CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

  La seduta comincia alle 9.

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.
Audizione della Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović.
(Svolgimento e conclusione).

  Laura BOLDRINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

  Dunja MIJATOVIĆ, Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Luigi MANCONI e, in videoconferenza, Vladimiro ZAGREBELSKY, rappresentanti del Comitato per il diritto al soccorso, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Silvana SNIDER (LEGA), a più riprese, e Laura BOLDRINI, presidente.

  Dunja MIJATOVIĆ, Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

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  Laura BOLDRINI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, in via generale, sottolinea che il provvedimento – che si compone di diciotto articoli – è finalizzato ad introdurre misure urgenti in materia economica e fiscale – fra cui l'estensione del termine delle cartelle di pagamento, l'estensione della rateizzazione per i piani di dilazione e alcune misure in materia di riscossione locale –, disposizioni a tutela del lavoro – incluse norme per la mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni – e infine misure per esigenze indifferibili, come quelle relative al risarcimento di eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020.
  Per quanto riguarda le norme di competenza della III Commissione, segnala, in primo luogo che nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 5-bis, che modifica la disciplina relativa al trasporto degli effetti e delle masserizie sostenute in occasione dei viaggi di trasferimento da e per sedi estere del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, al fine di coprire i maggiori oneri, aumenta la base imponibile relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE).
  In particolare, evidenzia che il comma 1, intervenendo sull'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – modifica i criteri di calcolo della base imponibile relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE), aumentando il coefficiente applicato alle maggiorazioni da due volte a 2,175 volte (pari a ottantasette quarantesimi). Il coefficiente applicato alle maggiorazioni resta invece determinato in due volte l'indennità base per quanto riguarda le indennità speciali previste per il personale delle Forze Armate e Forze di Polizia in lungo servizio all'estero, per i quali il rimborso delle spese di trasloco è previsto dalle norme del Codice dell'ordinamento militare.
  Rileva che il comma 2, lettere a), b) e c), apporta modifiche all'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri: in luogo del vigente contributo fisso omnicomprensivo per il trasporto delle masserizie, si prevede una maggiorazione dell'ISE la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente dell'indennità di richiamo dal servizio all'estero, di cui all'articolo 176, comma 2 del citato DPR n. 18 del 1967. La maggiorazione non può essere superiore a 1/9 dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.
  Osserva che la nuova disciplina prevede ora il contributo per il trasloco sia liquidato in un'unica soluzione al dipendente all'atto della partenza, anziché in due quote: secondo le disposizioni attualmente vigenti, invece, il contributo è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero di idonea attestazione Pag. 85del ricevimento di mobilio e masserizie o, nel caso di rientro, dell'attestazione di spedizione. La nuova disciplina stabilisce che entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenti un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione; in caso di rientro al Ministero, il termine entro il quale il dipendente deve presentare l'attestazione di avvenuto trasloco, è ridotto da sei a tre mesi. Il comma 3 dispone che le norme introdotte si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022.
  Sottolinea, altresì, la rilevanza delle norme di cui all'articolo 14, recante disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Segnala, in particolare, il comma 1 che, al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A.- società partecipata dalla RAI e dalla Società sammarinese di servizio pubblico ERAS –, autorizza il MAECI ad erogare, ad integrazione del contributo già previsto dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino – pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per gli anni 2022 e 2023, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026 – a compensazione dei maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del canale 51, nelle more della legge di ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva che sarà stipulato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
  Evidenzia che l'esigenza di rinegoziare l'Accordo in essere, stipulato nel 2008, deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del 5G in Italia: in tale contesto, il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere improrogabilmente spento da quest'ultima entro l'ultimo trimestre 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste.
  Precisa che l'erogazione del contributo addizionale è condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia di detti canali, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa dell'assegnazione dello spettro radio e delle orbite satellitari globali, nonché dello sviluppo delle norme tecniche e dell'accesso alle tecnologie della comunicazione.
  Rileva che il comma 2 del medesimo articolo 14 reca gli stanziamenti per far fronte ai costi degli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, autorizzando 200 mila euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 per permettere di sostenere le spese di ospitalità delle delegazioni, di comunicazione e di organizzazione di eventi.
  Sottolinea che il comma 4 dispone che i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) sono posti in capo al MAECI e che le corrispondenti poste sono cancellate dallo stato passivo della liquidazione del predetto Istituto. Si avvia così a definitiva conclusione il procedimento di liquidazione coatta dell'IsIAO, che ha avuto inizio nel novembre 2011 a seguito dell'adozione del decreto interministeriale che ha preso atto dello stato d'insolvenza dell'ente, con uno stato passivo accertato superiore a 5 milioni, a fronte di un attivo modesto, attualmente pari a 287.904 euro.
  Ricorda che l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) – nato nel 1995 dalla fusione dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente – IsMEO, con l'Istituto italo-africano – IIA – è stato un ente pubblico non economico (a base associativa) vigilato dal Ministero degli Affari esteri, ed ha operato attivamente nel campo della promozione culturale fra l'Italia e i Paesi dell'Africa e dell'Asia. Fino alla sua chiusura, l'Istituto Pag. 86 ha conservato, valorizzato e garantito la fruizione di un patrimonio documentario estremamente rilevante per gli studi africanistici e orientalistici, disponibile agli studiosi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
  Evidenzia che, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2021, il personale a tempo indeterminato dell'Istituto è transitato nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2012: diciotto dipendenti sono transitati nei ruoli del MAECI, uno in quelli del Ministero della difesa e uno in quelli dell'INPS. Nessuno di essi, compresi tre dipendenti cessati per raggiunti limiti di età e un'altra dimessasi spontaneamente, ha percepito finora alcun trattamento di fine rapporto.
  Precisa che la norma proposta permette di soddisfare i creditori privilegiati – in particolare quelli che vantano crediti di lavoro – e di chiudere definitivamente la lunga procedura di liquidazione nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori. A tale fine autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
  A mero titolo ricognitivo, segnala anche il comma 5 dell'articolo 14, che inserisce nel Codice dell'ordinamento militare un'integrazione ulteriore alla nuova disciplina sull'assistenza spirituale alle Forze Armate in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari. Al riguardo, ricorda che la disciplina in materia di cappellani militari è stata recentemente oggetto di una novella da parte della legge n. 70 del 2021 recante la ratifica dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate del 2018, provvedimento esaminato ed approvato dalla Commissione lo scorso anno.
  Ritiene opportuno menzionare anche il comma 6 dell'articolo 14, che dispone un ampliamento dell'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19, a beneficio di soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino: tale esenzione appare rivolta, in particolare, ai casi di somministrazione, da parte delle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, del vaccino Sputnik V, il quale non è stato autorizzato in Italia.
  Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato altresì inserito l'articolo 16-quater, che introduce modifiche alla disciplina dell'attività svolta dal personale del Corpo della Guardia di finanza presso rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. In particolare, si interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2001, prevedendo che i venticinque esperti della Guardia di finanza che prestano assistenza e consulenza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, possano assumere più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Precisa che la disposizione è posta in deroga al limite temporale di otto anni previsto per gli incarichi di esperti all'estero dall'articolo 168, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
  Evidenzia che i medesimi esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero. Si prevede, inoltre, la possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni. Inoltre, si stabilisce che il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi in esame sia riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore. Sottolinea, infine, che le disposizioni in esame si applicano fino al 31 dicembre 2030.
  Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.15.