CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2021
717.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 86

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.
C. 2372-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Luigi GALLO (M5S), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base della relazione tecnica testé depositata.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, avverte che l'Assemblea in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Rotelli 2.4, che prevede che la registrazione del titolo e della disponibilità del veicolo di cui al comma 2 dell'articolo 93-bis del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento sia effettuata in apposito elenco del sistema informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anziché del P.R.A. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 2;

   Cirielli 4.1, che sopprime il comma 2 dell'articolo 4, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39 del 1989 in materia di esercizio dell'attività di mediazione.Pag. 87 Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dal mancato adeguamento alla normativa dell'Unione europea con riguardo alla procedura di infrazione n. 2018/2175.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.4 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il testo unificato del progetto di legge, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali, è di iniziativa parlamentare e disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Segnala che il testo iniziale e gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono corredati di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 12, recanti disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi, evidenzia preliminarmente che il provvedimento è assistito da una clausola generale di non onerosità, ai cui sensi le amministrazioni pubbliche attuano la disciplina in parola con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 12). Nell'ambito di tale disciplina viene, in particolare, prevista l'istituzione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del Registro digitale per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, nonché di un Comitato di sorveglianza. Con riguardo, in primo luogo, al Comitato di sorveglianza, viene disposto che ai relativi componenti – due magistrati e un membro del CNEL – non spetti alcun compenso, emolumento o gettone di presenza (articolo 7). Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo volta a consentire la verifica della suddetta clausola di non onerosità con specifico riguardo alla disciplina dei rimborsi spese, la cui erogazione nei confronti dei componenti del Comitato non è espressamente esclusa dal predetto articolo 7. Per quanto riguarda inoltre gli adempimenti posti in capo all'AGCM – personale posto a disposizione del Comitato, tenuta e sviluppo del Registro, comunicazione tempestiva di determinati aggiornamenti del Registro ai sensi dell'articolo 5, comma 2 – rammenta che l'Autorità rientra nel perimetro del conto economico consolidato della pubblica amministrazione (cosiddetto «elenco Istat») e si autofinanzia mediante un contributo posto a carico delle società di capitali (articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990). Tanto premesso, ritiene che andrebbe chiarito se Pag. 88l'AGCM possa fronteggiare i nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse già esistenti ovvero ricorrendo ad eventuali incrementi della contribuzione, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ove la copertura dei nuovi compiti assegnati all'AGCM fosse assicurata mediante incrementi del contributo posto a carico dei soggetti vigilati, con conseguente aumento delle componenti negative di reddito per le imprese obbligate, andrebbe in ogni caso confermata l'assenza di conseguenti effetti apprezzabili di gettito.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, da un punto di vista formale, ritiene opportuno riformulare la suddetta clausola di invarianza nei seguenti termini: «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.
C. 3353 cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2021.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, afferma che la Commissione era in attesa di approfondimenti da parte del Governo rispetto agli eventuali effetti di carattere finanziario derivanti dal provvedimento in esame.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in merito al disegno di legge costituzionale di modifica dell'articolo 119 della Costituzione – che prevede che «La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.» – per quanto di competenza, fa presente, sulla base di quanto emerge da un'istruttoria tecnica compiuta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, che lo stesso è suscettibile di determinare, in fase attuativa, oneri a carico del bilancio statale.
  Evidenzia, infatti, che la proposta in esame assicurerebbe la legittimazione costituzionale alle richieste economiche della Regione Sardegna e della Regione Siciliana connesse al riconoscimento della condizione di insularità; richieste che hanno già trovato considerazione, ad avviso delle Regioni in misura parziale e inadeguata, nell'ambito della stipula di Accordi tra Governo e Autonomie speciali in materia di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2022.
  Ricorda che i predetti Accordi, prevedono, infatti, una specifica clausola finalizzata ad attribuire a favore di ciascuna Regione l'importo di 100 milioni di euro annui a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Inoltre, nell'ambito dell'Accordo con la Regione Sardegna, è previsto lo specifico impegno ad avviare l'apposito tavolo tecnico-politico, già previsto dalla legislazione vigente, finalizzato alla quantificazione e compensazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.
  Quindi, al fine di rendere edotto il Parlamento sulle ricadute economiche della Pag. 89tematica in esame, ricorda, a titolo esemplificativo, che la Regione Siciliana ha prodotto un documento – approvato dalla Commissione Paritetica il 22 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – che stima i costi dell'insularità, in termini di riduzione della ricchezza prodotta dal territorio, in circa 6 miliardi di euro annui. Anche la Regione Sardegna, nell'anno 2019, aveva segnalato un costo aggiuntivo per il solo trasporto marittimo pari a circa 660 milioni di euro annui.
  Ciò premesso, evidenzia che l'ulteriore corso del disegno di legge costituzionale in esame costituirebbe un ulteriore e difficilmente arginabile presupposto giuridico per le rivendicazioni economiche della Regione Sardegna e della Regione Siciliana.
  Ciò posto, in ossequio ai principi fissati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 119 della Costituzione – e in particolare con riferimento al necessario concorso delle Regioni ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché al rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario – considerato che la costituzionalizzazione del principio secondo cui la Repubblica promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità potrebbe verosimilmente determinare, in sede applicativa, oneri per il bilancio dello Stato, ritiene pertanto necessario che l'ulteriore corso dei provvedimenti attuativi di tale principio venga subordinato alle regole previste in materia di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, alla redazione della relazione tecnica e, ove occorrente, all'individuazione di idonea copertura finanziaria degli eventuali maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, preso atto delle osservazioni illustrate dalla rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.
C. 3308 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dalla relazione illustrativa a conferma della neutralità finanziaria del provvedimento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non ha osservazioni da formulare e pertanto propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con il parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitaneriePag. 90 di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
Nuovo testo unificato C. 1870 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che il nuovo testo unificato delle proposte di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, è di iniziativa parlamentare, reca disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, la proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali e conferisce al Governo una delega per la revisione dello strumento militare nazionale. Segnala che i testi iniziali delle proposte di legge abbinate non sono corredati di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 9, che disciplinano la riforma del modello professionale delle Forze armate e conferiscono una delega al Governo per la revisione dello strumento militare, considera opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame, con specifico riguardo alle disposizioni di seguito indicate:

   proroga dal 2024 al 2030 del termine previsto dalla legge n. 244 del 2012 per la riduzione a 150.000 unità dei contingenti delle Forze armate – Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica – (articolo 1). A tale riguardo, rileva che al processo di riduzione per effetto della suddetta legge – nonché dei decreti legislativi adottati in attuazione dalla delega a tal fine recata dalla stessa – non sono stati associati in via preventiva effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ritiene tuttavia che andrebbe acquisito un quadro aggiornato del processo di riduzione fin qui disposto nonché degli effetti di minor spesa già conseguiti e di quelli attesi in relazione al completamento dell'attuazione della riforma entro il 2024, precisando se – ed eventualmente in quale misura – i medesimi risparmi, non scontati inizialmente, siano stati inclusi successivamente nell'aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa;

   la rimodulazione delle dotazioni organiche delle Forze Armate, con aumento di 3.330 unità complessive di sottufficiali e corrispondente riduzione di 3.330 unità dei volontari (articolo 2). Al riguardo, pur considerato che le dotazioni complessive previste a regime (150.000 unità) dall'articolo 798, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, non vengono rideterminate, evidenzia che la compensatività finanziaria della disposizione non appare verificabile, considerati i diversi profili retributivi e le diverse dinamiche di carriera relativi ai sottufficiali e ai volontari. Ritiene, altresì, necessario acquisire una valutazione del Governo in merito alla sussistenza di eventuali effetti di onerosità indiretta correlati alla modifica dell'assetto funzionale ed operativo dello strumento militare determinati dalla disposizione;

   la definizione di un nuovo sistema di ferme prefissate dei volontari strutturato su una ferma iniziale e su una ferma successiva, entrambe di durata triennale – in luogo della ferma annuale e della successiva ferma quadriennale previste a normativa vigente – nonché l'individuazione di una nuova modalità di accesso al servizio volontario permanente al termine del percorso di ferme prefissate (articolo 3). Il modello delineato, con specifico riguardo al trattamento economico dei volontari (articoli 4, 5 e 6) che viene rideterminato in senso migliorativo rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina, appare infatti suscettibile di determinare maggiori oneri retributivi non quantificati né coperti dalle norme;

Pag. 91

   la possibilità di modificare la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito, con cinque generali di brigata e con un brigadiere generale in alternativa, rispettivamente, ai cinque colonnelli del ruolo normale e al colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi già previsti a legislazione vigente (articolo 8, comma 1, lettera a)). Tale integrazione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri, in ragione di eventuali differenze di compenso da corrispondere ai summenzionati ufficiali generali per la loro partecipazione ai lavori della Commissione di avanzamento;

   i conferimenti di gradi superiori al grado di generale di corpo d'armata previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b). La norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi non considerati dal testo, tenuto conto che i suddetti conferimenti sono disposti dalla norma in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche recate dal Codice dell'ordinamento militare per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente;

   la delega legislativa per la revisione dello strumento militare recata dall'articolo 9. Evidenzia che questa prevede, tra i princìpi ed i criteri direttivi, il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Poiché tuttavia, sulla base degli elementi già desumibili da testo dalla norma, appaiono configurabili effetti di maggior onere connessi all'esercizio della delega, ravvisa l'opportunità di acquisire fin da ora indicazioni dal Governo riguardo al presumibile impegno finanziario e alle relative fonti di copertura utilizzabili. Rammenta che il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 consente, ai sensi della richiamata disposizione, che, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione della delega legislativa determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

  I predetti effetti di onerosità potrebbero essere riconducibili, nello specifico, alla espressa previsione di posizioni soprannumerarie (articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e l)), alla possibilità di transito a domanda presso altre pubbliche amministrazioni del personale militare non più idoneo al servizio militare (articolo 9, comma 1, lettera e)), alla previsione di attività di formazione dei volontari in ferma prefissata per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro (articolo 9, comma 1, lettera g)), all'adozione di misure di carattere fiscale e contributivo per agevolare il reinserimento lavorativo dei volontari congedati (articolo 9, comma 1, lettera h)), nonché alla possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria (articolo 9, comma 1, lettera l)).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'esercizio della delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale conferita dall'articolo 9 del provvedimento in esame, dalla cui attuazione – come dianzi evidenziato in ordine ai profili di quantificazione – è verosimile ipotizzare che discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ribadisce preliminarmente la necessità di acquisire dal Governo un chiarimento circa la possibilità di individuare sin d'ora – analogamente a quanto registrato per recenti provvedimenti di delega esaminati dalla Camera – le risorse finanziarie cui si intende attingere per finalità di copertura della delega medesima.
  In tale quadro, segnala inoltre che il comma 4 del citato articolo 9 già contiene un richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, fermo restando che, qualora uno o più dei decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse Pag. 92finanziarie. Ciò posto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione in commento al fine di stabilire che gli schemi dei decreti attuativi in parola sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
  Tutto ciò considerato, ritiene pertanto necessario richiedere la predisposizione di una apposita relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di venti giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
Atto n. 333.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 46 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Evidenzia, inoltre che la relazione tecnica riporta una tabella, di seguito riprodotta, con lo sviluppo pluriennale degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 8, recanti istituzione dell'assegno unico per i figli a carico, evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica descrive il procedimento di quantificazione effettuato utilizzando un modello di microsimulazione Tax-Ben, ma non fornisce tutti i dati necessari per una verifica puntuale della stima dell'onere recato dalla norma in esame – o almeno per un congruo riscontro del relativo ordine di grandezza – quali, ad esempio, la distribuzione della platea potenziale per classi di ISEE e per numero di componenti e gli importi medi, per classi di ISEE, considerati per la stima dell'onere. Ai fini di una verifica, sia pur di massima, delle quantificazioni, reputa quindi necessario che siano esplicitati tali dati. L'acquisizione di ulteriori elementi ai fini della verifica parlamentare delle quantificazioni appare a suo avviso opportuna anche perché l'articolo 10, commi 4 e 5 (che interviene sulle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, impiegando le relative risorse a copertura), utilizza a sua volta un modello di microsimulazione per la stima degli effetti finanziari: di conseguenza, su modelli non disponibili per il riscontro parlamentare risultanoPag. 93 stimati gli effetti finanziari sia della prestazione introdotta sia di una delle prevalenti fonti di copertura.
  Con riferimento al procedimento di quantificazione segnala che il tasso di adesione («take up rate») considerato nella stima per i nuclei cui non spettava l'ANF (ora soppresso) è considerato dalla relazione tecnica in misura inferiore al 100 per cento. Evidenzia che, secondo la relazione tecnica, tale parametro – peraltro non esplicitato in termini numerici dalla relazione tecnica – è stato calcolato in base all'andamento delle domande presentate per l'assegno temporaneo istituito nel secondo semestre del 2021. In proposito, andrebbe acquisita, a suo parere, una valutazione del Governo circa l'effettiva prudenzialità della scelta di basare le stime su tale andamento delle adesioni all'assegno temporaneo. Ciò in considerazione del fatto che la stessa relazione tecnica, con riguardo all'articolo 11 del decreto in esame, nello stimare gli oneri per la proroga dell'assegno temporaneo, prudenzialmente opera un incremento, per possibili maggiori domande, in luogo di un mero riproporzionamento del livello di spesa risultante per l'anno 2021.
  Segnala inoltre che il calcolo dell'onere relativo alla maggiorazione per i figli disabili minorenni appare ispirato a prudenzialità in quanto, in assenza di informazioni puntuali sul grado di disabilità, le stime tengono conto dell'importo previsto per il grado di disabilità più alto (maggiorazione di 105 euro): circa tale aspetto non si formulano quindi osservazioni.
  Non formula altresì osservazioni con riferimento alla maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di cui all'articolo 4, comma 10, del provvedimento in esame, in quanto la quantificazione appare corretta sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica (maggiorazione di 100 euro mensili per 100.000 nuclei considerati).
  Per quanto riguarda le altre maggiorazioni e le componenti dell'assegno unico, evidenzia che la relazione tecnica fornisce il numero complessivo dei nuclei familiari beneficiari senza indicare né la loro distribuzione per classi di ISEE né gli importi medi da considerati nella quantificazione: rinvia in proposito a quanto osservato in merito all'utilizzo del modello di microsimulazione e della mancanza di informazioni che consentano una puntuale verifica della stima fornita.
  Con riferimento alla rivalutazione degli importi dell'assegno unico, osserva che la relazione tecnica afferma che la spesa prevista viene rivalutata annualmente sulla base del costo della vita: dalle informazioni fornite non è tuttavia possibile dedurre con certezza le percentuali di incremento considerate ai fini della stima, che andrebbero quindi, a suo parere, esplicitate.
  Con riguardo ai requisiti concernenti la residenza (per cittadini di uno Stato membro UE o extra-UE), ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità di tali limitazioni con la pertinente disciplina europea sulle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca.
  Infine, con riferimento agli adempimenti in capo all'INPS (monitoraggio degli oneri, erogazione degli importi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, gestione della misura), reputa utile acquisire conferma che gli stessi possano effettivamente essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 9, recante Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale, con riguardo all'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico di cui si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio, non formula osservazioni considerato che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Osserva inoltre, con riguardo alle attività di supporto allo stesso Osservatorio che l'INPS, ai sensi del comma 3, lett. b), è chiamato ad assolvere mediante l'istituzione di uno specifico osservatorio statistico, che, secondo quanto previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica,Pag. 94 l'Istituto provvederà ai predetti compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Evidenzia che la relazione tecnica si limita peraltro a confermare tale assunzione di neutralità, senza fornire elementi di valutazione a supporto della stessa: in proposito ritiene che andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi dal Governo a conferma dell'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni ad invarianza di risorse.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 6, recante abrogazioni, non ha osservazioni da formulare per le abrogazioni di cui ai commi 1-3, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Con riferimento al comma 6, andrebbero a suo parere forniti elementi di valutazione circa gli effetti di minore spesa (per 5,6 milioni di euro annui sui tre saldi di finanza pubblica) ascritti alla soppressione del Fondo di sostegno alla natalità. Rileva, infatti, che alla norma che istituiva il Fondo erano stati ascritti effetti di maggiore spesa per 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 ed esclusivamente ai fini del saldo di indebitamento netto e del saldo netto da finanziare.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, commi 4 e 5, recante modifiche alla detrazione IRPEF per figli a carico, rileva che la relazione tecnica fornisce una stima di recupero di gettito, evidenziando che il risultato è stato ottenuto mediante utilizzo di un modello di microsimulazione: per consentire la verifica parlamentare della predetta stima occorrerebbe quindi, a suo parere, acquisire gli elementi (quali, ad esempio, il numero dei contribuenti interessati, la detrazione media fruita per le singole sottovoci oggetto di intervento, il carattere costante o variabile degli importi nel corso degli anni, ecc.) sottostanti la quantificazione, non esplicitati dalla relazione tecnica. Inoltre, nell'ambito dei chiarimenti in questione, ritiene che andrebbero esplicitate le ragioni dell'andamento crescente (fino al 2029) del risparmio determinato dalla minore fruizione della detrazione IRPEF.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante proroga dell'assegno temporaneo per figli minori e maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare, non formula osservazioni con riferimento alla proroga di due mensilità dell'erogazione relativa alle maggiorazioni degli assegni al nucleo familiare con figli, atteso che la quantificazione dell'onere in esame risulta in linea con quella riferita all'articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 2021 (463 milioni di euro per 2 mesi, a fronte di 1.390 milioni di euro per 6 mesi).
  Prende atto della quantificazione riferita all'erogazione dell'assegno temporaneo per i figli minori per gli ulteriori mesi di gennaio e febbraio 2022 (460 milioni di euro), alla luce della revisione della spesa precedentemente prevista, a seguito della attività di monitoraggio (1.083 milioni di euro per 6 mesi in luogo di 1.580 milioni di euro) e del prudenziale incremento dell'onere per far fronte a un maggior numero di domande.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 12, in materia di assunzione di personale per l'attuazione dell'Assegno unico e universale, evidenzia che gli oneri assunzionali recati dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Peraltro rileva che le suddette assunzioni sono individuate in un numero determinato di unità, laddove, considerato che i relativi oneri assunzionali sono configurati come limite massimo di spesa, anche queste andrebbero indicate all'interno di un contingente massimo: circa tale aspetto ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Con riguardo alle iniziative di semplificazione e di informazione rivolte all'utenza al fine di introdurre gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno unico (comma 3), prende atto che, come riferito dalla relazione tecnica, tali iniziative saranno attuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'INPS disponibili a legislazione vigente e che inoltre la norma, nel suo tenore Pag. 95letterale, pur essendo formulata in termini obbligatori, appare comunque consentire, ferma restando la finalità cui tendere, un'attuazione modulabile (sia nelle attività sia nella tempistica) sulla base delle risorse effettivamente disponibili. In proposito non formula dunque osservazioni.
  Circa i profili di copertura finanziaria dell'articolo 13, recante disposizioni finanziarie, per quanto riguarda la prima modalità di copertura, rammenta che l'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Al riguardo fa presente che, come emerge dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448), il citato Fondo, allocato sul capitolo 3894 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca uno stanziamento di previsione pari a 6,63 miliardi di euro per l'anno 2022, a 7,022 miliardi di euro per l'anno 2023 e a 7,011 miliardi di euro per l'anno 2024. In tale quadro, rileva che le risorse del citato Fondo appaiono congrue rispetto agli oneri oggetto di copertura e che gli interventi previsti dal presente schema di decreto risultano conformi alle finalità indicate dalla norma istitutiva del Fondo medesimo.
  Con riferimento alla seconda modalità di copertura, che utilizza, da un lato, le maggiori entrate derivanti dall'articolo 10, commi 4 e 5, aventi ad oggetto modifiche alla detrazione IRPEF per figli a carico, dall'altro, le risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3 e 6, relativi a misure a sostegno della famiglia e della natalità, rinvia alle considerazioni svolte per i profili di quantificazione in ordine alle predette disposizioni.

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.
  Il modello tax benefit del Dipartimento delle finanze, come accennato nella relazione tecnica, è costruito sulla base dati campionaria dell'indagine Istat EU-Silc a cui vengono associati in maniera puntuale dati di differente fonte amministrativa (Dichiarazioni dei redditi, Catasto, Estratto conto contributivo, Archivi pensionistici, Dichiarazione sostitutiva unica – DSU, Anagrafe dei rapporti finanziari).
  È stato elaborato un nuovo vettore di pesi campionari tale da riprodurre, con ridotti margini di errore, le principali distribuzioni demografiche, reddituali e patrimoniali e sulla base di questi dati è stato ricostruito in maniera endogena l'indicatore ISEE, in parte confortato dal riscontro sul dato amministrativo per quei nuclei presenti nell'archivio delle DSU.
  Il set informativo alla base delle elaborazioni contiene la quasi totalità delle grandezze necessarie alla stima e sulla base di tali elaborazioni è stata costruita la distribuzione per classi di ISEE dei 7 milioni di nuclei potenzialmente interessati all'assegno unico e universale (AUU); in particolare, sono stati previsti 3,4 milioni di nuclei per classe di ISEE da 0 a 15 mila euro, 1,6 milioni di nuclei per classe di ISEE superiore a 15 mila e fino a 25 mila euro, 1 milione di nuclei per classe di ISEE superiore a 25 mila e fino a 40 mila euro e 1 milione di nuclei per classe di ISEE superiore a 40 mila euro.
  Si è quindi tenuto conto della distribuzione dei circa 11 milioni di figli di età non superiore a 21 anni – di cui circa 9,6 milioni di figli minori e 1,4 milioni di figli maggiorenni – presenti nei predetti nuclei e della distribuzione degli importi medi potenzialmente attribuibili su base annua all'intera platea interessata.
  In particolare, è stato previsto un numero di figli pari complessivamente a 5,6 per classe di ISEE da 0 a 15 mila euro, a 2,4 per classe di ISEE superiore a 15 mila e fino a 25 mila euro, a 1,5 per classe di ISEE superiore a 25 mila e fino a 40 mila euro e a 1,5 per classe di ISEE superiore a 40 mila euro.
  Per quanto riguarda la rivalutazione annua degli importi dell'assegno unico e universale,Pag. 96 la proiezione delle stime segue l'andamento riportato nella relazione tecnica per l'abolizione della spesa relativa agli assegni per il nucleo familiare (ANF).
  La stima degli effetti finanziari relativi all'abolizione delle detrazioni per figli è stata effettuata in maniera puntuale col modello di microsimulazione Irpef, basato sulle dichiarazioni fiscali della totalità dei contribuenti, posto che con tale modello vengono stimati tutti gli interventi che determinano una variazione del gettito Irpef.
  Le elaborazioni hanno evidenziato una platea di riferimento costituita da 7,5 milioni di soggetti che, a seguito dell'abolizione delle suddette detrazioni, subirebbero un maggior prelievo pari in media a 810 euro circa.
  Analogamente a quanto fatto per l'assegno, anche l'andamento crescente nel tempo del minor gettito tiene conto di un tasso di inflazione, seppur contenuto, che determina una crescita dei redditi imponibili e, di conseguenza, un maggior peso delle detrazioni abolite.
  Gli adempimenti posti a carico dell'INPS dall'articolo 6, con particolare riguardo al monitoraggio degli oneri derivanti dall'assegno unico e universale e dall'erogazione degli importi entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda, potranno essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  La realizzazione da parte del Coordinamento generale statistico attuariale dell'INPS di un osservatorio statistico sui beneficiari di assegno unico e universale, di cui all'articolo 9, non è suscettibile di produrre nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché essa avrà luogo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  All'articolo 12 gli oneri assunzionali sono puntualmente determinati (in euro 8.015.336 per l'anno 2022 ed euro 16.030.671 annui a decorrere dall'anno 2023) e risultano, pertanto, coerenti con la previsione di un contingente di personale da assumere parimenti definito in maniera puntuale.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (Atto n. 333);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il modello tax benefit del Dipartimento delle finanze, come accennato nella relazione tecnica, è costruito sulla base dati campionaria dell'indagine Istat EU-Silc a cui vengono associati in maniera puntuale dati di differente fonte amministrativa (Dichiarazioni dei redditi, Catasto, Estratto conto contributivo, Archivi pensionistici, Dichiarazione sostitutiva unica – DSU, Anagrafe dei rapporti finanziari);

    è stato elaborato un nuovo vettore di pesi campionari tale da riprodurre, con ridotti margini di errore, le principali distribuzioni demografiche, reddituali e patrimoniali e sulla base di questi dati è stato ricostruito in maniera endogena l'indicatore ISEE, in parte confortato dal riscontro sul dato amministrativo per quei nuclei presenti nell'archivio delle DSU;

    il set informativo alla base delle elaborazioni contiene la quasi totalità delle grandezze necessarie alla stima e sulla base di tali elaborazioni è stata costruita la distribuzione per classi di ISEE dei 7 milioni di nuclei potenzialmente interessati all'assegno unico e universale (AUU);

    in particolare, sono stati previsti 3,4 milioni di nuclei per classe di ISEE da 0 a 15 mila euro, 1,6 milioni di nuclei per classe di ISEE superiore a 15 mila e fino a 25 mila euro, 1 milione di nuclei per classe di ISEE superiore a 25 mila e fino a 40 mila euro e 1 milione di nuclei per classe di ISEE superiore a 40 mila euro;

Pag. 97

    si è quindi tenuto conto della distribuzione dei circa 11 milioni di figli di età non superiore a 21 anni – di cui circa 9,6 milioni di figli minori e 1,4 milioni di figli maggiorenni – presenti nei predetti nuclei e della distribuzione degli importi medi potenzialmente attribuibili su base annua all'intera platea interessata;

    in particolare, è stato previsto un numero di figli pari complessivamente a 5,6 per classe di ISEE da 0 a 15 mila euro, a 2,4 per classe di ISEE superiore a 15 mila e fino a 25 mila euro, a 1,5 per classe di ISEE superiore a 25 mila e fino a 40 mila euro e a 1,5 per classe di ISEE superiore a 40 mila euro;

    per quanto riguarda la rivalutazione annua degli importi dell'assegno unico e universale, la proiezione delle stime segue l'andamento riportato nella relazione tecnica per l'abolizione della spesa relativa agli assegni per il nucleo familiare (ANF);

    la stima degli effetti finanziari relativi all'abolizione delle detrazioni per figli è stata effettuata in maniera puntuale col modello di microsimulazione Irpef, basato sulle dichiarazioni fiscali della totalità dei contribuenti, posto che con tale modello vengono stimati tutti gli interventi che determinano una variazione del gettito Irpef;

    le elaborazioni hanno evidenziato una platea di riferimento costituita da 7,5 milioni di soggetti che, a seguito dell'abolizione delle suddette detrazioni, subirebbero un maggior prelievo pari in media a 810 euro circa;

    analogamente a quanto fatto per l'assegno, anche l'andamento crescente nel tempo del minor gettito tiene conto di un tasso di inflazione, seppur contenuto, che determina una crescita dei redditi imponibili e, di conseguenza, un maggior peso delle detrazioni abolite;

    gli adempimenti posti a carico dell'INPS dall'articolo 6, con particolare riguardo al monitoraggio degli oneri derivanti dall'assegno unico e universale e dall'erogazione degli importi entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda, potranno essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    la realizzazione da parte del Coordinamento generale statistico attuariale dell'INPS di un osservatorio statistico sui beneficiari di assegno unico e universale, di cui all'articolo 9, non è suscettibile di produrre nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché essa avrà luogo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    all'articolo 12 gli oneri assunzionali sono puntualmente determinati (in euro 8.015.336 per l'anno 2022 ed euro 16.030.671 annui a decorrere dall'anno 2023) e risultano, pertanto, coerenti con la previsione di un contingente di personale da assumere parimenti definito in maniera puntuale,

   rilevata la necessità, da un punto di vista formale, di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 9, comma 4, primo periodo, relativa all'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale, nel senso di precisare che dalla sua istituzione e dal suo funzionamento “non devono derivare” – anziché non derivano – nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   nel presupposto che, con i decreti recanti disposizioni integrative o correttive che il Governo potrà adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, si tenga conto, anche sulla base delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione di impatto dell'assegno unico e universale svolte dall'Osservatorio nazionale, di cui all'articolo 9, comma 1, dell'effettivo tasso di adesione degli interessati alla nuova misura, in modo da poter rimodulare le prestazioni in esame sulla base degli effettivi andamenti di spesa;

Pag. 98

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 9, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System).
Atto n. 330.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, riferisce che il Ministro della difesa, in data 17 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla Realizzazione di un sistema integrato per il Comando e Controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System) (atto del Governo n. 330). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 novembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame intende realizzare un sistema integrato per il Comando e Controllo, in seno alla NATO, in grado di gestire in modo automatizzato l'intero spettro delle operazioni aeree (difensive, offensive e di supporto) mediante la raccolta, l'elaborazione e la presentazione delle informazioni in real time e non-real time, al fine di permettere ai comandanti una efficace condotta delle operazioni.
  Il programma, di previsto avvio nel 2021, presenta uno sviluppo pluriennale, con una durata di tredici anni. Il programma di migrazione si concluderà presumibilmente nel 2033.
  L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 214 milioni (condizioni economiche 2021) e sarà suddiviso in due tranche.
  La prima tranche sarà destinata alla realizzazione dell'infostruttura necessaria in termini di sicurezza CIS/COMSEC (Communication Information System/Communication Security) (anche cyber) e resilienza per poter installare il sistema Air Command Control System capillarmente all'intera struttura di Comando e Controllo (C2); all'avvio e completamento dell'installazione del sistema Air Command Control System presso Pag. 99i centri di Comando e Controllo di Forza Armata (fissi e mobili, con esclusione dell'Air Operation Center di Poggio Renatico e suo alternato); all'avvio dell'ammodernamento della rete di sensori necessari alla condotta delle operazioni aeree tramite il sistema Air Command Control System. L'onere derivante dalla prima tranche è quantificato in 163,06 milioni di euro.
  La seconda tranche consentirà a tutte le unità nazionali Interforze e di singola Forza Armata che contribuiscono alla Difesa Aerea Nazionale di poter operare su un unico sistema di Comando e Controllo. In particolare la seconda tranche sarà destinata all'installazione del sistema Air Command Control System presso l'Air Operation Center di Poggio Renatico, il Reparto Addestramento Controllo Spazio aereo e presso gli Stormi e Reparti di Volo; all'adeguamento infostrutturale strumentale all'installazione del sistema presso le unità Interforze e di singola Forza Armata che contribuiscono alla Difesa Aerea Nazionale; al completamento dell'installazione dell'interfaccia della rete di sensori della Forza Armata; al completamento dell'installazione dell'interfaccia della sensoristica Interforze e di singola Forza Armata che contribuiscono alla Difesa Aerea Nazionale; all'adeguamento del sistema Air Command Control System, definito come mid life update; al supporto logistico integrato presso le sedi ove il sistema Air Command Control System sarà installato. L'onere derivante dalla seconda tranche è quantificato in 50,94 milioni di euro.
  Per quanto riguarda la copertura finanziaria, agli oneri derivanti dalla prima tranche, pari a 163,06 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», ripartite, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, tra i seguenti piani gestionali: quanto a 25,48 milioni di euro a valere sul piano gestionale 4, Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione dei mezzi, materiali e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio, attrezzature ed impianti per la telematica, le telecomunicazioni, la sorveglianza, il comando e controllo, la guerra elettronica, con esclusione di quanto facente parte integrante dei sistemi d'arma; quanto a 59,18 milioni di euro a valere sul piano gestionale 24, Somme da destinare allo sviluppo e implementazione di un sistema di comando e controllo spaziale nonché alla ricerca tecnologica; infine, quanto a 78,4 milioni di euro a valere sul piano gestionale 38, Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – riparto fondo investimenti 2019 – comma 95.
  In merito agli oneri derivanti dalla seconda tranche, la scheda prevede che sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.
  Viene altresì precisato che entrambe le fasi soddisfano il criterio dell'auto-consistenza e che, in ogni caso, il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione oppure ridefinizione della tempistica sottesa.
  In tale quadro, appare opportuno precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece la seconda tranche dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima tranche del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024 che emerge dal disegno di legge di bilancio attualmente Pag. 100all'esame del Senato (S. 2448), appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Tanto premesso, si evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla prima tranche da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2033, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.
  Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.
  Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.
  Lo schema di decreto ministeriale che si sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce al programma finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato per il Comando e Controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System). La progettualità si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate. Coerentemente con le previsioni profferte dal Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Tale valutazione, lungi dal costituire un impegnoPag. 101 o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate. Sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto. In merito, poi, alla realizzazione per tranche successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export. Infine, si ritiene utile un'ulteriore precisazione in merito alla possibilità che siano attivate tranche acquisitive in mancanza della necessaria copertura finanziaria. Ove tale eventualità costituisse motivo di preoccupazione delle Commissioni, va sottolineato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in c.d. «contabilità ordinaria», ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata. In sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.
  Le risorse, sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere, godono di copertura finanziaria a legislazione vigente. Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato-MEF, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita «bollinatura». In particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la Legge di Bilancio 2021. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale. Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System) (Atto n. 330);

   premesso che:

    il programma pluriennale in esame intende realizzare un sistema integrato per il Comando e Controllo, in seno alla NATO, in grado di gestire in modo automatizzato Pag. 102l'intero spettro delle operazioni aeree (difensive, offensive e di supporto) mediante la raccolta, l'elaborazione e la presentazione delle informazioni in real time e non-real time, al fine di permettere ai comandanti una efficace condotta delle operazioni;

    il programma presenta uno sviluppo pluriennale, con una durata di tredici anni e si concluderà presumibilmente nel 2033;

    l'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 214 milioni e sarà suddiviso in due tranche;

    per quanto riguarda la copertura finanziaria, agli oneri derivanti dalla prima tranche, pari a 163,06 milioni di euro, si provvede mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, capitolo 7120 “Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi”, mentre la seconda tranche sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione;

    l'esame dello schema di decreto in titolo non può pertanto che essere circoscritto alla prima tranche del programma, posto che solo rispetto a quest'ultima sono state già individuate le relative risorse finanziarie;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse previste a copertura della prima tranche del programma appaiono congrue sia per il triennio in corso sia per le annualità successive e che l'utilizzo delle stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   nel presupposto che la seconda tranche del programma formi oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le risorse necessarie per provvedere al suo finanziamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto».

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.
Atto n. 331.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, riferisce che il Ministro della difesa, in data 15 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 novembrePag. 103 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di rinnovare le unità ausiliarie attualmente in linea, dedicate in particolare al supporto logistico costiero, al servizio dei fari e del segnalamento marittimo e all'addestramento, mediante la realizzazione di nuove unità per un totale di 14.
  Il programma, di previsto avvio nel 2023 e presumibile conclusione nel 2032, comporta un onere complessivo di 600 milioni di euro. Per quanto riguarda la realizzazione della tranche iniziale del programma, concernente l'acquisizione delle prime quattro unità navali, alla copertura dei relativi oneri, pari a complessivi 210 milioni di euro, si provvede tramite le seguenti modalità: da un lato, quanto a 90 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 – la cui dotazione si sviluppa fino al 2033 – per la parte di competenza del Ministero della difesa, che risultano allocati sul capitolo 7120, piano gestionale n. 38, dello stato di previsione della spesa del medesimo Dicastero; dall'altro, quanto a 120 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente sul capitolo 7120, piano gestionale n. 1, del citato stato di previsione della spesa.
  In proposito si segnala che – alla luce del disegno di legge di bilancio per il 2022, attualmente all'esame del Senato (S. 2448) – il piano gestionale n. 1 del citato capitolo di spesa 7120 reca uno stanziamento di circa 204 milioni di euro per il 2022, 213 milioni di euro per il 2023 e 192 milioni di euro per il 2024, mentre sul piano gestionale n. 38 risultano iscritti stanziamenti per circa 152 milioni di euro per il 2022, 174 milioni di euro per il 2023 e 236 milioni di euro per il 2024.
  Si evidenzia, inoltre, che la scheda tecnica reca la ripartizione dei costi da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2023-2032, riferita esclusivamente alla realizzazione della prima tranche del programma, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  La scheda tecnica precisa, altresì, che la realizzazione della successiva tranche del programma, per un ammontare di 390 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. In ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio» programma «Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  In tale quadro, appare opportuno precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo non può che essere circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece la seconda tranche dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.Pag. 104
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024 che emerge dal disegno di legge di bilancio attualmente all'esame del Senato (S. 2448), appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per tutte annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da elementi di flessibilità gestionale in ordine alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.
  Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.
  Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.
  Lo schema di decreto ministeriale che si sottopone al parere delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce al programma inerente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. La progettualità si sviluppa su tranche successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate. Coerentemente con le previsioni profferte dal Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate. Sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta in toto. In merito, poi, alla realizzazione per tranchePag. 105 successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export. Infine, si ritiene utile un'ulteriore precisazione in merito alla possibilità che siano attivate tranche acquisitive in mancanza della necessaria copertura finanziaria. Ove tale eventualità costituisse motivo di preoccupazione delle Commissioni, va sottolineato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta «contabilità ordinaria», ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata. In sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa. Si premette che le risorse, sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere, godono di copertura finanziaria a legislazione vigente. Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato-MEF, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita «bollinatura».
  In particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della Difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la Legge di Bilancio 2021. In tale contesto, il Ministero della Difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale. Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 331);

   premesso che:

    il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di rinnovare le unità ausiliarie attualmente in linea, dedicate in particolare al supporto logistico costiero, al servizio dei fari e del segnalamento marittimo e all'addestramento, mediante la realizzazione di nuove unità per un totale di 14;

    il programma, che sarà avviato nel 2023 e si concluderà presumibilmente nel 2032, comporta un onere complessivo di 600 milioni di euro e si articolerà in due tranche;

    la prima tranche, che comporta un costo complessivo di 210 milioni di euro, Pag. 106sarà finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, per la parte di competenza del Ministero della difesa, allocati sul capitolo 7120, piano gestionale n. 38, dello stato di previsione della spesa del medesimo Dicastero, nonché sulle risorse stanziate a legislazione vigente sul medesimo capitolo 7120, piano gestionale n. 1;

    la seconda tranche, invece, che comporta un onere complessivo di 390 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse previste a copertura della prima tranche del programma appaiono congrue sia per il triennio in corso sia per le annualità successive e che l'utilizzo delle stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   nel presupposto che la seconda tranche del programma formi oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le risorse necessarie per provvedere al suo finanziamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto».

  La Sottosegretaria di Stato Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative «multi-missione multi-sensore» su piattaforma condivisa Gulfstream G-550.
Atto n. 332.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, riferisce che il Ministro della difesa, in data 15 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative «multi-missione multi-sensore» su piattaforma condivisa Gulfstream G-550 (atto del Governo n. 332). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 novembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame, in linea con il nuovo concetto strategico della Difesa, prevede la progressiva implementazione delle modifiche operative richieste al fine di portare la flotta di velivoli Gulfstream G-550 «Green base JAMMS» al completo standard operativo attraverso l'installazione di speciali suite multi-sensore, multi-missione.
  Oggetto del presente provvedimento è la seconda tranche del programma, che è rivoltaPag. 107 alla trasformazione operativa di 4 dei 6 velivoli G-550 di cui alla prima tranche dalla versione Green base JAMMS a quella Full Mission Capable, nonché a garantire i servizi di supporto logistico integrato successivi alla consegna e le necessarie predisposizioni logistico-infrastrutturali.
  L'onere previsionale della seconda tranche del programma è stimato in circa 925 milioni di euro, la cui spesa graverà sui piani gestionali n. 2 (Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti per le esigenze delle forze armate ivi comprese le attività complementari) e n. 20 (Spese per la costruzione, l'acquisto, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari, ivi comprese quelle per l'acquisto e permuta di aree o di altri immobili, rilevamenti, progettazioni, collaudi, espropri, funzionamento degli uffici tecnici e cantieri di lavoro spese per il recupero, la conservazione e la bonifica delle infrastrutture e dei sedimi, spese per l'antinfortunistica) del capitolo 7120 (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi) del Programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» della Missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  Nel prendere atto che le risorse previste a copertura della seconda tranche del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024 che emerge dal disegno di legge di bilancio attualmente all'esame del Senato (S. 2448), appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  A tale proposito si segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita oppure integrata a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese», previa acquisizione del concorde avviso del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, si evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla seconda tranche da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2032, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigibilità dei pagamenti: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità Pag. 108gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.
  Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.
  Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che le risorse previste a copertura della seconda tranche del programma appaiono congrue sia per il triennio in corso sia per le annualità successive e che l'utilizzo delle stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative “multi-missione multi-sensore” su piattaforma condivisa Gulfstream G-550 (Atto n. 332);

   premesso che:

    il programma pluriennale in esame prevede la progressiva implementazione delle modifiche operative richieste al fine di portare la flotta di velivoli Gulfstream G-550 “Green base JAMMS” al completo standard operativo attraverso l'installazione di speciali suite multi-sensore, multi-missione;

    oggetto del presente provvedimento è la seconda tranche del programma, che è rivolta alla trasformazione operativa di 4 dei 6 velivoli G-550 di cui alla prima tranche dalla versione Green base JAMMS a quella Full Mission Capable, nonché a garantire i servizi di supporto logistico integrato successivi alla consegna e le necessarie predisposizioni logistico-infrastrutturali;

    l'onere derivante dalla seconda tranche del programma, stimato in circa 925 milioni di euro, graverà sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, capitolo 7120 “Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi”;

Pag. 109

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse previste a copertura della seconda tranche del programma appaiono congrue sia per il triennio in corso sia per le annualità successive e che l'utilizzo delle stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto».

  La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.55.