CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 gennaio 2022
728.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 24

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 15.45.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, avverte che la X Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite I e V, il disegno di legge C. 3431, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto «decreto-legge proroga termini»). Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'approfondimento del complesso delle norme recate dal provvedimento che consta 25 articoli, segnala che la sua relazione si soffermerà sulle disposizioni di specifico interesse della Commissione, previste negli articoli 1 (commi 10 e 11), 3 (commi 1 e 2), 11 (Proroga di termini in materia di transizione ecologica), 12 (Proroga di termini in materia di turismo), 17 (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica), 20 (Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti), e 21 (Imprese di interesse strategico nazionale).
  In primo luogo, dunque, fa presente che l'articolo 1, comma 10, rinvia, dal 2021 al 2022, il termine massimo entro il quale il Ministero dello sviluppo economico (MISE) è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, 30 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa): a tal fine è novellato l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 15 del 2019 (Attuazione della citata direttiva (UE) 2015/2436). Nel dettaglio, ricorda che la suddetta autorizzazione è finalizzata all'assunzione, Pag. 25nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, di personale con competenze specifiche, soprattutto in tema di proprietà industriale, che consentano lo svolgimento dei nuovi compiti operativi derivanti dall'introduzione dei procedimenti amministrativi di nullità e decadenza del marchio a seguito del recepimento della Direttiva richiamata.
  Segnala poi che l'articolo 1, comma 11, rimodula l'autorizzazione di spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, da parte del MISE, delle unità di personale previste dalla legge di bilancio per il 2020 al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). Fermo restando l'ammontare dei relativi oneri, i singoli stanziamenti annui sono quindi riferiti al periodo 2022-2024 anziché al periodo 2021-2023. A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 328, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020). In particolare, ricorda che la disposizione è finalizzata a rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al MISE in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi d'impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze.
  Relativamente all'articolo 3, comma 1, segnala che esso estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022. Ricorda che con la disposizione richiamata: sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio); si consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie; in aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; è incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante; anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto.
  Rileva che l'articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 i termini di istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, in attesa del perfezionamento delle procedure organizzative del Ministero stesso: nelle more, le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero del turismo continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della cultura.
  Fa poi presente che l'articolo 11, comma 1, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 30 giugno 2022. Prevede altresì che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Ricorda che il comma 5 dell'articolo 219, al primo periodo, prevede che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degliPag. 26 imballaggi. È altresì sospeso l'obbligo (previsto dal secondo periodo del medesimo comma 5 dell'articolo 219) posto in capo ai produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio. Il comma 2 dell'articolo 11 all'esame demanda ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.
  Sottolinea che l'articolo 11, comma 3, fissa al 31 marzo 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020. Ricorda che il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale è stato istituito dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (legge n. 128 del 2019), che ha novellato l'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Evidenzia che il Fondo è finalizzato a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette). Il decreto MITE 12 novembre 2021 definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale relativamente alla misura di aiuto alle imprese nei predetti settori. La gestione del Fondo è affidata a Acquirente Unico S.p.a., società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.), di proprietà al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della transizione ecologica.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026 il periodo di godimento dei benefici riconosciuti alle imprese energivore nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l'estero (cd. interconnector). Si tratta di condizioni più vantaggiose sui costi dell'energia elettrica (cd. meccanismo di import virtuale, istituito dall'articolo 32 della legge n. 99 del 2009). Ricorda che il citato articolo 32 della legge n. 99 del 2009 ha introdotto una specifica disciplina per promuovere gli interconnector, realizzabili da Terna S.p.A. con il coinvolgimento dei soggetti privati. Lo scopo di tale previsione normativa è di favorire la realizzazione di un mercato unico europeo dell'energia, attraverso lo sviluppo di interconnessioni elettriche con l'estero, finanziate da parte di soggetti privati. L'articolo 11, comma 4, opera sotto forma di novella dell'articolo 1, comma 832, della legge di bilancio 2016 (legge n. 208 del 2015), la quale aveva già disposto una proroga del periodo di godimento del meccanismo di import virtuale. Inoltre, e conseguentemente, la norma in esame prevede che ARERA aggiorni le proprie delibere ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.
  Fa poi presente che l'articolo 12, comma 1, estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine finale di durata della copertura assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia. Per effetto di tale previsione, la copertura decorre dunque dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 30 giugno 2022.
  Evidenzia che l'articolo 12, comma 2, in tema di sostegni al sistema termale nazionale,Pag. 27 fissa un termine (120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali) per il rimborso all'ente termale, previa emissione della relativa fattura, dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente (cosiddetto bonus termale). Ricorda che al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto «Agosto», legge n. 126 del 2020) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del MISE, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni per l'anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni per l'acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021 sono stati dettati i criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali. In particolare, il decreto prevede che il buono sia pari al 100 per cento del prezzo di acquisto presso l'ente termale, fino a un massimo di 200 euro per ciascuna richiesta presentata. Fa presente che il suddetto decreto ministeriale fissava in 45 giorni il termine per richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente da parte dell'ente termale, previa emissione della relativa fattura: la disposizione legislativa va quindi a modificare il termine di 45 giorni previsto dal citato decreto ministeriale, peraltro non preso in considerazione dalla disposizione e dalla corrispondente relazione illustrativa.
  Evidenzia, inoltre, l'articolo 17 che estende al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti industriali della pandemia da COVID-19. Ricorda che il decreto-legge n. 23 del 2020 ha inciso sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, sia con modifiche alla disciplina strutturale, sia con l'introduzione di una disciplina emergenziale dei poteri speciali, legata alla pandemia da COVID-19. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto-legge n. 137 del 2020 (al 30 giugno 2021), dal decreto-legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e ora, per effetto della disposizione in esame, al 31 dicembre 2022. In tal senso, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato esteso temporaneamente, ovvero fino al 31 dicembre 2022, l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452. In particolare, è stato esteso fino al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea. È infine previsto che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio possa avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni. In tali casi, i termini previsti per Pag. 28l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
  Osserva che l'articolo 20 interviene sulla cornice normativa entro la quale – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione europea – le regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Com. C(2020) 1863 final e successive modificazioni e integrazioni), cosiddetto Temporary Framework. L'articolo, in particolare, è finalizzato ad adeguare la cornice alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto disposta dalla sesta modifica del Quadro temporaneo. Le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 giugno 2023 (anziché il 31 dicembre 2022).
  Infine, fa presente che l'articolo 21 reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di consentire l'utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse anche ad una ulteriore finalità (decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto), nonché di coordinare le disposizioni citate. Evidenzia che il comma 1 dell'articolo in esame riscrive, integrandolo, il decimo periodo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 che disciplina la destinazione delle predette risorse finanziarie. Ricorda che il testo previgente del citato decimo periodo del comma 1 prevede che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni citate siano versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Sottolinea che la riscrittura in esame conferma, nella sostanza, le destinazioni indicate dal testo previgente, ma introduce dei limiti di spesa specifici per ognuna delle destinazioni citate, oltre ad aggiornare i riferimenti. Viene infatti previsto che: all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria è destinato un ammontare complessivo non eccedente 450 milioni di euro; a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale (rispetto alla norma previgente viene specificato che gli interventi in questione sono relativi al sito siderurgico di Taranto e alla connessa centrale termoelettrica previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. e dal gestore dello stabilimento in coerenza con il provvedimento del MISE prot. 18559 del 7 settembre 2018) per un ammontare complessivo non eccedente 190 milioni di euro. Evidenzia, quindi, che rispetto al testo previgente viene prevista un'ulteriore destinazione, consistente in progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati dal gestore dello stabilimento stesso, a cui sono destinate le risorse rimanenti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato. Il comma 2 modifica il comma 6-undecies, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, che disciplina la destinazione delle somme derivanti da obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. A differenza del testo previgente, che precisa che tali risorse sono destinate «al finanziamento di interventi per il risanamento e la Pag. 29bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte», il nuovo testo previsto dal comma in esame precisa che le somme in questione sono destinate al finanziamento degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 (modificato dal comma 1 dell'articolo in esame). Anche il comma 3 dell'articolo in esame reca modifiche di coordinamento conseguenti alla riscrittura operata dal comma 1: analogamente a quanto previsto dal comma 2, il comma 3 è volto a modificare i richiami (presenti nell'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2017) alla destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalle obbligazioni in questione al fine di far riferimento alle destinazioni previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 (modificato dal predetto comma 1 dell'articolo in esame). Il comma 4 dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE, sui cd. aiuti di Stato.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
C. 3434 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (IV), relatrice, illustra il provvedimento in titolo ricordando che è l'ultimo, in senso cronologico, di quattro decreti legge che nell'arco degli ultimi due mesi sono stati adottati per predisporre misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 in vista della stagione invernale. Segue infatti il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame dell'Assemblea, e i decreti-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 e n. 229 del 30 dicembre 2021 (il quale ultimo dovrebbe confluire per emendamento nel decreto-legge n. 221), attualmente in prima lettura al Senato.
  Osserva che previsione centrale del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 è la generalizzazione (con decorrenza dal 1° febbraio 2022) dell'obbligo di vaccinazione, finora disposto per alcuni settori lavorativi (sanitario, scolastico, di sicurezza e difesa, penitenziario, di giustizia minorile e di comunità), a tutti coloro che abbiano più di cinquanta anni di età nonché al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche). Inoltre esso prevede l'estensione (decorrente dal 15 febbraio 2022) della certificazione verde cosiddetta rafforzata per l'accesso ai luoghi di lavoro, con riferimento ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni (ferma restando la condizione della certificazione verde non rafforzata per i soggetti di età inferiore). Amplia, inoltre, il novero di attività e servizi per l'accesso ai quali la certificazione verde sia richiesta quale requisito. Specifiche disposizioni sono dettate per la gestione dei casi di positività al virus nel sistema educativo, didattico e formativo (con previsione, differenziata a seconda del ciclo di istruzione e del numero di casi positivi, delle condizioni in cui si ricorra alla didattica a distanza) nonché per il tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, illustra quindi brevemente il contenuto dell'articolato segnalando, preliminarmente, che le disposizioni che maggiormente interessano le competenze della X Commissione sono recate nell'articolo 3.
  Venendo, quindi, al testo, composto di 6 articoli, fa presente innanzi tutto che l'articolo 1 stabilisce l'obbligo per i soggetti di età superiore a cinquanta anni di vaccinazionePag. 30 contro il COVID-19 e reca disposizioni sull'accesso al luogo di lavoro e agli uffici giudiziari da parte dei medesimi soggetti. Prevede poi norme sanzionatorie per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall'ambito di applicazione dell'obbligo sono esclusi, in via temporanea o definitiva, a seconda dei casi, i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame ovvero i soggetti che abbiano contratto il COVID-19. Si dispone altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni – anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione – che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.
  L'articolo 2 estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera a)), attribuendo il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale ai dirigenti e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture in questione (comma 1, lettera b)). In caso di accertamento dell'inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si dispone la sospensione – la cui efficacia è disposta non oltre il 15 giugno 2022 – dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento (comma 1, lettera c)).
  Evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19. La lettera a) del comma 1 dell'articolo in oggetto reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. In particolare, per quanto concerne gli specifici profili di interesse della Commissione, segnala che l'ampliamento operato dalla norma in esame concerne anche – a decorrere dal 20 gennaio 2022 – la fruizione dei servizi alla persona (ricorda che secondo il D.P.C.M. 2 marzo 2021, rientrano in tale ambito sia quelli erogati da acconciatori, estetisti e tatuatori sia quelli forniti da lavanderie – anche industriali – e tintorie – ivi compresa la pulitura di articoli tessili e di pellicce – sia i servizi erogati da imprese di pompe funebri, ivi compresi i servizi connessi a questi ultimi) nonché l'accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari ed alle attività commerciali. Riguardo tale estensione segnala, tuttavia, che si prevede che siano individuati ed esclusi (dalla condizione del possesso del certificato in esame) i servizi ed attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto all'esame: l'estensione è posta con decorrenza dal 1° febbraio 2022 ovvero coincide con la data di decorrenza dell'efficacia del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora quest'ultima data sia diversa. La lettera b) del comma 1 estende l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato «rafforzato»; resta ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La lettera c) del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che Pag. 31consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o «rafforzato», a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest'ultimo lavoratore, di rientro. Il comma 2 estende l'ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o «rafforzato»); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.
  L'articolo 4 prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e si ricorre alla didattica a distanza – o alla didattica digitale integrata – nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).
  L'articolo 5 autorizza la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In tale ambito, la disposizione prevede che l'attività di testing dei contagi COVID-19 avvenga, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d'intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato. Il comma 2 dispone che, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai citati protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021 (convertito con legge 16 settembre 2021, n. 126) per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.
  Conclude ricordando che l'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 gennaio 2022.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.