CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 novembre 2021
705.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 23

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

  La seduta comincia alle 11.05.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Valentino VALENTINI (FI), relatore, rileva con soddisfazione che, in generale, il provvedimento in titolo fornisce una risposta di tipo non emergenziale ma strutturale al fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il provvedimento riprende peraltro in larga misura i contenuti della proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura (C. 3558 di iniziativa dell'allora deputato Dambruoso), il cui iter al Senato si è concluso in Commissione ma non si è potuto completare con l'approvazione definitiva.
  Ricorda che, all'indomani del terribile attentato di matrice jihadista avvenuto a Parigi il 7 gennaio 2015 presso la sede della rivista Charlie Hebdo, fu adottato in Italia il decreto-legge n. 7 del 2015 che resta il provvedimento cardine per l'adozione di misure utili a rafforzare ed attualizzare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del terrorismo di matrice fondamentalista nel territorio dello Stato. Esso rappresentò allora lo strumento di immediata attuazione nel nostro sistema giuridico della risoluzione n. 2178 del 2014 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con cui, all'indomani dell'irrompere sulla scena mondiale del Daesh, si dava enfasi alle politiche di contrasto dell'estremismo violento (con misure di deradicalizzazione e di riabilitazione) e alla necessità di trovare una risposta più equilibrata al terrorismo in modo da combinare misure repressive e un approccio preventivo, in collaborazione con attori della società civile e con le comunità di riferimento. Ricorda che la risoluzione, giuridicamente vincolante, ha imposto a tutti gli Stati delle Nazioni Unite di prevenire il reclutamento, l'organizzazione, il trasporto e l'equipaggiamento di individui che si rechino in altri Stati allo scopo di pianificare, preparare o attuare atti terroristici oppure di fornire e ricevere addestramento terroristico e finanziamenti per tali attività. A tale scopo, tutti gli Stati si sono impegnati a varare apposite legislazioni, intensificare i controlli alle frontiere, Pag. 24perseguire e condannare i terroristi, accrescendo la cooperazione internazionale anche attraverso accordi di tipo bilaterale e lo scambio di informazioni per identificare i sospetti terroristi.
  Sottolinea che l'aspetto innovativo della citata risoluzione era dare enfasi alle politiche di contrasto all'estremismo violento e alla necessità di trovare una risposta al terrorismo, e in particolare al fenomeno dei foreign fighters, più equilibrata, che non prevedesse soltanto un approccio repressivo, ma anche quello preventivo, in collaborazione con le comunità locali e con gli attori della società civile, nel senso più ampio.
  Ricorda che appartiene a quella stagione anche la legge n. 153 del 2016 con cui si introdussero nel nostro codice penale nuove fattispecie illecite in materia di terrorismo tra i delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato e fu data ratifica a quattro fondamentali strumenti di diritto internazionale: la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e il relativo Protocollo addizionale, fatto a Riga il 22 ottobre 2015; la Convenzione ONU per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York 14 il settembre 2005; il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
  Ciò premesso, rileva che il provvedimento in esame completa la strategia complessiva del nostro Paese contro il fenomeno concentrandosi sul profilo preventivo, nella consapevolezza che la condizione sociale di esclusione, emarginazione, mancata integrazione di individui e di interi gruppi nelle città e nella intera comunità nazionale rappresenta un fattore decisivo per la decisione sull'auto-arruolamento o sull'adesione in qualsiasi forma a gruppi ed obiettivi terroristici. Il provvedimento si ripropone anche di operare sul terreno del recupero e del reinserimento sociale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.
  Evidenzia che il testo unificato reca in particolare previsioni volte a: prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista; favorire la deradicalizzazione, fermo restando il rispetto delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa; favorire il «recupero» in termini di integrazione – sociale, culturale, lavorativa – dei cittadini – siano essi italiani o stranieri residenti in Italia – coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.
  Passando all'analisi dell'articolato, segnala che l'articolo 1 del testo unificato dispone che il testo si muove «in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche». Nell'indicare le finalità del provvedimento, lo stesso articolo 1 reca la definizione di radicalizzazione violenta, da intendersi come: «il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo.». Quanto alla definizione di radicalizzazione di matrice jihadista, essa consiste nel: «fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network».
  L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, di un Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), la cui composizione e funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno in modo da assicurare la presenza di rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e della salute, nonché di qualificati esponenti di Pag. 25istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e del Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano.
  Il CRAD predispone annualmente il Piano strategico nazionale per la prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e per il recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, che definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare. Approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, il Piano è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare istituito ai sensi del successivo articolo 4.
  Evidenzia che il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente, nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalisation Awareness Network (RAN), da impiegare nelle attività previste dal Piano strategico nazionale. Ai fini dell'istituzione di un apposito numero verde è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  Ritiene opportuno dare risalto al fatto che, tra le altre cose, con il Piano strategico nazionale il CRAD promuove il dialogo interreligioso e interculturale, la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione, nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.
  Su base territoriale le attività di prevenzione sono affidate ai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) – previsti dall'articolo 3 –, presieduti dal prefetto o da un suo delegato e composti da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  Segnala anche l'articolo 4, che istituisce il Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista, composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti della Camera e del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato stesso.
  Rileva che il coinvolgimento parlamentare appare particolarmente utile a creare un monitoraggio continuo e un consenso trasversale tra le forze politiche, come dovrebbe accadere per tutti i temi che hanno a che fare con la sicurezza nazionale.
  Il Comitato parlamentare, ai sensi dell'articolo 5, potrà svolgere audizioni di figure istituzionali, di rappresentanti della magistratura e delle forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti.
  Osserva che il Comitato svolge, infatti, attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione dedicando particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori. Esso esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete internet che la Polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rapporto è redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, che svolgono le relative attività a titolo gratuito, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento, anche di matrice jihadista.
  Sottolinea che, come previsto dall'articolo 6, il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o Pag. 26segnalazioni su questioni di propria competenza, ferma restando la facoltà di trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.
  Sempre in tema di obblighi informativi, il provvedimento stabilisce che entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione sulle politiche governative attuate nell'anno precedente in materia di radicalizzazione, nonché sui risultati ottenuti.
  Significative sono, poi, le disposizioni concernenti: la formazione specialistica (articolo 7), per cui è stanziato 1 milione di euro all'anno, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale; gli interventi preventivi in ambito scolastico (articolo 8) per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, finalizzati a promuovere la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai princìpi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio supremo della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico; il finanziamento di progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate (articolo 9), nell'ambito di accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica (OCI), con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica; attività di comunicazione e informazione (articolo 10), nell'ambito del Piano strategico nazionale. A tal fine la RAI realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba; il Piano nazionale per la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti (articolo 11), presentato annualmente dal Ministro della Giustizia e su cui è prevista una relazione al Parlamento.
  Sottolinea, in conclusione, la rilevanza del provvedimento, che completa un percorso legislativo reso necessario dalla gravità della minaccia terroristica, tuttora incombente sui cittadini europei, e che mira a prevenire la radicalizzazione di matrice violenta e della trasformazione di messaggi di fanatismo politico e religioso in condotte di tipo terroristico.
  Nel ringraziare i colleghi presentatori per l'iniziativa legislativa assunta, alla luce di quanto fin qui esposto formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Viceministra Marina SERENI, nel ringraziare il relatore per l'illustrazione e anche per la proposta di parere favorevole che ricalca quanto già espresso da questa Commissione nella passata legislatura, sottolinea che la Farnesina è in prima linea nel promuovere un più efficace coordinamento per il contrasto all'estremismo violento e ai fenomeni di radicalizzazione. Il tema è oggetto di regolare confronto sia nei principali consessi multilaterali – Nazioni Unite, NATO, Unione europea, OSCE e G7, oltre che in seno alla Coalizione anti-Daesh e in gruppi quali il Global Counter-Terrorism Forum e il «Processo di Aqaba», sia nei rapporti bilaterali. Esso è inoltre oggetto di analisi e discussione nei principali dialoghi politici esistenti in materia di sicurezza, tra cui quelli con gli Stati Uniti e la Federazione Russa, in coordinamento con le altre Amministrazioni italiane coinvolte: Ministeri dell'interno e della giustizia, il Comando Generale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.
  Evidenzia che, a livello internazionale, l'Italia promuove un approccio «olistico» al contrasto al terrorismo, in cui la componente della prevenzione e del contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento è essenziale. La minaccia terroristica non può infatti essere affrontata unicamente dal punto di vista securitario, ma è necessario contrastare le cause profonde, Pag. 27economiche e sociali, che portano alla radicalizzazione.
  Rileva che, in quest'ottica, devono essere letti anche molti dei progetti finanziati dalla Farnesina in aree sensibili e di interesse prioritario per l'Italia, sottolineando che la nostra cooperazione allo sviluppo, attraverso iniziative volte a migliorare le condizioni economiche e sociali, contribuisce a rendere meno vulnerabili al rischio di radicalizzazione le fasce della popolazione più emarginate.
  Osserva che a ciò si aggiungono anche iniziative specifiche di de-radicalizzazione, tra cui il nostro sostegno finanziario al Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) per la realizzazione di un programma di prevenzione della radicalizzazione in Mali, diretto in particolare alle giovani generazioni e con uno specifico focus sull'uguaglianza di genere. Segnala che per tali iniziative l'Italia ha già destinato 500 mila euro tra il 2020 e il 2021 e intende stanziare un ulteriore finanziamento nel 2022.
  Sottolinea che l'istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione, prevista dal provvedimento in esame, oltre a rafforzare l'efficacia dell'azione del Governo nei confronti di questa minaccia alla sicurezza, potrà costituire una buona prassi di cooperazione interministeriale, da valorizzare nei principali consessi internazionali di riferimento così come presso i nostri interlocutori stranieri, a riprova della serietà, dell'impegno e della strategia con cui l'Italia affronta la prevenzione e il contrasto al terrorismo.

  Laura BOLDRINI (PD), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, sollecita un supplemento di riflessione sulla disposizione di cui all'articolo 11 del testo unificato in esame, che prevede l'adozione di un Piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero. Pur condividendo tale misura, ritiene che sarebbe opportuno che la norma contemplasse anche iniziative per favorire l'integrazione sociale dei soggetti potenzialmente radicalizzati, seguendo le buone pratiche messe in atto dalle municipalità di taluni Paesi nordeuropei, in primis la Svezia, diversamente la strategia preventiva è destinata al fallimento. Tuttavia, l'ulteriore adozione di programmi e investimenti specifici sembra essere preclusa dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 12 della proposta di legge.

  Valentino VALENTINI (FI), relatore, condividendo le osservazioni della collega Boldrini, segnala che il testo in esame potrebbe essere modificato in tale direzione in sede di esame degli emendamenti presso la I Commissione.

  Piero FASSINO, presidente, ritiene che sulla materia un ruolo positivo anche presso la Commissione di merito potrebbe essere svolto anche dal collega Migliore, particolarmente attivo sui temi della lotta terrorismo internazionale ed oggi assente per impegni istituzionali legati al suo mandato di Presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

  Vito COMENCINI (LEGA) preannuncia il voto di astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 152/21: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, in via generale, ricorda che il provvedimento in esame – che si compone di cinquantadue articoli divisi in cinque Titoli e sedici Capi – punta a semplificare le procedure per i progetti previsti dal PNRR e ad accelerare l'attuazione del cronoprogramma Pag. 28concordato con l'UE. Segnala che i quattro i principali ambiti di intervento sono: il rafforzamento della governance del Piano, con potenziamento di alcune strutture amministrative; ulteriori misure di sostegno economico per il comparto turistico; l'accelerazione degli investimenti, soprattutto tramite le Zone economiche speciali (ZES) e la crescita delle competenze digitali; modifiche alla disciplina sulla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
  Più specificamente, evidenzia che il decreto-legge ha l'obiettivo di raggiungere ulteriori sette dei cinquantuno milestone e target il cui conseguimento è previsto, secondo il PNRR, entro il 31 dicembre prossimo. Si tratta, in particolare, delle seguenti misure: istituzione del Fondo rotativo necessario a consentire, tra l'altro, il finanziamento di progetti di turismo sostenibile; garanzie per il finanziamento nel settore turistico: la disposizione prevede l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia per le PMI, di una sezione speciale turismo; riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator; istituzione di un fondo rotativo per il sostegno alle imprese, che consente la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale; modifica dei tempi di realizzazione dei contratti di programma di Rete Ferroviaria Italiana e degli interventi relativi all'edilizia giudiziaria; riforma della spending review, prevedendo il rafforzamento del ruolo del Ministero dell'Economia e delle finanze nel presidio dei processi di monitoraggio e valutazione della spesa, anche per supportare le altre amministrazioni centrali; esperti per l'attuazione del PNRR: le norme prevedono il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi per la realizzazione del Piano. È una norma abilitante propedeutica al conseguimento del target che sarà raggiunto con le procedure di assunzione.
  Il «pacchetto Turismo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza ammonta complessivamente a 2,4 miliardi di euro. Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa – quella appunto contenuta nel decreto-legge in esame – e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi.
  Osserva che un'altra parte rilevante delle disposizioni concerne la transizione digitale. La novità più importante è l'istituzione del fondo «Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie nell'ambito della propria attività istituzionale. Il Fondo è istituito in via sperimentale per il quinquennio 2022-2026 ed è destinato esclusivamente a sostenere progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali. Alle fondazioni bancarie che effettuano i versamenti viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026).
  Sottolinea, inoltre, che un'ulteriore norma prevede che i cittadini possano iscrivere e gestire online il proprio domicilio digitale direttamente dall'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), accedendo con SPID e CIE.
  Precisa che le misure di semplificazione non riguardano solo i cittadini, ma anche le imprese: nel decreto è infatti prevista una norma che consente a queste ultime di acquisire le certificazioni necessarie per le proprie attività attraverso un'unica piattaforma, agevolando, nel contempo, l'interoperabilità e lo scambio di informazioni tra le Pubbliche Amministrazioni.
  Infine, per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale – infrastruttura cloud della Pubblica Amministrazione finanziata dal PNRR – il decreto prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A. quale centrale di committenza per l'espletamento della gara relativa all'infrastruttura.
  Per quanto riguarda le norme sulla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, segnala che il decreto-legge in esame introduce importanti modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia): tra le altre cose, viene introdotto Pag. 29l'istituto del controllo giudiziario delle aziende a rischio di infiltrazione mafiosa. Lo scopo di tali misure non è più quello sanzionatorio, tipico del paradigma confiscatorio, bensì quello terapeutico volto al recupero di realtà economiche che, seppure incise da tentativi di infiltrazione mafiosa, manifestino un grado di autonomia gestionale dalle consorterie criminali sufficiente a consentire un'attività economica corretta risultando, pertanto, meritevoli di un intervento eterodiretto, volto alla bonifica programmatica delle posizioni critiche.
  Venendo alle norme di competenza della III Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 39, che novella parzialmente l'articolo 17-novies del decreto-legge n. 80 del 2021 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021 – limitando la possibilità di conferire l'incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche di livello dirigenziale.
  Ricorda che la figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico – nominato congiuntamente dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica – è stata introdotta con l'obiettivo di garantire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali. Il suo mandato ha durata pari a quella dei Ministri che l'hanno nominato, salvo conferma da parte dei nuovi Ministri, secondo quanto previsto per il personale di diretta collaborazione.
  Evidenzia che la disciplina vigente stabilisce che il supporto tecnico e organizzativo all'Inviato speciale è assicurato dal MAECI e dal MITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Rileva che ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo in esame, l'Inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di Amministrazioni Pubbliche; è altresì esclusa la corresponsione di emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione.
  Segnala anche l'articolo 26, che reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori, ampliando le possibilità di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università a studiosi stabilmente impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano. Al riguardo, la relazione illustrativa al provvedimento fa riferimento, a titolo di esempio, all'Istituto universitario europeo – che opera nel campo delle scienze sociali e umanistiche – e al Max Planck Institute, che conduce ricerche di base nelle scienze naturali, nelle scienze della vita e nelle scienze umane. Rileva che la disposizione in oggetto sancisce che l'equipollenza della posizione accademica per gli studiosi impegnati in istituzioni universitarie o di ricerca estere è determinata sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), e aggiornate ogni tre anni.
  Con riguardo al finanziamento dei programmi di ricerca, si fa riferimento, oltre che a quelli finanziati dall'UE e dal MUR, anche a quelli finanziati da organizzazioni internazionali e da altre Amministrazioni centrali dello Stato.
  Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole, formulata dalla relatrice.

Delega al Governo in materia di disabilità.
C. 3347 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, in via generale, ricorda che il provvedimento Pag. 30in esame, composto da quattro articoli, rappresenta l'attuazione di una delle riforme previste dal PNRR, vale a dire l'introduzione di una disciplina riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società.
  Segnala che il disegno di legge è stato dichiarato collegato alla decisione di bilancio dalla Nota di aggiornamento al DEF 2021, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024. In base agli accordi raggiunti tra il Governo italiano e la Commissione europea, la predetta legge quadro per la disabilità deve entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021.
  Sottolinea che l'obiettivo principale della riforma in esame è quello di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione – vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità – e l'autonomia delle persone con disabilità. Ciò deve comportare: a) il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali; b) la semplificazione dell'accesso ai servizi sociali e sanitari; c) la riforma delle procedure di accertamento delle disabilità; d) la promozione di progetti di vita indipendente; e) la promozione del lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali.
  Per quanto riguarda le norme di competenza della III Commissione, evidenzia che tra i princìpi e criteri direttivi cui deve informarsi la delega (articolo 2) figurano le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 durante la 61^ sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed aperta per la firma il 30 marzo 2007, e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge n. 18 del 2009, nonché la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea.
  Rileva che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, unitamente al suo Protocollo opzionale, rappresenta il primo strumento giuridicamente vincolante riguardo i diritti dei disabili: fino a quel momento, infatti, alcuni Paesi si erano dotati di strumenti multilaterali per proteggere tali diritti, ma nessuno con il rango di Convenzione internazionale.
  Segnala che la Convenzione riconosce la disabilità come concetto in evoluzione che può cambiare a seconda degli ambienti che caratterizzano le diverse società. Essa inoltre sposta l'ottica tradizionale trasformando i disabili da soggetti passivi a soggetti attivi, capaci di rivendicare i propri diritti e prendere decisioni per la propria vita basate sul consenso libero e informato, e di essere membri attivi della società.
  A tal fine, la Convenzione fornisce un'ampia categorizzazione di persone diversamente abili e riafferma che tutte le persone, quale che sia la loro disabilità, debbono poter godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali; chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti; identifica inoltre le aree nelle quali i diritti sono stati violati e quelle nelle quali la protezione di essi va rafforzata.
  Sottolinea che scopo della Convenzione non è dunque quello di affermare nuovi diritti umani, ma di stabilire con molta fermezza gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità. Al riguardo, la Convenzione, oltre a vietare qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone disabili, enumera le molte misure che gli Stati devono adottare per creare un ambiente all'interno del quale esse possano godere di un'effettiva eguaglianza sociale.
  Come menzionato, ribadisce che il nostro Paese ha provveduto a ratificare la Convenzione ed il Protocollo addizionale ai sensi della legge n. 18 del 2009, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia, nonché di elaborazione Pag. 31 di un rapporto dettagliato sulle misure adottate a livello nazionale per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU).
  Al riguardo, segnala che nel gennaio 2013 l'Italia ha presentato il proprio rapporto nazionale, sul quale il Comitato sui diritti delle persone con disabilità previsto dalla Convenzione si è pronunciato il 6 ottobre 2016. Il Comitato ha espresso, tra l'altro, preoccupazione per «l'esistenza di molteplici definizioni di disabilità» in tutti i settori e nelle regioni, che determina una disparità di accesso al sostegno ed ai servizi. Il prossimo rapporto italiano dovrà essere preparato nel 2023.
  Ciò premesso, rileva che all'articolo 2 del disegno di legge in esame, che reca i princìpi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega, con riguardo alle definizioni della condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore, tra le altre cose, si prevede: l'adozione di una definizione di disabilità coerente con l'articolo 1, comma 2 della citata Convenzione ONU, il quale chiarisce che per persone con disabilità si intendono «coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri»; l'adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (International Classification of Functioning Disability and Health, ICF), approvata il 22 maggio 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al fine di disporre di uno strumento unitario di classificazione, ai fini della descrizione della disabilità congiuntamente alla Classificazione internazionale delle malattie; l'adozione di una definizione di «profilo di funzionamento», documento fondamentale nel settore del sostegno e dell'inclusione degli alunni disabili, coerente con la Classificazione ICF e con le disposizioni della Convenzione e che tenga conto della Classificazione ICD; l'introduzione nella legge n. 104 del 1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap), della definizione di «accomodamento ragionevole», prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione ONU.
  Evidenzia che ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, infatti, per «accomodamento ragionevole» si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo e che vengono adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
  Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 11.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

  La seduta comincia alle 11.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.
C. 3242 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre scorso.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare si sono espresse favorevolmente Pag. 32le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Cultura e Lavoro pubblico e privato, mentre la Commissione Affari sociali ha comunicato che non esprimerà parere.

  La Viceministra Marina SERENI auspica una rapida approvazione dell'Accordo in esame che, tra le altre cose, estende l'esenzione dall'imposizione sui redditi ai dipendenti dell'Istituto aventi cittadinanza italiana, questione da lungo pendente che ha impedito di fatto l'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in modo unanime di conferire il mandato al relatore, onorevole Buffagni, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
C. 3307 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana SNIDER (LEGA), relatrice, segnala che la Convenzione sui metalli preziosi in titolo è un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera. Hanno successivamente aderito all'accordo altri 12 Stati europei ed Israele.
  Sottolinea che punto di vista dell'iter di adesione dell'Italia, gravato da un ritardo quasi cinquantennale, la relazione illustrativa rileva che soltanto nel luglio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha formalizzato l'intenzione del nostro Paese di aderire alla Convenzione con il nulla osta espresso nel precedente mese di marzo dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  La richiesta formale di adesione è stata dunque presentata dal nostro Governo l'11 marzo dell'anno successivo al Segretariato della Convenzione, a Ginevra, dal MISE attraverso l'invio del modulo di domanda di adesione completo del questionario previsto dalla procedura di esecuzione della Convenzione medesima.
  Precisa che sulla base dell'articolo 12 della Convenzione, nel settembre 2012, a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva del Gruppo di ispezione presso i laboratori nazionali, il Comitato permanente della Convenzione ha dato mandato al Segretariato di richiedere al Depositario dell'intesa (il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia) di consultare gli Stati membri della Convenzione per invitare l'Italia ad aderirvi.
  Segnala che l'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018, a seguito di una lunga e impegnativa trattativa diplomatica sul veto posto dalla Repubblica Ceca per questioni tecniche superate solo nel giugno 2017.
  Evidenzia che, visto l'impegno assunto attraverso la propria domanda di adesione alla Convenzione e visto l'invito ad aderire, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della medesima Convenzione, l'Italia deve pertanto depositare il proprio strumento di adesione o ratifica presso il Depositario, che deve darne notifica a tutti gli altri Stati contraenti. L'adesione diviene effettiva tre mesi dopo il deposito di detto strumento.
  Per quanto attiene ai contenuti dell'Accordo, in primo luogo rileva che il suo ambito è strettamente limitato al controllo del contenuto di metallo prezioso e non incide sulla salubrità, la sicurezza o su altri aspetti degli oggetti stessi. A tale scopo, il testo prevede l'introduzione del primo marchio Pag. 33 di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (Common Control Mark) – che indica il metallo prezioso e la sua finezza.
  Sottolinea che gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrassegnate con il marchio comune di controllo circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marcature, se tali articoli sono idonei per il mercato interno.
  Sottolinea che il marchio comune di controllo è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità.
  Segnala che la Convenzione consente agli uffici di controllo nazionali designati ai sensi della Convenzione stessa di applicare il marchio di controllo comune ad articoli di platino, oro, palladio e argento, dopo averne verificato la finezza secondo i metodi di prova concordati.
  In particolare, evidenzia le disposizioni di cui all'articolo 3, che fissano le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefìci derivanti dalla Convenzione, segnatamente: essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato; soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla Convenzione; essere stati controllati secondo le norme e le procedure previste dalla Convenzione; recare i marchi prescritti dalla Convenzione.
  Segnala che il secondo paragrafo del medesimo articolo precisa che i benefìci non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subìto la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti.
  Il successivo articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione. Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti.
  A suo avviso, parimenti rilevante è l'articolo 8, che prevede che gli Stati contraenti debbano avere – o, in mancanza, dotarsi di – una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio.
  Rileva che il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano a perseguire, ai sensi della propria normativa nazionale, l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio della Convenzione.
  Evidenzia che l'Allegato I fornisce le definizioni dei termini utilizzati e precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefìci della Convenzione. L'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, che si compone di sei articoli, segnala che l'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio «Italia Turrita» disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che li identifica in modo univoco, come richiesto dalla Convenzione.
  A tale proposito, ricorda che i metalli preziosi e le loro leghe sono disciplinati dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, che reca la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Tale disciplina rappresenta un'organica definizione degli aspetti che costituiscono i presupposti per la lecita circolazione dei metalli preziosi e stabilisce le condizioni per lo svolgimento dell'attività di coloro che operano con questa particolare materia prima.
  Evidenzia che il decreto legislativo rappresenta una garanzia sia per gli operatori economici sia per i consumatori. Completa il quadro normativo il regolamento applicativo emanato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.
  Osserva che il progresso tecnologico intervenuto negli anni e la necessità di semplificazione di alcuni adempimenti procedurali hanno portato l'azione di Governo a Pag. 34modificare l'impianto normativo esistente. In particolare, con l'ultima modifica apportata attraverso l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2015, n. 168, la normativa in argomento è stata aggiornata per semplificare gli adempimenti relativi all'utilizzo del previsto marchio facoltativo anche ai fini dell'esportazione e, eventualmente, dell'applicazione della Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, nonché per la rivendita di oggetti usati acquisiti legittimamente da privati e privi di marchio, in quanto di produzione estera o risalente nel tempo, da parte di strutture come i monti dei pegni e simili. Pertanto, l'adesione alla Convenzione di Vienna non implica profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, anzi è pienamente coerente con l'impianto dettato dalla normativa nazionale.
  L'articolo 4 valuta gli oneri del provvedimento, pari a 10.680 annui a decorrere dall'anno 2021, e ne indica la copertura finanziaria. L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti attuativi diversi da quelli considerati nell'articolo 4.
  Conclusivamente, malgrado il pluridecennale ritardo con il quale la Convenzione giunge a ratifica – che evidenzia ancora una volta le criticità del procedimento di ratifica di accordi rientranti nell'articolo 80 della Costituzione – raccomanda l'adozione del testo, che fa riferimento ad un accordo che ha lo scopo condivisibile di facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela del consumatore, considerata la particolare natura di tali prodotti.

  La Viceministra Marina SERENI sottolinea che l'adesione alla Convenzione in esame rappresenta un'importante azione di sostegno e tutela degli interessi delle nostre imprese del settore orafo. Grazie all'adesione, i produttori italiani potranno avvalersi del marchio comune di controllo istituito nell'ambito della Convenzione e, per tale effetto, commercializzare gli oggetti in metalli preziosi nel territorio della Convenzione senza ulteriori prove di controllo e marcature.
  Sottolinea altresì come il marchio comune di controllo non è solamente riconosciuto tra gli Stati contraenti della Convenzione, ma è percepito anche nei Paesi terzi come simbolo di qualità e tutela del consumatore.
  Segnala che la ratifica in esame presenta dunque evidenti ricadute positive per l'export di una filiera di assoluta eccellenza come quella orafa e consentirà ai nostri produttori di far parte del sistema di libera circolazione dei prodotti in metalli preziosi istituito nell'ambito della Convenzione.
  Da ultimo, evidenzia come l'adesione alla Convenzione sia stata resa possibile a seguito di una lunga e complessa trattativa politica, condotta con successo dalla nostra diplomazia e che ci ha consentito di superare il veto all'adesione italiana precedentemente apposto dalla Repubblica Ceca.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.
C. 3308 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Piero FASSINO, presidente, in sostituzione del relatore, l'onorevole Andrea Orsini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame, ricordando che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza dell'8 settembre 2009 – causa C-478/07 – ha Pag. 35stabilito che le disposizioni di un Accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i Trattati dell'Unione.
  Segnala che nella sentenza del 6 marzo 2018, causa C-284/16, la medesima Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del Trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro della stessa Unione. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali.
  Sottolinea che gli Stati membri hanno l'obbligo di conformare i rispettivi ordinamenti giuridici al diritto dell'Unione. Alcuni Trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, compresa la relativa clausola di caducità, sono già stati denunciati bilateralmente, altri lo sono stati unilateralmente ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità.
  Ricorda che l'Accordo in esame è stato direttamente concluso dagli Stati membri dell'UE e non vede come parte contraente l'Unione, come invece avviene negli accordi misti. La stessa Commissione europea, pur avendo fornito sostegno ed assistenza durante tutte le fasi negoziale, ma non è parte firmataria del trattato.
  Rileva che l'Accordo è finalizzato ad estinguere tutti i BIT interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo.
  Osserva che l'Accordo prevede, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti.
  Precisa che il testo è composto da quattro sezioni suddivise in diciotto articoli, introdotti dal preambolo: definizioni (sezione I, un articolo); estinzione dei trattati bilaterali di investimento (sezione 2, tre articoli); azioni intentate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento (sezione 3, sei articoli); disposizioni finali (sezione 4, otto articoli).
  Evidenzia che l'Accordo comprende, inoltre, due allegati, il primo, l'Allegato A, reca l'elenco dei Trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo: nell'elenco non figurano Accordi sottoscritti dal nostro Paese. Il secondo allegato raccoglie l'elenco dei Trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità. In questa elencazione figurano tre Accordi bilaterali sottoscritti dal nostro Paese, rispettivamente con Malta (1967), la Bulgaria (1988) e la Slovenia (2000). Ricorda che ciò è dovuto al fatto che l'Italia ha provveduto a denunciare nei tempi stabiliti tutti i suoi Trattati bilaterali di investimento, ancorché la maggior parte degli Stati membri non lo abbia fatto.
  A suo avviso, particolare rilievo assume naturalmente la sezione 2: in particolare, l'articolo 2, che dichiara l'estinzione dei Trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo di cui all'allegato A.
  Segnala che l'articolo 3 dichiara l'estinzione della clausola di caducità contenuta nei Trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti di cui all'allegato B, in alcuni dei quali, alla data in cui sarà concluso l'Accordo, potrà risultare ancora in vigore una clausola di caducità.
  L'articolo 4, invece, conferma che le clausole compromissorie dei Trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea sono in contrasto con i trattati dell'Unione e sono, pertanto, inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilità la clausola compromissoria non può fungere da base giuridica per il procedimento arbitrale. Lo stesso articolo 4, inoltre, stabilisce che le suddette estinzioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. Pag. 36
  Per quanto attiene alle azioni intentate ai sensi dei Trattati bilaterali di investimento, rileva che l'articolo 5 stabilisce che le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale, mentre l'articolo 6 fa salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli di una controversia promosse prima del 6 marzo 2018.
  Evidenzia che l'articolo 7 obbliga le Parti contraenti che siano parti di un Trattato bilaterale di investimento a informare i collegi arbitrali di procedimenti arbitrali pendenti o di nuovi procedimenti arbitrali, nonché delle conseguenze giuridiche derivanti dalla citata sentenza del 2018, in particolare delle estinzioni di cui all'articolo 4.
  Qualora le parti contraenti siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un Trattato bilaterale di investimento, esse sono obbligate a chiedere al giudice nazionale competente, anche di un Paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.
  Segnala che l'articolo 8 stabilisce che ai procedimenti arbitrali pendenti si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 10, prevedendo che le stesse disposizioni si applicano anche in caso di eventuali domande riconvenzionali.
  L'articolo consente, inoltre, alle parti contraenti interessate e all'investitore di concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole.
  Sottolinea che l'articolo 9 consente all'investitore che sia parte di un procedimento arbitrale pendente di chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato «dialogo strutturato». La procedura può essere avviata soltanto nei sei mesi successivi all'estinzione, ai sensi dell'Accordo, del Trattato bilaterale di investimento in forza del quale era stato proposto il procedimento arbitrale pendente.
  Precisa che un facilitatore imparziale sorveglia la procedura di risoluzione della controversia al fine di ottenere una composizione extra-giudiziale ed extra-arbitrale amichevole, lecita ed equa tra le parti della controversia già oggetto di procedimento arbitrale. La procedura di risoluzione è svolta in modo imparziale e riservato.
  Osserva che il facilitatore è designato di comune accordo dall'investitore e dalla Parte contraente interessata che agisce in qualità di convenuto nel procedimento arbitrale pendente di cui trattasi. Il facilitatore è scelto tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità e che posseggano tutte le qualifiche necessarie, tra cui una profonda conoscenza del diritto dell'Unione europea.
  Ricorda che il facilitatore organizza secondo imparzialità i negoziati per la risoluzione della controversia e coadiuva le Parti ai fini di una composizione amichevole entro sei mesi dalla sua nomina o entro un termine più lungo, se così convengono le Parti.
  Se non giungono a una composizione amichevole entro il termine stabilito, le Parti della procedura hanno un mese per proporre un regolamento della controversia che ritengano accettabile. Ciascuna proposta è comunicata per iscritto e senza ritardo all'altra Parte della procedura, al fine di consentirle di presentare eventuali osservazioni. Il facilitatore organizza nuovi negoziati su questa base nell'intento di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti.
  Evidenzia che entro un mese dalla comunicazione delle proposte e tenendo conto dei successivi ulteriori scambi di vedute, il facilitatore presenta per iscritto la proposta modificata definitiva di composizione amichevole. Entro un mese dal ricevimento della proposta ciascuna Parte della procedura decide se accettare la proposta definitiva e ne informa l'altra parte per iscritto.
  Segnala che la Parte della procedura che non accetti la proposta definitiva comunica all'altra Parte senza ritardo e per iscritto le ragioni di tale decisione. Ciascuna Parte della procedura sostiene le proprie spese e metà del compenso del facilitatore e dei costi logistici della procedura. Se vi è accordo sui termini della composizione, le Parti della procedura li Pag. 37accettano senza ritardo in modo giuridicamente vincolante.
  Osserva che l'articolo 10 conferisce all'investitore la possibilità di accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa già oggetto di procedimento arbitrale pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione. I termini per accedere sono quelli previsti dall'ordinamento nazionale per accedere ai giudici nazionali e si considerano a decorrere dalla data in cui l'investitore rinuncia al procedimento arbitrale pendente ovvero, a seconda dei casi, all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e in cui si impegna ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale, e hanno la durata prescritta dal diritto nazionale applicabile.
  Sottolinea che per usufruire di questo, l'investitore deve rinunciare al procedimento arbitrale pendente e a tutti i diritti e tutte le pretese ai sensi del pertinente Trattato bilaterale di investimento, ovvero all'esecuzione di un lodo già reso ma a cui ancora non sia stata data esecuzione o applicazione definitiva e si deve impegnare ad astenersi dal proporre un nuovo procedimento arbitrale nei sei mesi successivi all'estinzione del pertinente Trattato bilaterale di investimento o al fallimento del dialogo strutturato.
  Ricorda che l'accesso al giudice nazionale è finalizzato a far valere una pretesa in forza del diritto nazionale o dell'Unione europea e, se del caso, non deve essere stato concluso nessun accordo transattivo in esito al dialogo strutturato.
  Al riguardo, rileva che i giudici nazionali tengono conto degli eventuali risarcimenti già corrisposti nel procedimento arbitrale pendente al fine di evitare il doppio risarcimento.
  Per quanto riguarda gli eventuali oneri connessi all'attuazione del Trattato, segnala che nella relazione tecnica si fa presente che il nostro Paese potrebbe essere interessato ad eventuali residui procedimenti arbitrali pendenti, per i quali il Trattato stesso prevede misure transitorie di dialogo strutturato o di riapertura dei termini per l'accesso ai giudici nazionali, ai fini della composizione delle relative controversie ancora in corso. Da questo potrebbe tuttavia derivare non certo un onere per l'Italia, né contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo, bensì un risparmio finanziario, dati gli alti costi dei procedimenti arbitrali.

  La Viceministra Marina SERENI ribadisce che l'Accordo in esame, firmato dall'Italia il 5 maggio 2020, estingue i trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, dichiarati incompatibili con il diritto dell'Unione dalla Corte di Giustizia. L'Accordo dichiara inoltre inapplicabili le clausole compromissorie per investitori e Stati e le clausole di caducità contenute nei Trattati bilaterali di investimento.
  Segnala che la Corte di Giustizia UE ha stabilito che le disposizioni di un accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possono applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i trattati dell'UE. Sempre la Corte ha inoltre deciso che le clausole compromissorie per la soluzione di controversie tra Stati e investitori contenute nei trattati bilaterali di investimento non sono compatibili con il diritto dell'Unione.
  Evidenzia che l'Italia ha già provveduto a denunciare tutti gli accordi bilaterali di investimento all'interno dell'Unione Europea, conformandosi così da tempo al diritto dell'Unione in materia. Al momento, rimane solamente in vigore la clausola di caducità prevista dall'Accordo con la Bulgaria del 1988, che si estinguerà con la ratifica del presente Accordo.
  Sottolinea quindi l'importanza di procedere celermente alla ratifica dell'Accordo – a cui hanno già provveduto ben diciotto Stati dei ventitré che lo hanno sottoscritto – anche alla luce del sollecito di luglio da parte della Commissione Europea all'Italia in merito al completamento delle procedure interne, per consentire così l'entrata in vigore dell'Accordo.
  Ricorda, infatti, che in assenza di progressi concreti nel corso dei prossimi mesi, vi è il rischio di ulteriori azioni da parte della Commissione, che potrebbero anche Pag. 38sfociare in una vera e propria procedura di infrazione.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.
C. 3318 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, fa presente che l'Istituto forestale europeo (European Forest Institute – EFI) è un'organizzazione internazionale istituita nel 1993 da dodici Paesi europei con l'obiettivo di migliorare la ricerca forestale internazionale e di fornire informazioni scientifiche sulle foreste ai decisori politici a livello internazionale. L'Istituto ha la sua sede principale in Finlandia e uffici periferici a Barcellona, Bonn e Bruxelles e uffici di progetto in Malesia e in Cina.
  Segnala che attualmente l'Istituto conta ventinove Paesi membri – tutti europei – e coinvolge circa centoventotto organizzazioni, appartenenti a quaranta Paesi, che rappresentano la ricerca, l'industria e il settore privato attivi sui temi delle foreste e dell'ambiente. L'Italia è presente con undici centri di ricerca.
  Il nostro Paese ha aderito alla convenzione istitutiva dell'organismo, conclusa nel 2003 e ratificata ai sensi della legge 30 dicembre 2008, n. 219.
  L'EFI è diretto da un Consiglio, composto da rappresentanti dei Paesi membri, che si riunisce in sessione ordinaria ogni tre anni, elegge i membri del Comitato direttivo e fornisce un contributo al quadro politico strategico delle attività dell'Istituto. Il quadro generale di ricerca e la strategia dell'EFI sono definiti dal Comitato direttivo, composto da otto membri – tra i quali un docente universitario italiano – che sovrintende alle attività del Segretariato.
  L'Istituto forestale europeo riceve la maggior parte dei finanziamenti tramite progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 della Commissione europea, o attraverso contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni.
  Segnala che la Finlandia è il maggior contributore in quanto Paese ospitante la sede centrale dell'Istituto. L'Italia ha contribuito in passato con fondi del Corpo forestale dello Stato, fino al suo assorbimento nell'Arma dei Carabinieri. Dal 2018, l'EFI ha stipulato un accordo di collaborazione permanente con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha portato l'Italia all'ingresso nel relativo Multi-Donor Trust Fund, con un contributo di 40 mila euro annui, stanziati anche per il triennio 2019-2021.
  Evidenzia che il lavoro svolto dall'Istituto è complementare alle attività del Polo delle Organizzazioni internazionali aventi sede a Roma che operano nel campo dello sviluppo sostenibile: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO, Programma alimentare mondiale, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, Bioversity International).
  A titolo di esempio, ricorda che la FAO sviluppa un programma sulle foreste urbane e peri-urbane, che potrebbe essere oggetto di collaborazione tra diverse organizzazioni e che beneficerebbe della presenza di una sede italiana dell'Istituto forestale europeo. Lo stesso EFI sta d'altra parte approfondendo nel nostro Paese il tema della forestazione urbana nel quadro delle strategie di contenimento dei cambiamenti climatici.
  Sottolinea che la proposta di apertura di una sede italiana è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del MIPAAF, Pag. 39 in quanto la presenza di tale sede consentirà di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia sul tema. Pertanto, d'intesa con il MIPAAF, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ha manifestato la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di Roma.
  Rileva che l'Accordo in esame prevede, oltre alla concessione di una sede all'Istituto forestale europeo, l'erogazione di un contributo di 500 mila euro annui per le spese di funzionamento dell'Ufficio dell'EFI.
  Venendo sinteticamente ai contenuti del testo, segnala che esso si compone di diciannove articoli, che riprendono clausole consuetamente utilizzate per analoghi accordi di sede. Particolare rilievo assumono l'articolo II, riferito ai locali messi a disposizione dell'Ufficio, per il tramite del CREA, che specifica gli aspetti relativi ai costi di ordinaria e di straordinaria manutenzione della struttura e fa riferimento alla possibilità che il Direttore dell'Ufficio individui spazi aggiuntivi per attività ufficiali, con costi a carico dell'Ufficio medesimo.
  Gli articoli III, IV e V dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo, mentre l'articolo VI è dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana.
  Gli articoli XII e XIII riconoscono all'Ufficio (articolo XII) e al suo personale (articolo XIII) una serie di immunità e di privilegi, conformi a quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia.
  L'articolo XV stabilisce il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia.
  L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo, sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.
  L'articolo XVII prevede un contributo annuo di 500 mila euro che l'Italia si obbliga a versare all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
  Nel raccomandare una rapida approvazione del provvedimento di ratifica, sottolinea che l'Accordo risponde a due fondamentali motivazioni: prima di tutto quella di rafforzare le competenze italiane in materia di foreste urbane, dal momento che l'Italia già vanta esperienze di successo che possono essere rafforzate in ambito internazionale; in secondo luogo, l'esigenza di favorire la presenza sul territorio nazionale di un'organizzazione multilaterale in crescita, coerentemente con un indirizzo strategico della nostra politica estera volto a rafforzare Roma quale terzo polo delle Nazioni Unite – dopo New York e Ginevra – e polo internazionale della sicurezza alimentare, riaffermato con chiarezza nel pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, svoltosi a Roma nel luglio scorso.

  Laura BOLDRINI (PD) sottolinea l'importanza dell'Accordo in esame, che consentirebbe all'Italia – che già ospita nella Capitale il Polo agroalimentare delle Nazioni Unite – di rafforzare la propria posizione nelle sedi multilaterali, decisive per affrontare le grandi sfide globali, che per loro natura travalicano la dimensione nazionale.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.
C. 3322 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

Pag. 40

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vito COMENCINI (LEGA), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, reca la ratifica del Protocollo, sottoscritto nel luglio 2018, emendativo dell'Accordo risalente al 1999 tra l'Italia e Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci.
  Segnala che l'intesa del 1999 è volta a facilitare e regolare, nel reciproco interesse, i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori.
  Evidenzia che il Protocollo emendativo in esame introduce una modifica al testo dell'Accordo, in particolare aggiungendo un comma all'articolo 11, relativamente al trasporto di merci effettuate da un complesso veicolare di due veicoli.
  L'integrazione dispone che in caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli – autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio – sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare – per il veicolo motore o per il veicolo trainato –, a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.
  Viene inoltre precisato che nel viaggio di ritorno sia possibile sostituire il rimorchio – o il semirimorchio – indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio – o del semirimorchio – usato nel viaggio di andata.
  Rileva che la relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia che la modifica al testo dell'Accordo era stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015 per assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.
  Osserva che il Protocollo emendativo dispone, inoltre, la sostituzione di un comma dell'articolo 25 dell'Accordo in relazione alle autorità competenti delle Parti incaricate dell'attuazione dell'intesa bilaterale, stabilendo che esse siano il Ministero delle infrastrutture per l'Italia e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la parte armena.
  In conclusione, auspica una rapida e definitiva approvazione del provvedimento di ratifica, che s'inserisce nel quadro normativo vigente in quanto si allinea con altri Accordi stipulati dal nostro Paese con altri Stati extracomunitari, tutti finalizzati ad un equilibrato sviluppo del trasporto aereo e su strada in un contesto di cooperazione bilaterale volta alla sicurezza trasportistica, alla tutela dei consumatori e della concorrenza ed alla difesa dell'ambiente.

  La Viceministra Marina SERENI evidenzia che il provvedimento in esame, già ratificato dalla controparte armena, discende da una precisa esigenza avanzata da parte italiana.
  Il Governo, pertanto, auspica la ratifica del Protocollo in questione, a beneficio degli autotrasportatori italiani e nell'interesse di entrambe le parti, a conferma dell'ottimo andamento dei rapporti bilaterali, come attestato dalla visita di Stato in Italia, svolta il 6 ottobre scorso, del Capo di Stato armeno.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.
C. 3323 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

Pag. 41

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mirella EMILIOZZI (M5S), relatrice, segnala che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 13 ottobre scorso, autorizza la ratifica di un Protocollo del 2018 alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Regno Unito.
  Ricorda che il progetto relativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto laser europeo a raggi X (XFEL) – dal costo complessivo di circa 1,2 miliardi di euro e situato in Germania – fa parte del Progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari.
  Sottolinea che l'intento è quello di realizzare una grande infrastruttura europea di ricerca per la produzione di raggi X e per il loro utilizzo come sorgente di luce per fotografare e filmare, con risoluzione atomica, i processi biologici, chimici e della materia sia condensata che nello stato di plasma.
  Osserva che con tale infrastruttura, avviata nel 2005, in esercizio dal luglio 2017 e destinata ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale, l'Europa si pone in ambito internazionale all'avanguardia nel campo della ricerca.
  Precisa che Parti contraenti del progetto sono alcuni Paesi dell'Unione europea (Danimarca, Grecia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria), più Svizzera e Federazione russa.
  Rileva che la partecipazione italiana si svolge attraverso il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
  Evidenzia che la Convenzione che regola la partecipazione e la contribuzione al progetto risale al 2009 ed è stata ratificata dal nostro Paese con la legge n. 196 del 2017. Sottoscrivendo la Convenzione, le Parti contraenti si sono impegnate a contribuire ai costi di costruzione, con importi variabili dai 4 milioni di euro per la Grecia ai 580 milioni di euro per la Germania.
  Sottolinea, altresì, che il contributo italiano al progetto XFEL, stabilito nella misura percentuale di 2,89 per cento del bilancio complessivo, è pari a 33 milioni di euro, poi rivalutati per effetto delle correzioni inflattive sino a 41,6 milioni di euro.
  Segnala che il Regno Unito, che pure aveva partecipato alla fase preparatoria dell'European XFEL, al momento della firma decise di non partecipare alla Convenzione. Alla fine del 2014, tuttavia, approssimandosi la conclusione della fase di costruzione dell'European XFEL, Londra ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto.
  Evidenzia che, come si legge nella relazione illustrativa, la partecipazione del Regno Unito – con un contributo, inclusivo dell'esperienza maturata in questi anni dalla sua comunità di ricercatori attraverso gli esperimenti condotti negli Stati Uniti e in Giappone – arricchirà notevolmente il valore e le potenzialità scientifiche dell'European XFEL, apportando un innegabile vantaggio al progetto.
  Rileva che l'ingresso del Regno Unito nel progetto, unito alla variazione di costo della struttura, produrrà peraltro effetti positivi anche per l'Italia, posto che essa vedrà ridursi la propria quota di partecipazione fino al 2,83 per cento, con conseguente riduzione del numero di azioni da sottoscrivere e della quota di contribuzione ai costi di esercizio dell'infrastruttura.
  Osserva che, composto da un preambolo, da quattro articoli e da alcune dichiarazioni allegate, il Protocollo disciplina le modalità di accesso del Regno Unito alla Convenzione (articolo 1), quantifica in oltre 26 milioni euro il contributo del Regno Unito ai costi di costruzione dell'impianto (articolo 2), e dispone in ordine alla sua entrata in vigore (articolo 3).
  Precisa che il secondo comma dell'articolo 3, in particolare, stabilisce una clausola di provvisoria applicazione per l'accesso Pag. 42 del Regno Unito alla Convenzione, in attesa che il Protocollo entri in vigore nelle more del completamento delle relative procedure costituzionali da parte di tutti gli Stati firmatari.
  Segnala che, tenuto conto che l'ordinamento interno italiano non contempla, in principio, la provvisoria applicazione di Accordi sottoposti a ratifica, interpretabile come contraria agli articoli 80 e 87 della Costituzione, in alternativa all'espunzione della clausola di applicazione provvisoria, il Governo italiano ha opportunamente proceduto con la parafatura del Protocollo di adesione formulando una specifica dichiarazione interpretativa unilaterale incondizionata.
  Conclusivamente, raccomanda una rapida conclusione dell'iter di approvazione del provvedimento di ratifica, che si riferisce ad un progetto internazionale, l'XFEL, al quale il nostro Paese contribuisce in maniera determinante e la cui direzione è stata affidata fino al 2016 ad un autorevole scienziato italiano, il professor Massimo Altarelli.
  In tale prospettiva, la piena partecipazione del Regno Unito – oggetto del Protocollo in esame – non potrà che accrescere il valore e le potenzialità scientifiche del progetto, oltre a concorrere con un significativo contributo economico al suo finanziamento.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.
C. 3324 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI), relatore, ricorda che l'Accordo tra la Commissione europea ed il nostro Paese disciplina la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC), ospitato presso il Centro Spaziale «Pietro Fanti», nel Fucino, in Abruzzo, gestito da Telespazio s.p.a., preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo e che, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo.
  Sottolinea che l'esigenza di concludere un simile Accordo discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo abruzzese le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.
  Rileva che la sottoscrizione di tale intesa si pone, dunque, quale passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo, che costituisce una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un GNSS per usi civili.
  Evidenzia che, composto di venti articoli e di due allegati, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle terminologie utilizzate (articolo 1) e definito il suo oggetto (articolo 2), ribadisce che il Centro di controllo Galileo (GCC) ha sede all'interno del Centro spaziale «Pietro Fanti», rinviando all'Allegato 2 per l'individuazione dei relativi spazi (articolo 3).
  Rileva che il testo definisce, quindi, le responsabilità e gli obblighi delle Parti, stabilendo per l'Italia l'impegno a mettere a disposizione della Commissione, senza oneri, la sede del GCC e a garantirne la manutenzione (articoli 4-5). Ulteriori disposizioni regolano l'uso e l'accesso alla sede, riconoscendo alla Commissione il diritto ad un uso esclusivo della struttura, impegnando l'Italia a fornirle adeguata protezione (articolo 7) e stabilendo altresì l'inviolabilità del Centro (articolo 9). Pag. 43
  Con riferimento al trattamento fiscale, evidenzia che l'articolo 12 prevede che gli averi e i beni dell'Unione europea, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione diretta, nonché dalle accise e dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione è previsto valga per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.
  Osserva che ulteriori articoli disciplinano le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC (articolo 13), i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare al GCC per garantirne il funzionamento (articolo 14), gli obblighi di cooperazione dello Stato ospitante con la Commissione (articolo 15), e rinviano ai due allegati in relazione ai requisiti tecnici applicabili allo Stato ospitante e alle planimetrie della sede del GCC (articolo 16).
  Precisa che, dopo aver disciplinato le modalità di comunicazione tra Italia e Commissione, richiamato il diritto applicabile e stabilito le modalità di soluzione delle eventuali controversie (articoli 17-19), l'Accordo reca le disposizioni finali, relative – fra le altre – all'estensione dei benefici dell'Accordo all'Agenzia del GNSS europeo (articolo 20).
  Nell'auspicare una celere conclusione dell'iter del provvedimento, già approvato dal Senato, sottolinea come la presenza del GCC sul territorio italiano – che l'Accordo di sede formalizza definitivamente – rappresenti un esempio di eccellenza ed un motivo di orgoglio per l'Italia. A suo avviso, l'entrata in vigore dell'intesa produrrà senz'altro effetti positivi molto rilevanti per il nostro Paese, legati allo sviluppo di tecnologie d'eccellenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'ingegneria spaziale, con ricadute in termini occupazionali e sulla riqualificazione professionale del personale addetto.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
C. 3325 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Piero FASSINO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Eugenio Zoffili, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame, ricordando che gli obiettivi principali dell'Accordo, frutto di un iter negoziale avviato nel 2013, sono quelli del rafforzamento e dell'intensificazione del dialogo su numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse tra Unione europea e Giappone, tra cui i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica.
  Sottolinea che l'Accordo di partenariato strategico ribadisce l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e prevede la possibilità di sospensione dell'applicazione dell'Accordo stesso in caso di violazione di elementi essenziali, quali la clausola sui diritti umani o quella in materia di non proliferazione.
  Più nel dettaglio, evidenzia che l'Accordo, composto di cinquantuno articoli, dopo aver definito finalità e i princìpi generali che lo regolano (articolo 1) e aver richiamato i valori che lo informano in tema di democrazia, promozione della pace, gestione delle crisi, terrorismo, armi e multilateralismo (articoli 2-10), prevede che si Pag. 44realizzi uno costante scambio di informazioni fra le Parti mediante dialoghi regolari (articolo 11), un'azione coordinata in materia di gestione delle catastrofi umanitarie (articolo 12), un impegno condiviso per la crescita sostenibile (articolo 13), nonché una intensificazione della cooperazione bilaterale nei settori scientifico e tecnologico, dei trasporti e industriale ed in ambito doganale (articoli 14, 15, 17 e 18).
  Segnala che ulteriori disposizioni riguardano la cooperazione in diversi ambiti settoriali, dalla materia fiscale al turismo, dal settore delle tecnologie dell'informazione a quello della tutela dei consumatori, fino alle politiche ambientali (articoli 19-25).
  Sottolinea anche la rilevanza delle previsioni circa l'impegno delle Parti ad intensificare la cooperazione in materia di energia, agricoltura, pesca, affari sociali, sanità e giustizia (articoli 26-32), nonché nei settori della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, al finanziamento del terrorismo e alle droghe illecite (articoli 33-34).
  Rileva che l'Accordo prevede inoltre che le Parti rafforzino la cooperazione nel settore dei diritti umani e garantiscano la libera circolazione delle informazioni all'interno di ciberspazio, potenziando al contempo la cyber-sicurezza e contrastando la criminalità informatica (articolo 36). Ulteriore impegno viene garantito per la promozione del dialogo sulle politiche in materia di migrazione (articolo 38), per la protezione dei dati personali (articolo 39), per la cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport (articolo 40) e per il rafforzamento degli scambi in ambito culturale (articolo 41).
  Osserva che ad un apposito Comitato misto, composto da rappresentati delle Parti, sono affidate funzioni di coordinamento del partenariato globale, nonché attribuito il compito di decidere in ordine a settori aggiuntivi di cooperazione, di offrire garanzia sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo e di adoperarsi a risolvere eventuali controversie interpretative o attuative (articolo 42).
  Per cogliere, in estrema sintesi, il potenziale impatto dell'Accordo di partenariato euro-nipponico, evidenzia che, secondo i dati forniti dalla Commissione europea, sono quasi 740 mila i posti di lavoro che le esportazioni UE in Giappone contribuiscono a creare in Europa, per un interscambio complessivo che si riflette positivamente anche sulla nostra economia.
  Inoltre, sono quasi 15 mila le imprese italiane che esportano in Giappone, con circa 89 mila posti di lavoro in Italia creati dalle esportazioni europee in. A suo avviso, si tratta di un impatto molto concreto, se può ricadere positivamente e in maniera diretta su imprese e lavoratori, in particolare nel nostro tessuto produttivo, se si considera che l'83 per cento delle società UE che esportano in Giappone sono piccole e medie imprese.
  Sottolinea che l'Accordo di partenariato ci consente inoltre di rafforzare il dialogo con una forte democrazia con la quale l'Unione condivide valori e princìpi, in una fase storica nella quale si assiste ad un veloce riposizionamento di tanti attori internazionali, con mutazioni geopolitiche davanti alle quali l'Europa non può certo rimanere in finestra a guardare.
  Segnala che su tali valori e princìpi ha potuto personalmente registrare, nella sua veste di presidente della sezione bilaterale Italia-Giappone di amicizia dell'Unione interparlamentare, una piena consonanza di vedute nel corso di un recente colloquio con l'Ambasciatore del Giappone in Italia, Hiroshi Oe.
  Conclusivamente, auspica pertanto una rapida e definitiva adozione del provvedimento, già approvato dal Senato, che delinea un nuovo quadro euro-nipponico di collaborazione nel settore politico, economico e settoriale che costituirà il fondamento giuridico per un miglioramento della cooperazione bilaterale, ma soprattutto contribuirà alla promozione dei valori comuni come democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali, favorendo allo stesso tempo l'interscambio economico.

  La Viceministra Marina SERENI auspica una rapida approvazione dell'Accordo in esame, già ratificato dal Giappone e da diciannove Stati membri dell'UE.

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  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendo quindi concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle ulteriori Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.15.

INTERROGAZIONI

  Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

  La seduta comincia alle 12.15.

5-05967 Delmastro Delle Vedove: Sulla eventuale destinazione di fondi della cooperazione italiana al Fronte popolare per la liberazione della Palestina.
5-07143 Ehm: Sulle sei ong palestinesi dichiarate «organizzazioni terroristiche» dalle Autorità israeliane.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno trattate congiuntamente.

  La Viceministra Marina SERENI, pur ritenendo congrua una trattazione separata dei due atti di sindacato ispettivo in titolo, fornisce una risposta congiunta nei termini riportati in allegato (vedi allegati 2 e 3).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del Governo, giudicando politicamente e moralmente inaccettabile che l'Esecutivo mantenga una posizione di equidistanza tra Israele e le sei organizzazioni definite «terroriste» dal Governo israeliano. L'Italia non può ergersi in ogni caso a giudice terzo quando da un lato vi è uno Stato con cui ha relazioni diplomatiche e dall'altra parte non vi è l'Autorità Nazionale Palestinese ma organizzazioni di dichiarato stampo terroristico. A suo avviso, in via precauzionale sarebbe opportuno sospendere immediatamente tutte le erogazioni di fondi destinate ad entità che abbiano intrattenuto relazioni con le citate sei organizzazioni, anche per scongiurare un gravissimo caso diplomatico ove l'iniziativa assunta da Israele dovesse dimostrarsi totalmente e innegabilmente fondata.

  Yana Chiara EHM (MISTO), replicando e anche alla luce dell'acceso intervento di replica svolto dal collega, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Pur apprezzando gli sforzi messi in atto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, auspica un maggiore impegno, tenendo conto che le sei organizzazioni in questioni si occupano di materie quali i diritti umani, la condizione femminile, la tutela legale dei detenuti, la difesa dei contadini espropriati e il sostegno ai minori in condizione di «detenzione amministrativa», ovvero reclusi in attesa di un processo. Esprimendo apprezzamento per la decisione di esponenti di altre forze politiche – segnatamente, del Partito democratico e di Liberi e uguali – di sottoscrivere l'interrogazione a sua firma, ricorda che lo stesso Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Borrell, ha ribadito che le accuse mosse dal Governo israeliano non sono sufficientemente circostanziate per giustificare l'accusa di terrorismo a carico delle sei organizzazioni.
  Sollecitando nuovamente il Governo a replicare alle possibili accuse di finanziamento al terrorismo, mosse anche nei confronti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e a tutelare i cittadini italiani direttamente coinvolti in rapporti di collaborazione con le citate ong, preannuncia la presentazione di un atto di indirizzo finalizzato ad impegnare l'Esecutivo ad azioni più concrete.

  Piero FASSINO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

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Sui lavori della Commissione.

  Laura BOLDRINI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, coglie l'occasione dell'avvio dell'esame in sede referente di numerosi provvedimenti per la ratifica di accordi internazionali per esprimere profondo disagio per il clima in cui si svolge l'esame dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali nell'Aula della Camera, spesso caratterizzato da forte disinteresse se non da vera insofferenza da parte di colleghi di altre Commissioni, che non esitano a palesare la propria impazienza laddove si prenda la parola per intervenire. Chiede quindi al Presidente Fassino di assumere le opportune iniziative per tutelare la dignità del lavoro di questa Commissione.

  Piero FASSINO, presidente, condividendo le riflessioni dalla collega Boldrini, annuncia di aver avviato interlocuzioni con colleghi ed anche con accademici al fine di predisporre una proposta di legge di riforma dell'articolo 80 della Costituzione, con l'obiettivo di rendere più agile il procedimento di esame parlamentare dei provvedimenti per la ratifica di accordi internazionali. A tutela del lavoro di questa Commissione segnala che, anche grazie ad intese dirette con la Presidenza della Camera, da tempo la programmazione dei lavori d'Aula include con maggior regolarità rispetto al passato l'esame di accordi internazionali.
  Ritenendo opportuno anticipare a questa sede una segnalazione che avrebbe inteso svolgere in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, essendo di interesse di tutti i colleghi, avverte che sulla base di una determinazione del Collegio dei Questori, comunicata ai Presidenti delle Commissioni permanenti con lettera del 18 novembre 2021, a partire da domani 1° dicembre esclusivamente per le sedute plenarie e formali con votazioni torna ad essere rilevata la presenza dei deputati mediante apposizione della firma su registro cartaceo, che sarà reso disponibile in una postazione fissa all'interno dell'aula della Commissione, compatibilmente con le misure di prevenzione del contagio del virus del Covid-19.
  Rivolge, infine, un appello a tutti i Colleghi affinché sia adottata ogni misura di cautela e prudenza nello svolgimento di incontri con personalità straniere in visita in Italia in rappresentanza di entità di tipo separatista. Nel pieno rispetto della libertà di ciascun componente di questa Commissione rispetto alle proprie prerogative di parlamentare ma anche a tutela della Commissione, invita i Colleghi a tenere in ogni caso gli incontri informali con tale tipo di personalità al di fuori della sede parlamentare allo scopo di prevenire strumentalizzazioni, volte a legittimare istanze separatiste che l'Italia non riconosce.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 12.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 novembre 2021.

Audizione della Rappresentante Speciale dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela Del Re, sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.10.