CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2021
714.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 195

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Renata POLVERINI, presidente, comunica che è entrato a fare parte della Commissione il deputato Claudio Pedrazzini, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Renata POLVERINI, presidente, segnala che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza. Dà, quindi, la parola alla relatrice perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli, conseguentemente, la propria proposta di parere.

  Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, nel ricordare che nel corso della XVII legislatura, il Senato aveva elaborato un testo base sul tema, l'Atto Senato n. 1522, il cui esame, tuttavia, non si era concluso nell'ambito della legislatura, rileva che, ai sensi dell'articolo 1, che enuncia l'oggetto e le finalità del provvedimento, il testo unificato è volto a regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse. In particolare, il provvedimento è volto a garantire la trasparenza dei processi decisionali; assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali; agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte; favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi; consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
  L'articolo 2 elenca le definizioni ricorrenti nel testo. Tra queste segnala, in particolare, la definizione di rappresentanti di interessi e quella di portatori di interessi. La prima indica i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi. La seconda definizione riguarda i portatori di interessi, ovvero persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività.
  Fa presente che l'articolo 3 delimita l'applicazione del provvedimento escludendo determinate categorie di soggetti (giornalisti e funzionari pubblici, per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione; persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione; rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri e rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute) e di attività. Sono comunque escluse le attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti Pag. 196pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, nonché le attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, a cui sono tenuti ad iscriversi coloro che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Il Registro, in forma digitale, è articolato in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. La norma, inoltre, detta disposizioni in ordine alle procedure di accesso al Registro, alla tipologia dei dati inseriti, alla tipologia di soggetti a cui è preclusa l'iscrizione. Per quanto riguarda questi ultimi, si segnalano, in particolare: i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni per il periodo di durata dell'incarico; i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, per il periodo di durata dell'incarico; gli iscritti all'Ordine dei giornalisti; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni, per la durata del loro incarico; coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia; i dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico; coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici; coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici economici, società partecipate o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici.
  Sulla base dell'articolo 5, ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici e per ciascun incontro fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro.
  Segnala che l'articolo 6 prevede l'adozione di un codice deontologico da parte del Comitato di sorveglianza, istituito dal successivo articolo 7, che svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. Il Comitato di sorveglianza, nominato dal Presidente della Repubblica e composto da un magistrato della Corte di cassazione, da un magistrato della Corte dei conti e da un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con funzioni di presidente, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Segnala che la norma prevede anche l'istituzione di una Commissione bicamerale, composta da cinque deputati e cinque senatori, per lo svolgimento delle funzioni del Comitato di sorveglianza con riferimento all'attività parlamentare.
  Segnala, poi, che l'articolo 8 dispone in ordine ai diritti dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro, mentre l'articolo 9 ne disciplina gli obblighi, le cause di esclusione e le incompatibilità.
  Osserva che l'articolo 10 prevede la possibilità per il decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale di indire una procedura di consultazione, pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto nella parte ad accesso riservato. La norma, quindi, disciplina la conseguente procedura. Il mancato rispetto di tale procedura da parte dei rappresentanti di interessi è sanzionato ai sensi dell'articolo 11. Tale articolo reca disposizioni sanzionatorie anche per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico nonché per l'omissione o la fornitura di informazioni false all'atto dell'iscrizione al Registro e dei successivi aggiornamenti. Infine, la norma dispone la possibilità di nuova iscrizione al Pag. 197Registro solo dopo la decorrenza di due anni dalla cancellazione, nonché la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni recata dall'articolo in esame.
  Da ultimo ricorda che l'articolo 12 reca le disposizioni finali, tra le quali segnala la previsione da parte dell'ISTAT, nell'ambito della classificazione delle attività economiche (ATECO), di un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

  Renata POLVERINI, presidente, evidenzia che la presidenza del Comitato di sorveglianza, istituito dall'articolo 7 del testo unificato, è attribuita al componente che rappresenta il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Nel ricordare di aver sempre valorizzato il ruolo esercitato da tale organo costituzionale, si dichiara sorpresa che la proposta di attribuire la presidenza del Comitato di sorveglianza a un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro venga da forze politiche che ne hanno, a più riprese, proposto la soppressione.

  Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
C. 3325 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza. Dà, quindi, la parola alla relatrice perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli, conseguentemente, la propria proposta di parere.

  Flora FRATE (MISTO), relatrice, rileva che, come si legge nella relazione introduttiva del disegno di legge, l'Accordo di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica costituisce il rinnovo dell'Accordo tra l'Unione europea e il Giappone scaduto nel 2011 e i cui negoziati, iniziati nell'aprile 2013, si sono conclusi nell'aprile 2018.
  Gli obiettivi principali dell'Accordo, che è composto da cinquantuno articoli, sono il rafforzamento e l'intensificazione del dialogo su varie e numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse per le Parti. Esso, in particolare, è volto a rafforzare la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici, quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. L'Accordo ribadisce inoltre l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.
  Venendo al merito, rilevo che l'articolo 1 reca le finalità e i principi generali dell'Accordo, mentre, sulla base dell'articolo 2, le parti si impegnano a sostenere i valori della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'articolo 3 impegna le parti a collaborare per la promozione della pace e della sicurezza a livello internazionale e regionale.
  Segnala che l'articolo 4 dispone in ordine alla gestione delle crisi, mentre, sulla base degli articoli 5 e 6, le parti si impegnano a collaborare, rispettivamente, per impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e per controllare i trasferimenti delle armi convenzionali.
  Come recita l'articolo 7, le parti collaborano per promuovere le indagini e le azioni penali relativi ai crimini gravi di rilevanza internazionale attraverso la Corte penale internazionale. Ricorda, poi, che Pag. 198l'articolo 8 impegna le parti a collaborare nella lotta al terrorismo, mentre ai sensi dell'articolo 9, le parti si impegnano a intensificare la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari. Inoltre, sulla base dell'articolo 10, esse si impegnano a favore del multilateralismo e, come previsto dall'articolo 11, collaborano nelle politiche di sviluppo, anche coordinando le loro politiche specifiche in materia di sviluppo sostenibile ed eliminazione della povertà a livello mondiale.
  Ricorda poi che l'articolo 12 dispone in ordine alle modalità di gestione delle catastrofi e delle azioni umanitarie, mentre l'articolo 13 prevede l'intensificazione degli scambi e della collaborazione tra le parti in materia di politica economica e finanziaria, a sostegno degli obiettivi di crescita sostenibile ed equilibrata. Analogamente, l'articolo 14 impegna le parti a intensificare la cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione, sulla base dell'Accordo tra la Comunità europea e il Giappone firmato il 30 novembre 2009.
  Fa presente che i successivi articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 impegnano le parti a intensificare la cooperazione in materia, rispettivamente, di trasporti, di attività nel settore spaziale, di politica industriale, in materia doganale, in materia fiscale e nel settore del turismo.
  In base ai successivi articoli 21, 22 e 23, le parti sono tenute a scambiare opinioni e a promuovere il dialogo nei settori, rispettivamente, dell'informazione e della comunicazione, della tutela dei consumatori e dell'ambiente.
  L'articolo 24 impegna le parti ad assumere un ruolo guida nella lotta ai cambiamenti climatici, mentre, sulla base degli articoli 25, 26, 27 e 28, le parti intensificano la cooperazione in materia, rispettivamente, di politica urbana, di energia, di agricoltura e di pesca. L'articolo 29 prevede la promozione del dialogo sugli affari marittimi.
  Si sofferma, poi, sull'articolo 30, che prevede che le parti intensifichino la cooperazione in materia di occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso, ad esempio per quanto riguarda le politiche occupazionali e i temi previdenziali, attraverso scambi di opinioni ed esperienze e, ove opportuno, attività di cooperazione sulle questioni di reciproco interesse. Le parti, inoltre, si impegnano a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e a promuovere il lavoro dignitoso in base ai rispettivi impegni assunti nel quadro degli strumenti internazionali, quali la dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 18 giugno 1998, e la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008.
  Ricorda quindi che i successivi articoli 31, 32, 33, 34 e 35 impegnano le parti ad intensificare gli scambi nei settori, rispettivamente, della sanità, della giustizia civile e commerciale, della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e della lotta contro le droghe illecite.
  Sulla base dell'articolo 36, inoltre, le parti si impegnano a intensificare lo scambio di opinioni e di informazioni nel settore del ciberspazio, mentre l'articolo 37 prevede l'impegno all'utilizzo degli strumenti disponibili per prevenire gli atti di terrorismo e i reati gravi, nel rispetto del diritto alla riservatezza e della tutela dei dati personali.
  Fa presente che l'articolo 38 impegna le parti a promuovere il dialogo in materia di migrazione e gestione delle frontiere, mentre, sulla base degli articoli 39, 40 e 41 le parti intensificano la cooperazione nei settori, rispettivamente, della protezione dei dati personali, dell'istruzione, dei giovani e dello sport, nonché nel settore della cultura.
  Segnala che l'articolo 42 prevede l'istituzione di un comitato misto con compiti di coordinamento del partenariato e di decisione in merito a eventuali ulteriori settori di cooperazione, mentre l'articolo 43 dispone in ordine alla procedura di risoluzione delle controversie e l'articolo 44 Pag. 199prevede che l'accordo sia attuato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.
  Gli articoli 45, 46, 47 dispongono in ordine, rispettivamente, alla definizione delle parti, alla divulgazione di informazioni nel caso essa sia contraria ad interessi nazionali di sicurezza, all'entrata in vigore dell'Accordo.
  Ricorda che l'articolo 48 disciplina la procedura di denuncia dell'Accordo, mentre, al contrario, l'articolo 49 disciplina i casi di ulteriori future adesioni ad esso, mentre gli articoli 50 e 51 riguardano l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo e le sottoscrizioni dei testi.
  Da ultimo segnala che il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli e, in particolare, che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Alla luce della ricostruzione dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza. Dà, quindi, la parola al relatore perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli, conseguentemente, la propria proposta di parere.

  Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), relatore, rileva che, come si legge nella documentazione predisposta dagli uffici, il provvedimento è volto a modificare l'attuale normativa che disciplina il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, al fine di delineare un nuovo modello maggiormente attrattivo, sia con riferimento alle prospettive di carriera nel comparto della Difesa, sia in relazione alle possibilità di ricollocamento nel mondo del lavoro al termine del periodo della ferma volontaria. A tale fine, si introducono una nuova figura di volontario in ferma prefissata triennale, in luogo delle esistenti figure di volontario in ferma prefissata di un anno e quadriennale, e la previsione di una sola rafferma triennale in sostituzione delle vigenti rafferme annuali e biennali. Inoltre, il provvedimento reca misure volte a rendere più agevole l'accesso ai ruoli del servizio permanente da parte di coloro che abbiano positivamente concluso il periodo della ferma triennale e a valorizzare da un punto di vista professionale e di studio il periodo della ferma volontaria, anche ai fini di una più facile ricollocazione nel mondo del lavoro al termine della ferma.
  Venendo, quindi, al merito del nuovo testo unificato, segnala che esso consta di otto articoli, che novellano il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e da un ulteriore articolo che reca una delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
  L'articolo 1, con riferimento all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare dispone: la proroga al 2030 delle modalità transitorie di reclutamento per tali corpi, nonché per i Carabinieri, anche del ruolo forestale, della ripartizione transitoria delle dotazioni organiche, di rafferma dei volontari, di collocamento in ausiliaria, di avanzamento degli ufficiali (comma 1, lettera a); la proroga al 2031 delle disposizioni transitorie in materia di riduzione delle dotazioni organiche Pag. 200complessive dei medesimi corpi (comma 1, lettera b).
  Fa presente, poi, che l'articolo 2 dispone la rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
  Segnala, quindi, che l'articolo 3 introduce nel codice dell'ordinamento militare la figura del volontario in ferma prefissata, iniziale e triennale. In particolare, con riferimento alla ferma prefissata iniziale, che sostituisce la ferma di un anno, la norma prevede l'accesso tramite procedure selettive di giovani fino a ventiquattro anni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado e di idoneità psicoattitudinale. Alla ferma prefissata triennale, che sostituisce la ferma quadriennale, possono accedere, tramite concorso, i volontari in ferma prefissata iniziale o in rafferma annuale, in possesso dei requisiti indicati dalla norma, tra cui il superamento del corso basico di formazione iniziale. Segnala che la norma prevede che, nella formazione delle graduatorie, le amministrazioni tengano conto anche del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui si è fatta domanda di accesso, nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata. L'articolo in esame, inoltre, modifica la disciplina della rafferma dei volontari in ferma prefissata iniziale, delle modalità di avanzamento al grado di graduato, dei permessi e delle licenze, di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
  Osserva che l'articolo 4 introduce disposizioni volte ad aumentare, rispetto alla disciplina vigente, il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata. In particolare, la norma, con riferimento ai volontari in ferma prefissata iniziale e riaffermata, prevede l'aumento della paga netta giornaliera, nonché nuove modalità per il calcolo dello stipendio e degli assegni e la corresponsione di un'indennità forfettaria di 100 euro mensili a compensazione dell'impiego oltre le normali attività giornaliere. Con riferimento ai volontari in ferma prefissata triennale, la norma prevede nuove modalità di calcolo dello stipendio e degli assegni di carattere fisso e continuativo e il compenso relativo al lavoro straordinario per la retribuzione delle eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale, con possibilità di recupero di quelle non retribuite. La norma prevede, inoltre, l'erogazione ad ambedue le tipologie di volontari delle indennità di impiego operativo e dell'indennità di rischio.
  Evidenzia che l'articolo 5 introduce disposizioni transitorie per il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata. Tra queste, segnala la possibilità, per i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma annuale ovvero biennale, di usufruire di congedi per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge n. 53 del 2000, essendo posti in licenza straordinaria senza assegni, non utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale. La lettera f) del comma 1 reca, poi, disposizioni transitorie relative al trattamento economico dei volontari, prevedendo due regimi differenziati.
  Ricordato che l'articolo 6 reca norme di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, riferite in particolare ai volontari inferma prefissata, fa presente che l'articolo 7 dispone la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.
  Fa presente che l'articolo 8 prevede il conferimento del grado di tenente generale o grado corrispondente all'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di Commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturatoPag. 201 un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente. Il conferimento è effettuato anche in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.
  Da ultimo, rileva che l'articolo 9 delega il Governo alla revisione dello strumento militare nazionale. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, segnala, in particolare che il comma 1, lettera e), prevede la possibilità per il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio – che, a normativa vigente, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa – di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate. La successiva lettera g) prevede inoltre iniziative per la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, attività di studio e qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa. La lettera h) reca invece un criterio di delega relativo all'implementazione di misure volte ad agevolare il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, attraverso la previsione di misure di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private. La lettera i), infine, prevede l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate, volontari in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, nei concorsi per l'assunzione di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'assunzione nei corpi della Polizia locale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza.
C. 1823 Serracchiani.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

  Renata POLVERINI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 1° dicembre, il relatore aveva rappresentato la necessità di ulteriori approfondimenti sul testo, allo scopo di individuare una soluzione normativa che, ferma restando l'esigenza di assicurare l'equilibrio dei bilanci dell'Istituto di previdenza, assicuri un'efficace tutela degli interessi dei professionisti interessati. Chiede, quindi, al relatore, di formulare una proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame del provvedimento, segnalando in ogni caso che il provvedimento non risulta più iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 20 dicembre.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, fa presente che, suo malgrado, deve richiedere un Pag. 202ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora stati acquisiti gli esiti degli approfondimenti svolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS in ordine ai profili finanziari della proposta di legge.

  Renata POLVERINI, presidente, prendendo atto della richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 14.45.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-TV della Camera dei deputati.

5-07255 Frate: Interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

  Flora FRATE (MISTO) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede di sapere dal Governo quali misure intenda adottare per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce dei numerosi incendi di capannoni e stabilimenti che si sono susseguiti negli ultimi tempi nel territorio campano.

  La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Flora FRATE (MISTO), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, che dimostra l'attenzione del Governo alle richieste sempre più pressanti dei cittadini, che invocano maggiore sicurezza non solo sul lavoro, ma anche in altri ambiti, come, ad esempio, nelle questioni ambientali e del contrasto all'inquinamento. Apprende, inoltre, con particolare piacere dell'impegno del Governo a garantire un miglior coordinamento delle amministrazioni competenti in materia di prevenzione e a inasprire le sanzioni per chi viola la disciplina vigente. Si dichiara, infine, particolarmente soddisfatta del preannunciato rafforzamento della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto ritiene che, nel difficile momento storico che il Paese sta vivendo, sia necessario preparare adeguatamente sia i lavoratori sia le imprese ad affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro.

5-07256 Viscomi: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.
5-07259 D'Alessandro: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.

  Nicola PELLICANI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione n. 5-07256, ne illustra il contenuto, riguardante la decisione della società Speedline, facente capo alla multinazionale Ronal, di chiudere entro il 2022 lo stabilimento di Tabina di Santa Maria di Sala per delocalizzare la produzione in Polonia. Tale decisione, assunta esclusivamente per motivi speculativi e non per risolvere una situazione di crisi, mette a repentaglio i posti di lavoro non solo degli oltre seicento dipendenti dello stabilimento, ma anche dei lavoratori dell'indotto e rappresenta l'ennesimo caso di un'azienda che, in assenza di qualsiasi ostacolo normativo, sceglie di spostare la produzione in Paesi dell'Unione europea che garantiscono una maggiore convenienza economica.

  Sara MORETTO (IV), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione n. 5-07259, ne illustra il contenuto, analogo a quello dell'interrogazione del collega Pellicani, richiamandosi al testo depositato.

Pag. 203

  La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Nicola PELLICANI (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatto della risposta perché considera decisiva la convocazione del tavolo di confronto, da cui si aspetta notizie positive per i lavoratori sia dello stabilimento di Tabina di Santa Maria di Sala sia dell'indotto. Esprime il suo apprezzamento anche sulla misura allo studio del Governo per contrastare, in maniera articolata e strutturale, il fenomeno delle delocalizzazioni. Tuttavia, per arginare processi che, oltre a mettere a repentaglio i livelli occupazionali, impoveriscono il tessuto produttivo italiano, il Governo deve agire tempestivamente, nel rispetto del principio della libertà dell'attività di impresa e con l'ulteriore obiettivo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese medesime, allo scopo di scongiurare il ripetersi di vicende come quella da lui segnalata o come quella, meno recente, della GKN, i cui lavoratori, addirittura, hanno ricevuto l'avviso di licenziamento attraverso i social media. Desidera, infine, assicurare al Governo l'appoggio della sua parte politica, perché le decisioni anticipate dalla sottosegretaria vanno nella direzione giusta, pienamente condivisa dal Partito Democratico.

  Sara MORETTO (IV), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, ritenendo che la convocazione il prossimo 17 dicembre, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un tavolo di crisi sarà decisiva, anche perché dimostra l'impegno del Governo a comprendere le motivazioni alla base della decisione di chiudere lo stabilimento della Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala. Tale decisione, infatti, è stata assunta dal gruppo proprietario dell'azienda senza alcun confronto né con le associazioni sindacali né con le istituzioni locali, con le quali, al contrario, aveva avuto contatti nei mesi scorsi per discutere di un possibile ampliamento del sito produttivo. La vicenda della Speedline riporta l'attenzione sul più generale problema delle delocalizzazioni, da contrastare non tanto con provvedimenti sanzionatori ma con misure che incentivino le imprese a mantenere la produzione in Italia. In conclusione, si augura che, all'esito dell'incontro di venerdì prossimo, il Governo decida di adottare misure anche di carattere straordinario, vista l'eccezionalità della situazione.

5-07257 Invidia: Attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

  Niccolò INVIDIA (M5S) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede al Governo quale sia lo stato di attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro.

  La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Niccolò INVIDIA (M5S) ringrazia la sottosegretaria per la risposta e si augura che siano presto disponibili i dati disaggregati sul numero dei lavoratori vaccinati, utili non solo a fini statistici, ma soprattutto per aiutare il legislatore a predisporre misure calibrate e, per questo, di sicura efficacia.

5- 07258 Rizzetto: Provvedimenti per fronteggiare gli effetti del Reddito di cittadinanza sul settore agricolo.

  Carmela BUCALO (FDI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione n. 5-07258, ne illustra il contenuto, riguardante gli effetti distorsivi del Reddito di cittadinanza sull'economia italiana e, in particolare, sul settore agricolo, dove, come denunciato recentemente dal presidente di Confagricoltura, gli imprenditori faticano a trovare manodopera specializzata e adeguatamente formata.

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  La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Carmela BUCALO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, non può dichiararsi soddisfatta della risposta anche se questa ha dato conto delle modifiche introdotte alla disciplina del Reddito di cittadinanza. Infatti, a giudizio di Fratelli d'Italia, sarebbe necessario abolire tale istituto, perché si tratta di una misura sbagliata, che ha creato e continua a creare distorsioni nel mercato del lavoro e si presta ad abusi e illeciti. La sua parte politica propone, quindi, di sostenere le famiglie con uno strumento diverso, quale l'assegno di solidarietà, che non allontana dal mercato del lavoro e non crea discriminazioni. Infine, con riferimento al settore agricolo, sottolinea che la scarsa propensione al lavoro non è dovuta a livelli salariali insufficienti, in quanto è previsto un reddito minimo di ingresso per chi intende occuparsi in agricoltura, volto a garantire un'adeguata formazione e un preciso percorso professionalizzante, consentendo di accedere a occupazioni stabili e ben remunerate.

  Renata POLVERINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.