CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 dicembre 2021
707.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 5

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 2 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo in materia di disabilità.
C. 3347 Governo e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3347, recante delega al Governo in materia di disabilità, cui sono abbinate le proposte di legge C. 424 Carnevali, C. 1884 De Maria e C. 3361 D'Arrando.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustrando il contenuto del disegno di legge in esame, che è composto da 4 articoli, rileva come esso rechi una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.
  Segnala innanzitutto come il provvedimento rappresenti l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR. Pag. 6
  Tale riforma (cosiddetta «Legge quadro sulla disabilità») prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare un'effettiva inclusione nella società. Il disegno di legge è stato dichiarato collegato alla decisione di bilancio dalla NADEF 2021 (Nota di aggiornamento al DEF), a completamento della manovra di bilancio 2022-2024. Nel documento della Commissione europea denominato «Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia» è indicato che la predetta legge quadro per la disabilità debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021.
  Passando ad illustrare in dettaglio le disposizioni del disegno di legge, l'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità della delega, in forza della quale il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of persons with disabilities, CRPD) e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con la legge n. 18 del 2009, nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021.
  La finalità perseguita dall'intervento legislativo, ai sensi del comma 1, è quella di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno rispetto dei diritti civili e sociali e l'effettivo e completo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni previsti.
  Il comma 2 disciplina la procedura di emanazione dei decreti legislativi. Essi sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997), sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione: decorso inutilmente tale termine il Governo può comunque procedere. È prevista la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il Governo, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.
  La procedura di esercizio della delega legislativa definita dal comma 2 è pertanto articolata in più passaggi; tra le altre cose, Pag. 7rileva come essa preveda che la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere avvenga successivamente al raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata. Si stabilisce, inoltre, la trasmissione di una relazione alle Camere in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, nonché nel caso in cui il Governo – a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari – non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata; in questa seconda ipotesi è previsto che la Conferenza unificata assuma le conseguenti ulteriori determinazioni entro il termine di quindici giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.
  In proposito ricorda che in una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 1998, i Presidenti delle Camere sottolinearono che, nell'ambito dell'esame di schemi di atti normativi del Governo, «la posizione costituzionale delle Camere nei confronti del Governo e la funzione di controllo politico rivestita dal parere parlamentare esigono [...] che il Parlamento si pronunci sul testo al quale il Governo non intende apportare ulteriori modifiche, fatta eccezione per quelle conseguenti alle valutazioni formulate dagli Organi parlamentari».
  Al riguardo, tenuto conto che nella procedura di esercizio della delega delineata dal comma 2 si introduce una previsione che contempla la possibilità per la Conferenza unificata di esprimere «ulteriori determinazioni» dopo l'espressione del parere parlamentare, segnala l'opportunità di prevedere una norma di chiusura che assicuri alle Camere di pronunciarsi sul testo «al quale il Governo non intende apportare ulteriori modifiche», come ricordato nella lettera dei Presidenti delle Camere, nel caso in cui il Governo – a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata o per altre motivazioni – non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi.
  Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali e che può avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale per la disabilità.
  Il comma 4 prevede la facoltà del Governo di emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge e con la procedura di cui al comma 2.
  Il comma 5 specifica che i decreti legislativi intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del PNRR, nei seguenti ambiti:

   a) definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;

   b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

   c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente;

   d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

   e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

   f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;

   g) disposizioni finali e transitorie.

  L'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega finalizzata al raggiungimento degli obiettivi individuati all'articolo 1.
  Preliminarmente il comma 1 traccia in modo più specifico i confini dell'attività normativa del Governo, diretta al coordinamento, formale e sostanziale, di tutte le disposizioni normative vigenti negli ambiti sopra definiti, incluse quelle di recepimento ed attuazione della normativa europea. Pag. 8
  Vengono poi individuati, al comma 2, sette ambiti all'interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi.
  Più nel dettaglio:

   a) con riguardo alle definizioni della condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore: prevedere l'adozione di una definizione di disabilità coerente con l'articolo 1, comma 2 della CRPD, da inserire nella legge n. 104 del 1992, definendo un processo valutativo della condizione di disabilità; l'adozione di una definizione di «durevole menomazione» quale presupposto necessario da accertare al fine di individuare le persone con disabilità; l'adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning Disability and Health – ICF, ai fini della descrizione della disabilità congiuntamente alla Classificazione internazionale delle malattie (ICD), dell'Organizzazione mondiale della sanità; l'adozione di una definizione di profilo di funzionamento coerente con la Classificazione ICF e con le disposizioni della CRPD e che tenga conto della Classificazione ICD; l'introduzione nella citata legge n. 104 del 1992 della definizione di accomodamento ragionevole, prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della CRPD;

   b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base: prevedere la razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura di tutti i processi valutativi di base attualmente afferenti all'invalidità civile; individuazione di criteri per l'aggiornamento delle tabelle delle percentuali degli stati invalidanti di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; affidamento ad un unico soggetto pubblico della competenza esclusiva medico-legale sulle procedure valutative sopra indicate; previsione di un efficace sistema di controlli sulla effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante;

   c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità, alla realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente: prevedere modalità di coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte per l'integrazione della programmazione nazionale sociale e sanitaria; prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di Unità di valutazione multidimensionale che definisca un profilo di funzionamento della persona ed elabori un progetto di vita personalizzato, coinvolgendo anche gli enti del Terzo settore, indicando il budget di progetto ed indicando figure professionali che curino la realizzazione del progetto;

   d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi: istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche interoperabili che, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, supportino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti personalizzati e consentano la consultabilità delle certificazioni, delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità;

   e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità: prevedere l'individuazione, presso ciascuna Amministrazione, di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative nell'ambito del piano previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021; introdurre tra gli obiettivi di produttività delle Amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, quelli specificamente volti a rendere effettiva l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità; prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni Pag. 9amministrative sia inserita tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale; estendere il ricorso per l'efficienza delle Amministrazioni, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2009, alla mancata attuazione o alla violazione degli standard di qualità dei servizi essenziali all'inclusione sociale e all'accessibilità delle persone con disabilità;

   f) con riguardo all'istituzione del Garante nazionale delle disabilità: istituire il Garante nazionale delle disabilità, per la tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, avente natura monocratica; definirne le competenze, i poteri, la composizione e la struttura organizzativa, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le funzioni di: raccogliere segnalazioni e fornire assistenza alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto dedicato; svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori; formulare raccomandazioni e pareri alle Amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti;

   g) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie: coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 con quelle ancora vigenti, ivi comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi; definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, ivi compresi gli enti operanti nel terzo settore.

  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede:

   a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge n. 160 del 2019;

   b) con le risorse disponibili nel PNRR, per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del provvedimento;

   c) mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

  L'articolo 4 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma del citato articolo 117, e alla materia, di competenza regionale residuale, riguardante l'assistenza.
  Ricorda in merito che la giurisprudenza costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 72 del 2020, ha evidenziato come i livelli essenziali rappresentino «standard minimi» (sentenza n. 115 del 2012) da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale affinché sia evitato che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato essendo limitata la possibilità delle Pag. 10singole regioni, nell'ambito della loro competenza concorrente in materia di diritto alla salute, a migliorare eventualmente i suddetti livelli di prestazioni (sentenza n. 125 del 2015). L'indefettibilità e la generalità di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale sono collegate a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisce il livello essenziale di erogazione, pur in un sistema caratterizzato da autonomia regionale e locale costituzionalmente garantite. Tale profilo riguarda una competenza del legislatore statale «idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 231 del 2017).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 2 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 13.35.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, segnala che, dopo i pareri favorevoli della Commissione Difesa, della Commissione Finanze, della Commissione Cultura e delle Commissioni Giustizia, Lavoro e Affari sociali, è pervenuto anche il parere della Commissione Bilancio.

  Stefano CECCANTI (PD), con riferimento al parere reso dalla Commissione Bilancio, ritiene che l'osservazione in esso contenuta possa essere sostanzialmente recepita mediante una dichiarazione del Governo nella quale si dia atto che il testo dell'Intesa si interpreta nel senso indicato dalla predetta osservazione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  La Commissione delibera di conferire al relatore, Brescia, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.
  La Commissione delibera altresì di essere autorizzata a riferire favorevolmente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, informa che, avendo tutti i gruppi espresso il loro consenso alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa, chiederà al Governo l'assenso in merito, acquisito il quale chiederà al Presidente della Camera di procedere ai fini di tale trasferimento.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO preannuncia l'assenso del Governo alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, prende atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, rilevando come l'assenso del Governo dovrà comunque essere formalizzato per iscritto.

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Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.
C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 3353, di iniziativa popolare, approvata dal Senato in prima deliberazione, recante «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità».
  Avverte che la V Commissione non ha ancora espresso il proprio parere sul provvedimento, pur avendone avviato l'esame in sede consultiva: una volta acquisito tale parere sarà possibile concludere l'esame in sede referente. Fa presente che sarà sua cura sollecitare l'espressione del parere da parte della V Commissione.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.
Doc. XXII, n. 55, Morani.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, in sede referente, della proposta della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone (Doc. XXII, n. 55, Morani).

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, nel riassumere il contenuto del provvedimento, rileva come, in estrema sintesi, la Commissione che la proposta intende istituire sia volta ad indagare sulla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, quando la bambina aveva quattro anni, in circostanze misteriose e mai definitivamente chiarite, come emerge anche dalla sintesi delle principali vicende riportate dalla relazione illustrativa.
  Per quanto riguarda il contenuto del Doc. XXII, n. 55, l'articolo 1, al comma 1, istituisce la Commissione d'inchiesta e, al comma 2, ne definisce i compiti.
  In particolare, la Commissione ha il compito di:

   ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base della scomparsa di Denise Pipitone;

   verificare ed esaminare il materiale relativo alla scomparsa, raccolto a seguito delle inchieste effettuate dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura e delle ricerche realizzate dai mezzi di comunicazione;

   verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla scomparsa di Denise Pipitone.

  Il comma 3 prevede che la Commissione possa riferire alla Camera ogniqualvolta lo ritenga necessario. Al termine dei lavori è presentata una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
  L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera Pag. 12in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.
  Ai sensi del comma 2, la Commissione è convocata per la costituzione dal Presidente della Camera entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti.
  Il comma 3 prevede che la Commissione, nella prima seduta, elegga l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, secondo le norme previste dall'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera dei deputati, per le Commissioni permanenti.
  Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, primo periodo, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  Si specifica, al secondo periodo del medesimo comma 1, che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  Il comma 2 stabilisce che la Commissione ha la facoltà di chiedere agli organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità dell'inchiesta.
  Inoltre, ai sensi del comma 3, la Commissione può chiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, anche se coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. In tali casi, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale, che disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero.
  Ai sensi del comma 4, si riconosce altresì che l'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  In base al comma 5, in relazione a tutte le acquisizioni documentali, la Commissione garantisce il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto, nei termini stabiliti dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.
  Ai sensi del comma 6, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  Si prevede poi, al comma 7, che per il segreto d'ufficio, professionale e bancario trovano applicazione le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Ai sensi del comma 8, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.
  Infine, in base al comma 9, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  L'articolo 4, al comma 1, impone l'obbligo del segreto ai componenti della Commissione, al personale addetto ed a ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7.
  Ai sensi del comma 2, la violazione dell'obbligo del segreto, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
  L'articolo 5, al comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento Pag. 13interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori, stabilendo inoltre che ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  Si specifica, al comma 2, che le sedute della Commissione sono pubbliche, ma la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  Ai sensi del comma 3, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, senza indicare un limite specifico.
  Il comma 4 prevede che per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  Ai sensi del comma 5, le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite annuo massimo di 40.000 euro. Un incremento delle spese così determinate, in misura non superiore al 30 per cento, può essere autorizzato dal Presidente della Camera su motivata richiesta del presidente della Commissione.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e dei princìpi costituzionali, si ricorda che l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo.
  Per quel che riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.
  Il medesimo secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione stabilisce inoltre che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti.
  In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.
  La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.
  Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.
  Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. Al riguardo la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno Pag. 14ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di «giudicare», ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari.
  Auspicando che su tale provvedimento si registri un ampio consenso, ritiene opportuno che i gruppi valutino l'opportunità di esprimere l'assenso alla richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento, al fine di garantire quanto prima la sua approvazione.

  Annagrazia CALABRIA (FI), nel ringraziare la relatrice per il suo intervento introduttivo e per il suo orientamento favorevole al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, dopo aver osservato che il caso in questione ha scosso la sensibilità e le coscienze dei cittadini italiani, fa notare come esso debba essere collocato, a suo avviso, nell'ambito di un fenomeno più ampio e molto diffuso.
  Nel far presente, infatti, che migliaia di minori scompaiono ogni anno e solo un numero ridotto viene ritrovato, si chiede se, a fronte di dati così preoccupanti e di una simile sofferenza da parte delle famiglie interessate, non sia il caso di ragionare su un ampliamento dei compiti della istituenda Commissione, estendendo il perimetro dell'inchiesta al fenomeno nel suo complesso. Chiede al riguardo che sia svolto dalla relatrice un approfondimento.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), preannunciando l'assenso del suo gruppo ad una eventuale trasferimento alla sede legislativa del provvedimento, nel sottolineare che il caso di Denise Pipitone appare simbolico nella sua gravità, si chiede anch'egli se non sia opportuno ragionare circa una estensione del perimetro dell'inchiesta, al fine di indagare sul fenomeno più complesso della scomparsa dei minori.

  Marco DI MAIO (IV) rileva come tutti i membri della Commissione non possano non essere sensibili a vicende drammatiche che hanno scosso l'opinione pubblica e ritiene che di fronte a tali vicende occorra individuare gli strumenti più efficaci e idonei con cui intervenire.
  Al riguardo invita a una riflessione circa l'idoneità a tal fine dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta, anche in considerazione della fase conclusiva della legislatura, valutando l'opportunità di ricorrere, in alternativa, ad altre soluzioni, quale, ad esempio, il coinvolgimento della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
  Osserva, inoltre, come l'attività di una Commissione d'inchiesta, in considerazione del clamore mediatico suscitato dalla vicenda e dell'imminenza delle consultazioni elettorali, potrebbe prestarsi, anche se non sono certamente queste le intenzioni della presentatrice e della relatrice, a strumentalizzazioni politiche.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver fatto presente che occorre verificare la reale possibilità, sul piano procedurale, di chiedere il trasferimento alla sede legislativa di una proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale, auspica, in ogni caso, che si possa registrare un ampio consenso dei gruppi in modo da svolgere un iter di esame rapido e positivo, ferma restando la possibilità di approfondire le varie questioni di merito, tra cui anche quella dell'eventuale estensione dei compiti della Commissione d'inchiesta.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI), pur ritenendo ragionevoli le osservazioni del deputato Marco Di Maio, rileva come la vicenda oggetto della proposta in esame sia indubbiamente meritevole di attenzione da parte del Parlamento e come, a tal fine, Pag. 15non possano più essere sufficienti gli atti di sindacato ispettivo.
  Ritiene che le riserve manifestate dal deputato Marco Di Maio possano essere superate qualora si raggiunga un accordo tra i tutti i gruppi, a partire da quelli della maggioranza, ma ricercando anche il consenso dell'opposizione, che consenta di pervenire celermente all'approvazione della proposta in esame e alla costituzione della Commissione.

  Alessia MORANI (PD) fa presente che, nonostante siano passati molti anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, sono ancora numerose le incongruenze emerse dalle numerose indagini svolte – sia giudiziarie sia giornalistiche – tanto che appare opportuno assumere una iniziativa parlamentare seria, che vada oltre la presentazione di un mero atto di sindacato ispettivo.
  Auspica quindi che sulla proposta si registri un ampio consenso dei gruppi, affinché si possa svolgere su di essa un iter di esame il più possibile rapido, tenuto conto anche del limitato tempo a disposizione prima della scadenza della legislatura, pur augurandosi vi sia possibilità di approfondire tutte le questioni di merito più importanti, tra cui anche quella di un eventuale allargamento dei compiti della istituenda Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce il proprio auspicio che si possa procedere ad un iter di esame il più possibile condiviso e rapido, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'esame che saranno scelte.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) ritiene che, a prescindere dai più stretti profili di natura regolamentare, appare palesemente inopportuno che una Commissione parlamentare deliberi l'istituzione di un'altra Commissione parlamentare, in questo caso di inchiesta.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi.
C. 3218 Verini.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3369).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Informa che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3369 Magi, recante «Disposizioni in materia di porto d'armi e di acquisto e detenzione di armi e munizioni», la quale è abbinata alla proposta di legge già in esame, in quanto vertente sulla medesima materia.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.