CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 gennaio 2022
725.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 17

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.
Doc. XXII, n. 55 Morani.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Saitta, per l'illustrazione del provvedimento in esame.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, ricorda che la Commissione avvia l'esame della proposta di inchiesta parlamentare DOC XXII, n. 55, d'iniziativa della collega Morani, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Evidenzia che la Commissione che il provvedimento mira ad istituire, è volta ad indagare sulla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, quando la bambina aveva quattro anni, in circostanze misteriose e mai definitivamente chiarite, come emerge anche dalla sintesi delle principali vicende riportate dalla relazione illustrativa. Nel passare ad illustrare il contenuto del testo in esame, che si compone di cinque articoli, fa presente che si soffermerà in particolare sui profili di competenza della Commissione Giustizia. Preliminarmente, evidenzia che l'articolo 1 istituisce la Commissione d'inchiesta, con i compiti di: ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base Pag. 18della scomparsa di Denise Pipitone; verificare ed esaminare il materiale relativo alla scomparsa della bambina, raccolto a seguito delle inchieste effettuate dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura e delle ricerche realizzate dai mezzi di comunicazione; verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla scomparsa di Denise Pipitone. Mentre l'articolo 2 regolamenta la composizione della Commissione d'inchiesta, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di genere, l'articolo 3 ne prevede poteri e limiti, disponendo che la stessa proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1) e vietandole di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. In proposito, rammenta che l'articolo 133 del codice di procedura penale prevede che il giudice possa ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, della persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, se omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti. Il giudice può, inoltre, condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che la Commissione ha la facoltà di chiedere agli organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti della Commissione. Inoltre, ai sensi del comma 3, la Commissione può chiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, anche se coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, limitatamente ai procedimenti, indagini o inchieste effettuati nell'ambito della scomparsa di Denise Pipitone. Ai sensi del comma 4, sulle richieste ad essa rivolte dalla Commissione, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale, che disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero. Il comma 4 prevede, inoltre, che l'autorità giudiziaria possa trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Si prevede, altresì, che la Commissione garantisca il mantenimento del segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti dal segreto, nei termini stabiliti dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi (comma 5). Il comma 6 dispone che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Si prevede poi, al comma 7, che per il segreto d'ufficio, professionale e bancario trovano applicazione le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Ai sensi del comma 8, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni. Infine, in base al comma 9, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Ricorda che le disposizioni del codice penale testé richiamate sono relative a delitti contro l'attività giudiziaria: il rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366), la simulazione di reato (articolo 367), la calunnia (articolo 368), l'autocalunnia (articolo 369), la simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione (articolo 370), il falso giuramento della parte (articolo 371), le false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale Pag. 19(articolo 371-bis), le false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), la falsa testimonianza (articolo 372), la falsa perizia o interpretazione (articolo 373), la frode processuale (articolo 374), le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (articolo 374-bis), la frode in processo penale e depistaggio (articolo 375), la ritrattazione (articolo 376), l'intralcio alla giustizia (articolo 377), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis), il favoreggiamento personale e reale (articoli 378-379), la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-bis), il patrocinio o consulenza infedele (articolo 380), le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (articolo 381), il millantato credito del patrocinatore (articolo 382), l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 383), le circostanze aggravanti per il caso di condanna (articolo 383-bis), i casi di non punibilità (articolo 384), la punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-bis). L'articolo 4, impone, al comma 1, l'obbligo del segreto ai componenti della Commissione, al personale addetto e a ogni altra persona che collabori con la Commissione o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure che ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7. Il comma 2 prevede che la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti. L'articolo 5, in fine, disciplina l'organizzazione dei lavori della Commissione d'inchiesta, prevedendo, tra l'altro, al comma 3, la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Preannuncia quindi una proposta di parere favorevole.

  Ciro MASCHIO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, sottolineando l'importanza di fare piena luce, nel più breve tempo possibile, sulla scomparsa della piccola Denise, trattandosi di una vicenda che da molto tempo turba le coscienze di tutti. Auspica pertanto che la istituenda Commissione possa procedere celermente e nel modo più efficace possibile.

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) pone una questione che va oltre il merito specifico, esprimendosi in senso favorevole all'istituzione della Commissione d'inchiesta in oggetto. Chiede quindi se la proposta di parere del relatore possa essere integrata con un'osservazione o una condizione, che preveda l'impossibilità per la Commissione d'inchiesta di avvalersi del supporto dei magistrati fuori ruolo. Nel far presente che si tratta di una prassi esistente presso molte Commissioni d'inchiesta, rammenta in particolare che la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario si è avvalsa del contributo di un magistrato fuori ruolo che successivamente, divenuto procuratore, ha svolto il ruolo della pubblica accusa nel processo sulla cosiddetta rimborsopoli piemontese, vicenda che ha visto tra l'altro il suicidio di Angelo Burzi. Nel ricordare che anche la neoistituita Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi ha previsto di avvalersi di magistrati fuori ruolo, ritiene che ciò debba essere evitato. A tale proposito evidenzia che, se il Parlamento decide di intervenire su specifiche vicende, è perché evidentemente si è rilevato un deficit da parte della stessa magistratura.

  Mario PERANTONI, presidente, rileva che la questione posta dal collega Costa attiene all'organizzazione interna delle Commissioni d'inchiesta e che pertanto saranno i componenti delle predette Commissioni a valutarne la fondatezza. Esprime quindi la convinzione che l'integrazione della proposta di parere nel senso indicato dall'onorevole Costa esuli dai profili di competenza della Commissione Giustizia, ritenendo che non si possa imporre in tale sede il divieto di avvalersi di magistrati fuori luogo.

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) sottolinea come a suo avviso la questione da lui Pag. 20sollevata attenga alle competenze della Commissione Giustizia e, pur ribadendo il proprio orientamento favorevole alla istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta in oggetto, rileva la necessità di scongiurare il pericolo che le Commissioni parlamentari di inchiesta, avvalendosi della collaborazione di magistrati fuori ruolo, sguarniscano l'organico della magistratura. Ritiene quindi che la Commissione dovrebbe formulare un parere contenente una osservazione in tal senso.

  Alessia MORANI (PD), pur comprendendo le motivazioni poste alla base della richiesta del collega Costa, sottolinea come la Commissione Giustizia non abbia il potere di impedire ad una Commissione parlamentare di inchiesta di avvalersi della collaborazione di magistrati fuori ruolo. Evidenzia infatti come tale scelta spetterà ai commissari della istituenda Commissione d'inchiesta.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nel concordare con le osservazioni della collega Morani, ritiene, in qualità di mazarese, che il provvedimento in esame sia una iniziativa legislativa particolarmente importante che deve essere accolta con favore ed esprime la propria soddisfazione nel constatare come il suo gruppo sostenga tale iniziativa.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, conferma la proposta di parere favorevole da lui preannunciata.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente.
C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella precedente seduta era stato fissato per le ore 18 di oggi il termine per la presentazione delle proposte emendative, senza alcuna specificazione del testo a cui riferire gli emendamenti trattandosi di proposte di legge aventi lo stesso identico contenuto. A fini di chiarimento procedurale, fa presente che, proprio in virtù dell'identità assoluta di contenuto, il testo di riferimento per le proposte emendative è da intendersi il testo unificato delle proposte di legge in esame (vedi allegato).
  Avverte altresì che, aderendo alla richiesta pervenuta, il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato è rinviato alle ore 18 di giovedì 13 gennaio prossimo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 gennaio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14 e dalle 15.55 alle 16.05.