CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 febbraio 2022
737.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 42

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
C. 1870 e abb. A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, dal momento che risulta ancora in via di perfezionamento la predisposizione della nuova relazione tecnica da parte del competente Ministero della difesa.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, nel prendere atto di quanto testé comunicato dalla Viceministra Castelli, auspica comunque possa pervenirsi quanto più tempestivamente possibile ad una soluzione di talune criticità sotto il profilo finanziario recate dal testo in esame, al fine di consentire il positivo prosieguo dell'iter del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
C. 290 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in esame nella seduta del 28 luglio 2021, esprimendo sullo stesso parere favorevole. Ricorda, altresì, che la XIII Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente il 29 luglio 2021, senza apportare modificazioni al testo. Avverte che, pertanto, resta fermo il parere Pag. 43favorevole espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 luglio scorso.
  Comunica inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché tutte le proposte emendative contenute nel citato fascicolo non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.
C. 2 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi GALLO, relatore, osserva che il progetto di legge in esame reca disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.
  Rileva che il testo iniziale del provvedimento, di iniziativa popolare, gli altri testi abbinati, di iniziativa parlamentare, e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 8, evidenzia in primo luogo che, in base al testo, la prestazione per morte volontaria medicalmente assistita è erogata «con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale». In proposito ritiene quindi che andrebbe chiarito se la prestazione in oggetto sia da includere nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e, in tal caso, quali siano le relative fonti di finanziamento.
  Inoltre, poiché il testo non prevede specifiche norme di copertura finanziaria, evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a verificare che il procedimento per l'erogazione della prestazione in esame possa effettivamente essere attuato con le risorse già esistenti a legislazione vigente.
  Ciò con particolare riguardo alle seguenti disposizioni, in merito alle quali considera utile acquisire dati ed elementi di valutazione circa i possibili effetti onerosi ovvero elementi idonei a verificare che alle disposizioni sia possibile dare attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

   costituzione dei Comitati per la valutazione clinica da istituire presso le presso le Aziende sanitarie locali (articolo 7), con particolare riguardo ad emolumenti o rimborsi spese per i componenti del Comitato e a spese di funzionamento e di segreteria dei Comitati;

   coinvolgimento del soggetto richiedente in un percorso di cure palliative (articolo 3), ove non rifiutate e qualora non si tratti di ipotesi già incluse nella legislazione vigente;

   costi connessi alla procedura di acquisizione e conservazione dei dati della richiesta, dei documenti e dei pareri nel fascicolo sanitario elettronico (articolo 5);

   nuovi compiti assegnati al personale amministrativo e medico nonché coinvolgimento di figure professionali specifiche (assistenza sanitaria e psicologica) sia nelle fasi preliminari alla morte volontaria medicalmente assistita sia per l'esecuzione di quest'ultima presso l'abitazione del malato o altra sede (articolo 5 e articolo 8).

  Infine, evidenzia che l'articolo 9 rimette ad un decreto del Ministro della salute una serie di adempimenti, tra cui la definizione delle modalità di «informazione capillare» sulle possibilità offerte dalla normativa in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento nonché la definizione di «modalità di monitoraggio ed implementazione» della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficacePag. 44 e omogenea di tutto il territorio nazionale. Ritiene quindi opportuno acquisire elementi di valutazione a conferma dell'effettiva possibilità di realizzare tali impegni nel quadro delle risorse esistenti.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.
C. 3323 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, con riguardo alla quantificazione degli oneri conferma la correttezza della stessa quale risultante dalla relazione tecnica. Con riferimento agli stanziamenti di bilancio, conferma inoltre che a decorrere dal 2022 il capitolo 7836 presenta a legislazione vigente uno stanziamento di euro 3.486.967 e il capitolo 1836 reca a legislazione vigente uno stanziamento di euro 8.280, per un totale complessivo di euro 3.495.247.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3323 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018;

   premesso che la relazione tecnica, allegata al testo del disegno di legge presentato nel 2019, fornisce i dati riferiti alle spese sostenute per l'ultimazione, nel 2017, dell'infrastruttura oggetto del presente accordo e per l'esercizio della stessa, dal 2017 al 2019, affermando che le stesse trovavano capienza nei corrispondenti stanziamenti di bilancio;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, con cui:

    con riguardo alla quantificazione degli oneri, si conferma la correttezza della stessa quale risultante dalla relazione tecnica;

    con riferimento agli stanziamenti di bilancio, si conferma che a decorrere dal 2022 il capitolo 7836 presenta a legislazione vigente uno stanziamento di euro 3.486.967 e il capitolo 1836 reca a legislazione vigente uno stanziamento di euro 8.280, per un totale complessivo di euro 3.495.247,

  esprime,

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, Pag. 45con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.
C. 3324 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora pervenuti elementi di risposta da parte del Ministero dell'interno.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, ad integrazione della relazione tecnica di passaggio depositata nel corso della precedente seduta, rileva che all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, l'attività di accertamento periodico – che si svolgerà almeno ogni tre anni da parte dei ministeri competenti – della permanenza in capo alle associazioni sindacali militari dei requisiti previsti per la loro costituzione non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché essa sarà effettuata dai predetti ministeri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Precisa inoltre che l'articolo 16, che prevede, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi della delega legislativa ivi conferita, al comma 1, lettera e), primo periodo, l'istituzione di un'area negoziale anche per i dirigenti delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di Polizia ad ordinamento civile, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia che l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, infatti, già prevede, con riferimento ai dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Assicura infine che l'attuazione del citato principio e criterio direttivo, come precisato dal secondo periodo della predetta lettera e), avrà luogo nel rispetto dei vincoli previsti dal menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 nonché nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e non determinerà pertanto un aggravio di oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, comma 6, del presente provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 875-B, recante Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, l'attività di accertamento periodico – che si svolgerà almeno ogni tre anni da Pag. 46parte dei ministeri competenti – della permanenza in capo alle associazioni sindacali militari dei requisiti previsti per la loro costituzione non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché essa sarà effettuata dai predetti ministeri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    l'articolo 16, che prevede, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi della delega legislativa ivi conferita, al comma 1, lettera e), primo periodo, l'istituzione di un'area negoziale anche per i dirigenti delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di Polizia ad ordinamento civile, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, infatti, già prevede, con riferimento ai dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

    l'attuazione del citato principio e criterio direttivo, quindi, come precisato dal secondo periodo della predetta lettera e), avrà luogo nel rispetto dei vincoli previsti dal menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 nonché nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e non determinerà pertanto un aggravio di oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, comma 6, del presente provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»).
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in esame predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), e fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti. In particolare, fa presente che le misure introdotte dall'articolo 6 per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi possono rientrare nell'ambito del Programma di misure, di cui all'articolo 11 della direttiva quadro acque 2000/60/CE, predisposto per ciascun Piano di gestione di bacino idrografico per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dalla direttiva medesima. Segnala che l'articolo 8, comma 2, volto a dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché non determina per le Autorità di sistema portuale innovazioni apprezzabili rispetto a quanto già previsto al riguardo dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2021. Fa presente altresì che il rinvio a disposizioni del decreto legislativo n. 182 del 2003 che sono state abrogate e sostituite deve essere interpretato ed applicato con riferimento alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 197 del 2021. Precisa inoltre che la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenzaPag. 47 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024 e che il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi conseguentemente autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Rileva infine che la clausola di invarianza finanziaria deve intendersi riferita, per interpretazione sistematica, a tutto il provvedimento, ad esclusione dell'articolo 6, introdotto presso il Senato, giacché dallo stesso derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, preso atto dei contenuti della relazione tecnica testé depositata, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 1939-B, recante Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (“legge SalvaMare”);

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le misure introdotte dall'articolo 6 per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi possono rientrare nell'ambito del Programma di misure, di cui all'articolo 11 della direttiva quadro acque 2000/60/CE, predisposto per ciascun Piano di gestione di bacino idrografico per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dalla direttiva medesima;

    l'articolo 8, comma 2, volto a dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché non determina per le Autorità di sistema portuale innovazioni apprezzabili rispetto a quanto già previsto al riguardo dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2021;

    il rinvio a disposizioni del decreto legislativo n. 182 del 2003 che sono state abrogate e sostituite deve essere interpretato ed applicato con riferimento alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 197 del 2021;

    la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024;

    il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi conseguentemente autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

    la clausola di invarianza finanziaria deve intendersi riferita, per interpretazione sistematica, a tutto il provvedimento, ad esclusione dell'articolo 6, introdotto presso il Senato, giacché dallo stesso derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Pag. 48

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
C. 3434 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
  Segnala che successivamente alla pubblicazione del decreto-legge in esame sono stati emanati i decreti-legge n. 4 e n. 5 del 2022, che intervengono sulla materia oggetto del presente provvedimento: i due provvedimenti recano anche disposizioni correlate (decreto-legge n. 4 del 2022) per specifici profili a quelle recate dal decreto-legge in esame ed altre di diretta modifica dello stesso (decreto-legge n. 5 del 2022, che abroga l'articolo 4 del provvedimento in esame).
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, che prevede l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, rileva che il nuovo articolo 4-quater generalizza l'obbligo vaccinale anti-COVID per la popolazione di 50 anni e più e segnala che alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Anche alle recenti disposizioni che hanno di volta in volta introdotto il predetto obbligo vaccinale per specifiche categorie non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla somministrazione gratuita della vaccinazione non formula osservazioni, tenuto conto che il piano nazionale vaccinale è già dimensionato per la vaccinazione della generalità dei soggetti interessati o obbligati. Circa tale presupposto considera comunque opportuno acquisire conferma dal Governo.
  Per quanto attiene ad effetti di carattere eventuale ed indiretto, evidenzia che, a legislazione vigente (legge n. 210 del 1992), sussiste, per lo Stato, l'obbligo di indennizzare chiunque abbia riportato a causa di vaccinazioni obbligatorie lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica; per costante giurisprudenza costituzionale gli indennizzi sono applicabili non solo per le vaccinazioni obbligatorie ma anche per quelle raccomandate dalle autorità sanitarie.
  Rileva in proposito che, nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge in esame, l'ulteriore decreto-legge n. 4 del 2022 ha valutato (articolo 20, comma 1) un onere di 50 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui dal 2023 per i danni riportati «a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.»
  Tenuto dunque conto di questi elementi, e pur trattandosi di effetti finanziari di carattere eventuale, in considerazione dell'avvenuta generalizzazione, per un'intera fascia di popolazione, di un vero e proprio obbligo vaccinale, che potrebbe comportare, al sussistere dei requisiti di legge, un corrispondente incremento di pretese indennitarie e risarcitorie, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi idonei a confermare che le risorse stanziate per l'attuazione della legge n. 210 del 1992 – come integrate dal decreto-legge n. 4 del 2022 per le vaccinazioni raccomandate – siano sufficienti, sulla base di valutazioni statistico-attuariali, a fronteggiare i potenziali obblighi di indennizzo che graverebbero a carico dello Stato.
  Quanto, infine, alla dichiarazione, contenuta nella relazione tecnica, secondo cui le attestazioni delle condizioni cliniche documentate che controindichino la vaccinazione sono già previste da disposizioni vigenti, osserva che l'estensione dell'obbligo vaccinale appare idonea a comportare un corrispondente incremento delle richieste Pag. 49di esenzione: ritiene dunque che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi atti a confermare l'ipotesi che detta assunzione di neutralità rimanga valida anche a fronte di un numero di richieste verosimilmente più elevato da evadere.
  Osserva altresì che per effetto del nuovo articolo 4-quater, a carico dei datori di lavoro pubblici vengono posti adempimenti gestionali funzionali alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione da parte dei lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La relazione tecnica qualifica tali disposizioni di natura ordinamentale, in quanto inerenti ad attività non diverse, dal punto di vista delle relative modalità di svolgimento, rispetto a quelle già previste ai sensi degli articoli 9-quinquies e 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021. Rispetto a tali norme, tuttavia, non è ribadita la possibilità – prevista dal citato articolo 9-quinquies – di controlli a campione. Al fine, pertanto, di verificare la clausola di invarianza che assiste la nuova disposizione, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi volti a chiarire se i nuovi adempimenti possano effettivamente essere svolti dalle amministrazioni obbligate nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Analogamente, ritiene che andrebbe confermato che per le amministrazioni non derivino nuovi o maggiori oneri dalle attività volte ad adibire a mansioni anche diverse i soggetti obbligati per i quali la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita.
  Ritiene infine che andrebbe acquisita una valutazione del Governo a conferma che, come indicato in relazione ad obblighi vaccinali parziali introdotti dal decreto-legge n. 44 del 2021, le sostituzioni di personale pubblico non vaccinato non determinino conseguenze di carattere operativo e funzionale suscettibili di implicazioni finanziarie né profili di diretta onerosità: a tal riguardo andrebbe, in particolare, confermato che le retribuzioni dei lavoratori sostituti risulterebbero più che compensate dalla mancata retribuzione dei lavoratori sostituiti, assunzione quest'ultima riferita, dalle precedenti relazioni tecniche, a specifiche classi di dipendenti pubblici, mentre l'attuale estensione dell'obbligo vaccinale per un'intera fascia di età coinvolge la generalità delle amministrazioni pubbliche.
  Per quanto riguarda l'articolo 4-sexies, sul procedimento sanzionatorio, la relazione tecnica si limita ad affermarne il carattere ordinamentale; stante tuttavia il sensibile ampliamento della platea dei soggetti obbligati, il cui inadempimento deve essere verificato, ritiene opportuno acquisire una specifica conferma che l'accresciuta quantità di adempimenti di verifica sia sostenibile nel quadro delle risorse date, soprattutto per le ASL e per l'Agenzia delle entrate-Riscossione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva che la disposizione estende l'obbligo vaccinale al personale di università, istituzioni AFAM e ITS. Per effetto di detta estensione, sui responsabili delle strutture ed istituzioni interessate incombono i relativi controlli e per il personale inadempiente è disposta la sospensione dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, durante la quale non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.
  In proposito, per quanto riguarda la sospensione lavorativa del personale universitario e AFAM, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non formula osservazioni, tenuto conto che la relazione tecnica precisa che l'eventuale assenza del personale docente universitario non determina l'esigenza dell'individuazione di supplenti.
  Per quanto riguarda la sospensione del personale degli ITS, rileva che la relazione tecnica, con riguardo alla norma in esame, afferma che gli oneri derivanti dai contratti a tempo determinato sono compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale.
  Le menzionate considerazioni sono state svolte dalle citate relazioni tecniche in via prospettica e previsionale, ossia con riferimento a norme di nuova introduzione, mentre ad oggi i descritti obblighi vaccinali per Pag. 50le altre categorie di lavoratori risultano già efficaci ed operativi, rispettivamente, da dicembre e da aprile 2021. Pertanto, al fine di suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria – basata sull'assunto che l'onere per il personale sostitutivo sia più che compensato dai risparmi per il personale sostituito – considera altresì utile acquisire, qualora disponibili, dati ed elementi, derivanti dall'esperienza applicativa della predetta normativa, afferenti alla concreta sostituzione del personale inadempiente all'obbligo vaccinale, e ciò anche con riferimento ad eventuali oneri di selezione e formazione, qualora dovuti.
  Prende altresì atto che il comma 3 del novellato articolo 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 rinvia, per l'effettuazione delle verifiche, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, il quale consente modalità di verifica dell'obbligo automatizzate e gratuite. Tanto premesso, considera comunque utile una conferma della neutralità finanziaria di tali modalità di verifica per escludere oneri a carico del bilancio dello Stato.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, che prevede l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo, che le pubbliche amministrazioni possano svolgere i controlli richiesti dalla norma – ad esempio per l'ingresso agli uffici pubblici o per i colloqui con i detenuti – con le risorse già disponibili e senza quindi aggravi di oneri.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, relativo alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, rileva che le disposizioni in esame sono state abrogate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 5 del 2022, ma hanno comunque prodotto effetti nell'ordinamento dall'8 gennaio al 4 febbraio 2022. Le norme indicavano le circostanze al cui sussistere, in caso di positività, l'attività scolastica, educativa e formativa – a seconda dei casi – avrebbe proseguito in presenza, sarebbe stata sospesa, si sarebbe svolta in didattica a distanza oppure in didattica digitale integrata.
  Pur prendendo atto, dunque, dell'intervenuta abrogazione, tenuto conto degli effetti prodotti ritiene utile acquisire taluni elementi concernenti gli effetti finanziari prodotti dalla disposizione.
  In via preliminare, per quanto riguarda la prosecuzione in presenza con «autosorveglianza» – ossia con test mediante tampone ed uso obbligatorio di mascherina FFP2 – evidenzia che la relazione tecnica afferma che la disposizione replica la prassi amministrativa già in vigore nel sistema scolastico senza che si determini un aggravio di spesa. In proposito:

   circa l'uso dei test, rinvia all'articolo 5 che disciplina le condizioni in presenza delle quali i tamponi vengono somministrati gratuitamente agli interessati in ambito scolastico;

   circa l'uso delle mascherine FFP2, evidenzia che alla norma in esame non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica riferisce che essa replica la prassi amministrativa già in vigore nel sistema scolastico senza aggravi di spesa. Tuttavia, in pendenza della conversione del presente decreto-legge, è intervenuto l'articolo 19 del decreto-legge n. 4 del 2022, che ha autorizzato la spesa di circa 45 milioni per il 2022 «al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1».

  In sintesi, dunque, la relazione tecnica all'articolo 4 del decreto-legge in esame ne afferma la neutralità, mentre l'articolo 19 del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede uno stanziamento per dare attuazione alla misura medesima: ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo circa i reali effetti della misura in esame sui saldi di finanza pubblica nonché gli opportuni chiarimenti circa quanto affermato dalla relazione tecnica in esame che afferma la neutralità della misura in quanto riproduttiva della prassi amministrativa fin qui seguita.Pag. 51
  Fermo restando quanto sopra, non formula osservazioni:

   quanto alla prosecuzione in presenza, in quanto tale modalità è quella già prevista a legislazione vigente, anche con particolare riferimento al periodo di emergenza sanitaria, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2021;

   quanto alla sospensione – applicabile ai soli servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia – non essendo tale fattispecie suscettibile di cagionare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   quanto alla didattica a distanza, cui la relazione tecnica non ascrive effetti onerosi, considerato che a precedenti disposizioni di analogo contenuto – come ad esempio l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021 – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;

   quanto alla didattica digitale integrata, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e della mancata iscrizione di effetti per la didattica a distanza.

  Non formula altresì osservazioni circa le restanti disposizioni – alinea del comma 1 e comma 2 – che si limitano a ribadire quanto già previsto a legislazione previgente.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica, evidenzia che la norma prevede, in sintesi, la gratuità dei tamponi rapidi per gli studenti delle scuole medie e superiori soggetti ad «autosorveglianza con testing» e che la relazione tecnica stima i relativi oneri in 92,505 milioni per il 2022. A tal fine la norma autorizza detta spesa in favore del Commissario straordinario «a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente», fra le quali vengono esplicitamente menzionate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle volte a garantire la gratuità dei tamponi rapidi per i soggetti che non possono vaccinarsi. Le risorse sono trasferite dal Commissario straordinario alle regioni. La norma, infine, compensa gli effetti – solo in termini di indebitamento e fabbisogno – nella misura di 42,505 milioni per il 2022.
  A differenza di quanto disposto dalle precedenti norme che hanno previsto la calmierazione dei prezzi dei test o la gratuità, nel caso in esame le risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario non vengono espressamente reintegrate in misura corrispondente all'onere previsto.
  La relazione tecnica indica taluni degli elementi sulla cui base l'onere è stato stimato in 92,505 milioni e non fornisce ulteriori indicazioni.
  Dal quadro normativo così ricostruito, pare quindi emergere non già una vera e propria autorizzazione di spesa bensì una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa e già confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario: in proposito, considera quindi necessario precisare quali siano le «risorse disponibili a legislazione vigente» che il comma 1 menziona in relazione agli oneri per i tamponi gratuiti. Inoltre, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni per le quali si fa testualmente riferimento a una spesa autorizzata in favore del Commissario straordinario, laddove non risulta un'espressa integrazione della relativa contabilità speciale. Ritiene infine che andrebbe precisata la ragione sottostante l'iscrizione di effetti in termini di fabbisogno e indebitamento e andrebbero forniti gli elementi di stima – non desumibili dalla relazione tecnica – sulla cui base tali effetti sono stati individuati in 42,505 milioni per il 2022.
  Circa, infine, la stima degli oneri effettuata dalla relazione tecnica, ritiene opportuno chiarire se la platea degli studenti considerati includa anche il sistema di istruzione e formazione professionale, che il comma 1, lettera c), include nel campo di applicazione della disciplina, tenuto conto che le tabelle riportate dalla relazione tecnica richiamano solo gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.Pag. 52
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 5 autorizza la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022 a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ai fini dell'esecuzione gratuita, presso farmacie o strutture sanitarie accreditate, di test antigenici rapidi alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo o secondo grado. In particolare, a tali oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente della contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario, provvedendo alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 42.505.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisita una rassicurazione da parte del Governo, da un lato, circa il fatto che l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del citato Commissario straordinario non sia suscettibile di compromettere lo svolgimento delle attività o dei compiti ad esso assegnati, dall'altro, che il predetto Fondo rechi le disponibilità occorrenti per far fronte agli effetti oggetto di compensazione.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo».
Atto 348.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali».
Atto 349.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati».
Atto 350.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali».
Atto 351.
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione sugli Atti del Governo nn. 348, 349 e 351 – Parere favorevole sull'Atto del Governo n. 350).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2022.
  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta ai rilievi formulati dalla relatrice nella precedente seduta, fa presente che – con riferimento a ciascuno degli Atti del Governo nn. 348, 349, 350 e 351 ora all'esame della Commissione – lo stanziamento Pag. 53definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative. Evidenzia inoltre che la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse. Rileva tuttavia che il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale. Tanto premesso, precisa che si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 348:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria “Fame nel mondo” (Atto n. 348);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

    la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

    il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

    si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento che sarà previsto con il disegno di legge di assestamento 2022 seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno Pag. 54parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 349:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria “Calamità naturali” (Atto n. 349);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

    la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

    il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

    si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento che sarà previsto con il disegno di legge di assestamento 2022 seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei Pag. 55chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 350:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” (Atto n. 350);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

    la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

    il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

    si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse (“Fame nel mondo” e “Calamità naturali”);

   rilevato comunque che tutte le domande relative agli interventi oggetto del presente provvedimento, che hanno ricevuto una valutazione positiva, sono state soddisfatte,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 351:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria “Conservazione dei beni culturali” (Atto n. 351);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni Pag. 56spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

    la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

    il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

    si dovrà pertanto provvedere a stanziare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, integrando conseguentemente la quota da destinare agli interventi relativi alla categoria “Conservazione dei beni culturali”, sebbene tutte le domande ad essa relative, che hanno ricevuto una valutazione positiva, siano state soddisfatte, posto che le risorse residue dovranno essere comunque riassegnate all'esercizio successivo in virtù del vincolo di destinazione previsto per legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento che sarà previsto con il disegno di legge di assestamento 2022 seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, integrando conseguentemente la quota assegnata alla categoria “Conservazione dei beni culturali”».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema Medium Advanced Air Defence System (MAADS) per l'Aeronautica militare.
Atto n. 340.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il Ministro della difesa, in data 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema Pag. 57di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, relativo allo Sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema Medium Advanced Air Defence System (MAADS) per l'Aeronautica Militare. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame è destinato al completamento dell'acquisizione della capacità Ground Based Air Defence (GBAD) di corto e medio raggio attraverso la realizzazione di cinque unità Medium Advanced Air Defence System (MAADS), inclusive dei relativi veicoli per la mobilità, da rendere disponibili al 2° Stormo di Rivolto, polo missilistico dell'Aeronautica Militare.
  Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporta un onere complessivo stimato in 367,9 milioni di euro e sarà suddiviso in due fasi.
  La prima fase sarà destinata all'acquisizione dei primi sistemi completi di missili, del relativo equipaggiamento e dei mezzi per la movimentazione su strada; all'avvio e al mantenimento del Supporto Logistico Integrato (SLI); all'effettuazione dei primi corsi per il personale operativo e tecnico; agli adeguamenti infrastrutturali del sito operativo e di quello manutentivo. Tale prima fase consentirà alla Forza Armata di raggiungere una Initial Operational Capability. L'onere derivante dalla prima fase è quantificato in 127,9 milioni di euro.
  La seconda fase, oltre a quanto previsto per la prima, garantirà anche il supporto logistico integrato (SLI) dei sistemi acquisiti dall'Aeronautica Militare fino al 2029. L'onere derivante dalla seconda fase è quantificato in 110 milioni di euro.
  La scheda tecnica prevede, inoltre, che il completamento del programma consentirà di raggiungere la Full Operational Capability (FOC) grazie al completamento della fornitura degli ultimi due sistemi, comprensivi di apparati, mezzi ed equipaggiamenti, garantendo al contempo il supporto logistico integrato SLI dei sistemi acquisiti fino al 2033. Tale completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.
  Per quanto riguarda la copertura finanziaria, agli oneri derivanti dalla prima fase, pari a 127,9 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», piano gestionale n. 42 «Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – riparto fondo investimenti 2020 – comma 14» (articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 – legge di Bilancio 2020).
  Ricorda che sul predetto piano gestionale sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,403 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034.
  In riferimento agli oneri derivanti dalla seconda fase, pari a 110 milioni di euro, ad essi si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul citato capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», piano gestionale 3 «Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza Pag. 58dell'area operativa terrestre delle Forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari».
  In proposito, segnala che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 42 reca uno stanziamento di 42.400.000 per il 2022, 68.100.000 euro per il 2023 e 72.250.000 euro per il 2024; mentre il piano gestionale 3 reca uno stanziamento di 461.743.181 euro per il 2022, 515.501.924 euro per il 2023 e 470.323.198 euro per il 2024.
  Viene altresì precisato che in ogni caso il programma sarà costantemente gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione oppure ridefinizione della tempistica sottesa.
  La scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla prima e alla seconda fase da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2029, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  In tale quadro, ritiene opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alle prime due fasi del programma, per un ammontare pari a 237,9 milioni di euro, rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma per un ammontare complessivo pari a 130 milioni di euro dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare altresì necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Tanto premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 3 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 5 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono nell'anno 2028 un massimo di 45 milioni di euro annui – dovrebbe essere assicurato per Pag. 59ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.
  Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Assicura inoltre che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.
  Precisa, infine, che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema Medium Advanced Air Defence System (MAADS) per l'Aeronautica militare (Atto n. 340);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 367,9 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in due fasi, che determineranno un costo complessivo di 237,9 milioni di euro, mentre per il completamento del programma medesimo sarà necessario sostenere un ulteriore onere di 130 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alle prime due fasi del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 130 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazionePag. 60 delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

    si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

    l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

   rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alle prime due fasi del programma, per un ammontare pari a 237,9 milioni di euro, con riferimento alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 130 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   “sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alle prime due fasi del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4a/5a generazione.
Atto n. 341.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il Ministro della difesa, in data 23 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma Air Expeditionary Task ForceCombat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4^/5^ generazione. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della Pag. 61deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame intende integrare gli assetti della Air Expeditionary Task ForceCombat Service Support (AETF-CSS), ossia del complesso di strutture, sistemi ed equipaggiamenti che consentono un rapido, efficace e sicuro impiego e supporto dei mezzi aerei, nei vari contesti operativi ipotizzabili, mediante un upgrade della configurazione base – già acquisita – allo scopo di consentire il necessario supporto ai velivoli di 4a e 5a generazione per consentire all'Aeronautica Militare di raggiungere gli standard previsti dalla dottrina «Air» della NATO, nonché richiesti dalle progettualità dell'Alleanza.
  Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporta un onere complessivo stimato in 299 milioni ed è suddiviso in due fasi, di cui la prima si è già conclusa nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019 per un valore complessivo di 66 milioni.
  La seconda fase sarà realizzata mediante più interventi, di cui il primo è destinato all'ammodernamento degli assetti già acquisiti e al progressivo raggiungimento della Final Operational Capability (FOG) della Forward Support Base Deployable. L'onere derivante da tale primo intervento è quantificato in 23,8 milioni di euro.
  Il completamento del programma sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento, per il restante valore previsionale complessivo di 209,2 milioni di euro.
  Per quanto riguarda la copertura finanziaria della seconda fase, agli oneri derivanti dal primo intervento, pari a 23,8 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», piano gestionale 2 «Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti per le esigenze delle forze armate le attività complementari» e piano gestionale 40 «Somme da destinare al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Riparto fondo investimenti 2019 – comma 95».
  In proposito, segnala che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale 2 del capitolo 7120 reca uno stanziamento di 2.223.387.264 euro per il 2022, 1.739.706.300 euro per il 2023 e 1.272.195.819 euro per il 2024; mentre il piano gestionale 40 reca uno stanziamento di 285.190.000 euro per il 2022, 296.600.000 euro per il 2023 e 353.400.000 euro per il 2024.
  In merito agli oneri derivanti dal completamento del programma, invece, la scheda prevede che i successivi provvedimenti soddisferanno il criterio dell'auto-consistenza e consentiranno alla Difesa di garantire l'operatività complessiva dei propri sistemi d'arma.
  Viene altresì precisato che in ogni caso il programma sarà costantemente gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione oppure ridefinizione della tempistica sottesa.
  Evidenzia, altresì, che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla seconda fase da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2033, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», da attualizzarsiPag. 62 a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  In tale quadro, ritiene opportuno precisare innanzitutto che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento della seconda fase del programma, per un ammontare pari a 23,8 milioni di euro, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che, invece, il completamento del programma, che comporterà la gran parte del costo dello stesso, per un ammontare pari a 209,2 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie(1).
  Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile(2).
  Tanto premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.
  Inoltre, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il programma in esame, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 365 milioni ed è suddiviso in due fasi, di cui la prima si è già conclusa nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019 per un valore complessivo di 66 milioni di euro.
  Per quanto riguarda la seconda fase, che determinerà un onere complessivo pari a 299 milioni di euro, rileva che il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente al Pag. 63primo degli interventi in cui essa si articola, che comporterà un onere quantificato in 23,8 milioni di euro, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento della seconda fase del programma, per un valore previsionale complessivo pari a 275,2 milioni di euro (anziché 209,2 milioni di euro come riportato, per un mero refuso, nella scheda tecnica), il provvedimento in esame invece non individua una puntuale forma di copertura, ma si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.
  Segnala altresì che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Assicura, infine, che le risorse previste a copertura risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma Air Expeditionary Task Force – Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4a/5a generazione (Atto n. 341);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 365 milioni ed è suddiviso in due fasi, di cui la prima si è già conclusa nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2019 per un valore complessivo di 66 milioni di euro;

    per quanto riguarda la seconda fase, che determinerà un onere complessivo pari a 299 milioni di euro, il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente al primo degli interventi in cui essa si articola, che comporterà un onere quantificato in 23,8 milioni di euro;

    per quanto riguarda invece gli oneri derivanti dal completamento della seconda fase del programma, per un valore previsionale complessivo pari a 275,2 milioni di euro (anziché 209,2 milioni di euro come riportato, per un mero refuso, nella scheda tecnica), il provvedimento in esame invece non individua una puntuale forma di copertura, ma si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

    il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio,Pag. 64 la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

    le risorse previste a copertura risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

   rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento della seconda fase del programma, per un ammontare pari a 23,8 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che, invece, il completamento del programma, che comporterà la gran parte dell'onere derivante dallo stesso, per un ammontare pari a 275,2 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   “sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto al primo intervento della seconda fase del programma e che, invece, il completamento del programma, che comporterà la gran parte dell'onere derivante dallo stesso, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale.
Atto n. 342.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che il Ministro della difesa, in data 23 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021 relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi Cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data l'11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.Pag. 65
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame intende rinnovare la linea Cacciatorpediniere attraverso l'acquisizione di due unità di moderna concezione e del relativo sostegno logistico decennale.
  Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2035, comporta un onere complessivo stimato in 2.700 milioni di euro e sarà suddiviso in due tranche.
  La prima tranche sarà destinata agli studi propedeutici, all'acquisizione delle 2 unità navali, ad una prima tranche di munizionamento ed al supporto logistico quinquennale. L'onere derivante dalla prima tranche è quantificato in 2.349,1 milioni di euro.
  In riferimento alla seconda tranche viene precisato che sarà realizzata attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento e che la stessa sarà finalizzata al completamento delle dotazioni di armamento e all'estensione del sostegno logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo. L'onere derivante dalla seconda tranche è quantificato in 350,9 milioni di euro.
  Per quanto riguarda la copertura finanziaria, agli oneri derivanti dalla prima tranche, pari a 2.349,1 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione sul capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», piano gestionale 1 «Spese relative a tutti i settori della componente navale, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza marittima delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari» e piano gestionale 42 «Somme da destinare al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – riparto fondo investimenti 2020 – comma 14» (articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 – legge di bilancio 2020). Si ricorda che sul piano gestionale n. 42 sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,403 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034.
  In proposito, segnala che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale 1 del capitolo 7120 reca uno stanziamento di 152.872.276 euro per il 2022, 174.672.872 euro per il 2023 e 236.459.640 euro per il 2024; mentre il piano gestionale 42 reca uno stanziamento di 42.400.000 euro per il 2022, 68.100.000 euro per il 2023 e 72.250.000 euro per il 2024.
  In merito agli oneri derivanti dalla seconda tranche, invece, la scheda prevede che i successivi provvedimenti soddisferanno il criterio dell'auto-consistenza e consentiranno alla Difesa di mantenere l'operatività complessiva dei propri sistemi d'arma. Viene altresì precisato che, in ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a seguito di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  La scheda tecnica reca la ripartizione dei costi conseguenti alla prima tranche da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2035, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», da attualizzarsi, sia in termini di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo Pag. 66l'effettiva esigenza di pagamento: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  In tale quadro, ritiene opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece la seconda tranche dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.
  In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 1 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 2 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono negli anni 2032 e 2033 un massimo di 290 e 325 milioni di euro annui – dovrebbe essere assicurato per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.
  Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile. Assicura infine che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione Pag. 67di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale (Atto n. 342);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2035, comporterà un onere complessivo stimato in 2.700 milioni di euro;

    il programma sarà suddiviso in due tranche, la prima delle quali determina un costo complessivo di 2.349,1 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 350,9 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima tranche del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 350,9 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

    si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

    l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

   rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima tranche del programma, per un ammontare pari a 2.349,1 milioni di euro, con riferimento alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 350,9 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

Pag. 68

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   “sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità.
Atto n. 343.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che il Ministro della difesa, in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità. Ricorda, altresì che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di rinnovare le Unità del Gruppo Navale Speciale del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina Militare italiana, acquisendo una nuova Unità navale per effettuare attività di bonifica del fondale marino da ordigni esplosivi e con la capacità di fornire supporto ad un'ampia gamma di operazioni subacquee complesse.
  Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo di 35,38 milioni di euro e sarà finanziato a valere sulle risorse del piano gestionale n. 30 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  In proposito, segnala che sul citato piano gestionale, denominato «Somme da destinare al finanziamento degli interventi per la sostenibilità ambientale dei poligoni di tiro e risanamento di sedimi e mezzi della difesa – Riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072», sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, che ha assegnato al predetto Pag. 69Dicastero l'importo complessivo di circa 5,7 miliardi di euro nell'arco temporale 2018-2033. Si segnala inoltre che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il citato piano gestionale n. 30 reca uno stanziamento di circa 11,46 milioni di euro per il 2022, 20 milioni di euro per il 2023 e 31,2 milioni di euro per il 2024.
  Evidenzia, altresì, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Ciò posto, ritiene necessario innanzitutto acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'eventuale aggiornamento del cronoprogramma di spesa risultante dal presente schema di decreto, giacché tale aggiornamento potrebbe rendersi necessario sia perché il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, sia perché l'onere attualmente previsto per l'anno 2022, pari a 12,89 milioni di euro, non può essere integralmente coperto con le risorse stanziate per il medesimo anno sul piano di gestione n. 30, che, come detto in precedenza, sulla base della legge di bilancio 2022, risultano pari a circa 11,46 milioni di euro.
  Inoltre, appare necessario in ogni caso acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma in esame e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Assicura, infine, che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità (Atto n. 343);

Pag. 70

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 35,38 milioni di euro, alla cui copertura si provvederà a valere sulle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 30, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

    si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

    l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM).
Atto n. 344.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, ricorda che il Ministro della difesa, in data 21 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM). Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame si pone l'obiettivo di rinnovare gli attuali connettori tattici di Pag. 71superficie adeguando la mobilità anfibia delle unità di manovra della Forza da Sbarco mediante l'acquisizione di una nuova linea di natanti d'assalto di tipo Raiding Craft per la Marina e per l'Esercito.
  Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la conclusione nel 2025, comporta un onere complessivo di 46 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», piano gestionale n. 1 «Spese relative a tutti i settori della componente navale, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza marittima delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari».
  In proposito segnala che, sulla base della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 1 del citato capitolo di spesa 7120 reca uno stanziamento di circa 152 milioni di euro per il 2022, 174 milioni di euro per il 2023 e 236 milioni di euro per il 2024.
  Si evidenzia, inoltre, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2021-2025, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  La scheda tecnica precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio» programma «Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione della spesa del Ministero difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, dovrebbe essere assicurato per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.
  Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori Pag. 72interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Assicura, infine, che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM) (Atto n. 344);

   premesso che il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la conclusione nel 2025, comporterà un onere complessivo di 46 milioni di euro, alla cui copertura si provvederà mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa sul capitolo 7120 “Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi”, piano gestionale n. 1;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

    si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

    l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 73

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale.
Atto n. 345.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, ricorda che il Ministro della difesa, in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di adeguare la mobilità anfibia e terrestre delle unità di manovra della Forza da Sbarco, mediante l'acquisizione di un veicolo protetto anfibio da combattimento definito VBA, in grado di proiettarsi autonomamente dalle Unità Navali della Forza Anfibia ed operare in scenari ad alta intensità.
  Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2034, comporterà un onere complessivo previsionale di 600 milioni di euro. Il primo intervento, per un importo pari a 326 milioni di euro, finalizzato all'acquisizione di 34 VBA e relativo al sostegno tecnico-logistico decennale, sarà finanziato a valere sulle risorse del piano gestionale n. 42 (per complessivi 206 milioni di euro dal 2032 al 2034) e del piano gestionale n. 3 (per complessivi 120 milioni di euro dal 2021 al 2033) del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il completamento del programma, finalizzato all'acquisizione dei restanti 30 VBA, per il restante valore previsionale di 274 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.
  In merito al finanziamento del primo intervento, si segnala che sul piano gestionale n. 42, denominato «Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto del Fondo investimenti 2020 – comma 14», sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,403 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034. Si segnala inoltre che, in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il piano gestionale n. 42 reca uno stanziamento di circa 42 milioni di euro per il 2022, 68 milioni di euro per il 2023 e 72 milioni di euro per il 2024, mentre il piano gestionale n. 3, denominato «Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle Forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzionePag. 74 straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari», reca uno stanziamento di circa 461 milioni di euro per il 2022, 515 milioni di euro per il 2023 e 470 milioni di euro per il 2024.
  Evidenzia, altresì, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  In tale quadro, ritiene opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima fase del programma, ossia quella finalizzata all'acquisizione dei primi 34 VBA, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del medesimo programma, concernente l'acquisizione dei restanti 30 VBA, con un onere corrispondente a circa il 45 per cento dell'intero programma, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Tanto premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 3 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 3 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono nell'anno 2030 un massimo di 19 milioni di euro – dovrebbe essere assicurato per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.
  Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessaPag. 75 – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Assicura, infine, che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina militare ed al relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 345);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 600 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in due interventi, il primo dei quali determinerà un costo complessivo di 326 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 274 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente al primo intervento del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 274 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

    si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

    l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

   rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento del programma, per un ammontare pari a 326 Pag. 76milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 274 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   “sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto al primo intervento del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale.
Atto n. 346.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, ricorda che il Ministro della difesa, in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di assicurare all'Esercito italiano la disponibilità di mezzi in grado di svolgere le proprie funzioni in contesti operativi fuori area, nell'ambito di operazioni di supporto ai processi di pace ovvero in operazioni a più alta intensità, garantendo altresì un'elevata protezione del personale impegnato.
  Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la conclusione nel 2034, comporterà un onere complessivo di 2.179 milioni di euro e risulta suddiviso in due distinti interventi. A tale proposito, segnala preliminarmente che – benché oggetto del presente schema di decreto sia il programma nella sua interezza, come espressamente indicato al punto 5) della scheda tecnica – il provvedimento in esame sembrerebbe tuttavia concernere in via diretta Pag. 77la realizzazione del solo primo intervento del programma stesso.
  In particolare, alla copertura degli oneri relativi all'attuazione di tale primo intervento, che ammontano a 348 milioni di euro, si provvederà nell'ambito delle risorse allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, quali derivanti dalla ripartizione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), finalizzato al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese.
  Dette risorse risultano iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 42, dello stato di previsione del citato Dicastero, sul quale sono affluite le risorse attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 2,403 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2034.
  Segnala in proposito che – in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – il citato piano gestionale n. 42 reca uno stanziamento di 42,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 68,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 72,25 milioni di euro per l'anno 2024.
  La scheda tecnica reca, inoltre, la ripartizione dei costi – riferiti, come detto, al solo primo intervento di cui si compone il programma – da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario interessato, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo» e costituisce la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto riguarda, invece, il secondo intervento di cui si compone il programma in esame, i cui oneri ammontano a 1.831 milioni di euro e la cui finalità è quella di dotare anche le rimanenti brigate dell'Esercito dei veicoli VTMM2, la scheda tecnica precisa che esso sarà realizzato «attraverso successivi provvedimenti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento» medesimo, fermo restando che, in considerazione della priorità del programma stesso, la relativa copertura finanziaria potrà in ogni caso ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze».
  In tale quadro, ritiene opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che il completamento del medesimo programma, da realizzarsi con il secondo intervento, che comporterà circa l'ottantaquattro per cento del costo del programma, dovrà invece formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Ciò posto, considerato che il 2021, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito a quanto di recente dichiarato dal Governo medesimo in occasione dell'esame di provvedimenti di analogo contenuto, ossia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, Pag. 78potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Tanto premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.
  Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiarisce che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle «clausole di flessibilità gestionale» che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera «F», conformemente alla vigente disciplina contabile.
  Assicura, infine, che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (Atto n. 346);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2021 e la presumibile conclusione nel 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 2.179 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in due interventi, il primo dei quali determinerà un costo complessivo di 348 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.831 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente al primo intervento del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 1.831 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi che potranno essere contrattualizzatiPag. 79 subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2021 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle “clausole di flessibilità gestionale” che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese, come, ad esempio, la reiscrizione delle somme nell'anno successivo quali residui di stanziamento di Lettera “F”, conformemente alla vigente disciplina contabile;

    si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

    l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

   rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto al primo intervento del programma, per un ammontare pari a 348 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 1.831 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   “sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto al primo intervento del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare.
Atto n. 347.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, ricorda che il Ministro della difesa, in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al Pag. 80decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (F ADR) e alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'aeronautica militare. Ricorda, altresì, che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 gennaio 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di realizzare un aggiornamento dei sensori FADR volto a migliorare le prestazioni dei radar, a risolvere alcune criticità, soprattutto nel campo della cyber resilience, nonché a semplificare la gestione logistico-manutentiva dei sistemi stessi.
  Il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2030, comporterà un onere complessivo di 105 milioni di euro, suddiviso in due distinte tranche auto-consistenti.
  In particolare, la scheda tecnica precisa che agli oneri relativi alla prima tranche, pari a 68 milioni di euro, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico a valere di quelle allocate sul capitolo 7120, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del predetto Dicastero.
  In proposito, segnala che il citato piano gestionale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – reca uno stanziamento di circa 179,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 146,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 156 milioni di euro per l'anno 2024.
  La scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima tranche da sostenere in ciascun esercizio finanziario interessato, ossia dal 2022 al 2030, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo» e costituisce la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto riguarda, invece, la seconda tranche, i relativi oneri ammontano a complessivi 37 milioni di euro, che risultano distribuiti sulle annualità 2024-2028 e sembrerebbero trovare copertura, secondo quanto indicato nel relativo prospetto di ripartizione dei costi a valere sul medesimo piano gestionale n. 4 del capitolo di spesa 7120 in precedenza citato. Si osserva al riguardo che la scheda tecnica, in apparente contraddizione rispetto a quanto testé segnalato, precisa che la realizzazione della predetta seconda tranche «sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere sia di nuovi fondi di investimento recati dalle prossime legge di bilancio, sia di distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione». La scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata.
  Ciò posto, appare opportuno innanzitutto precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del medesimoPag. 81 programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Tanto premesso, in primo luogo andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito all'apparente incoerenza dianzi evidenziata circa l'individuazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della seconda tranche del programma, fermo restando comunque che non può costituire un'idonea forma di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il rinvio del reperimento delle occorrenti risorse finanziarie a successivi provvedimenti legislativi, ivi inclusa la legge di bilancio.
  In secondo luogo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 4 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente al momento della redazione dello schema di decreto (triennio 2021-2023), pari a 2 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono nell'anno 2030 un massimo di 23 milioni di euro – dovrebbe essere assicurato, per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.
  In terzo luogo, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  La Viceministra Laura CASTELLI assicura che, per ogni singola annualità, quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica militare (Atto n. 347);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la presumibile conclusione nel 2030, comporterà un onere complessivo stimato in 105 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in due tranche, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 68 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 37 milioni di euro;

    il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo Pag. 82limitatamente alla prima tranche del programma, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 37 milioni di euro, si limita a precisare che ad essi si provvederà subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse ad opera di successivi provvedimenti legislativi, ivi inclusa la legge di bilancio;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    si assicura per ogni singola annualità che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

    l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

   rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima tranche del programma, per un ammontare pari a 68 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 37 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   “sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.
C. 3149 Buompane.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato contenente elementi di valutazione in merito alla sussistenza di taluni profili problematici dal punto di vista finanziario in relazione al testo in esame, nonché una nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze che riepiloga Pag. 83gli elementi di valutazione trasmessi dalle altre amministrazioni competenti (vedi allegato 2).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 18.35.

Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.
C. 2 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel far presente che il parere del Governo sul provvedimento non è ancora ultimato, come era stato già comunicato al presidente ben prima dell'inizio della seduta, afferma che il Governo non potrà esprimere tale parere prima di domani mattina.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), sottolinea che quanto testé accaduto riveli come i rapporti tra la rappresentante del Governo e la presidenza non siano particolarmente sereni e che ciò determini conseguenze negative sul buon andamento dei lavori, posto che la Commissione è stata convocata pur nella consapevolezza di non poter proseguire questa sera l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), nel replicare alle osservazioni dell'onorevole Trancassini, fa presente che, nel momento in cui è stata convocata la seduta, il Governo aveva assicurato che avrebbe potuto esprimere questa sera le proprie valutazioni conclusive sul provvedimento. Soltanto poco dopo il Governo stesso ha invece comunicato informalmente di non essere nelle condizioni per esprimere tali valutazioni. Ritiene quindi del tutto condivisibile la decisione assunta dalla presidenza di non sconvocare la seduta già prevista, affinché il Governo potesse nella seduta stessa comunicare ai membri della Commissione le ragioni per le quali non è ancora nelle condizioni di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 18.40.

(1) Sul punto, si segnala peraltro che, in occasione dell'esame dell'atto n. 233, la Commissione bilancio, con un apposito rilievo contenuto nel parere approvato, aveva sottolineato la necessità di precisare nella nota tecnica che l'approvazione contestuale delle successive tranche del programma sarebbe intervenuta previa acquisizione del parere sulle medesime tranche delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, anche al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della coerenza delle risorse predisposte a copertura rispetto agli oneri derivanti dalle fasi successive (si veda, al riguardo, la seduta del 13 gennaio 2021 della Commissione bilancio della Camera dei deputati).

(2) Si vedano, in particolare, i pareri della V Commissione bilancio della Camera dei deputati deliberati sugli atti del Governo nn. 334, 336 e 337, concernenti l'approvazione di specifici programmi di ammodernamento e rinnovamento, nella seduta del 12 gennaio 2022.