CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 dicembre 2021
715.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 56

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»).
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre scorso.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 9 dicembre scorso il relatore, onorevole Alberto Manca, ha illustrato il provvedimento. Successivamente sono intervenuti l'onorevole Gadda, che ha chiesto al relatore alcuni chiarimenti sulla portata delle disposizioni dell'articoloPag. 57 2 e dell'articolo 12 del provvedimento, e l'onorevole Viviani. Ricorda, altresì, che la Commissione è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna. Rammenta infine che il relatore ha fatto pervenire per le vie brevi una proposta di parere, che è stata trasmessa a tutti i deputati.

  Alberto MANCA (M5S), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni. In particolare propone di valutare l'opportunità di alcune correzioni all'articolo 1, comma 2, nonché all'articolo 2, commi 3 e 5, nella parte in cui fanno erroneamente riferimento al decreto legislativo n. 182 del 2003, che risulta abrogato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 197 del 2021; propone, altresì, di integrare l'articolo 5 con specifiche disposizioni finalizzate a consentire la valorizzazione delle alghe raccolte da imprese della pesca, in accordo o su convenzione con l'autorità competente, per garantire la pulizia di fondali e lagune; infine propone di valutare l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, con quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 197 del 2021, introducendo uno specifico vincolo di destinazione delle somme riscosse e criteri di ripartizione delle somme tra i porti (vedi allegato).

  Maria Chiara GADDA (IV) esprime apprezzamento per la proposta di parere elaborata dal relatore, che recepisce alcune osservazioni sollevate dal suo gruppo e che ritiene contribuiscano a migliorare il provvedimento in esame di cui condivide complessivamente l'impianto.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia il relatore per aver voluto recepire alcuni suggerimenti avanzati anche dal suo gruppo. Auspicando che, nonostante la necessità di apportare alcune limitate modifiche, il testo del provvedimento in esame possa essere tempestivamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea l'importanza di un intervento normativo di portata generale che riconosca il ruolo virtuoso delle attività di pesca anche nella difesa ambientale del mare.

  La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole con osservazioni elaborata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco CRITELLI (PD), relatore, riferisce che la XIII Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere un parere, alla VI Commissione Finanze, sul disegno di legge delega in titolo recante delega al Governo in materia di riforma fiscale.
  Osserva che il disegno di legge si compone di dieci articoli ed è basato sui seguenti principi cardine: lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei micro-tributi; la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità; il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.
  In sintesi, l'articolo 1 delega il Governo ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa, disciplinando tra l'altro le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, il coordinamento con la normativa vigente e i termini per l'adozione degli eventuali decreti correttivi.
  L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, di cui si prevede la progressiva e tendenzialePag. 58 evoluzione del sistema verso un modello duale, e cioè che preveda la sottoposizione di alcuni redditi a imposizione proporzionale, mentre la restante parte verrebbe assoggettata a imposta progressiva. Si dispone l'applicazione di una aliquota proporzionale ai redditi derivanti dall'impiego del capitale e ai redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo, condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società. Viene previsto anche il riordino delle deduzioni e delle detrazioni vigenti e l'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio.
  L'articolo 3 si occupa della riforma dell'imposizione sul reddito d'impresa, secondo i princìpi e criteri direttivi della coerenza con il sistema di imposizione personale, della tendenziale neutralità rispetto alle forme dell'attività imprenditoriale della semplificazione e razionalizzazione dell'imposta dal punto di vista amministrativo, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali.
  Segnala in particolare l'articolo 4 che riguarda la razionalizzazione dell'IVA e delle accise prevedendo i seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione, contrasto dell'erosione e dell'evasione ed efficienza per quanto riguarda l'IVA; riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili per quanto riguarda le accise.
  In particolare, il comma 1 delega il Governo a introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) razionalizzazione della struttura dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione, aumentare il grado di efficienza in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta;

   b) adeguamento in coerenza con lo European Green Deal e la disciplina europea armonizzata dell'accisa, delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.

  L'articolo 5 delega il Governo a operare il graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive – Irap.
  Di particolare interesse per la XIII Commissione è anche l'articolo 6 che reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili.
  La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né per finalità fiscali.
  In particolare il comma 1 della disposizione reca i princìpi e criteri direttivi specifici volti a modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati. La lettera a), del comma 1, indica i criteri e principi direttivi attraverso i quali si dovrà modificare la disciplina del sistema di rilevazione catastale:

   prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie: Pag. 59– gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita; – i terreni edificabili accatastati come agricoli; – gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

   prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari (lettera b)).

  Il comma 2 stabilisce altresì che il Governo è delegato ad attuare, sempre attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1, un'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono quindi elencati i principi e criteri direttivi da seguire nell'esercizio della delega:

   prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali (lettera a));

   attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato (lettera b));

   prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato (lettera c));

   prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico (come individuate ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili (lettera d));

  L'articolo 7 contiene i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare. Si delega anzitutto il Governo ad attuare una revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, sostituendo le vigenti addizionali con altrettante sovraimposte (dunque applicabili al debito d'imposta e non, come nell'attuale sistema, alla base imponibile del tributo erariale). Sono concessi agli enti territoriali margini di manovrabilità, con l'obiettivo di garantire un gettito corrispondente all'attuale, con specifiche regole per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari. Con riferimento alla fiscalità immobiliare si prevede che venga rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.
  L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative Pag. 60vigenti in materia secondo specifici princìpi e criteri direttivi: omogeneità dei codici di settore, coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, unicità, contestualità, completezza, chiarezza, semplicità dei codici di settore, aggiornamento linguistico e abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione.
  L'articolo 10 reca, infine, le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la Commissione di merito trasmetterà il testo emendato del provvedimento in esame alla ripresa dei lavori parlamentari nel mese di gennaio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
C. 3325 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone, approvato dal Senato.
  Evidenzia che gli obiettivi principali dell'Accordo sono il rafforzamento e l'intensificazione del dialogo su varie e numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse per le Parti. L'Accordo rafforza infatti la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. L'Accordo ribadisce inoltre l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.
  L'Accordo di partenariato strategico si compone di 51 articoli.
  In particolare segnala che l'articolo 1 stabilisce finalità e princìpi generali che regolano l'Accordo: rafforzamento del partenariato globale tra le Parti, intensificazione della cooperazione bilaterale e nelle organizzazioni e sedi internazionali e regionali; contribuzione a pace e stabilità internazionali; promozione di valori e principi condivisi, in particolare democrazia, stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali. A tale fine, l'Accordo prevede che le Parti tengano riunioni a tutti i livelli (leader, ministri e alti funzionari) e promuovano scambi più ampi tra i loro cittadini e parlamenti. L'articolo 2 prevede una cooperazione delle Parti per la difesa dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle loro politiche interne ed internazionali, e la collaborazione per la promozione di detti valori e principi nei consessi internazionali. Nel quadro dell'articolo 3, le Parti si adoperano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale, promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie. In ottemperanza a quanto sancito con l'articolo 4, le Parti agiscono congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, collaborando nei consessi e nelle organizzazioni internazionali e sostenendo le iniziative nazionali dei Paesi che escono da situazioni di conflitto.
  Con riferimento ai profili di interesse della XIII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.
  L'articolo 11 prevede che, attraverso dialoghi regolari, le Parti scambino informazioni e, ove opportuno, coordinino le loro politiche specifiche, anche a livello internazionale o regionale, in materia di sviluppo sostenibile e riduzione della povertà a livello mondiale. Le Parti scambiano informazioni,Pag. 61 migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo, collaborano per ridurre i flussi finanziari illeciti, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei Paesi beneficiari.
  Nel quadro stabilito dall'articolo 13, le Parti si scambiano informazioni ed esperienze al fine di promuovere una crescita sostenibile ed equilibrata, favorire l'occupazione, combattere tutte le forme di protezionismo e garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità dei bilanci. Grazie all'articolo 14 le Parti si impegnano a migliorare le priorità di reciproco interesse già definite a livello bilaterale nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009.
  Per migliorare la competitività delle loro imprese, le Parti promuovono la cooperazione industriale in 2 ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime (articolo 17).
  Nel quadro stabilito dall'articolo 18, le Parti intensificano la cooperazione in campo doganale, garantendo al contempo l'efficacia dei controlli doganali. Grazie all'articolo 19 le Parti aumentano la cooperazione in materia fiscale incoraggiando i Paesi terzi ad aumentare la trasparenza e ad eliminare le pratiche fiscali dannose, mentre l'articolo 20 stabilisce un'intensificazione della cooperazione per favorire lo sviluppo sostenibile del turismo fra le Parti. Sulla base di quanto previsto all'articolo 22, le Parti intensificano la collaborazione in materia di tutela dei consumatori.
  Nel quadro delle politiche ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 23, le Parti intensificano scambi di opinioni ed informazioni e rafforzano la cooperazione in settori quali l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, compreso il disboscamento illegale.
  L'articolo 24 fa invece stato della necessità di adottare misure urgenti per la riduzione delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, impegnando le Parti ad assumere un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, attraverso azioni a livello nazionale e internazionale. Le Parti collaborano nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per conseguire gli obiettivi fissati nel quadro dell'Accordo di Parigi. In materia di energia, grazie all'articolo 26 le Parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, il coordinamento nei consessi e nelle organizzazioni internazionali.
  Con l'articolo 27 le Parti riconoscono l'importanza di rafforzare la cooperazione sulle politiche relative all'agricoltura, allo sviluppo rurale, alla gestione delle foreste, all'ambiente e ai cambiamenti climatici, e sulla ricerca e innovazione su agricoltura e gestione delle foreste.
  L'articolo 28 prevede che le Parti si adoperino per promuovere il dialogo e la cooperazione sulle politiche della pesca, la conservazione a lungo termine, la gestione efficace e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la cooperazione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
  L'articolo 29 prevede che le Parti incoraggino il dialogo sugli affari marittimi per promuovere lo Stato di diritto, le libertà di navigazione e di sorvolo e le altre libertà dell'alto mare di cui all'articolo 87 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), nonché la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi e delle risorse non biologiche di mari e oceani.
  Il Comitato misto previsto dall'articolo 42, composto da rappresentanti delle Parti e copresieduto dalle Parti, si riunisce di norma una volta all'anno (a turno a Tokyo e a Bruxelles) e può riunirsi anche su richiesta di una delle Parti. Fra le sue funzioni vi sono il coordinamento del partenariato globale, la decisione in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencatiPag. 62 nell'Accordo, la garanzia sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo e la risoluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione dell'Accordo. Operando per consenso, il Comitato misto è la sede per eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze dell'Accordo, formula raccomandazioni e adotta decisioni.
  L'articolo 43 stabilisce l'iter da seguire per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero emergere dall'applicazione dell'Accordo. In caso di controversie relative all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione dell'Accordo, le Parti dovranno intensificare i loro sforzi di consultazione e cooperazione per cercare di risolvere i problemi in modo tempestivo e amichevole.
  Gli articoli dal 44 al 51 stabiliscono le disposizioni finali, definendo i tempi e procedure per l'entrata in vigore, l'estensione del regime di applicazione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore definitiva, le modalità di notifica e di denuncia, il regime di adattamento in vista di future adesioni all'Unione europea e il regime di applicazione territoriale.
  Passando al disegno di legge di ratifica segnala che il disegno di legge, approvato dal Senato il 13 ottobre 2021, si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Filippo GALLINELLA, presidente nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
C. 3318 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana.
  Sottolinea, preliminarmente, che l'Accordo risponde a due fondamentali motivazioni: prima di tutto quella di rafforzare le competenze italiane in materia di foreste urbane, dal momento che l'Italia già vanta esperienze di successo che possono essere rafforzate in ambito internazionale; in secondo luogo, l'esigenza di favorire la presenza sul territorio nazionale di un'organizzazione multilaterale in crescita, coerentemente con un indirizzo strategico della nostra politica estera volto a rafforzare Roma quale terzo polo delle Nazioni Unite – dopo New York e Ginevra – e polo internazionale della sicurezza alimentare, riaffermato con chiarezza nel pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, svoltosi a Roma nel luglio scorso.
  Ricorda quindi che l'Istituto forestale europeo (European Forest Institute – EFI) è un'organizzazione internazionale istituita nel 1993 da dodici Paesi europei con l'obiettivo di migliorare la ricerca forestale internazionale e di fornire informazioni scientifiche sulle foreste ai decisori politici a livello internazionale. L'Istituto ha la sua sede principale in Finlandia e uffici periferici a Barcellona, Bonn e Bruxelles e uffici di progetto in Malesia e in Cina. Attualmente l'Istituto conta ventinove Paesi Pag. 63membri – tutti europei – e coinvolge circa centoventotto organizzazioni, appartenenti a quaranta Paesi, che rappresentano la ricerca, l'industria e il settore privato attivi sui temi delle foreste e dell'ambiente. L'Italia è presente con undici centri di ricerca.
  Segnala, altresì, che l'Italia, ha aderito alla convenzione istitutiva dell'organismo, conclusa nel 2003 e ratificata ai sensi della legge 30 dicembre 2008, n. 219.L'EFI è diretto da un Consiglio, composto da rappresentanti dei Paesi membri, che si riunisce in sessione ordinaria ogni tre anni, elegge i membri del Comitato direttivo e fornisce un contributo al quadro politico strategico delle attività dell'Istituto. Il quadro generale di ricerca e la strategia dell'EFI sono definiti dal Comitato direttivo, composto da otto membri – tra i quali un docente universitario italiano – che sovrintende alle attività del Segretariato.
  Sottolinea, quindi, che l'Istituto forestale europeo riceve la maggior parte dei finanziamenti tramite progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 della Commissione europea, o attraverso contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni. La Finlandia è il maggior contributore in quanto Paese ospitante la sede centrale dell'Istituto. L'Italia ha contribuito in passato con fondi del Corpo forestale dello Stato, fino al suo assorbimento nell'Arma dei Carabinieri. Dal 2018, l'EFI ha stipulato un accordo di collaborazione permanente con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha portato l'Italia all'ingresso nel relativo Multi-Donor Trust Fund, con un contributo di 40 mila euro annui, stanziati anche per il triennio 2019-2021.Il lavoro svolto dall'Istituto è complementare alle attività del Polo delle Organizzazioni internazionali aventi sede a Roma che operano nel campo dello sviluppo sostenibile: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO, Programma alimentare mondiale, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, Bioversity International).
  Ricorda, altresì, che la FAO sviluppa un programma sulle foreste urbane e peri-urbane, che potrebbe essere oggetto di collaborazione tra diverse organizzazioni e che beneficerebbe della presenza di una sede italiana dell'Istituto forestale europeo. Lo stesso EFI sta d'altra parte approfondendo nel nostro Paese il tema della forestazione urbana nel quadro delle strategie di contenimento dei cambiamenti climatici.
  In tale contesto segnala che la proposta di apertura di una sede italiana è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del MIPAAF, in quanto la presenza di tale sede consentirà di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia sul tema. Pertanto, d'intesa con il MIPAAF, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ha manifestato la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di Roma. L'Accordo in esame prevede, oltre alla concessione di una sede all'Istituto forestale europeo, l'erogazione di un contributo di 500 mila euro annui per le spese di funzionamento dell'Ufficio dell'EFI.
  Venendo sinteticamente ai contenuti del testo, segnala che esso si compone di diciannove articoli, che riprendono clausole consuetamente utilizzate per analoghi accordi di sede. Particolare rilievo assumono l'articolo II, riferito ai locali messi a disposizione dell'Ufficio, per il tramite del CREA, che specifica gli aspetti relativi ai costi di ordinaria e di straordinaria manutenzione della struttura e fa riferimento alla possibilità che il Direttore dell'Ufficio individui spazi aggiuntivi per attività ufficiali, con costi a carico dell'Ufficio medesimo.
  Gli articoli III, IV e V dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo, mentre l'articolo VI è dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana.
  Gli articoli XII e XIII riconoscono all'Ufficio (articolo XII) e al suo personale (articolo XIII) una serie di immunità e di privilegi, conformi a quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia. L'articolo XV stabilisce il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato Pag. 64italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia. L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo, sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.
  L'articolo XVII prevede un contributo annuo di 500 mila euro che l'Italia si obbliga a versare all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
  L'articolo XVIII disciplina la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o attuazione dell'Accordo, da effettuare tramite negoziazione diretta e consultazioni tra le Parti e specifica che tale Accordo rispetta in diritto internazionale e gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. L'articolo XIX (disposizioni finali) disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (alla reciproca informazione dell'espletamento delle procedure previste da parte dei contraenti) e della sua eventuale modifica (su richiesta di una parte e con il consenso scritto di entrambe) o risoluzione (per disdetta consensuale o se è venuta meno la sede in Italia).
  Passando al contenuto del disegno di legge segnala che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e stabilisce al comma 1 che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.