CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 gennaio 2022
728.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 15

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 18 gennaio 2022.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00600 Zolezzi, 7-00658 Lucchini, 7-00672 Foti e 7-00768 Pezzopane, recanti Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe, di rappresentanti dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di Anas Spa, di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), del Comitato Ponte Becca, del Comitato Treno Ponte-Tangenziale (ponte Casalmaggiore) e del Comitato Vogliamo il Ponte (Comitato San Benedetto Po).

  Le audizioni si sono svolte dalle 9.30 alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. – Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

  La seduta comincia alle 14.10.

D.L. n. 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.
(Alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea DARA (LEGA), relatore, in qualità di relatore, riferisce sui contenuti del decreto-legge n. 228 del 2021, per le parti di competenza della Commissione.
  La prima disposizione che viene in evidenza è l'articolo 2, comma 1, che proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle Pag. 16funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Si ricorda che la disciplina oggetto di proroga è contenuta all'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, che individua l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Tra di esse rientrano le funzioni riguardanti il catasto, la pianificazione urbanistica ed edilizia, la pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, l'avvio e lo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi nonché l'edilizia scolastica.
  Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) è statuito l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali stesse, oggetto di successive e ripetute proroghe che ne hanno rinviato l'entrata in vigore.
  Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, a seguito della quale è stato istituito un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'interno.
  L'articolo 3, comma 4, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il termine entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali può essere incrementato fino al 30 per cento l'importo dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore, in deroga al limite del 20 per cento fissato dall'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici. La relazione illustrativa sottolinea che tale proroga «risulta necessaria per gli effetti positivi che produce sulla liquidità delle imprese favorendone gli investimenti anche in considerazione dell'attuale incremento dei costi delle materie prime».
  Pur non essendo di diretta competenza, merita un richiamo l'articolo 5, comma 1, che proroga dal 31 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza – l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 232, del decreto-legge n. 34 del 2020. Si tratta di disposizioni volte, rispettivamente, ad autorizzare, per tutta la durata dell'emergenza, gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cosiddetto SAL), anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto, nonché ad accelerare l'esecuzione degli stessi interventi nella fase di sospensione delle attività didattiche.
  L'articolo 7, comma 4, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022 le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali delle regioni del Centro Italia colpite da eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. La Relazione illustrativa specifica che la disposizione in esame è volta ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e, con essi, il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura.
  L'articolo 11, comma 1 sospende fino al 30 giugno 2022 il termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi. Tali obblighi sono indicati dall'articolo 219, comma 5, del Codice dell'ambiente, secondo cui gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le norme tecniche UNI e le determinazioni della Commissione dell'Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
  È altresì sospeso l'obbligo (anch'esso previsto al citato comma 5 dell'articolo 219) posto in capo ai produttori di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.
  Ancora, si prevede che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
  Il comma 2 integra il citato articolo 219 del Codice dell'ambiente al fine di demandare la definizione di linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi ad un Pag. 17decreto di natura non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni. Secondo la relazione illustrativa, tale decreto si rende necessario per superare le difficoltà applicative riscontrate nell'attuazione dei suddetti obblighi.
  Involge indirettamente le competenze della Commissione anche la previsione dell'articolo 11, comma 3, che fissa al 31 marzo 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020. Tale fondo è finalizzato a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette).
  L'articolo 13, comma 2, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.
  Si ricorda che il sito è individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale, che sono affidate al Prefetto di Genova, chiamato a realizzarle entro il 31 dicembre 2022 (nel testo previgente il termine scadeva il 31 dicembre 2021).
  Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, anch'esso novellato dalla disposizione in esame, ha previsto l'intestazione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, a cui attribuire le risorse del Ministero destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani, ad eccezione della spesa straordinaria prevista dal comma 5-bis del medesimo articolo 12 per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani. Si tratta delle risorse già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554.
  Infine, l'articolo 13, comma 3, proroga di un anno, fino al 30 aprile 2022 il termine di cessazione delle funzioni del Commissario previsto per la gestione del piano di interventi per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino 2020-2021 di Cortina d'Ampezzo. La relazione illustrativa puntualizza che la proroga è finalizzata a garantire la chiusura delle attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, anche in considerazione dell'importanza strategica che assume l'ultimazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, nonché dei seguiti organizzativi e dei ripristini degli impianti che saranno messi in esercizio alla fine del mese di dicembre 2021.
  L'articolo 21 reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di consentire l'utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse anche ad una ulteriore finalità (decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto), nonché di coordinare le disposizioni citate.
  In particolare, il testo previgente prevede che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni citate siano destinate alla tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e alla tutela della sicurezza e della salute, nonché alle misure di ripristino e di bonifica ambientale.
  La riscrittura in esame conferma, nella sostanza, le destinazioni, ma introduce dei limiti di spesa specifici per ognuna delle destinazioni citate. Viene infatti fissato in Pag. 18450 milioni il capitale destinato alle attività di tutela ambientale e sanitaria, mentre alle altre finalità è destinato una cifra non eccedente 190 milioni di euro.
  La relazione illustrativa sottolinea che, tenendo conto delle somme già allocate ai suddetti interventi ambientali ad opera del gestore residua quindi un'ingente disponibilità di risorse inutilizzate, quantificabile in euro 575 milioni.
  Pertanto, rispetto al testo previgente viene prevista un'ulteriore destinazione, consistente in progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del gestore dello stabilimento stesso, a cui sono destinate le risorse rimanenti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La relazione illustrativa sottolinea che tale nuova destinazione viene indicata «in coerenza con gli obiettivi del PNRR».
  Il comma 2 modifica la disciplina previgente – secondo cui tali risorse sono destinate «al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte» – al fine di precisare che le somme in questione sono destinate al finanziamento degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 (ovviamente come modificato dal comma 1).
  Anche il comma 3 dell'articolo in esame reca modifiche di coordinamento conseguenti alla riscrittura operata dal comma 1.
  Il comma 4 dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE, sui cosiddetti aiuti di Stato.
  Conclusivamente, si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi emersi nel corso del dibattito.

  La Sottosegretaria Ilaria FONTANA si riserva di intervenire in una successiva seduta.

  Alessio BUTTI, presidente, ringrazia il collega Dara per la relazione e per la disponibilità a valutare eventuali proposte che dovessero pervenire dagli altri gruppi ed in particolare delle opposizioni. Venendo al merito del provvedimento, osserva che le funzioni oggetto dell'articolo 2, comma 1, per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti e, in determinate condizioni, al di sotto dei 3000, sono di estremo rilievo e dall'interlocuzione con gli amministratori locali l'unica cosa che emerge con forza è la richiesta di non procedere a continue proroghe, per superare la condizione di incertezza che da anni regola il sistema. Osserva che per l'organizzazione delle funzioni e dei servizi è necessario uno sforzo di tipo logistico non indifferente e pertanto saluta con favore il gruppo di studio istituito dal Ministero, seppur tardivamente, che potrà dare utili indicazioni al riguardo. Rileva che, essendo imminente la presentazione alle Camere da parte del Governo di un disegno di legge delega per la revisione del testo unico degli enti locali, che ha l'obiettivo di riorganizzare tale materia superando gli errori del passato, con particolare riguardo alle province, chiede al relatore di inserire, nella proposta di parere, una osservazione con la quale si chieda di tenere in debito conto la questione dei piccoli comuni all'interno di tale revisione complessiva.
  Con riferimento all'articolo 5, comma 1, avente ad oggetto l'edilizia scolastica, ritiene che il metodo del pagamento dei SAL debba avvenire di prassi, e non solo in situazioni di emergenza. Le imprese devono essere infatti pagate dalle pubbliche amministrazioni a tempo debito e gli interventi da queste svolti devono essere riconosciuti indipendentemente dallo stato di emergenza. Si tratta oltretutto, in caso di specie, di un patrimonio importantissimo, fosse anche solo per la presenza al suo interno di docenti e studenti.
  Con riguardo all'articolo 7, comma 4, ritiene che sia arrivato il momento di superare, nei provvedimenti legislativi, il richiamoPag. 19 all'obiettivo di «proseguimento e accelerazione del processo di ricostruzione», essendo ormai arrivato il momento di completare tale processo. La messa in sicurezza di beni culturali all'interno delle zone sismiche inoltre è un obiettivo che dovrebbe essere perseguito a regime e non tramite proroga di termini in un decreto-legge.
  Quanto all'articolo 11, comma 1, osserva che alcuni settori sono più energivore di altri e cita ad esempio il settore tessile. Tali settori soffriranno più di altri per il «caro bollette» e la triste aspettativa è che molte imprese ad esse appartenenti saranno costrette alla chiusura. Le due transizioni, quella ecologica e quella digitale, devono quindi senz'altro essere al centro della politica dei prossimi anni, consentendo tuttavia a questi settori di emanciparsi e di evolvere rispetto alle dinamiche del passato, pena la mancata sopravvivenza del sistema.
  Conclusivamente, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, che proroga il termine di cessazione delle funzioni del Commissario per la gestione del piano di interventi per i campionati mondiali di sci alpino di Cortina 2020-2021, coglie l'occasione per manifestare l'esigenza che il Parlamento venga informato, attraverso le Commissioni permanenti, dell'attività svolta dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026» relative agli interventi in corso di realizzazione in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.