CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 gennaio 2022
729.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 79

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sui lavori della Commissione.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i Presidenti di Camera e Senato, con lettera in data 18 gennaio 2022, hanno comunicato di aver nominato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 243 del 2012, membri del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio la professoressa Lilia Cavallari, con funzioni di Presidente, il professor Gianpaolo Arachi e la professoressa Valeria De Bonis, ai quali rivolge un augurio di buon lavoro a nome della Commissione.

  Claudio BORGHI (LEGA) auspica che la presidenza voglia esprimere, con lettera formale, l'apprezzamento della Commissione per il lavoro svolto dal professor Pisauro nel ruolo di Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

  Fabio MELILLI, presidente, assicura che invierà al più presto una lettera al professor Pisauro per esprimere l'apprezzamento della Commissione per il lavoro svolto dai componenti uscenti del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitaneriePag. 80 di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
C. 1870 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze sono giunti ad una linea comune sul provvedimento che permette di superare i profili problematici evidenziati sul medesimo provvedimento dalla Ragioneria generale dello Stato. Poiché è in corso di predisposizione una nuova relazione tecnica, chiede che l'esame sia rinviato ad altra seduta.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, considerata l'importanza del provvedimento e la sua condivisione da parte di tutte le forze politiche, sollecita il Governo a fare in modo che la Commissione bilancio sia posta nelle condizioni di esprimere il proprio parere rapidamente, se possibile anche immediatamente dopo l'elezione del Presidente della Repubblica.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel sottolineare la necessità di tenere alta l'attenzione sul provvedimento, fa presente che la linea comune che il Governo ha annunciato dovrà essere sottoposta alla valutazione della Commissione bilancio per i profili finanziari e della Commissione difesa per i profili di merito. A suo avviso, l'esito di tale valutazione non può ritenersi scontato poiché il Parlamento non deve essere relegato a svolgere la funzione di ratifica delle decisioni assunte dal Governo.

  Fabio MELILLI, presidente, considerata l'ampia condivisione del provvedimento da parte di tutte le forze politiche, assicura che sarà sua premura calendarizzare lo stesso provvedimento non appena sarà trasmessa la nuova relazione tecnica. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»).
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, fa presente che il disegno di legge, di iniziativa governativa, ha ad oggetto disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge salva mare») e che il testo è corredato, all'articolo 17, di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intera legge.
  Osserva che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato (A.S. 1571) e che nel corso dell'esame al Senato il Governo ha depositato una relazione tecnica di passaggio relativa al testo approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, evidenziando che le modifiche apportate dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, non ha osservazioni da formulare, considerato che le modifiche incidono in via ordinamentale su discipline (quella dei rifiuti accidentalmente pescati e quella dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali) cui non sono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica e nel presupposto che l'ARERA, come emerso anche nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, possa provvedere al nuovo compito di vigilanza affidatole senza nuovi o maggiori Pag. 81oneri per la finanza pubblica: circa tale presupposto sarebbe comunque opportuna, a suo avviso, una valutazione del Governo.
  Non formula osservazioni circa il rinvio a disposizioni del decreto legislativo n. 182 del 2003 che sono state abrogate e sostituite, nel presupposto che il rinvio sia comunque interpretato ed applicato come riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 197 del 2021.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, non formula osservazioni circa i commi 2 e 3, in quanto l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e i relativi interventi sono di carattere modulabile sulla base delle risorse disponibili. Circa il comma 1, invece, evidenzia che la norma impone alle Autorità di bacino di introdurre nei propri atti pianificatori misure sperimentali alla cui attuazione si provvede «anche» (come testualmente indicato) a valere sul programma sperimentale finanziato ai sensi dei commi 2 e 3, ora descritti. In proposito, tenuto conto che la norma pone un adempimento di carattere obbligatorio, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità che ciascuna Autorità possa darvi attuazione nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente e di quelle del programma sperimentale, senza che da tali adempimenti e misure derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria del medesimo articolo, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 6 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'avvio da parte del Ministero della transizione ecologica di un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti. Rileva che il medesimo comma 3 provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio 2021-2023.
  Ciò posto, considerato che l'accantonamento utilizzato presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, ove non si intendano apportare modificazioni al testo, la riduzione del citato accantonamento sia riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024, intendendosi comunque il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato, al di là del tenore letterale della disposizione, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Evidenzia ancora che il successivo articolo 17, non modificato dal Senato, reca una generale clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In proposito, non formula osservazioni, nel presupposto che, ove non si intendano apportare modificazioni al testo, pur in mancanza di una esplicita previsione in tal senso, dall'ambito di applicazione della predetta clausola debba intendersi escluso, per interpretazione sistematica, l'articolo 6 in esame, introdotto presso il Senato, dal quale – come illustrato – derivano oneri a carico della finanza pubblica oggetto di autonoma copertura.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 2, recante Campagne di sensibilizzazione evidenzia che la disposizione, assistita da una clausola di invarianza specifica che si aggiunge a quella generale, pone a carico delle autorità di sistema portuale e dei comuni adempimenti che testualmente sono configurati come di carattere obbligatorio. Rammenta Pag. 82che l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2021, sui rifiuti delle navi, già prevede forme di pubblicità del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti a cura delle Autorità portuali sostanzialmente coincidenti con le forme di pubblicità previste dalla disposizione in esame.
  In proposito, per quanto riguarda le Autorità portuali, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che gli adempimenti previsti dal comma 2 ora in esame non determinino innovazioni apprezzabili rispetto quanto già previsto, a legislazione vigente, dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 197 del 2011, e che dunque non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per quanto riguarda, invece, i comuni, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che gli enti territoriali coinvolti possano adempiere alla nuova funzione nel quadro delle risorse disponibili.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 12, recante Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la disposizione pone adempimenti a carico di soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione e nel presupposto, sul quale sarebbe a suo parere comunque utile una conferma da parte del Governo, della compatibilità della previsione con la pertinente disciplina europea.
  In ordine i profili di quantificazione dell'articolo 15, recante Tavolo interministeriale di consultazione permanente, non formula osservazioni circa l'integrazione dei componenti del Tavolo interministeriale, tenuto conto che la norma è corredata della consueta clausola di esclusione degli emolumenti e di una specifica clausola di invarianza che peraltro si aggiunge a quella generale, riferita all'intero provvedimento.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.
C. 3149 Buompane.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede di rinviare l'esame del provvedimento poiché sono in corso ulteriori approfondimenti in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.