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 34

SEDE REFERENTE

  Lunedì 14 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3467 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria Teresa BALDINI (IV), relatrice, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, approvato dal Senato, di cui la XII Commissione avvia l'esame in sede referente, reca la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022 e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Si tratta di un provvedimento adottato, evidentemente, in una fase diversa da quella attuale, nella quale occorreva integrare il quadro delle misure di contenimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2, anche in occasione delle festività natalizie, predisponendo adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, stante soprattutto il carattere particolarmente diffusivo della variante Omicron.
  Evidenzia come nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento siano in esso confluite, attraverso la presentazione di un emendamento governativo, le disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, che viene contestualmente abrogato, con salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza, dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge n. 221. Il comma 3 del medesimo disegno di legge, inoltre, abroga il decreto-legge n. 2 del 2022, recante disposizioni urgenti per consentirePag. 35 l'esercizio del diritto di voto in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, al contempo facendone salvi gli effetti.
  Entrando nel merito del contenuto del provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato nel corso dell'iter di conversione, fa presente che l'articolo 1 del decreto-legge n. 221, al comma 1, prevede l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi del COVID-19. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possano adottare anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento dell'epidemia in corso.
  L'articolo 2, comma 1, e comma 2, lettera b), in coordinamento con la predetta proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale dispone, mediante la tecnica della novella: l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 della facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 già prevista all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 (articolo 2, comma 1); l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 degli effetti delle specifiche misure contenute nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2021, per contenere gli effetti della diffusione del COVID-19 (articolo 2, comma 2, lettera b)).
  La lettera a) dell'articolo 2, comma 2 – introducendo il comma 7-bis all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2021 – sopprime l'obbligo di quarantena precauzionale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza, comprensivo dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Tali nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contatto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario contro il COVID-19 o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione da un'infezione al COVID-19. Fa presente che su tale normativa è intervenuto anche l'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2022, in corso di esame presso la XII Commissione, che con un emendamento governativo di rifusione viene trasposto nel decreto-legge n. 1 del 2022.
  L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione da nove a sei mesi. Evidenzia che, tuttavia, l'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 5 del 2022 sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 successiva al completamento del ciclo primario ovvero in relazione ad una guarigione dal medesimo COVID-19 successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).
  L'articolo 3-bis introduce, nell'ambito della disciplina dei certificati verdi COVID-19, la terminologia di certificato verde COVID-19 di base (o green pass base) e certificato verde COVID-19 rafforzato (o green pass rafforzato). Tali definizioni corrispondono alla distinzione, già operata dalle norme vigenti, che richiedono, a determinati fini, il possesso di un certificato rafforzato, generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione contro il COVID-19 o da guarigione dal medesimo COVID-19, con esclusione di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido.
  L'articolo 4, comma 1, prevede l'obbligo, anche in zona bianca e anche nei luoghi all'aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie dal 25 dicembrePag. 36 2021 al 31 gennaio 2022. Ricorda che, da ultimo, l'ordinanza del Ministro della salute dell'8 febbraio 2022 ha disciplinato tale ambito, prevedendo, a decorrere dall'11 febbraio, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, mentre all'aperto l'utilizzo delle mascherine è richiesto laddove si configurino assembramenti o affollamenti. Tali misure hanno efficacia fino alla fine dello stato di emergenza ovvero fino al 31 marzo 2022.
  L'articolo 4, comma 2, dispone l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2: per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto.
  L'articolo 4-bis consente l'esercizio temporaneo, fino al 31 dicembre 2022, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, in tutte le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente dall'emergenza COVID-19 (attualmente ciò è consentito nelle strutture impegnate esclusivamente nell'emergenza da COVID-19).
  Il comma 1 dell'articolo 4-ter intende contenere i prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio, in determinate occasioni e per tutto il periodo emergenziale, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 221 del 2021. In particolare, si prevede che il Commissario straordinario COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale, provveda a definire, d'intesa con il Ministro della salute, un Protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita a prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. I commi 2 e 3 dell'articolo 4-ter prevedono la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un tavolo tecnico, con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali.
  L'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 5-bis operano il riordino di un complesso di disposizioni che subordinano l'accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde COVID-19 di base (quali mense e catering, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati) oppure, in altri casi, al possesso di un omologo certificato rafforzato (quali servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso; alberghi e servizi di ristorazione svolti all'interno degli alberghi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre; sagre e fiere, convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; impianti di risalita; sale da ballo e discoteche).
  La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5-bis incide sulla disciplina in materia di partecipazione a spettacoli ed eventi sportivi di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021. In zona bianca, la capienza consentita delle strutture che accolgono eventi e competizioni sportive non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5-bis provvede all'abrogazione esplicita di una norma transitoria relativa alle fiere, già implicitamente superata. Il comma 2, lettera d), dell'articolo 5-bis interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.
  L'articolo 5-ter procede a un riordino delle disposizioni di legge sulla certificazione verde COVID-19 negli ambiti inerenti all'educazione, istruzione e formazione (dai servizi educativi per l'infanzia fino alle università).Pag. 37
  L'articolo 5-quater prevede fino al 31 marzo 2022, l'obbligo del cosiddetto green pass rafforzato per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto elencati nell'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021. Peraltro, nel corso dell'esame al Senato, al generale regime che prescrive il possesso della certificazione verde rafforzata per la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale è stata introdotta una deroga. Si tratta in particolare, dell'utilizzo di mezzi aerei, marittimi e terrestri per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, per i quali resta valida anche la certificazione verde ordinaria (il cosiddetto green pass base).
  Ricorda altresì che il suddetto decreto-legge n. 5 del 2022 ha introdotto un'ulteriore deroga con riferimento all'utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamenti da e per le isole lacustri e lagunari e per quelli dedicati al trasporto scolastico, per i quali è sufficiente il green pass base.
  Gli articoli 5-quinquies e 5-septies recano alcune novelle, di natura formale, alle norme in materia di certificati verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, mentre l'articolo 5-sexies, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari.
  L'articolo 5-octies concerne la disciplina degli spostamenti, in particolare sopprimendo i limiti orari agli spostamenti (cosiddetto coprifuoco) ancora vigenti nelle zone arancioni e rosse.
  L'articolo 6, comma 1, vieta dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 gli eventi e le feste comunque denominate che implichino assembramenti in spazi all'aperto, mentre il comma 2 dispone la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 al 10 febbraio 2022.
  L'articolo 7 disciplina, in primo luogo, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022. Più precisamente, ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. In secondo luogo, l'articolo 7 in esame disciplina l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, con riferimento al periodo compreso tra il 10 marzo 2022 e il 31 marzo 2022. L'intervento proposto viene operato novellando l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, nel corpo del quale sono inseriti i commi da 1-bis a 1-septies.
  L'articolo 8 reca due autorizzazioni di spesa, relative alle attività della Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate) – concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 – e all'accesso da parte dell'interessato alla certificazione medesima.
  L'articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Al contempo, è prorogata al 31 marzo 2022 anche l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19.
  L'articolo 10 modifica la disciplina della piattaforma informativa nazionale, istituita per le attività di vaccinazione contro il COVID-19. Le modifiche concernono il differimento del termine finale per lo svolgimento di alcune attività e la previsione di un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioniPag. 38 di euro per il 2022, disposta nell'ambito di risorse già stanziate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'articolo 11 definisce una misura urgente per il controllo dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, prevedendo che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante effettuino controlli con test antigenici o molecolari, anche a campione, dei viaggiatori presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri.
  L'articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione della normativa transitoria – già vigente per il 2021 – che consente la somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei prodotti vaccinali contro il COVID-19.
  L'articolo 13 contiene disposizioni relative al supporto del Ministero della difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID-19 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022.
  L'articolo 13-bis, introdotto durante l'esame al Senato, aggiunge una finalità, connessa alla sanificazione negli ambienti scolastici (acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria), cui destinare le risorse del «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022», istituito dal decreto-legge n. 73 del 2021.
  L'articolo 14 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di un'infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.
  L'articolo 15 reca alcune modifiche della disciplina relativa all'applicazione per dispositivi di telefonia mobile, cosiddetta App Immuni.
  Fa presente che l'articolo 16, comma 1, proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame, in corrispondenza con la proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 1. All'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provvede con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
  L'articolo 16, comma 2, prevede che il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID –19 provveda alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
  Il comma 2-bis dell'articolo 16, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga al 15 giugno 2022 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021.
  I commi 1, 2, 3-bis e 3-ter dell'articolo 17 modificano alcune norme relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili. Con riferimento a costoro, il comma 1 proroga fino al 31 marzo 2022 il regime transitorio sul lavoro agile, già vigente fino al 31 dicembre 2021; il comma 2 demanda a un decreto ministeriale l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità. Ricorda che, in attuazione del testo originario dei commi 1 e 2, è stato emanato il decreto ministeriale 3 febbraio 2022, che definisce le suddette patologie e condizioni. Il comma 3-ter specifica che la riformulazione del comma 1, operata in sede di conversione del presente decreto, si applica anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 3-bis proroga, per il periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, il regime transitorio che riconosce, a determinate condizioni, per i lavoratori in esame per il periodo prescritto di assenza dal servizio, il trattamento previsto per il caso di ricovero ospedaliero. Tale proroga è ammessa nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per il 2022. Riguardo a tale limite, si pone un criterio Pag. 39di priorità per gli eventi cronologicamente anteriori e si stabilisce una quota di destinazione, pari a 1,5 milioni di euro, per il rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti dalla proroga, con riferimento alle categorie di lavoratori per le quali il trattamento di malattia suddetto è a carico del datore di lavoro, anziché dell'INPS. Il citato comma 3-ter specifica che la proroga di cui al comma 3-bis si applica anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 1, inoltre, reca un'autorizzazione di spesa, pari a 68,7 milioni di euro per il 2022, per le sostituzioni – in relazione alle norme di cui ai commi in esame – del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
  L'articolo 17, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per il 2022, la possibilità – per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e per i lavoratori autonomi – di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità con riferimento a determinate fattispecie relative ai figli conviventi minori di anni 14, o qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata, a prescindere dall'età. Al ricorrere delle medesime fattispecie, il suddetto congedo è riconosciuto, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni. Viene inoltre autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per il 2022 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici.
  Gli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater recano, rispettivamente: disposizioni finali, disciplina sanzionatoria disposizioni finanziarie, clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 19 concerne, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo da remoto in discussione, lamenta la confusione che si è venuta a creare a causa della sovrapposizione fra il provvedimento in oggetto e gli altri decreti-legge in esame presso la XII Commissione. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento in oggetto è stato trasmesso dal Senato solo venerdì scorso e che è già data per certa la posizione della questione di fiducia da parte del Governo: la somma di questi due fattori renderà molto difficile un esame effettivo da parte della Camera. Si tratta a suo avviso di una situazione che si sta ripetendo sempre più frequentemente, che corrisponde a un atteggiamento autoritario, che di fatto annulla qualsiasi possibilità di contributo da parte dell'opposizione.
  Preannuncia che quest'ultima eserciterà una serrata attività emendativa, volta in primo luogo a scongiurare l'estensione dello stato di emergenza fino al 31 marzo.

  Marcello GEMMATO (FDI) dichiara di condividere in pieno le argomentazioni avanzate dalla collega Bellucci, e non solo per la comune appartenenza politica. Fa presente che il gruppo Fratelli d'Italia ha intenzione di intervenire in modo importante sul testo, soprattutto per adeguarlo al «dato di realtà» della trasformazione progressiva della pandemia da COVID-19 in endemia, testimoniato dalla rapida diminuzione dei ricoveri e delle terapie intensive. Ricorda, infine, che numerosi Paesi europei proprio in questi giorni stanno ponendo in atto un netto alleggerimento delle misure volte a contenere il virus.

  Rossana BOLDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, nella riunione del 10 febbraio scorso, il termine per la presentazione delle proposte emendative è scaduto alle ore 14 di oggi e che alle ore 16 si procederà alle votazioni, che si concluderanno con il conferimento del mandato alla relatrice, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da domani mattina.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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SEDE REFERENTE

  Lunedì 14 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 16.35.

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3467 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana precedente.

  Rossana BOLDI, presidente, avverte che alla scadenza del termine, previsto alle ore 14 di oggi, sono state presentate circa 80 proposte emendative.
  Comunica che, prima della seduta, è stato ritirato l'emendamento De Toma 17.1.
  Fa presente che alcune proposte emendative presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.
  Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

   Gemmato 4-bis.1, in quanto interviene sulla disciplina del concorso per il primo livello dirigenziale di odontoiatra (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997);

   Bellucci 4-bis.01, in quanto prevede il riconoscimento di un'indennità specifica per il personale infermieristico;

   Gemmato 4-ter.01, poiché prevede un ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2;

   Bellucci 5-ter.2, in quanto prevede norme volte a garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, soprattutto attraverso la didattica in presenza;

   Bellucci 13-bis.1, in quanto prevede disposizioni volte a favorire l'attività didattica in presenza mediante condivisione di spazi tra scuole pubbliche e paritarie;

   Bellucci 13-bis.2, in quanto prevede disposizioni volte a favorire l'attività didattica in presenza mediante attivazione di convenzioni con i gestori di mezzi di trasporto privati;

   Bellucci 13-bis.01, poiché intende istituire nelle scuole di ogni ordine e grado la figura dello psicologo scolastico;

   Bellucci 13-bis.02, poiché intende introdurre l'insegnamento dell'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado;

   Bellucci 13-bis.03, in quanto reca disposizioni per il sostegno psicologico della popolazione studentesca;

   Bellucci 13-bis.04, in quanto diretto al riconoscimento del bonus psicologico;

   Bellucci 13-bis.05, poiché riconosce un credito d'imposta per le spese in materia di teleassistenza e telemedicina;

   Troiano 14.01, in quanto dispone in tema di proroga dell'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia;

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   Gemmato 16.4 e 16.1, in quanto intervengono sull'articolo 27-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti;

   Gemmato 16.2, in quanto volto a prorogare la facoltà di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie, nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco;

   Gemmato 16.3, poiché interviene sull'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente la riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Sono altresì da considerarsi inammissibili gli emendamenti Caretta 5.3 e Ciaburro 5.4, volti ad apportare modifiche al decreto-legge n. 1 del 2022, in corso di esame alla Camera.
  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 17.30 di oggi e che, in attesa della scadenza del predetto termine, le proposte emendative testé indicate sono accantonate.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Baldini, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative.

  Maria Teresa BALDINI (IV), relatrice, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sull'emendamento Bellucci 1.4, di cui è cofirmatario, evidenzia come esso sia volto alla soppressione dell'articolo 1, che proroga lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo. Al riguardo, ricorda come il proprio gruppo abbia ritenuto inutile lo stato di emergenza fin dal 2020. Esistono, infatti, altri strumenti giuridici di carattere ordinario per governare la pandemia, come autorevolmente evidenziato dal professor Sabino Cassese.
  Sottolinea, inoltre, come la proroga dello stato di emergenza non sia giustificata dall'andamento della pandemia, che nelle ultime settimane, contrariamente a quanto avveniva al momento dell'emanazione del provvedimento in esame, sta registrando costanti miglioramenti, che hanno comportato un allentamento delle restrizioni in altri Paesi europei quali Svezia, Spagna e Regno Unito.
  Osserva, infine, che l'uscita dallo stato di emergenza potrebbe rappresentare un positivo messaggio psicologico alla cittadinanza.

  Ylenja LUCASELLI (FdI), concordando con il collega Gemmato, rileva l'obsolescenza del decreto-legge oggetto di conversione a fronte di una situazione pandemica in continuo miglioramento, che ha indotto molti Paesi ad allentare le restrizioni precedentemente previste.
  Critica, quindi, il continuo ed eccessivo accavallamento di provvedimenti in materia nell'ultimo biennio, che generano incertezza e confusione tra i cittadini.
  Ritiene inoltre che l'obbligo di green pass rafforzato per gli ultracinquantenni, che da domani produrrà seri problemi ai lavoratori e ai datori di lavoro, non servirà a ridurre la diffusione del COVID-19. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento Bellucci 1.4.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.4.

  Marcello GEMMATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bellucci 1.3, che anticipa la data di cessazione dello stato di emergenza al 28 febbraio 2022, per le medesime considerazioni svolte in relazione all'emendamento Bellucci 1.4.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.3.

  Rossana BOLDI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pag. 42Sapia 1.1 e 1.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.5.

  Rossana BOLDI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Sodano 1.01 e Trizzino 1.03, nonché dell'emendamento Sapia 2.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Marcello GEMMATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bellucci 3.2, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere l'articolo 3 del decreto-legge.
  Senza voler negare la validità dei vaccini, segnala l'inutilità del green pass, che induce i possessori a ritenersi totalmente immuni dal contagio e ad abbandonare pertanto l'adozione di comportamenti prudenti. Osserva che per contrastare con maggior efficacia il diffondersi del contagio si dovrebbero invece effettuare frequenti tamponi, come è stato richiesto a deputati, senatori e rappresentanti delle regioni in occasione della cerimonia di giuramento del Presidente della Repubblica.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bellucci 3.2 e Ciaburro 3.3 e l'emendamento Bellucci 3.4.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento Bellucci 3.5, con il quale si propone di prolungare l'efficacia della certificazione verde in presenza di anticorpi rilevati con esame sierologico. Lamenta, inoltre, le continue modifiche al regime di durata del green pass che hanno creato incertezza e confusione tra i cittadini e aggravi burocratici nelle piattaforme dedicate del Ministero della salute.

  Marcello GEMMATO (FdI) osserva che l'emendamento Bellucci 3.5 avrebbe l'effetto di introdurre il principio per cui l'immunizzazione si ottiene attraverso gli anticorpi.

  Maria Teresa BALDINI (IV), relatrice, ricorda come tale principio, inizialmente stato preso in considerazione, sia stato poi abbandonato in quanto la reazione individuale al virus non appare direttamente collegata alla presenza di anticorpi.

  Marcello GEMMATO (FdI) evidenzia come la considerazione relativa alla risposta individuale andrebbe svolta anche per l'efficacia del vaccino.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3.5.

  Rossana BOLDI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 3.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Marcello GEMMATO (FdI) chiede che venga accolto l'emendamento Bellucci 3.6, volto a riconoscere la validità di vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati utilizzando vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali. Ritiene che su questo tema il Governo dovrebbe maturare un ripensamento.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3.6.

  Marcello GEMMATO (FdI) illustra il proprio emendamento 3-bis.3, volto ad equiparare la validità del tampone salivare a quelli antigenico e molecolare, al fine di esentare dal fastidioso test nasale coloro che hanno scelto di non vaccinarsi. Osserva come l'obbligo del tampone nasale possa apparire come una forma di costrizione per indurre i cittadini a vaccinarsi.
  Segnala, infine, come in molti Paesi esteri i test salivari siano equiparati a quelli nasali.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3-bis.3 e 3-bis.4.

  Marcello GEMMATO (FdI) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3-bis.5, volto a consentire, in caso di necessitàPag. 43 per il sovraffollamento delle farmacie private, l'effettuazione di tamponi salivari antigenici presso le strutture sanitarie militari e la Croce Rossa italiana.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3-bis.5, 3-bis.6 e 3-bis.7, nonché gli emendamenti Caretta 3-bis.1 e 3-bis.2, sottoscritti dai deputati Gemmato e Lucaselli.

  Rossana BOLDI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sapia 4.1 e Colletti 4-ter.1 e degli identici emendamenti Sodano 5.1 e Sapia 5.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 5.5, evidenzia come esso sia volto a esonerare da ogni responsabilità civile e penale i soggetti tenuti alla verifica della certificazione verde in caso di comportamenti fraudolenti da parte dei loro clienti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gemmato 5.5.

  Rossana BOLDI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sapia 5-bis.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caretta 5-bis.3 e 5-bis.5, Ciaburro 5-bis.4, Caretta 5-bis.6, sottoscritti dai deputati Gemmato e Lucaselli, nonché l'emendamento Bellucci 5-bis.7.

  Marcello GEMMATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Caiata 5-bis.2, del quale è cofirmatario, con il quale si propone di consentire, in zona bianca, una capienza degli stadi al 100 per cento della capienza massima all'aperto e al 75 per cento al chiuso.
  Ritiene che tale intervento sarebbe in grado di produrre diversi effetti benefici.
  Innanzitutto darebbe un messaggio positivo alla cittadinanza, prospettando un ritorno alla normalità, e aumentando le occasioni di svago. Indubitabili sarebbero poi gli effetti sulla situazione economica delle imprese sportive, che potrebbero aumentare gli incassi derivanti dai biglietti, oltre a quelli per le sponsorizzazioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Caiata 5-bis.2.

  Rossana BOLDI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sapia 5-ter.1 e 5-quater.1: s'intende che vi abbiano rinunziato.

  La Commissione respinge l'emendamento Caretta 5-quater.3, sottoscritto dagli onorevoli Gemmato e Lucaselli.

  Rossana BOLDI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sapia 5-quater.2 e 5-quinquies.1: s'intende che vi abbiano rinunziato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 5-quinquies.4, 5-quinquies.5 e 5-quinquies.3, nonché l'articolo aggiuntivo Ciaburro 5-quinquies.01, sottoscritto dagli onorevoli Gemmato e Lucaselli.

  Rossana BOLDI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Colletti 5-sexies.1 e Sapia 5-septies.1: s'intende che vi abbiano rinunziato.

  Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'emendamento Bellucci 5-septies.2, fa presente che dal 2022 i periodi di quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria non saranno più, per i lavoratori del settore privato, equiparati a periodi di malattia. Tale previsione crea una sostanziale disparità fra lavoratori pubblici e lavoratori privati. A suo avviso occorre un intervento in proposito e a ciò mira l'emendamento all'esame della Commissione.

  Marcello GEMMATO (FdI) dichiara di concordare con la collega Lucaselli sulla necessità che venga prorogata fino al 31 marzo la possibilità che i giorni trascorsi in quarantena fiduciaria valgano come giorni Pag. 44di malattia anche per i lavoratori del settore privato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bellucci 5-septies.2 e l'articolo aggiuntivo Bellucci 5-septies.01

  Rossana BOLDI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 6.1: s'intende che vi abbia rinunziato.

  Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 9.4, fa presente che quella sulla gratuità dei test antigenici è un'antica battaglia di Fratelli d'Italia: come già previsto da Anthony Fauci, i vaccinati contraggono il COVID-19, e dunque anche i cittadini che abbiano aderito alla campagna vaccinale possono trovarsi nella condizione di dover fare un tampone. È giusto, quindi, che coloro che abbiano un reddito non elevato vengano sostenuti, affinché contribuiscano serenamente al contenimento della pandemia.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 9.4 e 9.3.

  Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sul proprio emendamento 9.2, rileva come esso si ponga all'interno di una serie di emendamenti «a scalare», volti a sensibilizzare la Commissione sul tema della gratuità dei test antigenici rapidi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 9.2 e 9.1.

  Rossana BOLDI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Sodano 9.01 e 9.02: s'intende che vi abbia rinunziato.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caretta 9.03, sottoscritto dagli onorevoli Gemmato e Lucaselli.

  Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 12.01, rileva come presso l'Istituto superiore di sanità sia allo studio un vaccino che manifesta enormi potenzialità, giacché potrebbe indurre un'immunizzazione della durata di 17 anni. La proposta emendativa in esame destina dei fondi alla ricerca su tale vaccino, che porterebbe grandi benefici in termini sanitari ed anche economici.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gemmato 12.01.

  Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 12.03, rileva come esso preveda che chi ha riportato un'infermità a causa dell'inoculazione del vaccino debba essere indennizzato non a seguito di un'azione giudiziaria ma per legge. Sottolinea la rilevanza di tale argomento.

  Il sottosegretario Andrea COSTA fa notare che il Governo si è già fatto carico della questione, dando così risposta ad un problema sollevato da diversi gruppi parlamentari. Rinvia, quindi, al contenuto dell'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto sostegni-ter).

  Rossana BOLDI, presidente, ribadisce che la materia degli indennizzi per danni permanenti causati da vaccinazioni anti COVID è oggetto del decreto-legge «sostegni-ter», che ha istituito a tal fine un apposito fondo.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) sottolinea come la mancata previsione di indennizzi in caso di infermità connesse alla vaccinazione è stata una delle cause della diffidenza nei confronti dei vaccini da parte della cittadinanza. Accoglie dunque con favore la notizia della disposizione richiamata dal sottosegretario Costa e dalla presidente Boldi. Rileva, in ogni caso, come le proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia dovrebbero, in generale, essere accolte con maggior favore.

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  Rossana BOLDI, presidente, ricorda come in materia di indennizzi fossero state presentate da tempo proposte emendative da parte di tutte le forze politiche, trattandosi di un tema trasversale.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) rileva come uno dei pregi della proposta emendativa in esame sia che essa prevede l'emanazione di regole precise e universali, da applicarsi ad ogni categoria di vaccinati, per il calcolo degli eventuali indennizzi.

  Elena CARNEVALI (PD) dichiara che quello degli indennizzi è un tema sentito in modo trasversale da tutte le forze politiche. Propone dunque ai presentatori di trasformare l'articolo aggiuntivo in discussione in un ordine del giorno.

  Roberto BAGNASCO (FI), dopo aver rilevato che effettivamente la mancanza di indennizzi in caso di infermità connesse alla vaccinazione sia uno dei fattori che hanno causato diffidenza nei confronti dei vaccini, si dichiara d'accordo con la collega Carnevali e suggerisce la trasformazione in ordine del giorno della proposta emendativa in discussione.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S) dichiara che la materia oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame è da sempre stata di attenzione da parte del Movimento 5 Stelle.

  Marcello GEMMATO (FdI) ritira l'articolo aggiuntivo 12.03, proponendosi di farne confluire parte del contenuto in un ordine del giorno.

  Rossana BOLDI, presidente, ribadisce che da mesi oramai tutte le forze politiche avevano sollevato il problema degli indennizzi e che, in generale, sarebbe bene che il Governo permettesse al Parlamento di esercitare la funzione legislativa invece di impadronirsene e di fare proprie le istanze che provengono dai parlamentari.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gemmato 12.02.

  Marcello GEMMATO (FdI) dichiara di condividere quanto espresso dalla presidente sui rapporti fra Parlamento e Governo, che richiama peraltro una parte del discorso tenuto alle Camere dal Presidente della Repubblica in occasione del suo insediamento.
  Intervenendo poi sul proprio articolo aggiuntivo 12.04, ricorda che al momento attuale il cittadino che stia per ricevere il vaccino deve firmare una sorta di manleva nei confronti dello Stato. Dichiara che tale previsione debba essere superata, anche perché ha rappresentato un ulteriore motivo di diffidenza nei confronti delle vaccinazioni.

  Rossana BOLDI, presidente, fa notare che si tratta non di manleva bensì di consenso informato, esattamente come avviene per tutti gli altri trattamenti sanitari.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 12.04, 12.06 e 12.05.

  Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sull'emendamento Bellucci 13.1, illustra come esso sia volto a prevedere test salivari rapidi nelle scuole per docenti e alunni, in modo da attuare un tracciamento continuo e non invasivo.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 13.1.

  Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bellucci 13.01, rileva come gli impianti VMC nelle scuole fossero considerati una delle possibili modalità per contenere la diffusione del virus, senza che tuttavia sia stato dato seguito alla loro installazione. Precisa che a ciò pone rimedio la proposta emendativa in esame.

  Elena CARNEVALI (PD) rileva come su questo punto sia stato introdotto da parte del Senato, nell'ambito del decreto-legge in esame, l'articolo 13-bis. Ricorda poi come siano già stati destinati 300 milioni alla scuola, e che a mancare erano semmai le linee guida per effettuare la selezione dei Pag. 46modelli e il loro acquisto. A ciò si è posto rimedio con l'articolo 13-bis, che prevede l'introduzione di tali linee guida, che comunque non avverrà per legge. Rivendica che in questo caso si tratta di un intervento normativo prettamente parlamentare.

  Lisa NOJA (IV) concorda sul fatto che gli impianti VMC sono stati oggetto di un dibattito molto importante e che il ritardo con cui avviene la loro introduzione è del tutto inaccettabile.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 13.01.

  Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sull'emendamento Bellucci 13-bis.3, fa presente che esso risponde allo scopo di installare in tutti gli edifici scolastici italiani i termoscanner.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 13-bis.3.

  Rossana BOLDI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Leda Volpi 15.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.
  Avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate, ad eccezione di quelle dichiarate inammissibili, in pendenza del termine per la presentazione di eventuali ricorsi. Dispone, quindi, una sospensione della seduta, al fine di valutare i ricorsi nel frattempo pervenuti avverso la pronuncia di inammissibilità e di attendere la trasmissione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva che sono convocate nella giornata odierna.

  La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 19.

  Rossana BOLDI, presidente, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità di talune proposte emendative, formulata in apertura della seduta pomeridiana. In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso addotti, la Presidenza ritiene di poter confermare i giudizi di inammissibilità già espressi. Come già evidenziato, infatti, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Ricorda altresì che prima della sospensione si è concluso l'esame delle proposte emendative.
  Comunica, quindi, che sul provvedimento in esame sono pervenuti i pareri favorevoli della I e della II Commissione, mentre, sulla base di quanto è stato comunicato informalmente, il Comitato per la legislazione e la V Commissione esprimeranno il parere direttamente all'Assemblea. Le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno comunicato per le vie brevi che non avrebbero espresso il parere.
  Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

  La Commissione approva.

  Rossana BOLDI, presidente, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 19.10.