CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 gennaio 2022
726.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 33

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 13 gennaio 2022.

Audizioni informali, in videoconferenza, di Laura Vaccaro, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo, e di Sergio Seminara, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Pavia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2986 De Carlo, recante introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

Audizioni informali, in videoconferenza, di Bruno De Filippis, magistrato esperto di diritto di famiglia, e di Marilisa D'amico, professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 13 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 17.30.

Pag. 34

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
C. 3442 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, l'esame del decreto-legge n. 172 del 2021, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», approvato dal Senato. Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.
  In qualità di relatore, rileva che il decreto-legge n. 172 del 2021 si iscrive in una complessa sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19 e, come si evince dalla relazione illustrativa, mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.
  Nel passare ad esaminare i contenuti del provvedimento, composto da 11 articoli oltre a quello relativo all'entrata in vigore, e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una completa analisi dello stesso, fa presente di soffermarsi in questa sede ad illustrare principalmente i profili di competenza della Commissione Giustizia.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 1, intervenendo sul decreto-legge n. 44 del 2021, dispone l'estensione (con decorrenza dal 15 dicembre 2021) alla somministrazione della dose di richiamo (cosiddetta dose «booster»), dell'obbligo di vaccinazione vigente per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, e per i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità. Nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento si è prevista l'estensione di tale obbligo vaccinale, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili di tali strutture sono tenuti a verificare il rispetto della disposizione secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza.
  Rileva che sono al contempo dettate disposizioni relative alle modalità di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale ed alle conseguenze per il caso di inadempimento. In particolare, per gli esercenti una professione sanitaria, le modalità di verifica dell'adempimento e le conseguenze per il caso di inadempimento – ridefinite dai commi da 3 a 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021 come modificato dall'articolo in esame – demandano il controllo agli ordini professionali (e alle relative Federazioni nazionali), mediante verifica dei certificati verdi COVID-19, e confermano il principio della sospensione da ogni attività lavorativa. Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale, l'articolo in esame rinvia alla disciplina di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6 del decreto-legge n. 44 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, che si riserva di illustrare nel prosieguo della relazione.
  Evidenzia inoltre che, ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 4 del citato decreto-Pag. 35legge n. 44 del 2021, sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame, il datore di lavoro è tenuto alla verifica del rispetto, da parte del dipendente, del regime di sospensione dell'attività lavorativa; in caso di omissione di tale verifica, si applicano le sanzioni previste dal comma 6 del citato articolo 4-ter, comma 6, introdotto come detto dall'articolo del decreto-legge in esame.
  Segnala che, come anticipato, l'articolo 2, che investe profili di interesse della Commissione Giustizia, e che nel corso dell'esame da parte del Senato ha subito modificazioni, introduce l'articolo 4-ter nel decreto-legge n. 44 del 2021 con il quale si estende, a partire dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale (previsto dall'articolo 1 del provvedimento), relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché a decorrere dal 15 febbraio 2022 anche al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Rammenta che ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter sono tenuti ad assicurare il rispetto di tale obbligo: i dirigenti scolastici per il personale scolastico; i responsabili delle strutture in cui presta servizio il restante personale interessato dalla disposizione.
  Precisa che i soggetti di cui sopra verificano con immediatezza l'adempimento dell'obbligo vaccinale, acquisendo le informazioni necessarie, a seguito delle quali (comma 1, capoverso articolo 4-ter, comma 3): nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1; in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale; in caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai casi in precedenza descritti, accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.
  Rileva che, a seguito delle suddette procedure di verifica, l'eventuale atto di accertamento dell'inadempimento da parte dei soggetti responsabili: determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non può durare più di sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021; non comporta conseguenze disciplinari; mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
  Fa presente, infine, che si stabiliscono le sanzioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali, sia per il personale direttamente coinvolto che per i responsabili delle attività di verifica e controllo (comma 1, capoverso articolo 4-ter, commi 5 e 6). In particolare, per il personale per il quale è previsto l'obbligo vaccinale, il comma 5, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, dispone che lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione di tale obbligo è punito con la specifica sanzione amministrativaPag. 36 di cui al comma 6. Le stesse sanzioni si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 (relativi agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario) e 4-bis (relativi ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) del decreto-legge n. 44 del 2021.
  Ricorda che il comma 6 qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale. In particolare, la disposizione, richiamando l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020, prevede: per la violazione dell'obbligo di accertamento del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti preposti al controllo, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro; per la violazione del divieto di svolgimento della prestazione lavorativa in assenza di vaccinazione, l'applicazione della più elevata sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro.
  Osserva che, attraverso il richiamo dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, il comma 6 dispone in ordine alla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Ricorda che, in base alla disciplina richiamata: se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato; se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni. Segnala che il comma 6, inoltre, ribadisce quanto già previsto dal richiamato comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, ovvero: che la sanzione è irrogata dal prefetto; che al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, i principi generali e le norme dettate in generale per le sanzioni amministrative dalla legge n. 689 del 1981 (articoli 1-31).
  Segnala che l'articolo 2-bis, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, prevede, con riferimento a tutto il personale (a tempo determinato e indeterminato) delle pubbliche amministrazioni, il diritto all'assenza dal lavoro, ai fini della somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio.
  Fa presente che gli articoli 3, 4, 5 e 6 operano un complesso di modifiche alla disciplina dei certificati verdi COVID-19 e delle misure restrittive inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l'articolo 3 riduce (con decorrenza dal 15 dicembre 2021) a nove mesi (anziché dodici) la validità del certificato verde Covid-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione (o della somministrazione della dose di richiamo). Ricorda in proposito che l'articolo 3 del successivo decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, attualmente in fase di conversione, ha ulteriormente ridotto il termine di durata da nove a sei mesi con decorrenza dal 1° febbraio 2022. L'articolo 4 amplia il novero di attività o di mezzi di trasporto per accedere ai quali siano richieste le certificazioni verdi. L'articolo 5 prevede una differenziazione degli effetti delle certificazioni verdi Covid-19 a seconda che i certificati conseguano ad avvenuta vaccinazione o ad avvenuta guarigione nelle zone gialle ed arancioni e, riformulando il comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, prevede che l'esenzione dal possesso di certificato verde COVID-19 per l'accesso a determinati ambiti e attività riguardi i minori di età inferiore a 12 anni in luogo dei soggetti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione come precedentemente previsto. L'articolo 6 prevede (comma 1) che, in via transitoria, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali nelle zone gialle (ovvero nelle zone gialle e/o bianche) siano previste limitazioni, siano consentiti nelle zone bianche solo ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base Pag. 37a guarigione dal medesimo – oltre che ai minori di età inferiore a dodici anni ed ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta; restano ferme le sole condizioni e modalità vigenti per le zone bianche medesime. Sottolineo che la norma transitoria in esame – ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del successivo decreto-legge n. 221 del 2021 – si applica dal 6 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022. Sono esclusi esplicitamente dall'ambito della suddetta norma temporanea – con conferma delle disposizioni limitative già vigenti – le mense ed i servizi di catering continuativo su base contrattuale. Il comma 2 dell'articolo 6 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si modifichino le attuali disposizioni attuative in materia di certificati verdi COVID-19 al fine di consentire la verifica in via digitale del possesso di un certificato rientrante esclusivamente nelle fattispecie di vaccinazione o di guarigione.
  Rammenta che il decreto-legge inoltre reca altre disposizioni relative ai controlli, secondo un piano da predisporsi da parte del Prefetto (articolo 7) e a campagne di informazione (articolo 8). L'articolo 9 modifica il termine per l'applicazione della disciplina transitoria relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici fissandolo al 31 marzo 2022. Riferisce che nel corso dell'esame da parte del Senato è stato altresì introdotto l'articolo 9-bis che prevede una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni contenute nel decreto-legge e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. Da ultimo, l'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 novembre 2021.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 17.35.