CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 novembre 2021
705.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 58

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.05.

Sui lavori della Commissione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rappresentare che spesso si trova a dover scegliere se seguire i lavori della Commissione bilancio ovvero della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, di cui è Vicepresidente, poiché questi si svolgono talvolta contemporaneamente, segnala che la citata Commissione di inchiesta si riunirà nella giornata di domani alle ore 14, proprio come la Commissione Bilancio, al fine di approvare la relazione conclusiva sui lavori della stessa Commissione di inchiesta. A tal proposito chiede alla presidenza di rinviare la seduta della Commissione Bilancio prevista per domani, in modo da avere la possibilità di partecipare sia ai lavori della Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni sia ai lavori della Commissione Bilancio.

  Fabio MELILLI, presidente, replicando all'onorevole Trancassini e sottolineando che, poiché la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni concluderà i propri lavori nella giornata di domani, si tratta di una situazione estremamente particolare, non essendovi obiezioni, comunica che provvederà a riprogrammare la seduta di domani in base anche ai lavori dell'Assemblea, anche in considerazione del fatto che la posizione della questione di fiducia preannunciata dal Governo sul decreto-legge n. 139 del 2021 richiederà comunque una nuova programmazione dei lavori della Commissione stessa.

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
C. 3374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sul testo del decreto-legge n. 139 del 2021, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
  Ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 25 novembre 2021 nel corso della quale erano state formulate alcune richieste di chiarimento in merito alle quali il Governo si era riservato di rispondere. Nel frattempo le Commissioni II e XII, essendo il provvedimento calendarizzato per l'Assemblea, Pag. 59 anche in mancanza del parere della Commissione bilancio, ne hanno concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo trasmesso dal Senato.
  Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento richiesti nella seduta precedente.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, precisa che le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.
  Per quanto riguarda l'articolo 3-bis, in materia di risorse da destinare agli interventi connessi con l'emergenza sanitaria, segnala che l'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, affluite nella medesima contabilità ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021, nella misura di 210 milioni di euro, sino al termine dello stato di emergenza, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario, non è suscettibile di pregiudicare lo svolgimento di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di riorganizzazione del Ministero della salute, evidenzia che la riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, per far fronte all'incremento di 2 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute, non appare suscettibile di determinare un impatto sull'organizzazione e sulla funzionalità complessiva del Servizio sanitario nazionale, tale da produrre effetti onerosi di natura indiretta.
  Riguardo all'articolo 6, in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per avvocato, fa presente che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli emolumenti previsti dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 ai commissari di esame, previsti in aumento, risultano compensati dai risparmi di spesa derivanti sia dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione, che dal venire meno delle spese di funzionamento e di approntamento delle sedi di esame, in virtù della prevista modalità di svolgimento delle prove da remoto.
  Precisa che la quantificazione degli oneri complessivi, pari ad euro 496.940,26, risulta comprensiva oltre che dei compensi fissi (413,16 euro), anche della maggiorazione del 20 per cento del compenso fisso per i soli presidenti delle commissioni, nonché del compenso variabile (1,29 euro) spettante per la seconda prova orale in relazione al numero di candidati esaminati, a fronte di risparmi di spesa quantificati in euro 1.081.522.
  Evidenzia che l'individuazione su base distrettuale del segretario delle sottocommissioni produrrà effetti di contenimento dei costi per missioni, rappresentando questa la scelta prioritaria nella procedura di selezione del personale addetto allo svolgimento delle prove d'esame in qualità di segretario, mentre in via residuale e per limitati casi, si opterà per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, ipotesi suscettibile di determinare oneri ampiamente fronteggiabili sul capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento di euro 2.969.890, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
  Assicura che le risorse utilizzate a copertura dall'articolo 7, recante incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, risultano congrue, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448).
  Fa presente che l'utilizzo, a titolo gratuito, di un immobile di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), non appare suscettibile di comportare oneri a carico della regione stessa. Pag. 60
  Evidenzia che all'articolo 9, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la definizione, attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche non appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, trattandosi comunque di un atto di rango secondario.
  Assicura che il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato con finalità di copertura dal comma 13 del medesimo articolo 9, presenta le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), escludendosi altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, che utilizzano con finalità di copertura gli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale di competenza – rispettivamente – del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, precisa che, al di là del tenore letterale delle disposizioni, il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire se le procedure previste dal provvedimento in esame per le sale cinematografiche e i teatri si applichino anche alle sale dove si svolgono convegni e conferenze.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando al deputato Dal Moro, fa presente che le procedure previste dal provvedimento in esame per le sale cinematografiche e i teatri si applicano anche alle sale dove si svolgono convegni e conferenze.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3374 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 139 del 2021, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

    con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio;

    per quanto riguarda l'articolo 3-bis, in materia di risorse da destinare agli interventi connessi con l'emergenza sanitaria, l'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, affluite nella medesima contabilità ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021, nella misura di 210 milioni di euro, sino al termine dello stato di emergenza, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario, non è suscettibile di pregiudicare lo svolgimento di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse;

    per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di riorganizzazione del Ministero della salute, la riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, per far fronte all'incremento di 2 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero Pag. 61 della salute, non appare suscettibile di determinare un impatto sull'organizzazione e sulla funzionalità complessiva del Servizio sanitario nazionale, tale da produrre effetti onerosi di natura indiretta;

    riguardo all'articolo 6, in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per avvocato, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli emolumenti previsti dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 ai commissari di esame, previsti in aumento, risultano compensati dai risparmi di spesa derivanti sia dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione, che dal venire meno delle spese di funzionamento e di approntamento delle sedi di esame, in virtù della prevista modalità di svolgimento delle prove da remoto;

    la quantificazione degli oneri complessivi, pari ad euro 496.940,26, risulta comprensiva oltre che dei compensi fissi (413,16 euro), anche della maggiorazione del 20 per cento del compenso fisso per i soli presidenti delle commissioni, nonché del compenso variabile (1,29 euro) spettante per la seconda prova orale in relazione al numero di candidati esaminati, a fronte di risparmi di spesa quantificati in euro 1.081.522;

    l'individuazione su base distrettuale del segretario delle sottocommissioni produrrà effetti di contenimento dei costi per missioni, rappresentando questa la scelta prioritaria nella procedura di selezione del personale addetto allo svolgimento delle prove d'esame in qualità di segretario, mentre in via residuale e per limitati casi, si opterà per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, ipotesi suscettibile di determinare oneri ampiamente fronteggiabili sul capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento di euro 2.969.890, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023;

    le risorse utilizzate a copertura dall'articolo 7, recante incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, risultano congrue, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448);

    l'utilizzo, a titolo gratuito, di un immobile di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), non appare suscettibile di comportare oneri a carico della regione stessa;

    all'articolo 9, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la definizione, attraverso l'emanazione di un apposito DPCM, dei meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche non appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, trattandosi comunque di un atto di rango secondario;

    il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato con finalità di copertura dal comma 13 del medesimo articolo 9, presenta le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), escludendosi altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, che utilizzano con finalità di copertura gli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale di competenza – rispettivamente – del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale delle disposizioni, il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

  esprime

Pag. 62

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo del provvedimento elaborato dalla XIV Commissione.
  Ricorda che il testo iniziale del provvedimento è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole senza condizioni nella seduta del 23 novembre 2021, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dal disegno di legge di bilancio per il 2022, e che la XIV Commissione, prima di concludere l'esame del provvedimento, ha apportato modifiche al testo.
  In merito a tali modifiche, segnala che su quelle introdotte agli articoli 1, 5 e 13, non ha osservazioni da formulare giacché appaiono di carattere ordinamentale, procedurale e di coordinamento.
  Non ha altresì osservazioni da formulare con riguardo alle modificazioni e alle integrazioni ai principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe introdotte agli articoli 4, 10 e 12, in quanto ad esse risultano comunque applicabili le procedure finanziarie previste o richiamate dagli articoli 1 e 2 della legge in esame, dagli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 e dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto riguarda, infine, ulteriori modificazioni e integrazioni a principi e criteri direttivi, ritiene comunque utile acquisire informazioni circa eventuali riflessi finanziari attesi dall'articolo 14, che introduce un nuovo principio e criterio direttivo specifico (aggiuntivo rispetto a quelli generali) da applicare per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 relativa alle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e volto a prorogare l'utilizzo del metodo di misurazione sinora applicato, nonché dalle modificazioni all'articolo 11, comma 2, lettera a), volte a disporre, in sede di adeguamento al regolamento (UE) 2019/6 (medicinali veterinari), la previsione di adeguare e riorganizzare le attività delle autorità competenti (Ministero della salute, regioni e province autonome) sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.
C. 2372-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato poiché è ancora in corso la predisposizione, da parte del Ministero competente, della relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio nella seduta del 25 novembre scorso.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.
C. 3353 Cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia che la presente proposta di legge costituzionale, di iniziativa popolare, approvata, con modificazioni, in prima deliberazione dal Senato della Repubblica, è volta a prevedere che la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, a tal fine introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 119 della Costituzione, che reca la disciplina dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali.
  Ricorda, a questo riguardo, che le modifiche introdotte nel 2001 al citato articolo 119 hanno inserito nella nostra Carta costituzionale il principio del federalismo fiscale, allo scopo di stabilire un più stretto legame tra le decisioni di spesa e di entrata assunte a livello territoriale.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta per consentire al Governo di svolgere sullo stesso maggiori approfondimenti rispetto agli eventuali effetti di carattere finanziario.

  Fabio MELILLI, presidente, osserva che, in questa sede, la Commissione bilancio non è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i profili di copertura finanziaria del provvedimento – giacché le disposizioni in oggetto risultano di pari rango rispetto al medesimo articolo 81 – ma solo gli eventuali profili di merito di propria competenza, evidenziando come gli aspetti di copertura finanziaria dovranno comunque essere affrontati successivamente, al momento dell'attuazione legislativa delle nuove norme costituzionali.
  Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta per consentire al Governo di svolgere sullo stesso maggiori approfondimenti.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.
C. 3326, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, fa presente che il progetto di legge, approvato senza modificazioni dal Senato (A.S. 2065), reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle violazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 e che il testo originario, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica, mentre una relazione tecnica è stata presentata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.
  Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere Pag. 64 finanziario e delle informazioni fornite dalla predetta relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che l'articolo 22 dell'Accordo prevede la partecipazione di esperti italiani al Comitato delle Parti, rilevando che la relazione tecnica chiarisce che le spese di missione sono a carico del Consiglio d'Europa, ma specifica che agli esperti italiani sarà comunque corrisposta una diaria, i cui oneri gravano sul capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, «Missioni all'estero», che, secondo la stessa relazione tecnica, dispone delle necessarie risorse a legislazione vigente. In proposito, evidenzia che in altri disegni di legge di ratifica, di analogo contenuto, le spese di missione (incluse, dunque, le diarie) sono normalmente oggetto di specifica quantificazione e copertura, mentre il provvedimento in esame è corredato di clausola di invarianza riferita al complesso delle disposizioni in esso contenute. Osserva tuttavia che dalla stessa relazione tecnica si evince che dalla partecipazione italiana deriveranno nuovi o maggiori oneri (per diarie, appunto), di carattere permanente ed obbligatorio, che non sono peraltro quantificati e la cui copertura è prevista a valere su stanziamenti correnti di bilancio, di cui la stessa relazione tecnica conferma la capienza. Tanto premesso, osserva che al fine di verificare tale congruità, andrebbe fornita una stima dei predetti oneri. Inoltre, rileva che la predetta modalità di copertura (cosiddetta «a bilancio») non rientra tra quelle tassativamente previste dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Pertanto, riguardo alle predette questioni reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta per consentire al Governo di svolgere sullo stesso maggiori approfondimenti.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Atto n. 325.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Pag. 65ministri reca le norme di attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale». Rileva quindi che, nell'ambito della suddetta riforma, a tutela della sicurezza nazionale e degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, è stata istituita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge l'Agenzia viene dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e le è riconosciuta l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Fa presente che il presente regolamento è volto a dare attuazione all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, disciplinando l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L'articolo 12, comma 4, prevede che in sede di prima applicazione il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la dotazione organica può essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale. L'articolo 18, comma 1 del decreto-legge, infine, stanzia le risorse per la costituzione dell'Agenzia pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  In merito agli articoli 1, 2 e 3, recanti rispettivamente definizioni, oggetto e principi ispiratori del provvedimento, fa presente che la relazione tecnica assicura che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Rileva, quindi, che la relazione tecnica prevede che all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, recante disposizioni sulla struttura organizzativa, che non reca disposizioni di carattere meramente organizzatorio o ordinamentale, l'Agenzia provvederà – nei limiti di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge — nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento annessa al stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.
  In merito all'articolo 5, concernente il Direttore generale dell'Agenzia, evidenzia che la relazione tecnica conferma che per la relativa attuazione l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.
  Per quanto concerne l'articolo 6, recante disposizioni sul Vice Direttore generale dell'Agenzia, fa presente che la relazione tecnica assicura che l'Agenzia provvederà – nei limiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, previsti per le articolazioni di livello dirigenziale non generale – nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.
  Anche in merito agli articoli 7 e 8, recanti rispettivamente disposizioni sul Collegio dei revisori dei conti e Controlli interni, valutazione e trasparenza, la relazione tecnica assicura che per la relativa attuazione l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato. Pag. 66
  Con riferimento agli articoli 9, 10 e 11, recanti, rispettivamente, disposizioni sul Comitato di Vertice, sul Comitato di coordinamento e programmazione e sul Comitato tecnico-scientifico, fa presente che la relazione tecnica assicura che le disposizioni non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per la partecipazione ai tre Comitati non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.
  In merito agli articoli 12 e 13, recanti, rispettivamente, disposizioni sull'organizzazione e sul Codice etico, fa presente che la relazione tecnica conferma che per la relativa attuazione l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.
  Per quanto concerne l'articolo 14, recante disposizioni su Comitati e commissioni, segnala che la relazione tecnica ribadisce che esso reca la possibilità di istituire, con provvedimento del Direttore generale, Comitati e Commissioni, per la partecipazione ai quali non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese. Al riguardo riferisce che la relazione tecnica assicura che la disposizione, di natura ordinamentale, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 15, recente disposizioni sulle sedi principali e secondarie, assicura che per l'attuazione della presente disposizione, evidenzia che la relazione tecnica prevede che l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dal la Ragioneria Generale dello Stato.
  Relativamente all'articolo 16, recente disposizioni sui regolamenti e disciplinari, rileva che la relazione tecnica assicura che eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Direttore generale saranno sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.
  Infine, con riferimento all'articolo 17, recante disposizioni per l'attuazione, fa presente che la relazione tecnica conferma che l'articolo reca norme transitorie in merito all'attuazione del regolamento stesso, stabilendo, in particolare, un «meccanismo di adeguamento progressivo» della struttura dell'Agenzia, sia alla graduale attuazione del regolamento, sia a eventuali esigenze che dovessero emergere nel corso della sua attuazione. A tal fine, la disposizione chiarisce che la progressiva attivazione delle articolazioni dell'Agenzia di cui agli articoli 4 e 12 viene disposta, con provvedimento del Direttore generale, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, garantendo in tal modo, tra l'altro, «un'espansione» delle strutture correlata alle effettive disponibilità di risorse umane e finanziarie. Fa presente, quindi, che la relazione tecnica assicura che per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dal la Ragioneria Generale dello Stato.
  Al riguardo, in merito all'articolo 4, ritiene che andrebbero richieste conferme sulla sostenibilità a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente della costituzione di gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto di natura non dirigenziale.
  Ritiene che le medesime osservazioni possano essere riferite all'articolo 5, posto che il comma 5, primo periodo, prevede espressamente la possibilità di istituire una o più articolazioni a diretto supporto per lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale.
  In merito all'articolo 7, posto che i compensi del Collegio dei revisori dei conti Pag. 67saranno stabiliti con successivo decreto, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie a tal fine.
  Relativamente all'articolo 8, posto che la relazione tecnica conferma che ai fini dell'attuazione della disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle sole risorse finanziarie assegnate, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione.
  Per i profili di quantificazione dell'articolo 11, richiede ragguagli in merito agli oneri prevedibilmente da sostenersi per le attività di segreteria e di supporto del Comitato tecnico-scientifico, di cui andrebbe confermata la sostenibilità a valere delle sole risorse umane e finanziarie previste per l'istituzione dell'Agenzia dall'articolo 18, comma 1 del decreto-legge n. 82 del 2021.
  Per i profili di copertura dell'articolo 13, infine, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di un'integrazione alla norma, per cui sia espressamente prevista l'esclusione di compensi a qualsiasi titolo da riconoscersi al garante del codice etico.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che i gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b), sono moduli organizzativi interni, non aventi natura di articolazioni di livello dirigenziale, con la sola eccezione di eventuali strutture di missione temporanea di livello dirigenziale.
  In particolare, evidenzia che tali moduli organizzativi sono tutti caratterizzati, eccetto che per i settori, dalla temporaneità legata ad esigenze istituzionali contingenti e non comportano, in ogni caso, costi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'ordinario funzionamento dell'Agenzia.
  Segnala che le articolazioni a diretto supporto del direttore generale per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, di cui all'articolo 5, comma 5, come precisato dalla relazione tecnica, sono quelle istituibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che, laddove fossero rappresentate da divisioni di maggiore complessità, rientrerebbero nei limiti quantitativi di cui all'articolo 4, comma 4, alle quali l'Agenzia provvederebbe nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, che prevede che i compensi del presidente e dei componenti del Collegio dei revisori siano stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, fa presente che si è ipotizzato un numero di tre componenti, con una spesa stimata in euro 35.000 annui.
  Considerata, allo stato attuale, la mancata emanazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica dei «criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità organizzativa delle amministrazioni», così come previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016, evidenzia che per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 8 è stato stimato un compenso lordo annuo omnicomprensivo di euro 35.000.
  Sottolinea che le attività di supporto al predetto organismo sono assicurate nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali del personale dipendente dell'Agenzia e pertanto risultano sostenibili nel quadro delle risorse previste per l'Agenzia medesima.
  Evidenzia che l'istituzione, con funzioni di consulenza e di proposta, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, risulta sostenibile nel quadro delle risorse previste per l'Agenzia medesima, mentre le connesse attività di segreteria e di supporto, verranno assicurate dal personale dipendente dell'Agenzia nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali.
  Assicura che l'individuazione della figura del garante del codice etico, di cui all'articolo 13, come precisato dalla relazione tecnica, avverrà nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia e non comporterà Pag. 68 l'attribuzione di un'apposita posizione di livello dirigenziale, potendosi comunque valutare l'opportunità di escludere che allo stesso vengano corrisposti rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, rilevata la necessità di prevedere espressamente che il garante del codice etico sarà individuato nell'ambito del personale dipendente dell'agenzia e che allo stesso non saranno riconosciuti rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    i gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b), sono moduli organizzativi interni, non aventi natura di articolazioni di livello dirigenziale, con la sola eccezione di eventuali strutture di missione temporanea di livello dirigenziale;

    in particolare, tali moduli organizzativi sono tutti caratterizzati, eccetto che per i settori, dalla temporaneità legata ad esigenze istituzionali contingenti e non comportano, in ogni caso, costi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'ordinario funzionamento dell'Agenzia;

    le articolazioni a diretto supporto del direttore generale per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, di cui all'articolo 5, comma 5, come precisato dalla relazione tecnica, sono quelle istituibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che, laddove fossero rappresentate da divisioni di maggiore complessità, rientrerebbero nei limiti quantitativi di cui all'articolo 4, comma 4, alle quali l'Agenzia provvederebbe nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021;

    per quanto riguarda l'articolo 7, che prevede che i compensi del presidente e dei componenti del Collegio dei revisori siano stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, si è ipotizzato un numero di tre componenti, con una spesa stimata in euro 35.000 annui;

    considerata, allo stato attuale, la mancata emanazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica dei “criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità organizzativa delle amministrazioni”, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016, per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 8 è stato stimato un compenso lordo annuo omnicomprensivo di euro 35.000;

    le attività di supporto al predetto organismo sono assicurate nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali del personale dipendente dell'Agenzia e pertanto risultano sostenibili nel quadro delle risorse previste per l'Agenzia medesima;

    l'istituzione, con funzioni di consulenza e di proposta, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, risulta sostenibile nel quadro delle risorse previste per l'Agenzia medesima, mentre le connesse attività di segreteria e di supporto verranno assicurate dal personale dipendente dell'Agenzia nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali;

    l'individuazione della figura del garante del codice etico, di cui all'articolo 13, Pag. 69come precisato dalla relazione tecnica, avverrà nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia e non comporterà l'attribuzione di un'apposita posizione di livello dirigenziale, potendosi comunque valutare l'opportunità di escludere che allo stesso vengano corrisposti rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati;

   rilevata la necessità di prevedere espressamente che il garante del codice etico sarà individuato nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia e che allo stesso non saranno riconosciuti rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 13, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: individuato nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia. Al garante medesimo non sono attribuiti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Atto n. 326.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in esame reca il regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Segnala che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 ed è corredato di relazione tecnica priva della vidimazione (cosiddetta bollinatura, che dovrebbe attestarne l'avvenuta positiva verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato).
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che – come evidenziato nel corso dell'esame parlamentare delle norme sulla base delle quali è stato predisposto lo schema di decreto in esame (decreto-legge n. 82 del 2021) – la relazione tecnica riferita a tale decreto-legge, nel fornire un riepilogo delle varie componenti di spesa che concorrevano a determinare la dotazione complessiva dell'Agenzia, ipotizzava che per il personale a tempo determinato e indeterminato dovesse essere sostenuta una spesa di 20 milioni di euro per il 2022, 42 milioni di euro per il 2023, 58 milioni di euro per il 2024, 74 milioni nel 2025, 83 milioni nel 2026 e 95 milioni nel 2027: la stessa relazione tecnica non forniva tuttavia i dati e gli elementi posti alla base di tale stima. Segnala, inoltre, che non veniva fornito il quadro della proiezione almeno decennale degli oneri di personale – richiesto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17 della legge n. 196 del 2009) – al fine di tener conto dello sviluppo delle carriere economiche del personale dell'Agenzia. Con riguardo a tali aspetti una nota di risposta ai quesiti emersi nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera (Nota della Ragioneria generale dello Stato del 21 luglio 2021) rinviava «ai chiarimenti che vorranno fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Amministrazione interessata» che non risultano tuttavia successivamente trasmessi. Tanto premesso, evidenzia altresì che né il citato decreto-legge né il provvedimento in esame – corredato Pag. 70di relazione tecnica non espressamente «vidimata» – individuano la dotazione organica definitiva dell'ente, che risulta fissata in 300 unità solo «in sede di prima applicazione delle disposizioni» del decreto-legge n. 82 del 2021, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del medesimo decreto, ma può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 12, comma 5. In mancanza quindi degli elementi sottostanti la stima originaria della spesa per il personale prevista dalla relazione tecnica allegata al citato decreto-legge n. 82 e di puntuali elementi di riscontro sottostanti la normativa in esame, a suo avviso, non risulta possibile effettuare una verifica riguardo alla corrispondenza di queste ultime rispetto al predetto onere. Considera pertanto necessario che il Governo fornisca i dati sottostanti la quantificazione dell'onere di personale, riferiti ad una prospettiva temporale almeno decennale, termine minimo richiesto dalla legge di contabilità: ciò con riguardo sia all'organico stimato in via permanete e ai diversi livelli funzionali e retributivi al suo interno, sia agli ulteriori elementi rilevanti ai fini della relativa previsione di spesa, come il prevedibile sviluppo delle carriere e le relative componenti della retribuzione, con distinta evidenziazione delle componenti aggiuntive rispetto a quelle fondamentali e dei relativi parametri applicativi, non esplicitati dalle norme. In aggiunta, ritiene che andrebbero verificati i relativi oneri pensionistici, sulla base del trattamento previsto dall'articolo 125, in base al quale il personale dell'Agenzia accede a forme di trattamento previdenziale complementare in linea con quello previsto in Banca d'Italia. Ritiene che i predetti elementi siano necessari anche in considerazione del fatto che la spesa per il personale non risulta espressamente ricondotta, né dal decreto-legge n. 82 del 2021 né dal regolamento in esame, entro limiti di spesa definiti in via normativa: ciò in quanto il citato decreto-legge n. 82 individuava, al comma 1 dell'articolo 18, una dotazione riferita al complesso degli oneri derivanti dagli articoli da 5 a 7 – riguardanti le spese dell'Agenzia –, ma non indicava all'interno di tale dotazione complessiva, limiti di spesa specificamente riferiti alla spesa per il personale. Quest'ultima veniva infatti individuata esclusivamente dalla relazione tecnica, che forniva un dettaglio delle componenti della predetta dotazione finanziaria complessiva. Tanto premesso, evidenzia che non risultano comunque esplicitati, in via legislativa e nel provvedimento in esame, meccanismi volti a garantire che la spesa complessiva per il personale, di carattere obbligatorio, sia comunque ricondotta all'interno degli importi individuati dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 82 del 2021.
  Più in generale, evidenzia che, in virtù dell'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021 e delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, è stabilita un'equiparazione del trattamento del personale dell'Agenzia a quello della Banca d'Italia. Anche in virtù di tale rinvio – che appare di carattere mobile – ritiene che andrebbero chiariti quali siano i meccanismi volti ad assicurare che il complesso della spesa per il trattamento, sia economico che previdenziale, del personale in questione possa essere contenuto all'interno degli specifici importi, individuati dalla relazione tecnica riferita al predetto decreto-legge n. 82, nell'ambito della dotazione complessiva stabilita per l'attività dell'Agenzia.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, nel rilevare che il presente schema di decreto non reca una specifica clausola di copertura finanziaria – trattandosi di atto normativo di rango secondario, emanato in attuazione dell'articolo 12 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 –, osserva tuttavia che la relazione tecnica ad esso allegata asserisce che all'attuazione di tutte le disposizioni che non rivestono carattere organizzatorio od ordinamentale, peraltro non puntualmente individuate, si provvederà nei limiti delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 82 del 2021. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito capitolo di bilancio – con una dotazione di Pag. 712 milioni di euro per l'anno 2021, di 21 milioni di euro per l'anno 2022, di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 84 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 110 milioni di euro per l'anno 2026 e di 122 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 – preordinato ad assicurare l'attuazione della neo istituita Agenzia, evidenziando come tale dotazione si configura pertanto, alla luce della relativa norma, come uno stanziamento indistinto, a valere del quale provvedere anche alle spese di personale della medesima Agenzia. Evidenzia che tale dotazione risulta confermata, almeno per quanto concerne il triennio di riferimento, dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, attualmente all'esame del Senato (S. 2448). Rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del predetto decreto-legge n. 82 del 2021, costituiscono entrate dell'Agenzia anche i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, i proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia ed altri proventi patrimoniali e di gestione, i contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione, nonché i proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi della normativa vigente. In tale quadro, fermi restando i rilievi in precedenza formulati in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI evidenzia che, alla luce delle prime attività di pianificazione e programmazione, nonché di predisposizione degli schemi regolamentari di attuazione del decreto-legge n. 82 del 2021, è stata elaborata una prima proiezione decennale, dal 2022 al 2031, delle previsioni di spesa per il personale dell'Agenzia in oggetto, utilizzando quale base di calcolo livelli retributivi di Banca d'Italia, tenuto conto dello sviluppo delle relative carriere economiche, nonché dei connessi oneri di legge diretti e indiretti, ivi inclusi quelli derivanti dalla previdenza complementare. In particolare, precisa che gli oneri risultanti dalla predetta proiezione sono pari a euro 18 milioni per il 2022, 35,7 milioni per il 2023, 47,7 milioni per il 2024, 61,7 milioni per il 2025, 72,8 milioni per il 2026, 84,8 milioni per il 2027, 85,4 milioni per il 2028, 86,1 milioni per il 2029, 86,8 milioni per il 2030 e 87 milioni per il 2031.
  Sottolinea, altresì, che si è ipotizzato uno sviluppo della dotazione organica coerente con quanto prospettato in relazione al raggiungimento delle 300 unità, entro il 2023, e di 800 unità, entro il 2027, stimando che le prevalenti assunzioni avverranno nei segmenti professionali di esperto e consigliere. Precisa che le proiezioni di spesa per il personale si riferiscono al solo personale di ruolo, in quanto, con riguardo alle figure professionali a tempo determinato, l'istituto introdotto – in relazione al quale non sono previsti meccanismi di sviluppo di carriera – ha come scopo quello di far fronte ad esigenze connesse allo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia.
  Segnala che la differenza tra le previsioni contenute nella relazione tecnica al decreto-legge n. 82 del 2021 e le proiezioni di spesa per il personale è destinata a contenere i costi connessi all'inserimento di personale a tempo determinato di cui al richiamato articolo 12, comma 2, lettera b), nonché di personale relativo al contingente di esperti di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 12, e di personale distaccato ai sensi dell'articolo 93 dello schema regolamentare in esame, a sostenere gli eventuali adeguamenti inflattivi, oltre che eventuali adeguamenti retributivi da parte di Banca d'Italia.
  Assicura che tutte le spese relative alle restanti categorie di personale chiamato a prestare servizio per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale saranno comunque mantenute entro i limiti illustrati nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge n. 82 del 2021, nonché all'interno di quelli individuati dallo schema di regolamento in esame.
  Precisa che l'istituto della gratifica, di cui all'articolo 102 dello schema regolamentare in oggetto, consiste in una premialità di contenuto importo economico che, alla stregua di quanto avviene in Banca Pag. 72d'Italia, viene conferita una tantum in relazione al particolare impegno profuso, ovvero ai risultati conseguiti anche in termini di maggiore efficienza.
  Fa presente che l'assegno di sede estera previsto all'articolo 100 risulta destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, in relazione alle specifiche esigenze connesse all'incarico di volta in volta assegnato, il cui ammontare viene determinato alla stregua di quanto avviene anche da parte di altri enti, mediante provvedimento dell'Amministrazione ed in relazione alla specifica sede estera di assegnazione.
  Segnala che i compensi connessi allo sfalsamento dell'orario di lavoro all'assegnazione di turni e reperibilità, ovvero spettanti al personale addetto ad articolazioni di pronta reazione, di cui all'articolo 108, derivano da istituti volti a retribuire stabili alterazioni dell'orario di lavoro ovvero particolari forme di reperibilità, che ricalcano le relative disposizioni presenti nel regolamento di Banca d'Italia.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, rilevata la necessità, con riferimento alle Commissioni di cui agli articoli 13, comma 2, 58, comma 3, e 78, di introdurre una apposita clausola di neutralità finanziaria volta ad escludere la corresponsione ai componenti delle stesse di gettoni di presenza, rimborsi spese o compensi comunque denominati, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 326);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    alla luce delle prime attività di pianificazione e programmazione, nonché di predisposizione degli schemi regolamentari di attuazione del decreto-legge n. 82 del 2021, è stata elaborata una prima proiezione decennale, dal 2022 al 2031, delle previsioni di spesa per il personale dell'Agenzia in oggetto, utilizzando quale base di calcolo livelli retributivi di Banca d'Italia, tenuto conto dello sviluppo delle relative carriere economiche, nonché dei connessi oneri di legge diretti e indiretti, ivi inclusi quelli derivanti dalla previdenza complementare;

    in particolare, si è ipotizzato uno sviluppo della dotazione organica coerente con quanto prospettato in relazione al raggiungimento delle 300 unità, entro il 2023, e di 800 unità, entro il 2027, stimando che le prevalenti assunzioni avverranno nei segmenti professionali di esperto e consigliere;

    tali proiezioni si riferiscono al solo personale di ruolo, in quanto, con riguardo alle figure professionali a tempo determinato, l'istituto introdotto – in relazione al quale non sono previsti meccanismi di sviluppo di carriera – ha come scopo quello di far fronte ad esigenze connesse allo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia;

    la differenza tra le previsioni contenute nella relazione tecnica al decreto-legge n. 82 del 2021 e le proiezioni di spesa è destinata a contenere i costi connessi all'inserimento di personale a tempo determinato di cui al richiamato articolo 12, comma 2, lettera b), nonché di personale relativo al contingente di esperti di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 12, e di personale distaccato ai sensi dell'articolo 93 dello schema regolamentare in esame, nonché a sostenere gli eventuali adeguamenti inflattivi, oltre che eventuali adeguamenti retributivi da parte di Banca d'Italia;

    tutte le spese relative alle restanti categorie di personale chiamato a prestare servizio per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale saranno comunque mantenute entro i limiti illustrati nella relazione tecnica al decreto-legge n. 82 del 2021, nonché Pag. 73 all'interno di quelli individuati dallo schema di regolamento in esame;

    l'istituto della gratifica, di cui all'articolo 102 dello schema regolamentare in oggetto, consiste in una premialità di contenuto importo economico che, alla stregua di quanto avviene in Banca d'Italia, viene conferita una tantum in relazione al particolare impegno profuso, ovvero ai risultati conseguiti anche in termini di maggiore efficienza;

    l'assegno di sede estera previsto all'articolo 100 risulta destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, in relazione alle specifiche esigenze connesse all'incarico di volta in volta assegnato, il cui ammontare viene determinato, alla stregua di quanto avviene anche da parte di altri enti, mediante provvedimento dell'Amministrazione ed in relazione alla specifica sede estera di assegnazione;

    i compensi connessi allo sfalsamento dell'orario di lavoro e all'assegnazione di turni e reperibilità, ovvero spettanti al personale addetto ad articolazioni di pronta reazione, di cui all'articolo 108, derivano da istituti volti a retribuire stabili alterazioni dell'orario di lavoro ovvero particolari forme di reperibilità, che ricalcano le relative disposizioni presenti nel regolamento di Banca d'Italia;

   rilevata la necessità, con riferimento alle Commissioni di cui agli articoli 13, comma 2, 58, comma 3, e 78, di introdurre una apposita clausola di neutralità finanziaria volta ad escludere la corresponsione ai componenti delle stesse di gettoni di presenza, rimborsi spese o compensi comunque denominati,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti della Commissione di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 58, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti della Commissione di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 78, aggiungere in fine il seguente comma:

  10-bis. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire perché si è deciso di equiparare il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a quello della Banca d'Italia, riconoscendo ad esso anche l'istituto della gratifica. A suo avviso, infatti, sarebbe stato più opportuno mutuare il trattamento previsto per il personale di Agenzie analoghe, come, ad esempio, l'Agenzia delle entrate.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, replicando all'onorevole Trano, segnala che già il decreto-legge n. 82 del 2021, sulla base del quale è stato redatto lo schema di regolamento in esame, prevedeva che il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale fosse equiparato a quello della Banca d'Italia. In proposito ricorda che l'argomento è stato oggetto di un accesso dibattito nel corso dell'esame del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.30.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un «Sistema di sistemi» di combattimento aereo di sesta generazione – Future Combat Air System (FCAS).
Atto n. 327.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, assicura che le risorse destinate alla copertura della prima fase del programma in esame risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un “Sistema di sistemi” di combattimento aereo di sesta generazione – Future Combat Air System (FCAS) (Atto n. 327);

   premesso che:

    il programma in oggetto è concepito in quattro fasi di sviluppo: fase di valutazione e analisi e progettazione preliminare; fase di sviluppo avanzato; fase di produzione iniziale e fase di produzione avanzata con un orizzonte temporale pluriennale di circa trenta anni, riferito al periodo 2021-2050;

    all'onere derivante dalla prima fase, oggetto del presente schema di decreto, pari a 2 miliardi di euro, si provvederà mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa, missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, capitolo 7120 “Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi”, piano gestionale 2;

    le fasi successive del programma saranno oggetto di separati, specifici decreti approvativi, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, e contrattualizzate subordinatamente al raggiungimento del desiderato livello di maturazione tecnologica nonché alla disponibilità di utili risorse stanziate con legge di bilancio ovvero con specifici provvedimenti ad hoc;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le suddette risorse destinate alla copertura della prima fase del programma in esame risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente,

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VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto ministeriale in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di Maritime Situational Awareness land and sea based della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere.
Atto n. 328.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, assicura che le risorse utilizzate a copertura risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma in titolo e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di Maritime Situational Awareness land and sea based della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere (Atto n. 328);

   premesso che:

    il programma in oggetto sarà avviato nel 2023, si articolerà lungo un arco temporale di undici anni e comporterà un onere complessivo previsionale di 26 milioni di euro finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 per la parte di competenza del Ministero della difesa;

    tali risorse sono allocate sul capitolo 7120, piano gestionale n. 40, dello stato di previsione del Ministero della difesa (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Riparto fondo investimenti 2019 – comma 95);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le suddette risorse risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma in titolo e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto ministeriale in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.35.