CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 27 dicembre 2021
720.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 13

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 27 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 15.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e Nota di variazioni.
C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3424/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Saranno quindi esaminate dalla Commissione giustizia, oltre alle disposizioni di competenza contenute nella prima sezione, Pag. 14anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero della giustizia (tabella 5), del Ministero dell'economia, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 2), del Ministero dell'interno, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 8) e del Ministero delle infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 10), contenute nella seconda sezione. L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), richiamando l'articolo 120, comma 8, del Regolamento della Camera, chiede al Presidente di sospendere la seduta per consentire al Governo di prendervi parte. A quanto le consta, il rappresentante del Governo non è presente neanche in videoconferenza.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ringraziare la collega Varchi per aver sollevato la questione, sospende brevemente la seduta al fine di consentire la partecipazione del Governo.

  La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.15.

  Mario PERANTONI, presidente, verificata la presenza della sottosegretaria Macina in collegamento da remoto ricorda che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Ricorda infine che – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la Pag. 15presentazione di emendamenti e di ordini del giorno alle parti di competenza del disegno di legge in esame, è fissato alle ore 16 di oggi, lunedì 27 dicembre.
  Con riguardo ai contenuti del provvedimento, in sostituzione del relatore, onorevole Pittalis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda preliminarmente che, con la riforma introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, la nuova legge di bilancio è riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, la prima delle quali svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio. Segnala a tale proposito che, a seguito della citata riforma, la seconda sezione viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento al nostro esame, fa presente che in questa sede si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni della prima sezione che intervengono su materie di competenza della Commissione Giustizia e sui conseguenti interventi in seconda sezione relativamente allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
  Segnala quindi che gli interventi di interesse della II Commissione contenuti nel disegno di legge di bilancio 2022, a seguito dell'esame in Senato, mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria, attraverso l'incremento del personale di magistratura, oltre che al potenziamento degli strumenti di contrasto alla violenza di genere e al cyberbullismo e di gestione del sistema degli affidi.
  In primo luogo, rilevano i commi 149 e 150 che recano disposizioni in materia di piano strategico nazionale contro la violenza di genere. In particolare il comma 149 apporta una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119) che, al fine di definire una strategia complessiva di intervento per il contrasto della violenza di genere, in attuazione della Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77) ha previsto l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Tale piano straordinario, elaborato anche con il contributo delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza e adottato previa intesa in Conferenza Unificata, persegue l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, finalizzate tra l'altro all'informazione e alla sensibilizzazione della collettività e degli operatori del settore dei media, all'adeguata formazione del personale della scuola, al potenziamento delle forme di protezione, assistenza e sostegno delle donne vittime di violenza, al recupero dei soggetti responsabili di violenza nonché alla raccolta strutturata di dati sul fenomeno.
  Nel dettaglio, la lettera a) del comma 149 modifica il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013. Oltre ad intervenire sull'autorità adottante (il riferimento al Ministro per le pari opportunità viene sostituito con quello al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le pari opportunità), è modificato il nome del Piano (non più Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ma Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) del quale è prevista l'adozione almeno triennale, previo parere in sede di Conferenza unificata (attualmente il decreto-legge prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata). È inoltre precisato che il piano è adottato in sinergia con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul.
  La lettera b) del comma 149 interviene sul comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge, precisando che le finalità del Piano sono perseguite nei limiti delle risorsePag. 16 finanziarie previste dal comma 3 che, come descritto più avanti, è anch'esso modificato dal testo in esame. Nessuna modifica è apportata con riguardo alle finalità del Piano, che restano quelle previste dall'articolo 5 nella sua formulazione vigente.
  La lettera c) del comma 149 introduce nell'articolo 5 del decreto-legge il nuovo comma 2-bis, il quale prevede che, al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. La determinazione della composizione, del funzionamento e dei compiti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata. Ai componenti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  La lettera d) del comma 149 interviene infine sui commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013. In primo luogo è sostituito il vigente comma 3. Per effetto di tale sostituzione è soppresso l'obbligo di trasmissione annuale da parte del Ministro delegato per le pari opportunità alle Camere di una relazione sull'attuazione del piano. Viene inoltre rimodulata la copertura del piano, prevedendo che per il suo finanziamento il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità sia incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal piano, fatte salve quelle necessarie al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 5 del decreto-legge). Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento con il quale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge si provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio.
  Il nuovo comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge precisa che all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È infine soppresso per motivi di coordinamento del testo il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge.
  Il comma 150 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame dispone infine la soppressione del comma 353 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), e la conseguente autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il sopprimendo comma 353 aveva incrementato di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. La soppressione dello stanziamento di ulteriori 4 milioni di euro per il 2022, disposta dal comma 150, è «compensata» dall'incremento a regime delle risorse per 5 milioni di euro, di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013.
  Investe profili di interesse della Commissione Giustizia anche il comma 608 dell'articolo 1 del testo in esame, che opera un coordinamento normativo delle disposizioni finanziarie relative ai provvedimenti legislativi di riforma del processo penale e di riforma del processo civile, che hanno Pag. 17previsto le assunzioni di personale da destinare al nuovo ufficio per il processo penale e civile. Rammenta a tale proposito che la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) al comma 858 ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, ulteriori unità di personale, disponendo al successivo comma 860 la relativa copertura finanziaria. Rammenta inoltre che la legge 26 novembre 2021, n. 206 (recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di personale, è intervenuta sulla medesima autorizzazione di spesa di cui alla legge di bilancio per il 2021, non tenendo conto delle riduzioni già operate ai medesimi fini dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 (recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).
  Pertanto, al fine di garantire il necessario coordinamento delle disposizioni finanziarie così introdotte, il comma 608 interviene sul comma 41 dell'articolo 1 della citata legge n. 206 del 2021, in materia di efficienza del processo civile. Il nuovo comma 41 autorizza – come già previsto nel testo in vigore – per l'attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo civile la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 858, della legge di bilancio per il 2021, tenendo tuttavia conto delle modifiche intervenute con l'approvazione della legge n. 134 del 2021 di riforma del processo penale. Il comma in esame diminuisce conseguentemente il contingente di personale che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 858, della legge di bilancio per il 2021.
  Segnala inoltre, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, i commi 614 e 615 che incrementano il ruolo organico della magistratura. In particolare, il comma 614 aumenta di 82 unità il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria. Tale incremento, precisa la disposizione, è finalizzato ad adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea.
  Il Ministero della giustizia è quindi autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, di 82 magistrati ordinari. Conseguentemente, la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, recante le dotazioni organiche della magistratura ordinaria, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato 7 al presente disegno di legge. Ricorda a tale proposito che la tabella allegata alla legge n. 71 del 1991 è stata, da ultimo, modificata dal comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147) che aveva aumentato di 20 unità il ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di garantire che l'attuazione della normativa europea relativa alla Procura europea – in virtù della quale sono state attribuite a 20 magistrati le funzioni di procuratore europeo delegato – non privi di risorse di magistratura le procure della Repubblica. Il comma 615 prevede di conseguenza la relativa autorizzazione di spesa.
  Segnala inoltre il comma 616, che prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2022 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. È autorizzata al contempo la relativa spesa.Pag. 18
  Quanto al comma 625, esso interviene sull'articolo 208 del testo unico sulle spese di giustizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), relativo all'ufficio competente al recupero del credito, per colmare una lacuna normativa che attualmente non consente di attivare la procedura di recupero del contributo unificato quando la Corte di cassazione non possa avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Per ovviare a questa lacuna il disegno di legge individua, in tutte le ipotesi residuali, l'ufficio competente al recupero delle spese di giustizia nell'ufficio presso la Corte d'appello di Roma. Per quanto riguarda, più in generale, il tema del contributo unificato, ricordo che nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa una disposizione del disegno di legge di bilancio che modificava l'articolo 16 del testo unico, per escludere che il personale di cancelleria potesse iscrivere a ruolo le cause civili, amministrative e tributarie quando il pagamento del contributo unificato fosse stato omesso o fosse stato parziale.
  I commi da 629 a 633 del testo in esame recano disposizioni in materia di magistratura onoraria. In particolare, il comma 629 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria (cosiddetta riforma Orlando). L'intervento correttivo è volto a rispondere ad alcuni dei rilievi mossi all'Italia dalla Commissione europea per quanto concerne il rapporto di lavoro dei magistrati onorari. Lo scorso 15 luglio, infatti, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione (2016/4081), inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia sulla base del convincimento che la legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari non sia pienamente conforme al diritto del lavoro dell'UE. Secondo quanto riportato nel testo in esame, le disposizioni introdotte dal comma 629 sono volte a dare attuazione agli «interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno».
  In particolare, la lettera a) del comma 629, sostituisce integralmente l'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, stabilendo al comma 1. che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (la disposizione si applica pertanto ai soli magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017) possano essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età (attualmente il limite è di sessantotto anni). Ai fini della conferma, il comma 3 dell'articolo 29 stabilisce che con delibera del Consiglio superiore della magistratura siano indette tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024, riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato: oltre 16 anni di servizio; tra i 12 e i 16 anni di servizio; meno di 12 anni di servizio.
  Le procedure valutative, secondo il comma 4 dell'articolo 29, consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative devono svolgersi su base circondariale. Sempre il comma 4 disciplina la composizione della commissione di valutazione. La commissione di valutazione è composta: dal Presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretariPag. 19 sono designati dal presidente della corte di appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. La disposizione prevede inoltre che nei circondari in cui le domande di conferma siano superiori a novantanove, siano costituite più commissioni in proporzione al numero di candidati da esaminare, in modo tale che ciascuna commissione esamini almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono rimesse ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi sentito il Consiglio superiore della magistratura. Con tale decreto si forniscono le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande di conferma, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è inoltre riconosciuto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
  Il comma 5 dell'articolo 29 prevede che la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto ad una indennità in caso di mancata conferma.
  Tale indennità è disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo 29, il quale riconosce ai magistrati onorari che decidano di non partecipare al concorso per la conferma o che per qualsivoglia ragione non lo superino, ferma la facoltà di rifiuto, una indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario. Detta indennità è parametrata alla durata e quantità del servizio prestato (2.500 euro lorde per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e a euro 1.500 lorde per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate. È previsto comunque un limite complessivo pro capite di 50.000 euro lorde), e la percezione della medesima comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.
  Il comma 6 dell'articolo 29 dispone che i magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ad essi è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al su richiamato personale amministrativo giudiziario e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Viene infine precisato che il trattamento economico sopra descritto non è cumulabile con gli eventuali redditi di pensione o da lavoro autonomo e dipendente.
  Per i magistrati onorari confermati che non optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie il comma 7 dell'articolo 29 prevede la corresponsione del medesimo compenso previsto al comma 6. Quanto all'indennità giudiziaria, essa è corrisposta in misura pari (e non doppia, come invece previsto dal comma 6) all'indennità di amministrazione spettante al citato personale amministrativo giudiziario. Analogamente a quanto previsto dal comma 6, non sono Pag. 20dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Inoltre, ai magistrati onorari che optino per la non esclusività trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevede che l'incarico onorario si svolga in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali che dunque all'onorario non possa essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana.
  Il comma 8 dell'articolo 29 riconosce ai magistrati onorari il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
  Il comma 9 dell'articolo 29, infine, prevede che i magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione al concorso per la conferma cessano dal servizio; ciò in ragione della illegittimità di ulteriori proroghe del regime attuale sancito a chiare lettere dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora.
  Le lettere b) e d) del comma 629 recano disposizioni di coordinamento conseguenti alla conferma nell'incarico dei magistrati onorari confermati.
  La lettera c) riscrive, poi, l'articolo 31 del decreto legislativo n. 116 del 2017, al fine di stabilire che ai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 – stante la mancata entrata in vigore delle disposizioni della riforma Orlando in punto di trattamento economico, in ragione del rinvio al 31 dicembre 2021 operato dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) – continuerà ad applicarsi il regime del cottimo fino alla conferma.
  Fa presente che il comma 630 dell'articolo 1 interviene invece sulla dotazione organica, stabilendo che, nelle more della conclusione delle procedure valutative, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (disposizioni che portavano la dotazione organica complessiva della magistratura onoraria ad 8000 unità) e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6.000 unità (rispetto alle 5.300 attualmente in servizio). Sarà pertanto possibile sin da subito attivare procedure di reclutamento di 700 nuovi magistrati onorari. Si prevede infine che all'esito delle procedure concorsuali, la predetta dotazione organica venga rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 631 prevede che ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113). Rammenta a tale proposito che, tali richiamate disposizioni prevedono che, per i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l'attuazione di progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con procedure concorsuali semplificate o attraverso l'iscrizione in un apposito elenco, non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Ai medesimi soggetti si consente di ottenere il ricongiungimento dei periodi di contribuzione presso l'INPS (dovuti per la durata dei contratti relativi al PNRR) con quelli presso la cassa previdenziale di appartenenza a titolo gratuito, ovvero di chiedere che la contribuzione previdenziale dovuta per tali contratti sia versata, a scelta del professionista, direttamente alla cassa previdenziale di appartenenza.Pag. 21
  Da ultimo i commi 632 e 633 contengono le relative disposizioni finanziarie.
  Segnala inoltre il comma 652 che autorizza, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, la spesa di 3.948.105 euro per il pagamento (anche in deroga ai limiti vigenti) delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria dei compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.
  Fa presente che, nel corso dell'esame da parte del Senato sono inoltre state introdotte alcune disposizioni in materia di recupero degli uomini autori di violenza (commi da 661 a 667). In particolare, il comma 661, al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e domestica specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, incrementa di due milioni di euro per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge n. 248 del 2006), stanziando 1 milione di euro per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, nonché per il loro funzionamento (lettera a), e 1 milione di euro per le attività di monitoraggio e raccolta dati (lettera b).
  I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, ai sensi del comma 663, possono essere costituiti: da enti locali, in forma singola o associata (lettera a); da associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato (lettera b); nonché da enti locali e associazioni di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
  I medesimi centri – ai sensi del comma 664 – devono inoltre operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
  Il comma 662 indica quali siano i criteri e le modalità da seguire nella ripartizione delle risorse stanziate demandandone la definizione a un successivo decreto ministeriale mentre il comma 665 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto debbano presentare al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. La disposizione rimette al decreto ministeriale di ripartizione delle risorse anche la possibilità di procedere alla individuazione di ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione da depositare entro il 30 marzo. Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro delegato per le pari opportunità è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finalizzate ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza (comma 666).
  Il comma 667, al fine di dare attuazione all'articolo 17 della legge sul c.d. codice rosso, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, destinando tali risorse al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. Tali risorse sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari. In proposito, rammento che l'articolo 17 della cosiddetta legge sul codice rosso ha modificato l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), intervenendo sull'articolo 13-bis. Tale disposizione già prevedeva la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un Pag. 22trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il codice rosso ha previsto questa possibilità anche per i condannati per i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale) e stalking (articolo 612-bis del codice penale).
  Investe profili di interesse della Commissione Giustizia anche il comma 668, introdotto dal Senato, che incrementa di 5 milioni di euro la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2022, destinando tali risorse alle finalità dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 (convertito in legge n. 119 del 2013) e cioè ai centri antiviolenza e alle case rifugio.
  I successivi commi 669-670 incrementano di 10 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. In particolare, il comma 669, al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del cosiddetto decreto-legge rilancio (decreto-legge n. 104 del 2020) ovvero all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge n. 248 del 2006).
  Il comma 670 incrementa di ulteriori 5 milioni di euro la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Le risorse incrementali sono finalizzate a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. La determinazione dei criteri di ripartizione di tali risorse è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Sottolinea, inoltre, che il comma 671 – ai fini della prevenzione e del contrasto al fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado – istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, al quale il comma 672 destina una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022. I commi 673 e 674 dettano disposizioni attuative del Fondo.
  Segnala che il comma 675 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) un fondo di solidarietà in favore dei proprietari con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di violazione di domicilio e di invasione di terreni o edifici, di cui rispettivamente al secondo comma dell'articolo 614 e all'articolo 633 del codice penale. Il comma 676 rinvia a un decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 675.
  Fa presente quindi che i commi da 927 a 944 introducono una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista. In particolare, ai fini dell'esame da parte della Commissione Giustizia, evidenzia che il comma 942 prevede che la pubblica amministrazione possa richiedere alle aziende Pag. 23sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedano l'applicazione delle fattispecie di sospensione summenzionate e che il comma 943 dispone che per i soggetti che beneficino di queste ultime sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sono previsti l'arresto da sei mesi a due anni ed una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro. Per ogni altra violazione delle norme di cui ai commi in esame è prevista una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Ai soggetti che favoriscano le violazioni in oggetto, si applicano le corrispondenti sanzioni, sopra menzionate (comma 944).
  Rileva, inoltre, che nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento è stato introdotto un nuovo comma (comma 967) che istituisce, presso il Ministero del lavoro, un fondo, dotato di 500 mila euro per l'anno 2022, finalizzato a costituire la banca dati dei minori in affido, delle famiglie e delle persone affidatarie. In proposito, sottolinea che sono attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia alcune proposte di legge (AA.C. 2102, 2264, 2796, 2897, 2937, 3148) che prevedono l'istituzione di banche dati analoghe a quella oggetto della disposizione in commento.
  Anche il comma 968, introdotto dal Senato, riguarda profili di interesse per la Commissione Giustizia, riconoscendo, nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, un contributo di 200 mila euro per l'anno 2022 in favore della Associazione DONNEXSTRADA. Tale contributo è specificamente volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.
  Da ultimo, evidenzia che i commi 1000 e 1001 incrementano le risorse per la copertura assicurativa del personale delle forze armate e del comparto sicurezza e soccorso civile, per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio. In particolare, il comma 1000, basandosi sul presupposto della specificità delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, autorizza per il 2022 la spesa di 10.220.800 euro per la stipula di polizze assicurative volte a coprire le spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi, a favore del citato personale. Di tale spesa, 677.600 euro sono destinati alla stipula di polizze assicurative a favore del personale della Polizia penitenziaria.
  Il comma 1001 specifica che le risorse stanziate potranno essere impiegate per le medesime finalità assicurative, secondo le modalità già previste dall'articolo 1-quater del decreto-legge n. 45 del 2005. Si tratta della disposizione che consente di trasferire le somme iscritte negli stati di previsione dei ministeri e destinate alla copertura assicurativa del personale, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, affinché tali enti provvedano, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.
  Con riguardo allo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5), il disegno di legge di bilancio 2022-2024, a seguito dell'esame in Senato, autorizza, spese finali, in termini di competenza, pari a: 10.193,2 milioni di euro nel 2022; 10.219,3 milioni di euro per il 2023; 10.157,6 milioni di euro per il 2024.
  In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 10.208,8 milioni di euro nel 2022, a 10.219,2 milioni di euro nel 2023 e a 10.157,6 milioni di euro nel 2024. Rispetto alla legge di bilancio 2021, il disegno di legge di bilancio 2022-2024 espone dunque per il Ministero della giustizia, nel triennio di riferimento, un andamento della Pag. 24spesa crescente negli anni 2022 e 2023 e leggermente decrescente nel 2024.
  Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2022, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2021, in termini assoluti, in misura pari a 1.211,7 milioni di euro (+13,5 per cento). Tale differenza positiva deriva tanto dall'aumento delle spese in conto corrente (+942,2 milioni di euro) quanto da quello delle spese in conto capitale (+269,5 milioni). Con particolare riferimento alle spese per l'anno 2022, lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2022 di 10.143,6 milioni di euro.
  Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2022 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 49,6 milioni di euro.
  In particolare, le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 4,6 milioni di euro per il 2022, interamente ascrivibile alla parte corrente. Si segnalano, in particolare: i commi 614-616 dell'articolo 1 del disegno di legge, che prevedono assunzioni di magistrati ordinari (+1,7 milioni di euro); il comma 667 che stanzia 2 milioni di euro per il reinserimento dei condannati per reati di violenza sessuale e domestica; il comma 1000, che destina risorse per la copertura assicurativa per eventi non dolosi causati da personale della polizia penitenziaria (+0,7 milioni di euro).
  Così determinato il bilancio integrato del Ministero della giustizia in 10.193,2 milioni di euro, le spese del Ministero corrispondono all'1,2 per cento del totale delle spese finali dello Stato, in aumento rispetto al bilancio assestato 2021 (1,1 per cento).
  In particolari, tali dotazioni finanziarie sono ripartite tra due missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità (quasi il 98,3 per cento) assegnate alla missione Giustizia e ripartite tra i seguenti programmi di spesa: 1.1 (6.1) Amministrazione penitenziaria – 3.275,5 milioni di euro. La manovra finanziaria incide su questo programma con un incremento della dotazione di 2,6 milioni, imputabile a risorse per il recupero dei condannati per reati di violenza sessuale e domestica e per l'incremento delle polizze assicurative per i danni causati nell'esercizio delle funzioni dagli agenti di polizia penitenziaria; 1.2 (6.2) Giustizia civile e penale – 5.155,0 milioni di euro. Il Programma – interamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG) – presenta uno stanziamento in netto aumento rispetto a tutti gli esercizi precedenti (+857,4 milioni rispetto alle previsioni assestate 2021). La manovra finanziaria 2022 interviene infatti sulla giustizia civile e penale sia con un rifinanziamento di 45,0 milioni di euro operato nella Sezione II, che con l'articolato del disegno di legge (Sezione I), determinando un complessivo aumento delle dotazioni, rispetto al BLV, di 46,7 milioni di euro. Il rifinanziamento riguarda l'edilizia giudiziaria (cap. 7200) e attiene all'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici giudiziari a Modena e Ancona (10 milioni nel 2022) e al completamento del c.d. Polo della giustizia di Bari (35 milioni nel 2022). Gli effetti di I sezione sono imputabili alle disposizioni che prevedono l'assunzione di magistrati ordinari; 1.3 (6.3) Giustizia minorile e di comunità – 304,0 milioni di euro; 1.4 (6.6) Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – 1.285,4 milioni di euro. Lo stanziamento è in aumento rispetto all'assestamento del bilancio 2021, ma invariato rispetto al bilancio a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda infine la Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», le spese finali sono pari a 173,2 milioni di euro, ripartiti tra il Programma «indirizzo politico» (46,3 milioni) e il Programma «servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» (126,9 milioni). Gli stanziamenti per questa missione si mantengono sostanzialmente invariati rispetto al bilancio a legislazione vigente.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), nel preannunciare la presentazione di una proposta di relazione di minoranza sottoscritta anche dai colleghi Maschio e Vinci, intende Pag. 25illustrare in questa sede alcuni aspetti specifici del provvedimento in esame. Evidenzia in primo luogo come l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2022 tradisca il ricorso ad un modus operandi che ripropone o addirittura peggiora quello già utilizzato nei primi anni della corrente legislatura. Rileva infatti che l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da tempi molto ristretti e da una pressoché totale impossibilità di modificare il testo, dal momento che il Governo ha presentato, all'ultimo momento, un maxiemendamento costituito da un unico articolo di oltre mille commi e che l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato è avvenuta tramite posizione della questione di fiducia. Evidenzia come in tal modo si sia impedita qualsiasi discussione, non soltanto da parte dell'opposizione, ma anche da parte della maggioranza, nonostante l'ampiezza numerica delle forze che appoggiano il Governo in carica che, con un'espressione di stampo teatrale, viene definito il «Governo dei migliori». Nel preannunciare pertanto l'intenzione di Fratelli d'Italia di non rinunciare alla presentazione di proposte emendative, sottolinea come uno dei temi che più hanno comportato polemiche riguarda la magistratura onoraria che da anni attende una soluzione ai propri problemi e che il Governo ha inteso risolvere con un emendamento dell'ultimo momento che non ha riscosso il favore della categoria destinataria. Nel precisare a tale proposito che il sistema giustizia non potrebbe funzionare senza il contributo degli oltre 2.000 magistrati onorari, che svolgono oltre il 70 per cento del carico di lavoro della magistratura italiana, fa presente che la soluzione prospettata dal Governo, oltre a mortificare un'intera categoria di lavoratori, non riuscirà a sanare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. Precisa inoltre che, alla luce della soluzione avanzata nel disegno di legge in esame, al Ministero della giustizia potrebbe essere contestata l'accusa di «estorsione», se ad esso si applicassero le stesse valutazioni di legittimità cui sono sottoposti gli imprenditori che costringono i propri dipendenti a rinunciare, in nome del salario, all'esercizio dei loro diritti. Rileva quindi, con riguardo al settore carcerario, che oltre all'inadeguatezza delle strutture si pone il problema del personale di polizia penitenziaria, chiamato a svolgere un lavoro usurante in un clima sempre più esacerbato, come dimostrano i crescenti casi di pestaggio, di assalti e di autolesionismo da parte dei detenuti. Fa presente a tale proposito che Fratelli d'Italia in più occasioni ha chiesto lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate a consentire il turn over del personale di polizia penitenziaria, caratterizzato da un'età media molto elevata. Con riguardo alla questione del sovraffollamento, sul quale la Ministra Cartabia ha mostrato di condividere le analisi ma non le soluzioni prospettate da Fratelli d'Italia ricorda che, a parere del suo gruppo, la soluzione sta nella stipula di accordi bilaterali con gli Stati di provenienza dei detenuti, rilevando che secondo i dati diffusi dallo stesso Ministero della giustizia il 30 per cento della popolazione carceraria italiana è rappresentata da cittadini di Paesi terzi. Rammentando che grazie all'iniziativa di Fratelli d'Italia la Commissione Affari esteri ha approvato una risoluzione volta a favorire il rimpatrio dei detenuti stranieri, tiene a sottolineare come da parte del Governo non sia arrivato alcun investimento serio in tale direzione. Ritiene inoltre che l'ulteriore soluzione al sovraffollamento sia non già un provvedimento cosiddetto svuota carceri quanto piuttosto la realizzazione di nuovi penitenziari, ritenendo insufficienti le proposte avanzate dalla Ministra Cartabia in occasione della presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative a soli 8 nuovi padiglioni. Nel rammentare che Fratelli d'Italia è assolutamente favorevole al principio della finalità rieducativa della pena, ritiene tuttavia che altrettanto importante sia la funzione risarcitoria della pena detentiva. Nel rilevare anche il problema dell'inadeguatezza delle strutture giudiziarie, che non consente lo svolgimento in piena sicurezza del lavoro dei tribunali italiani, problema al quale il Governo ha risposto esclusivamente con interventi parziali, fa presente che con riguardo ai contenuti generaliPag. 26 del provvedimento, il suo gruppo al Senato ha presentato diverse proposte emendative volte a favorire la natalità, a garantire una tassazione più equa e a investire nei settori della cultura e dello sport. Nel dichiarare in conclusione la propria contrarietà ai contenuti del disegno di legge di bilancio, ribadisce l'intenzione di presentare una proposta di relazione di minoranza del gruppo Fratelli d'Italia.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ricordare che il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno alle parti di competenza del disegno di legge in esame, è fissato alle ore 16 di oggi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 17.30.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 27 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 17.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e Nota di variazioni.
C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana delle ore 15.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella giornata di oggi, alle ore 16, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Avverte che sono state presentate 8 proposte emendative (vedi allegato 1). Comunica che, ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Regolamento, la Presidenza ritiene inammissibili, in quanto concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio, le seguenti proposte emendative: Varchi 1.7, che modifica il codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, per concedere, in caso di revoca del controllo giudiziario, il rimborso dei compensi percepiti dall'amministratore giudiziario a chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende sequestrati e confiscati; Varchi 1.6, che modifica il codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di concedere il risarcimento del danno subìto nei casi di revoca o annullamento definito a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al Titolo II del medesimo codice delle leggi antimafia.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede al presidente di poter disporre di un tempo congruo per la presentazione di ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità degli emendamenti a sua prima firma 1.7 e 1.6.

  Mario PERANTONI, presidente, preso atto della richiesta della collega Varchi, fissa alle ore 17.50 il termine per la presentazione di ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità testé pronunciate e sospende quindi la seduta.

  La seduta, sospesa alle 17.35, riprende alle 17.55.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la presidenza, valutati i ricorsi avanzati dal gruppo di Fratelli d'Italia, effettuato un supplemento di istruttoria, conferma la propria valutazione circa l'inammissibilità delle proposte emendative Varchi 1.7 e 1.6, che intervenendo in materia di codice antimafia concernono materie estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), nel prendere atto della decisione della presidenza, osserva tuttavia che nell'ampio perimetro dell'intervento normativo recato dal disegno di legge di bilancio vi sono diverse disposizioni che, analogamente agli emendamentiPag. 27 a sua prima firma 1.7 e 1.6 sono volti a sostenere le imprese. Fa presente infatti che tali emendamenti sono finalizzati a garantire il necessario indennizzo da parte dello Stato nei confronti delle imprese che siano state temporaneamente estromesse in conseguenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria poi rivelatosi infondato. Ritenendo tali emendamenti meritevoli di una diversa valutazione fa presente che il loro contenuto verrà riproposto anche in occasione dell'esame di altri provvedimenti.

  Mario PERANTONI, presidente, dà la parola al relatore, onorevole Pittalis, per l'espressione del parere sulle proposte emendative ammissibili.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, dichiarate ammissibili dalla presidenza.

  Mario PERANTONI, presidente, invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sulle proposte emendative.

  La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Enrico COSTA (Misto-A-+E-RI) pur essendo perfettamente consapevole delle dinamiche che governano l'esame del disegno di legge, dichiara di aver presentato l'emendamento a sua firma 1.8 con l'obiettivo di sottoporre all'attenzione di tutti un tema su cui il Governo appare distratto. Rammenta pertanto che nel corso dell'esame del precedente disegno di legge di bilancio fu approvato all'unanimità un emendamento volto a consentire il risarcimento delle spese legali per i soggetti assolti, rinviando per le modalità operative ad un decreto interministeriale che avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. A tale proposito, nel chiedere alla sottosegretaria Macina eventuali ulteriori precisazioni, fa presente che per quanto gli consta tale decreto, a quasi dieci mesi dalla prescritta scadenza, è stato firmato soltanto di recente dai ministri competenti e sarebbe stato inviato alla Corte dei conti per la sua registrazione. Pertanto nel rilevare il rischio che gli 8 milioni di euro previsti dalla legge di bilancio per il 2021 vadano in economia, mandando in fumo il lavoro di tutti, fa presente che il suo emendamento, riproponendo il contenuto di un subemendamento presentato al Senato, su cui il Governo ha inopinatamente espresso parere contrario, è volto a trasferire al 2022 la copertura finanziaria per i necessari interventi di risarcimento. Nel richiamarsi al principio della continuità amministrativa che dovrebbe indurre l'attuale Esecutivo, pur in presenza di un'eventuale posizione divergente, a rispettare gli impegni assunti in tal senso dal precedente Governo giallo-rosso, dichiara di voler porre in votazione il proprio emendamento, per dimostrare l'ipocrisia dei propri colleghi che esprimeranno un voto contrario nonostante l'impegno assunto un anno fa. Ipotizza inoltre che l'eventuale ritiro dell'emendamento, per trasfondere il suo contenuto in un ordine del giorno otterrebbe presumibilmente un parere favorevole che tuttavia non produrrebbe alcun risultato. Manifesta tuttavia la volontà di ritirare l'emendamento nel caso in cui la sottosegretaria Macina dichiarasse esplicitamente l'impegno del Governo a risarcire i soggetti assolti.

  La sottosegretaria Anna MACINA dichiara di non essere in grado di dare indicazioni puntuali sull'iter del decreto interministeriale, che ritiene in fase di completamento, essendo stato trasmesso alla Corte dei conti per la sua registrazione. Dichiara altresì che per quanto è nella sua conoscenza vi è l'impegno e l'interesse del Governo ad intervenire in tale materia, evidenziando come non vi siano ragioni per non esprimere un convinto parere favorevole su un eventuale ordine del giorno. Nel ritenere che i motivi del parere contrario all'emendamento in esame siano ovvi, si impegna comunque a tornare in Commissione Giustizia per fornire al deputato Costa tutte le necessarie precisazioni.

Pag. 28

  Enrico COSTA (Misto-A-+E-RI), alla luce della sincerità manifestata dalla rappresentante del Governo, ritira l'emendamento a sua firma 1.8.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.3 che è finalizzato ad accrescere l'efficienza nella gestione delle strutture carcerarie con il ricorso a nuove assunzioni di personale del Corpo della polizia penitenziaria. Ritiene infatti che le gravi carenze di organico di tale personale dispieghino i propri effetti negativi nella vita quotidiana delle carceri, rendendo difficile la gestione delle sempre più frequenti situazioni di tensione nonché l'attività di controllo dei comportamenti dei detenuti e delle eventuali violazioni dei divieti. Come già sottolineato nella seduta precedente, ribadisce che il personale della polizia penitenziaria è costretto ad un lavoro usurante in condizioni di grave carenza di organico e con un'età media decisamente elevata in conseguenza della mancanza di un adeguato turn over. Nel richiamare da ultimo le rivolte verificatesi nel carcere minorile di Malaspina a Palermo che ha causato gravi devastazioni a diversi settori della struttura, i cui interventi di ripristino non sono tuttora stati finanziati, ritiene che, a fronte della presa d'atto della grave condizione del Corpo di polizia penitenziaria, sia assolutamente indispensabile intervenire con l'ampliamento dell'organico. Nel rilevare come a fronte di tali urgenze il Parlamento sia stato completamente esautorato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, ritiene che i colleghi debbano assumersi la responsabilità politica delle loro azioni considerato che intervengono in tutti i convegni in favore delle assunzioni del personale di polizia penitenziaria e contemporaneamente votano in senso contrario all'emendamento a sua firma 1.3. Pertanto manifesta la volontà di porre in votazione il proprio emendamento al fine di lasciare agli atti la prova dell'ipocrisia della maggioranza.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel sottolineare che l'emendamento 1.3 della collega Varchi ha un intento lodevole, fa presente tuttavia che la carenza di organico del Corpo di polizia penitenziaria ammonta a oltre quattromila unità. Pertanto ritiene più opportuno che il Governo si impegni ad intervenire con un piano assunzionale significativo che risolva in maniera strutturale i problemi del settore penitenziario, sottolineando come l'emendamento della collega si traduca sostanzialmente «in una goccia nel mare». In conclusione, nel concordare con il parere contrario espresso, auspica che il Governo affronti la questione in maniera definitiva.

  Vittorio FERRARESI (M5S) fa presente preliminarmente di considerare lodevole ogni emendamento che intenda finanziare il sistema penitenziario che, da oltre trent'anni, non ha beneficiato di alcun intervento né sul versante finanziario né su quello della formazione. Nel precisare, con riguardo alle precisazioni del collega Paolini, che le richiamate quattromila unità di personale sono il frutto di un precedente taglio della pianta organica, ritiene che si debba in primo luogo colmare i vuoti esistenti, rilevato che le relative assunzioni sono già finanziate dalla legge di bilancio degli ultimi tre anni. Sottolinea pertanto che la vera difficoltà consiste piuttosto nella realizzazione dei concorsi, soprattutto in un'epoca di pandemia come quella attuale, rammentando che dopo vent'anni sono già stati banditi i concorsi per direttore del carcere e che sono state implementate le unità socio-pedagogico operanti nel settore penitenziario.

  Walter VERINI (PD), nel manifestare la convinzione che i singoli emendamenti in materia carceraria meritino grande attenzione, fa presente tuttavia che il Partito democratico si attiene ai pareri espressi dal relatore e dal Governo. Nel rilevare che ci si trova di fatto in un sistema di monocameralismo che sarebbe stato meglio, a suo parere, rendere reale in occasione del referendum, rammenta che il suo gruppo ha suggerito alla Ministra Cartabia, sia pubblicamente sia in incontri informali, di procedere con alcuni interventi significativi sul Pag. 29settore carcerario. Ritiene che tale settore meriti più di ogni altro un intervento ad hoc anche attraverso un decreto-legge rammentando che le questioni da affrontare sono molte, dalla liberazione anticipata all'affettività nelle carceri, all'affidamento della messa alla prova, alla semilibertà per i detenuti che abbiano manifestato un percorso pienamente corretto, ai minori in carcere, nonché alla questione della carenza dell'organico. Fa presente che su quest'ultima questione la Ministra Cartabia ha più volte dichiarato che ci sono già i necessari finanziamenti e che le nuove assunzioni sono prossime. Pertanto nel preannunciare che il Partito democratico voterà seguendo le indicazioni del relatore e del Governo, ribadisce la necessità che venga adottato un provvedimento ad hoc in materia carceraria. Preannuncia il sostegno del Partito democratico agli interventi che siano comunque in linea con il rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e che garantiscono la sicurezza dei cittadini.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.3.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento a sua firma 1.2, volto a prorogare di due anni il termine per l'entrata in vigore delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, anche in ragione delle caratteristiche orografiche del territorio, in linea con le sollecitazioni provenienti dagli organi istituzionali ed associativi del settore.

  La Commissione respinge l'emendamento 1.2

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento Maschio 1.1, che è il primo di diversi emendamenti relativi alla magistratura onoraria e che è volto introdurre l'obbligo di conferma del magistrato onorario. Si associa alle preoccupazioni manifestate dalla categoria, secondo cui la procedura confirmatoria introdotta dal Governo sembrerebbe introdurre una specie di «imbuto», ostacolando l'agognata stabilizzazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.1.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.5 intende ridurre il perimetro della mancata conferma del magistrato onorario alla sola ipotesi di mancata presentazione della domanda. Rileva a tale proposito come l'intendimento di Fratelli d'Italia sia quello di raccogliere le istanze della categoria che, nel corso dell'ultimo biennio, grazie allo svolgimento di numerose procedure concorsuali, si è certamente assottigliata. L'emendamento è volto dunque ad affrontare la questione del livello previdenziale, assistenziale e retributivo dei magistrati onorari che a parere di Fratelli d'Italia devono essere equiparati a quelli dei magistrati ordinari. Ritiene infatti che non si possa sminuire il contributo che la magistratura onoraria fornisce al funzionamento del sistema della giustizia, rilevando come negli ultimi tempi vi siano state pronunce di segno diverso rispetto al passato anche dall'Associazione nazionale magistrati.

  La Commissione respinge l'emendamento 1.5

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.4, rammentando come, nel corso dell'esame da parte del Senato, siano giunte diverse sollecitazioni da parte della Consulta della magistratura onoraria, che racchiude le diverse anime di tale categoria di lavoratori. Nel far presente che le diverse proposte avanzate dalla Consulta con riguardo all'inquadramento sono state puntualmente disattese, ritiene che a tutt'oggi non sia possibile valutare quale sarà l'impatto sulla macchina giustizia della soluzione adottata dal Governo. Nel rilevare che, se si fosse dato seguito alle richieste della categoria, di cui l'emendamento si fa portavoce, l'epilogo sarebbe stato diverso, dichiara che il nuovo regime che entrerà in vigore con la legge di bilancio in corso di approvazione Pag. 30avrà ricadute molto importanti sui tribunali italiani.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.4

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che è così concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte altresì che è stata presentata una relazione di minoranza da parte del gruppo di Fratelli d'Italia (vedi allegato 2). Dà quindi la parola al relatore, onorevole Pittalis, per la formulazione della proposta di relazione.

  Pietro PITTALIS (FI) relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 3).

  Maria Carolina VARCHI (FDI), nel richiamare le considerazioni già svolte, nonché i contenuti della relazione di minoranza testé presentata, fa presente che la proposta del suo gruppo è quella di votare in senso contrario alla proposta di relazione del relatore.

  Lucia ANNIBALI (IV), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, che anche sulle proposte emendative presentate si è espresso in linea con il parere del relatore e del Governo, tiene tuttavia a manifestare le perplessità di Italia Viva con riguardo all'intervento in materia di magistratura onoraria. Nel rammentare che nel corso dell'esame al Senato il suo gruppo ha presentato diverse proposte emendative correttive dell'intervento del Governo, ritiene che sarebbe stato preferibile affrontare la questione con un provvedimento specifico, su cui si stavano raccogliendo le posizioni delle diverse forze di maggioranza. Nel ribadire pertanto il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea che le perplessità sono relative sia al merito delle disposizioni sulla magistratura onoraria si al metodo utilizzato.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, dichiara di apprezzare la svolta garantista effettuata dalla Ministra Cartabia nel corso di questo ultimo anno, a fronte delle precedenti posizioni oscurantiste e «manettare». Rassegna tuttavia alla sottosegretaria, oltre al precedente apprezzamento, anche la preoccupazione del gruppo di Forza Italia per il ritardo nella presentazione degli emendamenti sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Rileva come a suo parere tale ritardo non sia determinato da difficoltà di natura politica quanto dalle resistenze corporative della categoria dei magistrati che non intendono accettare alcun cambiamento. Ribadisce pertanto la propria delusione, sottolineando la necessità di intervenire in tempi rapidi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore. La Commissione delibera altresì di nominare il deputato Pittalis quale relatore presso la V Commissione.

  Mario PERANTONI presidente, avverte che anche la proposta di relazione di minoranza sarà trasmessa alla Commissione Bilancio.

  La seduta termina alle 18.30.