CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 gennaio 2022
727.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 17 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
C. 3442 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, laddove gli emendamenti approvati dal Senato non ne sono corredati.
  Osserva che nel corso dell'esame in prima lettura il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato, di cui si dà conto nel presente esame Nota, ove rilevante.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante obblighi vaccinali, rileva che la disposizione interviene in materia di obblighi vaccinali per gli operatori della sanità, osservando che alla previgente disciplina, introdotta dagli articoli 4 e 4-bis (per i lavoratori delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) del decreto-legge n. 52 del 2021, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Evidenzia che le innovazioni introdotte, tra l'altro, rimuovono il termine del 31 dicembre 2021 per l'obbligo vaccinale; includono in tale obbligo la «terza dose»; estendono l'obbligo ai tirocinanti e inaspriscono le conseguenze dell'inadempimento. Segnala che la relazione tecnica indica che i costi per la somministrazione dei vaccini sono già coperti nell'ambito del Piano vaccinale, e che il Governo, in sede di esame presso la Commissione Bilancio del Senato, ha precisato che la disciplina dei controlli non è innovata fornendo altresì rassicurazioni circa la possibilità di controllare anche l'assunzione della terza dose con le medesime risorse previste per il controllo riferito alle prime dosi. Rileva, inoltre, che la clausola di invarianza riferita all'articolo 4 è stata ribadita nella nuova formulazione.
  Sotto questi profili non formula dunque osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che i predetti controlli, ivi compresi quelli riferiti all'estensione dell'obbligo vaccinale ai tirocinanti, siano comunque realizzabili nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Andrebbero invece a suo avviso acquisiti elementi volti ad escludere che il venir Pag. 10meno della possibilità di adibire gli operatori inadempienti all'obbligo vaccinale ad altre mansioni possa comportare un apprezzabile impatto organizzativo ed amministrativo per gli enti del servizio sanitario nazionale.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, prende atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione fornita nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. In particolare, prende atto che la prevista sostituzione del personale scolastico, e più in generale del personale del sistema di istruzione e formazione, sospeso in caso di non adempimento dell'obbligo vaccinale non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto in virtù della sospensione non vengono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, al personale sostituito e che, pertanto, gli oneri derivanti dai contratti a tempo determinato sono più che compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale.
  In merito alla capacità delle amministrazioni, con specifico riguardo a quelle relative al comparto sicurezza, di continuare ad assicurare i livelli minimi di servizio a fronte dalle misure di sospensione che potranno interessare il relativo personale, rileva che con la predetta documentazione è stato riferito dal Governo che, a fronte di una complessa quantificazione dell'entità del personale sanzionabile con sospensione dal servizio, in linea di principio, l'incidenza di tale fenomeno non sarà tale da pregiudicare la capacità degli apparati di dispiegare l'azione di controllo e che, tanto premesso è stata confermata, allo stato dei dati disponibili, la sostenibilità della disposizione con le risorse disponibili a legislazione invariata.
  Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato – che prevedono l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale vaccinale e al personale educativo e ATA della scuola e delle altre istituzioni del sistema di istruzione e formazione, nonché la sostituzione da parte dei direttori degli uffici scolastici regionali dei dirigenti scolastici sospesi con attribuzione della reggenza delle relative istituzioni scolastiche statali ad altro dirigente per la durata della – andrebbe a suo parere acquisita una valutazione volta a verificare, anche con riguardo alle suddette fattispecie, che le amministrazioni interessate dall'eventuale sospensione dal servizio del relativo personale possano continuare ad assicurare i relativi servizi in condizioni di neutralità finanziaria.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, recante misure per il personale delle pubbliche amministrazioni, evidenzia che le disposizioni fanno riferimento al solo personale delle pubbliche amministrazioni, le cui assenze per la somministrazione del vaccino Covid sono per effetto della norma considerate giustificate (e, dunque, non oggetto di penalizzazione economica). In proposito, osserva quanto segue:

   per quanto riguarda la mancata penalizzazione dei giorni di assenza, andrebbe a suo avviso confermato che la norma non comporti nuovi oneri bensì la mera rinuncia a risparmi eventuali (per penalizzazioni retributive) non scontati nei tendenziali;

   per quanto riguarda la necessità di sostituzione del personale che si sottopone alla vaccinazione, prende atto, per quanto riguarda il personale della scuola e dell'università, degli elementi già forniti dalla relazione tecnica riferita all'articolo 31, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 2021 (che aveva introdotto un'analoga disposizione limitatamente a detto personale) e non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale reputa utile una conferma – che, per il restante personale, non sussistano obblighi rilevanti di sostituzioni giornaliere;

   per quanto riguarda l'efficacia della disposizione, rileva che essa, testualmente, risulta disporre per il futuro, ossia per le Pag. 11nuove vaccinazioni, e dunque non per le giornate di assenza pregresse, pur motivate dalla medesima vaccinazione. Tuttavia, qualora in sede interpretativa o applicativa, anche in esito ad eventuale contenzioso, la previsione normativa dovesse essere ritenuta applicabile anche ai dipendenti pubblici già vaccinati, potrebbe determinarsi un obbligo di restituzione di quanto eventualmente trattenuto per il giorno di assenza. Pur trattandosi di effetti di carattere eventuale, sul punto giudica utile acquisire l'avviso del Governo;

   analogamente, pur tenuto conto del carattere eventuale ed indiretto dei relativi effetti, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa eventuali oneri connessi a richieste emulative da parte dei dipendenti privati, nell'ipotesi di rimborso a carico dell'ente previdenziale.

  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante durata delle certificazioni verdi COVID-19, non ha osservazioni da formulare, in considerazione della natura ordinamentale delle norme, ribadita anche dalla relazione tecnica, in quanto alla disciplina su cui le norme intervengono non sono stati ascritti effetti finanziari, e in quanto le disposizioni – inserite nell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 – risultano assistite dalla specifica clausola di invarianza di cui al comma 10 dell'articolo medesimo.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, non formula osservazioni sulle misure contenute alle lettere a), b) e c-bis), mentre su quanto previsto alla lettera c) prende atto dei chiarimenti espressi dal Governo durante l'esame al Senato.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di realizzare le attività previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 6, recante disposizioni transitorie, per quanto attiene al comma 2, pur ricordando che alla normativa, sopra richiamata, in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 non sono stati ascritti effetti finanziari, osserva che la disposizione in esame autorizza in via generale «interventi di adeguamento» necessari alla predetta verifica, i cui contenuti non vengono precisati né dalla norma né dalla relazione tecnica. Andrebbero quindi acquisiti, a suo giudizio, elementi a conferma dell'effettiva neutralità finanziaria dei predetti adeguamenti.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non formula osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato. In particolare, prende atto che i controlli, in base a quanto confermato nella suddetta documentazione, risultano sostenibili con le risorse a legislazione vigente; ciò considerato che tali verifiche potranno essere effettuate anche a «campione» e che le stesse potranno essere abbinate all'azione coordinata di controllo del territorio.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante campagne di informazione, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1).
  Quindi, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. I controlli relativi all'adempimento degli obblighi vaccinali per gli operatori sanitari, previsti dal decreto-legge n. 44 del 2021, come modificati dall'articolo 1 del presente provvedimento, con particolare riguardo alla somministrazione della terza dose e all'estensione dell'obbligo vaccinale ai tirocinanti, saranno realizzati nel quadro delle risorse disponibili a legislazione Pag. 12vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 9 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge, come sostituito dal citato articolo 1.
  L'eliminazione della possibilità di adibire ad altre mansioni gli operatori sanitari inadempienti all'obbligo vaccinale, introdotta dal citato articolo 1, non comporta apprezzabili impatti organizzativi ed amministrativi per gli enti del servizio sanitario nazionale.
  Le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 2, che prevedono l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al personale educativo e ATA della scuola e delle altre istituzioni del sistema di istruzione e formazione nonché la sostituzione dei dirigenti scolastici sospesi con attribuzione della reggenza delle istituzioni scolastiche statali coinvolte ad altro dirigente per la durata della sospensione, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate continueranno ad assicurare i propri servizi ad invarianza di oneri.
  L'articolo 2-bis, che stabilisce che sono giustificate – e quindi non oggetto di penalizzazione economica – le assenze del personale delle pubbliche amministrazioni dovute alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché determina la mera rinuncia a risparmi eventuali, concernenti le penalizzazioni retributive, non scontati nei tendenziali di finanza pubblica, e non comporta per il restante personale in servizio rilevanti obblighi di sostituzioni giornaliere.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3442 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021 recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    i controlli relativi all'adempimento degli obblighi vaccinali per gli operatori sanitari, previsti dal decreto-legge n. 44 del 2021, come modificati dall'articolo 1 del presente provvedimento, con particolare riguardo alla somministrazione della terza dose e all'estensione dell'obbligo vaccinale ai tirocinanti, saranno realizzati nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 9 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge, come sostituito dal citato articolo 1;

    l'eliminazione della possibilità di adibire ad altre mansioni gli operatori sanitari inadempienti all'obbligo vaccinale, introdotta dal citato articolo 1, non comporta apprezzabili impatti organizzativi ed amministrativi per gli enti del servizio sanitario nazionale;

    le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 2, che prevedono l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al personale educativo e ATA della scuola e delle altre istituzioni del sistema di istruzione e formazione nonché la sostituzione dei dirigenti scolastici sospesi con attribuzione della reggenza delle istituzioni scolastiche statali coinvolte ad altro dirigente per la durata della sospensione, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate continueranno ad assicurare i propri servizi ad invarianza di oneri;

    l'articolo 2-bis, che stabilisce che sono giustificate – e quindi non oggetto di penalizzazione economica – le assenze del personale delle pubbliche amministrazioni dovute alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, Pag. 13giacché determina la mera rinuncia a risparmi eventuali, concernenti le penalizzazioni retributive, non scontati nei tendenziali di finanza pubblica, e non comporta per il restante personale in servizio rilevanti obblighi di sostituzioni giornaliere;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.
C. 3322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca, all'articolo 1, l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999.
  In particolare, esso introduce talune integrazioni al predetto Accordo, volte, da un lato, a prevedere che l'autorizzazione bilaterale per il trasporto delle merci fra Italia ed Armenia possa riguardare anche uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti, dall'altro, a precisare che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) usato nel viaggio di andata.
  Gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, l'ordine di esecuzione e la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate alle attività di propria competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Tutto ciò considerato, rilevata l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
C. 3325 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge – approvato in prima lettura dal Senato – reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni Pag. 14fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerato quanto evidenziato dalla relazione tecnica ai fini della verifica della clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Nello specifico, prende atto che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 42, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali tra le Parti saranno interamente a carico del bilancio dell'UE e che le relative attività non comporteranno contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In merito al funzionamento del Comitato misto rileva che la relazione tecnica precisa, altresì, che questo sarà garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE e che non è prevista, pertanto, la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e che le relative spese di missione graveranno, quindi, esclusivamente sul pertinente bilancio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3 reca una generale clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò considerato, propone di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
C. 3318 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, fa presente che il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'Accordo in esame riguarda lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana dell'Istituto forestale europeo. Osserva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provveda a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Evidenzia che sugli articoli XII, contenente regime di esenzione su merci e materiali acquistati dall'Istituto, e XIII – per il quale i rappresentanti dell'Istituto, se non cittadini italiani o residenti permanenti, sono esenti da imposte dirette sui redditi percepiti, hanno la libertà di detenere e trasferire valuta, beni, titoli e beni mobili o immobili e godono dell'esenzione da dazi e tributi sui propri effetti personali, compreso un autoveicolo – la relazione tecnica afferma che non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto costituiscono rinuncia a maggior gettito, osservando, in particolare, Pag. 15che l'esenzione da dazi doganali e altri prelievi, proibizioni e restrizioni prevista dall'articolo XIII viene limitata ad un numero massimo di una autovettura al momento della prima nomina: pertanto, sulla disposizione non formula osservazioni. Segnala inoltre che, all'Articolo X (che dispone la copertura sanitaria e previdenziale del personale impiegato presso l'Ufficio tramite enti assicurativi pubblici o privati, italiani o di altro Stato, che prestino copertura nel territorio nazionale), si prevede altresì la possibilità, per i membri del personale, di versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e di beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste. Sul punto, andrebbero a suo avviso acquisiti elementi idonei a suffragare l'assunzione di equilibrio fra contribuzioni e prestazioni sia sul piano attuariale sia sul piano della cassa, tenuto conto che alla norma non sono ascritti effetti finanziari e la relazione tecnica non fornisce elementi a supporto della predetta assunzione. Rileva, infine, sul riconoscimento da parte del Governo italiano di un contributo annuale di 500.000 euro ai costi dell'Ufficio, che la relazione tecnica evidenzia il carattere omnicomprensivo di tale contributo finalizzato alle spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria dei locali messi gratuitamente a disposizione di EFI sulla base dell'articolo II, paragrafo 2 dell'Accordo. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica aggiunge che la manutenzione straordinaria ricadrà in capo al proprietario dei locali (CREA). In proposito, per quanto attiene al contributo, non formula osservazioni in quanto la disposizione viene espressa in termini di limiti di spesa. Riguardo alle spese di manutenzione straordinaria che fanno capo all'ente proprietario, egualmente non formula osservazioni nel presupposto, sul quale reputa opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma, che il CREA abbia la disponibilità di adeguate risorse. Per le restanti norme non ha osservazioni da formulare in quanto di carattere ordinamentale. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3 fa fronte agli oneri, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, derivanti dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo oggetto di ratifica – che prevede il versamento di un contributo annuale da parte del Governo italiano in favore dell'Istituto forestale europeo per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria dei locali al medesimo Istituto assegnati a titolo gratuito in comodato d'uso. Segnala, in particolare, che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge n. 234 del 2021, recante bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024. Tanto premesso, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021 e della natura della spesa oggetto di copertura, reputa opportuno aggiornare la decorrenza degli oneri a far data dall'anno 2022 e imputare la relativa copertura finanziaria allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente riferito al vigente bilancio triennale 2022-2024. Sul punto, giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. L'articolo X dell'Accordo, in materia di regimi di previdenza sociale per il personale impiegato presso l'Ufficio per la forestazione urbana, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'equilibrio tra contribuzioni e prestazioni è assicurato nel quadro del sistema previdenziale generale e del finanziamento del sistema sanitario nazionale, non essendo previsti meccanismi più favorevoli di calcolo delle prestazioni o dei contributi dovuti rispetto alle regole generali applicabili alle contribuzioni volontarie e alle iscrizioni volontarie al Servizio sanitario nazionale.
  Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procederà nell'ambito delle proprie risorse di bilancio alla ristrutturazione dei locali da destinare alla sede del predetto Ufficio, in vista della quale sono già stati effettuati Pag. 16sopralluoghi operativi nel mese di dicembre 2021 da parte dei referenti italiani dell'Istituto medesimo.
  Considerata l'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021 e la natura della spesa oggetto di copertura, all'articolo 3, comma 1, ritiene, infine, necessario aggiornare la decorrenza degli oneri a far data dall'anno 2022 e imputare la relativa copertura finanziaria al triennio 2022-2024.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3318 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo X dell'Accordo, in materia di regimi di previdenza sociale per il personale impiegato presso l'Ufficio per la forestazione urbana, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'equilibrio tra contribuzioni e prestazioni è assicurato nel quadro del sistema previdenziale generale e del finanziamento del sistema sanitario nazionale, non essendo previsti meccanismi più favorevoli di calcolo delle prestazioni o dei contributi dovuti rispetto alle regole generali applicabili alle contribuzioni volontarie e alle iscrizioni volontarie al Servizio sanitario nazionale;

    il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procederà nell'ambito delle proprie risorse di bilancio alla ristrutturazione dei locali da destinare alla sede del predetto Ufficio, in vista della quale sono già stati effettuati sopralluoghi operativi nel mese di dicembre 2021 da parte dei referenti italiani dell'Istituto medesimo;

    considerata l'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021 e la natura della spesa oggetto di copertura, all'articolo 3, comma 1, appare necessario aggiornare la decorrenza degli oneri a far data dall'anno 2022 e imputare la relativa copertura finanziaria al triennio 2022-2024,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2022;

    sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2021-2023 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2022-2024;

    sostituire le parole: per l'anno 2021 con le seguenti: per l'anno 2022».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.
C. 3323 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Leonardo DONNO (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame – Pag. 17già approvato dal Senato (A.S. 1378) – reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 e che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti del Protocollo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'Accordo in esame riguarda l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X. Osserva, in proposito, che la relazione tecnica, allegata al testo del disegno di legge presentato nel 2019, fornisce i dati riferiti alle spese sostenute per l'ultimazione, nel 2017, dell'infrastruttura e per l'esercizio della stessa (comprese le spese di missione), dal 2017 al 2019, affermando che le stesse trovavano capienza nei corrispondenti stanziamenti di bilancio. In proposito, nel prendere atto di tali indicazioni, evidenzia l'opportunità di acquisire analoghe indicazioni con riferimento alle predette spese di esercizio sostenute nel 2020 e nel 2021, nonché in merito alla previsione di spesa annua decorrente dal 2022 e alla capienza dei relativi stanziamenti già previsti in bilancio in base alla vigente normativa.
  Tali indicazioni appaiono a suo avviso opportune anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica, nell'evidenziare che la copertura delle spese in questione è a valere sui capitoli 7836 e 1836 del bilancio del MIUR, affermava che, con l'ingresso del Regno Unito in XFEL la quota di partecipazione italiana sarebbe diminuita (dal 2,89 per cento al 2,83 per cento), ma il valore esatto della riduzione degli oneri di partecipazione, ovvero il contributo annuale ai costi d'operazione, sarebbe stato inferiore a quello dovuto alla mera ridefinizione delle quote societarie per effetto di un marginale aumento del costo di esercizio dell'infrastruttura XFEL. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3 reca una generale clausola di invarianza finanziaria prevedendo, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla legge medesima con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.
C. 3324 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto degli elementi informativi fornitiPag. 18 dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo pervenuta durante l'esame presso il Senato, che, tra l'altro, assicura che le misure di misure di protezione della sede del Centro sono assicurate anche nel quadro dell'«Operazione strade sicure». Pur considerando che tale misura è stata prorogata fino al 2023 dalla legge di bilancio 2022, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che le risorse necessarie per le predette finalità sussistano anche in via permanente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 2, prevede che agli eventuali oneri derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi dell'Accordo si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non formula osservazioni, in considerazione del fatto che il presente provvedimento, come risulta dalla relazione tecnica, sarà attuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando quanto previsto dalla disposizione di cui al predetto articolo 3, comma 2.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che il progetto di legge reca norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo e che esso – già approvato dalla Camera (nuovo testo AC 875 e abb-A) – è stato modificato e integrato dal Senato (AS 1893) e che tali modifiche e integrazioni non risultano corredate di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle sole modifiche e integrazioni introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa i profili di quantificazione degli articoli 3, 7, 9 e 16, recanti Associazioni professionali a carattere sindacale nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare, al fine di verificare la previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 20 e all'articolo 16, comma 6, del provvedimento in esame, andrebbe a suo avviso acquisita una valutazione del Governo volta a confermare che l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare, in termini di equiordinazione con la corrispondente disciplina relativa alle Forze di Polizia a ordinamento civile, possa essere disposta, come previsto dalla norma, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica. In particolare, andrebbe escluso che, per effetto della previsione in esame, possa determinarsi la necessità di un incremento complessivo delle risorse necessarie per la corresponsione di trattamenti economici in favore del personale militare interessato; ciò anche in relazione all'eventuale applicazione di misure di carattere perequativo.
  Analogamente, andrebbe a suo parere confermato che l'attività di accertamento periodico (almeno ogni 3 anni), da parte dei ministeri competenti, della permanenza in capo alle associazioni sindacali militari dei requisiti previsti per la loro costituzione possa essere svolta senza nuovi o maggiori oneri e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto, inoltre, alla possibilità di concedere, da parte delle amministrazioni interessate, alle associazioni sindacali militari l'uso di locali Pag. 19da adibire a ufficio delle associazioni stesse, non formula osservazioni, considerata la portata facoltativa della disposizione e tenuto conto che la stessa vincola tale possibilità all'assenza di oneri per l'amministrazione concedente e alla compatibilità con l'effettiva disponibilità di locali.
  In merito, infine, alla possibilità per le associazioni sindacali militari di finanziarsi, anche, con le attività di assistenza fiscale e consulenza da svolgere in favore dei propri iscritti, non formula osservazioni nel presupposto che detta previsione non comporti stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente in favore dei soggetti che svolgano le predette attività.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte al testo dal Senato.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto della relazione tecnica consegnata dalla rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 17 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo».
Atto 348.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali».
Atto 349.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati».
Atto 350.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali».
Atto 351.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto all'ordine del giorno.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, fa presente che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2020 di pertinenza statale, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2017, riferiti all'anno 2016.
  Secondo informazioni disponibili sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, solo il 42,47 per cento dei contribuenti ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi (17.357.043 contribuenti su un totale di 40.872.080).
  I quattro provvedimenti presentati dal Governo corrispondono alle quattro categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale – come già negli scorsi anni – non sono Pag. 20presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Pertanto, per tale categoria la procedura di assegnazione delle risorse viene ora gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.
  L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell'otto per mille IRPEF risulta pari, nel 2020, a poco meno di 1,42 miliardi di euro, mentre le risorse complessivamente disponibili per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2020 sono pari a 49.762.884 euro.
  Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 203.775.289 euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio sul cap. 2780/MEF, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità.
  Per l'anno 2020, incidono sulla quantificazione delle risorse dell'otto per mille di competenza statale le riduzioni disposte da autorizzazioni legislative per un totale di oltre 137,8 milioni di euro.
  Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la Corte dei Conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come – sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, per esigenze di bilancio – la destinazione della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi verso finalità diverse da quelle previste dalla legge, talvolta antitetiche alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave vulnus all'istituto, che trova la sua ragion d'essere proprio nella libera scelta dei cittadini, determinando, secondo la Corte dei conti, il venir meno dell'affidamento, derivante dalla sottoscrizione, sull'utilizzo della quota stessa.
  Sulla questione è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha stabilito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.
  Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del divieto continueranno ad incidere a lungo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste.
  Stante quanto sopra illustrato, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro (cap. 2780/Ministero dell'economia), rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, con una riduzione complessiva di oltre 137,8 milioni di euro. Tale somma è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 224), ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse.
  In merito all'importo di 62.029.694 euro trasferito dal Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, si rileva tuttavia che, conteggiando le suesposte riduzioni previste per legge (pari a complessivi 137.769.023 euro), esso sembrerebbe calcolato su un importo della quota Stato dell'8 per mille – come spettante sulla base della percentuale delle scelte espresse dai contribuenti (comprensiva della ripartizione delle scelte non espresse) – più bassa (199.798.717 euro) Pag. 21rispetto a quella indicata nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (203.775.289 euro) e liquidata dall'Agenzia delle entrate: sul punto risulterebbe pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.
  Dall'importo trasferito alla Presidenza del Consiglio vanno peraltro detratte le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo come quota del 20 per cento calcolata sulla disponibilità del cap. 224, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 125 del 2014 (per il 2020, –12,4 milioni di euro). Considerando, peraltro, l'importo aggiuntivo di 139.129 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille (restituzione di somme non utilizzate) la somma complessiva da ripartire per l'anno 2020 relativa alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale risulta pertanto pari a 49.762.884 euro.
  Il piano di ripartizione delle risorse 2020 dell'otto per mille IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-bis del D.P.R. n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo.
  L'importo di 49.762.884 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 9.952.576,78 euro.
  Per quel che concerne la categoria relativa all'«Edilizia scolastica», la procedura di assegnazione delle risorse viene gestita, come già anticipato, direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione.
  Con riferimento alle restanti quattro categorie di intervento, l'istruttoria delle domande di contributo per l'anno 2020 è stata gestita dalla Presidenza del Consiglio, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Ai fini della ripartizione delle somme assegnate alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 348); lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 349); lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 350); e, infine, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 351).
  Ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2020 sono pervenute, entro la scadenza del 30 settembre 2020, 272 istanze, così suddivise: 139 per la fame nel mondo, di cui 116 ammesse alla valutazione tecnica; 42 per calamità naturali, di cui 37 ammesse alla valutazione tecnica; 56 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 50 ammesse alla valutazione tecnica; 35 per conservazione beni culturali, di cui 16 ammesse alla valutazione tecnica.
  Delle istanze pervenute, 53 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
  Sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 219 progetti. Di questi, 159 hanno ottenuto una valutazione positiva e sono stati inseriti nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2020, distintamente per ciascuna categoria, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2020.
  Le graduatorie degli interventi ritenuti idonei al finanziamento, contenenti le valutazioni della Commissione tecnica (allegato n. 4 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) hanno una validità di 12 mesi. In caso di rinuncia al contributo, la quota che si rende disponibile viene assegnata all'intervento che segue in graduatoria, fino a concorrenza della somma stessa.Pag. 22
  Ai fini della ripartizione sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.
  Ai fini dell'assegnazione delle risorse agli interventi, va segnalato che all'esito dell'istruttoria è emerso che, con riferimento alle categorie «Conservazione dei beni culturali» e «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse per il 2020, per un complesso di risorse non assegnate pari a circa 13,2 milioni. Ai fini dell'utilizzo di tali importi residui, si è proceduto nel seguente modo: l'importo residuo della Categoria «Assistenza ai rifugiati», pari a 5.657.192 euro, è stata distribuita in modo uguale a favore delle restanti categorie (fame nel mondo, calamità naturali ed edilizia scolastica), determinando per ognuna di esse un incremento di 1.885.730 euro, ed il raggiungimento dell'importo definitivo di 11.838.730 euro per ciascuna; l'importo residuo della Categoria «Conservazione dei beni culturali», pari a circa 7,5 milioni di euro, è stato invece riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, in virtù del vincolo di destinazione, imposto con norma primaria, in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
  All'esito dell'istruttoria, dunque, l'importo complessivamente ripartito delle disponibilità dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale è risultato pari a 42,2 milioni di euro.
  Nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame sono risultate pari a 120.
  I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in allegato ai singoli schemi di riparto. Dal loro esame emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità «Fame nel mondo», con il 51 per cento delle domande presentate (139 domande su 172 totali). Guardando, invece, alle domande finanziate, la categoria che ha avuto il maggior numero di interventi ammessi al contributo è quella relativa agli interventi di «Assistenza ai rifugiati e ai minori», per la quale, delle 56 domande presentate ne sono state finanziate 34, il 60,7 per cento; per la categoria «Fame nel mondo» risultano finanziati il 45,3 per cento degli interventi presentati (63 domande sulle 139 presentate); per la «Conservazione dei beni culturali» risultano finanziati il 31,4 per cento degli interventi presentati (11 su 35 domande). Per quanto concerne la categoria relativa alla «Conservazione dei beni culturali» si rileva che due terzi delle istanze pervenute sono state escluse (24 su 35) per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
  Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.