CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2021
700.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 163

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

  La seduta comincia alle 12.

Proposta di piano per la transizione ecologica.
Atto n. 297.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto, rinviato da ultimo, nella seduta del 17 novembre scorso.

  Alessia ROTTA, presidente, ricorda che nella scorsa seduta la relatrice, onorevole Pezzopane, aveva preannunciato l'intendimento di condividere un documento di lavoro che tenesse conto delle sollecitazioni pervenute in questa sede nonché nell'omologa Commissione del Senato, al fine di procedere parallelamente anche con riguardo ai tempi di espressione del parere.
  Avverte inoltre che la Commissione Agricoltura è stata autorizzata a deliberare rilievi sull'atto in esame, che saranno presumibilmente trasmessi nella giornata odierna.

  Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, intervenendo da remoto, fa presente di aver ricevuto ancora nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi diverse sollecitazioni da parte di alcuni colleghi, per valutare le quali necessita di ulteriore tempo. Si riserva pertanto di formulare nelle prossime ore la proposta di parere che invierà ai colleghi tempestivamente.

  Alessio BUTTI (FDI), intervenendo in sede di discussione generale, rileva che il Pag. 164ciclo di audizioni svolte sul provvedimento, ed in particolare quelle dei soggetti istituzionali, sono state di particolare interesse nella misura in cui i soggetti convocati in audizione si sono sbilanciati nella previsione di qualche problema nell'attuazione del piano per la transizione ecologica. Qualche dubbio è quindi sorto anche in alcuni colleghi di maggioranza, con i quali si è confrontato informalmente, in ordine soprattutto alla direzione politica che il Ministro Cingolani ed il Governo nel suo complesso intendono prendere in questo percorso. Non vi è infatti alcuna chiarezza al riguardo, come dimostrano sia il dibattito serrato all'interno della maggioranza sulle fonti di energia alternative, che il ritardo con cui si giunge all'espressione del parere da parte delle due Commissioni parlamentari preposte. Ritiene, infatti, che il ritardo non sia dovuto, come argomentato dalla relatrice, solo alla necessità di disporre di più tempo per la sintesi dei contributi pervenuti, ma sia da attribuire principalmente alla fibrillazione in atto nella maggioranza su alcuni temi oggetto del provvedimento.
  Ricorda come a suo tempo si era ipotizzato di esprimersi su tale proposta prima dell'inizio della COP26 di Glasgow, per consentire al Ministro di partecipare ai lavori conoscendo l'indirizzo del Parlamento, la cui rappresentanza, senz'altro garantita dalla delegazione parlamentare, non permetteva il raggiungimento dell'obiettivo predetto. Ricorda che, per procedere ad una rapida espressione del parere sul Piano in esame, i gruppi, e segnatamente il proprio, dall'opposizione, hanno avanzato un numero assai limitato di proposte di audizione.
  Il medesimo ritardo si è registrato anche con riguardo all'atto 292 del Governo, avente ad oggetto le energie rinnovabili, sul quale il Parlamento si è espresso pochi giorni fa, anche se il termine per l'espressione del parere spirava a settembre. Tuttavia, il 29 luglio scorso la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia avente ad oggetto proprio le energie rinnovabili. Gli obiettivi finali sono condivisi e per questo le giustificazioni fornite per spiegare tale ritardo – ovvero l'istituzione di un nuovo Ministero per la transizione ecologica, l'esame del disegno di legge di delegazione europea nonché del decreto-legge «semplificazioni – possono anche ritenersi comprensibili».
  Nel richiamare le numerose disposizioni che negli ultimi mesi hanno aggiornato e modificato l'attuazione del PNRR, non può fare a meno di ricordare come al loro esame il Parlamento dedichi un tempo troppo esiguo, così come un tempo assolutamente ridicolo è stato concesso dal Governo al Parlamento per l'esame del PNRR medesimo. Altrettanto appare bypassato il ruolo del Parlamento – anche con riguardo al peso del parere che si va ad esprimere – in conseguenza dell'attribuzione al CITE di poteri decisori su questioni fondamentali e, in particolare, sulla riduzione dei gas climalteranti, sul dissesto idrogeologico, sulla mobilità sostenibile e sulla qualità dell'aria. Il CITE assume anche decisioni politiche e di indirizzo importanti, ovvero cosa finanziare, da dove reperire le risorse, quale cronoprogramma attuare, umiliando di fatto il Parlamento nelle sue funzioni decisorie e legislative.
  Richiama inoltre l'intervento svolto nella precedente seduta dalla sottosegretaria Fontana, la quale ha testualmente detto che il Piano per la transizione ecologica è «frutto del lavoro collettivo del CITE», di fatto esplicitando come nessun altro abbia potuto contribuirvi.
  In conclusione, si sofferma sul titolo dato al primo capitolo del Piano per la transizione ecologica, «Il futuro che vogliamo». Pur condividendolo, tale futuro si presenta complicato e le occasioni offerte dal PNRR, più uniche rare, devono essere colte con spirito di conoscenza, collaborazione e condivisione. Attende quindi la presentazione di una proposta di parere per poter formulare su di essa osservazioni di merito e di metodo.

  Alessia ROTTA, presidente, invita la relatrice a trasmettere sollecitamente la propria proposta auspicabilmente in tempi compatibili per poterla votare nella seduta già Pag. 165prevista per domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

  La seduta comincia alle 12.15.

D.L. n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 novembre scorso.

  Generoso MARAIA (M5S), relatore, intervenendo da remoto, comunica che, essendosi conclusa la fase di interlocuzione con i gruppi, entro la seduta di domani presenterà presentare una proposta di parere della quale preannuncia i contenuti.
  In essa saranno formulate osservazioni sugli articoli 11, 21 e 50 del provvedimento. Con riguardo all'articolo 11, relativo alle zone economiche speciali, si intende sottolineare l'opportunità di dare priorità alle opere al servizio del corridoio paneuropeo VIII, nonché alle infrastrutture logistiche e alle stazioni per l'Alta Capacità e Alta Velocità, o comunque funzionali alle opere già previste dal PNRR.
  Con riguardo all'articolo 21, l'osservazione mira a promuovere una maggiore flessibilità della normativa sui piani di rigenerazione urbana volta, in particolare, ad ampliare il termine di presentazione dei progetti da parte delle città metropolitane, intervenendo sul valore minimo, sopprimendo il requisito della progettazione preliminare e prevedendo una struttura apposita a supporto delle città metropolitane per la loro presentazione.
  Inoltre, preannuncia che l'osservazione riferita all'articolo 50 mira ad evitare l'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2019 che istituiva, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, utile a suo avviso per il monitoraggio e per la programmazione finalizzata al contrasto ai cambiamenti climatici. Sempre con riferimento al medesimo articolo 11, ritiene infine opportuno che nel parere si faccia riferimento alla cosiddetta «impronta ecologica», al fine di rendere gli interventi più sostenibili, soprattutto con riguardo alle attività manifatturiere che utilizzano massicciamente il trasporto pubblico locale, tutelando la filiera italiana nella fase della transizione.

  Alessio BUTTI (FDI), pur avendo ascoltato con attenzione le anticipazioni sulla proposta di parere, che si riserva di valutare una volta compiutamente formulate, si dichiara assolutamente certo che le regole e i criteri del Recovery Fund siano estremamente rigorosi e seri, così come è certo che il PNRR rappresenti la migliore risposta ad una serie di questioni che affliggono il nostro Paese da decenni, attraverso la promozione di una transizione verde e digitale, dell'occupazione, della coesione sociale e della crescita industriale. Con riferimento a quest'ultima, tuttavia, teme che anche il «governo dei migliori» umili la filiera industriale italiana, rischiando di far crescere il PIL straniero, come evidenziano alcune analisi i cui risultati sono emersi proprio in questi giorni.
  Pur essendo in presenza di risorse ingenti, rileva come i processi autorizzativi vadano snelliti e riformati profondamente, non essendo sufficiente l'intervento operato attraverso il cosiddetto «decreto semplificazioni». Infatti, numerose aziende italiane virtuose, che hanno scelto una impostazione green già da molti anni, hanno lamentato l'enorme difficoltà del procedimento burocratico, la medesima difficoltà che costituisce un forte disincentivo ad assumere progetti nel nostro Paese da parte Pag. 166di investitori stranieri. È noto appunto il problema delle aste per la creazione di impianti ad energia rinnovabile, la difficoltà nell'accessibilità alle gare, come rappresentato da molte grandi imprese che più delle altre dovrebbero avere strumenti per affrontarle.
  Nel ribadire quindi che la transizione è senz'altro una questione ambientale, ma anche industriale e sociale, apre una riflessione con riguardo al ruolo degli enti locali, fondamentali in questo processo, come ha rilevato lo stesso presidente Draghi. Il possibile utilizzo di poteri sostitutivi sarebbe a suo giudizio una sconfitta sonora del sistema di governance. Pur nutrendo una grande fiducia, come ribadito anche in altre occasioni, nella capacità e nella competenza del Ministro Cingolani, esprime quindi preoccupazione per la scadenza del 31 dicembre, ormai prossima, stante anche la difficoltà che sta registrando la struttura di missione, pur rafforzata nel suo organico. La struttura messa in piedi dal Governo per monitorare i progetti e le procedure non è a suo giudizio sufficiente a garantire né l'attuazione né il monitoraggio né la rendicontazione dei progetti del PNRR. Tiene a precisare che questa considerazione non è solo sua, ma è stata recentemente esposta dal direttore generale dell'ISPRA, Alessandro Bratti, dal momento che i soggetti attuatori delle misure sono gli enti territoriali, che non hanno indicazioni su come procedere, mancando all'appello numerosi decreti attuativi della decreto-legge semplificazioni. La struttura piramidale messa in campo dal governo sulla governance del PNRR è molto complessa, ed è costituita da professionalità tecniche non collaudate, per le quali ritiene opportuna una adeguata formazione, volta a garantire la corretta attuazione del piano.
  A fronte del trasferimento diretto da parte del Ministero dell'economia di 34 miliardi di euro al Ministero della transizione ecologica, l'ultimo monitoraggio sul Recovery Fund pubblicato all'inizio di ottobre indicava un unico investimento tale da avere i requisiti, ovvero quello sul superbonus, recentemente sottoposto ad importanti limitazioni.
  Dà atto al Ministero della transizione ecologica del lavoro che sta effettuando su tematiche importanti, come quello del riciclo dei rifiuti e dei relativi impianti, dell'economia circolare, del rischio idrogeologico, tematica questa emersa prepotentemente durante l'estate per i numerosi eventi avversi, ma non si può certamente correre il rischio di arrivare fuori tempo o di presentare alla Commissione europea un documento insufficiente.
  Ancora, fa presente che il 60 per cento delle risorse è destinato al centro-sud, con quello che ne consegue in termini di difficoltà del contesto sociale e soprattutto amministrativo di riferimento.

  Alessia ROTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'esame, che avrà ad oggetto le sole parti oggetto di modifica da parte del Senato, si concluderà con l'approvazione di una relazione e la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione XIV Politiche dell'Unione europea. Alla relazione saranno allegati eventuali emendamenti approvati. Ricordo che il termine per la loro presentazione è fissato alle ore 17 della giornata odierna. Segnala infine che presso la XIV Commissione non sono stati presentati emendamenti di competenza della Commissione.

  Maria Flavia TIMBRO (LEU), relatrice, intervenendo da remoto, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno Pag. 167di legge europea 2019-2020, C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ai fini della formulazione di una relazione da trasmettere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.
  Fa presente che la legge europea è uno dei due strumenti – insieme alla legge di delegazione europea – predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In linea generale la legge europea contiene norme volte a prevenire l'apertura o a consentire la chiusura di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  Come noto, in questa fase costituiscono oggetto di esame le sole modifiche apportate al Senato in seconda lettura.
  Per quanto attiene alle competenze della Commissione, vengono in rilievo le modifiche apportate all'articolo 10 (ex articolo 8), recante Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273.
  L'articolo reca alcune novelle al codice dei contratti pubblici. La prima modifica apportata al Senato incide sull'articolo 31, comma 8, al fine di individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi; in particolare, si prevede che il progettista possa affidare a terzi le seguenti ulteriori attività: attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.
  Un secondo gruppo di modifiche riguarda l'articolo 46, che elenca gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Il punto 1.1), introdotto al Senato, specifica che nell'ammissione degli operatori economici si deve rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta e, analogamente, il punto 1.2 introduce i princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati anche nella disposizione che riguarda l'inserimento nell'elenco degli operatori economici ammessi nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, della categoria degli «altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura».
  Sempre all'articolo 46, il Senato ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire i requisiti minimi di carattere economico-finanziari e tecnico-organizzativi che tali soggetti devono avere nel caso di partecipazione alle gare di appalto. Al riguardo, il comma 2 dell'articolo 10 specifica che il citato decreto, emanato entro sessanta giorni, debba individuare anche l'obbligo di nomina di un direttore tecnico, la verifica del contenuto dell'oggetto sociale, gli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'A.N.A.C., nonché l'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.
  Altre modifiche apportate al Senato riguardano l'articolo 80, comma 4, quinto periodo, che disciplina i casi di esclusione dell'operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualificabile come «grave violazione».
  La novella in esame specifica che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro. Pag. 168
  Inoltre, al Senato è stata approvata anche la disposizione che abroga la lettera a) del comma 4 dell'art. 105, consentendo in tal modo di subappaltare attività anche al soggetto economico che abbia partecipato in precedenza alla gara per l'affidamento dell'appalto.
  Da ultimo, il comma 3 dell'articolo 10 è stato modificato dal Senato al fine di disporre l'abrogazione integrale – a differenza del testo approvato alla Camera che riguardava il solo primo periodo della disposizione – del comma 18 dell'art. 1 del D.L. 32 del 2019, ormai composto di un unico periodo, avendo il dl n. 77 del 2021 già soppresso il primo periodo. Si tratta quindi di una modifica di carattere solo formale rispetto al testo della Camera.
  Con riguardo alla materia di competenza della Commissione, si segnala anche la modifica alla sola rubrica dell'articolo 35 (ex articolo 30), in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Poiché la disposizione riguarda una tematica oggetto di un caso ARES aperto dalla Commissione europea nel 2019, che riguarda l'attuazione della direttiva 98/70/CE (caso ARES(2019)7142023, il riferimento al caso ARES in questione è stato inserito nella rubrica dell'articolo.
  Anche se non di specifica competenza della Commissione, ritiene opportuno richiamare l'attenzione anche sui contenuti dell'articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  La disposizione prevede che il Governo trasmetta relazioni periodiche, su base semestrale, sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.
  Il testo regola quindi una materia che era stata già disciplinata dall'articolo 2 del cosiddetto «decreto semplificazioni» (n. 77 del 2021) che istituisce presso la Presidenza del Consiglio la Cabina di regia con compiti anche informativi, dovendo trasmettere alle Camere, con cadenza semestrale, (per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento), una relazione sullo stato attuazione del Piano, che contenga le informazioni indicate nell'articolo 1, comma 1045, della legge di bilancio 2021, ovvero i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una loro migliore efficacia. Ai sensi della citata disposizione tali prospetti sono approvati dal Consiglio dei ministri e trasmessi alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027. È inoltre previsto che, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, sia trasmesso «ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti», con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
  Infine, l'articolo 45 introdotto dal Senato dispone l'assunzione a tempo indeterminato nel numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
  In conclusione, nel sottolineare favorevolmente le modifiche apportate dal Senato al testo, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito.

  La Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria FONTANA si riserva di intervenire successivamente.

  Alessia ROTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

Pag. 169

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alessio BUTTI. Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

  La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»).
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paola DEIANA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («Legge SalvaMare»).
  Si tratta di un testo già esaminato in prima lettura dalla Camera e quindi approvato con modificazioni dal Senato.
  Prima di dar conto dei contenuti del provvedimento – ed in particolare delle modifiche intervenute al Senato – vale la pena ricordare che, in attuazione della Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che perseguono l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di plastica e contrastare la dispersione degli stessi nell'ambiente marino.
  I due schemi di decreto legislativo di recepimento delle suddette direttive sono stati esaminati dalla Commissione ed i testi definitivi dovrebbero essere in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Senza entrare nel dettaglio in questa sede, si deve comunque rilevare come l'azione diretta alla riduzione della dispersione della plastica in mare e del suo recupero e corretto conferimento è attualmente al centro delle politiche nazionali ed europee.
  Desidera esprimere soddisfazione per l'azione svolta in questi mesi nelle aule della Camera e del Senato dalle forze parlamentari nell'affrontare la questione dei rifiuti abbandonati in mare, sia sul versante del loro recupero, sia su quello altrettanto impegnativo delle iniziative per prevenirne la dispersione.
  Illustra quindi contenuti del provvedimento.
  L'articolo 1 individua le finalità e introduce alcune definizioni. Gli obiettivi esplicitati al comma 1 riguardano il risanamento dell'ecosistema marino, la promozione dell'economia circolare, la sensibilizzazione della collettività per incentivare comportamenti virtuosi volti a prevenire l'abbandono di rifiuti, nonché la corretta gestione dei rifiuti.
  Quanto alle definizioni, di cui al comma 2, sono di particolare rilievo quelle di rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e di rifiuti volontariamente raccolti (RVR).
  Per rifiuti accidentalmente pescati si fa riferimento ai «rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo». Come detto, è la stessa normativa europea – la recente direttiva n. 883 del 2019 – che prevede l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei rifiuti accidentalmente pescati definiti come rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca. La direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano a disposizione in tutti i porti impianti di raccolta adeguati alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto e che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e gestione dei rifiuti e che, proprio per favorire il conferimento dei rifiuti pescati passivamente, per tali rifiuti non si imponga alcuna tariffa, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri. Pag. 170
  Il Senato è intervenuto nella formulazione della definizione di rifiuti volontariamente raccolti per specificare che si tratta dei «rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici», Tali previsioni, intendono rendere agevole e favorire attività di raccolta finora rese estremamente difficoltose, quando non vietate, anche ai volontari meglio intenzionati. L'integrazione alla norma approvata dalla Camera intende favorire la raccolta volontaria non solo durante apposite campagne di pulizia, ma anche mediante sistemi di cattura fissi, opportunamente posizionati in modo che non interferiscano con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici.
  L'articolo 2 si occupa delle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. La disposizione persegue lo scopo di consentire a chi recupera questi rifiuti di portarli a terra non solo senza il rischio di incorrere in sanzioni, ma facilitandone il conferimento.
  Le modifiche al comma 1 apportate al Senato riguardano l'eliminazione dello specifico riferimento ai rifiuti marini – dal momento che l'ambito applicativo delle norme comprende tutti i corpi idrici – nonché il richiamo alla citata direttiva numero 883 del 2019 che ha disciplinato la materia equiparando tali rifiuti ai «rifiuti delle navi» (e non più ai rifiuti «prodotti» dalle navi).
  Il comma 2, introdotto al Senato, specifica che per tale attività non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
  Il comma 3 consente al comandante della nave (o anche, in virtù di una modifica al testo approvata al Senato, al «conducente del natante») di conferire i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, predisposto dall'Autorità di sistema portuale o dal comune che provvede con apposite strutture oppure, in porti di ridotte dimensioni, nell'ambito del sistema comunale di gestione.
  Il comma 5 specifica quindi che il conferimento è gratuito e – a seguito dell'integrazione apportata al Senato – che esso avviene previa pesatura. Sempre al Senato si è inteso richiamare esplicitamente la norma che detta le condizioni per il (Deposito temporaneo prima della raccolta (articolo 185-bis del codice).
  Il comma 6 introduce nel codice dell'ambiente la definizione di rifiuti accidentalmente pescati, con una novella che il Senato ha inteso apportare all'articolo 183, e non più all'articolo 184, del citato codice.
  Il comma 7, identico a quello approvato alla Camera, specifica che i costi di gestione sono a carico della collettività sotto forma di componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti, e, coerentemente, il comma 8 rimetta all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di stabilire i criteri e le modalità di definizione di tale componente, precisando che la stessa deve essere indicata distintamente dalle altre voci negli avvisi di pagamento, per ovvie ragioni di trasparenza.
  In conseguenza di una integrazione del Senato, all'ARERA sono adesso attribuiti anche compiti di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente di cui al comma 7.
  Infine, il comma 9 demanda ad un apposito decreto ministeriale – emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica – l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento. Con una modifica approvata dal Senato, è stato specificato che tra le misure premiali sono escluse le provvidenze economiche.
  Su questo aspetto, merita sottolineare come la collaborazione degli operatori economici e, in particolare, dei pescatori sia fondamentale per la salute dei nostri mari. Lo ha ribadito anche il Parlamento europeo in una risoluzione del 16 settembre 2021, in cui si legge che «i pescatori sono sempre più coinvolti nella raccolta di tutti i rifiuti marini, comprese tra l'altro le attrezzature da pesca perdute o abbandonate, e che il loro contributo ecologico in tal senso dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e debitamente ricompensato». Pag. 171
  L'articolo 3 disciplina le campagne di pulizia.
  Anche in tale ambito il Senato, al comma 1, ha integrato le norme approvate dalla Camera in merito all'organizzazione delle suddette campagne – che sostanzialmente ne rimette la disciplina di dettaglio ad un decreto interministeriale – per consentire altresì che i rifiuti possano essere volontariamente raccolti anche attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.
  Non è stato modificato il comma 2, che reca una disciplina transitoria mentre, con riguardo al novero dei soggetti promotori, indicati al comma 3, il Senato ha integrato il nutrito elenco aggiungendo le associazioni di categoria.
  L'articolo 4, in materia di end of waste e il cui testo non è stato modificato, rinvia ad un decreto del Ministro della transizione ecologica per la definizione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati di rifiuti.
  L'articolo 5, anch'esso non modificato, reca disposizioni in tema di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.
  Il Senato ha quindi introdotto l'articolo 6, che prevede misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, sul quale si sofferma in particolar modo ricordando che anche nel corso dell'esame presso la Camera in prima lettura era stato esperito il tentativo di introdurre sistemi di recupero dei rifiuti nei corsi d'acqua interna anche ai fini della prevenzione dell'inquinamento marino.
  La norma intende ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi. Al Senato è stata anche riportato nel dibattito l'esito di uno studio del CNR e ISPRA secondo cui ogni anno dai fiumi europei finiscono in mare più di 600 milioni di macrorifiuti galleggianti (maggiori di 2,5 cm), e che otto oggetti su dieci sono di plastica, incluso il monouso, ed il 40 per cento degli oggetti arriva al mare già frammentato.
  Al fine quindi di intercettare questi rifiuti prima che arrivino a mare con strumenti idonei, la norma in commento stabilisce che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. Misure che, ovviamente, dovranno essere compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi.
  Si affida altresì al MITE l'avvio, entro il 31 marzo 2022, di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, anche con la messa in opera di strumenti galleggianti autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  L'articolo 7, oggetto di doppia deliberazione conforme, si occupa delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, demandando a specifiche linee guida interministeriali da emanare entro tre mesi, di stabilire il quadro cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.
  L'articolo 8 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione. A tale disposizione il Senato ha aggiunto il comma 2 con lo scopo di assicurare un'adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti. Al riguardo, si prevede che le Autorità del sistema portuale o i Comuni garantiscano adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione.
  È previsto anche il ricorso a protocolli tecnici per assicurare la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e gli operatori del settore.
  L'articolo 9 sostanzialmente immodificato, reca disposizioni in tema di educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente.
  Nelle scuole di ogni ordine e grado si promuove la realizzazione di attività per rendere gli alunni consapevoli dell'importanza Pag. 172 della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Inoltre, si promuovono le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti, sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione della plastica, sui sistemi di riutilizzo disponibili.
  L'articolo 10 non modificato presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della «Giornata del mare», le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.
  L'articolo 11, anch'esso oggetto di doppia deliberazione conforme, prevede un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano alle campagne di pulizia e conferiscono i rifiuti.
  Si riconosce, inoltre, ai Comuni la facoltà di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti.
  Al Senato è stato introdotto l'articolo 12, recante disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre, del quale sottolinea l'importanza. L'inquinamento infatti non riguarda soltanto elementi di plastica visibili, ma anche invisibili, come le particelle di plastica che vengono rilasciate durante il lavaggio di indumenti in microfibra, in particolar modo in pile.
  In particolare, il comma 1 definisce come «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico.
  Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2022, qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, potrà essere fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia solo a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 alcune specifiche indicazioni che ne evidenzino il negativo impatto ambientale sull'inquinamento da plastiche del mare. Ritiene tale norma assai rilevante essendo a suo giudizio fondamentale la consapevolezza dei consumatori sui danni che possono essere arrecati all'ambiente.
  L'articolo 13 si occupa degli impianti di desalinizzazione.
  Si tratta di una norma di particolare rilievo, introdotta alla Camera, che risponde all'esigenza di considerare gli impatti ambientali degli impianti di desalinizzazione, che rappresentano uno strumento per affrontare il problema della siccità e della carenza di acqua, problema destinato ad aggravarsi per effetto del cambiamento climatico.
  L'unica modifica apportata al Senato riguarda la delimitazione dell'ambito di applicazione. Il comma 1, nel testo approvato dalla Camera, sottoponeva a preventiva valutazione di impatto ambientale «tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti». Nel testo licenziato dal Senato scompare la precisazione «maggiormente impattanti» e quindi la norma si applica a tutti gli impianti di desalinizzazione.
  Non sono invece state modificate le disposizioni che novellano l'allegato II alla parte seconda del Codice, relativo ai progetti di competenza statale, inserendovi gli impianti di desalinizzazione, né la disciplina di autorizzazione degli scarichi degli impianti di desalinizzazione recata ai commi 2, 3 e 4 che rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di criteri specifici.
  L'articolo 14, introdotto al Senato, fissa il termine di sei mesi per l'emanazione – nell'adozione del decreto per la definizione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente, su cui si registra un gravissimo ritardo, visto che sono passati quindici anni dall'entrata in vigore del codice.
  L'articolo 15 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo interministeriale di consultazione permanente. Pag. 173 Al Senato non sono state modificate le funzioni – relative al contrasto dell'inquinamento marino, ottimizzazione dell'azione dei pescatori; monitoraggio dell'andamento del recupero dei rifiuti, ma ne è stata articolata in modo diverso la composizione.
  In particolare, è stato aggiunto ai rappresentanti dei Ministeri anche un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili. Ancora, con riguardo ai rappresentanti del mondo scientifico, due sono stati assegnati all'ISPRA. Infine, è stata prevista anche la presenza di un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità del sistema portuale.
  L'articolo 16, non modificato, prevede che il Ministro della transizione ecologica presenti una relazione annuale circa l'attuazione della legge SalvaMare.
  L'articolo 17 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

  La Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria FONTANA, collegata da remoto, si riserva di intervenire successivamente. Tiene però a ringraziare la relatrice per aver evidenziato le differenze introdotte al Senato rispetto al testo licenziato dalla Camera e per aver sottolineato il grande lavoro svolto da entrambi i rami del Parlamento su un testo a suo giudizio assai importante. Resta in ogni caso a disposizione per eventuali approfondimenti che si rendessero necessari nel corso del dibattito.

  Alessio BUTTI (FDI), presidente, ricorda l'entusiasmo e l'enfasi con le quali l'allora ministro Costa, durante il governo «Conte I» interveniva sul provvedimento oggi in esame, rappresentandone la assoluta urgenza. Rammenta che le correzioni apportate dalla Camera dei deputati al testo furono molto poche, essendo molti emendamenti rigettati in ragione della reclamata urgenza di concluderne l'esame, che, tuttavia, è ancora in corso dopo due anni. Essendo quindi stata smentita nei fatti l'urgenza cui faceva riferimento l'allora Ministro, vuole ricordare le misure, a suo giudizio migliorative del testo, che il proprio gruppo in prima lettura aveva presentato, relative al credito d'imposta per i pescatori, alla creazione di aree ecologiche in ogni porto, all'introduzione nei contratti di fiume e di lago di misure volte a combattere a monte l'inquinamento dei corpi idrici, nonché gli interventi volti ad una migliore comunicazione sui danni provocati dall'inquinamento dei mari, anche attraverso i canali della Rai. Ricorda che il gruppo della Lega si astenne nel corso della votazione alla Camera, salvo poi modificare questo atteggiamento al Senato.
  Fa presente che l'inquinamento marino potrà essere arginato soltanto attraverso la sensibilizzazione anche di Paesi e continenti confinanti, e questo tanto più vale per il Mediterraneo, un mare chiuso, il cui inquinamento è conseguenza dei comportamenti non solo dell'Italia. Stando ai dati più recenti, solo lo 0,28 per cento dell'inquinamento delle acque è causato dall'Europa, essendo la stragrande maggioranza dei fiumi inquinati in territori diversi.
  In conclusione, ritiene il provvedimento ancora insufficiente per contrastare efficacemente l'inquinamento dei mari.
  Non essendovi altri colleghi che intendano intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, che peraltro potrebbe non svolgersi a causa della possibile posizione della questione di fiducia. In relazione alla volontà emersa nello scorso Ufficio di presidenza di concluderne rapidamente l'iter, la presidenza propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 29 novembre alle ore 12, con l'intesa che – ove non fossero presentati – sarà cura della presidenza trasmettere immediatamente il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva.

  Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

  La seduta termina alle 12.55.