CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 dicembre 2021
715.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 10

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.
C. 3326, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 15 dicembre 2021.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, nel far presente di non aver ricevuto osservazioni da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore nonché sulle proposte di parere che i relatori formuleranno sugli altri due provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Pag. 11

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.
C. 3308 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 15 dicembre 2021.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che l'onorevole Varchi ha già preannunciato il voto di astensione del suo gruppo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
C. 3318 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 15 dicembre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole D'Orso, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione. Ricorda, inoltre, che l'onorevole Varchi ha già preannunciato il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Manfredi POTENTI (LEGA) ricorda di essere intervenuto alcuni mesi fa nel corso dell'esame in Assemblea di un provvedimento che disciplinava la forestazione urbana sottolineando le grandi difficoltà che gli amministratori locali rilevano quotidianamente per progettare, nell'ambito della pianificazione urbanistica, aree vivibili estranee ai fenomeni tristemente noti dello spaccio e delle violenze contro le persone. Riservandosi di comprendere quale sarà l'effettiva operatività dell'Istituto oggetto del provvedimento in discussione, auspica che lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana possa costituire uno strumento di supporto per le amministrazioni locali e per le città metropolitane ai fini della programmazione in futuro delle aree verdi a al fine di garantire un nuovo modo di vivere il verde nelle città.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione della relatrice.

  La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 9.10.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Pag. 12

Disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili.
C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria, C. 3359 Paolini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede la proposta di legge Foti C. 3378 possa essere abbinata alle proposte di legge in esame.

  Eugenio SAITTA (M5S) chiede che la proposta di legge Papiro C. 3397 sia abbinata alle proposte di legge in esame.

  Mario PERANTONI (M5S), nel far presente che le proposte di legge Foti C. 3378 e Papiro C. 3397 risultano ancora da assegnare, assicura che, qualora le stesse fossero assegnate alla Commissione Giustizia e presentassero un perimetro di intervento normativo analogo a quelle in esame, la presidenza non potrà che disporne l'abbinamento d'ufficio.
  In sostituzione quindi del relatore, onorevole Turri, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che le proposte di legge di cui oggi la Commissione inizia l'esame recano disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili. Prima di passare all'illustrazione dei contenuti di tali proposte, fa presente che nel nostro ordinamento l'occupazione abusiva di un immobile è un illecito civile, che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento dei danni, oltre che un reato, punito con la reclusione sino a tre anni. In particolare, in base all'articolo 633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici), «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032». Il reato è aggravato nelle seguenti ipotesi: se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. In tali casi si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da 206 a 2.064 euro e si procede d'ufficio; se il fatto è commesso da due o più persone. In tal caso la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
  Sottolinea che il reato è procedibile a querela di parte, tranne che per l'ipotesi aggravata (più di 5 persone o con l'uso palese di armi) e quando l'occupazione riguarda acque, terreni, fondi ovvero edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (ex articolo 639-bis del codice penale). Il reato è attribuito alla competenza del giudice di pace; in presenza delle aggravanti la competenza passa al tribunale monocratico. La persona offesa dal reato, oltre a potersi costituire parte civile nell'ambito del procedimento penale, potrà cercare di recuperare il possesso dell'immobile abusivamente occupato esperendo in sede civile l'azione di reintegrazione prevista dall'art. 1168 c.c. Si tratta di un'azione possessoria, esercitabile non solo dal proprietario del bene, ma anche da chi disponga ad altro titolo dell'immobile, come ad esempio l'usufruttuario o il conduttore. Ottenuta la sentenza di reintegra del possesso, se l'occupante si rifiuta ancora di rilasciare l'immobile si dovrà procedere con l'esecuzione forzata. Tanto attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale, quanto in sede civile, la persona offesa potrà chiedere il risarcimento del danno subito a seguito dell'occupazione, oltre che il rimborso di tutte le spese legali. A corollario di questa normativa, e con la finalità di contrastare l'occupazione abusiva degli immobili, l'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha previsto che l'occupante senza titolo: non possa, in relazione all'immobile abusivamente occupato, chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua e telefonia fissa), con conseguente nullità di tutti gli atti emessi in violazione del divieto (solo in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela il sindaco può consentire una deroga a questo divieto, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie); qualora occupante alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possa partecipare alle procedure di assegnazione di Pag. 13alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
  Con riguardo al contenuto dei provvedimenti all'esame della Commissione, segnala preliminarmente che le proposte di legge C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria e C. 3359 Paolini sono volte a contrastare l'occupazione abusiva degli immobili, intervenendo sia sul quadro penale della repressione del fenomeno – anche tramite l'introduzione nel codice di una nuova fattispecie di reato e la previsione di specifiche aggravanti – sia sulla disciplina del rilascio degli immobili. La proposta di legge C. 1283 Orfini, pur intervenendo in materia di occupazione abusiva di immobili, è volta ad abrogare l'attuale disciplina che prevede l'impossibilità per chiunque occupi abusivamente un immobile di chiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, nonché la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto.
  Passando alla descrizione della proposta di legge C. 3165 del collega Paolin, fa presente che essa è composta da un unico articolo, volto ad intervenire sul codice penale. In particolare, il comma 1 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 633-bis, relativo al reato di occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati. La nuova fattispecie penale punisce con la reclusione da un mese a 2 anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro chiunque occupi in modo abusivo alloggi pubblici o privati, adibiti a residenza principale di una o più persone. Il reato è procedibile a querela di parte (primo comma). Come stabilito dal secondo comma dell'articolo 633-bis, la fattispecie è aggravata (pena aumentata di un terzo) nelle seguenti ipotesi: l'alloggio non è rilasciato entro 48 ore dalla presentazione della querela; la persona offesa dal reato ha un'età superiore a 65 anni, è disabile o è affetta da una grave patologia. I successivi commi dell'articolo 633-bis disciplinano le conseguenze del mancato rilascio dell'alloggio entro 48 ore dalla presentazione della querela, prevedendo che: se l'alloggio occupato abusivamente è di proprietà pubblica, «si procede con ordinanza allo sgombero»; se l'alloggio occupato abusivamente è di proprietà privata, la polizia interviene senza indugio e senza attendere una pronuncia dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge C. 3165 ha una finalità di coordinamento, modificando l'articolo 634 del codice penale, relativo al reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili, per prevedere che tale fattispecie penale (punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 309 euro) si applica al di fuori delle ipotesi di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 e di occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati, di cui al nuovo articolo 633-bis.
  Sottolinea che la proposta di legge C. 3240 del collega Cirielli consta invece di 5 articoli, il primo dei quali riscrive la fattispecie di invasione di terreni o edifici, sostituendo l'articolo 633 del codice penale. In particolare, la riforma è volta a distinguere, dal punto di vista dell'entità della pena: l'invasione/occupazione di terreni, punita con la reclusione fino a 4 anni e con la multa da 750 a 2.000 euro (primo comma); l'invasione/occupazione di edifici, punita con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 7.000 euro (secondo comma). La fattispecie resta caratterizzata dalla finalità di occupazione o di profitto, ma non è più procedibile a querela; in entrambi i casi, infatti, il nuovo articolo 633 del codice penale prevede la procedibilità d'ufficio. Il terzo comma dell'articolo 633 è dedicato alle ipotesi aggravate: la riforma conferma le aggravanti attuali, che si applicano alle condotte relative tanto ai terreni quanto agli edifici, aggiungendo un aumento di pena fino a un terzo nei seguenti casi di invasione arbitraria di edifici: quando l'edificio invaso è destinato ad alloggio popolare pubblico o di proprietà dell'ente gestore. In questo caso, come previsto dal quarto comma, se dal fatto deriva l'estromissione del legittimo assegnatario dell'alloggio, non si applica l'articolo 54 del codice penale e dunque l'autore del fatto con può far valere lo stato di necessità; quando l'edificio invaso è un'abitazione adibita a residenza, anche saltuaria, e dal fatto Pag. 14è derivata l'estromissione del proprietario o di chi vanta sull'unità abitativa legittimo diritto di godimento. Il quinto comma dell'articolo 633 del codice penale prevede inoltre che la polizia giudiziaria, in caso di flagranza o di quasi flagranza di reato, debba intervenire per impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze. Infine, in base al sesto comma, l'autorità giudiziaria, acquisita la notizia di reato procede entro quarantotto ore al sequestro preventivo dell'immobile o del terreno occupato, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, e dispone l'esecuzione dello sgombero e l'immediata restituzione dell'immobile all'avente diritto. Ricorda che l'articolo 2 della proposta di legge C. 3240 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale per inserire il delitto di invasione di edifici, di cui all'articolo 633, secondo comma, del codice penale, e le ipotesi aggravate di questo delitto e del delitto di invasione di terreni, di cui all'articolo 633, terzo comma, del codice penale, nel catalogo di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Gli articoli 3 e 4 escludono che il proprietario dell'immobile occupato abusivamente debba corrispondere, per il periodo nel quale si protrae l'occupazione, l'imposta municipale unica (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) quando il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale e a seguito di provvedimenti giudiziali non è stato possibile realizzare lo sgombero dell'immobile per cause non imputabili al proprietario dello stesso. L'articolo 5 abroga l'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, il quale contiene una dettagliata procedura per disciplinare le modalità ed i tempi di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili occupati arbitrariamente, da cui possa derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  Quanto alla proposta di legge C. 3358 dell'onorevole Calabria, sottolinea che essa è composta da tre articoli, il primo dei quali interviene sulla fattispecie di invasione di terreni o edifici, di cui al richiamato articolo 633 del codice penale, per introdurvi due ulteriori commi. Il nuovo terzo comma prevede una aggravante del reato (con pena aumentata di un terzo) se l'immobile non è rilasciato entro quarantotto ore dalla presentazione della querela o se la persona offesa dal reato ha un'età superiore a 65 anni, è disabile o è affetta da una grave patologia. Il nuovo quarto comma prevede che, se l'immobile non è rilasciato entro quarantotto ore dalla presentazione della querela, o dalla scoperta dei fatti, l'autorità giudiziaria deve disporre il rilascio immediato dell'edificio. L'articolo 2 della proposta interviene sull'articolo 5 del citato decreto-legge n. 47 del 2014, sostituendo il comma 1-quater al fine di sopprimere la disposizione che attualmente consente al sindaco di derogare al divieto di allacciamento delle utenze in relazione all'immobile occupato abusivamente, a tutela delle condizioni igienico sanitarie e in presenza di minorenni o altre persone meritevoli di tutela, e al fine di prevedere che in caso di occupazione abusiva di immobile non solo le utenze non possano essere allacciate, ma l'eventuale fornitura dei servizi già in corso debba essere interrotta. L'articolo 3 istituisce un Fondo per il sostegno dei soggetti che abbiano subito una occupazione illegittima della propria abitazione nello stato di previsione del Ministero della giustizia con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, e alle cui risorse potranno accedere, per un indennizzo massimo di 50.000 euro, i proprietari che abbiano presentato querela per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale.
  Relativamente alla proposta di legge C 3359 Paolini, fa presente che essa, all'articolo 1, modifica il codice penale, inserendovi la fattispecie di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (articolo 624-ter), in base alla quale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque: mediante violenza, artifizi o raggiri, si impossessa, occupa o detiene senza titolo legittimo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero vi impedisce il rientro del proprietario o del detentore legittimo; si intromette, coopera, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione dell'immobile o cede ad altri l'immobile Pag. 15occupato. Il reato è procedibile d'ufficio. La pena è ridotta (da un terzo alla metà) se l'occupante: collabora all'accertamento dei fatti; non oppone resistenza; ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Gli articoli 2 e 3 intervengono sul codice di procedura penale per prevedere due distinte ipotesi di arresto in flagranza di reato: in caso di flagranza del delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (ex articolo 624-ter del codice penale) l'articolo 3 della proposta prevede l'arresto facoltativo, a tal fine modificando l'articolo 381 del codice di procedura penale; in caso inottemperanza all'ordine di rilascio dell'immobile di cui all'articolo 624-ter del codice penale, l'articolo 2 prevede l'arresto obbligatorio: a tal fine, la disposizione inserisce nell'articolo 380, comma 2, del codice di rito – che elenca i delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali in caso di flagranza si procede all'arresto obbligatorio – una nuova ipotesi relativa all'inottemperanza all'ordine di rilascio. Gli articoli da 4 a 7 disciplinano il procedimento per ottenere il rilascio dell'immobile arbitrariamente occupato, prevedendo che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia del reato di cui all'articolo 624-ter del codice penale debbano effettuare sommarie verifiche sugli atti e conseguentemente recarsi entro 24 ore presso l'immobile occupato. In particolare, gli agenti dovranno valutare gli atti prodotti dal denunciante al fine di accertare se egli sia titolare di diritti sull'immobile; giunti sul posto, accompagnati dal denunciante, dovranno identificare gli occupanti, accertare l'esistenza di titoli che giustifichino il loro possesso dell'immobile e accertare lo stato dei luoghi (articolo 4). La proposta di legge disciplina il seguito della procedura distinguendo l'ipotesi nella quale gli occupanti consentono l'accesso degli agenti, da quella nella quale essi vi si oppongono. Se l'occupante acconsente all'accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, questi devono verificare che l'estromissione del proprietario/detentore sia stata arbitraria oppure verbalizzare l'ammissione da parte dell'occupante circa l'illegittimità della propria condotta e, conseguentemente, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile e reintegrare il proprietario (o detentore legittimo) nel possesso. Se l'occupante non libera immediatamente l'immobile, in base all'articolo 2, gli agenti di polizia giudiziaria dovranno obbligatoriamente procedere all'arresto. Se l'occupante nega l'accesso e in caso di assenza dell'occupante, gli agenti compiono gli accertamenti urgenti sui luoghi e le persone – anche con l'uso della forza – in base agli articoli 354 e 355 del codice di procedura civile e, successivamente, ordinano l'immediato rilascio dell'immobile, avvisando gli occupanti che, in difetto, si procederà anche con l'uso della forza. Se gli occupanti non rilasciano l'immobile, oltre a procedere all'arresto obbligatorio in flagranza (e ai conseguenti adempimenti (ex articolo 386 del codice di procedura penale), gli agenti contesteranno agli occupanti anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale), contestualmente nominando il proprietario/detentore legittimo custode dell'immobile. Delle operazioni e degli accertamenti dovrà essere redatto verbale, da trasmettere entro 48 ore, unitamente alla documentazione acquisita, al pubblico ministero che, entro ulteriori 48 ore dovrà convalidare l'arresto e decretare la restituzione definitiva dell'immobile al legittimo proprietario/detentore (fino a quel momento custode dell'immobile) oppure disporre la restituzione dell'immobile a colui che lo aveva occupato. Infine, l'articolo 8 della proposta di legge prevede l'applicazione del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (reclusione da 1 a 6 anni), di cui all'articolo 495 del codice penale, a chiunque, al fine di avvalersi delle tutele offerte da questa legge, rilasci dichiarazioni o produca documenti falsi.
  Concludendo, segnala che la proposta di legge C. 1283 Orfini è composta di un solo articolo volto ad abrogare la disciplina di cui all'articolo 5 del richiamato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, la quale, con la finalità di contrastare l'occupazione abusiva di immobili, dispone – come già ricordatoPag. 16 – che chiunque occupi abusivamente un immobile non possa chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo prevedendo anche la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto e non possa partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della stessa natura per i cinque anni successivi all'accertamento dell'occupazione abusiva.

  Manfredi POTENTI (LEGA) sottolinea il profondo orgoglio del suo gruppo per l'avvio dell'esame di un provvedimento con il quale la politica fornisce le dovute risposte a un fenomeno riscontrabile quotidianamente e nei confronti del quale fino ad ora vi è stato un approccio garantista volto a tutelare il diritto all'abitazione anche in situazioni nelle quali il titolo risulti carente. Sottolinea che la proposta di legge del gruppo Lega, come la maggior parte delle altre proposte in esame, vanno nella direzione di una presa d'atto dell'esigenza di un intervento legislativo volto a definire la particolare fattispecie dell'accesso a una proprietà privata attraverso una condotta delittuosa e senza il consenso dell'avente titolo. Evidenzia che tale condotta differisce da quelle che si verificano in forza di un contratto, anche scaduto, e in forza di una occupazione di fatto.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 16 dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.