CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 dicembre 2021
707.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 89

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 2 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
S. 2448 Governo.
(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il disegno di legge di bilancio per il 2022 sia, quest'anno, di dimensioni particolarmente ampie (219 articoli). Per questo motivo si soffermerà solo sulle disposizioni che appaiono suscettibili di approfondimento da parte della Commissione, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Rileva preliminarmente come il provvedimento appaia riconducibile a una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale, sia di competenza legislativa concorrente e residuale. A fronte di questo intreccio il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   il comma 1 dell'articolo 13 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto sulla programmazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese;

   il comma 1 dell'articolo 21, alla lettera d), numero 3, prevede la definizione in sede di Conferenza Stato-città delle misure per i controlli a campione in relazione al reddito di cittadinanza;

   rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI parteciperanno all'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere istituito dall'articolo 37;

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   il comma 1 dell'articolo 38 prevede il parere in sede di Conferenza unificata per l'adozione del piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle relative risorse;

   i commi 3, 8 e 9 dell'articolo 43 prevedono l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza;

   il comma 1 dell'articolo 44 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi educativi dell'infanzia;

   il comma 1 dell'articolo 45 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti al trasporto scolastico di studenti disabili;

   il comma 2 dell'articolo 49 prevede intese in sede di Conferenza unificata e in sede di Conferenza Stato-città per il riparto delle risorse del fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità;

   il comma 1 dell'articolo 65 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori;

   il comma 1 dell'articolo 89 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse per la preparazione e la risposta a una pandemia influenzale per il periodo 2021-2023;

   il comma 4 dell'articolo 91 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse dedicate all'edilizia sanitaria;

   il comma 2 dell'articolo 92 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

   il comma 2 dell'articolo 139 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture chiamato a ripartire le risorse stanziate le infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane;

   il comma 1 dell'articolo 142 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM di riparto delle risorse del fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche istituito dalla disposizione;

   il comma 1 dell'articolo 157 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto del fondo per il controllo delle specie esotiche invasive;

   il comma 1 dell'articolo 165 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto del fondo per l'attuazione della strategia forestale nazionale;

   il comma 1 dell'articolo 166 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture di riparto delle risorse stanziate per la messa in sicurezza di ponti e viadotti;

   il comma 1 dell'articolo 171 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto dell'incremento del fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali;

   il comma 1 dell'articolo 173 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse stanziate per i comuni che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

   il comma 1 dell'articolo 174 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato- Pag. 91 città per il riparto delle risorse per i comuni fino a 5000 abitanti in difficoltà economiche;

   il comma 4 dell'articolo 175 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse stanziate per l'incremento delle indennità dei sindaci;

   il comma 1 dell'articolo 177 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse del fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di reati intimidatori;

   il comma 3 dell'articolo 180 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini del riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate ad interventi di competenza delle regioni e degli enti locali.

  Invita invece a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   il comma 4 dell'articolo 42 prevede che con decreto del Ministro per le politiche giovanili possano essere definitive ulteriori misure per l'istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila; al riguardo, si valuti in particolare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che appare prevalente, con la competenza concorrente in materia di protezione civile e con quella residuale regionale in materia di assistenza;

   il comma 11 dell'articolo 43 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti i LEPS negli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza, al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto, alla luce dell'intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza residuale regionale in materia di assistenza;

   il comma 1 dell'articolo 47 prevede un decreto del Ministro del turismo per lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità; al riguardo, appare opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto alla luce delle competenze residuali regionali in materia di turismo e di assistenza coinvolte;

   il comma 1 dell'articolo 93 prevede un decreto del Ministro della salute per l'adozione del regolamento sugli standard per l'assistenza territoriale e un decreto del Ministro della salute per il riparto delle relative risorse stanziate; al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere, per entrambi i decreti, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce dell'intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza concorrente in materia di salute;

   il comma 1 dell'articolo 95 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute chiamato ad aggiornare le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero ordinario e diurno; al riguardo potrebbe risultare opportuno prevedere l'intesa in luogo del semplice parere alla luce dell'intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza concorrente in materia di salute;

   il comma 4 dell'articolo 116 prevede un decreto del Ministro della cultura per Pag. 92l'attuazione del contributo riconosciuto agli esercenti attività commerciali nei piccoli borghi e nelle aree interne; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto, alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale riconduce le misure di sostegno dell'apparato produttivo), che appare prevalente, con la competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e con la competenza residuale regionale in materia di commercio;

   il comma 1 dell'articolo 120 prevede un decreto del Ministro del turismo per il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo istituito dal medesimo articolo; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto, alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, con la competenza residuale regionale in materia di turismo;

   il comma 1 dell'articolo 131 prevede due decreti del Ministro delle infrastrutture per stabilire, rispettivamente, i criteri di riparto e gli interventi ammissibili al finanziamento dell'istituendo fondo per la strategia di mobilità sostenibile; al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere, per entrambi i decreti, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce della competenza residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale coinvolta;

   il comma 1 dell'articolo 140 prevede un decreto del Ministro dell'interno per il riparto delle risorse stanziate per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, il parere in sede di Conferenza Stato-città alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva ordine pubblico e sicurezza (alla quale è ricondotta la sicurezza stradale), della competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio e delle competenze comunali in materia urbanistica;

   il comma 3 dell'articolo 156 prevede un decreto del Ministro della transizione ecologica per il riparto delle risorse stanziate per i centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, il parere in sede di Conferenza unificata alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e delle competenze concorrenti concernenti la tutela della salute e il governo del territorio;

   il comma 1 dell'articolo 160 prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole per la gestione del fondo mutualistico nazionale contro i rischi nel settore agricolo; al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa in materia di agricoltura coinvolta.

  Segnala che sul provvedimento sono stati auditi i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'ANPCI, dell'UPI e dell'UNCEM. Tra le questioni sollevate segnala in particolare: l'esigenza di valutare l'impatto che la prevista riduzione della pressione fiscale potrà avere sulla finanza regionale e in particolare su quella delle regioni a statuto speciale; la proposta di creare presso le regioni degli «hub» di investimento per promuovere, in sinergia con gli enti locali, lo sviluppo del territorio e l'utilizzo razionale delle risorse del PNRR; l'esigenza di rifinanziare i fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti territoriali istituiti nel corso dell'emergenza sanitaria; la necessità di prorogare le compensazioni della riduzione dei ricavi tariffari per le aziende del trasporto pubblico locale; l'opportunità, in vista dell'attuazione del PNRR, di agevolare Pag. 93le assunzioni di personale specializzato degli enti locale, anche attraverso una semplificazione delle procedure; la necessità di prorogare le disposizioni relative al ristoro degli enti locali dei minori introiti dell'imposta di soggiorno e della TARI; l'esigenza di tenere al riparo gli enti locali dagli effetti del forte aumento delle tariffe elettriche; la necessità di dare completa copertura ai maggiori disavanzi determinati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021.
  Ritiene che, come di consueto, la Commissione possa richiedere alla Commissione competente in sede referente di valutare attentamente le richieste degli enti territoriali.
  Segnala, infine, come dato rilevante, che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sollecitato nella sua audizione anche l'introduzione nel provvedimento di una norma che istituzionalizzi questo organismo. Al riguardo, non ritiene però opportuno farne esplicita menzione nella proposta di parere, trattandosi di un aspetto ordinamentale meritevole di ulteriori approfondimenti e di una specifica riflessione. È infatti sicuramente vero che la Conferenza delle regioni, sempre più frequentemente citata in testi legislativi, ad esempio con riferimento alle misure di contenimento della pandemia, non possiede un'apposita disciplina legislativa. In tal senso anche la nostra Commissione ha sollecitato un approfondimento (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 23 giugno 2020 sul decreto-legge n. 33 del 2020). Si tratta però di svolgere una riflessione complessiva che inevitabilmente dovrebbe coinvolgere anche il tema della riforma e di un'eventuale costituzionalizzazione del sistema della Conferenze (Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città, Conferenza unificata). Insieme, andrebbe anche affrontato il tema dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 sulla partecipazione alla nostra Commissione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali e, in questo quadro, di quale spazio dare ai consigli regionali e ai consigli delle autonomie locali. Non ritiene, per questi motivi, che il disegno di legge di bilancio sia il veicolo migliore per affrontare il tema.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) invita a tenere in particolare considerazione l'impatto negativo della prospettata riduzione della pressione fiscale sulla finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome perché i bilanci di tali enti sono costruiti proprio a partire dal gettito fiscale. Segnala dunque la criticità che si profila. Ritiene meritevole di considerazione e di approfondimento anche il tema dell'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome che ha svolto un ruolo molto importante di raccordo tra lo Stato e le regioni nel corso della pandemia. A tale proposito auspica l'individuazione di modalità di coordinamento efficace tra gli enti territoriali che coinvolgano anche il Parlamento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore, ritiene opportuno procedere all'espressione del parere già nella seduta odierna, in modo che la Commissione bilancio del Senato abbia più tempo per valutare le indicazioni della Commissione. La Commissione questioni regionali potrà comunque esprimere un nuovo parere nel corso della seconda lettura, in modo da verificare il recepimento delle condizioni e delle osservazioni e da esaminare le ulteriori modifiche introdotte al testo.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ritiene che, a fronte di un mancato recepimento dei rilievi contenuti nel parere durante la prima lettura, il ribadirli durante la seconda lettura si rivelerà probabilmente un esercizio sterile perché in seconda lettura non saranno introdotte modifiche al testo.

  Emanuela CORDA, presidente, segnala che la Commissione non è formalmente tenuta ad esprimere il parere già nella seduta odierna, tuttavia farlo potrebbe effettivamente consentire un più approfondito esame da parte della Commissione bilancio del parere.

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  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) rileva come le istanze degli enti territoriali siano probabilmente già giunte al Senato e che pertanto la formalizzazione da parte della Commissione sia un atto quasi doveroso. Ritiene, pertanto, che le osservazioni debbano essere anticipate a questa fase.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva come oltre alle osservazioni degli enti territoriali, ci siano anche i punti meritevoli di approfondimento indicati nella sua relazione; in tal senso l'espressione del parere nella seduta odierna consentirà di offrire un lasso di tempo congruo alla Commissione bilancio del Senato per recepire i rilievi; in caso contrario, la Commissione questioni regionali potrà ribadirli in seconda lettura. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1)

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ritiene che la seconda osservazione sia troppo puntuale e chiede una formulazione più generale e discorsiva.

  Emanuela CORDA, presidente, rileva come una condizione siffatta dia più forza al parere.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ritiene che la puntualità dell'osservazione sia opportuna.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) lamenta il fatto che in altre occasioni non sia stato possibile inserire osservazioni puntuali e che la Presidenza abbia espressamente chiesto di formulare le osservazioni in maniera più generale e discorsiva.

  Emanuela CORDA, presidente, precisa che probabilmente nelle occasioni cui si riferisce la collega Drago si trattava di inserire rilievi su materie di non stretta competenza della Commissione. In quel caso è evidente che non si possono inserire rilievi puntuali ma solo considerazioni di carattere più generale e discorsivo mentre in questo caso si tratta di materie di nostra competenza e dunque la precisione è opportuna.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) contesta la correttezza della procedura perché è sempre stato chiesto di fare osservazioni di carattere generale mentre in questo caso si accetta di fare osservazioni puntuali.

  Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az) rileva come sia molto difficile per la Commissione accettare l'invito a essere più generica nelle proprie considerazioni e rileva, al contrario, come questa debba essere il più precisa possibile quando se ne presenti l'opportunità.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di disabilità.
C. 3347.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento, che all'articolo 1, comma 1, conferisce una delega di venti mesi al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di disabilità, appaia riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione), alla materia di competenza concorrente «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma).
  A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento opportunamente prevede, all'articolo 1, comma 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo; la procedura di attuazione Pag. 95 della delega, inoltre, è articolata in più passaggi e prevede che la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere avvenga successivamente al raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata; si prevede inoltre la trasmissione di una relazione alle Camere in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ed anche nel caso in cui il Governo a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata; in questa seconda ipotesi è previsto che la Conferenza unificata assuma le conseguenti ulteriori determinazioni entro il termine di quindici giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati; in proposito ricordo che in una lettera al Presidente del Consiglio del 3 novembre 1998 i Presidenti delle Camere sottolinearono che, nell'ambito dell'esame di schemi di atti normativi del Governo, «la posizione costituzionale delle Camere nei confronti del Governo e la funzione di controllo politico rivestita dal parere parlamentare esigono [...] che il Parlamento si pronunci sul testo al quale il Governo non intende apportare ulteriori modifiche, fatta eccezione per quelle conseguenti alle valutazioni formulate dagli Organi parlamentari»; per questo motivo invita a valutare l'opportunità di prevedere un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata o per altre motivazioni, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi.
  Segnala poi che il provvedimento è indicato tra i provvedimenti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; in particolare la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano ne richiede l'approvazione definitiva entro il dicembre 2021; in base alla decisione il provvedimento deve contenere almeno i seguenti elementi: a) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; b) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; c) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo.
  L'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega finalizzata al raggiungimento degli obiettivi individuati all'articolo 1. Preliminarmente il comma 1 traccia in modo più specifico i confini dell'attività normativa del Governo, diretta al coordinamento, formale e sostanziale, di tutte le disposizioni normative vigenti negli ambiti sopra definiti, incluse quelle di recepimento ed attuazione della normativa europea. Vengono poi individuati sette ambiti (lettere da a) a g)) all'interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi (comma 2).
  In particolare, alla lettera a) del comma 2 con riguardo alle definizioni della condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore, si prevede, tra le altre cose, l'adozione di una definizione di disabilità coerente con l'articolo 1, comma 2 della CRPD; essa deve essere introdotta nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, definendo un processo valutativo della condizione di disabilità e l'adozione di una definizione di «durevole menomazione» quale presupposto necessario da accertare al fine di individuare le persone con disabilità.
  Alla lettera b), con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base, si prevede la razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura di tutti i processi valutativi di base attualmente afferenti all'invalidità civile; l'individuazione di criteri per l'aggiornamento delle tabelle delle percentuali degli stati invalidanti di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992; l'affidamento ad un unico soggetto pubblico della competenza esclusiva medico-legale sulle procedure valutative sopra indicate; la previsione di un efficace sistema di controlli sulla effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante.
  Alla lettera c), con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità, alla realizzazione del progetto personalizzato e Pag. 96di vita indipendente, si prevede un coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte per l'integrazione della programmazione nazionale sociale e sanitaria e che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di Unità di valutazione multidimensionale che definisca un profilo di funzionamento della persona ed elabori un progetto di vita personalizzato, coinvolgendo anche gli enti del Terzo settore, indicando il budget di progetto ed indicando figure professionali che curino la realizzazione del progetto.
  Alla lettera d), con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi, si prevede l'istituzione, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, di piattaforme informatiche interoperabili che, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, supportino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti personalizzati e consentano la consultabilità delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali.
  Alla lettera e), con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, si prevede, tra le altre cose, l'individuazione, presso ciascuna Amministrazione di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative e l'introduzione, tra gli obiettivi di produttività delle Amministrazioni, di quelli specificamente volti a rendere effettiva l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità.
  La lettera f) prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità. Tra i suoi compiti quelli di raccogliere segnalazioni e fornire assistenza alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto dedicato; svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori; formulare raccomandazioni e pareri alle Amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti.
  La lettera g) indica le disposizioni finali e transitorie. Tra queste merita segnalare il principio di delega relativo alla definizione, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more della effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, ivi compresi gli enti operanti nel terzo settore.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; con le risorse disponibili nel PNRR, per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento e mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.
  L'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 2 dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.