CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 221

RISOLUZIONI

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Francesco Battistoni.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Susanna CENNI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.
7-00726 Caretta: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.
7-00743 Incerti: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00145).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 10 novembre scorso.

  Susanna CENNI, presidente, ricorda che nella seduta del 10 novembre scorso è stato deliberato di proseguire la discussione della risoluzione Incerti congiuntamente a quella delle risoluzioni a prima firma dei deputati Pag. 222Viviani e Caretta. Ricorda, altresì, che successivamente si è svolto un breve ciclo di audizioni, durante il quale sono state sentite le associazioni del settore ittico e le organizzazioni sindacali di categoria.
  Avverte, infine, che l'onorevole Viviani ha predisposto una proposta di testo unificato delle risoluzioni in esame (vedi allegato 1), alla quale hanno aderito anche i presentatori delle risoluzioni Caretta e Incerti.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia i colleghi firmatari delle risoluzioni in esame per il loro contributo alla redazione della proposta di testo unificato ed esprime apprezzamento per la disponibilità del Governo a voler affrontare la discussione delle risoluzioni con particolare celerità.

  Il sottosegretario Francesco Battistoni esprime un orientamento favorevole sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni in esame, proponendo, tuttavia, una riformulazione degli impegni di cui alle lettere a), b), d) e h) nei termini riportati in allegato; esprime altresì parere contrario sull'impegno di cui alla lettera c) della parte dispositiva, di cui ritiene opportuna la soppressione (vedi allegato 2).

  Susanna CENNI, presidente, prende atto che i firmatari delle risoluzioni in esame hanno accettato le proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) ritiene che con l'approvazione della risoluzione in esame la Commissione dia un segnale importante agli operatori del settore, settore che presenta dei profili di criticità che richiedono interventi urgenti. Ringrazia, quindi, il Governo e i rappresentanti dei gruppi per aver collaborato in senso costruttivo, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione, al fine di esprimere un indirizzo unitario su alcuni temi cruciali che riguardano la tutela delle attività di pesca.

  Antonella INCERTI (PD), nel ringraziare il collega Viviani e gli altri rappresentanti dei gruppi per il prezioso lavoro svolto, giudica la risoluzione che la Commissione si accinge a votare un passo fondamentale al fine di dare un segnale concreto ad un comparto che certamente merita maggiore attenzione e che presenta forti criticità. In tale contesto, ritiene necessario che si trovi un equilibrio fra la tutela ambientale e la tutela della produttività del settore della pesca e che si affronti la questione della sicurezza dei lavoratori, essendo certamente l'attività di pesca un lavoro usurante che richiede specifici strumenti sul versante degli ammortizzatori sociali.

  Maria Cristina CARETTA (FDI) ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di un testo unificato, risultato certamente di un lavoro fruttuoso che rappresenta da un importante segnale di attenzione per il comparto della pesca.

  Raffaele NEVI (FI) esprime apprezzamento per il lavoro svolto a favore di un settore troppo spesso trascurato, ma che deve essere considerato strategico soprattutto per la qualità dei prodotti. Ringrazia, quindi, il Governo per la disponibilità dimostrata in questa sede, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'approvazione di un testo unificato delle risoluzioni in esame.

  Maria Chiara GADDA (IV) preannuncia un voto convintamente favorevole sul testo unificato delle risoluzioni che la Commissione si accinge ad approvare, volto a prevedere un impegno concreto del Governo per un settore non solo colpito dalla pandemia, ma da sempre più fragile anche dal punto di vista delle misure di sostegno previste nel PNRR.
  Al riguardo, segnala l'importanza della logistica e delle nuove tecnologie per il rilancio di una filiera purtroppo meno destinataria di attenzione rispetto ad altre. Ringrazia, quindi, il Governo e il relatore per il prezioso lavoro di sintesi, che rappresenta un segnale positivo per le associazioni del comparto e per i lavoratori.

Pag. 223

  Pasquale MAGLIONE (M5S) desidera ringraziare il Governo e i colleghi rappresentanti di gruppo per l'ottimo lavoro svolto a favore di un comparto che certamente va sostenuto in un quadro di sostenibilità ambientale e di transizione ecologica nell'ambito delle risorse e dei progetti contenuti nel PNRR.

  Silvia BENEDETTI (MISTO) dichiara di voler sottoscrivere il testo unificato delle risoluzioni all'esame della Commissione, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo. A suo avviso, tale testo rappresenta certamente un importante punto di partenza per il comparto ittico, richiamando al riguardo l'importanza della ricerca scientifica per assicurare un'adeguata transizione innovativa anche in tale settore strategico.

  La Commissione, approva il testo unificato delle risoluzioni nn. 7-00686 Viviani, 7-00726 Caretta e 7-00743 Incerti, come riformulato, che assume il numero 8-00145 (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Susanna CENNI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»).
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto MANCA (M5S), relatore, la XIII Commissione avvia oggi l'esame, in sede consultiva per il parere da rendere all'VIII Commissione Ambiente, del disegno di legge recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («Legge SalvaMare»). Si tratta di un testo già esaminato in prima lettura dalla Camera, sul quale la XIII Commissione ha espresso un parere favorevole e successivamente approvato con modificazioni dal Senato. Ricorda preliminarmente che, in attuazione della Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che perseguono l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di plastica e contrastare la dispersione degli stessi nell'ambiente marino. I testi definitivi dei decreti legislativi di recepimento delle suddette direttive sono in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  L'articolo 1 individua le finalità e introduce alcune definizioni. Gli obiettivi esplicitati al comma 1 riguardano il risanamento dell'ecosistema marino, la promozione dell'economia circolare, la sensibilizzazione della collettività per incentivare comportamenti virtuosi volti a prevenire l'abbandono di rifiuti, nonché la corretta gestione dei rifiuti. Quanto alle definizioni, di cui al comma 2, sono di particolare rilievo quelle di rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e di rifiuti volontariamente raccolti (RVR). Per rifiuti accidentalmente pescati si fa riferimento ai «rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo». Come detto, è la stessa normativa europea – la recente direttiva n. 883 del 2019 – che prevede l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei rifiuti Pag. 224accidentalmente pescati definiti come rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca. La direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano a disposizione in tutti i porti impianti di raccolta adeguati alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto e che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e gestione dei rifiuti e che, proprio per favorire il conferimento dei rifiuti pescati passivamente, per tali rifiuti non si imponga alcuna tariffa, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri. Il Senato è intervenuto nella formulazione della definizione di rifiuti volontariamente raccolti per specificare che si tratta dei «rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici», Tali previsioni, intendono rendere agevole e favorire attività di raccolta finora rese estremamente difficoltose, quando non vietate, anche ai volontari meglio intenzionati. L'integrazione alla norma approvata dalla Camera intende favorire la raccolta volontaria non solo durante apposite campagne di pulizia, ma anche mediante sistemi di cattura fissi, opportunamente posizionati in modo che non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici.
  L'articolo 2 si occupa delle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. La disposizione persegue lo scopo di consentire a chi recupera questi rifiuti di portarli a terra non solo senza il rischio di incorrere in sanzioni, ma facilitandone il conferimento. Le modifiche al comma 1 apportate al Senato riguardano l'eliminazione dello specifico riferimento ai rifiuti marini – dal momento che l'ambito applicativo delle norme comprende tutti i corpi idrici – nonché il richiamo alla citata direttiva numero 883 del 2019 che ha disciplinato la materia equiparando tali rifiuti ai «rifiuti delle navi» (e non più ai rifiuti «prodotti» dalle navi).Il comma 2, introdotto al Senato, specifica che per tale attività non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Il comma 3 consente al comandante della nave (o anche, in virtù di una modifica al testo approvata al Senato, al «conducente del natante») di conferire i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, predisposto dall'Autorità di sistema portuale o dal comune che provvede con apposite strutture oppure, in porti di ridotte dimensioni, nell'ambito del sistema comunale di gestione. Il comma 5 specifica quindi che il conferimento è gratuito e – a seguito dell'integrazione apportata al Senato – che esso avviene previa pesatura. Sempre al Senato si è inteso richiamare esplicitamente la norma che detta le condizioni per il (Deposito temporaneo prima della raccolta (articolo 185-bis del codice). Il comma 6 introduce nel codice dell'ambiente la definizione di rifiuti accidentalmente pescati, con una novella che il Senato ha inteso apportare all'articolo 183, e non più all'articolo 184, del citato codice. Il comma 7, identico a quello approvato alla Camera, specifica che i costi di gestione sono a carico della collettività sotto forma di componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti, e, coerentemente, il comma 8 rimetta all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di stabilire i criteri e le modalità di definizione di tale componente, precisando che la stessa deve essere indicata distintamente dalle altre voci negli avvisi di pagamento, per ovvie ragioni di trasparenza. In conseguenza di una integrazione del Senato, all'ARERA sono adesso attribuiti anche compiti di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente di cui al comma 7.
  Infine, il comma 9 demanda ad un apposito decreto ministeriale – emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica – l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento. Con una modifica approvata dal Senato, è stato specificato che tra le misure premiali sono escluse le provvidenze economiche. Su questo aspetto, merita sottolineare come la collaborazione degli operatori economici e, in particolare, dei pescatori sia fondamentale per la salute dei nostri mari. Lo ha Pag. 225ribadito anche il Parlamento europeo in una risoluzione del 16 settembre 2021, in cui si legge che «i pescatori sono sempre più coinvolti nella raccolta di tutti i rifiuti marini, comprese tra l'altro le attrezzature da pesca perdute o abbandonate, e che il loro contributo ecologico in tal senso dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e debitamente ricompensato».
  L'articolo 3 disciplina le campagne di pulizia. Anche in tale ambito il Senato, al comma 1, ha integrato le norme approvate dalla Camera in merito all'organizzazione delle suddette campagne – che sostanzialmente ne rimette la disciplina di dettaglio ad un decreto interministeriale – per consentire altresì che i rifiuti possano essere volontariamente raccolti anche attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici. Non è stato modificato il comma 2, che reca una disciplina transitoria mentre, con riguardo al novero dei soggetti promotori, indicati al comma 3, il Senato ha integrato il nutrito elenco aggiungendo le associazioni di categoria.
  L'articolo 4, in materia di end of waste e il cui testo non è stato modificato, rinvia ad un decreto del Ministro della transizione ecologica per la definizione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati di rifiuti.
  L'articolo 5, anch'esso non modificato, reca disposizioni in tema di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.
  Il Senato ha quindi introdotto l'articolo 6, che prevede misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi. La norma intende ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi. Al Senato è stata anche riportato nel dibattito l'esito di uno studio del CNR e ISPRA secondo cui ogni anno dai fiumi europei finiscono in mare più di 600 milioni di macrorifiuti galleggianti (maggiori di 2,5 cm), e che otto oggetti su dieci sono di plastica, incluso il monouso, ed il 40 per cento degli oggetti arriva al mare già frammentato. Al fine quindi di intercettare questi rifiuti prima che arrivino a mare con strumenti idonei, la norma in commento stabilisce che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. Misure che, ovviamente, dovranno essere compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Si affida altresì al MITE l'avvio, entro il 31 marzo 2022, di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, anche con la messa in opera di strumenti galleggianti autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  L'articolo 7, oggetto di doppia deliberazione conforme, si occupa delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, demandando a specifiche linee guida interministeriali da emanare entro tre mesi, di stabilire il quadro cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.
  L'articolo 8 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione. A tale disposizione il Senato ha aggiunto il comma 2 con lo scopo di assicurare un'adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti. Al riguardo, si prevede che le Autorità del sistema portuale o i Comuni garantiscano adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione. È previsto anche il ricorso a protocolli tecnici per assicurare la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e gli operatori del settore.
  L'articolo 9 sostanzialmente immodificato, reca disposizioni in tema di educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente. L'articolo 10 non modificato presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della «Giornata del mare», le iniziative promosse per la conoscenza Pag. 226 del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.
  L'articolo 11, anch'esso oggetto di doppia deliberazione conforme, prevede un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano alle campagne di pulizia e conferiscono i rifiuti. Si riconosce, inoltre, ai Comuni la facoltà di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti.
  Riferisce quindi che al Senato è stato introdotto l'articolo 12, recante disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre. In particolare, il comma 1 definisce come «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico. Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2022, qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, potrà essere fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia solo a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 alcune specifiche indicazioni che ne evidenzino il negativo impatto ambientale sull'inquinamento da plastiche del mare.
  L'articolo 13 si occupa degli impianti di desalinizzazione. Si tratta di una norma di particolare rilievo, introdotta alla Camera, che risponde all'esigenza di considerare gli impatti ambientali degli impianti di desalinizzazione, che rappresentano uno strumento per affrontare il problema della siccità e della carenza di acqua, problema destinato ad aggravarsi per effetto del cambiamento climatico. L'unica modifica apportata al Senato riguarda la delimitazione dell'ambito di applicazione. Il comma 1, nel testo approvato dalla Camera, sottoponeva a preventiva valutazione di impatto ambientale «tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti». Nel testo licenziato dal Senato scompare la precisazione «maggiormente impattanti» e quindi la norma si applica a tutti gli impianti di desalinizzazione. Non sono invece state modificate le disposizioni che novellano l'allegato II alla parte seconda del Codice, relativo ai progetti di competenza statale, inserendovi gli impianti di desalinizzazione, né la disciplina di autorizzazione degli scarichi degli impianti di desalinizzazione recata ai commi 2, 3 e 4 che rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di criteri specifici.
  L'articolo 14, introdotto al Senato, fissa il termine di sei mesi per l'emanazione – nell'adozione del decreto per la definizione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente, su cui si registra un gravissimo ritardo, visto che sono passati quindici anni dall'entrata in vigore del codice.
  L'articolo 15 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo interministeriale di consultazione permanente. Al Senato non sono state modificate le funzioni – relative al contrasto dell'inquinamento marino, ottimizzazione dell'azione dei pescatori; monitoraggio dell'andamento del recupero dei rifiuti, ma ne è stata articolata in modo diverso la composizione. In particolare, è stato aggiunto ai rappresentanti dei Ministeri anche un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili. Ancora, con riguardo ai rappresentanti del mondo scientifico, due sono stati assegnati all'ISPRA. Infine, è stata prevista anche la presenza di un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità del sistema portuale. L'articolo 16, non modificato, prevede che il Ministro della transizione ecologica presenti una relazione annuale circa l'attuazione della legge SalvaMare.
  L'articolo 17 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

  Maria Chiara GADDA (IV) rivolge al relatore una richiesta di chiarimento circa la portata delle disposizioni dell'articolo 2 in materia di gestione dei rifiuti accidentalmente Pag. 227 pescati nonché in ordine all'effettiva portata delle disposizioni previste nel nuovo articolo 12 in materia di prodotti che rilasciano microfibre. In particolare si chiede quali siano le norme tecniche da applicare per l'etichettatura di tali prodotti.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) chiede alla presidenza quali siano i tempi per l'espressione del parere di competenza, anche al fine di valutare alcuni approfondimenti chieste da alcune associazioni.

  Susanna CENNI, presidente, informa i colleghi che la Commissione di merito ha reso noto, per le vie brevi, che intenderebbe approvare il provvedimento in sede legislativa. Osserva, quindi, come i tempi per l'espressione del parere non sarebbero eccessivamente lunghi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.