CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 febbraio 2022
737.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 9

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 8 febbraio 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di Emanuele Bilotti, professore ordinario di diritto privato presso l'Università europea di Roma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – IntervienePag. 10 la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, nella seduta odierna in sede referente, in sede di relazioni al Parlamento e in sede consultiva ove non siano previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 893-B Orlando e Franceschini, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ribadire che la proposta di legge è stata approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e quindi sarà riesaminata dalla Camera solo per le parti oggetto di modificazioni da parte del Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, ricorda che nella seduta del 20 gennaio scorso la relatrice, onorevole Palmisano, ha svolto la relazione sul provvedimento e che nella seduta odierna avrà luogo la discussione generale e quindi la conclusione dell'esame preliminare.
  Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 21 febbraio.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare. Ricorda che – secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento è fissato alle ore 11 di venerdì 11 febbraio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e C. 2804.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ricordare che la Commissione sarà chiamata a esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì 10 febbraio, dà la parola al relatore, onorevole Potenti, per l'illustrazione del provvedimento in esame.

  Manfredi POTENTI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Trasporti, il testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 2493 Bendinelli e 2804 Maschio, in materia di volo da diporto o sportivo, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, come risultante dalle proposte emendative approvate.
  Nel rilevare che il testo in esame – composto da 15 articoli – è volto ad aggiornare la normativa in materia, precisa che nel corso della presente relazione si soffermerà sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia.
  Segnala pertanto molto sinteticamente che il Capo I del testo, costituito da 9 articoli, contiene le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che la disciplina del volo da diporto o sportivo si Pag. 11basa sul principio della sicurezza; l'articolo 2 reca la definizione di volo da diporto o sportivo (VDS) e l'oggetto dell'intervento; l'articolo 3 individua le competenze dell'Aero Club d'Italia in materia. Mentre l'articolo 4 definisce i termini per lo svolgimento dell'attività di volo libero i successivi articoli 5 e 6 intervengono rispettivamente in materia di uso delle aree di decollo e atterraggio e di titoli e qualifiche professionali dell'attività di volo libero. Gli articoli 7 e 8 demandano al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione dei regolamenti di attuazione della normativa, con riferimento rispettivamente al volo libero e agli aeromobili per il volo da diporto e sportivo provvisti di motore. L'articolo 9 modifica il quarto comma dell'articolo 743 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, in materia di nozione di aeromobile.
  Evidenzia che di stretto interesse della Commissione Giustizia appare il capo II che dispone in materia di sanzioni. Nel dettaglio segnala che l'articolo 10 introduce una serie di sanzioni amministrative, in particolare: la violazione da parte del pilota di un aeromobile per volo da diporto e sportivo delle disposizioni in materia di circolazione aerea, di restrizioni dell'uso degli spazi aerei o di interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione, ove richiesta, ovvero lo svolgimento di attività di volo sugli aeromobili da impiegare per il volo da diporto e sportivo senza la prescritta certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica o dopo la sua scadenza, sono puniti – ai sensi del comma 1 – con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000; l'esercizio di attività professionale di accompagnatore o di guida di volo libero senza aver conseguito la relativa abilitazione e senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 6, comma 5, ovvero lo svolgimento di attività su aeromobili per volo da diporto e sportivo in assenza della prescritta copertura assicurativa per danni a terzi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 (comma 2); lo svolgimento di attività di volo su aeromobili da impiegare per il volo da diporto e sportivo senza aver conseguito il relativo titolo abilitante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 2.000 (comma 3); l'esercizio di attività di istruzione al volo su aeromobili per volo da diporto e sportivo senza aver conseguito la relativa abilitazione o senza le previste autorizzazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 (comma 4).
  Fa presente che l'articolo 11, al comma 1, dispone che per l'accertamento e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative suddette si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi del comma 2, all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo precedente procedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche su segnalazione degli enti aeronautici e territoriali competenti. Il medesimo comma 2 prevede inoltre che l'ENAC, l'Aero Club d'Italia e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sono tenuti a segnalare le violazioni di cui vengono a conoscenza. Il comma 3 dell'articolo 11 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'Aero Club d'Italia, secondo i criteri previsti dall'articolo 29 della citata legge n. 689 del 1981.
  Sottolinea che agli articoli 12, 13 e 14 sono inoltre disciplinate le sanzioni interdittive della sospensione o della revoca delle licenze, abilitazioni certificazioni e attestati, adottate, per l'inosservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti ivi previsti, nei confronti dei titolari di attestato, di abilitazione o di licenza per la conduzione di aeromobili da impiegare per il volo da diporto e sportivo nonché, previa acquisizione del parere di apposita Commissione di disciplina che istruisce il procedimento, degli istruttori e degli esaminatori per fatti commessi con dolo o colpa grave (tranne che si tratti della terza infrazione), predeterminando il limite minimo e massimo di durata della sospensione per le fattispecie previste dall'allegato 2 annesso al provvedimento.
  Segnala in particolare l'articolo 14, che prevede la revoca delle licenze, dei certificati, delle abilitazioni e degli attestati, tra Pag. 12l'altro, nel caso in cui il titolare è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero quando è sottoposto a una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (lettera b) del comma 1) o in caso di violazione, accertata con sentenza penale passata in giudicato, che ha comportato un incidente aeronautico dal quale sono derivate la morte o lesioni personali gravi a passeggeri o a terzi (lettera d) del comma 1). L'articolo 15 reca infine l'abrogazione della vigente disciplina legislativa e regolamentare.
  Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito della discussione generale valutando gli eventuali rilievi che dovessero essere formulati.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ricordare che la Commissione sarà chiamata a esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì 10 febbraio, dà la parola alla relatrice, onorevole Sarti, per l'illustrazione del provvedimento in esame.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione, della proposta di legge Ascari C. 3200, recante «Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio».
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una analisi dell'impatto di genere del provvedimento, fa presente che la proposta di legge in esame, il cui testo non ha subito modifiche a seguito dell'esame delle proposte emendative, si compone di un unico articolo con un unico comma che include il reato di matrimonio forzato, previsto dall'articolo 558-bis del codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
  Osserva che la proposta di legge, come si evince dalla relazione illustrativa, intende infatti colmare una lacuna nel nostro ordinamento rinvenibile nell'assenza di riferimenti al citato reato di matrimonio forzato nel testo unico dell'immigrazione, e, in particolare, nell'articolo 18-bis, introdotto proprio per contrastare la violenza contro le donne.
  Ricorda che l'articolo 18-bis del testo unico immigrazione – introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013 – prevede il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime di atti di violenza in ambito domestico al fine di consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza. La citata disposizione, che si applica anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari, prevede dunque il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero in presenza di determinati presupposti. Devono infatti essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai sensi dell'articolo 572 del codice penale; lesioni personali, semplici e aggravate, ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale; mutilazioni genitali femminili, ai sensi dell'articolo 583-bis del codice penale; sequestro Pag. 13di persona, ai sensi dell'articolo 605 del codice penale; violenza sessuale, ai sensi dell'articolo 609-bis del codice penale; atti persecutori, ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale; nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. In alternativa alle operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali, le violenze domestiche o gli abusi possono anche emergere nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. Da tali operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali deve emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale espongono l'incolumità della persona offesa straniera ad un concreto ed attuale pericolo. In presenza di questi presupposti si apre un procedimento che contempla la proposta o il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente al questore di rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui le violenze o gli abusi emergano nel corso di indagini penali, sarà l'autorità giudiziaria a comunicare al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo per l'incolumità personale; se invece la segnalazione proviene dai servizi sociali o anche dai centri antiviolenza, la sussistenza dei presupposti sarà valutata dal questore sulla base della relazione redatta dagli stessi servizi ma anche in questo caso sarà obbligatorio il parere dell'autorità giudiziaria competente. A conclusione del procedimento il questore rilascia il permesso di soggiorno se ne ricorrono i presupposti. Tale permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali ed allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Il permesso è revocato in caso di condotta dello straniero incompatibile con le finalità del rilascio, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 18 bis del testo unico sull'immigrazione, nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per tale reato, commesso in ambito di violenza domestica, sarà possibile prevedere la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione.
  Rammenta altresì che l'articolo 558-bis del codice penale è stato ivi introdotto dall'articolo 7 del cosiddetto Codice Rosso (legge n. 69 del 2019) e punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque costringa, con violenza o minaccia, una persona a contrarre matrimonio o unione civile. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. L'evento del reato consiste nella contrazione del matrimonio o dell'unione civile. L'articolo 558-bis prevede inoltre che la pena è aumentata se i fatti sono commessi a danno di un minore di anni 18 e che, se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici, la pena è da due a sette anni di reclusione. La disposizione penale stabilisce altresì che il reato è punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
  Sottolinea che la norma intende adempiere anche all'obbligo, sancito dall'articolo 37 della Convenzione di Istanbul, ratificata con la legge n. 77 del 2013, che richiede agli Stati firmatari di prevedere una sanzione penale per le condotte consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede,Pag. 14 con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio.
  Ciò premesso, manifesta la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni da parte dei colleghi ai fini della predisposizione della proposta di parere.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
C. 3434 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione sarà chiamata a esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì 10 febbraio.
  In sostituzione della relatrice, onorevole Cristina, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, fa presente che la Commissione avvia, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione di merito, l'esame del disegno di legge C. 3434, di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Evidenzia che il decreto-legge n. 1 del 2022 si iscrive in una complessa sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da COVID-19 e, come si evince dalla relazione illustrativa, mira a proseguire la strategia di contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti uno strumento imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva. Nel passare ad esaminare i contenuti del provvedimento, composto da 6 articoli, e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una completa analisi dello stesso, fa presente che in questa sede si soffermerà ad illustrare principalmente i profili di competenza della Commissione Giustizia. Evidenzia a tal fine che l'articolo 1, al comma 1, interviene sul decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) aggiungendovi gli articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, al fine di estendere l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, disciplinandone l'applicazione. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 4-quater stabilisce che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale è esteso, a partire dall'8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge al nostro esame) e fino al 15 giugno 2022, a tutti i cittadini italiani e ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri presenti sul territorio nazionale – di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) –, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Ai sensi del medesimo comma 1, restano ferme le norme specifiche (articoli 4, 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge n. 44 del 2021, e successive modificazioni) che stabiliscono – con il medesimo termine finale del 15 giugno 2022 – l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori a prescindere dall'età del soggetto (settori sanitario, scolastico, di sicurezza e difesa, penitenziario, di giustizia minorile e di comunità). Anticipo a tale proposito che l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, intervenendo sull'articolo 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 estende l'obbligo vaccinale anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
  Rileva che, come previsto dal comma 2 del nuovo articolo 4-quater, l'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato Pag. 15pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Inoltre, l'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute. A quest'ultimo riguardo, rammento che la circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, prevede che la vaccinazione possa essere somministrata non prima del decorso dei tre mesi dalla guarigione mentre la circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 328842, suggerisce che la vaccinazione sia effettuata preferibilmente entro i sei mesi dall'infezione (e comunque entro dodici mesi dalla guarigione). In merito, la relazione illustrativa ritiene che il suddetto rinvio alle circolari determini, ai fini dell'individuazione della «prima data utile» (cioè, ai fini dell'individuazione del termine di adempimento dell'obbligo), l'applicazione del suddetto termine di sei mesi. L'obbligo in esame si applica anche (comma 3 del nuovo articolo 4-quater) ai soggetti che compiano il cinquantesimo anno di età nel periodo successivo all'8 gennaio 2022, fermo restando il termine finale suddetto del 15 giugno 2022.
  Ricorda che la sanzione per la violazione dell'obbligo di vaccinazione introdotto dall'articolo 4-quater viene comminata dall'articolo 4-sexies – anch'esso, come anticipato, aggiunto al decreto-legge n. 44 del 2021 dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Nel dettaglio, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro in uno dei seguenti casi: soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute; soggetti che a decorrere dal 1° febbraio non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87). La durata del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del suddetto ciclo primario è, a partire dal 1° febbraio 2022, pari a sei mesi, in conseguenza della novella operata dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in corso di conversione alle Camere.
  Rileva che ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-sexies la medesima sanzione si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge n. 44 del 2021, vale a dire in caso di violazione dell'obbligo vaccinale che è già previsto per i lavoratori dei settori sopra specificati, indipendentemente dall'età anagrafica.
  Fa presente che i commi da 3 e 6 dell'articolo 4-sexies definiscono la procedura per l'irrogazione della sanzione. Quest'ultima è irrogata dal Ministero della salute, tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero utilizzando i dati di cui dispone il Sistema tessera sanitaria sui soggetti che risultano vaccinati ed esenti dalla vaccinazione (comma 3 dell'articolo 4-sexies). Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4-sexies il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari dànno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenutaPag. 16 presentazione di tale comunicazione. L'azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi (comma 5 dell'articolo 4-sexies). Il comma 6 dell'articolo 4-sexies disciplina il procedimento per la notificazione dell'avviso di addebito, prevedendo che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale (ovvero l'impossibilità di adempiervi), provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, che reca le norme generali in materia di sanzioni amministrative, mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo; l'atto di avviso è notificato – secondo la procedura di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativa alla cartella di pagamento nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito – entro centottanta giorni dalla trasmissione suddetta da parte dell'azienda sanitaria locale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme (di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) sulla riscossione relativa al recupero delle somme dovute all'INPS. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto, resta ferma la competenza del giudice di pace e l'avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio (comma 7 dell'articolo 4-sexies). Le entrate derivanti dall'irrogazione della sanzione in esame sono versate (comma 8 dell'articolo 4-sexies), a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali e del successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  Precisa che il nuovo articolo 4-quinquies – aggiunto dal provvedimento in esame al decreto legge n. 44 del 2021 – al comma 1 introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso e di esibizione di un certificato verde COVID-19 «rafforzato»- generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, da parte di determinati soggetti di età superiore a cinquanta anni. Più in particolare – attraverso il richiamo delle norme del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, contenute nei commi 1 e 8 del nuovo articolo 4-quinquies – tale obbligo concerne: il personale delle amministrazioni pubbliche (come identificate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il personale in regime di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo), il personale delle autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le predette amministrazioni (articolo 9-quinquies, commi 1 e 2 del decreto legge n. 52 del 2021); i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie, oltre che i magistrati onorari e i giudici popolari (articolo 9-sexies, commi 1 e 4, del decreto legge n. 52 del 2021); chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi privati (articolo 9-septies, commi 1 e 2, del decreto legge n. 52 del 2021).Pag. 17
  Osserva che in base al comma 2 dell'articolo 4-quinquies, i datori di lavoro, pubblici e privati, e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto, a decorrere dalla suddetta data del 15 febbraio 2022, del possesso e dell'esibizione del certificato verde «rafforzato» con riferimento ai soggetti summenzionati che accedano nei rispettivi luoghi di lavoro (o negli uffici giudiziari). Il comma 3 dell'articolo 4-quinquies prevede che per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater, che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro, il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è verificato dai soggetti di cui al comma 2 nonché dai rispettivi datori di lavoro.
  Evidenzia che i commi da 4 a 6 dell'articolo 4-quinquies riguardano le conseguenze sia del mancato possesso del certificato verde «rafforzato» da parte dei soggetti ultracinquantenni, rientranti nelle fattispecie in esame, sia dell'inadempimento del suddetto obbligo di verifica; tali conseguenze sono definite in termini omologhi a quelli stabiliti dalla disciplina vigente per la condizione di possesso del certificato verde di base per l'accesso ai luoghi di lavoro. Mentre il comma 4 dispone in materia di assenza ingiustificata per i lavoratori non in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1, o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, il comma 5 stabilisce il divieto di accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo vaccinale.
  Sottolinea che il comma 6 prevede specifiche sanzioni amministrative per la violazione del suddetto divieto di accesso (comma 5 dell'articolo 4-quinquies) o dell'obbligo di verifica (di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4-quinquies), ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. In particolare, attraverso il richiamo alle citate disposizioni, si prevede: per la violazione dell'obbligo di accertamento del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti preposti al controllo, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro; per la violazione del divieto di accesso l'applicazione della più elevata sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore; per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione; per il pagamento in misura ridotta si rinvia alle norme di cui all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; di conseguenza, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Inoltre, attraverso il richiamo dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, il comma 6 dispone in ordine alla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Ricorda che, in base alla disciplina richiamata: se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato; se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni. Sottolinea che il comma 6, inoltre, ribadisce quanto già previsto dal richiamato comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020, ovvero: che la sanzione è irrogata dal prefetto; che al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, i principi generali e le norme dettate in generale per le sanzioni amministrative dalla legge n. 689 del 1981 (articoli 1-31).
  Rammenta che mentre l'articolo 2 del provvedimento in esame, novellando come anticipato l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, estende l'obbligo di vaccinazionePag. 18 per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, l'articolo 3, che reca disposizioni in materia di certificazioni verdi Covid-19, investe anche profili di interesse della Commissione Giustizia. In particolare, la lettera a) del comma 1, che novella l'articolo 9-bis del decreto legge n. 52 del 2021 inserendovi due nuovi commi 1-bis e 1-ter, reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, in corso di validità, ferma restando la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. Evidenzio che l'ampliamento operato dalla novella in esame concerne, tra gli altri, lo svolgimento di colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (lettera c) del nuovo comma 1-bis dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 52 del 2021). Il nuovo comma 1-ter del citato articolo 9-bis, introdotto dalla lettera a) in esame, prevede che la predetta estensione decorra dal 20 gennaio 2022 e che le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici oggetto dell'ampliamento disposto dalla norma in esame avvenga nel rispetto delle prescrizioni ivi previste siano effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili. In proposito rammento che trovano applicazione le disposizioni sulle modalità di controllo del possesso di un certificato verde in corso di validità nonché le sanzioni amministrative previste per le ipotesi di accesso o fruizione in assenza della condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 e per le ipotesi di omissione della relativa verifica da parte dei soggetti esercenti le attività o i servizi interessati; tale disciplina sanzionatoria è posta dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 52 del 2021.
  Sottolinea, inoltre che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 in esame, modificando l'articolo 9-sexies del decreto legge n. 52 del 2021, estende l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato «rafforzato» (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione). La citata estensione si riferisce ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia (lettera b) numero 1). Il numero 2) della lettera b) del comma 1 in esame, sostituisce inoltre il comma 8 del citato articolo 9-sexies al fine di precisare che le disposizioni contenute in tale articolo non trovano applicazione esclusivamente per coloro che accedono alle strutture giudiziarie in qualità di testimoni o di parti del processo. Il numero 3) della lettera b) del comma 1, aggiungendo il comma 8-bis al citato articolo 9-sexies del decreto legge n. 52 del 2021, precisa che l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso – ovvero alla mancata esibizione – della certificazione richiesta non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.
  Fa presente che l'articolo 4 prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e si ricorre alla didattica a distanza – o alla didattica digitale integrata – nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) mentre l'articolo 5 reca misure urgenti per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica. L'articolo 6 è relativo all'entrata in vigore del decreto-legge, che – come anticipato – è vigente dall'8 gennaio 2022.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) ritiene che nella relazione si sarebbe dovuto dare conto anche dell'emendamento presentato Pag. 19dal Governo nella Commissione di merito, con il quale viene trasposto all'interno del provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 5 dello scorso 4 febbraio, che introduce notevoli discriminazioni a danno dei cittadini italiani rispetto ai soggetti provenienti da uno Stato estero.

  Mario PERANTONI, presidente, con riferimento alle considerazioni del collega Colletti in merito al contenuto della relazione illustrativa del provvedimento, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sul testo originario e non sulle eventuali proposte emendative presentate in Commissione di merito.

  Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che la prassi ormai invalsa da tempo di trasporre nel testo di un provvedimento il contenuto integrale di un successivo decreto-legge appare decisamente deleteria in relazione all'esercizio dell'attività emendativa da parte dei deputati. Ribadisce pertanto l'importanza di inserire, anche in sede di relazione illustrativa, un riferimento all'emendamento del Governo che opera tale trasposizione.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ribadire che la relazione illustrativa del contenuto del decreto-legge all'esame della Commissione, come avviene normalmente nel caso di pareri su decreti-legge, è riferita al testo originario del provvedimento, assicura che l'emendamento del Governo verrà messo a disposizione dei colleghi, che potranno pertanto valutarlo ai fini della predisposizione di eventuali osservazioni alla proposta di parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.20.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.
Doc. CCLXIII, n. 1.
(Esame ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che l'esame della Relazione si svolge ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, che prevede la nomina di un relatore e la possibilità di votare una risoluzione ai sensi dell'articolo 117 dello stesso Regolamento.
  In sostituzione della relatrice, onorevole D'Orso, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per l'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1), trasmessa dal Governo il 24 dicembre scorso, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Rammenta che tale disposizione stabilisce infatti che la cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita presso la Presidenza del Consiglio di ministri, trasmetta alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni relative all'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, ai risultati raggiunti e alle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti (di cui all'articolo 1, Pag. 20comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento. Su richiesta delle Commissioni parlamentari, la relazione recherà ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Rammenta brevemente che il Piano, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea, prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi. Di questi, 68,9 miliardi sono contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi sono prestiti. A questi stanziamenti si aggiungono le risorse dei fondi europei React-EU e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano. Il Piano si compone di sei Missioni e sedici Componenti, che si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Vi sono poi tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno. Come rilevato nella relazione trasmessa dal Governo, il Piano deve inoltre rispettare il principio di Non Causare Danni Significativi (Do No Significant Harm-DNSH), ovvero contribuire in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema senza arrecare danno agli obiettivi ambientali. Evidenzia inoltre che tutte le misure del Piano (sia gli investimenti che le riforme) sono accompagnate da un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare – condizione per l'erogazione dei fondi. In particolare, a ciascuna riforma e a ciascun investimento sono associati degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: i traguardi, che rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi, o il completamento dei lavori: gli obiettivi, che sono indicatori misurabili – di solito in termini di risultato – dell'intervento pubblico. Ricorda che il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo nella sua interezza entro la fine del 2026.
  Sottolinea che la relazione in esame – che è dunque la prima sullo stato di attuazione del PNRR – riguarda in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea. A tale proposito nella relazione si precisa che l'Italia rispetta l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine del 2021, per presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro. La relazione descrive poi le strutture e gli strumenti istituiti per migliorare l'attuazione del Piano; assicurare il coinvolgimento degli enti territoriali e delle parti sociali; contribuire alla razionalizzazione della regolazione; valutare il Piano; comunicare i suoi risultati a cittadini, imprese, amministrazioni locali. Infine, offre una descrizione sintetica delle numerose attività già avviate dalle amministrazioni per conseguire gli obiettivi futuri.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici con riguardo al monitoraggio dell'attuazione del Piano, fa presente che in questa sede si concentrerà sulle parti relative alle competenze della Commissione Giustizia. A tal fine, ricorda che il PNRR ha inserito tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento, anche la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio. In particolare, entro Pag. 21giugno 2026 tale riforma deve conseguire una riduzione dei tempi processuali, rispetto al 2019, per la giustizia civile e commerciale pari al 40 per cento, e per quella penale pari al 25 per cento. Gli obiettivi delle misure riguardano anche la riduzione del 90 per cento, rispetto al 2019, del numero di cause pendenti presso i tribunali ordinari civili (primo grado) e presso le corti d'appello civili (secondo grado) e la riduzione del 70 per cento del numero di cause pendenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di Stato. Per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi: portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114); rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa; potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti; garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne; contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti. Rammenta a tale proposito che il PNRR persegue il raggiungimento dei su indicati obiettivi oltre che attraverso riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa, anche grazie al potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti. Sinteticamente rammento che le riforme – previste nell'ambito della missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA – sono le seguenti: riforma del processo civile (M1C1–1.4), articolata in 8 tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; riforma del processo penale (M1C1-1.5), articolata in 4 tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; riforma delle procedure di insolvenza (M1C1-1.6), articolata in due traguardi, da concludersi entro la fine del 2022; riforma della giustizia tributaria (M1C1-1.7), per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine del 2022; digitalizzazione della giustizia (M1C1-1.8), per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine del 2023.
  Quanto agli investimenti, sono previsti (sempre nell'ambito della Missione 1, componente 1): la digitalizzazione del Ministero della Giustizia (133,2 milioni di euro) che prevede la digitalizzazione dei documenti cartacei per completare il fascicolo telematico e progettualità di data lake (software che funge da unico punto di accesso a tutti i dati grezzi prodotti dal sistema giudiziario) per migliorare i processi operativi della giustizia ordinaria, articolata in quattro obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; la digitalizzazione del Consiglio di Stato (7,5 milioni di euro) che prevede la digitalizzazione del cartaceo residuo per completare il fascicolo telematico e progettualità di data lake per migliorare i processi operativi del Consiglio di Stato, articolata in due obiettivi, da concludersi entro giugno 2024; l'investimento in capitale umano per rafforzare l'ufficio del processo e superare le disparità tra tribunali (2.268 milioni di euro) che prevede il reclutamento di personale a tempo determinato da inserire nell'ufficio del processo e negli uffici giudiziari ordinari articolato in tre tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2024; il rafforzamento dell'ufficio del processo per la giustizia amministrativa (41,8 milioni di euro) attraverso il finanziamento di un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato, nonché attraverso il rafforzamento stabile della capacità amministrativa del sistema giudiziario, articolato in sei tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026. Sono inoltre previsti ulteriori investimenti Pag. 22in altre missioni: efficientamento degli edifici giudiziari (411,7 milioni di euro) che prevede l'intervento su 290.000 mq di uffici, tribunali e cittadelle giudiziarie, efficientando 48 strutture, migliorando tecnologicamente l'erogazione dei servizi e recuperando il patrimonio storico che spesso caratterizza l'amministrazione della giustizia italiana, articolato in unico traguardo, da concludersi entro fine 2023 (nell'ambito della missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica componente 3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici); valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni di euro). La misura intende restituire alla collettività un numero significativo di beni confiscati per fini di sviluppo economico e sociale (inclusa la creazione di posti di lavoro), articolato in tre tra traguardi e obiettivi, da concludere entro giugno 2026 (nell'ambito della missione 5: Inclusione e coesione, componente 3 Interventi speciali per la coesione territoriale).
  In merito allo stato di attuazione del Piano, segnala che, fra i primi 51 obiettivi previsti per la fine del 2021 e richiamati nella relazione al nostro esame, rientrano quattro traguardi (tre riforme e un investimento) relativi alla riforma della giustizia. Il primo di essi è relativo all'entrata in vigore della legge delega per la riforma del processo civile. Con riguardo a tale riforma, il PNRR prevede un potenziamento degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie, rafforzando le garanzie di imparzialità, per quello che concerne l'arbitrato; estendendo l'ambito di applicazione della negoziazione assistita nonché l'applicabilità dell'istituto della mediazione. È previsto inoltre un intervento selettivo sul processo civile volto a concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva; sopprimere le udienze potenzialmente superflue e ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale; ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio. Inoltre, sono previsti interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali volti a garantire la semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta. Infine, specifiche misure di riforma sono previste nel settore del contenzioso della famiglia, per il quale si prevede l'individuazione di un rito unitario per i procedimenti di separazione, divorzio e per quelli relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio e l'istituzione di un Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Con riguardo al raggiungimento di tale traguardo, rammenta che il 24 dicembre scorso è entrata in vigore la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», che delega il Governo ad operare, entro un anno, una complessiva riforma del processo civile, in linea con le indicazioni del PNRR. Come riportato nella relazione trasmessa dal Governo, la legge delega in materia di riforma del processo civile si basa su alcuni elementi chiave come il rafforzamento della mediazione e dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; l'introduzione del monitoraggio a livello di tribunale per valutare l'evoluzione dei tempi della giustizia in relazione agli obiettivi posti dal PNRR, accompagnato da un sistema di incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali; la promozione della risoluzione extragiudiziale delle cause tramite l'estensione del campo di applicazione della mediazione obbligatoria e l'aumento della cultura della mediazione e della professionalità dei mediatori; la previsione di diversi meccanismi per scoraggiare il contenzioso frivolo, mantenendo intatto il principio del giusto processo e il diritto di Pag. 23accesso alla giustizia; la valorizzazione del ruolo della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa; l'introduzione di misure di semplificazione e snellimento del processo di esecuzione; l'introduzione del nuovo istituto denominato «rinvio pregiudiziale in cassazione». Con riguardo ai tempi dell'esercizio della delega, il PNRR individua per i decreti delegati il traguardo della fine del 2022.
  Il secondo traguardo è relativo all'entrata in vigore della legge delega per la riforma del processo penale. Con l'obiettivo di rendere più efficiente il processo penale e di accelerarne i tempi di definizione, il PNRR prevede di: semplificare e razionalizzare il sistema degli atti processuali e delle notificazioni; intervenire sulla disciplina della fase delle indagini e dell'udienza preliminare; ampliare la possibilità di ricorso ai riti alternativi e l'incentivazione dei benefici ad essi connessi; predisporre regimi volti a garantire maggiore selettività nell'accesso al dibattimento, tanto in primo grado quanto in fase di gravame; migliorare l'accesso, snellire le forme e ridurre i tempi di durata del giudizio di appello; definire i termini di durata dei processi. Con riguardo al raggiungimento di tale traguardo, rammenta che il 19 ottobre scorso è entrata in vigore la legge 27 settembre 2021, n. 134, che delega il Governo ad operare, entro un anno, una complessiva riforma del processo penale, in linea con le indicazioni del PNRR. Come riportato nella relazione trasmessa dal Governo, la legge delega in materia di riforma del processo penale si basa su elementi da declinare con l'adozione dei provvedimenti attuativi. Questi includono, tra l'altro, l'introduzione di un sistema di monitoraggio a livello di tribunale, accompagnato da incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali. A questo scopo, è prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio dell'efficienza della giustizia penale, della ragionevole durata del procedimento e della statistica giudiziaria; e l'istituzione, quale misura generale di rafforzamento dell'organizzazione per la giustizia, di un dipartimento che si occuperà della transizione digitale e della statistica, con riferimento a tutti i settori. Per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e maggiore celerità, nel rispetto dei principi del giusto processo, la legge delega introduce anche importanti novità nella disciplina processuale, attraverso misure che puntano a: assicurare la transizione digitale; introdurre rimedi giurisdizionali contro le eventuali stasi del procedimento e filtri che consentano di selezionare i processi davvero meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice; potenziare il ricorso ai riti alternativi; razionalizzare l'udienza preliminare; favorire la maggiore snellezza del giudizio di primo grado, e dei procedimenti d'impugnazione (appello e cassazione). Con riguardo ai tempi dell'esercizio della delega, il PNRR individua per i decreti delegati il traguardo della fine del 2022.
  Il terzo traguardo è relativo all'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza. Il PNRR prevede modifiche al cosiddetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: attuando la direttiva UE n. 1023/2019 relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione; rivedendo gli accordi di risoluzione extragiudiziale al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso; potenziando i meccanismi di allerta; specializzando gli uffici giudiziari e le autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali; implementando la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la creazione di una apposita piattaforma online. L'obiettivo dell'intervento è quello di addivenire a una gestione più efficiente di tutte le fasi della crisi e dell'insolvenza dell'impresa, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo. Con riguardo all'attuazione di tale traguardo, rammenta che il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147), che reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di Pag. 24risanamento aziendale (articoli 1-23), rinvia l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I del codice, concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023. Rammenta altresì che gli articoli da 2 a 19 del decreto-legge disciplinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Si tratta di previsioni applicabili a decorrere dal 15 novembre 2021 (articolo 27). Il provvedimento risponde inoltre alle indicazioni del PNRR per quanto riguarda le procedure extragiudiziali e la realizzazione della piattaforma online ed è stato attuato dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021. L'articolo 35-ter del decreto-legge n. 152 del 2021 ha invece introdotto disposizioni sulla specializzazione dei magistrati delegati alle procedure concorsuali;
  Il quarto traguardo è relativo all'approvazione della disciplina per le assunzioni degli addetti dell'ufficio per il processo, con la pubblicazione dei bandi e l'avvio della relativa procedura, nell'ambito del richiamato investimento in capitale umano per rafforzare l'ufficio del processo e superare le disparità tra tribunali di potenziamento delle piante organiche. L'obiettivo principale dell'investimento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali. Il PNRR prevede di realizzare l'obiettivo, in primo luogo, attraverso il potenziamento dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti). A tal fine viene finanziato un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato per supportare i giudici nell'evasione delle pratiche procedurali pendenti e garantire le necessarie competenze tecniche richieste per affrontare la trasformazione tecnologica e digitale. In relazione a tale traguardo, segnala che il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 del 2021 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) ha dettato modalità speciali per il reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, per il Ministero della Giustizia sono intervenuti gli articoli 11 e seguenti, che autorizzano il Ministero a reclutare: nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo (400 unità dovranno essere destinate alla Corte di cassazione); nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo. In attuazione di queste previsioni è stato pubblicato il bando per il reclutamento del primo contingente di 8.171 addetti all'ufficio per il processo. Il bando è scaduto il 23 settembre 2021 e le prove sono state svolte a novembre scorso. L'investimento dovrà essere completato nel prossimo anno con le assunzioni effettive e con l'inizio dell'operatività dell'ufficio del processo. A tale proposito la relazione segnala che è stata chiusa la graduatoria, consentendo in tal modo di prevedere l'immissione in ruolo per il mese di febbraio 2022. Contestualmente sono stati individuati i contingenti di addetti all'ufficio per il processo da assegnare ai singoli uffici giudiziari ed emanate le linee guida di primo indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l'attuazione della misura istituzione dell'ufficio del processo. Entro il 31 dicembre 2021, gli uffici sono stati chiamati a predisporre un progetto organizzativoPag. 25 avente ad oggetto l'ufficio per il processo e l'impiego del personale ad esso addetto e un programma di gestione degli obiettivi da raggiungere nel 2022.
  La relazione trasmessa dal Governo dà inoltre conto delle iniziative che le diverse amministrazioni hanno messo in campo per conseguire le scadenze previste a partire dal 2022. Relativamente al Ministero della giustizia evidenzio innanzi tutto che, nell'ambito del citato investimento Efficientamento degli edifici giudiziari, sono state identificate le strutture su cui intervenire, ripartite per Grandi manutenzioni e cittadelle della Giustizia. Per la fine del 2023 il PNRR prevede l'aggiudicazione, all'esito di una procedura di appalto pubblica, di tutti i contratti per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia.
  Con riguardo alle riforme del processo civile e del processo penale, ai fini dell'attuazione delle deleghe, la relazione segnala che sono già stati istituiti i gruppi di lavoro per la riforma del processo penale e sono in corso di costituzione quelli per la riforma del processo civile. In relazione ai target coerenti con la riduzione della durata dei processi, gli uffici riceveranno specifici indicatori, secondo la metodologia illustrata nella circolare della Direzione Generale di statistica del 12 novembre 2021; verrà conseguentemente rafforzato il sistema di monitoraggio, secondo le indicazioni di cui alla circolare del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria; sarà reso operativo il Comitato tecnico-scientifico, istituito nell'ambito della legge delega di riforma del processo penale, e verrà creato un analogo Comitato per il processo civile; verrà resa operativa la disciplina delle piante organiche flessibili e sarà operativo il protocollo tra il Ministero della giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola della Magistratura in ordine alla specifica formazione manageriale dei dirigenti.
  La relazione segnala inoltre che la riforma del quadro in materia di insolvenza sarà completata nel corso del 2022, mediante l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e che nel medesimo arco di tempo verrà avviata una nuova modalità di formazione dei magistrati addetti alla materia dell'insolvenza che sarà permanente nel tempo attraverso l'utilizzo di applicazioni telematiche. Inoltre, verrà resa obbligatoria la frequenza dei corsi «tradizionali» per i suddetti magistrati. Nel corso del 2022 saranno infine portate a termine le modifiche tecniche alla piattaforma prevista dal citato decreto legge n. 118 del 2021, necessarie per garantire l'interoperabilità della suddetta piattaforma e per creare il collegamento con le banche dati di Banca d'Italia, Agenzia delle entrate e INPS, per lo scambio di documenti tra creditori e debitore e per l'inserimento del software che elaborerà il piano di rientro.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta precedente si è svolta la discussione generale. Dà quindi la parola, Pag. 26alla relatrice, onorevole Annibali, per l'illustrazione della proposta di parere.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Maria Carolina VARCHI (FDI), con riguardo ai contenuti del provvedimento in esame, rileva che anche in questo caso, con una prassi costantemente adottata dai Governi Conte e Draghi, si scaricano sui cittadini i disagi determinati dalle misure di contenimento dell'epidemia di COVID-19. A tale proposito evidenzia in particolare la scelta di prorogare al 31 dicembre 2022, e quindi dopo la cessazione dello stato di emergenza, alcune norme emergenziali in materia di giustizia che, come risulta dalle statistiche pubbliche, hanno determinato la sostanziale paralisi dell'attività dei tribunali italiani, limitata in questi due anni agli affari urgenti. Ritiene pertanto che, nel libero esercizio delle prerogative parlamentari, la Commissione Giustizia dovrebbe evidenziare nella proposta di parere al provvedimento in esame l'inopportunità di una proroga al 31 dicembre 2022, che appare al di fuori di ogni logica. In conclusione fa presente che se la maggioranza non riterrà di integrare la proposta di parere con una condizione o una osservazione che sottoponga all'attenzione delle Commissioni di merito una simile anomalia, il gruppo di Fratelli d'Italia si esprimerà in senso contrario.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, in assenza di obiezioni da parte dei colleghi, manifesta la propria disponibilità ad integrare la proposta di parere con un'osservazione relativa all'opportunità di prorogare le misure in materia di procedimenti civili e penali fino alla cessazione dello stato di emergenza.

  Eugenio SAITTA (M5S) chiede che la proposta di parere venga riformulata in forma scritta nei termini descritti dalla relatrice, in modo da consentire una adeguata valutazione del suo contenuto.

  Mario PERANTONI, presidente, al fine di consentire l'integrazione della proposta di parere, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 14.40.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, fa presente che, a seguito delle interlocuzioni intervenute durante la sospensione con i colleghi e con la rappresentante del Governo, la proposta di un'osservazione nei termini suggeriti dalla collega Varchi non sarebbe tecnicamente fattibile.

  Roberto TURRI (LEGA), per parte sua, fa presente di aver ricavato l'impressione che vi fosse una sostanziale condivisione dei contenuti dell'osservazione e che si aspettasse esclusivamente la sua definitiva formulazione in forma scritta.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, chiede che la seduta venga nuovamente sospesa per consentirle un supplemento di confronto con la rappresentante del Governo.

  Mario PERANTONI, presidente, prima di sospendere la seduta, accogliendo in tal modo la richiesta della collega, ritiene opportuno richiamare brevemente i termini della questione. Fa presente pertanto che la relatrice aveva manifestato la propria disponibilità ad integrare la proposta di parere con un'osservazione in ordine all'opportunità di prorogare le misure incidenti sui procedimenti civili e penali al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza. Fa altresì presente che successivamente, nel corso delle interlocuzioni intervenute per le vie brevi, sono state sollevate alcune perplessità di natura esclusivamente tecnica, legate ad un possibile disallineamento tra le diverse norme prorogate dal provvedimento in esame, che sarebbero sottoposte a 3 differenti regimi temporali, il primo fino al 31 marzo 2022, il secondo dal 31 marzo al 31 dicembre 2022 e il terzo successivo al 31 dicembre 2022 a seguito delle riforme che interverranno entro tale data. Precisa quindi come, a fronte di tale Pag. 27situazione, la collega Annibali abbia rilevato la necessità di un ulteriore approfondimento della questione che, come anticipato, è puramente tecnica e scevra da qualsiasi valutazione di ordine politico. Sospende pertanto brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, a seguito dell'ulteriore approfondimento svolto nel corso della sospensione della seduta, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2)

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione, come riformulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.55.