CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 9 dicembre 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, di Linda D'Ancona, magistrato sezione GIP del Tribunale di Napoli, e di Cinzia Marzia Locati, magistrato del Tribunale di Torino, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 11.20.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta antimeridiana non sono previste votazioni, ai deputati è consentita Pag. 71 la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.
C. 2933 Bruno.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale sul provvedimento.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, fa presente preliminarmente che la proposta di legge in esame si concentra sulla promozione all'interno degli istituti penitenziari di una specifica attività che, analogamente ad iniziative analoghe in ambiti diversi, contribuisce alla funzione rieducativa della pena, prevista a chiare lettere nell'ordinamento nazionale. Chiede quindi che possa essere svolto un ciclo di audizioni finalizzato ad approfondire il tema delle attività svolte all'interno delle carceri, con l'obiettivo di comprendere come rendere più efficaci la loro promozione ed il loro sostegno.

  Raffaele BRUNO (M5S), relatore, nel ringraziare la collega Varchi per l'intervento, ribadisce che con la sua proposta di legge ha inteso concentrarsi in particolare sulla promozione all'interno degli istituti penitenziari di laboratori teatrali, intesi come contenitori nei quali possono trovare ospitalità le più varie forme di arte. Fa presente altresì che la sua iniziativa nasce da un'esperienza personale maturata attraverso circa trenta incontri all'interno di venti differenti istituti penitenziari, durante i quali ha potuto sperimentare cosa accada nelle comunità carcerarie che si dedicano alle attività teatrali. Nel precisare che si è trattato di incontri importanti ed emotivamente travolgenti, tiene in particolare a condividere con la Commissione un episodio verificatosi nel carcere di massima sicurezza di Santa Maria Capua Vetere dove, in occasione di uno spettacolo teatrale, le donne carcerate si sono strette in cerchio, mano nella mano con educatori ed esponenti della polizia penitenziaria. Ritiene pertanto che tali iniziative siano molto significative e testimonino il percorso di cambiamento che interessa, oltre che le persone detenute, anche l'intera comunità carceraria, contribuendo a instaurare un clima di armonia. Riporta inoltre i dati sulla drastica diminuzione dei casi di recidiva, che passano dal 65 per cento della media nazionale al 6 per cento per i detenuti che abbiano partecipato ad attività di carattere teatrale, sottolineando come all'argomento siano stati dedicati due convegni organizzati presso le università di Roma e di Napoli, nel corso dei quali diversi esponenti del mondo accademico nonché il Garante dei diritti dei detenuti si sono espressi in favore di tali iniziative. Da ultimo tiene a ricordare come il provvedimento in esame sia salutato con favore anche dalla comunità degli artisti che da oltre trent'anni opera all'interno delle carceri.

  Mario PERANTONI, presidente, accogliendo la richiesta della collega Varchi, preannuncia lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, volto tra l'altro a consentire a tutti i colleghi di venire a conoscenza delle esperienze che il relatore i condividere con la Commissione. Fa presente che le modalità per lo svolgimento di tali audizioni verranno concordate in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 11.25.

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DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere nella seduta di domani, venerdì 10 dicembre.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, il disegno di legge C. 3354 di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose». Il decreto-legge, trasmesso per la conversione in prima lettura alla Camera dei deputati, si compone di 52 articoli, compreso l'ultimo che ne dispone l'entrata in vigore, ed è ripartito in 5 titoli, suddivisi in 16 capi. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, fa presente che in questa sede si soffermerà principalmente ad illustrare i profili di competenza della Commissione Giustizia. Il Titolo I, che reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021, consta di 6 capi. Il Capo I, dedicato al turismo, comprende gli articoli da 1 a 4; il Capo II (articoli 5 e 6) è relativo alle infrastrutture ferroviarie, all'edilizia giudiziaria; il Capo III, composto dall'articolo 7, dispone in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale; il Capo IV (articolo da 8 a 10) reca le disposizioni relative alle procedure di spesa; il Capo V, che comprende l'articolo 11, è relativo alle zone economiche speciali; ed il Capo VI (articoli da 12 a 15) si occupa di università e ricerca. Per quanto attiene dunque alle disposizioni contenute nel Titolo I, che investe profili di competenza della Commissione Giustizia, fa presente che l'articolo 6 del decreto-legge, modificando il decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto «decreto governance PNRR»), modifica i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziari. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame introduce il nuovo articolo 48-bis nel citato decreto-legge n. 77 del 2021 la cui finalità, enunciata al comma 1, è quella di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie nonché all'edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto. Il comma in esame precisa che nell'ambito di applicazione della disciplina acceleratoria in questione sono compresi anche gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal Piano nazionale complementare (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Per la finalità indicata, il citato comma 1 dispone le modalità attraverso le quali possa avvenire l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori. Il comma 2 del nuovo articolo 48-bis reca una disposizione che riguarda solamente gli interventi di edilizia giudiziaria. Per tali interventi, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche – cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante –, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il comma 3 del nuovo articolo 48-bis reca disposizioni finalizzate all'accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione della disciplina generale della VIA recata dal Codice dell'ambiente. Il successivo comma 4 prevede, per i progetti di interventi di cui al comma 1, la riduzione da 60 a 45 giorni del termine (previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 25 del codice dei contratti pubblici) per la Pag. 73richiesta di attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Lo stesso comma dispone inoltre che le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1. Il comma 5 è relativo alla verifica del progetto da porre a base dell'affidamento mentre il comma 6 reca dei limiti al campo di applicazione del nuovo articolo 48-bis relativamente ad alcuni interventi ferroviari. L'articolo 6 del decreto-legge in esame, inoltre, al comma 2, dispone che le norme recate dal nuovo articolo 48-bis introdotto dal comma 1 non si applicano agli interventi per la realizzazione del «Parco della Giustizia di Bari», già disciplinati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 121 del 2021. Il Titolo II del decreto-legge in conversione, recante ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR, consta di 5 capi. Il Capo I (articoli da 16 a 19) è relativo all'ambiente; il Capo II, che comprende gli articoli da 20 a 23, è relativo all'efficientamento energetico, alla rigenerazione urbana, alla mobilità sostenibile, alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale; il Capo III, che è composto dagli articoli da 24 a 26, dispone in materia di scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari; il Capo IV reca misure in materia di servizi digitali (articoli da 27 a 30) e il Capo V (personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile) comprende gli articoli da 31 a 40. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Giustizia contenuti nel Titolo II, evidenzia che l'articolo 16, al fine di recare norme in materia di risorse idriche, novella diversi provvedimenti. In particolare, le lettere a) e b) del comma 5 inaspriscono – rispettivamente – le sanzioni previste dal comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 del regio decreto n. 1775 del 1933 (testo delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) per la violazione del divieto – recato dal comma 1 del medesimo articolo 17 – di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Per tale violazione, il vigente comma 3 prevede che l'Amministrazione competente disponga la cessazione dell'utenza abusiva e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro (importi innalzati rispettivamente a 4.000 e 40.000). Nei casi di particolare tenuità si dispone l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro (valori innalzati rispettivamente a 400 e 2.000). In proposito, evidenzia che la relazione illustrativa del decreto-legge, in relazione al citato comma 5, che si prefigge di dare attuazione alla misura M2-C4-4 – Riforma 4.2 del PNRR – che prevede, tra l'altro, di intervenire sul sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua – afferma che si dispone l'incremento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dall'ordinamento per l'estrazione illecita di acqua pubblica. Segnala, inoltre, che l'articolo 35 del decreto-legge reca disposizioni concernenti il rafforzamento organizzativo in materia di giustizia. In particolare, il comma 1 è volto a modificare il comma 12-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, che prevede una disciplina specifica per il reclutamento del personale dell'ufficio del processo, con riguardo agli uffici giudiziari siti nella Regione Trentino Alto Adige. La modifica è volta a specificare che la riserva di posti su base linguistica riguardante il reclutamento di personale da assegnare all'ufficio del processo (previsto all'articolo 11 del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021) è circoscritta alla sola Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, in conformità con quanto previsto dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il comma 2 reca alcune modifiche agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con riguardo all'attribuzione di nuove funzioni e alla creazione di uno specifico dipartimento al quale affidare le stesse. In particolare, la lettera a), n. 3), aggiunge alle attribuzioni del Ministero della giustizia – previste dalle lettere da a) a d) del comma 3 del citato articolo 16 – quelle relative ai servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi Pag. 74statistica e le politiche di coesione. I compiti e le funzioni che pertengono a questa nuova area funzionale sono specificati all'interno della nuova lettera d-bis) e riguardano: la gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; la gestione della raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; l'implementazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; il monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. Le modifiche all'articolo 16 apportate dai numeri 1) e 2) della lettera a), sono di mero coordinamento.
  La lettera b) inserisce invece, nell'articolo 16, il nuovo comma 3-bis, in cui si stabilisce che il Ministero della giustizia, per poter esercitare i compiti e le funzioni che gli sono attribuiti, accede direttamente ai dati riguardanti tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, compresi quelli raccolti dagli uffici giudiziari, fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 193 del 2009, ai sensi del quale la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia sono stabilite da apposito regolamento, emanato dal Ministro della giustizia. La lettera c) del comma 2, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 300 del 1999, porta da quattro a cinque il numero dei dipartimenti in cui si articola il Ministero della giustizia, istituendo dunque un nuovo dipartimento, al quale sono affidati i compiti e le funzioni relativi alla transizione digitale della giustizia. Per il funzionamento della nuova struttura dipartimentale, al comma 3 si provvede ad istituire, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, tre posti di livello dirigenziale ad essa destinati, ovvero: un posto di Capo dipartimento; un posto di vice Capo dipartimento; un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento. A completamento della dotazione organica del personale dirigenziale del suddetto dipartimento, si prevede inoltre la stabilizzazione della struttura di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Complessivamente, quindi, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria risulta incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale. Il comma 4 istituisce, nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, una struttura per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Trattandosi di una struttura di livello dirigenziale generale, è altresì previsto l'aumento di una unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, al comma 5 si prevede l'aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia nonché del regolamento sugli uffici di diretta collaborazione. La disposizione specifica che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022» i suddetti regolamenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sui decreti prima della loro adozione. Si tratta dunque di una deroga temporanea (fino al 30 giugno 2022) a quanto previsto, in via generale, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale dispone che l'organizzazione, la dotazione organica e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, siano disciplinati mediante regolamenti di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica ex articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Il comma 6 reca gli stanziamenti Pag. 75a copertura degli interventi previsti dai commi precedenti. Gli oneri sono coperti mediante riduzione: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si tratta peraltro, come ricordato nella relazione tecnica, di risorse ordinariamente iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, unità di voto (U.d.V) 1.2 – Giustizia civile e penale – centro di responsabilità (CDR) «Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» – Azione «Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia» – capitoli 1501 e 7203; dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35 non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 7 riguarda il reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo amministrativo, ed è volto a individuare soluzioni alternative per garantire il reclutamento delle 356 unità previste dal decreto-legge n. 80 del 2021 nell'ipotesi in cui i concorsi espletati in base a tale provvedimento d'urgenza non consentano di coprire tutti i posti messi a concorso. In particolare, in base al comma 7, se non tutti i posti sono stati coperti, l'Amministrazione può reclutare le unità mancanti scegliendo una delle seguenti modalità: mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie; mediante una nuova procedura concorsuale, basata sulla sola prova scritta, alla quale potranno partecipare «i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando». La disposizione, dunque, consente al Segretariato della giustizia amministrativa di valutare se sia possibile attingere dalla lista degli idonei (quasi integralmente relativi alla professionalità di funzionario amministrativo) ovvero se non occorra una nuova procedura concorsuale aperta ai soli esclusi dalla prova scritta dei concorsi banditi a giugno. A tale nuova procedura potranno essere ammessi un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. In entrambi i casi il Segretariato dovrà provvedere «a parità di spesa» e dunque con le risorse già stanziate dal decreto-legge n. 80 del 2021. Il Titolo III (gestioni commissariali, imprese agricole, e sport) consta di 3 Capi: il Capo I, che comprende gli articoli da 41 a 44, è relativo alle gestioni commissariali e all'Alitalia; il Capo II, composto dall'articolo 45, riguarda le imprese agricole; il Capo III, recante l'articolo 46, è relativo allo sport. Il Titolo IV, di interesse della Commissione giustizia, consta di un solo capo (articoli da 47 a 49) e reca disposizioni in materia di investimenti e di rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia. In particolare, l'articolo 47 modifica l'articolo 34-bis del codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, coordinandone il contenuto con la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle medesime aziende e disciplinate dal successivo articolo 49 del decreto-legge. Rispetto alla disciplina previgente, il decreto-legge in conversione: prevede, inserendo un periodo al comma 1 del citato articolo 34-bis, che il controllo giudiziario di cui al medesimo articolo possa essere disposto dal Tribunale anche in sostituzione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'articolo 94-bis del codice antimafia; Pag. 76modificando il comma 6 del citato articolo 34-bis del codice antimafia, integra l'elenco dei soggetti che devono essere sentiti dal Tribunale al fine di decidere se concedere all'impresa il controllo giudiziario, in attesa che sia decisa l'impugnativa dell'interdittiva antimafia. In particolare, oltre al procuratore distrettuale competente e agli altri soggetti interessati, il decreto-legge specifica che deve essere sentito anche il prefetto che ha pronunciato l'informazione antimafia interdittiva; sostituendo il comma 7 del citato articolo 34-bis del codice antimafia, specifica che quando il tribunale applica gli istituti dell'amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 34 del medesimo codice o del controllo giudiziario previsto dallo stesso articolo 34-bis non si sospendono solo gli effetti dell'interdittiva antimafia, ma anche i termini concessi al prefetto per disporre le necessarie verifiche e rilasciare l'informazione antimafia. Il nuovo comma 7, inoltre, demanda alla cancelleria del tribunale il compito di comunicare al prefetto l'applicazione degli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, affinché egli possa conseguentemente aggiornare la banca dati nazionale della documentazione antimafia, e stabilisce che l'applicazione degli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario deve essere valutata al fine di disporre, nei 5 anni successivi, l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94-bis del codice. L'articolo 48 introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia. Nel dettaglio l'articolo 48, comma 1, lettera a), modifica il comma 2-bis dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), in materia di informativa antimafia. Il decreto-legge oltre a riscrivere il comma 2-bis dell'articolo 92 del codice antimafia introduce nell'articolo due ulteriori nuovi commi (da 2-ter a 2-quater), che, come precisa anche la relazione illustrativa, introducono «il principio del contraddittorio, mediante la notifica all'impresa sotto indagine di un “preavviso di interdittiva o della misura amministrativa di prevenzione collaborativa” (ispirato al preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, con il riconoscimento di un termine breve (non superiore a 20 giorni) per la richiesta di audizione e la produzione di memorie esplicative da parte dell'impresa destinataria»). Più nel dettaglio il nuovo comma 2-bis prevede che il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'interdittiva antimafia ovvero per procedere all'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a 20 giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione. La disposizione precisa che in ogni caso non possono formare oggetto della comunicazione elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine entro il quale il prefetto deve rilasciare l'informazione antimafia (ex articolo 92, comma 2, del codice antimafia). La procedura del contraddittorio deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione (comma 2-bis). Ai sensi del nuovo comma 2-ter dell'articolo 92 del codice antimafia al termine della procedura in contraddittorio, il prefetto può: rilasciare un'informazione antimafia liberatoria; disporre l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94-bis del codice antimafia, in caso di agevolazione occasionale, introdotta dalla nuova disposizione; adottare l'informazione antimafia interdittiva, valutando la sussistenza dei presupposti per le misure – nomina di un commissario o rinnovazione degli organi sociali – di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, informando Pag. 77tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Il comma 2-quater precisa che possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia, nel periodo tra la ricezione della comunicazione e la conclusione della procedura in contraddittorio, i seguenti elementi: il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza; la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie; il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa.
  Il decreto-legge in conversione interviene conseguentemente anche sulla rubrica dell'articolo 92, inserendovi l'esplicito riferimento al «contraddittorio» nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia (comma 1, lettera a)).
  L'articolo 48, comma 1, lettera b), modifica il comma 7 dell'articolo 93 del codice antimafia intervenendo, in particolare, sulla facoltà del prefetto di audire i soggetti interessati prima del rilascio della informazione antimafia. Il nuovo comma 7 dell'articolo 93 del codice antimafia prevede che il prefetto competente all'adozione dell'informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
  L'articolo 49 introduce nel codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili, in alternativa all'interdittiva antimafia, allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. In particolare, l'articolo 49 inserisce nel codice antimafia l'articolo 94-bis recante «Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale». Nei casi in cui il prefetto accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa l'osservanza, per un periodo non inferiore a 6 e non superiore a 12 mesi, di una serie di stringenti misure di controllo «attivo» che consentono alla medesima impresa di continuare a operare sotto la stretta vigilanza dell'Autorità statale. Le misure di controllo applicabili sono: l'adozione e l'attuazione di misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente), 7 (Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli organizzativi dell'ente) e 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) del decreto legislativo n. 231 del 2000, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; la comunicazione al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro 15 giorni dal loro compimento, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, degli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa; la comunicazione, nel caso di società di capitali o di persone, al gruppo interforze di eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi; la comunicazione al gruppo interforze di contratti di associazione in partecipazione stipulati; l'utilizzazione di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione, nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti Pag. 78dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le modalità per la tracciabilità dei flussi indicate nella stessa norma.
  Il prefetto, inoltre, può nominare esperti (di numero non superiore a 3) individuati nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, ponendo i relativi oneri a carico dell'impresa. Questi esperti, che devono essere scelti tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, hanno il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010, relativo ai compensi spettanti agli amministratori giudiziari. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione. Le predette misure sono annotate in un'apposita sezione della Banca Dati Nazionale Antimafia, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di protocolli di legalità (ex articolo 83-bis del codice Antimafia), e cessano di produrre effetti se il tribunale dispone il controllo giudiziario nominando un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero (ex articolo 34-bis, comma 2, lettera b) del codice Antimafia). Del periodo di esecuzione delle misure può tenersi comunque conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario. Alla scadenza del termine di durata delle misure, il prefetto ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
  Il comma 2 dell'articolo 49 reca una disposizione transitoria, ai sensi della quale le disposizioni in esame si applicano anche ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo, è stato effettuato l'accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia. Il Titolo V, in fine, che consta di un solo Capo, composto dagli articoli da 50 a 52, reca abrogazioni e disposizioni finali.
  Da ultimo, invita i colleghi a farle pervenire entro la giornata odierna eventuali osservazioni ai fini della predisposizione della proposta di parere, che come rammentato dal presidente, sarà posta in votazione nella seduta di domani.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere oggi, nella seduta già prevista alle 14.
  In sostituzione del relatore, onorevole Di Sarno, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni di merito VI e XI, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, approvato dal Senato il 2 dicembre scorso. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione del provvedimento, che nel corso dell'esame da parte del Senato è stato modificato anche attraverso l'introduzione di numerosi ulteriori articoli, fa presente che Pag. 79in questa sede si limiterà ad illustrarne brevemente i contenuti, concentrandomi sui profili di competenza della Commissione Giustizia. A tal fine segnala in primo luogo l'articolo 3-bis introdotto dal Senato che è volto a stabilire l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo nonché a circoscrivere i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. La disposizione in esame modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di formazione e contenuto dei ruoli, introducendo un nuovo comma 4-bis che dispone, al primo periodo, che l'estratto di ruolo (ovvero il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall'ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento), che non costituisce un atto di riscossione e che non contiene alcuna pretesa esattiva, né impositiva, non è impugnabile. La norma appare volta a contrastare la proliferazione avvenuta negli ultimi anni di controversie di impugnazione degli estratti di ruolo, in particolare dopo l'emanazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 19704/2015, con la quale è stata ritenuta «ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario». Tale interpretazione è stata confermata anche dalla recente ordinanza della Corte di cassazione n. 27860 del 12 ottobre 2021, nella quale si sottolinea che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte, benché l'estratto di ruolo non sia atto autonomamente impugnabile, in quanto documento interno all'amministrazione, il contribuente debitore può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione, a prescindere dalla notificazione della cartella congiuntamente all'estratto di ruolo, se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, di questa per un vizio di notifica. A tale proposito nella relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria (30 giugno 2021) si rappresenta che circa il 40 per cento delle cause contro l'Agente della riscossione consegue all'impugnazione di estratti di ruolo relativi a crediti affidati all'Agente della riscossione fin dall'anno 2000, riportati in oltre 137 milioni di cartelle di pagamento, e determina ingenti costi gestionali ed amministrativi per il presidio dei relativi contenziosi. Il secondo periodo del nuovo comma 4-bis chiarisce che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (articolo 48-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602); per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
  Segnala inoltre i commi da 7 a 12 dell'articolo 5 che prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. L'accesso alla procedura è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito Pag. 80 utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione. Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il versamento dell'importo indicato nell'istanza può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Segnala in particolare che ai sensi del comma 11 la procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000). L'articolo 5-quinquies – introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato – nel recare un'interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, che al comma 3 dell'articolo 180 ha introdotto il citato comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011) la norma di cui al citato comma 1-ter, che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. Si applica la disciplina sanzionatoria ivi prevista. In proposito, rammento che il citato comma 1-ter, dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, oltre ad attribuire la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, pone in capo a tale soggetto responsabile, sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, la presentazione della dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Il comma reca inoltre la disciplina sanzionatoria: in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto; in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
  L'articolo 9-bis riscrive l'articolo 12-bis del c.d. decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), prevedendo l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di tale Fondo sono volte a garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019 (comma 1). Ai sensi del comma 2, con le risorse del Fondo si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno fino ad un massimo di Pag. 81mensilità stabilite con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con tale decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti altresì i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti per l'accesso al Fondo e l'erogazione dei contributi (comma 3). Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti da tale articolo. L'articolo 13, modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Segnala in particolare a tale proposito che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 sostituisce l'articolo 14 del predetto decreto legislativo relativo ai «provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori». Tale nuovo articolo prevede al comma 1 che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Restano ferme, in tal caso, le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 14, nel quale, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevista in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I (rispettivamente, fattispecie di «Mancata formazione ed addestramento» e di «Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto») e può essere accompagnato da specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 14, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta tali provvedimenti per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, detti provvedimenti, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. I poteri relativi alla emanazione di provvedimenti di sospensione spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito i accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (comma 8). Avverso i provvedimenti adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, Pag. 82 il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. In caso di non ottemperanza al provvedimento di sospensione, il comma 15 prevede che il datore di lavoro è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. L'emissione del decreto di archiviazione comporta la decadenza dei provvedimenti di cui sopra, fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d) (commi 1,3, 4, 8, 14, 15 e 16 del nuovo articolo 14). Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici e, a tal fine, il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, perché quest'ultimo possa adottare il suddetto provvedimento interdittivo (comma 2 del nuovo articolo 14).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 14.

  La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Di Sarno, impossibilitato a partecipare alla seduta, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Ciro MASCHIO (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.15.