CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 194

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Alessandro Sorte, appartenente al gruppo Forza Italia.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sergio TORROMINO (FI), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo e ricorda, preliminarmente, che il provvedimento – iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 dicembre 2021 –, a seguito dell'esame del Senato si compone ora di 48 articoli, contro i 18 originali. Con riferimento ai profili di interesse per la X Commissione, avverte che la sua relazione si soffermerà in particolare su talune disposizioni contenute negli articoli 1-bis, 5, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-novies, 6, 7, 10 e 11 rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa quindi presente che l'articolo 1-bis, introdotto al Senato, al comma 1 proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il comma 2 prevede che anche nel 2021 il versamento dell'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto.
  Segnala poi che il comma 3-bis dell'articolo 5, introdotto al Senato, prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. La proroga viene peraltro esclusa per le procedure ad evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione e viene limitata temporalmente per quelle già avviate. L'articolo 5, al comma 6-bis interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni in esame modificano il comma 4-bis dell'articolo 27 del decreto Rilancio e introducono i due nuovi commi 4-ter e 4-quater. Le norme in esame, estendono al 30 giugno 2022 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati) e ampliano gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni. In particolare, il nuovo comma 4-ter dell'articolo 27 consente al Patrimonio destinato, solo con riferimento all'operatività a condizioni di mercato (di cui al comma 4 dell'articolo 27), di intervenire Pag. 195anche sulle società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), mentre ai sensi del successivo comma 4-quater, sempre limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato, nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, nelle forme disciplinate dal già menzionato decreto attuativo, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.
  Rileva che sempre l'articolo 5, ai commi da 7 a 12 (e comma 15 per le modalità di copertura finanziaria) prevede una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. L'accesso alla procedura è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione. Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il versamento dell'importo indicato nell'istanza può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. Il comma 15 rinvia all'articolo 17 per la copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi in esame.
  Segnala inoltre che l'articolo 5, comma 12-bis, inserito al Senato, differisce l'operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti.
  Sottolinea, in particolare, che l'articolo 5, comma 13 (aiuti di importo limitato e aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti), lettera a), assoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche, le seguenti misure di agevolazione: il contributo a fondo perduto per le start-up (articolo 1-ter del decreto-legge 41/2021 – legge 69/2021); le varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da COVID-19 (articolo 5 del decreto-legge 41/2021 – legge 69/2021); l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto (articolo 6-sexies del decreto-legge 41/2021 – legge 69/2021); l'ulteriore contributo Pag. 196 a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 73/2021) (articolo 1 del decreto-legge 73/2021 – legge 106/2021); l'estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 4 del decreto-legge 73/2021 – legge 106/2021). La lettera b) introduce il parere della «Conferenza Stato-Città» nell'ambito della procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze chiamato a stabilire le modalità di attuazione della disciplina relativa alla concessione delle varie misure di aiuto sottoposte ai limiti e alle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
  Fa poi presente che il comma 14-ter dell'articolo 5 posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro). Il comma in esame stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI. Pertanto, a partire da tale data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 5, comma 14-quater, aggiorna e converte in euro i valori monetari (espressi in lire nella disciplina vigente) che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino. Per effetto delle modifiche in esame, dunque, l'obbligo di tenuta delle predette scritture decorre a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro.
  Segnala poi che il comma 14-quinquies dell'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volta a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi. Per effetto delle modifiche: per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita; per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
  Infine, sempre con riferimento all'articolo 5, rileva che esso con i commi da 15-quater a 15-sexies, interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse; ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-quater). Intende altresì, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, applicare il regime IVA speciale cosiddetto forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati Pag. 197 ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies). Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA (comma 15-sexies).
  Passando all'articolo 5-quater, sottolinea che questo modifica la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, pari a 3.000 euro.
  Segnala quindi l'articolo 5-quinquies con il quale si prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020) la norma (di cui all'articolo 180, comma 3, del medesimo decreto n. 34) che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. Si applica anche la disciplina sanzionatoria ivi prevista.
  Sottolinea altresì, come di particolare interesse per la commissione, l'articolo 5-sexies, che modifica l'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (legge n. 106/2021), destinando ai «Bed and Breakfast a gestione familiare» il fondo istituito da tale comma a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 ed è già prevista nella norma modificata. Ricorda che i criteri di riparto del predetto fondo avrebbero dovuto essere stabiliti con un decreto del Ministro del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa sopra indicato. Ricorda altresì, tuttavia, che il decreto di riparto non è ancora stato adottato e che il Ministro Garavaglia, rispondendo alla Camera all'interrogazione Faro 3/02571, ha avuto modo di sottolineare la necessità di chiarire la disposizione legislativa per poter adottare il decreto di riparto, posto che la disposizione (nel testo fin qui vigente) appare «di difficile interpretazione ... in quanto ... da un lato fa riferimento alle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, guest house, ostelli, case vacanze, bed and breakfast ma, dall'altro, cita esclusivamente i bed and breakfast».
  Osserva poi che l'articolo 5-novies – introdotto dal Senato – stabilisce che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta riconosciuto agli esercenti, dalle norme vigenti, in relazione alle commissioni per i pagamenti elettronici.
  Passando all'articolo 6, segnala che con esso si sostituisce la disciplina del patent box, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Come per il previgente patent box, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe. Ai beni immateriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d'impresa. Per accedere all'agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio (il contribuente deve conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto all'originario patent box, non si contempla la procedura di ruling, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate. Le norme in esame regolano, infine, il regime transitorio applicabile e le condizioni, per i potenziali beneficiari, alle quali è possibile transitare nel nuovo regime.
  Sottolinea, quindi, quanto recato dall'articolo 7. Esso, ai commi 1 e 2, rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro per Pag. 198l'anno 2021, la dotazione del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni, per la concessione sia dei contributi cosiddetti ecobonus, per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati. Viene stabilita la seguente destinazione di tali fondi: a) 65 milioni di euro per rifinanziare il cosiddetto ecobonus per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emissioni tra 0 e 60 gr di CO2/Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio 2019, i cui fondi risultavano esauriti; b) 20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o autoveicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; anche questi fondi risultano attualmente esauriti; si tratta di un contributo differenziato per tipologia di alimentazione e per massa del veicolo, e c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 gr di CO2/Km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2021, i cui fondi non risultano peraltro ancora esauriti, ammontando, prima del rifinanziamento in commento, a più di 28 milioni di euro; d) 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di autoveicoli usati (categoria M1) di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 73/2021 (i cui fondi residui non sono ancora esauriti ed ammontano a più di 35 milioni di euro). Ricorda che sulla materia è intervenuto anche l'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 121 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale ha spostato le residue risorse che erano disponibili per l'extrabonus, pari a circa 57 milioni di euro, all'erogazione dell'ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi, il cui stanziamento risultava avere esaurito le risorse. Con il rifinanziamento operato dall'articolo 7 in commento, si apportano pertanto nuove risorse, pari a 65 milioni di euro per la concessione dell'ecobonus per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, oltre agli altri sopra descritti. L'articolo 7, comma 2-bis, prevede che la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli avvenga secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) di concerto col Ministero dello sviluppo economico. Le relative risorse sono trasferite allo stato di previsione del MIMS.
  Segnala che l'articolo 10 prevede in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria la possibilità di concedere un periodo complessivo di 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 63,5 milioni per il 2022 per i mesi oggetto della proroga.
  Infine fa presente che i commi da 1 a 12 dell'articolo 11 prevedono, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. Le categorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e di cui al comma 6, i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che rientrino, quindi, nell'ambito di applicazione di assegni ordinari di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali (o del Fondo di integrazione salariale dell'INPS), ovvero nell'ambito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di nove settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, Pag. 199i datori di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale suddetta.
  In conclusione, considerati i tempi previsti per l'esame del decreto, che rendono necessario che la Commissione si esprima fin da oggi, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Salvatore CAIATA (FDI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore osservando, peraltro, che nel corso dell'esame parlamentare la maggioranza non ha voluto accogliere nessuna proposta presentata da Fratelli d'Italia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
C. 3307 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Anna Laura ORRICO (M5S), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo facendo presente che la Convenzione in titolo è un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera cui hanno successivamente aderito altri 12 Stati europei ed Israele.
  Segnala che per quanto riguarda l'iter di adesione dell'Italia, gravato da un ritardo quasi cinquantennale, la relazione illustrativa rileva che soltanto nel luglio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha formalizzato l'intenzione del nostro Paese di aderire alla Convenzione con il nulla osta espresso nel precedente mese di marzo dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La richiesta formale di adesione è stata dunque presentata dal nostro Governo l'11 marzo dell'anno successivo al Segretariato della Convenzione, a Ginevra, dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) attraverso l'invio del modulo di domanda di adesione completo del questionario previsto dalla procedura di esecuzione della Convenzione medesima. Sulla base dell'articolo 12 della Convenzione, nel settembre 2012, a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva del Gruppo di ispezione presso i laboratori nazionali, il Comitato permanente della Convenzione ha dato mandato al Segretariato di richiedere al Depositario dell'intesa (il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia) di consultare gli Stati membri della Convenzione per invitare l'Italia ad aderirvi. L'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018, a seguito di una lunga e impegnativa trattativa diplomatica sul veto posto dalla Repubblica Ceca per questioni tecniche superate solo nel giugno 2017.
  Rileva che il testo della Convenzione è costituito da 15 articoli, un breve preambolo e due allegati tecnici. Inoltre, la Convenzione è integrata da una raccolta di documentazione relativa a: Raccolta di decisioni su materie tecniche connesse agli allegati I e II alla Convenzione; Raccolta di atti del Comitato permanente.
  Per quanto attiene ai contenuti dell'Accordo, in primo luogo fa presente che il suo ambito è strettamente limitato al controllo del contenuto di metallo prezioso e non incide sulla salubrità, la sicurezza o su altri aspetti degli oggetti stessi. A tale scopo, il testo prevede l'introduzione del primo marchio di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (Common Control Mark) – che indica il metallo prezioso Pag. 200e la sua finezza. Gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrassegnate con il marchio comune di controllo circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marcature, se tali articoli sono idonei per il mercato interno. Il marchio comune di controllo è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità.
  Osserva che la Convenzione consente agli uffici di controllo nazionali designati ai sensi della Convenzione stessa di applicare il marchio di controllo comune ad articoli di platino, oro, palladio e argento, dopo averne verificato la finezza secondo i metodi di prova concordati. In particolare, evidenzia le disposizioni di cui all'articolo 3, che fissano le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefìci derivanti dalla Convenzione, segnatamente: essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato; soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla Convenzione; essere stati controllati secondo le norme e le procedure previste dalla Convenzione; recare i marchi prescritti dalla Convenzione. Inoltre, il secondo paragrafo del medesimo articolo precisa che i benefìci non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subìto la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti.
  Ricorda poi che l'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione. Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti.
  Precisa che l'articolo 6 della Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa, senza che ciò ne ostacoli indebitamente l'importazione o la commercializzazione.
  Sottolinea che l'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti debbano avere – o, in mancanza, dotarsi di – una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio. Il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano a perseguire, ai sensi della propria normativa nazionale, l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio della Convenzione.
  Segnala quindi che l'articolo 10 istituisce il Comitato permanente (Standing Committee), in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, mentre l'articolo 11 disciplina la procedura di modifica del testo della Convenzione e degli Allegati. Gli articoli da 12 a 15 recano le disposizioni finali, mentre l'Allegato I fornisce le definizioni dei termini utilizzati e precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefìci della Convenzione e l'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, che si compone di sei articoli, segnala che l'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio «Italia Turrita» disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che li identifica in modo univoco, come richiesto dalla Convenzione. L'articolo 4 indica la copertura finanziaria mentre l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti attuativi diversi da quelli considerati nell'articolo 4. L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.
  Ricorda, in chiusura, che i metalli preziosi e le loro leghe sono disciplinati dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, che reca la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Tale disciplina rappresenta un'organica definizione degli aspetti che costituiscono i presupposti per la lecita circolazione dei metalli preziosi e stabilisce le condizioni per Pag. 201lo svolgimento dell'attività di coloro che operano con questa particolare materia prima. Evidenzia che il decreto legislativo rappresenta una garanzia sia per gli operatori economici sia per i consumatori. Completa il quadro normativo il regolamento applicativo emanato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.
C. 3308 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Anna Laura ORRICO (M5S), relatrice, accingendosi a illustrare, sinteticamente, i contenuti dell'Accordo in titolo, ricorda, preliminarmente, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza dell'8 settembre 2009 – causa C-478/07 – ha stabilito che le disposizioni di un Accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i Trattati dell'Unione. Nella sentenza del 6 marzo 2018, causa C-284/16, la medesima Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del Trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro della stessa Unione. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali.
  Fa quindi presente che gli Stati membri hanno l'obbligo di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione e che alcuni Trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, compresa la relativa clausola di caducità, sono già stati denunciati bilateralmente, e che altri lo sono stati unilateralmente ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità.
  Sottolinea che l'Accordo in esame è stato direttamente concluso dagli Stati membri dell'Unione europea e non vede come parte contraente l'Unione, come invece avviene negli accordi misti. La stessa Commissione europea, pur avendo fornito sostegno ed assistenza durante tutte le fasi negoziale, non è parte firmataria del trattato. L'Accordo è finalizzato ad estinguere tutti i BIT interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo. Prevede, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti.
  Fa presente che il testo è composto da quattro sezioni suddivise in diciotto articoli, introdotti dal preambolo: definizioni (sezione I, un articolo); estinzione dei trattati bilaterali di investimento (sezione 2, tre articoli); azioni intentate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento (sezione 3, sei articoli); disposizioni finali (sezione 4, otto articoli). L'Accordo comprende, inoltre, due allegati. Il primo, l'Allegato A, reca l'elenco dei Trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo: nell'elenco non figurano Accordi sottoscritti dal nostro Paese. Il secondo allegato raccoglie l'elenco dei Trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità. In questa elencazione figurano tre Accordi bilaterali sottoscritti dal nostro Paese, rispettivamente con Malta (1967), Bulgaria (1988) e Slovenia (2000). Pag. 202
  Osserva che particolare rilievo assume la sezione 2: in particolare, l'articolo 2, che dichiara l'estinzione dei Trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo di cui all'allegato A. L'articolo 3 dichiara l'estinzione della clausola di caducità contenuta nei Trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti di cui all'allegato B, in alcuni dei quali, alla data in cui sarà concluso l'Accordo, potrà risultare ancora in vigore una clausola di caducità. L'articolo 4, invece, conferma che le clausole compromissorie dei Trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e sono, pertanto, inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità la clausola compromissoria non può fungere da base giuridica per il procedimento arbitrale. Lo stesso articolo 4, inoltre, stabilisce che le suddette estinzioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
  Per quanto attiene alle azioni intentate ai sensi dei Trattati bilaterali di investimento, segnala che l'articolo 5 stabilisce che le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale, mentre l'articolo 6 fa salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli di una controversia promosse prima del 6 marzo 2018.
  Segnala che l'articolo 7 obbliga le Parti contraenti che siano parti di un Trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali pendenti o di nuovi procedimenti arbitrali, nonché delle conseguenze giuridiche derivanti dalla citata sentenza del 2018, in particolare delle estinzioni di cui all'articolo 4. Qualora le parti contraenti siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un Trattato bilaterale di investimento, esse sono obbligate a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un Paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.
  Sottolinea poi che l'articolo 8 stabilisce che ai procedimenti arbitrali pendenti si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 10, prevedendo che le stesse disposizioni si applicano anche in caso di eventuali domande riconvenzionali. L'articolo consente, inoltre, alle parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole.
  In tal senso segnala che l'articolo 9 consente all'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato «dialogo strutturato». La procedura può essere avviata soltanto nei sei mesi successivi all'estinzione, ai sensi dell'Accordo, del Trattato bilaterale di investimento in forza del quale era stato proposto il procedimento arbitrale pendente. Precisa che un facilitatore imparziale sorveglia la procedura di risoluzione della controversia al fine di ottenere una composizione extra-giudiziale ed extra-arbitrale amichevole, lecita ed equa tra le parti della controversia già oggetto di procedimento arbitrale. La procedura di risoluzione è svolta in modo imparziale e riservato. Il facilitatore è designato di comune accordo dall'investitore e dalla Parte contraente interessata che agisce in qualità di convenuto nel procedimento arbitrale pendente di cui trattasi. Il facilitatore è scelto tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità e che posseggano tutte le qualifiche necessarie, tra cui una profonda conoscenza del diritto dell'Unione europea. Ricorda che il facilitatore organizza secondo imparzialità i negoziati per la risoluzione della controversia e coadiuva le Parti ai fini di una composizione amichevole entro sei mesi dalla sua nomina o entro un termine più lungo, se così convengono le Parti. Se non giungono a una composizione amichevole entro il termine stabilito, le Parti della procedura hanno un mese per proporre un regolamento della controversia che ritengano accettabile. Entro un mese dalla comunicazione delle proposte il facilitatore presenta per iscritto la proposta modificata definitiva di composizione amichevole. La Pag. 203Parte della procedura che non accetti la proposta definitiva comunica all'altra Parte senza ritardo e per iscritto le ragioni di tale decisione. Se vi è accordo sui termini della composizione, le Parti della procedura li accettano senza ritardo in modo giuridicamente vincolante.
  Fa poi presente che l'articolo 10 conferisce all'investitore la possibilità di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa già oggetto di procedimento arbitrale pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione. I termini per accedere sono quelli previsti dall'ordinamento nazionale per accedere ai giudici nazionali e si considerano a decorrere dalla data in cui l'investitore rinuncia al procedimento arbitrale pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e in cui si impegna ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale, e hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile. Per fruirne l'investitore deve rinunciare al procedimento arbitrale pendente e a tutti i diritti e tutte le pretese ai sensi del pertinente Trattato bilaterale di investimento, ovvero all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e si deve impegnare ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale nei sei mesi successivi all'estinzione del pertinente Trattato bilaterale di investimento o al fallimento del dialogo strutturato. L'accesso al giudice nazionale è finalizzato a far valere una pretesa in forza del diritto nazionale o dell'Unione europea e, se del caso, non deve essere stato concluso nessun accordo transattivo in esito al dialogo strutturato.
  Ricorda, infine, che gli articoli da 11 a 18 recano disposizioni sul funzionamento dell'accordo e sulla sua entrata in vigore.
  Passando al disegno di legge di ratifica, segnala che si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 4 dispone sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.
C. 3324 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Anna Laura ORRICO (M5S), relatrice, espone in sintesi i contenuti dell'Accordo tra la Commissione europea ed il nostro Paese che disciplina la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC), ospitato presso il Centro Spaziale «Pietro Fanti», nel Fucino, in Abruzzo, gestito da Telespazio s.p.a., preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo e che, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo. Evidenzia che l'esigenza di concludere un simile Accordo discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo abruzzese le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. La sottoscrizione di tale intesa si pone, dunque, quale passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo, che costituisce una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un GNSS per usi civili. Pag. 204
  Fa presente che l'Accordo è composto da un preambolo, venti articoli e due allegati. L'articolo 1 dà un quadro delle terminologie utilizzate, l'articolo 2 definisce il suo oggetto e l'articolo 3 ribadisce che il Centro di controllo Galileo (GCC) ha sede all'interno del Centro spaziale «Pietro Fanti», rinviando all'Allegato 2 per l'individuazione dei relativi spazi (articolo 3).
  Segnala che agli articoli 4 e 5 vengono definite le responsabilità delle parti contraenti, stabilendo per l'Italia l'impegno a mettere a disposizione della Commissione europea, senza oneri, la sede del GCC e a garantirne la manutenzione. L'articolo 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della struttura al cui interno è situato il GCC, l'Unione europea è invece proprietaria delle apparecchiature e della strumentazione del GCC.
  Osserva che ulteriori disposizioni regolano l'uso e l'accesso alla sede, riconoscendo alla Commissione europea il diritto ad un uso esclusivo della struttura, impegnando l'Italia a fornirle adeguata protezione (articolo 7) e stabilendo altresì l'inviolabilità del Centro (articolo 9). Segnala che la Relazione che accompagna il provvedimento precisa che al momento non è previsto che presso il GCC prestino servizio funzionari europei, ma solo dipendenti di Telespazio S.p.A.: tuttavia l'articolo 8 prevede la possibilità di concludere accordi addizionali tra le Parti per il distaccamento di personale e rinvia la declinazione puntuale delle norme del Protocollo relative a privilegi e immunità del personale ad accordi da concludere successivamente. L'articolo 10 impegna l'Italia a consentire e proteggere le comunicazioni connesse con il funzionamento del GCC mentre l'articolo 11 stabilisce che la bandiera dell'Unione europea è esposta all'esterno della sua sede.
  Con riferimento al trattamento fiscale, evidenzia che l'articolo 12 prevede che gli averi e i beni dell'Unione europea, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione diretta, nonché dalle accise e dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione è previsto valga per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.
  Osserva che gli articoli successivi disciplinano le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC (articolo 13), i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare al GCC per garantirne il funzionamento (articolo 14), gli obblighi di cooperazione dello Stato ospitante con la Commissione (articolo 15), e rinviano ai due allegati in relazione ai requisiti tecnici applicabili allo Stato ospitante e alle planimetrie della sede del GCC (articolo 16).
  In ultimo fa presente che, dopo aver disciplinato le modalità di comunicazione tra Italia e Commissione europea e richiamato il diritto applicabile e stabilito le modalità di soluzione delle eventuali controversie (articoli 17-19), l'Accordo reca le disposizioni finali, relative – fra le altre – all'estensione dei benefici dell'Accordo all'Agenzia del GNSS europeo (articolo 20).
  Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato in prima lettura il 13 ottobre 2021, ricorda che si compone di 4 articoli; gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante, rimandando ad una apposita convenzione tra esso e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l'articolo 4 dispone circa l'entrata in vigore della legge.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
C. 3325 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 205

  Anna Laura ORRICO (M5S), relatrice, esponendone sinteticamente i contenuti, evidenzia che gli obiettivi principali dell'Accordo in titolo, frutto di un iter negoziale avviato nel 2013, sono quelli del rafforzamento e dell'intensificazione del dialogo su numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse tra Unione europea e Giappone, tra cui i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. L'Accordo di partenariato strategico ribadisce altresì l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e prevede la possibilità di sospensione dell'applicazione dell'Accordo stesso in caso di violazione di elementi essenziali, quali la clausola sui diritti umani o quella in materia di non proliferazione.
  Osserva, preliminarmente, che l'Accordo, composto di cinquantuno articoli, dopo aver definito finalità e i princìpi generali che lo regolano (articolo 1) e aver richiamato i valori che lo informano in tema di democrazia, promozione della pace, gestione delle crisi, terrorismo, armi e multilateralismo (articoli 2-10), prevede che si realizzi un costante scambio di informazioni fra le Parti mediante dialoghi regolari (articolo 11), un'azione coordinata in materia di gestione delle catastrofi umanitarie (articolo 12), un impegno condiviso per la crescita sostenibile (articolo 13), nonché una intensificazione della cooperazione bilaterale nei settori scientifico e tecnologico, dei trasporti e industriale ed in ambito doganale (articoli 14, 15, 17 e 18). In tal senso, in particolare, segnala che: nel quadro stabilito dall'articolo 13, le Parti si scambiano informazioni e esperienze al fine di promuovere una crescita sostenibile ed equilibrata, favorire l'occupazione, combattere tutte le forme di protezionismo e garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità dei bilanci; in forza dell'articolo 14 si impegnano a migliorare le priorità di reciproco interesse già definite a livello bilaterale nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009; nel quadro dell'articolo 16, inoltre, le Parti attraverso un dialogo regolare intensificano lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e attività nel settore spaziale; per migliorare la competitività delle loro imprese, le Parti promuovono la cooperazione industriale in ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime (articolo 17).
  Fa presente che ulteriori disposizioni riguardano la cooperazione in diversi ambiti settoriali, dalla materia fiscale al turismo, dal settore delle tecnologie dell'informazione a quello della tutela dei consumatori, fino alle politiche ambientali (articoli 19-25). In tali ambiti, in forza dell'articolo 19 le Parti aumentano la cooperazione in materia fiscale incoraggiando i Paesi terzi ad aumentare la trasparenza e ad eliminare le pratiche fiscali dannose, mentre all'articolo 20 si stabilisce un'intensificazione della cooperazione per favorire lo sviluppo sostenibile del turismo fra le Parti. Inoltre con l'articolo 21 le Parti convengono di scambiare opinioni per intensificare la cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare con riferimento a comunicazioni elettroniche, interconnessione delle reti di ricerca, promozione delle attività di ricerca e innovazione e standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie mentre, sulla base di quanto previsto all'articolo 22, le Parti intensificano la collaborazione in materia di tutela dei consumatori. Evidenzia poi che, nel quadro delle politiche ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 23, le Parti intensificano scambi di opinioni ed informazioni e rafforzano la cooperazione in settori quali l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, la conservazione e Pag. 206la gestione sostenibile delle foreste, compreso il disboscamento illegale. L'articolo 24 fa invece stato della necessità di adottare misure urgenti per la riduzione delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, impegnando le Parti ad assumere un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, attraverso azioni a livello nazionale e internazionale. Le Parti collaborano nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per conseguire gli obiettivi fissati nel quadro dell'Accordo di Parigi. Le Parti si adoperano per uno scambio di esperienze inerenti le politiche urbane, per affrontare sfide comuni quali quelle derivanti dalle dinamiche demografiche e dai cambiamenti climatici, incoraggiando gli scambi con le amministrazioni locali o le autorità comunali (articolo 25).
  Sottolinea anche la rilevanza delle previsioni circa l'impegno delle Parti ad intensificare la cooperazione in materia di energia, agricoltura, pesca, affari sociali, sanità e giustizia (articoli 26-32), nonché nei settori della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio e alle droghe illecite (articoli 33-35). Evidenzia, in particolare, che in materia di energia, grazie all'articolo 26 le Parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, il coordinamento nei consessi e nelle organizzazioni internazionali.
  Segnala poi che l'Accordo prevede inoltre che le Parti rafforzino la cooperazione nel settore dei diritti umani e garantiscano la libera circolazione delle informazioni all'interno di ciberspazio, potenziando al contempo la cyber-sicurezza e contrastando la criminalità informatica (articolo 36). Ulteriore impegno viene garantito per la promozione del dialogo sulle politiche in materia di migrazione (articolo 38), per la protezione dei dati personali (articolo 39), per la cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport (articolo 40) e per il rafforzamento degli scambi in ambito culturale (articolo 41).
  Sottolinea che ad un apposito Comitato misto, composto da rappresentati delle Parti, sono affidate funzioni di coordinamento del partenariato globale, nonché è attribuito il compito di decidere in ordine a settori aggiuntivi di cooperazione, di offrire garanzia sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo e di adoperarsi a risolvere eventuali controversie interpretative o attuative (articolo 42). L'articolo 43 stabilisce l'iter da seguire per la risoluzione di eventuali controversie circa l'applicazione dell'Accordo mentre gli articoli dal 44 al 51 stabiliscono le disposizioni finali, definendo i tempi e procedure per l'entrata in vigore, l'estensione del regime di applicazione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore definitiva, le modalità di notifica e di denuncia, il regime di adattamento in vista di future adesioni all'Unione europea e il regime di applicazione territoriale.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 13 ottobre 2021, ricordo che si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 4 dispone circa l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

  La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, ricorda che la Commissione, in data 14 luglio Pag. 2072021, ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022 e che il termine per la sua conclusione era stato originariamente fissato al 30 novembre 2021. Avverte quindi che nel dare seguito a quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 30 novembre, la Presidenza della Commissione ha acquisito l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga del medesimo termine fino al 15 gennaio 2022.
  Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

  La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 9 dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 9 dicembre 2021.

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.
(Seguito esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero).

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.