CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 10 dicembre 2021
711.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Venerdì 10 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la ministra per la famiglia e le pari opportunità, Elena Bonetti.

  La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
Atto n. 333.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

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  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che la richiesta di parere sull'atto in oggetto è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 25 dicembre 2021.
  Dà quindi la parola al relatore, deputato Lepri, per lo svolgimento della relazione.

  Stefano LEPRI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega stabilita dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, che ha previsto il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale. Tale istituto, come specifica l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 46, costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, nell'ambito delle risorse disponibili.
  In base all'articolo 1, comma 1, dello schema, il nuovo istituto dell'assegno unico e universale per i figli a carico decorre dal 1° marzo 2022. Fino al 28 febbraio 2022 restano operanti, in base alle proroghe di cui all'articolo 11, alcune misure, già previste fino al 31 dicembre 2021 da norme transitorie. Al riguardo ricorda che, nelle more dell'approvazione dei decreti legislativi, il decreto-legge n. 79 del 2021, considerata la necessità di introdurre in via temporanea misure immediate volte a sostenere la genitorialità e a favorire la natalità, ha introdotto una normativa «ponte» autorizzando, per il semestre luglio-dicembre 2021, l'erogazione su base mensile, da parte dell'INPS, di un assegno temporaneo per figli minori.
  Ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, dunque, l'assegno costituisce un beneficio economico attribuito ai nuclei familiari su base mensile, attribuito sulla base della condizione economica del nucleo familiare, attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il medesimo articolo 1 reca la cosiddetta clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.
  L'articolo 2 prevede che l'assegno sia riconosciuto: a) per ogni figlio minorenne a carico; b) per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età; c) per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al ventunesimo anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale.
  In attuazione di uno specifico principio della disciplina di delega, il comma 1 dell'articolo 2 prevede che l'assegno, per ogni nuovo nato, spetti anche retroattivamente, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza. Resta fermo (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello schema) che l'assegno non può essere riconosciuto, neanche per effetto della decorrenza retroattiva suddetta, per il periodo anteriore al 1° marzo 2022.
  Il successivo comma 2 riprende un altro principio della disciplina di delega, secondo il quale l'assegno è ripartito in pari misura tra chi esercita la responsabilità genitoriale; lo stesso comma fa tuttavia salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del successivo articolo 6. In base ai commi 2 e 5 di quest'ultimo, la domanda dell'assegno è presentata all'INPS da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, ovvero può essere presentata – con riferimento alla quota di assegno spettante – dal figlio maggiorenne, con conseguente corresponsione diretta, da parte dell'INPS, a quest'ultimo. In base al comma 4 dello stesso articolo 6, l'assegno è erogato dall'INPS al richiedente ovvero, su istanza, anche successiva, in pari misura tra i genitori o tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il medesimo comma 4 prevede che, in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetti, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Pag. 59
  Il comma 3 dell'articolo 2, inoltre, prevede che l'ufficiale dello stato civile informi i genitori, al momento della registrazione della nascita del figlio, circa l'istituto dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
  L'articolo 3 prevede che il riconoscimento dell'assegno in esame sia subordinato al possesso, in via cumulativa, di alcuni requisiti, concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno, che devono sussistere dal momento di presentazione della domanda e perdurare per l'intera durata del beneficio. In base a tali requisiti, è necessario, ai fini dell'accesso al beneficio: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Come osserva la relazione illustrativa dello schema, le condizioni relative ai permessi di soggiorno sono parzialmente diverse da quelle poste dalla disciplina di delega, in quanto, nella redazione dell'articolo 3, si è tenuto conto di una procedura europea di infrazione nonché delle relative modifiche legislative in corso di adozione con il disegno di legge europea 2019-2020.
  L'articolo 4 stabilisce i criteri per la determinazione dell'assegno, parametrandolo ai diversi livelli ISEE e alle diverse tipologie di nucleo familiare. Il valore massimo dell'assegno è pari a 175 euro al mese per ciascun figlio minorenne nelle famiglie con ISEE inferiore o pari a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente a seconda dei livelli ISEE fino a raggiungere un valore minimo e costante, pari a 50 euro, in corrispondenza di ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Ugualmente, l'importo dell'assegno diminuisce al crescere della condizione economica anche per ciascun figlio maggiorenne dai 18 ai 21 anni; in questi casi gli importi variano da 85 a 25 euro mensili.
  Sono poi previste una serie di maggiorazioni dell'importo dell'assegno: per ciascun figlio successivo al secondo; per ciascun figlio minorenne con disabilità; per le madri di età inferiore a 21 anni; per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro. Sono previste altresì maggiorazioni non contemplate dalla disciplina di delega: per ciascun figlio con disabilità dai 18 ai 21 anni; per i nuclei familiari con quattro o più figli.
  Il comma 11 dell'articolo 4 chiarisce che gli importi dell'assegno unico e universale, come individuati della tabella 1 allegata allo schema di decreto legislativo, e le relative soglie ISEE, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.
  Al fine di consentire la graduale transizione alla nuova misura e di garantire il rispetto della progressività, l'articolo 5 prevede, per le prime tre annualità, una maggiorazione transitoria mensile dell'assegno unico riconosciuta in favore dei nuclei familiari con valore ISEE non superiore a 25.000 euro che, in presenza di figli minori, abbiano effettivamente percepito nel corso del 2021 l'assegno per il nucleo familiare. In tale ambito, la maggiorazione è riconosciuta, nel periodo 1° marzo 2022-31 dicembre 2022, per intero e, nel periodo 1° gennaio 2023-28 febbraio 2025, secondo una percentuale decrescente nel tempo.
  L'articolo 6 definisce, in primo luogo, le modalità e i termini sia di presentazione della domanda per l'assegno unico e universale per i figli a carico sia della relativa erogazione da parte dell'INPS e stabilisce i criteri dell'eventuale suddivisione del beneficio. Si prevede che la domanda – fatta salva l'erogazione del beneficio d'ufficio per i titolari del Reddito di cittadinanza – Pag. 60sia presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo del medesimo anno e il mese di febbraio dell'anno successivo. Al riguardo, fa presente di aver già fatto riferimento, nel commentare le disposizioni introdotte dall'articolo 2, al principio dell'erogazione per intero al richiedente, salva diversa istanza, anche successiva, e salvi i casi individuati, tra cui la possibilità per il figlio maggiorenne di richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno spettante.
  L'articolo 6, inoltre, quantifica gli oneri finanziari derivanti dall'istituto in esame, compresi quelli relativi all'integrazione della misura del Reddito di cittadinanza, rinviando al successivo articolo 13 per la copertura finanziaria.
  L'articolo 7 specifica che l'assegno unico e universale per i figli a carico è compatibile con eventuali altre prestazioni, in favore dei figli a carico, erogate dalle regioni o province autonome e dagli enti locali. Viene altresì disciplinato il calcolo e l'erogazione del suddetto assegno unico con riferimento ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza; in tale fattispecie, l'assegno viene riconosciuto d'ufficio, secondo uno specifico criterio di calcolo, ad integrazione del Reddito di cittadinanza, con le medesime modalità di erogazione previste per quest'ultimo.
  L'articolo 8 stabilisce che l'assegno unico e universale per i figli a carico rientra in un regime di neutralità fiscale e, quindi, non concorre alla formazione del reddito complessivo.
  L'articolo 9 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale.
  Il finanziamento del nuovo istituto si basa sulla soppressione – prevista dalla medesima disciplina di delega e disposta dall'articolo 10 dello schema in esame – di varie altre misure e sull'utilizzo delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. La quantificazione delle risorse poste a copertura degli oneri di cui allo schema in oggetto è operata all'articolo 13 del medesimo schema.
  L'articolo 12, inoltre, autorizza l'INPS ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale non dirigenziale, quantificando i relativi oneri.
  Il comma 3 prevede che l'INPS ponga in essere iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza, utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
  Fa presente, infine, che l'articolo 14, infine, concerne l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui allo schema in esame.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo al termine della presente seduta, sarà definita l'articolazione dei lavori della Commissione relativamente al seguito dell'esame dello schema in titolo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Venerdì 10 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 13.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante Pag. 61 la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati

5-07235 Gemmato: Iniziative per incrementare la produzione di cannabis per uso medico al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale.

  Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), precisando che il 17 dicembre prossimo sarà siglato un protocollo d'intesa fra il Ministero della salute e il Ministero della difesa, con l'obiettivo di conseguire un potenziamento della produzione di cannabis per uso medico e che in tale contesto saranno predisposte delle linee guida per la stesura di bandi volti a consentire a società sia pubbliche che private di affiancare lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.
  La finalità di tale iniziativa è quella di assicurare l'autosufficienza del Paese per quanto riguarda la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis.
  Segnala, inoltre, che si sta avviando a conclusione l'attività del tavolo tecnico richiamato nella risposta.

  Marcello GEMMATO (FDI), replicando, ringrazia per la risposta ricevuta, che delinea un quadro favorevole al potenziamento della produzione nazionale di medicinali a base di cannabis. Evidenzia che con il conseguimento di tale risultato, oltre a venire incontro ad esigenze fondamentali dei malati, si potrebbe dare un forte impulso all'agricoltura, in particolare nelle regioni meridionali, che stanno attraversando una condizione difficile per quanto riguarda il settore, oltre a registrare un aumento delle entrate fiscali.

5-07237 Bologna: Disparità regionali in merito ai percorsi di nutrizione dei pazienti oncologici.

  Fabiola BOLOGNA (CI) illustra, da remoto, l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Fabiola BOLOGNA (CI), replicando, ringrazia per la risposta, ribadendo che un'alimentazione adeguata costituisce una fondamentale terapia di supporto per i malati oncologici, in particolare quando essi sono sottoposti a trattamenti chemioterapici o radioterapici
  Auspica, pertanto, che siano stanziate a tal fine risorse adeguate, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e prevenire complicazioni che si tradurrebbero, oltretutto, in un aggravio di spese a carico del Servizio sanitario nazionale.

5-07239 Noja: Iniziative affinché sia garantita la pronta ed efficace erogazione delle risorse destinate al potenziamento dei test Ngs (Next generation sequencing).

  Lisa NOJA (IV) illustra, da remoto, l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Lisa NOJA (IV), replicando, si dichiara non pienamente soddisfatta della risposta, ricordando che le disposizioni attuative della norma relativa ai test Ngs avrebbero dovuto essere emanate nei primi mesi dell'anno in corso, mentre la trasmissione della richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità, come emerge dalla risposta, è avvenuta solo nel mese di novembre.
  Si augura, pertanto, che vi sia una accelerazione rispetto alle successive fasi attuative, segnalando che un ritardo di un anno nel caso di procedure volte all'individuazione di patologie tumorali comporta un alto costo, sia umano sia finanziario.

5-07240 D'Arrando: Estensione ai minori di anni dodici dell'applicazione del prezzo calmierato per la Pag. 62somministrazione di test antigenici rapidi per l'infezione da SARS-CoV-2.

  Celeste D'ARRANDO (M5S) illustra, da remoto, l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Celeste D'ARRANDO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che si proceda a un rapido aggiornamento degli attuali protocolli, al fine di individuare misure che consentano di sostenere le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà a causa del costo dei test antigenici per i propri figli.

5-07241 Carnevali: Iniziative volte a fare chiarezza sull'effettivo numero di posti letti in terapia intensiva all'interno della rete ospedaliera della regione Marche.

  Alessia MORANI (PD) illustra, da remoto, l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Alessia MORANI (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta, in quanto sono a disposizione dati oggettivi che confermano la mancanza di personale medico e infermieristico nelle terapie intensive dalla regione Marche. Ricorda che anche nei giorni scorsi i sindacati hanno duramente contestato le cifre fornite dall'assessore regionale alla sanità, segnalando le carenze di organico, anche per quanto riguarda le strutture di emergenza e urgenza, e le dure condizioni di lavoro a cui è costretto il personale.
  Chiede, pertanto, che il Ministero della salute svolga una verifica puntuale, anche attraverso lo svolgimento di ispezioni, tenendo conto del fatto che la situazione pandemica delle regioni Marche appare oramai fuori controllo.

5-07238 Novelli: Estensione della validità della certificazione verde COVID-19 per i soggetti guariti dall'infezione da SARS-CoV-2, anche in assenza di vaccinazione.

  Graziano MUSELLA (FI) illustra, da remoto, l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Graziano MUSELLA (FI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Rileva che sarebbe opportuno, anche al fine di assicurare la necessaria trasparenza, avere a disposizione dati relativi ai ricoveri ordinari e in terapia intensiva non distinguendo soltanto tra vaccinati e non vaccinati ma anche in relazione alle persone che in passato hanno già contratto l'infezione da SARS-CoV-2.

5-07236 Lapia: Misure volte a garantire la sottoscrizione e l'attuazione del Piano europeo della lotta al cancro.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, su richiesta della presentatrice e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.
  Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.40.