CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 gennaio 2022
730.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 20 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 13.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 893-B Orlando e Franceschini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, nel fare presente che la proposta di legge è stata approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e quindi sarà riesaminata dalla Camera solo per le parti oggetto di modificazioni da parte del Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, dà la parola alla relatrice, onorevole Palmisano, per l'illustrazione del provvedimento.

  Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, evidenzia che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge Orlando e Franceschini C. 893-B, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, già approvata dalla Camera in prima lettura il 18 ottobre 2018 e modificata dal Senato lo scorso 14 dicembre.
  La proposta di legge si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), inserendole nel codice penale, con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.
  Fa presente che il Senato, pur apportando alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera, ha confermato l'impianto complessivo della riforma che: colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali; introduce nuove fattispecie di reato; innalza le pene edittali vigenti; introducePag. 6 aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
  Rileva inoltre che, nel riformare i reati contro il patrimonio culturale, il legislatore tiene conto degli obblighi assunti con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. Tale Convenzione – che l'Italia ha appena ratificato – entrerà in vigore il 1° aprile 2022 e si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale.
  Nel rinviare per il contenuto complessivo dell'A.C. 893-B, composto da 7 articoli, alla documentazione predisposta dagli uffici, precisa che si limiterà ad illustrare le disposizioni oggetto di modifica da parte del Senato, sulle quali dovrà concentrarsi l'attuale esame parlamentare.
  Segnala pertanto che il Senato è intervenuto sulla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, che inserisce nel libro II del codice penale, dedicato ai delitti, il titolo VIII-bis, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).
  In particolare, l'articolo 518-bis – a seguito della modifica introdotta dal Senato – punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 (in luogo dei tre anni previsti dal testo della Camera come limite minimo edittale) a 6 anni e con la multa da multa da 927 a 1.500 euro. La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri e, dopo l'intervento del Senato, nell'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. Se il reato è aggravato da una o più delle circostanze già individuate dal codice penale per il reato di furto (primo comma dell'articolo 625) o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato – in quanto, come precisato dal Senato, rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini – è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge la pena è della reclusione va da 4 a 12 anni e della multa da euro 927 a euro 2.000.
  Gli articoli 518-ter, 518-quater, 518-quinquies e 518-sexies – che non sono stati oggetto di modifica da parte del Senato – introducono nel codice penale, rispettivamente, l'appropriazione indebita di beni culturali, la ricettazione di beni culturali, l'impiego di beni culturali provenienti da delitto e il riciclaggio di beni culturali.
  Il Senato è inoltre intervenuto sull'articolo 518-septies, in materia di autoriciclaggio di beni culturali, che punisce con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è più lieve (reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Segnalo che nel corso dell'esame in Senato sono stati aggiunti due ulteriori commi all'articolo 518-septies volti a: escludere la punibilità delle condotte per cui i beni culturali vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale; prevedere l'applicazione del terzo comma dell'articolo 518-quater, in base al quale il delitto trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
  L'articolo 518-octies – anch'esso oggetto di modifica da parte del Senato – punisce con la reclusione da 1 a 4 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. L'illecito penale consiste nella condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali Pag. 7mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Il Senato è intervenuto su questa fattispecie penale inserendo un ulteriore comma che punisce con la reclusione da 8 mesi a 2 anni e 8 mesi chiunque fa uso della suddetta scrittura privata falsa senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.
  L'articolo 518-novies punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del codice dei beni culturali. Il Senato è intervenuto sulla condotta penalmente rilevante per specificare che all'alienazione è equiparata l'immissione sul mercato del bene culturale.
  L'articolo 518-decies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro l'importazione illecita di beni culturali. Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione eliminandovi il richiamo al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (di cui all'originario articolo 518-sexiesdecies del testo licenziato dalla Camera, soppresso dal Senato).
  L'articolo 518-undecies, modificato dal Senato, punisce con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000 euro (il testo licenziato dalla Camera prevedeva la pena alternativa della reclusione da 1 a 4 anni o la multa da 258 a 5.165 euro) chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea. Il Senato, oltre a intervenire sulla pena edittale, ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 518-undecies, che prevedeva pene accessorie nel caso in cui il fatto fosse commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione al fine di commercio.
  Mentre gli articoli 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) e 518-terdecies (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) non sono stati oggetto di modifica, il Senato è invece intervenuto sull'articolo 518-quaterdecies che punisce la contraffazione di opere d'arte con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro. Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha soppresso la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna in caso di fatto commesso nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale.
  L'articolo 518-quinquiesdecies non è stato modificato dal Senato che invece ha soppresso la disposizione (articolo 518-sexiesdecies del testo licenziato dalla Camera) che prevedeva il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, stabilendo come pena la reclusione da 2 a 8 anni.
  Il Senato ha inoltre modificato l'articolo relativo alle circostanze aggravanti (articolo 518-sexiesdecies del testo in esame corrispondente all'articolo 518-septiesdecies del testo licenziato dalla Camera). Tale articolo prevede che tutti i delitti contro il patrimonio culturale siano aggravati (pena aumentata da un terzo alla metà) tra l'altro se essi sono commessi da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio impiegato nella conservazione o tutela di beni culturali. Il Senato ha soppresso l'ulteriore presupposto dell'aggravante, originariamente previsto dalla Camera, consistente nell'essersi volontariamente astenuto dallo svolgimento delle proprie funzioni al fine di conseguire un indebito vantaggio.Pag. 8
  L'articolo 518-septiesdecies del testo in esame corrispondente all'articolo 518-duodevicies del testo licenziato dalla Camera, che interviene in materia di circostanze attenuanti, non è stato oggetto di modifica. Il Senato è invece intervenuto sull'articolo 518-duodevicies (corrispondente all'articolo 518-undevicies del testo approvato dalla Camera), in primo luogo aggiungendo un nuovo primo comma, al fine di prevedere la confisca penale obbligatoria delle cose indicate all'articolo 518-undecies che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La disposizione specifica che in caso di estinzione del reato il giudice procederà nelle forme dell'incidente di esecuzione di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale. Il medesimo comma introdotto dal Senato prevede che la confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. L'articolo in questione, al secondo comma, prevede la confisca penale obbligatoria anche delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo. Secondo il terzo comma, quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore non più equivalente, come nel testo licenziato dalla Camera, ma, sulla base della modifica introdotta dal Senato, corrispondente al profitto o al prodotto del reato.
  Il Senato non ha modificato l'articolo 518-undevicies in materia di fatto commesso all'estero (corrispondente all'articolo 518-vicies del testo licenziato dalla Camera), mentre ha soppresso l'articolo 2 del testo della Camera, volto a modificare l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali – soppresso dallo stesso Senato – nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.
  Il Senato è inoltre intervenuto sull'attuale articolo 2, dedicato alla modifica della disciplina delle attività sotto copertura (articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146), per prevederne l'applicabilità anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali. Segnalo a tale proposito che il testo licenziato dalla Camera prevedeva invece che tale disciplina fosse applicabile alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui all'articolo 518-sexiesdecies soppresso dal Senato.
  L'articolo 3 del testo in esame modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, integrando il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli (per i quali il Senato ha modificato la collocazione nell'ambito del citato decreto legislativo e di conseguenza la numerazione), che stabiliscono le sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione ad una serie di delitti.
  Segnala a tale proposito che l'intervento del Senato, con riguardo ai delitti contro il patrimonio culturale (di cui al nuovo articolo 25-septiesdecies del decreto legislativo n. 231 del 2001), ha stabilito la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote anche per l'importazione illecita di beni culturali (di cui all'articolo 518-decies del codice penale), oltre che per l'appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter) e per l'uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-undecies), come previsto dal testo licenziato dalla Camera. Sempre con riguardo al medesimo articolo del decreto legislativo, il Senato ha stabilito la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote anche per la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (di cui all'articolo 518-octies) oltre che per il furto di beni culturali (articolo 518-bis) e per la ricettazione di beni culturali (articolo 518-quater) come previsto dal testo licenziato dalla Camera.Pag. 9
  Il nuovo articolo 25-duodevicies del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, dopo la modifica operata dal Senato, prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote. Il Senato è infatti intervenuto su questa disposizione eliminando il richiamo alla fattispecie di attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali, introdotta dalla Camera e soppressa dall'altro ramo del Parlamento.
  Il Senato è infine intervenuto sull'articolo 5 del testo in esame escludendo, rispetto al provvedimento approvato dalla Camera, l'abrogazione delle contravvenzioni previste dagli articoli 733 e 734 del codice penale. Ricorda a tale proposito che l'articolo 733 punisce, a titolo di contravvenzione, chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. La pena prevista è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro e può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. L'articolo 734, invece, punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo relativamente a luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità (la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro).
  Ciò premesso, ritiene che la proposta di legge in esame debba essere licenziata al più presto, non rilevando particolari profili di criticità e ribadendo le sollecitazioni della citata convenzione di Nicosia in favore di un rafforzamento del contrasto ai reati riguardanti i beni culturali.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.