CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2021
702.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, osserva che il progetto di legge, già approvato dal Senato (AS 2060), reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
  Evidenzia che tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta confessione religiosa, stipulata il 30 luglio 2019, il cui testo è allegato al provvedimento.
  Rileva che il disegno di legge originario è corredato di relazione tecnica, basata sull'ipotesi di entrata in vigore del provvedimento nel 2021 e riferita unicamente all'articolo 14 e che, nel corso dell'esame presso il Senato, il testo è stato oggetto di modifiche, riferite all'articolo 22, volte ad allineare temporalmente gli oneri alla prevista entrata in vigore nonché ad inserire una clausola di invarianza, riferita all'intero provvedimento (con l'eccezione dell'articolo 14): la relazione tecnica, peraltro già basata su tale assunzione, risulta dunque tuttora utilizzabile.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 13 e da 18 a 21, concernenti i rapporti tra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'esatta portata normativa della disposizione, recata dall'articolo 11, che prevede che la Repubblica e l'Associazione s'impegnino a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra. Tale statuizione, qualora non debba intendersi di valore meramente programmatico, potrebbe infatti determinare obblighi in capo allo Stato, con conseguenti oneri.
  Ritiene che dovrebbe, altresì, essere chiarita la portata della norma recata dall'articolo 9, comma 5, che stabilisce che, agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione: in particolare, andrebbe chiarito se tale equiparazione riguardi non solo le attività di religione o di culto, ma si riferisca anche alle attività commerciali o a scopo di lucro, dovendosi in tal caso esplicitare i relativi effetti di gettito.
  Infine, in merito all'articolo 5, che prevede per gli incaricati designati dall'Associazione Chiesa d'Inghilterra, il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, mediante attività da svolgersi nell'ambito di quelle extracurriculari e in orario extrascolastico, evidenzia che la norma esclude espressamente oneri per lo Stato: andrebbe in proposito confermata l'assenza di oneri per la finanza pubblica nel suo complesso.
  Relativamente ai profili di quantificazione degli articoli da 14 a 17, recanti disposizioni in materia di IRPEF, ritiene che andrebbero esplicitati i criteri in base ai quali la relazione tecnica utilizza una aliquota marginale media IRPEF pari al 35 per cento.
  Non formula, invece, osservazioni sull'utilizzo di dati del 2018, tenuto conto che quelli riferiti al periodo d'imposta 2019 (dichiarazioni presentate nel 2020) evidenziano un numero di soggetti – circa 61 mila – e un ammontare complessivo – circa 20,9 miliardi – inferiori a quelli considerati e che tale andamento potrebbe essere attribuibile alla temporanea emergenza dovuta al Covid-19.
  Segnala, inoltre, che la stima degli effetti finanziari operata dalla relazione tecnica è basata sull'ipotesi che il provvedimento in esame entri in vigore nel periodo d'imposta 2021. Qualora, invece, il provvedimento entrasse in vigore nel 2022, lo sviluppo temporale degli oneri slitterebbe di un anno, con conseguenti minori oneri nel 2022 e maggiori oneri nel 2023. Pag. 101
  Rileva che la relazione tecnica non considera gli articoli da 15 a 17. In proposito, per quanto concerne la disciplina dell'otto per mille IRPEF (articolo 15), ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità di ricondurre il beneficio in questione entro il limite delle risorse disponibili annualmente per le finalità di carattere sociale e umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale. Ciò anche in considerazione del fatto che, in altri casi, talune norme hanno previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale.
  In merito all'articolo 16, ritiene che andrebbero valutati i possibili oneri a carico della finanza pubblica qualora una delle parti richieda la costituzione della Commissione paritetica.
  Circa l'articolo 17 non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 22, recante disposizioni finanziarie, in merito ai profili di quantificazione segnala che la copertura finanziaria prevista in relazione all'articolo 14 è coerente con l'assunzione che il provvedimento in esame entri in vigore nel 2021.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 1 dell'articolo 22 reca una generale clausola di invarianza, volta a prevedere che dall'attuazione della presente legge – fatto salvo quanto previsto all'articolo 14 – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendovi le amministrazioni interessate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il successivo comma 2 provvede, invece, agli oneri derivanti dal predetto articolo 14, in materia di deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in favore della Chiesa anglicana, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  In proposito, non ha osservazioni da formulare giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448), e tenuto conto del fatto che nella relazione illustrativa ad esso allegata il provvedimento in commento viene indicato tra quelli che motivano lo stanziamento di parte corrente proposto per l'accantonamento in parola. Resta infine fermo che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione, è comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
C. 3374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
  Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di spettacoli Pag. 102aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, in merito ai profili di quantificazione prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica. Non si formulano pertanto osservazioni anche in considerazione del fatto che le norme intervengono su disposizioni previgenti cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Anche nell'ipotesi di attività di spettacolo o eventi sportivi organizzati da pubbliche amministrazioni, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene utile acquisire una conferma, che lo svolgimento dei medesimi – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 – abbia natura non obbligatoria e che pertanto le amministrazioni interessate possano conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, recante disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
  Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura, non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione, in considerazione del carattere ordinamentale della disposizione, che integra inoltre una disciplina cui comunque non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato, non ha osservazioni da formulare attesa la natura procedimentale delle disposizioni in esame.
  Con riferimento all'articolo 3-bis, recante risorse da destinare agli interventi connessi con l'emergenza sanitaria, in merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1, che introduce una nuova finalizzazione di risorse comunque già destinate a spesa, andrebbe confermato che l'utilizzo di tali risorse, di cui all'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021, non pregiudichi lo svolgimento di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse. Per quanto riguarda il profilo temporale della spesa, non esplicitato dalla disposizione, rileva che il riferimento allo stato di emergenza, prorogato al 31 dicembre 2021, lascia intendere che la stessa resti comunque limitata all'esercizio 2021 e sia quindi coerente con quella già scontata nelle previsioni in relazione all'utilizzo delle risorse in questione: in base a tale presupposto non si formulano osservazioni. Parimenti, non formula osservazioni sull'ulteriore utilizzo di sedi decentrate per le operazioni di voto relative alle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021, atteso che la norma introduce, per le amministrazioni competenti, una facoltà con la previsione di una specifica clausola di neutralità.
  Con riferimento all'articolo 4, recante riorganizzazione del Ministero della salute, in merito ai profili di quantificazione rileva che gli oneri recati dalla disposizione (euro 651.880,65 annui lordi), relativi all'incremento di 2 unità della dotazione organica della dirigenza generale del Ministero della salute, sono compensati con la corrispondente riduzione di 7 posti di dirigente sanitario di II fascia del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale finanziariamente equivalenti (per un importo di euro 698.020,39 annui lordi). Segnala che tale compensazione appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dell'ulteriore documentazione tecnica pervenuta al Senato e non si formulano quindi osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 5, concernente il temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che l'onere è configurato quale limite massimo e che la quantificazione è in linea con le ipotesi formulate dalla relazione tecnica. Tanto premesso, considerato che le norme Pag. 103prevedono una procedura di interpello per il reperimento temporaneo del personale necessario e che questo può provenire anche dalle Forze armate e dalle Agenzie fiscali, ritiene opportuno che il Governo escluda la corresponsione di eventuali indennità di trasferta o la sussistenza di oneri per le sostituzioni conseguenti ai predetti trasferimenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 6 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, pari a 409.648 euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito, non ha osservazioni da formulare giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Con riferimento all'articolo 6, recante svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma prevede, al comma 1, che l'esame di Stato per l'abilitazione professionale forense, limitatamente alla sessione 2021, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021. Fa presente che, ai fini dell'attuazione dell'articolo in esame viene autorizzata una spesa, di importo identico a quello autorizzato dal summenzionato decreto-legge n. 31 del 2021, pari a euro 1.820.000 per il 2022, che viene riferito dalla relazione tecnica alla copertura degli oneri relativi all'attribuzione del suddetto gettone di presenza ai componenti e ai segretari delle sottocommissioni d'esame. Al riguardo, rileva che la quantificazione del suddetto onere appare verificabile alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, peraltro, corrispondono a quelli forniti dalla relazione tecnica relativa al DL n. 31/2021. Evidenzia, altresì, che la relazione tecnica fornisce ulteriori elementi volti a confermare la neutralità della disposizione, con particolar riguardo alla compensazione tra i maggiori oneri, stimati in euro 429.686, derivanti dall'applicazione degli emolumenti previsti dal DM 15 ottobre 1999 ai commissari d'esame, previsti in aumento, e i possibili risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione e dalle nuove modalità di svolgimento delle prove da remoto, modalità che comporteranno il venir meno delle spese d'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, il cui importo viene riferito essere stato nel 2019 pari a 1.081.522 euro. Tanto premesso, rileva che ai fini della verifica dei suddetti effetti compensativi, sul lato della maggior spesa, andrebbero calcolati anche gli altri emolumenti previsti dal DM 15 ottobre 1999 e non considerati dalla relazione tecnica. In particolare, segnala che andrebbe computata anche la maggiorazione del 20% sul compenso fisso di euro 413,16, dovuto ai presidenti delle commissioni, nonché i compensi variabili spettanti ai membri delle sottocommissioni in relazione al numero di prove corrette e di candidati esaminati. Andrebbe pertanto acquisita una valutazione volta a confermare i dati e gli elementi di quantificazione relativi alle predette componenti di spesa (maggiorazione dei compensi fissi e compensi variabili) evidenziati dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 31 del 2021; ciò al fine di verificare l'effettiva compensatività di tali spese rispetto ai risparmi sopra indicati per le spese di affitto (1.081.522 euro). In merito ai Segretari di sottocommissione, fa presente che andrebbe altresì confermato che la loro individuazione distrettuale produrrà effetti di contenimento dei costi per missione, posto che, come riferito dalla suddetta relazione tecnica, soltanto in via residuale e per limitati casi si opterà, come consentito dal decreto-legge n. 31 del 2021, per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, il cui onere potrà comunque gravare sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 5 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'erogazione del gettone di presenza in favore dei componenti delle sottocommissioni per lo svolgimento della sessione 2021 Pag. 104dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, pari a 1 milione e 820 mila euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448).
  Con riferimento all'articolo 7, recante incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma in esame, che prevede l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), determina oneri pari a 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, ai quali si provvede incrementando il Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo e utilizzando gli stanziamenti di bilancio destinati all'attivazione e alla gestione dei centri per l'immigrazione del Ministero dell'interno. Con riferimento al procedimento di quantificazione, la relazione tecnica giunge alla stima dell'onere considerando un onere medio giornaliero pro capite pari a 41,07 euro, senza fornire tuttavia elementi circa le componenti di costo considerate nel predetto ammontare, quali ad esempio vitto, alloggio, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, servizio di traduzione. Rileva che sarebbe dunque opportuno acquisire detti elementi. Inoltre, la norma prevede l'incremento dei posti del SIA senza esplicitare il relativo limite temporale, mentre l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo è limitato al triennio 2021-2023: in proposito andrebbero acquisiti chiarimenti circa la mancata previsione di oneri oltre il 2023. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, pari a 11.335.320 euro per il 2021 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. Segnala che, più puntualmente, la relazione tecnica specifica che ai citati oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2351, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che la copertura finanziaria tramite riduzione delle risorse iscritte su capitoli, anziché mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa sulla base della quale quelle risorse sono iscritte sui capitoli medesimi, non risulta pienamente conforme alla disciplina contabile vigente. Ciò posto, evidenzia che, sebbene la relazione tecnica assicuri che lo stanziamento residuo sul capitolo 2351, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni 2021-2023 appare congruo rispetto alle esigenze di gestione dei centri per l'immigrazione, andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo circa la disponibilità delle occorrenti risorse anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448).
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, evidenzia che gli oneri di cui ai commi 2 e 3 sono configurati come autorizzazioni e, quindi, come limiti di spesa. Prende atto inoltre che, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, le predette autorizzazioni sono commisurate ai costi di ristrutturazione, pari a circa 21 milioni, e rifunzionalizzazione, pari a circa 9,1 milioni, degli edifici interessati dalle operazioni di trasferimento. In merito al comma 1, lettera a), che prevede l'utilizzo, a titolo gratuito, di un immobile di proprietà della Regione Friuli Venezia-Giulia, evidenzia come andrebbe chiarito Pag. 105se detto utilizzo possa comportare per la stessa regione minori entrate già programmate ovvero la rinuncia a maggiori entrate collegate ad un eventuale utilizzo a titolo oneroso dei medesimi locali. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 per la realizzazione di interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.
  In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448), fermo restando che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione in esame, deve intendersi comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Evidenzia, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2021 e di 7,054 milioni di euro per il 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato «ex Ospedale militare», provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448), fermo restando che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione in esame, deve intendersi comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, rileva, in merito ai profili di quantificazione, che le lettere h) e l) del comma 1 prevedono, rispettivamente, l'incremento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e il potenziamento della sua dotazione di personale. Rileva, altresì, che l'onere recato da tali norme è quantificato e coperto ai sensi del comma 13. Tanto premesso, rilevato che le norme in esame sono state introdotte da emendamenti non corredati di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca gli elementi necessari per la verifica parlamentare della quantificazione e della copertura degli oneri, in particolare chiarendo se l'onere a regime corrisponda a quello quantificato per il 2031. Fa presente che andrebbe inoltre specificata l'esatta portata normativa del comma 14 che demanda ad un DPCM il compito di definire «meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche». A tal proposito, segnala che andrebbe in particolare escluso che la definizione di tali meccanismi ed un'eventuale diretta applicazione degli stessi possano comportare effetti finanziari che, in assenza delle relative norme di rango primario, non sarebbero oggetto di verifica (ed eventuale copertura, in caso di oneri) in sede parlamentare. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 13 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall'estensione dell'indennità di funzione riconosciuta al presidente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali anche ai componenti del medesimo Collegio e dall'ampliamento del ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali di cui al comma Pag. 1061, lettere h) e l), del medesimo articolo 9, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, appare necessario, a suo avviso, che il Governo confermi l'effettiva capienza del Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a fronte dell'onere previsto, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), escludendo altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Nuovo testo C. 2372.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, osserva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare e non corredata di relazione tecnica, reca disposizioni per la introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, che reca disposizioni in materia di sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici, riguardo al comma 1, che appare di carattere prevalentemente programmatico, rinvia agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda i profili finanziari concernenti l'attuazione delle iniziative oggetto della presente proposta. Circa il comma 2, ritiene invece che andrebbe chiarito se la futura definizione delle linee guida, al termine della sperimentazione, abbia anch'essa, come parrebbe, carattere programmatico e di indirizzo oppure se le predette linee guida comportino per il sistema nazionale di istruzione lo svolgimento di funzioni e adempimenti da cui discendano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, che reca disposizioni sulla formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici, nel prendere atto del carattere ordinamentale della previsione contenuta al comma 1, sulla quale non formula osservazioni, evidenzia come, con il comma 2, si utilizzino le risorse previste per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative – articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 – senza indicare quote specifiche da destinare agli impegni previsti nella norma in esame. Al riguardo, pur rilevando che si tratta di una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa, ritiene che andrebbe acquisita dal Governo una conferma che l'utilizzo di tali risorse non incida su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle medesime disponibilità: a tal fine considera comunque utile conoscere quanta parte dell'autorizzazione di spesa sia a ciò destinata.
  Infine, per quanto attiene al comma 3, che attribuisce il compito di organizzare la formazione dei docenti al Ministero dell'istruzione in collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione, ricorda che l'Istituto è ricompreso nel conto economico Pag. 107 della pubblica amministrazione. Ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per l'Istituto di poter adempiere alle competenze attribuite dalla norma ad invarianza di risorse.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente la sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici, con riferimento al coinvolgimento di INDIRE e INVALSI nelle procedure di valutazione dei progetti, ricorda che i due istituti sono ricompresi nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico della pubblica amministrazione: pertanto, considera opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la possibilità che i due istituti possano adempiere ai nuovi compiti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione (commi 5 e 6), rileva che il comma 6 esclude, per i componenti, la corresponsione di indennità, compensi, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate. In proposito, nel rilevare che la formulazione della clausola differisce in parte da quella prevalentemente utilizzata nella prassi legislativa – in quanto, tra l'altro, non esclude espressamente i rimborsi spese –, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'effettiva idoneità della clausola medesima ad evitare erogazioni e rimborsi ai componenti del Comitato da cui possano scaturire maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda, invece, le altre spese connesse al funzionamento dell'organo – come ad esempio quelle di segreteria, per i locali, per le attrezzature o per le consulenze – ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare gli eventuali oneri ovvero la possibilità di far fronte ai relativi impegni ad invarianza di risorse.
  Infine, osserva come per l'attuazione della sperimentazione si disponga l'utilizzazione delle risorse dell'organico dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche: tenuto conto che la sperimentazione parrebbe avere carattere non obbligatorio per tutte le scuole e che la sua attuazione è comunque soggetta ad autorizzazione dei direttori degli uffici scolastici regionali, ritiene che andrebbe chiarito se la procedura autorizzatoria risulti idonea a contenere le sperimentazioni, ove autorizzate, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, concernente la sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale, tenuto conto che la disposizione in esame estende talune previsioni dell'articolo 3 a specifici enti formativi, rinvia a quanto osservato in relazione al medesimo articolo 3.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in considerazione dei profili problematici del provvedimento sul piano finanziario, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere entro quattro giorni.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 108

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, ricorda che il disegno di legge, presentato dal Governo, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2019-2020) e che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.
  Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero – Caso ARES, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme intervengono in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero. Non formula osservazioni circa l'abrogazione della vigente disciplina della medesima materia, posto che alla stessa non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica né da essa erano attese entrate. Non formula osservazioni circa gli obblighi e i divieti posti a carico dei soggetti interessati, tenuto conto del suo carattere ordinamentale, emerso anche di esame parlamentare della vigente normativa né riguardo all'apparato sanzionatorio, posto che gli importi delle sanzioni pecuniarie, riferite alla medesima tipologia di violazioni, risultano confermati o, in alcuni casi, inaspriti. Per quanto riguarda i nuovi compiti attribuiti al PRA, prende atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, secondo cui l'istituzione presso il PRA dell'elenco dei veicoli immatricolati all'estero può essere disposta senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e non si formulano osservazioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 3 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che dall'attuazione dell'articolo medesimo, in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, commi 5 e 6, recante prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca – procedura di infrazione n. 2019/2100, non formula osservazioni tenuto conto che le modifiche in esame sono volte a recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato alla luce della relazione tecnica di passaggio volta ad aggiornare il testo alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in prima lettura e alla presumibile tempistica di entrata in vigore della legge.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 6 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto bonus asilo nido), pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, nonché dalle disposizioni in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al riguardo, nel prendere atto che il Fondo in parola presenta per gli anni dal 2021 al 2023 le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448), fa presente che andrebbe tuttavia acquisita dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva sussistenza di risorse disponibili anche per le annualità successive, tenuto peraltro conto dell'ulteriore riduzione del Fondo medesimo disposta dagli articoli 1, comma 4, e 44, comma 2, non modificati durante l'esame al Senato, e 45, comma 2, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento.
  Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni per il rilievo ordinamentale della norma introdotta. Pag. 109
  Con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni in materia di contratti pubblici – Procedura di infrazione n. 2018/2273, in merito ai profili di quantificazione evidenza il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni: non formula quindi osservazioni nel presupposto che eventuali effetti per la finanza pubblica rivestano esclusivamente carattere indiretto. In proposito ritiene comunque utile acquisire la valutazione del Governo.
  Con riferimento all'articolo 13, recante disposizioni in materia di precursori esplosivi, in merito ai profili di quantificazione, ritiene opportuno che vengano forniti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la previsione di neutralità finanziaria recata dal comma 4; ciò con specifico riguardo alla disposizione, di cui al comma 1, lettera e), capoverso Art. 17-bis, che delinea il Ministero dell'interno e il Ministero della salute quali soggetti responsabili, rispettivamente, dell'acquisizione informativa sulle modalità di gestione dei precursori esplosivi e del coordinamento di specifiche attività di controllo e ispezione. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 5 dell'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che dall'attuazione dell'articolo medesimo, in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi attuative del regolamento (UE) 2019/ 1148, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 28, recante modifiche al codice delle assicurazioni private, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme introducono obblighi di informazione a carico dell'IVASS. Non formula osservazioni in considerazione del fatto che le attività di vigilanza e informazione previste dal testo rientrano tra le competenze istituzionali dell'IVASS, soggetto non rientrante peraltro nel novero delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato e la cui attività di vigilanza è finanziata, ai sensi degli articoli 335-337 del codice delle assicurazioni private, mediante un contributo posto a carico delle imprese e dei soggetti vigilati, determinato annualmente con decreto ministeriale in misura tale da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza e dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
  Con riferimento all'articolo 33, commi 1-4 e 6, recante disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici – Procedura di infrazione n. 2016/2013, in merito ai profili di quantificazione, fa presente che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l'effettiva neutralità finanziaria per la pubblica amministrazione del comma 4 che, in caso di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali, introduce l'obbligo di sostituzione dell'animale impiegato, e del comma 6, che limita a determinate specie di animali la disposizione della legge di bilancio per il 2021 che pone a carico dei proprietari gli oneri per la custodia giudiziaria degli animali fino all'eventuale confisca degli stessi.
  In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni in merito all'articolo 43, recante monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Con riferimento all'articolo 45, recante assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione, in merito ai profili di quantificazione, prende atto che gli oneri sono configurati come limiti di spesa; appare tuttavia opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti l'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2. Ciò al fine di verificare la congruità di tale spesa rispetto alle finalità assunzionali recate dal comma 1.
  Quanto alla copertura dei summenzionati oneri assunzionali, nel rinviare alla successiva sezione, con specifico riguardo alla copertura dei medesimi a decorrere dal 2027, prevista a valere sul bilancio dell'ANAC, evidenzia preliminarmente che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente indicate dall'art. 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in Pag. 110materia di contabilità e finanza pubblica. Tanto premesso, segnala che andrebbero in ogni caso acquisiti elementi di valutazione in ordine all'effettiva possibilità di ricorrere alla stessa anche in considerazione del carattere permanente e non comprimibile dei suddetti oneri, la cui natura non sembra compatibile con l'utilizzo di risorse di bilancio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 45 provvede agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l'ANAC, con conseguente incremento della relativa dotazione organica, dal 2021 al 2026 mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e a decorrere dal 2027 a carico del bilancio dell'ente medesimo. Con riferimento alla copertura tramite riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, si rinvia a quanto in precedenza osservato in merito all'articolo 3, comma 6, circa la necessità di acquisire dal Governo una conferma in ordine alla sussistenza delle occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate, tenuto conto dell'ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta dal medesimo comma 6 del predetto articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, nonché dagli articoli 1, comma 4, e 44, comma 2, non oggetto invece di modifiche presso l'altro ramo del Parlamento.
  In merito alla copertura a carico del bilancio dell'ANAC, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'Autorità nazionale anticorruzione per le finalità previste dalla norma in commento non sia comunque suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente. In merito, infine, alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , prevista a decorrere dal 2027 ai fini della compensazione degli effetti finanziari della disposizione in commento in termini di indebitamento e fabbisogno, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse indicate nella norma.
  Con riferimento all'articolo 46, concernente lo sviluppo della funzione consultiva, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma consente praticamente alle amministrazioni pubbliche di attivare controlli di natura preventiva con riferimento a specifiche questioni concernenti lo svolgimento di attività connesse al PNRR. Tanto premesso, e considerata la tempistica con la quale devono essere svolte le attività connesse con l'utilizzo dei Fondi del PNRR e complementari, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo circa la sostenibilità dei connessi carichi operativi da parte delle sezioni consultive della Corte dei conti, al fine di verificare l'effettività della prevista clausola di non onerosità. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 3 dell'articolo 46 reca una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che dall'attuazione dell'articolo medesimo, recante disposizioni per lo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 48, comma 1, recante la clausola di invarianza.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

Pag. 111

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea tanker heavy multi-role A.M.
Atto n. 321.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che il programma in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché per contribuire alle esigenze di sicurezza internazionale.
  Evidenzia inoltre che le due tranche di cui allo schema di decreto risultano completamente finanziate sul capitolo 7120, piano gestionale 2, del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo idoneo a soddisfare il totale fabbisogno della progettualità, stimato in 1.410 milioni di euro e che l'utilizzo delle suddette risorse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente.

  Guido Germano PETTARIN (CI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea tanker heavy multi-role A.M. (Atto n. 321);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché per contribuire alle esigenze di sicurezza internazionale;

    le due tranche di cui allo schema di decreto risultano completamente finanziate sul capitolo 7120, piano gestionale 2, del programma “Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari” della missione “Difesa e sicurezza del territorio” dello stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo idoneo a soddisfare il totale fabbisogno della progettualità, stimato in 1.410 milioni di euro;

    l'utilizzo delle suddette risorse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la Pag. 112realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un «Sistema di sistemi» di combattimento aereo di sesta generazione – Future Combat Air System (FCAS).
Atto n. 327.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nell'illustrare il provvedimento in oggetto, rileva quanto segue.

  Il Ministro della difesa, in data 9 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un «Sistema di Sistemi» di Combattimento Aereo di 6^ generazione – Future Combat Air System (FCAS) (atto del Governo n. 327). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 novembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame trae origine dalla necessità di sviluppare una architettura complessa e interoperabile basata su un «Sistema di Sistemi» di Combattimento Aereo di 6^ generazione- Future Combat Air System (FCAS), caratterizzata da una piattaforma principale (core platform Tempest) e da sistemi cooperanti non pilotati (velivoli a pilotaggio remoto o adjuncts), da una marcata capacità multi-dominio, imperniata su tecnologie emergenti fortemente innovative, destinata al prospettico rinnovamento dei velivoli EF2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare a partire dal 2035, con una vita operativa estesa fino alle ultime decadi del secolo.
  Il programma è concepito in quattro fasi di sviluppo (Fase di Valutazione e Analisi e Progettazione preliminare – Concept Assessment & Preliminary Design; Fase di Sviluppo Avanzato – Full Development; Fase di Produzione Iniziale – Initial Production; Fase di Produzione Avanzata – Full Production) con un orizzonte temporale pluriennale di circa trenta anni, nel periodo 2021-2050.
  L'onere previsionale iniziale per l'Italia a supporto dello sviluppo del programma, ovvero inclusivo delle fasi 1 e 2 (rispettivamente di Concept Assessment & Preliminary Design e di Full Development), è al momento quantificato in circa 6 Miliardi di euro alle condizioni economiche dell'anno in corso.
  La prima fase consiste in attività prodromiche rispetto alla sottoscrizione degli accordi attuativi internazionali tra i Paesi partner, poiché è necessario assicurare, già dal corrente anno, la piena operatività (con la formalizzazione di specifici contratti) dei processi di ricerca e innovazione per assicurare da subito un contributo nazionale rilevante per una partecipazione di alta qualità, i cui costi, ripartiti dal 2021 al Pag. 1132035, risultano dalla scheda tecnica allegata allo schema di decreto. La seconda fase, invece, arriverà fino allo sviluppo del capo-serie.
  Per quanto riguarda la copertura finanziaria della prima fase, pari a 2 miliardi di euro, ad essa si provvederà mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», piano gestionale 2 «Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti per le esigenze delle forze armate ivi comprese le attività complementari».
  La seconda fase, da cui consegue un onere stimato in 4 miliardi di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. Si afferma, inoltre, che dette fasi successive saranno oggetto di separati, specifici decreti approvativi ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'Ordinamento Militare e contrattualizzate subordinatamente al raggiungimento del desiderato livello di maturazione tecnologica nonché alla disponibilità di utili risorse a valere dei prossimi strumenti finanziari previsti in legge di bilancio ovvero di specifici provvedimenti ad hoc.
  Nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  A tale proposito segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita oppure integrata a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese», previa acquisizione del concorde avviso del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi conseguenti alla prima fase da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, dall'anno in corso sino al 2035, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigibilità dei pagamenti: la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'attualizzata esigibilità dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con Pag. 114specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.
  Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.
  Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di Maritime Situational Awareness land and sea based della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere.
Atto n. 328.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, nell'illustrare il provvedimento in oggetto, rileva quanto segue.

  Il Ministro della difesa, in data 9 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di Maritime Situational Awareness land and sea based della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere (atto del Governo n. 328). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 11 novembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale per il rinnovamento evolutivo della rete radar costiera trae origine dall'esigenza di preservare la capacità di controllo delle frontiere marittime del Paese.
  Il programma, di previsto avvio nel 2023, si articola lungo un arco temporale di undici anni e comporta un onere complessivo previsionale di 26 milioni di euro finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del Pag. 1152018 – con una dotazione che si sviluppa fino al 2033 – per la parte di competenza del Ministero della difesa. In proposito si ricorda che tali risorse sono allocate sul capitolo 7120, piano gestionale n. 40, dello stato di previsione del Ministero della difesa (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Riparto fondo investimenti 2019 – comma 95).
  Nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per tutte annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.
  Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.
  Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.
  Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione ex ante dell'iter contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.
  Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.