CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2021
714.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.30.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

5-07262 Fogliani e altri: Iniziative per sopperire alla carenza dell'organico della Polizia di Stato nel territorio del Veneto orientale.

  Ketty FOGLIANI (LEGA), illustrando la sua interrogazione, rileva come numerosi fatti di cronaca abbiano coinvolto il Veneto orientale, in particolare la comunità portogruarese e quella concordiese, dove sono stati registrati molti furti in abitazione, che hanno indotto uno stato di paura e di incertezza tra i residenti; al riguardo segnala e che nell'ultimo incontro della Conferenza dei sindaci del Veneto orientale, a cui hanno preso parte anche i rappresentantiPag. 9 delle segreterie provinciali interessate dei sindacati di polizia Sap e Siulp, è stata sottolineata la grave situazione che riguarda l'ordine pubblico nell'area.
  Sottolinea, inoltre, che i piccoli comuni sono obbligati a sopperire alle carenze di personale delle forze dell'ordine utilizzando le proprie polizie locali, che vengono così distolte dalle attività istituzionali, con grave dispendio di risorse.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative urgenti per sopperire alla carenza di organico che sconta la Polizia di Stato nel territorio del Veneto orientale.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Ketty FOGLIANI (LEGA), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta e sottolinea nel contempo le gravi carenze di organico del personale della Polizia di Stato nel Veneto orientale, richiamando al riguardo i dati riportati nelle premesse dell'atto di sindacato ispettivo in titolo.
  Auspica quindi che gli incrementi di personale preannunciati vengano utilizzati per colmare tali carenze.

5-07263 Magi: Misure per consentire la rapida definizione delle domande di regolarizzazione di lavoratori stranieri ancora in attesa di esame.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), illustrando la sua interrogazione, rileva come, dai dati forniti dal Ministero dell'interno all'inizio di novembre 2021, emerga che erano stati rilasciati dalle questure a procedimento ultimato circa 38 mila permessi di soggiorno per regolarizzazione di lavoratori stranieri e come risulti ancora critica la situazione in alcune grandi città: a Milano, delle 25.900 domande ricevute, erano in via di rilascio solo 2.551 permessi di soggiorno; a Roma, su 17.371 domande, solo 1.242.
  Rileva quindi come i progressi – ancorché insufficienti – nei tempi di elaborazione delle domande che sono stati registrati negli ultimi mesi siano dovuti all'attività del personale interinale assunto nelle prefetture proprio in vista del carico di lavoro dovuto alla regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 103 del cosiddetto «decreto rilancio» del 2020, segnalando che il 31 dicembre 2021 termina la proroga di tali contratti presso il Ministero dell'interno e che, senza un'ulteriore proroga, si corre il rischio di uno stallo definitivo della regolarizzazione.
  In tale contesto l'interrogazione in titolo chiede al Ministro interrogato quali iniziative intenda adottare affinché si giunga in tempi brevi alla definizione delle decine di migliaia di domande in attesa di esame da parte delle prefetture, e in particolare in merito alla proroga del personale aggiuntivo indispensabile affinché si portino a termine i procedimenti avviati.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), replicando, ringrazia il Sottosegretario per i dati forniti, rilevando come essi assumano rilievo anche al fine di garantire la trasparenza del lavoro svolto dall'Amministrazione dell'Interno.
  Auspica che si ponga rimedio attraverso opportune misure legislative, eventualmente anche nell'ambito della legge di bilancio attualmente all'esame del Senato, alla scadenza dei contratti di lavoro interinale, in modo da assicurare la continuità amministrativa e il rispetto del principio di affidamento.
  Rileva infatti come, allo stato, risulti trattata circa la metà delle domande e auspica che il Governo, con il sostegno di tutte le forze politiche, individui le modalità di intervento per porre rimedio a tale situazione.

5-07264 Sarro e Siracusano: Iniziative per il potenziamento dell'organico della Questura di Messina.

  Matilde SIRACUSANO (FI), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmataria, richiama l'attenzione sulla situazione della Questura di Messina, il cui organico appare Pag. 10inadeguato, anche in considerazione dei compiti spettanti alle forze dell'ordine nell'ambito del contrasto dell'epidemia da COVID-19.
  Sottolinea come la situazione nella città di Messina rischi di divenire critica, in considerazione delle caratteristiche peculiari di quel territorio, in quanto Messina va considerata una città di frontiera.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di consentire l'effettivo potenziamento dell'organico della questura di Messina, anche mediante lo stanziamento di nuove e maggiori risorse a tale scopo specificatamente destinate.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Matilde SIRACUSANO (FI), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita ma rileva come l'intervento preannunciato sia insufficiente. Ricorda infatti come nell'ultimo ventennio il personale in servizio presso la questura di Messina si sia ridotto di circa 300 unità e l'età media del personale medesimo sia passata da circa 35 anni a 51 anni. Sottolinea come un ulteriore elemento di criticità sia costituito dal fatto che sono imminenti oltre 100 pensionamenti e chiede pertanto un intervento più incisivo, anche in considerazione delle caratteristiche peculiari del territorio.
  Richiama, quindi, in via generale, l'esigenza di porre maggiore attenzione al benessere psicologico del personale di polizia, il quale vive una situazione di disagio e frustrazione derivante dall'impossibilità di dare risposte ai cittadini, e ricorda come si siano registrati 50 casi di suicidio di appartenenti alle forze di polizia dall'inizio dell'anno.
  Confida dunque che il Governo, al quale si rivolge con fiducia, adotti iniziative adeguate in tale ambito.

5-07265 Fornaro: Iniziative per risolvere la situazione di un gruppo di migranti pakistani richiedenti lo status di rifugiato che da tempo stazionano in piazza Mazzini a Vercelli.

  Federico FORNARO (LEU), illustrando la sua interrogazione, rileva come, da tempo, a Vercelli, in piazza Mazzini, stazioni, di giorno, sotto una tenda, un gruppo di giovani pakistani per sollecitare la compilazione del modulo C 3 dalle autorità competenti che consenta loro di essere collocati in un centro di accoglienza e avviare la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.
  Osserva come tale situazione si protragga da diverse settimane, in quanto viene sistematicamente rinviata la compilazione del modulo che consente di avviare la procedura per la richiesta di asilo.
  Rileva, dunque, come l'interrogazione in titolo chieda al Ministro interrogato quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per trovare una soluzione a una situazione grave e inaccettabile in un Paese civile.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Federico FORNARO (LEU), replicando, rileva come lo scopo dell'atto di sindacato ispettivo in titolo non fosse certamente quello di mettere in discussione il comportamento della prefettura, bensì di richiamare l'attenzione su una situazione specifica.
  Sottolinea come il tema dell'accoglienza dei profughi sia stato richiamato dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'odierna seduta dell'Assemblea e ritiene pertanto doveroso che siano completate le procedure relative a coloro i quali sono ancora in attesa, al fine di porre rimedio a una situazione inaccettabile in un Paese civile, chiedendo pertanto un'iniziativa del Governo in tal senso.

5-07266 Montaruli e altri: Misure volte a fornire supporto e tutela alle migranti oggetto di violenze familiari.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando la sua interrogazione, rileva come essa tragga Pag. 11spunto dall'ennesimo caso di tentativo di matrimonio combinato e di violenza su una minore. Sottolinea come nel caso richiamato lo Stato, a seguito della denuncia della minore, sia intervenuto in modo tempestivo ed efficace a tutela della medesima, al contrario di quanto accaduto in altri casi analoghi, ma come l'attenzione su questi temi debba comunque restare alta.
  In tale contesto l'interrogazione chiede al Ministro interrogato quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per fornire maggiore supporto alle persone che versano nelle condizioni descritte, scongiurando che le violenze da queste subite si protraggano per un significativo lasso di tempo, incentivando rapidamente il ricorso alle autorità competenti.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Augusta MONTARULI (FDI), replicando, ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta, ma ritiene sia necessario un impegno maggiore a tutela della libertà religiosa, che comprende il diritto di rifiutare la religione della famiglia di provenienza. Ritiene indispensabile un lavoro di prevenzione, che coinvolga anche ma non soltanto le istituzioni scolastiche, nonché la previsione di interventi più efficaci a tutela delle vittime.
  Assicura quindi l'impegno parlamentare di Fratelli d'Italia affinché il Governo mantenga alta l'attenzione su tali temi.

5-07267 Elisa Tripodi e altri: Sulle vicende concernenti il decesso del migrante Wissem Abdel Latif.

  Elisa TRIPODI (M5S), illustrando la sua interrogazione, rileva come essa riguardi la tragica vicenda di Wissem Abdel Latif, deceduto mentre si trovava sotto la tutela dello Stato, sulla quale sono in corso un'indagine giudiziaria e un'indagine amministrativa della regione Lazio, quest'ultima relativa alle strutture sanitarie nelle quali il predetto cittadino tunisino è stato ospitato.
  Rileva come, stando a notizie di stampa, le condizioni in cui sono trattenuti gli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri sono inaccettabili.
  In tale contesto, l'interrogazione chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, per chiarire cosa sia avvenuto a Wissem Latif Abdel mentre si trovava sotto la tutela dello Stato, analizzando tutti i passaggi della vicenda, dal Centro di permanenza al reparto psichiatrico del San Camillo

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Elisa TRIPODI (M5S), replicando, dopo aver ringraziato il Sottosegretario per la risposta fornita, osserva come sia necessaria, alla luce della vicenda, tragica e grave, oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, una profonda riflessione sui Centri di permanenza per i rimpatri.
  Sottolinea, richiamandosi a quanto già ricordato dal deputato Fornaro, come il tema dei migranti sia stato affrontato anche dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'odierna seduta dell'Assemblea, e come sia pertanto più che mai necessario accertare che le condizioni in cui vengono trattenuti gli stranieri nei Centri di permanenza per i rimpatri siano tali da garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, anche in considerazione dei diversi casi di decessi verificatisi in tali strutture.

5-07268 Marco Di Maio: Iniziative per incentivare fusioni e aggregazioni tra comuni.

  Marco DI MAIO (IV), illustrando la sua interrogazione, rileva come essa sia volta a chiarire gli intendimenti del Ministero dell'interno per quanto concerne l'aggregazione dei comuni e la rimodulazione delle funzioni delle province, nonché sul tema della riforma complessiva dell'ordinamento degli enti locali.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Pag. 12

  Marco DI MAIO (IV), replicando, ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta ed esprime soddisfazione per il fatto che il Governo stia intervenendo in materia di aggregazioni di comuni e di funzioni delle province.
  Prende inoltre atto con favore della consapevolezza, dimostrata dall'Esecutivo, circa l'esigenza di una riforma complessiva dell'ordinamento degli enti locali e auspica che il Governo assuma quanto prima un'iniziativa legislativa al riguardo, in modo da consentire al Parlamento di affrontare la questione prima della conclusione della legislatura.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di svolgere, prima, la discussione, in sede legislativa, del disegno di legge C. 3319, approvato dal Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, per passare, quindi, alla riunione del Comitato permanente per i pareri, alla seduta in sede referente e, infine, alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE LEGISLATIVA

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispongo pertanto l'attivazione.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 3 novembre 2021, ha già esaminato in sede referente il disegno di legge, sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, VI, VII, XI e XII, nonché il parere favorevole con un'osservazione della V Commissione. Nella seduta del 2 dicembre 2021 la Commissione ha concluso l'esame in sede referente, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento, nel testo approvato dal Senato.
  Rammenta quindi che tutti i gruppi hanno già rinunciato, in quella sede, a fissare un termine per la presentazione di emendamenti.
  Resta pertanto inteso che anche in questa sede tutti i gruppi rinuncino alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.
  Rammenta altresì che nella seduta del 2 dicembre 2021 la Commissione ha concluso l'esame in sede referente, conferendo al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo.
  Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, Pag. 13cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta di oggi.
  Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.
  Si richiama, in qualità di relatore, alla relazione introduttiva svolta all'inizio dell'esame del provvedimento in sede referente.
  Dopo aver preso atto che il rappresentante del Governo rinunzia ad intervenire e che nessuno chiede di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
  Avverte quindi che, come relatore, rinuncia ad intervenire in sede di replica e che anche il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in tale sede.
  Prende altresì atto che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge: pertanto avverte che si passerà ora alla discussione degli articoli.

  Non essendovi richieste di intervento, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che si passerà ora alle dichiarazioni di voto finale.

  Stefano CECCANTI (PD), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, saluta con favore l'approvazione di un'intesa con una confessione religiosa, a diversi anni di distanza dalla precedente, sottolineando come si tratti di un'ulteriore tappa nel riconoscimento del pluralismo religioso, nell'ambito del quale tali intese consentono, tra l'altro, ai contribuenti di devolvere alle organizzazioni delle confessioni religiose prescelte l'8 per mille dell'Irpef.
  Sottolinea peraltro come la sottoscrizione delle intese non renda affatto meno urgente l'approvazione di una legge sulla libertà religiosa, che superi quella vigente risalente al 1929, destinata ad applicarsi alle confessioni religiose che non abbiano sottoscritto intese con lo Stato italiano.

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in discussione e rileva come la Chiesa d'Inghilterra costituisca una realtà solida, radicata nel nostro Paese e sulla cui lealtà nei confronti dell'ordinamento italiano non sussistono dubbi.
  Osserva quindi come l'Intesa in esame si inserisca nell'ambito dell'approccio seguito dallo Stato italiano nei confronti delle confessioni religiose desiderose di instaurare con lo Stato medesimo un rapporto di collaborazione, nel rispetto delle leggi. Sottolinea, inoltre, l'apporto di tali confessioni religiose al dibattito pubblico, come è recentemente accaduto nel corso dell'esame della cosiddetta «legge Zan», di cui sono state messe in rilevo le possibili conseguenze per la libertà religiosa.
  Ribadisce il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando come il gruppo medesimo abbia dato l'assenso al trasferimento alla sede legislativa, pur essendo un gruppo di opposizione, ritenendo che quello delle intese sia lo strumento idoneo a regolare i rapporti con le confessioni religiose, nel rispetto della trasparenza e delle regole.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dà conto delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.

  La Commissione approva, con votazione nominale finale, il disegno di legge C. 3319, approvato dal Senato.

  La seduta termina alle 14.35.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
Emendamenti C. 3208-A e abbinate.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

Pag. 14

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 1.200, 9.0200, 11.0200 e 13.200 della Commissione, riferiti al disegno di legge C. 3208-A recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021».

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea.
C. 3308 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole) .

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3308, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

  Fausto RACITI (PD), relatore, quanto al quadro giuridico in cui si inserisce l'Accordo, segnala, innanzitutto, come un trattato bilaterale per gli investimenti (Bilateral Investment Treaty – BIT) sia un accordo che stabilisce i termini e le condizioni per gli investimenti privati da parte di cittadini e aziende di uno Stato nel territorio di un altro Stato ospite dell'investimento.
  Rileva, quindi, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza dell'8 settembre 2009, causa C-478/07, Budejovický Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH, ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea.
  Inoltre, nella sentenza del 6 marzo 2018, causa C-284/16, Slowakische Republik contro Achmea BV, la Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro della stessa Unione. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali.
  Dal momento che gli Stati membri hanno l'obbligo di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione, alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, compresa la relativa clausola di caducità, sono già stati denunciati bilateralmente, altri lo sono stati unilateralmente ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità. In particolare, l'Italia ha denunciato nei tempi stabiliti tutti i suoi trattati bilaterali di investimento, ancorché la maggior parte degli Stati membri non lo abbia fatto.
  Sotto il profilo giuridico-internazionale, rileva come l'estinzione di un trattato implichi la cessazione, con efficacia ex nunc, dei suoi effetti giuridici. L'estinzione dei trattati, ossia la cessazione degli effetti, può verificarsi sia rispetto a tutte le parti, sia – per i trattati multilaterali – rispetto solo ad alcune parti.Pag. 15
  Secondo quanto previsto dagli articoli 54-64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, ratificata dal nostro Paese ai sensi della legge n. 112 del 1974, sono causa di estinzione di un trattato:

   lo spirare del termine finale o il verificarsi di una condizione risolutiva previsti dal trattato;

   l'abrogazione espressa (accordo abrogativo) o tacita (stipulazione di un trattato successivo incompatibile);

   la denuncia o recesso, manifestazione della volontà di un contraente di porre fine al trattato, ammessa, in certi casi, anche se non prevista nel trattato;

   la violazione di norme sostanziali (secondo il principio inademplenti non est ademplendum);

   l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione;

   il mutamento fondamentale delle circostanze esistenti al momento della stipulazione (rebus sic stantibus);

   la contrarietà a una norma di diritto cogente sopravvenuta.

  L'estinzione di un trattato, salva diversa pattuizione delle parti, le libera dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato e non pregiudica alcun diritto od obbligo né alcuna situazione giuridica soggettiva delle parti che sia sorta durante il periodo di applicazione del trattato. Se l'estinzione è dovuta alla formazione di una nuova norma di diritto cogente, tuttavia, tali diritti, obblighi o situazioni giuridiche possono permanere solo se non sono in contrasto con la norma imperativa.
  Passando ad esaminare sintetizzare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, segnala come si tratti di un accordo tra Stati, che non vede come parte contraente l'Unione europea, come invece avviene negli accordi misti. La Commissione europea ha fornito il suo pieno supporto e la sua assistenza durante tutti i negoziati, ma non è parte firmataria dell'Accordo. L'iter procedurale di firma è, pertanto, quello standard dei trattati internazionali, con la preparazione dei pieni poteri ai plenipotenziari, la firma dell'accordo e la successiva ratifica.
  L'Accordo intende provvedere a estinguere tutti i residui trattati bilaterali interni all'Unione europea sugli investimenti, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo.
  L'Accordo prevede, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti ed è composto da 4 sezioni suddivise in 18 articoli, introdotti da un preambolo, e ripartite come segue: definizioni (sezione I, un articolo); estinzione dei trattati bilaterali di investimento (sezione 2, 3 articoli); azioni intentate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento (sezione 3, 6 articoli); disposizioni finali (sezione 4, 8 articoli).
  L'Accordo comprende, altresì, l'allegato A, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo e l'allegato B, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità: nel primo dei due allegati non figurano accordi riguardanti l'Italia, mentre nel secondo sono inclusi tre accordi, conclusi dall'Italia con Malta (nel 1967), la Bulgaria (nel 1988) e la Slovenia (nel 2000).
  In dettaglio, il preambolo dell'Accordo richiama le premesse giuridiche e di fatto che hanno portato alla necessità di un accordo, comprese le richiamate sentenze della Corte, in particolare quella emessa nella causa C-478/07, Budejovický Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH, secondo cui le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si Pag. 16rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea, e nella causa C-284/16, Slowakische Republik contro Achmea BV.
  L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini usati nell'Accordo, in particolare le definizioni di trattati bilaterali di investimento, di procedimento arbitrale, di clausola compromissoria, di procedimento arbitrale concluso, di procedimento arbitrale pendente, di nuovo procedimento arbitrale e di clausola di caducità.
  L'articolo 2 dichiara l'estinzione dei trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo di cui all'allegato A.
  L'articolo 3 dichiara l'estinzione della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti di cui all'allegato B, in alcuni dei quali, alla data in cui sarà concluso l'Accordo, potrà risultare ancora in vigore una clausola di caducità.
  L'articolo 4 conferma che le clausole compromissorie dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e sono, pertanto, inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità la clausola compromissoria non può fungere da base giuridica per il procedimento arbitrale.
  Lo stesso articolo 4, inoltre, stabilisce che le suddette estinzioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
  L'articolo 5 stabilisce che le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale.
  L'articolo 6 fa salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli di una controversia promosse prima del 6 marzo 2018.
  L'articolo 7 obbliga le parti contraenti che siano parti di un trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali pendenti o di nuovi procedimenti arbitrali, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla citata sentenza Achmea, in particolare delle estinzioni di cui all'articolo 4.
  Qualora le parti contraenti siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un trattato bilaterale di investimento, esse sono obbligate a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.
  L'articolo 8 stabilisce che ai procedimenti arbitrali pendenti si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 10, prevedendo che le stesse disposizioni si applicano anche in caso di eventuali domande riconvenzionali. L'articolo consente, inoltre, alle parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole.
  L'articolo 9 consente all'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato «dialogo strutturato».
  L'articolo 10 conferisce all'investitore la possibilità di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa già oggetto di procedimento arbitrale pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione.
  L'articolo 11 prevede che il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario dell'Accordo e ha il compito di effettuare le notifiche relative all'Accordo alle parti contraenti. Lo stesso segretario pubblica, inoltre, l'Accordo nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
  L'articolo 12 dichiara che gli allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo e che nell'allegato B sono compresi gli accordi estinti per i quali può essere ancora applicata la clausola di caducità per gli investimenti effettuati prima della sua estinzione.
  L'articolo 13 statuisce che non sono ammesse riserve all'Accordo.
  L'articolo 14 stabilisce che le controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo sono composte, nella misura del possibile, in via amichevole. Se entro novanta giorni non è stato possibile Pag. 17pervenire a una composizione amichevole, ogni parte contraente può, con una sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte.
  L'articolo 15 stabilisce che l'Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione.
  L'articolo 16 stabilisce che l'Accordo entra in vigore decorsi trenta giorni di calendario dalla data in cui il depositario riceve il secondo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.
  Per ciascuna parte contraente che lo ratifichi, accetti o approvi dopo la sua entrata in vigore, l'Accordo entra in vigore decorsi trenta giorni di calendario dalla data in cui tale parte contraente abbia depositato il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione.
  Prima che l'Accordo entri in vigore nei suoi confronti, la parte contraente che sia anche parte di un procedimento arbitrale pendente, se ratifica, approva o accetta l'Accordo, ne informa l'altra parte contraente del procedimento e indica se il trattato bilaterale di investimento di cui trattasi sia estinto per effetto di tale ratifica, approvazione o accettazione o se sia ancora in corso la ratifica, l'approvazione o l'accettazione in capo all'altra parte contraente del trattato.
  L'articolo 17 conferisce alle parti contraenti la facoltà di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, stabilendo che, qualora entrambe le parti di un trattato bilaterale di investimento abbiano deciso di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, questo si applica per tale trattato trenta giorni di calendario a decorrere dalla data dell'ultima decisione relativa all'applicazione provvisoria.
  L'articolo 18 stabilisce che l'Accordo è redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese; i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale, al comma 1, dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del comma 2, agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10 dell'Accordo, non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
C. 3318 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole) .

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3308, recante ratifica ed Pag. 18esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, illustrando il provvedimento, rileva preliminarmente come l'Istituto forestale europeo (IFE) sia stato creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche nel campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione adottata nella città finlandese di Joensuu il 28 agosto 2003. La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 219 del 2008. Attualmente fanno parte dell'Istituto, con sede in Finlandia, 29 Stati europei e 128 organizzazioni associate e affiliate appartenenti a 40 Paesi.
  La proposta di aprire una sede italiana è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, sui temi legati alla ricerca scientifica e di sostegno alle politiche gestionali di tutela, in complementarità con recenti progetti quali il bosco verticale di Milano e il Congresso mondiale sul verde urbano di Mantova del novembre 2018.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di una premessa, di 19 articoli e di un Allegato, e comprende clausole abitualmente utilizzate per analoghi accordi di sede.
  L'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo, intendendo fra l'altro come «Ufficio» la sede dell'Istituto in Italia.
  L'articolo II riguarda la sede, che sarà stabilita a Roma. La disposizione affronta gli aspetti relativi ai costi di manutenzione della struttura, ripartiti in modo che quella ordinaria sia a carico dell'Ufficio IFE e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, e stabilisce la possibilità che siano individuati dall'IFE spazi aggiuntivi, con costi a carico dell'Istituto medesimo e con obbligo di comunicazione al Governo.
  L'articolo rinvia, per l'individuazione specifica e la descrizione della sede, all'Allegato.
  L'articolo III concerne l'inviolabilità della sede.
  L'articolo IV esplicita gli obblighi di protezione della sede da parte delle autorità italiane.
  L'articolo V dispone la fornitura di pubblici servizi alla sede da parte del Governo in modo da permetterle l'espletamento delle sue funzioni.
  L'articolo VI, sull'Ufficio e i suoi beni, delimita la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana, salvo il caso di rinuncia nonché le fattispecie specificate nell'articolo stesso.
  L'articolo VII prevede il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Istituto da parte del Governo italiano.
  L'articolo VIII concerne la segretezza delle comunicazioni dell'Ufficio.
  L'articolo IX definisce i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie.
  L'articolo X riguarda la disciplina in materia previdenziale e assicurativa relativa ai dipendenti dell'Ufficio e ai rispettivi familiari.
  L'articolo XI prevede facilitazioni per il transito e il soggiorno del personale dell'Ufficio e dei rispettivi familiari e per le persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale.
  L'articolo XII riguarda le esenzioni fiscali riconosciute all'Ufficio.
  L'articolo XIII concerne i privilegi e le immunità del personale.
  L'articolo XIV regola l'accesso al mercato del lavoro per i familiari del personale dell'Ufficio, prevedendo che essi possano svolgere lavoro autonomo o salariato in Italia.
  L'articolo XV specifica le finalità dei privilegi e delle immunità e regola la collaborazione con le autorità italiane competenti, ribadendo il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplinando i casi di rinunciaPag. 19 all'immunità per agevolare il corso della giustizia.
  L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le parti e nei confronti di terzi, specificando che la responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'organizzazione o dei suoi dipendenti in Italia ricade sull'Istituto e non sul Paese ospitante e che l'organizzazione indennizza il Governo a fronte di perdite o danni da essa (o dal suo personale) causati.
  L'articolo XVII prevede un contributo annuale di 500.000 euro ai costi della struttura da parte del Governo italiano a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
  L'articolo XVIII disciplina la risoluzione delle controversie.
  L'articolo XIX reca le disposizioni finali in materia di entrata in vigore, modifica e risoluzione dell'Accordo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci.
C. 3322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole) .

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3308, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

  Andrea GENTILE (FI), relatore, rileva come il Protocollo di cui si propone la ratifica integri l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999 e ratificato e reso esecutivo dall'Italia con la legge n. 16 del 2003.
  L'articolo 1 integra le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Accordo, riguardante il trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio).
  L'integrazione prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.
  Tale modifica è stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione della Commissione mista tenutasi a Jerevan il 21 e 22 ottobre 2015, al fine di garantire maggior flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci, in particolare italiani, che dispongono di parchi veicolari costituitiPag. 20 anche da veicoli trainati. Ciò al fine di consentire agli operatori del trasporto che detengono veicoli rimorchiati nei loro parchi veicolari di scegliere in modo maggiormente conveniente, sul piano dei costi e dell'operatività, l'operatore straniero per la trazione lungo il percorso finale in Armenia.
  L'articolo 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo, indicando come autorità competenti incaricate dell'attuazione dell'Accordo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la Parte italiana (originariamente era indicato il Ministero dei trasporti e della navigazione – Dipartimento dei trasporti terrestri) ed il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la Parte armena (originariamente era indicato il Ministero dei trasporti).
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 10).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
Nuovo testo unificato C. 1870 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IV Commissione Finanze, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1870 e abbinate, recante disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, illustrando il contenuto del provvedimento, rileva, come l'articolo 1, comma 1, lettera a), proroghi dal 2024 al 2030 alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale militare della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge «Di Paola»).
  A tale proposito, in estrema sintesi, ricorda che la predetta legge n. 244 del 2012, da inquadrare nell'ambito di una serie di provvedimenti di revisione della spesa pubblica adottati sul finire della XVI legislatura, ha previsto di ridurre, entro l'anno 2024, 30.000 unità delle tre Forze armate (da 190.000 a 150.000) e 10.000 unità di personale civile della Difesa (da 30.000 unità a 20.000), anche al fine di riequilibrare il Bilancio della «Funzione difesa», ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento. Nello specifico, il richiamatoPag. 21 differimento del termine riguarda diverse disposizioni del COM, concernenti la disciplina del reclutamento, dei ruoli e degli organici, dello stato giuridico e dell'avanzamento (parte V) del personale militare.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il riferimento all'anno 2025 con quello al 2031 nei seguenti articoli del Codice dell'ordinamento militare, concernenti anch'essi il personale militare della Difesa:

   2206-bis, comma 1, lettera c), che fissa in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

   2224, comma 1, lettera b), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 244 del 2012, che prevede la possibilità di prorogare ulteriormente il termine (originariamente previsto alla data del 31 dicembre 2024) per il conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive:

   del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità (articolo 3, commi 1, lettera a) della legge n. 244 del 2012);

   del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità (articolo 3, comma 2, lettera a), della legge n. 244).

  L'articolo 2 prevede un aumento delle dotazioni organiche dei sottoufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
  L'articolo 3 interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata, la cui disciplina viene ridefinita attraverso una serie di novelle al Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare, con particolare riferimento agli articoli 696, 697, 698,700,701,702, 703, 704,705, 706, 707,781, 842, 930 954, 957, 958, 960, 978,988, 1302,1303,1501, 1502, 1504.
  Nello specifico, secondo il nuovo articolo 696-bis del Codice dell'ordinamento militare, previsto dal comma 1, lettera a), n. 1), viene previsto che le ferme siano in numero di due, la prima, di tre anni, denominata «ferma prefissata iniziale», la seconda, sempre di tre anni, definita «ferma prefissata triennale».
  Secondo la nuova formulazione dell'articolo articolo 697, prevista dal comma 1, lettera a), n. 3), per accedere alla ferma prefissata iniziale occorrerà avere un'età non superiore a ventiquattro anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale stabilita per la ferma permanente.
  Secondo la nuova formulazione dell'articolo 700 prevista dal comma 1, lettera a), n. 7), potranno, poi, partecipare ai concorsi in ferma prefissata triennale i volontari che abbiano fatto la ferma iniziale o siano in rafferma annuale – ai quali sono riservati il 70 per cento dei posti – in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi – ai quali è riservato non più del 30 per cento dei posti – che abbiano un'età non superiore ai 28 anni e che abbiano superato con esito positivo il corso basico di formazione iniziale.
  Secondo la nuova formulazione dell'articolo 704, prevista dal comma 1, lettera a), n. 11), al termine della ferma triennale, i volontari sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente.
  Secondo la nuova formulazione dell'articolo articolo 954, prevista dal comma 1, lettera g), per quanto concerne il meccanismo delle rafferme i volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. La rafferma di cui al comma 1 potrà essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloroPag. 22 che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata triennale.
  Con riferimento alla disciplina delle riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nuova formulazione dell'articolo 703 del Codice, prevista dal numero 10.1) della lettera a) del comma 1, conferma le attuali percentuali previste dal comma 1 dell'articolo 703, precisando che le medesime riguardano i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore ai 25 anni, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti.
  In relazione al comma 3 dell'articolo 703, concernente le procedure di selezione per l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nuova formulazione della norma prevista dal n. 10.3) della lettera a) del comma 1, dispone che le medesime siano determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa e si concludano con la formazione delle graduatorie di merito. Si specifica che nella formazione delle graduatorie le amministrazioni dovranno tener conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure viene affidata alla esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
  L'articolo 4 stabilisce il trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma prefissata.
  Nello specifico, in base alla nuova formulazione dell'articolo 1791 del Codice dell'ordinamento militare prevista dall'articolo 4, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2a classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
  In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.
  A sua volta ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti:

   a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;

   b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

  L'articolo 5 detta la disciplina transitoria da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento.
  In particolare, il nuovo articolo 2198-bis del Codice dell'ordinamento militare prevede che i bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possano essere emanati sino al 31 dicembre 2022. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 700.
  L'articolo 6 consente, nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, l'applicazione delle relative disposizioni alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata.
  L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle Pag. 23qualifiche dei volontari in servizio permanente.
  L'articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali, al fine di:

   al comma 1, allineare la composizione della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano con quella prevista per le corrispondenti commissioni ordinarie di avanzamento della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

   al comma 2, ripristinare – introducendo l'articolo 1094-bis del COM – la possibilità di conseguire il grado vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico-logistici delle Forze armate, nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, così superando una evidente disparità di trattamento fra Corpi e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capitanerie di porto.

  L'articolo 9, al comma 1, delega il Governo a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2030, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare;

   b) revisione delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2030, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare;

   c) previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza;

   d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a diecimila unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 ( Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare, in attività in campo logistico e di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;

   e) previsione della possibilità per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 930 del Codice dell'ordinamento militare, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, n. 165 del 2001, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate;

   f) previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare Pag. 24ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate, ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;

   g) previsione di iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

   h) implementazione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo, mediante misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

   i) aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1014 del Codice dell'ordinamento militare (ovvero i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente), nei concorsi per le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche ivi previste, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

   l) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare;

   m) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

  I commi da 2 a 6 dell'articolo 9 attengono al procedimento di adozione dei decreti legislativi delegati. In particolare, al riguardo, al comma 2, si prevede che i medesimi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata e acquisizione e del parere del Consiglio di Stato.
  Gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  Ai sensi del comma 3 entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
  Si specifica, inoltre, al comma 4, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Per quanto attiene alla tecnica legislativa, il comma 5 prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso novelle al codice dell'ordinamento militare, Pag. 25di cui al già citato decreto legislativo n. 66 del 2010.
  Ai sensi del comma 6, il Governo è, altresì, autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «difesa e Forze armate», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
  Con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), concernente l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate nei concorsi delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, assumono rilievo anche la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, e la materia organizzazione amministrativa delle regioni, attribuita alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nonché l'autonomia regolamentare di province, comuni e città metropolitane in ordine alla loro organizzazione e alle loro funzioni, riconosciuta ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.
  Per quanto concerne specificamente la polizia locale, ricorda che la sentenza n. 167 del 2010 della Corte costituzionale ha distinto tra i compiti di coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza (tali sono ad esempio quelli concernenti il controllo del territorio), affidati esclusivamente alla legge statale dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, e gli aspetti affidati alla competenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa locale, tra i quali rientrano l'organizzazione e il funzionamento della polizia locale (con riguardo, tra le altre cose, al contingente degli addetti in servizio e allo stato giuridico del personale).
  Su tale ultimo aspetto incide però anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
  Con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), concernente la riorganizzazione della sanità militare, assume anche rilievo la materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  A fronte di questo concorso di competenze segnala come il provvedimento preveda, in via generale, all'articolo 9, comma 2, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi emanati ai sensi della delega conferita dal medesimo articolo. Il riferimento alla «previa intesa in sede di Conferenza unificata» è presente anche nel principio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i): al riguardo, rileva l'opportunità di sopprimere in tale lettera il riferimento alla previa intesa, poiché, come appena rilevato, l'acquisizione della medesima intesa è prevista in via generale per l'adozione di tutti i decreti legislativi attuativi della delega recata dall'articolo.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 11).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («Legge SalvaMare»).
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Pag. 26

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, il disegno di legge C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («Legge SalvaMare»).

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, illustrando il disegno di legge, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 24 ottobre 2019 e, quindi, il 9 novembre 2021, dal Senato, il quale ha apportato alcune modifiche al provvedimento.
  Dato che il provvedimento è in discussione alla Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame ha ora ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.
  Segnala quindi come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.
  Rammenta quindi che la I Commissione, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, nella seduta del 10 ottobre 2019, espresse sul provvedimento un parere favorevole con alciune osservazioni, poi recepite dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.
  Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento – che si compone ora di 17 articoli, suddivisi in 44 commi – soprattutto per quanto concerne le modifiche apportate dal Senato, rileva come l'articolo 1, modificato dal Senato, al comma 1, enunci le finalità perseguite dal disegno di legge, quali contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.
  Il comma 2, oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), dal decreto legislativo n. 182 del 2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e dal decreto legislativo n. 4 del 2012 (recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura»), introduce una serie di nuove definizioni, in particolare quelle di «rifiuti accidentalmente pescati» (RAP) e «rifiuti volontariamente raccolti» (RVR).
  In tale ambito l'unica modifica apportata dal Senato consiste in una integrazione – al comma 2, lettera b) – della definizione di «rifiuti volontariamente raccolti», al fine di precisare che tali rifiuti devono essere raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.
  In breve sintesi, l'articolo 2 – ai commi da 1 a 7 – disciplina la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, prevedendo che gli stessi siano equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi e che, per il comandante della nave che approda in un porto, v'è l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta; il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e si configura come deposito temporaneo; i RAP vengono inclusi tra i rifiuti urbani e i costi di gestione sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti.
  In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 2 equipara i rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti delle navi.
  Durante l'esame al Senato è stato precisato che tale equiparazione avviene ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883. Il testo del comma è stato altresì integrato, durante l'esame al Senato, al fine di precisare che i Pag. 27RAP sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 5 del medesimo articolo 2.
  Il comma 2, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che per le attività previste dall'articolo non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, previsto all'articolo 212 del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  Il comma 3 dispone, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del già richiamato decreto legislativo n. 182 del 2003. Tale disposizione è stata integrata durante l'esame al Senato al fine di estendere l'applicabilità del suddetto obbligo anche al conducente del natante. Il comma disciplina altresì il caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale. Tale parte della disposizione non è tuttavia stata modificata durante l'esame al Senato.
  Il comma 4 prevede che il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i RAP agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale. Anche tale disposizione è stata integrata, durante l'esame al Senato, al fine di estenderne l'applicabilità anche al conducente del natante.
  In base al comma 5, il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo n. 182 del 2003 e si configura come deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle condizioni ivi previste, nonché alle condizioni dell'articolo 185-bis del medesimo Codice dell'ambiente (tale riferimento normativo è stato introdotto durante l'esame al Senato), in materia di deposito temporaneo prima della raccolta. Il comma 5 è stato inoltre integrato, durante l'esame al Senato, al fine di precisare che il conferimento gratuito in questione avviene previa pesatura dei RAP all'atto del conferimento.
  Il comma 6 è stato modificato durante l'esame al Senato. Il nuovo testo del comma integra la definizione di rifiuti urbani recata dall'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del Codice ambiente, aggiungendovi un nuovo punto 6-bis, in base al quale ricadono in tale definizione anche i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e, secondo una precisazione aggiunta dal Senato, anche in mare.
  Il comma 7, che non è stato modificato durante l'esame al Senato, dispone che i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. La finalità di tale disposizione è quella di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui all'articolo.
  Il comma 8 demanda all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente):

   la disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle altre voci;

   l'individuazione dei soggetti e degli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima;

   la definizione dei termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

  Il comma è stato integrato durante l'esame al Senato, al fine di stabilire che l'ARERA svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria aggiuntiva istituita per far fronte agli oneri derivanti dall'equiparazione, pure stabilita dall'articolo, dei rifiuti accidentalmente pescati a rifiuti urbani.
  Il comma 9 demanda ad un apposito decreto ministeriale – emanato dal MinistroPag. 28 delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica – l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dall'articolo. La norma prevede altresì l'emanazione del suddetto decreto ministeriale entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si specifica che le misure premiali non debbano pregiudicare la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza. Con una modifica approvata dal Senato, è stato specificato, con riferimento alle misure premiali menzionate, che queste sono ad esclusione di provvidenze economiche.
  L'articolo 3, modificato dal Senato, detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti.
  Il comma 1, in particolare, dispone che tali campagne di pulizia possono essere organizzate:

   su iniziativa dell'autorità competente (vale a dire del comune, in virtù della definizione recata dalla lettera e) dell'articolo 1);

   su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna. In base a quanto previsto, con una modifica approvata dal Senato, i rifiuti volontariamente raccolti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono inoltre essere raccolti anche attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.

  Lo stesso comma 1 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, adottato dal Ministro della transizione ecologica (MITE), di concerto con il Ministro delle politiche agricole a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia. La norma precisa che tale decreto ministeriale dovrà essere adottato: entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge; dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
  In base al comma 2, non modificato durante l'esame al Senato, nelle more dell'adozione del decreto attuativo in questione, la campagna di pulizia può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.
  Il comma 3 individua i soggetti promotori delle campagne di pulizia. Nel corso dell'esame al Senato il comma è stato integrato al fine di aggiungere tra i soggetti promotori anche le associazioni di categoria.
  L'articolo 4 – nell'ottica della promozione dell'economia circolare indicata in rubrica – prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, volto a stabilire criteri e modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti. Tale regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato, ad eccezione dell'aggiornamento della denominazione del Ministero dell'ambiente in Ministero della transizione ecologica.
  L'articolo 5 reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.
  L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato.
  L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce – al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi – che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. La norma affida al MITE l'avvio, Pag. 29entro il 31 marzo 2022, di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  Il comma 1 stabilisce – al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi – che le Autorità di Distretto introducano, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.
  Il comma 2 affida infatti al MITE l'avvio di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti. Tale avvio, originariamente previsto entro il 31 dicembre 2021, è stato modificato stabilendo il termine del 31 marzo 2022.
  Il comma 3 autorizza, per le attività inerenti al predetto programma, la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, demandando a specifiche linee guida del Ministro della transizione ecologica – di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – , da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire il quadro cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.
  L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato (ad eccezione dell'aggiornamento delle denominazioni del Ministero dell'ambiente in Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).
  L'articolo 8, comma 1, prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della legge e delle strategie per l'ambiente marino di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
  Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che, al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, siano previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per tali forme di pubblicità, si prevede il ricorso anche a protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. La disposizione reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate vi provvedano con le sole risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 9 prevede la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività sull'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con quanto previsto dalla legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni.Pag. 30
  L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato (ad eccezione dell'aggiornamento della denominazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in Ministero dell'istruzione).
  L'articolo 10, mediante una modifica all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005, prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della «Giornata del mare», le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.
  L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato.
  L'articolo 11 disciplina l'attribuzione di un riconoscimento ambientale a imprenditori ittici, nonché a possessori di imbarcazioni non esercenti attività professionale.
  L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato (ad eccezione dell'aggiornamento della denominazione del Ministero dell'ambiente in Ministero della transizione ecologica).
  L'articolo 12, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre.
  Il comma 1 dispone che, ai fini della disposizione, si intende per «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico.
  In base al comma 2, a decorrere dal 30 giugno 2022 – in base a quanto previsto con una modifica apportata al testo, mentre la originaria previsione prevedeva la decorrenza dal 30 giugno 2021 – qualsiasi prodotto tessile o abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

   a) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano, va indicata la seguente dicitura: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio»;

   b) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco»;

   c) per il prodotto o abbigliamento che non rientri nella descrizione di cui alle lettere a) o b), va indicata la seguente dicitura: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare».
   L'articolo 13 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione e stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del Codice dell'ambiente. La norma novella l'allegato II alla parte seconda del Codice, relativo ai progetti di competenza statale, inserendovi gli impianti di desalinizzazione. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del Codice. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente.
   L'unica modifica di carattere sostanziale operata dal Senato riguarda la delimitazione dell'ambito di applicazione della norma. Mentre il testo approvato dalla Camera sottoponeva a preventiva valutazione di impatto ambientale «tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti», nel testo ora in esame scompare la precisazione «maggiormente impattanti» e quindi la norma si applica a tutti gli impianti di desalinizzazione.
   L'articolo 14, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni in materia di termine per l'emanazione del decreto Pag. 31previsto all'articolo 111 del già citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente – di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano – sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.
   In tale ambito la disposizione prevede che il suddetto decreto sia emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
   L'articolo 15, modificato dal Senato, istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, con la finalità di:

   coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche;

   ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della legge;

   monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi.

  Il predetto Tavolo interministeriale si riunisce almeno due volte l'anno, ed è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato.
  Prescindendo dalle modifiche di carattere formale relative all'aggiornamento della denominazione del Ministero dell'ambiente in Ministero della transizione ecologica, le modifiche operate dal Senato riguardano la composizione del Tavolo, che risulta composto da:

   tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;

   un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

   cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) – di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (il testo approvato dalla Camera prevedeva invece un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, tre rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche);

   un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in base a quanto aggiunto con una modifica approvata dal Senato;

   due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

   cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;

   tre rappresentanti delle regioni;

   tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura;

   un rappresentante della Conferenza Nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, in base a quanto aggiunto con una modifica approvata dal Senato.

  L'articolo 16 prevede che il Ministro della transizione ecologica trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge.
  L'articolo non è stato oggetto di modifiche durante l'esame al Senato (ad eccezione dell'aggiornamento della denominazione del Ministero dell'ambiente in Ministero della transizione ecologica).
  L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.Pag. 32
  Sotto il profilo della coerenza ordinamentale segnala come l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, ai commi 3 e 5, rechino richiami normativi al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che risultano oggetto di doppia deliberazione conforme. Il citato decreto legislativo n. 182, successivamente all'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea del Senato, è stato tuttavia abrogato, a far data dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia principalmente riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
  Assume però anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, quali quelle di cui agli articoli 3 e 8, la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117.
  Rilevano altresì, con riferimento all'articolo 2, le materie «porti e aeroporti civili» – che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ricomprende nel novero delle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni – e «sistema tributario e contabile dello Stato», di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché, con riferimento agli articoli 9 e 10, la materia «norme generali sull'istruzione», anch'essa di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 12).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.50.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che è stato presentato ricorso avverso il giudizio di ammissibilità pronunciato sull'articolo aggiuntivo 11.02 Invernizzi, recante norme circa il finanziamento degli enti e delle associazioni religiose.
  Al riguardo, pur avendo approfondito ulteriormente il contenuto della proposta emendativa, considerando altresì anche le argomentazioni addotte nel ricorso, la Presidenza ritiene di dover confermare tale giudizio di inammissibilità, in quanto l'articolo aggiuntivo reca una previsione concernente la disciplina del finanziamento di enti, associazioni e comunità di confessioni religiose con cui non si sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi: si tratta dunque di una previsione, applicabile a una pluralità di enti e confessioni religiose, che riguarda una materia diversa, quella appunto del finanziamentoPag. 33 delle confessioni religiose, e che non risulta in quanto tale connessa con le finalità di contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista perseguite dal provvedimento. La proposta risulta dunque affatto estranea alla materia affrontata dall'intervento legislativo.
  Rileva quindi come il relatore, Fiano, abbia chiesto di rinviare il seguito dell'esame, al fine di definire i pareri sulle proposte emendative.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.
C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la V Commissione non ha ancora espresso il proprio parere sul provvedimento, pur avendone avviato l'esame in sede consultiva.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.