CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 gennaio 2022
725.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 130

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 14.05.

Pag. 131

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-07346 Bologna: Iniziative per assicurare la continuità delle attività specialistiche ospedaliere per i pazienti non Covid affetti da patologie croniche.

  Fabiola BOLOGNA (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Fabiola BOLOGNA (CI), replicando, segnala che numerose associazioni di pazienti e società scientifiche hanno espresso una forte preoccupazione per i ritardi nell'erogazione di prestazioni essenziali per persone affette da gravi patologie. Sottolinea che le attuali disfunzioni organizzative derivano in primo luogo dalla carenza di medici, fenomeno che sarà aggravato nei prossimi anni dall'ingente numero di imminenti pensionamenti relativo a tale categoria. Al riguardo, pone in particolare evidenza la situazione dei medici di medicina generale e quella delle strutture di emergenza-urgenza.
  Occorre quindi una gestione condivisa per affrontare tale situazione, potenziando le forme di reclutamento. In conclusione, ribadisce l'esigenza di assicurare a tutte le persone interessate il diritto alle cure, osservando che il Paese non può più permettersi un nuovo «lockdown terapeutico».

5-07347 Boldi: Iniziative per garantire la disponibilità del farmaco Voxzogo e la sua erogazione con costi a carico del Servizio sanitario nazionale.

  Rossana BOLDI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Rossana BOLDI (LEGA), replicando, segnala che, in conseguenza della sempre maggiore disponibilità di farmaci innovativi per la cura delle malattie rare, il Ministero della salute dovrebbe dotarsi di uno specifico protocollo al fine di gestire in maniera più spedita le procedure di contrattazione con le aziende farmaceutiche. Nel rilevare che attraverso un'azione di questo tipo si potrebbe conseguire un sensibile beneficio per i pazienti interessati, osserva che la notizia fornita nella risposta del rappresentante del Governo, circa il fatto che nella giornata di ieri è stata avviata l'istruttoria presso la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco sull'utilizzo del farmaco Voxzogo, rappresenta un buon auspicio per un esito positivo della problematica oggetto della propria interrogazione.

5-07348 Carnevali: Misure per assicurare il rispetto delle indicazioni del Ministero della salute in materia di riorganizzazione del sistema socio-sanitario regionale da parte della regione Lombardia.

  Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Elena CARNEVALI (PD), replicando, prende atto del fatto che è ancora in corso da parte del Ministero della salute l'attività istruttoria per verificare il contenuto delle disposizioni introdotte con la legge della regione Lombardia n. 22 del 2021 e la loro compatibilità con le norme di principio recate dalla legislazione statale. Rileva in proposito l'opportunità di porre particolare attenzione sul rispetto delle indicazioni contenute nel documento redatto nel dicembre del 2020 con il coordinamento dell'Agenas.
  Auspica, quindi, che vi sia una proficua interlocuzione con gli uffici regionali, in particolare in relazione ad alcuni nodi sensibili quali quelli relativi ai dipartimenti di prevenzione e ai dipartimenti della salute mentale e delle dipendenze, sottolineando Pag. 132la necessità di assicurare l'efficacia delle prestazioni nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992. In conclusione, si augura che possa concludersi in tempi rapidi l'analisi della nuova normativa della regione Lombardia da parte del Ministero della salute.

5-07349 Lapia: Iniziative per prevedere forme di indennizzo per le patologie e i decessi causati dalle emissioni tossiche dell'ex Ilva di Taranto.

  Rosalba DE GIORGI (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Rosalba DE GIORGI (MISTO), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in quanto essa non indica soluzioni concrete rispetto a una gravissima problematica che si perpetua da molto tempo ed è in continuo aggravamento. Nel segnalare l'aumento di decessi collegati all'inquinamento ambientale a Taranto, osserva che i piani relativi a un nuovo modello produttivo meno dannoso per l'ambiente, che vengono attualmente prospettati, richiedono un tempo di realizzazione almeno decennale. Sottolinea, quindi, la necessità di proseguire in maniera sollecita con le opere di bonifica, fornendo risposte convincenti ai bisogni della popolazione tarantina.

5-07350 Ianaro: Ampliamento della rete dei laboratori che effettuano le indagini di genetica medica al fine dell'incremento delle attività di sequenziamento del virus SARS-CoV-2.

  Angela IANARO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Angela IANARO (M5S), replicando, rileva che i dati riportati nella risposta circa la capacità di identificare anche le varianti circolanti a livello nazionale con una bassa prevalenza fornisce un quadro rassicurante rispetto alla competenza e all'eccellenza che caratterizzano le strutture che operano nell'ambito della genetica medica in Italia.
  Segnala che finalità dell'atto di sindacato ispettivo presentato è anche quella di evidenziare l'opportunità di non delegare totalmente alle regioni l'individuazione delle strutture da inserire nella rete che effettua l'attività di sequenziamento del virus SARS-CoV-2. Osserva, inoltre, che molti laboratori di genetica medica sono in grado di agire in condizione di biosicurezza.

5-07351 Bagnasco: Introduzione di un contributo economico per il sostegno psicologico.
5-07352 Bellucci: Iniziative per rendere disponibili le competenze psicologiche nei contesti sanitari, sociali e scolastici.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sullo stesso argomento ed essendo stato manifestato dal Governo un orientamento in tal senso, saranno svolte congiuntamente.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Roberto BAGNASCO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, osserva che le misure per promuovere il supporto psicologico elencate nella risposta, a lei ampiamente note, rappresentano solo una frazione minima di quanto sarebbe necessario, come rilevato anche dagli operatori del settore.
  Sottolinea che andrebbe assicurata un'effettiva accessibilità alle cure psicologiche per tutti coloro che ne hanno bisogno, partendo dalla persona e non dai servizi. Il Pag. 133singolo, infatti, dovrebbe essere libero di scegliere le cure che ritiene più adeguate ai propri bisogni. Segnala che le misure attualmente previste appaiono parcellizzate, disomogenee e scoordinate, mentre sarebbe necessario assicurare la massima facilità di accesso ai servizi attraverso un'integrazione della rete pubblica con quella privata.
  Nel ricordare ancora una volta che per l'Organizzazione mondiale della sanità il concetto di salute non implica semplicemente l'assenza di patologie, dichiara che il proprio gruppo continuerà a proporre l'introduzione del cosiddetto «bonus psicologo» attraverso la presentazione di emendamenti alle proposte di legge che saranno esaminate dal Parlamento nei prossimi mesi.

  Roberto BAGNASCO (FI), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta ampia e articolata, osserva che le misure finora adottate sono significative ma non sufficienti per assicurare il supporto psicologico a tutti coloro che ne hanno bisogno. Segnala l'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nelle risposte attraverso un'integrazione delle strutture pubbliche con il privato sociale e quello convenzionato, con un'attenzione particolare per i bambini e i giovani. Preannuncia, pertanto, la riproposizione di proposte emendative volte a introdurre contributi economici per il sostegno psicologico.

5-07353 Noja: Iniziative per garantire adeguati standard di qualità e sicurezza delle mascherine FFP2.

  Lisa NOJA (IV) illustra, da remoto, l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Lisa NOJA (IV), replicando, prende atto del fatto che sono in corso interlocuzioni con le associazioni di categoria delle farmacie e ritiene doverosa una riflessione sul fatto che attualmente i dispositivi di protezione individuale non sono considerati dispositivi medici nonostante il loro ruolo fondamentale nel contrasto alla diffusione della pandemia.
  Nell'osservare che in ragione dell'utilizzo di tali dispositivi non solo da parte di alcune categorie di lavoratori ma praticamente da tutta la popolazione si registrano maggiori difficoltà nel verificarne l'efficacia, pone in evidenza l'esigenza di vigilare sulla filiera produttiva anche al fine di assicurare la qualità. Ritiene opportuno un maggiore coinvolgimento del Ministero della salute, segnalando che il settore dei dispositivi di protezione è diventato oramai strategico per la difesa nazionale e per la tutela di tutti cittadini.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Caterina Bini.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
C. 3434 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dà la parola alla relatrice, deputata Carnevali, per lo svolgimento della relazione.

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2022, di cui la XII Commissione avvia oggi l'esame, fa seguito ad altri decreti-legge adottati dal Governo nelle ultime settimane in relazione alla Pag. 134rapida progressione della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, connotata da una maggiore diffusività, che ha comportato la necessità di adottare misure ulteriori rispetto a quelle già previste, in vista della stagione invernale, dal decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, in corso di esame al Senato.
  Il decreto-legge in oggetto si compone di sei articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore (8 gennaio 2022).
  L'articolo 1 estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. A tal fine, esso aggiunge tre nuovi articoli al decreto-legge n. 44 del 2021.
  Il primo di essi, l'articolo 4-quater, stabilisce che, dall'entrata in vigore della disposizione e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 è esteso a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiano cinquant'anni entro il prossimo 15 giugno. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto afferma che la necessità di prevedere un obbligo specifico di vaccinazione per i soggetti di età superiore a cinquant'anni si basa su evidenze scientifiche nazionali e internazionali relative al virus in oggetto, le quali indicano una frequenza maggiore di infezioni gravi e di esiti peggiori per i soggetti di quella fascia di età, con conseguente maggiore impegno e assorbimento di mezzi e di attività per il Servizio sanitario nazionale. Restano ferme le norme specifiche che stabiliscono l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori a prescindere dall'età del soggetto.
  Segnala che dall'ambito di applicazione dell'obbligo sono esclusi i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica che deve essere attestata dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute.
  Per i soggetti che abbiano contratto il COVID-19, l'obbligo di vaccinazione è differito fino alla prima data utile nell'ambito dei termini temporali individuati con circolari del Ministero della salute.
  Il successivo articolo 4-quinquies introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso e di esibizione di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione di quello generato da un test molecolare o un test antigenico rapido – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, da parte dei soggetti di età superiore a cinquant'anni.
  Le norme richiamate dal comma 1 del nuovo articolo 4-quinquies non comprendono il comma 11 dell'articolo 9-quinquies del citato decreto-legge n. 52 del 2021, che estende ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice l'obbligo del possesso e di esibizione del certificato verde COVID-19 anche eventualmente generato da un test molecolare o un test antigenico rapido ai fini dell'accesso ai relativi luoghi di esercizio della carica. Pertanto, per questi ultimi, nonché per i lavoratori che siano al di sotto del suddetto limite anagrafico, resta ferma la disciplina che richiede l'obbligo del possesso e di esibizione del certificato verde COVID-19 anche eventualmente generato da un test molecolare o un test antigenico rapido ai fini dell'accesso ai relativi luoghi di lavoro.
  Fa presente che sono stabilite, inoltre, specifiche disposizioni in relazione all'obbligo di verifica del possesso delle certificazioni da parte del datore di lavoro. I lavoratori privi della certificazione sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né ogni altro compenso o emolumento ed è vietato l'accesso ai luoghi di lavoro. In caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria tra 600 e 1.500 euro.
  Secondo il principio introdotto dal comma 7 del nuovo articolo 4-quinquies, il datore di lavoro adibisce i lavoratori ultracinquantenniPag. 135 aventi una controindicazione, temporanea o permanente, alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni – anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione – che evitino il rischio di diffusione del contagio.
  Con il nuovo articolo 4-sexies si introduce la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per i soggetti di età superiore a cinquant'anni che alla data del 1° febbraio non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti con circolare del Ministero della salute o non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. La sanzione si applica anche ai lavoratori appartenenti a categorie specifiche e in quanto tali assoggettati all'obbligo a prescindere dal limite minimo anagrafico. Ai sensi del comma 3 di tale articolo, l'irrogazione della sanzione è di competenza del Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, utilizzando i dati di cui dispone il Sistema Tessera Sanitaria. Il successivo comma 4 prevede che il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, comunichi ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indichi ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale ovvero ad altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
  L'articolo 2 del decreto-legge integra il contenuto dell'articolo 4-ter del sopra richiamato decreto-legge n. 44 del 2021, al fine di estendere l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
  Fa presente che l'articolo 3 reca alcune modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 9-bis di tale provvedimento prevedendo che, fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di età superiore ai 12 anni privi della certificazione verde COVID-19 che non siano esenti dalla campagna vaccinale saranno temporaneamente preclusi l'accesso ai servizi alla persona e ai pubblici uffici, ai servizi postali, a quelli bancari e finanziari, a determinate attività commerciali, nonché l'effettuazione di colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari. Si prevede, tuttavia, che siano individuati ed esclusi dalla condizione del possesso del certificato in esame i servizi e le attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
  La successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 9-sexies del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, estendendo l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età superiore a cinquant'anni, al possesso di un omologo certificato «rafforzato» (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione). L'estensione in esame concerne i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. Resta ferma l'esclusione dalle condizioni suddette soltanto dei seguenti soggetti: i testimoni e le parti del processo; le persone per le quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione contro il COVID-19. La novella specifica altresì che l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso ovvero alla mancata esibizione della certificazione richiesta non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.
  La lettera c) del comma 1, che novella il comma 7 dell'articolo 9-septies del citato Pag. 136decreto-legge n. 52 del 2021, estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma – già posta, nel testo previgente, per quelle aventi meno di quindici dipendenti – che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o «rafforzato», a seconda dei casi) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.
  Il comma 2 dell'articolo 3 prevede, poi, che ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino non si applicano fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 44 del 2021, in materia di estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro, introdotto dal presente decreto, e quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
  L'articolo 4 reca una nuova disciplina per la gestione di casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, tenendo conto delle specificità dei differenti contesti legati al grado d'istruzione.
  Per quanto riguarda le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, si prevede la sospensione delle attività della sezione o del gruppo classe per la durata di almeno dieci giorni laddove emerga un caso confermato di positività al COVID-19.
  Per quanto concerne le scuole primarie, si prevede un regime differenziato a seconda del numero dei casi confermati di positività al COVID-19. Con un caso confermato di positività al COVID-19, si applica un regime di sorveglianza mediante l'effettuazione di test antigenico o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività.
  Con almeno due casi confermati di positività al COVID-19, si prevede l'attivazione della didattica digitale integrata a distanza per almeno dieci giorni.
  Infine, in relazione alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e al sistema di istruzione e formazione professionale, con un caso confermato di positività al COVID-19 l'attività didattica prosegue in presenza osservando il regime di autosorveglianza con l'utilizzo delle mascherine di tipo FFP2. Con due casi confermati, si applicano le suddette regole per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti da meno di centoventi giorni oppure abbiano effettuato la dose di richiamo; per tutti gli altri, l'attività didattica prosegue nella forma della didattica digitale integrata per almeno dieci giorni. Con almeno tre casi confermati di positività al COVID-19, si prevede la didattica digitale integrata a distanza per almeno dieci giorni.
  Segnala che, in base all'articolo 5, nell'ambito delle attività connesse al tracciamento dei contagi, si dispone, fino al 28 febbraio 2022, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie o presso le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale. A tal fine è autorizzata una spesa di 92.505.000 euro.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.