CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 125

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 11.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 dicembre scorso.

  Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Ricorda poi che la seduta odierna sarà dedicata in particolare all'esame degli articoli 6, 8 e 9 riguardanti, rispettivamente, i temi della revisione del catasto, della revisione del sistema della riscossione e della codificazione in materia tributaria.

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  Luigi MARATTIN (IV), relatore, intervenendo da remoto, illustra brevemente i principi e criteri direttivi dettati dagli articoli 6, 8 e 9.
  In particolare, con riferimento alla revisione del catasto, osserva come siano previsti sostanzialmente tre princìpi di delega: la previsione di strumenti da mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate e dei comuni per la corretta identificazione degli immobili cosiddetti fantasma o non correttamente accatastati e la previsione di una condivisione di dati e documenti tra Agenzia delle entrate e comuni. Il terzo principio di delega, contenuto nel comma 2, è quello che ha attirato l'attenzione politica e riguarda l'integrazione, a partire dal 1° gennaio 2026, delle informazioni presenti nel catasto con un canale parallelo, che contiene il valore patrimoniale degli immobili e la rendita attualizzata e un meccanismo che ne consenta un aggiornamento. Si creerà dunque un doppio binario: da un lato quello catastale e dall'altro quello del valore patrimoniale degli immobili.
  In relazione all'articolo 8 richiama quanto indicato dalla Commissione nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva più volte richiamata in merito a un'evoluzione manageriale del sistema della riscossione e sottolinea i principi e criteri relativi a un cambio del sistema di remunerazione dell'agente, a una maggiore integrazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione e a un passaggio dell'attenzione dal processo al risultato dell'attività di riscossione.
  Illustra infine i principi e criteri direttivi relativi all'articolo 9, che, riprendendo le indicazioni del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, prevede che le norme tributarie siano racchiuse in pochi e semplici codici o testi unici.
  Concludendo evidenzia come la discussione odierna non riguardi solo il rilevante tema politico della riforma catastale, ma anche altre due importanti questioni – riscossione e codificazione – per le quali sarebbe necessario un intervento anche al fine di rendere l'Italia un Paese più attraente per gli investitori esteri.

  Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI), intervenendo a nome del proprio gruppo, si sofferma innanzitutto sull'articolo 6, evidenziando la necessità di una modernizzazione e di un aggiornamento del catasto dei fabbricati, ormai molto risalente, quale passaggio indispensabile verso un sistema più moderno ed equo. Evidenzia tuttavia come quello attuale non sembri il momento per far discendere dalla soddisfazione di tali esigenze oneri per i contribuenti italiani, già gravemente colpiti dalla crisi economica in atto, e sottolinea come il Governo si sia in effetti impegnato a non prevedere nessun aggravio di rendite o imposte nei prossimi anni.
  Con riferimento quindi al sistema della riscossione, ritiene che sarebbe opportuno legare il tema a quello dell'accertamento e del contenzioso tributario, aspetto questo completamente e assai gravemente ignorato nel provvedimento in esame. Riguardo, in particolare, all'accorpamento dell'Agenzia delle entrate con l'Agenzia delle entrate-riscossioni, valuta necessaria una revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 con riferimento alla eliminazione del dualismo delle norme connesse alla compliance. Appare incoerente, ad esempio, prevedere la possibilità, con l'Agenzia delle entrate, di dilazione in 8 o 12 rate trimestrali dei pagamenti derivanti dalle procedure di adesione, mentre con l'Agenzia delle entrate-riscossione la possibilità di dilazione, nel caso di inadempimento trasformatosi in ruolo sale ad un numero di rate comprese tra 72 e 120. Si riserva sul punto la presentazione di una proposta emendativa volta ad estendere la possibilità di dilazione alla previsione più estesa.
  Sarebbe inoltre opportuno scorporare la gestione della riscossione a favore degli enti locali in modo da attribuire maggiore efficacia alla riscossione locale.
  Inoltre, nell'ottica dell'accorpamento di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione, in tutto o in parte, e dell'incentivazione alla compliance, il disegno di legge potrebbe essere migliorato prevedendo una modifica dell'attuale assetto degli obiettivi dati dal MEF all'Agenzia in sede di convenzione triennale, incentrandoli Pag. 127 in modo più pressante sul contrasto all'evasione, con particolare riferimento all'evasione totale, e incentivando l'opera di consulenza e assistenza alle fasce fiscalmente più deboli.
  Il gruppo di Azione giudica inoltre necessario rendere effettiva la fase del contraddittorio attraverso l'abrogazione dell'articolo 5-ter del decreto legislativo n. 218 del 1997 e l'inserimento nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 delle modalità di contraddittorio nella fase endoprocedimentale.
  Invita quindi i colleghi a valutare l'opportunità di dedicare una apposita indagine conoscitiva allo studio delle best practices, a livello europeo, relative ai sistemi di accertamento e rilevazione, quale utile approfondimento che potrebbe consentire di rendere maggiormente efficiente il sistema italiano.
  Passando quindi al tema della codificazione, si sofferma sui primi due commi dell'articolo 9, rammentando che il gruppo di Azione considera necessaria una codificazione completa delle norme tributarie, sia sostanziale che processuale, declinate secondo alcuni principi, che intende richiamare. Il primo principio riguarda la classificazione delle leggi tributarie per tipologia: nel codice tributario sostanziale dovrebbero confluire perlomeno le disposizioni attualmente contenuti nel TUIR e nella normativa IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e andrebbero altresì incluse le norme in materia di altre imposte indirette quali l'imposta di registro, le accise e le imposte locali. Il secondo principio attiene alla riduzione numerica della quantità di leggi tributarie: nel codice tributario sostanziale non dovrebbero trovare posto le disposizioni concernenti la fase dinamica del rapporto fisco contribuente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero le norme riguardanti il contraddittorio endoprocedimentale e gli istituti deflattivi o alternativi al contenzioso in senso stretto. Il terzo principio riguarda l'istituzione di un controllo di qualità sulle norme, attraverso una verifica della loro chiarezza, coerenza logica e non contraddittorietà con l'intero impianto normativo. Tale controllo dovrebbe essere accompagnato da un monitoraggio periodico anche della legislazione codificata, come modificata nel tempo da interventi normativi successivi, cui dovrebbero partecipare almeno i rappresentanti degli stakeholder del sistema tributario, e i contribuenti in primo luogo. Quarto ed ultimo principio dovrebbe essere quello del divieto di rinvii superflui, affinché le norme siano semanticamente chiare e concettualmente autosufficienti. Si dovrebbero a tal fine seguire in maniera il più possibile aderente al dettato normativo i canoni previsti dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente.
  In conclusione, le norme sostanziali di diritto tributario devono essere oggetto di una codificazione completa, esaustiva e coordinata, progettata all'insegna della semplificazione. Il suo gruppo ritiene che l'istituzione di un codice tributario sia fondamentale per superare la situazione di incertezza che domina questo specifico ramo ordinamentale: il codice dovrebbe rispettare una suddivisione in libri, titoli, categorie e sezioni – sulla falsariga della struttura del codice civile del 1942, che ha funzionato per così tanti decenni – con una parte introduttiva costituite da disposizioni preliminari. Altrettanto necessaria appare l'istituzione di un codice della procedura tributaria, che accorpi sistematicamente le disposizioni contenute in innumerevoli fonti che disciplinano la fase dinamica del rapporto tra amministrazione fiscale e contribuente, dalla verifica fiscale alla definizione concordata tra le parti, alla fase patologica del contenzioso.
  Per questi motivi Azione ritiene che ci siano una serie di significative integrazioni da fare al disegno di legge delega, affinché la possibilità che si presenta ora di attuare una compiuta riforma del sistema tributario italiano non si trasformi in una ennesima occasione perduta.

  Raffaele TRANO (Misto-A), intervenendo da remoto, avverte che il proprio intervento non si limiterà agli articoli 6, 8 e 9, indicati dal presidente, ma avrà ad oggetto il provvedimento nel suo complesso, in Pag. 128quanto nei giorni scorsi non è riuscito a partecipare alla discussione.
  Evidenzia innanzitutto come i regimi speciali e sostitutivi dell'IRPEF siano stati introdotti per semplificare la ben nota complessità della legislazione tributaria italiana. Si riferisce in particolare al sistema forfettario che alcuni criticano, considerandolo troppo generoso per i contribuenti. Al riguardo ritiene opportuno evidenziare come non sia assolutamente rispondente al vero la considerazione che i lavoratori autonomi preferiscano questo sistema per una maggiore convenienza, bensì lo adottano per la significativa riduzione degli adempimenti a loro carico che tale sistema garantisce. Osserva che anche la preannunciata abolizione dell'IRAP si muove in questa direzione.
  Afferma pertanto come il sistema forfettario vada difeso e che sarebbe opportuno estenderlo maggiormente per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani e donne. Critica invece la discontinuità della sua regolamentazione, soprattutto nel passaggio tra il primo e il secondo Governo Conte, che ha comportato difficoltà per i contribuenti e ha rappresentato una palese violazione dello Statuto del contribuente. A questo proposito ricorda come nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva la Commissione aveva chiesto la costituzionalizzazione di alcune parti dello Statuto, tema ignorato dal provvedimento. Per un maggior rispetto dei diritti del contribuente invita inoltre il legislatore a dettare norme più precise, così da evitare il pervasivo intervento interpretativo dell'Agenzia delle entrate.
  Chiede poi quali siano le risorse a disposizione per l'attuazione della riforma fiscale, per evitare che si ripeta quanto già successo con la proposta di legge Ruocco sulle semplificazioni (C. 1074), i cui interventi, pur se giudicati opportuni, sono stati fortemente ridotti a causa della mancanza di coperture. Sottolinea quindi la scarsezza delle risorse sinora destinate a una minima e parziale attuazione della riforma, pari a 8 miliardi di euro che non sarebbero nemmeno sufficienti a far fronte agli aumenti delle bollette causati dal rincaro di energia elettrica e gas. Qualora si dovesse riscontrare una scarsezza di coperture si potrebbe valutare la possibilità di concentrare l'intervento riformatore solo su alcuni dei punti contenuti nel disegno di legge.
  Ribadisce quindi la necessità di incisive semplificazioni per migliorare la competitività dell'Italia rispetto agli altri Paesi.
  Con riferimento all'articolo 8, segnala il fallimento epocale dell'attuale sistema della riscossione che ha prodotto un magazzino di crediti non riscossi superiore a mille miliardi di euro. Al riguardo sottolinea come l'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione dovrebbe concentrarsi sui contribuenti di maggiori dimensioni, che sono in grado di porre in essere operazioni estremamente complesse per eludere ed evadere le imposte.
  Sarebbe inoltre necessario che l'attività di riscossione sia preceduta da un confronto con il contribuente, anche per evitare di agire nei confronti di soggetti deceduti o falliti. Inoltre, più che accorpare Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione si dovrebbero, a suo parere, affinare le procedure e riformare la normativa per evitare il ripetersi degli errori del passato.
  Segnala poi la necessità di intervenire sull'entità delle sanzioni con misure organiche per superare le attuali sperequazioni.
  Con riferimento alla riforma del catasto ricorda gli innumerevoli tentativi che si sono succeduti in passato e osserva inoltre come la questione del catasto non fosse contemplata dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Ritiene pertanto che il Governo abbia voluto compiere una forzatura su questo punto e ricorda come sia estremamente diffuso in Italia il possesso di prime e seconde case da parte delle famiglie; invita a tenere presente questa circostanza nell'attuazione della riforma catastale.
  Giudica positivamente l'intenzione di operare una codificazione, della quale il sistema italiano ha assoluto bisogno, che consenta di mettere ordine tra le misure – anche per certi versi contraddittorie – che sono state introdotte in passato, spesso per Pag. 129effetto di pressioni esterne da parte del sistema economico. Inoltre bisognerebbe non limitarsi a redigere testi unici che raccolgano le norme esistenti, ma anche operare una revisione di queste, allo scopo di realizzare una significativa semplificazione, a beneficio sia dei contribuenti sia dei professionisti che li assistono.
  Chiede infine che la mediazione nel settore tributario, a differenza di quanto accade attualmente, venga affidata a un'autorità che sia veramente terza.

  Giovanni CURRÒ, presidente, rammenta che sono imminenti le votazioni in Assemblea. Essendovi ancora sei colleghi iscritti a parlare, li invita ad una limitazione dei tempi di parola, al fine di consentire a tutti di intervenire.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta l'esigenza di poter svolgere, sui temi all'ordine del giorno, un intervento esaustivo, senza dover contingentare il proprio tempo di parola; ritiene a tal fine che l'esame preliminare del provvedimento possa proseguire anche nel corso di successive sedute.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, intervenendo da remoto, concorda con l'esigenza manifestata dal collega Gusmeroli, osservando come i benefici di una discussione pregnante siano sempre significativi ed apprezzabili.

  Lucia ALBANO (FdI) intende nella seduta odierna svolgere alcune considerazioni relative all'articolo 3 del disegno di legge in esame, già affrontato nella seduta dello scorso martedì 7 dicembre, che affida al Governo il compito di introdurre disposizioni in materia di IRES e di tassazione del reddito d'impresa.
  Il gruppo di Fratelli d'Italia ritiene opportuno che nelle disposizioni di delega venga previsto anche un intervento di riordino e di razionalizzazione delle agevolazioni fiscali attualmente previste per le imprese, concentrando le risorse economiche disponibili su quelle agevolazioni che consentono di ottenere un effettivo stimolo alla crescita economica, incentivando quindi il lavoro e gli investimenti.
  In tema di disciplina del reddito da lavoro appare necessario, per esempio, eliminare i vigenti disincentivi normativi alla riorganizzazione e all'aggregazione degli studi professionali, nonché eliminare la disparità di trattamento tra l'acquisizione degli immobili strumentali in leasing, per i quali è possibile dedurre i relativi canoni, e la loro acquisizione in proprietà, caso nel quale le quote di ammortamento sono indeducibili.
  Si sofferma quindi anche sul tema della semplificazione e stabilità del sistema di tassazione dell'IRES, finalità prevista dal disegno di legge in esame anche ai fini della riduzione degli oneri di gestione a carico delle imprese. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche attraverso la prosecuzione di un processo di avvicinamento, così come il provvedimento propone, tra i valori civilistici e fiscali e si riferisce in particolare alla disciplina degli ammortamenti, caratterizzata dalla differenza tra la determinazione del reddito d'impresa è quella del risultato economico. Mentre la normativa civilistica si preoccupa di evidenziare l'incremento o decremento patrimoniale dell'esercizio, la normativa fiscale si preoccupa di misurare la capacità contributiva delle imprese, e da questa differenza emergono trattamenti legislativi diversi.
  Rileva tuttavia come a seguito della codificazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma nei principi di redazione del bilancio sono state introdotte le norme specifiche di cui all'articolo 83 del TUIR relative alla derivazione rafforzata, che permettono di superare la qualificazione giuridico-formale presunta delle norme del TUIR che definiscono la determinazione del reddito d'impresa. Pertanto, dopo aver esteso anche alle società con bilanci redatti secondo il codice civile il principio della derivazione rafforzata, il legislatore mira ad assottigliare ulteriormente il doppio binario tra valori civilistici e valori contabili. Rileva tuttavia al riguardo che in questa prospettiva il disegno di legge di delega avrebbe dovuto fissare dei Pag. 130princìpi di delega maggiormente dettagliati, prevedendo l'estensione del principio di derivazione rafforzata e limitando la divergenza tra disciplina fiscale e civilistica. Sottolinea pertanto, anche in questo caso, l'eccessiva genericità del provvedimento in discussione.
  Quanto agli ammortamenti, il suo gruppo ritiene che si tratti di una delle componenti più deboli e più importanti nel determinare il risultato di esercizio di un'impresa; sono infatti la voce fondamentale del passivo del conto economico, che trasposto ai ricavi stabilisce se il risultato di gestione sia un utile o una perdita di esercizio.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, intervenendo da remoto, chiede un chiarimento alla presidenza in ordine all'attinenza delle questioni affrontate dalla collega Albano, già a lungo dibattute lo scorso martedì 7 dicembre, con i temi oggetto della seduta odierna.

  Lucia ALBANO (FdI) ricorda che lo scorso 7 dicembre, non essendo riuscita ad intervenire, aveva anticipato alla presidenza l'esigenza di intervenire in una successiva seduta.

  Galeazzo BIGNAMI (FdI) stigmatizza l'intervento del Presidente Marattin, che partecipando da remoto alla seduta non può gestirne l'andamento.

  Giovanni CURRÒ, presidente, ricorda che la seduta odierna è specificamente dedicata all'esame degli articoli 6, 8 e 9 del provvedimento; invita in ogni caso l'onorevole Albano a proseguire il proprio intervento.

  Galeazzo BIGNAMI (FdI) invita il presidente Currò a chiarire quali specifici aspetti dell'intervento della collega Albano non siano a suo avviso attinenti alle materie oggetto del dibattito.

  Giovanni CURRÒ, presidente, segnala di essersi limitato a ricordare che la seduta odierna, come da accordi assunti in sede di Ufficio di Presidenza, ha ad oggetto l'esame di alcuni specifici articoli. Tuttavia, nell'intento di non limitare la discussione, invita la collega Albano a procedere nel proprio intervento relativo all'articolo 3.

  Lucia ALBANO (FdI) ricorda che nella seduta svoltasi lo scorso martedì 7 dicembre, benché fosse tra i pochi colleghi presenti in sede, la sua richiesta di parlare è rimasta in coda a seguito delle numerose richieste di iscrizione pervenute da remoto. Al termine della seduta ha quindi chiesto di poter intervenire sui temi affrontati in una successiva seduta. Fa peraltro presente che il collega che la ha preceduta si è soffermato tra l'altro, con un lungo intervento, proprio sui primi articoli del provvedimento. Osserva infine che, sebbene la Commissione abbia deciso di affrontare ordinatamente i diversi articoli che compongono il provvedimento, non si può pensare di esaurire il dibattito su questioni così importanti in tempi ristretti e, non essendovi un contingentamento dei tempi di parola, non comprende per quale motivo non si possa intervenire più liberamente, anche considerando che il suo gruppo rappresenta una delle pochissime voci di opposizione. Auspica quindi che il dibattito possa proseguire nei prossimi giorni.
  Riprendendo la questione in precedenza sollevata in tema di ammortamenti, evidenzia come in questo momento sussistano motivi per abbandonare il sistema dei coefficienti tabellari e agganciare ancor più saldamente l'ammortamento fiscale a quello di bilancio, almeno per le imprese che abbiano un controllo legale dei conti. Rammenta che l'ammortamento dei beni strumentali ai fini della determinazione del reddito è disciplinato all'articolo 102 del TUIR ed è chiaro che il raccordo con l'ammortamento operato ai fini della redazione del bilancio è piuttosto complesso.
  Sebbene avesse ulteriori questioni da affrontare, intende interrompere il proprio intervento, ritenendo di non essere stata messa nelle condizioni di potersi esprimere con serenità su questioni di particolare importanza.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva Pag. 131che non sarà possibile concludere in questa seduta gli interventi di coloro che hanno chiesto la parola, a causa dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea. Chiede quindi che tutti coloro che risultano attualmente prenotati possano intervenire sugli argomenti ai quali è dedicata la discussione odierna nel corso di una prossima seduta.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, intervenendo da remoto, si rammarica per l'equivoco insorto con l'onorevole Albano, con la quale si scusa, non avendo affatto compreso che la collega intendesse affrontare nella seduta odierna gli argomenti dibattuti lo scorso 7 dicembre.

  Galeazzo BIGNAMI (FdI) chiede al rappresentante del Governo quale sia l'impatto della revisione del catasto, da realizzare sulla base della delega di cui all'articolo 6, sul calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di rispondere nel prosieguo dell'esame del provvedimento, evidenziando inoltre come detto impatto potrà essere meglio valutato nel corso dell'esame parlamentare della norma.

  Galeazzo BIGNAMI (FdI) ricorda che il valore dell'ISEE dipende anche dal possesso di immobili e dal loro valore. Si chiede pertanto se la riduzione dell'IRPEF che dovrebbe essere introdotta per effetto del preannunciato emendamento al disegno di legge di bilancio per il 2022 non rischi di essere vanificata dalle maggiori spese che i contribuenti dovranno sostenere per usufruire dei servizi pubblici, in conseguenza dell'aumento del loro ISEE.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di approfondire la questione.

  Galeazzo BIGNAMI (FdI) insiste nel chiedere al rappresentante del Governo se ci sia anche una minima possibilità che la revisione del catasto comporti un aumento dell'ISEE per i cittadini, con le segnalate conseguenze sul pagamento dei servizi pubblici.

  Il sottosegretario Federico FRENI assicura che l'impianto della delega è stato immaginato per non creare ai cittadini alcun onere ulteriore, né diretto né indiretto.

  Galeazzo BIGNAMI (FdI) ribadisce l'importanza di chiarire questo aspetto in quanto i cittadini che stanno sotto un determinato livello dell'indice ISEE non pagano i servizi pubblici. Qualora dovessero superare questo livello, a causa della modifica dei valori catastali, i costi a loro carico sarebbero sicuramente superiori alla diminuzione delle tasse che si prevede di inserire nella prossima legge di bilancio. Sul punto si dichiara estremamente preoccupato.

  Il sottosegretario Federico FRENI, ribadendo la volontà di approfondire la questione, sottolinea comunque che il comma 2 dell'articolo 6 prevede espressamente che le integrazioni alle informazioni catastali previste dal medesimo comma non saranno utilizzate per finalità latu sensu fiscali.

  Galeazzo BIGNAMI (FdI) si dichiara molto interessato all'approfondimento della questione e osserva come la discussione generale serva proprio ad approfondire aspetti che potrebbero essere oggetto di attività emendativa.
  A suo parere il richiamo del sottosegretario all'articolo 6, comma 2, non è pertinente, perché i servizi pubblici non sembrerebbero rientrare nell'ambito fiscale. Cita inoltre l'articolo 2, comma 1, lettera a), nel quale, a proposito della revisione dell'IRPEF si parla di tassazione di redditi derivanti dall'impiego di capitale, anche nel mercato immobiliare.
  Conferma quindi le proprie preoccupazioni e ribadisce l'esigenza di un chiarimento. Sottolinea quindi come anche in questo caso si stiano conferendo eccessivi margini di discrezionalità al Governo e invita i colleghi a porre attenzione nel circoscrivere i principi e criteri direttivi della delega, che poi diventeranno norme Pag. 132cogenti, come segnalato anche dalla Corte costituzionale.
  Evidenzia quindi un ulteriore aspetto da tenere in considerazione: i cittadini italiani, com'è noto, sono in gran parte proprietari delle proprie abitazioni, mentre i lavoratori stranieri residenti in Italia non posseggono immobili nel Paese, pur potendo possedere immobili anche di notevole valore nel Paese di provenienza. È chiaro quindi come un eventuale maggior valore attribuito alla prima casa farebbe aumentare l'indice ISEE dei nostri connazionali, escludendoli da una serie di servizi pubblici quali ad esempio gli asili nido e i buoni pasto. Sarebbe allora necessario, per motivi di equità, che anche gli stranieri residenti in Italia fossero obbligati a denunciare gli immobili che posseggono all'estero.
  Su questo punto invita i colleghi del gruppo Lega ad appoggiare questa battaglia per l'equità sociale.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, assicura l'onorevole Bignami che nelle finalità fiscali di cui all'articolo 6, comma 2, è compreso anche l'indice ISEE. Al riguardo ricorda che la versione provvisoria del provvedimento è stata corretta su questo punto proprio per includere tale indice.

  Galeazzo BIGNAMI (FdI) ritiene comunque necessario che la norma sia modificata per renderla più esplicita su questo punto e preannuncia la presentazione di un emendamento a tal fine.

  Giovanni CURRÒ, presidente, preso atto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.10.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
C. 3307 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni CURRÒ, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice Troiano, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3307 recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
  Ricorda che la Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi è un trattato internazionale, firmato a Vienna nel 1972 dai rappresentanti di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera.
  Successivamente hanno aderito alla Convenzione Irlanda, Danimarca, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Lettonia, Lituania, Israele, Polonia, Ungheria, Cipro, Slovacchia, Slovenia e Croazia.
  Scopo della Convenzione è «facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, mantenendo, nel contempo, la tutela del consumatore, giustificata dalla particolare natura di tali oggetti». In particolare, attraverso la certificazione sul rispetto degli standard tecnici previsti e un marchio comune di controllo – apposto da un ufficio del saggio riconosciuto dallo Stato contraente – la Convenzione semplifica le procedure doganali ed istituisce tra gli Stati sottoscrittori un'area di libero scambio per gli oggetti in metalli preziosi.
  Il testo della Convenzione è costituito da un breve preambolo, 15 articoli e 2 allegati tecnici. Pag. 133
  L'articolo 1 stabilisce che gli oggetti controllati e punzonati da un ufficio autorizzato, conformemente alle disposizioni della Convenzione, non saranno sottoposti ad altri controlli o altre punzonature obbligatorie in uno Stato contraente d'importazione, ferma restando la possibilità di effettuare prove di controllo. L'articolo 2 prevede che la Convenzione si applica agli oggetti realizzati in platino, oro, palladio e argento o in leghe di questi metalli.
  L'articolo 3 stabilisce che, per godere dei benefìci derivanti dalla Convenzione, gli oggetti in metalli preziosi devono essere presentati a un ufficio del saggio, il quale, verificate le caratteristiche dell'oggetto secondo quanto previsto dall'allegato I, appone il marchio comune di controllo prescritto nell'allegato II. L'articolo 4 esclude dall'applicazione dei benefìci derivanti dalla Convenzione gli oggetti che, successivamente all'apposizione del marchio siano stati alterati.
  L'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba designare uno o più uffici del saggio per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi. L'articolo 6 precisa che la Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa.
  L'articolo 7 autorizza il depositario a registrare presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio comune di controllo, quale marchio nazionale di ciascuno Stato contraente.
  L'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti debbano avere una normativa nazionale che tuteli il marchio da qualsiasi contraffazione o uso improprio. Gli Stati contraenti si impegnano a perseguire l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio. L'articolo 9 regola la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi che un prodotto recante il marchio, proveniente da un altro Stato contraente, non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima.
  L'articolo 10 istituisce il Comitato permanente, in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, e ne precisa i compiti e le modalità operative. L'articolo 11 disciplina la procedura di modifica della Convenzione e degli Allegati.
  Gli articoli da 12 a 15 disciplinano le procedure per l'adesione e il recesso dalla Convenzione e per la ratifica della medesima.
  Ricorda poi che l'Allegato I precisa i requisiti tecnici che gli oggetti in metallo prezioso devono soddisfare per godere dei benefìci della Convenzione, mentre l'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti.
  Segnala quindi che il disegno di legge si compone di 6 articoli. Gli articoli 1 e 2 autorizzano il Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione e dispongono la piena esecuzione della medesima.
  L'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Rammenta in proposito che il citato articolo 34 stabilisce che il marchio d'identificazione è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.
  L'articolo 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione, valutati in 10.680 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria relativa ai restanti articoli della convenzione.
  L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Formula infine, a nome della relatrice, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

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  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.
C. 3308 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni CURRÒ, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore Ungaro, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3308 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.
  L'Accordo oggetto di ratifica è volto a estinguere tutti i trattati bilaterali di investimento – ovvero i trattati che stabiliscono termini e condizioni per gli investimenti privati da parte di cittadini e aziende di uno Stato nel territorio di un altro Stato ospite dell'investimento – conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea.
  Rammenta infatti che la Corte di giustizia UE, nella sentenza dell'8 settembre 2009 (causa C-478/07), ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale tra due Stati membri non possano applicarsi qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'Unione europea.
  Nella successiva sentenza del 6 marzo 2018 (causa C-284/16) la stessa Corte ha stabilito che le clausole compromissorie contenute nei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri sono in contrasto con i trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali.
  Alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione sono già stati denunciati bilateralmente, altri lo sono stati unilateralmente ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità, che estende per un ulteriore periodo di tempo successivo all'estinzione del trattato la protezione agli investimenti effettuati prima della suddetta data di estinzione.
  Sottolinea al riguardo che l'Italia ha denunciato nei tempi stabiliti tutti i suoi trattati bilaterali di investimento.
  Ritiene infine opportuno precisare che l'Accordo in esame è un accordo tra gli Stati membri dell'UE, che non vede come parte contraente l'Unione europea.
  L'Accordo in esame estingue tutti i trattati di investimento interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità. L'Accordo prevede, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti.
  L'Accordo è composto da un preambolo, 18 articoli e 2 allegati. L'allegato A reca l'elenco dei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo e l'allegato B reca l'elenco dei trattati bilaterali di investimento che sono già stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità: nel primo allegato non figurano accordi riguardanti l'Italia, mentre nel secondo sono inclusi tre accordi conclusi dall'Italia con Malta (1967), Bulgaria (1988) e Slovenia (2000).
  Passando all'esame degli articoli segnala che l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.
  L'articolo 2 dichiara l'estinzione dei trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati estinti dall'Accordo, di cui all'allegato A.
  L'articolo 3 dichiara l'estinzione della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento che sono già stati dichiarati estinti, di cui all'allegato B. L'articolo 4 conferma che le clausole compromissorie dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e sono, pertanto, inapplicabili. Pag. 135
  Gli articoli da 5 a 10 dettano la disciplina transitoria relativa alle clausole compromissorie contenute nei trattati oggetto del provvedimento.
  In particolari si prevede che:

   le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale (articolo 5);

   sono fatti salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli promosse prima del 6 marzo 2018 (articolo 6);

   le parti contraenti dell'Accordo devono informare i collegi arbitrali che le clausole compromissorie sono estinte ai sensi dell'articolo 4 (articolo 7);

   ai procedimenti arbitrali pendenti si applicano gli articoli 9 e 10 (articolo 8).

  L'articolo 9 consente all'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato «dialogo strutturato». Si tratta di una procedura di risoluzione della controversia volta a ottenere una composizione extragiudiziale ed extra-arbitrale amichevole, lecita ed equa, sotto la sorveglianza di un facilitatore imparziale.
  L'articolo 10 conferisce all'investitore la possibilità di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione.
  Gli articoli da 11 a 18 recano le disposizioni finali, per le quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  In relazione al disegno di legge di ratifica, segnala che questo si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2, agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10 dell'Accordo, non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 4 dispone infine in merito all'entrata in vigore della legge.
  Formula quindi, a nome del relatore, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
C. 3318 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto RIBOLLA (LEGA), relatore, evidenzia che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3318 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
  L'Accordo disciplina l'apertura in Italia di un ufficio dell'Istituto forestale europeo – EFI, prevedendo in particolare la messa a disposizione di una sede nella città di Roma e definendo i privilegi e le immunità riconosciute all'EFI per consentirgli di svolgere efficacemente i suoi compiti.
  La proposta di aprire una sede italiana dell'EFI è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con Pag. 136l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, sui temi legati alla ricerca scientifica e di sostegno alle politiche gestionali di tutela. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha espresso la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di via Manziana 30, a Roma.
  Ricorda che l'EFI è stato creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche nel campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione adottata nella città finlandese di Joensuu il 28 agosto 2003, alla quale ha aderito anche l'Italia. La Convenzione è stata ratificata in Italia con la legge 30 dicembre 2008, n. 219.
  Attualmente fanno parte dell'Istituto, con sede in Finlandia, 29 Stati europei e 128 organizzazioni associate e affiliate, appartenenti a 40 Paesi.
  L'Accordo consta di 19 articoli e di un allegato. L'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo e l'articolo II disciplina la messa a disposizione dell'EFI di una sede in Roma da parte del Governo italiano, specificando che le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile sono a carico dell'EFI e quelle di manutenzione straordinaria sono a carico del Governo italiano.
  L'articolo III dispone l'inviolabilità della sede. L'articolo IV esplicita gli obblighi di protezione della sede da parte delle autorità italiane. L'articolo V dispone la fornitura di pubblici servizi alla sede da parte del Governo. L'articolo VI delimita la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana. L'articolo VII contiene il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Istituto da parte del Governo italiano. L'articolo VIII regola il diritto alla segretezza delle comunicazioni interne ed esterne, non sottoponibili a censura, intercettazione o interferenza.
  In relazione alle competenze della Commissione Finanze, segnala che l'articolo IX riconosce all'Ufficio in Italia dell'Istituto la libertà da controlli finanziari, regolamenti e moratorie, consentendo ad esso di acquistare, ricevere e disporre di fondi, titoli, oro e valute; mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in qualsiasi valuta; trasferire i propri fondi, valute e altri strumenti di valore, nonché convertire qualsiasi valuta detenuta.
  L'articolo X disciplina i regimi di previdenza sociale relativamente al personale dell'Ufficio e ai loro familiari. L'articolo XI prevede una serie di facilitazioni nei visti e nei permessi all'accesso, transito e soggiorno in Italia per il personale dell'Ufficio e per altri soggetti menzionati nell'Accordo.
  Di competenza della Commissione Finanze sono anche gli articoli XII e XIII che riconoscono, rispettivamente all'Ufficio e al suo personale, una serie di immunità e di privilegi, conformi a quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia e che non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto costituiscono rinuncia a maggior gettito.
  In particolare l'articolo XII prevede l'esenzione:

   da tutte le imposte dirette per l'Ufficio, i suoi beni e le sue operazioni;

   da ogni forma di imposta indiretta sulle operazioni finanziarie e le altre operazioni connesse all'attività dell'Ufficio;

   dall'IVA sugli acquisti importanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale dell'Ufficio e all'esercizio delle sue funzioni;

   da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione per le merci di qualsiasi natura, connesse all'attività dell'Ufficio;

   da dazi doganali ed altri prelievi per un numero massimo di tre automobili;

Pag. 137

   dalle tasse automobilistiche e dalle imposte su carburanti e lubrificanti per i suddetti veicoli.

  L'articolo XIII prevede, nell'ambito dei privilegi e delle immunità riconosciute al personale dell'Ufficio, per i soggetti di cittadinanza non italiana, che siano stabiliti in Italia, ma non residenti permanenti:

   l'esenzione dalle imposte dirette sui redditi percepiti dall'Istituto;

   l'esenzione dalle imposte dirette sui redditi provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;

   la libertà di detenere titoli esteri, valuta estera e conti in qualsiasi valuta:

   il diritto di importare – in esenzione da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione – al momento dell'assunzione, beni mobili ed effetti personali, compreso un autoveicolo usato;

   il diritto di acquistare – in franchigia da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione – al momento dell'assunzione, un autoveicolo nuovo.

  L'articolo XIV disciplina l'accesso al mercato del lavoro per i familiari del personale dell'Ufficio. L'articolo XV specifica le finalità dei privilegi e delle immunità e regola la collaborazione con le autorità italiane competenti. L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo.
  L'articolo XVII riconosce un contributo annuale di 500.000 euro quale fondo per le spese dell'Ufficio a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
  L'articolo XVIII disciplina la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o attuazione dell'Accordo. L'articolo XIX disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo.
  L'allegato infine contiene la descrizione dell'immobile messo a disposizione dell'Istituto forestale europeo.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, osserva che esso si compone di 4 articoli e che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, con utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.
C. 3324 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Graziella Leyla CIAGÀ (PD), relatrice, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3324 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019, già approvato dal Senato.
  L'Accordo ha l'obiettivo di regolare la presenza in Italia del Centro di controllo Galileo – GCC del Fucino. Il Centro, che opera in parallelo con il centro gemello di Darmstadt, in Germania, è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al Pag. 138controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo, che costituisce il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, oltre a essere attualmente il sistema di navigazione satellitare più preciso con oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo.
  L'Italia che ha sostenuto fin dall'inizio il programma Galileo, si è offerta di ospitare uno dei due Centri di controllo, individuando a tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, utilizzato da Telespazio S.p.A. e di proprietà della regione Abruzzo. L'immobile è sito nel comune di Ortucchio, in provincia de L'Aquila.
  La Commissione europea ha quindi rappresentato l'esigenza di stipulare con l'Italia un accordo bilaterale che adegui alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo Galileo del Fucino le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato n. 7 al Trattato di Lisbona.
  L'Accordo, oltre a recare le misure di supporto che l'Italia metterà in campo per il buon funzionamento e la protezione del Centro, definisce anche gli impegni che derivano al nostro Paese dal Regolamento (UE) n. 1285/2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione satellitare.
  L'Accordo in esame è composto da 20 articoli e 2 allegati.
  In relazione alle competenze della Commissione Finanze segnalo che l'articolo 12 è dedicato al trattamento fiscale e doganale e prevede che i beni, le rendite e le altre proprietà dell'Unione europea e dell'Agenzia UE per il programma spaziale, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione diretta, nonché dalle accise e dall'IVA, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione vale per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione. Le merci acquistate o importate in esenzione non potranno essere cedute a terzi senza il consenso delle autorità italiane e il pagamento delle relative imposte.
  Per le ulteriori disposizioni dell'Accordo rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante (Telespazio S.p.A.), rimandando a un'apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il medesimo Ente. A eventuali oneri derivanti da responsabilità attribuibili all'Italia ai sensi dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 infine stabilisce l'entrata in vigore della legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
C. 3325 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaele BARATTO (CI), relatore, fa presente che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3325 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018, già approvato dal Senato.
  Ricorda che l'Unione europea e il Giappone hanno una lunga tradizione di cooperazione politica, economica e settoriale: tale cooperazione è stata istituzionalizzata Pag. 139in un primo accordo di partenariato strategico, siglato dalle Parti nel 2001 e venuto a scadenza nel 2011. I negoziati per un nuovo Accordo sono iniziati nell'aprile 2013 e si sono conclusi nell'aprile 2018.
  Gli obiettivi principali dell'Accordo sono il rafforzamento e l'intensificazione del dialogo su varie e numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse per le Parti. L'Accordo rafforza infatti la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica.
  L'Accordo ribadisce inoltre l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.
  L'Accordo si compone di 51 articoli. Evidenzia che nella propria relazione darà conto esclusivamente delle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, rinviando, per una descrizione completa dell'Accordo, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Segnala quindi innanzitutto l'articolo 13, relativo alla politica economica e finanziaria.
  Si prevede che le Parti intensifichino gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e normative finanziarie per rafforzare la cooperazione volta a garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità del bilancio, anche attraverso un miglioramento del regime di regolamentazione e vigilanza in materia di contabilità, revisione contabile, banche, assicurazioni, mercati finanziari e altri comparti finanziari.
  L'articolo 18 dispone che le Parti intensifichino la cooperazione in campo doganale, garantendo al contempo l'efficacia dei controlli doganali.
  L'articolo 19 prevede che le Parti aumentino la cooperazione in materia fiscale, incoraggiando i Paesi terzi ad aumentare la trasparenza e ad eliminare le pratiche fiscali dannose.
  Secondo l'articolo 33 le Parti condividono l'impegno a prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale e la criminalità economica e finanziaria, mentre l'articolo 34 sancisce l'impegno delle Parti a impedire che i propri sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo.
  Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 13 ottobre 2021, si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 4 dispone infine in merito all'entrata in vigore della legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.