CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 gennaio 2022
726.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 13 gennaio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 16.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 16.10.

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
C. 3442 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dà la parola alla relatrice, deputata Ianaro, per lo svolgimento della relazione.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021, approvato dal Senato nella serata di ieri, è stato adottato il 26 novembre 2021 al fine di predisporre misure volte al contenimento dell'epidemia da COVID-19 in vista della stagione invernale.
  Come è noto, a seguito della rapida progressione della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, connotata da una maggiore diffusività, si è reso necessario adottare con urgenza misure ulteriori rispetto a quelle già previste dal decreto-legge n. 172. Pertanto, nelle ultime settimane sono stati emanati altri decreti-legge tra cui, da ultimo, il decreto-legge n. 1 del 2022, di cui la XII Commissione ha avviato l'esame nella seduta di ieri.
  Entrando nel merito del provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato, rileva che esso si Pag. 45compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi.
  Nell'ambito del capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 44 del 2021, al fine di modificare la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e socio-sanitario.
  In primo luogo, si specifica che l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione comprende, a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario. Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto, che deve essere attestata dal proprio medico di medicina generale oppure dal medico vaccinatore. Per gli esercenti una professione sanitaria, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è demandato agli Ordini professionali, mediante verifica dei certificati verdi COVID-19 ed è confermato il principio della sospensione da ogni attività lavorativa per il caso di inadempimento. Nel corso dell'esame al Senato, l'obbligo vaccinale è stato esteso, a decorrere dal 15 febbraio, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nei tirocini per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. Sono state, inoltre, introdotte delle specificazioni per porre rimedio ad alcuni problemi pratici e procedurali che siano riscontrati nella verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario. Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge.
  Anche l'articolo 2 reca modifiche al decreto-legge n. 44 del 2021. In particolare, prevede che l'obbligo vaccinale sia esteso a decorrere dal 15 dicembre 2021 alle seguenti categorie: personale scolastico del sistema nazionale d'istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale nonché personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna. Si dispone che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e che i dirigenti scolastici e gli altri responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il suddetto personale assicurino il rispetto dell'obbligo vaccinale.
  Si rendono altresì applicabili disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto concernente i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale. Si definisce, inoltre, la procedura per i controlli dell'obbligo vaccinale e per l'eventuale conseguente sospensione dell'attività lavorativa senza retribuzione per non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per la sostituzione del personale scolastico che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale sono previsti contratti a tempo determinato, che si risolvono di diritto nel momento nel quale i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Infine, sono stabilite le sanzioni per lo svolgimento di attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali anche per i mancati controlli da parte dei soggetti preposti. In sede di esame al Senato, l'obbligo vaccinale è stato esteso anche al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. È stato altresì introdotto un l'articolo 2-bis con il quale si prevede per il personale delle pubbliche amministrazioni l'assenza giustificata dal lavoro per la somministrazione del vaccino.
  Fa presente che il capo II riguarda, invece, l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19. In particolare, l'articolo 3 novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 integrando a decorrere dal 15 dicembre dello scorso anno la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario. Inoltre, Pag. 46riduce, sempre con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato verde generato dal completamento di un ciclo di vaccinazione e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo. Ricorda che su questo tema è intervento successivamente il decreto-legge n. 221 del 2021, che ha ulteriormente ridotto la durata del certificato verde a sei mesi.
  Anche l'articolo 4 introduce modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021, con decorrenza dal 6 dicembre 2021. Nello specifico, modifica l'articolo 9-bis, relativo all'impiego di certificazioni verdi COVID-19, inserendo gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per usufruire delle quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi.
  Si prevede, inoltre, la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere in zona bianca, tranne che per l'accesso alle predette strutture da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Nel corso dell'esame in Commissione l'obbligo di possesso del green pass è stato espressamente esteso anche ai titolari dei servizi di ristorazione e somministrazione. Ulteriori novelle riguardano l'articolo 9-quater relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto.
  L'articolo 5 reca ulteriori modifiche all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo, con decorrenza dal 29 novembre 2021, il principio secondo cui nelle zone gialle e arancioni la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e gli spostamenti oggetto di sospensione o di limitazione, in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
  L'articolo 6 contiene disposizioni transitorie per il periodo compreso tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022, in materia di attività e di fruizione dei servizi nelle zone bianche.
  Faccio presente che tali disposizioni sono state prorogate fino al 31 marzo 2022 ai sensi del decreto-legge n. 221 del 2021.
  Nell'ambito del capo III, concernente i controlli e le campagne di informazione, l'articolo 7 demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del possesso delle certificazioni verdi. Tale piano è adottato dal prefetto entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previa consultazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I controlli sono effettuati dalle Forze di polizia e dal personale dei Corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in maniera costante e anche a campione. Si prevede che il prefetto trasmetta al Ministro dell'interno una relazione, con cadenza settimanale, inerente ai controlli effettuati nell'ambito del territorio di competenza.
  L'articolo 8 demanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elaborazione di un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il SARS-CoV-2. L'articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011, relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 72, comma 3, del predetto decreto legislativo, che ha dettato la nuova disciplina per limitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anormali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.
  L'articolo 9-bis prevede una clausola di salvaguardia per le regioni a Statuto speciale e le province autonome.Pag. 47
  L'articolo 10, infine, dispone dell'entrata in vigore del decreto-legge.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che, come deliberato in maniera unanime dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, nella riunione odierna, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 18 di oggi e che alle ore 20 si procederà alle votazioni, che si concluderanno con il conferimento del mandato alla relatrice.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 20.10.

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
C. 3442 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana precedente.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che alle ore 18 di oggi è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate 50 (vedi allegato).
  Dà la parola alla relatrice, deputata Ianaro, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri su tali proposte.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.1, volto a prevedere che disposizioni importanti relative all'adempimento dell'obbligo vaccinale, da cui può dipendere anche l'eventuale sospensione del lavoro o dall'albo professionale, siano introdotte per legge e non attraverso una circolare del Ministero della salute, ritenendo fondamentale il coinvolgimento del Parlamento. Chiede, quindi, che l'emendamento venga posto in votazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.1, Gemmato 1.2, Ferro 1.3, Bellucci 1.4, Gemmato 2.2, Ferro 2.3, Bellucci 2.4, Gemmato 2.5 e Ferro 2.6.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.7, volto ad escludere dalla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale il personale che si trovi in congedo, in aspettativa o in malattia. Ritiene che si debba porre attenzione a tali situazioni, con particolare riguardo per le donne che si trovano in congedo per maternità, tema quest'ultimo molto caro al gruppo Fratelli d'Italia. Chiede pertanto di porre in votazione l'emendamento in esame.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 2.7, Gemmato 2.8, Ferro 2.9, Bellucci 2.10, Gemmato 2.11 e Ferro 2.12.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Suriano 2.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 2.13, Gemmato 2.14, Ferro 2.15, Bellucci 2.16, Gemmato 2.17, Ferro 2.18, Bellucci 2.19, Gemmato 2.20, Ferro 2.21, Bellucci 2.22 e Gemmato 2.23, gli articoli aggiuntivi Ferro 2.01 e Bellucci 2.02, nonché gli emendamentiPag. 48 Gemmato 3.1, Ferro 3.2, Bellucci 3.3 e Gemmato 3.4.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 4.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Ferro 4.2, di cui è cofirmataria, volto ad estendere il rilascio del green pass anche a coloro che, a seguito dell'effettuazione di un test sierologico, presentino una carica anticorpale rilevante. Nel rammentare che emendamenti di analogo contenuto sono stati presentati dal suo gruppo anche in riferimento ad altri provvedimenti, fa presente come l'esigenza di tenere in considerazione il parametro della carica anticorpale sia stata posta in più occasioni da importanti esponenti delle categorie professionali competenti in materia.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 4.2 e Bellucci 4.3.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) ritiene che l'emendamento Gemmato 4.4 configuri un intervento di grande buon senso, dal momento che è volto ad estendere l'esenzione dall'obbligo di certificazione verde anche a coloro che lavorano esclusivamente in remoto o all'aperto. Nel ritenere che in tali condizioni i soggetti sopra indicati non possano mettere a rischio né se stessi né gli altri, sottolinea che l'intento dell'emendamento è quello di porre all'attenzione del Governo alcune situazioni particolari, al fine di evitare l'introduzione di disposizioni errate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 4.4, Ferro 4.5, Bellucci 5.1, Gemmato 5.2 e Ferro 5.3.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 5.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.02 che è finalizzato all'istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19. Approfitta dell'occasione per chiarire che il suo gruppo è decisamente favorevole al vaccino e ad una campagna vaccinale puntuale ed estesa. Ritiene importante tale precisazione, dal momento che si tratta di una materia delicata, sulla quale, anche in ragione della sinteticità che spesso caratterizza la comunicazione politica, si rischiano eccessive semplificazioni. Ribadisce pertanto che Fratelli d'Italia è a favore della vaccinazione, che deve accompagnata da una campagna di informazione trasparente e più chiara possibile.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 5.02 e gli emendamenti Gemmato 6.1, Ferro 7.1, Bellucci 7.2, Gemmato 7.3, Ferro 7.4, Bellucci 8.1 e Gemmato 8.2.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II e IX mentre le Commissioni IV, VII, X, XI, XIV e per le questioni regionali non esprimeranno il parere. Il Comitato per la legislazione e la V Commissione esprimeranno il proprio parere direttamente all'Assemblea.
  Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

  La Commissione approva.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 20.30.