CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 dicembre 2021
706.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 41

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 1° dicembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Giorgio Mulè e Stefania Pucciarelli.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Avverte, altresì, che se non vi sono obiezioni, la seduta inizierà con l'esame degli Atti del Governo, per poi proseguire con gli altri punti all'ordine del giorno.

  La Commissione concorda.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System).
Atto n. 330.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Gianluca RIZZO, presidente, segnala che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 28 dicembre 2021 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, Bilancio, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze Pag. 42di carattere finanziario entro l'8 dicembre 2021.

  Giovanni RUSSO (FDI), relatore, riferisce che il programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 12/2021 intende realizzare un sistema integrato per il Comando e Controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System), in seno alla NATO, in grado di gestire in modo automatizzato l'intero spettro delle operazioni aeree mediante la raccolta, l'elaborazione e la presentazione delle informazioni, al fine di permettere ai Comandanti un'efficace condotta delle operazioni.
  In particolare, l'obiettivo del programma è quello di realizzare un sistema comune di Comando e Controllo costituito da componenti hardware e software in grado di: condurre un'efficace sorveglianza dello spazio aereo nazionale e NATO attraverso l'integrazione di tutti i sensori attivi e passivi, sia del segmento prettamente militare che di quello civile; identificare tutte le potenziali minacce provenienti anche del segmento missilistico; porre in essere tutte le misure di contrasto attraverso la gestione di appositi attuatori; condividere le informazioni in ambito interforze e inter-agenzia.
  Osserva, quindi, che la scheda illustrativa allegata allo schema di decreto riporta che, in ambito nazionale, il sistema è stato inizialmente testato presso il sedime di Poggio Renatico ed è operativo dal 2015. Sempre nella scheda illustrativa si precisa anche che, al fine di disporre di un unico sistema di Comando e Controllo, si rende necessario procedere alla migrazione delle rimanenti entità della Difesa Aerea nazionale dal momento che, in caso di mancato adeguamento, i sistemi ad oggi in uso potrebbero non essere più in grado di consentire lo svolgimento delle operazioni di sorveglianza dello spazio aereo nazionale.
  Fa poi presente che il programma, di previsto avvio nel 2021, si concluderà presumibilmente nel 2033 e il costo complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 214 milioni di euro, a condizioni economiche 2021, suddivisi in più tranche. La spesa relativa alla prima tranche, per un ammontare di 163,06 milioni, verrà finanziata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa e sarà destinata: alla realizzazione dell'info-struttura necessaria per installare il sistema ACCS all'intera struttura di Comando e Controllo (C2); all'avvio e completamento dell'installazione del sistema ACCS presso i centri C2 dell'Aeronautica militare; infine, all'avvio e ammodernamento della rete di sensori necessari alla condotta delle operazioni aeree tramite il sistema ACCS.
  Quanto alla seconda tranche, del valore di 50,94 milioni di euro, questa sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari e consentirà a tutte le unità nazionali Interforze e di singola Forza armata che contribuiscono alla Difesa Aerea Nazionale di poter operare su un unico sistema di C2. In particolare, tramite la seconda tranche sarà possibile effettuare: l'installazione del sistema ACCS presso l'Air Operation Center di Poggio Renatico, presso il Reparto Addestramento Controllo Spazio aereo e presso gli Stormi e Reparti di Volo; l'adeguamento info-strutturale strumentale all'installazione del sistema presso le unità interforze e di singola Forza armata che contribuiscono alla difesa aerea nazionale; il completamento dell'installazione dell'interfaccia della rete di sensori dell'Aeronautica militare; il completamento dell'installazione dell'interfaccia della sensoristica interforze e di singola Forza armata che contribuiscono alla difesa aerea nazionale; l'adeguamento del sistema ACCS; il supporto logistico integrato presso le sedi ove il sistema ACCS sarà installato.
  Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.
  La scheda illustrativa segnala, inoltre, che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente e che la ripartizione della spesa per Pag. 43ciascun esercizio finanziario potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Peraltro, in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale e della possibilità di variazioni del disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta nel cronoprogramma dei pagamenti rappresentano la migliore previsione ex-ante dell'iter contrattuale.
  Passando ai profili industriali, evidenzia che i settori principalmente interessati sono quelli dell'industria nazionale dell'alta tecnologia e dell'aerospazio e dell'indotto associato, con un forte impatto sulle PMI distribuite su tutto il territorio nazionale.
  Il programma presenta anche potenziali opportunità di cooperazione e conseguenti benefici per la difesa e per le esportazioni industriali.
  Infine, segnala che nel DPP 2021-2023, il programma risulta inserito tra quelli la cui prosecuzione apporterà un'efficace sviluppo capacitivo alla Difesa e che, seppure al momento sprovviste del necessario sostegno finanziario, sono già state oggetto di compiuto approfondimento in termini di pianificazione generale e portate a consolidata maturità dei requisiti tecnici.

  Il sottosegretario Giorgio MULÈ si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella prossima seduta.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.
Atto n. 331.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Gianluca RIZZO, presidente, segnala che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 28 dicembre 2021 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, Bilancio, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 dicembre 2021.

  Francesco D'UVA (M5S), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto ministeriale sottolineando che il programma d'arma è finalizzato al rinnovamento delle Unità Navali Ausiliarie della Marina militare dedicate al supporto logistico costiero (Classe Gorgona), al servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Classe Ponza) e all'addestramento, in sostituzione dell'ormai dismessa Classe Aragosta.
  In particolare, osserva che il programma prevede la realizzazione di 14 nuove Unità caratterizzate da versatilità di impiego, di cui 10 Unità nella versione Moto Trasporto Costiero-Fari (MTC-F) dotate di un ampio ponte poppiero per assolvere a una vasta gamma di compiti logistici e costieri tipici di un'unità ausiliaria, e 4 Unità nella versione Tirocinio di Manovra (TIRMA), concepite per l'addestramento degli allievi dell'Accademia Navale.
  Evidenzia, poi, che le nuove Unità dovranno assicurare un'elevata manovrabilità e versatilità per essere impiegate in contesti di assenza di minaccia e saranno dotate di moderni sistemi di automazione per la condotta in sicurezza delle operazioni marinaresche con equipaggio ridotto al minimo. Si tratta di un dato che considera assai importante, anche alla luce delle riduzioni organiche fissate dalla legge di revisione dello strumento militare (legge n. 244 del 2012).
  Le nuove Unità navali dovranno, inoltre, essere caratterizzate da facilità di condotta e manutenzione per ridurre al minimo i costi di esercizio. In particolare, le Unità della Classe TIRMA dovranno essere dotate di sistemi/apparati corredati da software CBT (Computer Based Training) per la formazione assistita del personale addetto alla loro condotta e alla manutenzione. È inoltre prevista l'acquisizione, a livello contrattuale, del servizio logistico integrato (Temporary Pag. 44 Global Support) nel corso della prima fase di vita degli assetti (primi dieci anni).
  Sottolinea, quindi, che il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023 e di durata complessiva di circa dieci anni (2023-2032), per un onere complessivo di 600 milioni di euro, dei quali 210 milioni per l'acquisizione di una prima tranche di 4 Unità navali, finanziati a valere sugli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della Difesa, mentre la tranche successiva, per i residuali 390 milioni e destinata all'acquisizione delle restanti 10 Unità navali, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. La scheda illustrativa dello stato maggiore della Difesa precisa che, in ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese.
  Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.
  La scheda illustrativa riporta anche un cronoprogramma dei pagamenti precisando, comunque, che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti e che l'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità. Peraltro, in ragione della complessità del programma, della sua estensione temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli rappresentano la migliore previsione ex-ante dell'iter contrattuale.
  Quanto ai profili industriali, il programma è realizzabile interamente nell'ambito della cantieristica nazionale e comporterà, presumibilmente, una positiva ricaduta sulle PMI dell'indotto della cantieristica in considerazione della connotazione commerciale di numerosi impianti ed apparati istallati sulle Unità Navali. Si stima, pertanto, una positiva ricaduta economica e occupazionale nei settori industriali interessati al programma, cui si sommano interessanti prospettive legate all'indotto delle attività manutentive future a cura delle PMI nazionali coinvolte.
  Infine, segnala che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio per 120 milioni di euro, mentre il fabbisogno complessivo è stimato in 600 milioni di euro.

  La sottosegretaria Stefania PUCCIARELLI ringrazia il relatore per avere evidenziato l'importanza del programma, finalizzato al rinnovamento delle Unità navali ausiliarie della Marina militare e conferma, con riferimento agli oneri del programma, che il finanziamento si articola in due tranche per le quali si applicano le medesime modalità già esplicitate in occasione dei precedenti schemi di decreto.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 1° dicembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche Pag. 45 mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca RIZZO, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, nella riunione del 24 novembre ha fissato, alle ore 12 di venerdì 3 dicembre, il termine per la presentazione di emendamenti sul citato testo, riferiti alle sole modifiche apportate dal Senato.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S), relatore, rileva che il testo della proposta di legge C. 875-B torna all'esame della Camera dei deputati per la seconda lettura, modificato in alcune parti dal Senato, allo scopo di definire più dettagliatamente taluni profili della nuova disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  Entrando, quindi, subito nel dettaglio, osserva che all'articolo 1 è stato novellato il comma 1 per meglio precisare, con un riferimento al Codice dell'ordinamento militare (articolo 627, comma 8), il personale che non può aderire alle associazioni, limitatamente alla categoria degli allievi, mentre all'articolo 2, alle lettere a) e d), è stato precisato che gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono orientati al rafforzamento della partecipazione femminile e alla trasparenza del sistema di finanziamento. È stato, infine, inserito un comma aggiuntivo per specificare che l'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e che tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
  Con riferimento all'articolo 3 sottolinea che il Senato ha aggiunto un nuovo periodo al comma 2 per prevedere che ogni 3 anni il Ministero competente accerti la permanenza dei requisiti di legge delle associazioni; è stato introdotto l'obbligo di motivazione dei provvedimenti ministeriali che negano l'iscrizione di un'associazione o dispongono la loro cancellazione dall'albo per contrasto con la legge; è stato aumentato da 5 a 15 giorni il termine per le contro osservazioni delle associazioni colpite dal provvedimento (commi 3, 4 e 5); è stato infine aggiunto un comma 6 per prevedere che siano riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nel caso di cancellazione.
  All'articolo 4, comma 1, lettera d) è stato poi specificato che il divieto per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale vale anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. È stata, inoltre, aggiunta una lettera per prevedere un ulteriore divieto per le associazioni, quello di aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della normativa in esame (lettera i)).
  All'articolo 5, invece, è stato modificato il comma 1 per escludere dalle competenze delle associazioni la tutela individuale degli iscritti, confermando, quindi, la sola tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentanti; è stato altresì aggiunto un nuovo comma (comma 5) che novella l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante «Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate». Al riguardo le modifiche sono volte a specificare che le procedure negoziate previste dal comma 1 riguardano il personale dirigente civile e militare e per aggiungere alle materie delle Pag. 46richiamate procedure anche le licenze e le aspettative per infermità.
  Per quanto riguarda le modifiche agli articoli 6, 7 e 8 tali disposizioni recano, rispettivamente, norme in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, al finanziamento e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  Al riguardo, in relazione all'articolo 6, il Senato ha specificato, al comma 1 che le competenze delle articolazioni periferiche sono definite dagli statuti nei limiti previsti dall'articolo 5, ovvero quelli stabiliti in via generale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Al comma 2, lettera c) la previsione secondo la quale le articolazioni periferiche possono interloquire con «l'amministrazione centrale di riferimento», è stata sostituita con la previsione secondo la quale le articolazioni periferiche possono interloquire con «l'amministrazione di riferimento»; è stata, inoltre, soppressa la lettera d) che prevedeva tra le competenze di tali articolazioni periferiche quella di formulare pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari. Infine, durante l'esame in Aula al Senato, è stato introdotto un comma aggiuntivo che precisa che, ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.
  Con riferimento all'articolo 7, evidenzia che il comma 1 è stato modificato per chiarire che le associazioni, anche ai fini del loro finanziamento, possono svolgere «attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti».
  Durante l'esame in sede referente, il Senato ha poi modificato in più parti l'articolo 8 la cui rubrica fa ora riferimento alle cariche direttive, invece, che elettive, delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. È stato, inoltre, introdotto al comma 1, il rispetto del «principio di parità di genere nell'assegnazione delle cariche». Durante l'esame in Aula al Senato, è stato poi modificato il comma 2 per definire nel dettaglio i criteri di ineleggibilità e incompatibilità delle cariche prevedendo che: non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari: i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012 che reca le cause di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali; i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato; infine, gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.
  All'articolo 9 era stato introdotto un comma per prevedere che alle associazioni rappresentative a livello nazionale fosse concesso, da parte di ciascun amministrazione, compatibilmente con le disponibilità, «l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse» nella sede centrale e in quelle periferiche, ulteriormente modificato in Aula per prevedere che la concessione dell'uso del locale avvenga senza oneri per l'Amministrazione; è stato altresì modificato in sede referente e successivamente in Aula il comma relativo ai distacchi e permessi retribuiti e non retribuiti per prevedere che essi siano assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale, calcolata ai sensi dell'articolo 13, e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4.

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  La Commissione difesa del Senato, ha poi inserito all'articolo 10 un comma per prevedere che i comandanti o i responsabili di unità garantiscano il rispetto della legge in esame, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  All'articolo 12 è stata poi modificata la rubrica da «obblighi delle amministrazioni» in «obblighi informativi» ed è stato, altresì, modificato il comma 1 per delimitare l'oggetto degli obblighi informativi dell'amministrazione militare, che non riguarda più «ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego con particolare riferimento alle direttive interne o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare», ma il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. Al riguardo è stato specificato che le procedure di informazione e consultazione delle associazioni rappresentative sono disciplinate nel regolamento di attuazione previsto dal successivo articolo 16.
  Il Senato ha, inoltre, modificato l'articolo 13 introducendo dopo il primo comma, concernente le soglie di rappresentatività a regime, ulteriori 4 commi volti: a precisare che qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze in cui raggiunge la quota minima del 4 per cento; a stabilire che «ai fini della consistenza associativa» sono conteggiate esclusivamente le deleghe «che prevedono un contributo non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio»; a chiarire che ai fini della consistenza associativa, la forza effettiva si calcola escludendo il personale che, ai sensi della legge, non può aderire alle associazioni; a prevedere soglie ridotte di rappresentatività per il periodo transitorio, riducendo le soglie previste a regime di 2 punti percentuali per i primi tre anni di entrata in vigore della legge e di 1 punto percentuale per i successivi quattro anni.
  All'articolo 14 è stato modificato il comma 1 per limitare i diritti e le tutele previste da tale articolo per i militari che ricoprono cariche elettive alle sole associazioni rappresentative a livello nazionale, mentre all'articolo 15 è stato modificato il comma 1 per stabilire l'obbligo (e non più la mera possibilità) di pubblicazione di deliberazioni, votazioni, e di ogni altra notizia relativa all'attività sindacale.
  Con riferimento poi all'articolo 16 è stato modificato il comma 1 per introdurre tra i principi e i criteri di delega una lettera ulteriore (lettera e) relativa alla istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile, come specificato dall'Aula del Senato. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo deve avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. È stato, inoltre, modificato il comma 4 per chiarire che il riparto dei distacchi e dei permessi sindacali tra le diverse associazioni deve essere fatto dal decreto del Ministro della P.A. «con criterio proporzionale», sulla base della rispettiva rappresentatività.
  All'articolo 17, è stato modificato il comma 8 comma per delimitare l'ambito della legittimazione attiva delle associazioni, rispetto al testo Camera, che individuava una legittimazione in «sede civile, penale e amministrativa», limitandola alle controversie promosse nell'ambito della presente legge per le quali sussista interesse diretto.
  L'articolo 19 è stato modificato per prevedere, al comma 1, che le norme sulla rappresentanza militare vengano abrogate non al momento dell'entrata in vigore della legge, ma al momento dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della P.A. che determina permessi e distacchi. Al comma 2 è stato inoltre specificato che i delegati delle rappresentanze militari restino in carica Pag. 48 «e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del rapporto di impiego se in corso», fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro della P.A. ovvero se successiva fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento. A decorrere da questa data i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione. Sempre in sede referente è stata espunta da qui e riproposta all'articolo 13 la previsione di soglie di rappresentatività ridotte per 3 anni.
  Conclude sottolineando come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento siano sostanzialmente condivisibili, rimanendo valido l'impianto normativo definito dalla Camera in prima lettura.

  Salvatore DEIDDA (FDI) rileva che l'intervento normativo in materia è stato, nel corso del dibattito parlamentare svoltosi durante la prima lettura, inquinato da una propaganda sugli effetti rivoluzionari che lo stesso sarebbe stato in grado di produrre, anche nei rapporti tra le gerarchie militari, dimenticando che la responsabilità delle scelte riguardanti le Forze armate ricade sulla politica e non sui Capi di stato maggiore, ed ingenerando, così, rispetto alle aspettative, sentimenti di delusione o, addirittura, di contrarietà rispetto al testo elaborato. In particolare, il suo gruppo è stato accusato di voler boicottare l'intervento, mentre ha sempre ed esclusivamente avuto un atteggiamento laico rispetto alla vicenda.
  Ricorda, poi, che ogni suggerimento proposto è stato bocciato, come per esempio l'opportunità di considerare lo stretto legame tra la Guardia costiera e il Ministro dei Trasporti e la necessità di prevedere un'adeguata copertura finanziaria per i distacchi sindacali.
  Infine, ritiene che sarebbe stato opportuno organizzare un incontro con tutti gli attori in campo per meglio definire l'ambito operativo dell'intervento.

  Maria TRIPODI (FI) intende esprimere alcune considerazioni sull'iter legislativo del provvedimento, anche in relazione alle considerazioni svolte dal collega Deidda.
  Ricorda, innanzitutto, che della questione si parla da oltre quaranta anni e che già nella scorsa Legislatura era stata presentata una proposta di riforma che non è poi stata approvata. È pur vero che ogni gruppo ha sul tema sensibilità politiche diverse, ma questo non ha impedito un confronto leale e franco in Commissione, per il quale ringrazia la collega Corda, allora relatrice del provvedimento. D'altronde, il clima di condivisione che ha sempre interessato il provvedimento risulta agli atti, considerata la larga maggioranza registrata su di esso sia alla Camera che al Senato.
  Comprende che affrontare una questione così importante non è stato facile e che ulteriori miglioramenti potranno essere apportati nel corso degli anni dopo una prima fase di sperimentazione. Ritiene, però, che alla politica si chiedeva un'assunzione di responsabilità sul tema alla quale è riuscita a far fronte.
  Per tali ragioni, annuncia che il suo gruppo non presenterà proposte emendative in merito alle modifiche apportate dal Senato.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA) rimarca la ristrettezza dei tempi concessi per il dibattito ed evidenzia che il provvedimento ha subìto, durante il lungo iter di esame al Senato, rilevanti modifiche, anche di segno opposto a quelle che erano state introdotte presso questo ramo del Parlamento. Sottolinea ciò affinché le migliorie del testo apportate al Senato possano essere congruamente valutate dalla Commissione.
  Ciò premesso, evidenzia, comunque, che appare oramai giunto il momento per arrivare ad un'approvazione definitiva del provvedimento, anche al fine di dare alle associazioni sindacali nel frattempo costituite e riconosciute dal dicastero quell'agibilità di cui hanno bisogno per esercitare quei diritti che sono stati riconosciuti dalla sentenza della Corte costituzionale.
  Sottolinea, quindi, come il gruppo della Lega non adotterà comportamenti ostruzionistici, tuttavia sarebbe opportuno evitare Pag. 49 di comprimere i tempi, potendo giungere all'approvazione definitiva anche nelle prime settimane del nuovo anno.

  Emanuela CORDA (MISTO-A) respinge le accuse di avere avvelenato, durante la prima fase dell'iter del provvedimento alla Camera, il clima del dibattito alimentando le divisioni tra buoni e cattivi, quest'ultimi contrari all'approvazione della riforma.
  Evidenzia, invece, come vi sia stato un tentativo di affossare il provvedimento da parte di chi aveva interesse a non dare seguito all'indirizzo proveniente dalla sentenza n. 128 del 2018 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare.
  Osserva, quindi, che anche se il testo è stato ampiamente modificato rispetto a quello iniziale, non è stata fatta alcuna marcia indietro, bensì si è cercato di trovare una sintesi tra posizioni in origine assai distanti e diverse. Non vi è stato, dunque, alcun cambiamento di opinione, ma si è ricercata la convergenza di un'ampia maggioranza proprio perché era necessario portare a conclusione un provvedimento di cui si sente forte bisogno, anche se non è certamente il migliore possibile.
  Infine, non comprende le lamentele riguardo alla norma sui distacchi e sulla mancanza di oneri del provvedimento, anche in considerazione delle modifiche apportate alle norme transitorie e, pertanto, ritiene che si tratti di lagnanze utilizzate al fine di bloccare l'approvazione definitiva del provvedimento.

  Gianluca RIZZO, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
C. 2955 Occhionero.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 705 del 30 novembre 2021, a pagina 51, prima colonna, quarta riga, ovunque ricorre, sostituire la parola: «milioni», con la seguente: «miliardi»; settima riga, sostituire la parola: «milioni», con la seguente: «miliardi».