CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2021
696.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.45.

Pag. 21

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
C. 3366 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione della relatrice, Alaimo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla X Commissione, attività produttive, il disegno di legge C. 3366, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
  Con riferimento al contenuto del decreto-legge, segnala come il provvedimento si componga essenzialmente di due parti, la prima relativa al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, e la seconda che prevede l'abrogazione di una serie di norme che prevedono atti regolamentari per l'attuazione di disposizioni di carattere primario, ritenute non più necessarie in quanto superate.
  La prima parte è composta dagli articoli da 1 a 3-ter.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Si tratta di somme dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) di competenza del MITE. Gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021.
  Inoltre, il comma 2 dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro.
  L'articolo 2, al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas, al comma 1, riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, e, al comma 2, dispone che ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 15 dicembre 2021.
  L'articolo 3 assegna all'ARERA il compito di rideterminare, per il trimestre ottobre-dicembre 2021:

   le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

   la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale attualmente prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica: la rideterminazione è finalizzata a minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro; tale importo è trasferito, entro il 15 dicembre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) che, in base all'articolo 1, comma 670, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha sostituito, come ente pubblico economico, la Cassa conguaglio per il settore elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2016.

  L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, estende anche ai contratti di fornitura e ai Pag. 22contratti in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022 con Stati non appartenenti all'Unione europea ma con essa direttamente interconnessi ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 (Comunità dell'energia), la disciplina sulla clausola di close-out netting, che diviene pertanto valida ed efficace anche in caso di concorrenza con l'apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti. Tale clausola – in caso di inadempimento di una delle parti – consente l'interruzione volontaria o automatica dei rapporti, con il conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, che divengono immediatamente esigibili.
  L'articolo 3-ter, introdotto anch'esso dal Senato, integra le competenze del Ministero della transazione ecologica (MITE), inserendo lo specifico riferimento alla «garanzia di resilienza» nell'ambito dell'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema.
  Passando alla seconda parte del decreto – legge, che, come già accennato, contiene norme di natura ordinamentale: in dettaglio, l'articolo 4, comma 1, prevede l'abrogazione delle disposizioni elencate dall'Allegato 1 al decreto-legge. Si tratta di otto voci originarie, cui il Senato ne ha aggiunte altre due. Le norme abrogate riguardano le seguenti materie:

   1) tassazione dei tabacchi lavorati;

   2) procedure contabili in materia di entrata;

   3) interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche;

   4) criteri e parametri di riparto dell'organico ATA nelle scuole statali;

   5) attualizzazione degli standard organizzativi e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività;

   6) procedure concorsuali nella P.A.;

   7) pubblicità delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;

   8) riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati degli istituti tecnici superiori;

   8-bis) sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero;

   8-ter) requisiti e standard organizzativi degli istituti tecnici superiori.

  Si tratta di disposizioni che demandano ad atti secondari l'attuazione di norme primarie e che si ritiene siano stati superati dalla successiva normazione. Sfuggono a questa logica le tre disposizioni che riguardano gli istituti tecnici superiori (ITS); di cui ai numeri 5), 8), e 8-ter) dell'elenco. Mentre per le norme di cui ai numeri 5) e 8-ter) il superamento è imputato a una riforma di tali istituti in corso di approvazione parlamentare – il disegno di legge A.S. 2333, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato – il riconoscimento dei crediti maturati presso gli ITS (di cui al n. 8) non appare adottabile in considerazione della sua sostanziale incompatibilità con il quadro ordinamentale di riferimento, posto che tali criteri sarebbero in contrasto con il principio di autonomia degli atenei, sancito all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione.
  L'articolo 4 interviene inoltre su altre materie ritenute meritevoli di una modifica legislativa, posto che altrimenti rimarrebbero in vigore norme non conciliabili con i processi normativi più attuali. In particolare:

   il comma 2, nel testo approvato dal Senato, modifica la disciplina relativa al corso di specializzazione in pedagogia e Pag. 23didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017;

   il comma 3, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, dispone un'ulteriore proroga – dal 30 settembre al 30 novembre 2021 –, del termine per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente;

   il comma 3-bis, introdotto al Senato, prevede l'abrogazione delle disposizioni sul sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero e della relativa norma di copertura finanziaria.

  L'articolo 5 reca la copertura finanziaria e l'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge, che è vigente dal 28 settembre 2021.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale, «sistema tributario e contabile dello Stato», «tutela della concorrenza» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» – di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione.
  Per quanto concerne il richiamo alla materia «tutela della concorrenza» ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha rilevato che a tale competenza è «sotteso l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».
  Con riferimento all'articolo 4, assume rilievo anche la materia «norme generali sull'istruzione», sempre di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione, nonché la materia università. Quest'ultima non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione, tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 1996, l'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con la sentenza n. 310 del 2013.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali.
C. 3326, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, esteri, il progetto di legge C. 3326, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), relatore, segnala anzitutto come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, di cui si propone la ratifica, abbia l'obiettivo di contrastare il traffico illecito di beni culturali che coinvolge in prima linea Stati come l'Italia e la Grecia, Pag. 24 e ha un notevole impatto sia dal punto di vista del danno che tali beni subiscono, sia dal punto di vista economico.
  La Convenzione sostituirà la precedente Convenzione di Delfi sullo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.
  La nuova Convenzione, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio d'Europa ma con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali e a promuovere la cooperazione nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali.
  Quanto al contenuto della Convenzione, che è costituita un preambolo e da 32 articoli, l'articolo 1 prevede che scopo della Convenzione sia prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta dei beni culturali, rafforzare l'attività di prevenzione e la risposta del sistema di giustizia penale a tutti i reati di natura culturale e promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali.
  L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione circoscrivendolo alla prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali dettata dalla stessa Convenzione, anche sulla base delle Convenzioni UNESCO in materia.
  L'articolo 3 prevede l'obbligo per gli Stati di assicurare l'applicabilità delle disposizioni nazionali che sanzionano il furto e le altre forme di appropriazione indebita alle condotte riguardanti beni culturali mobili.
  L'articolo 4 obbliga le Parti a riconoscere come reato lo scavo illecito commesso al fine di ricercare e rimuovere beni culturali in violazione delle leggi del Paese ove esso è effettuato; l'illecita rimozione e ritenzione dei beni illegittimamente asportati; l'illecita ritenzione dei beni medesimi qualora lo scavo sia condotto in conformità alle leggi nazionali.
  Per tali condotte è prevista la possibilità per gli Stati firmatari di riservarsi di sanzionare le relative condotte non con strumenti penali, purché le sanzioni previste siano efficaci e dissuasive.
  Gli articoli da 5 a 11 obbligano le Parti a prevedere come reato l'importazione e l'esportazione illegali di beni culturali, l'acquisizione e l'immissione sul mercato di beni culturali rubati, la falsificazione di documenti relativi a beni culturali, la distruzione, il danneggiamento e la rimozione illegale di beni culturali, nonché il concorso e il tentativo.
  Gli articoli 12 e 13 riguardano, rispettivamente, la giurisdizione e la responsabilità delle persone giuridiche e l'articolo 14 le sanzioni, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
  Gli articoli 15 e 16 obbligano le Parti a tenere conto, rispettivamente, delle circostanze aggravanti e delle precedenti sentenze adottate da un'altra Parte.
  Gli articoli 17, 18 e 19 disciplinano gli aspetti relativi ai procedimenti e alle indagini e prevedono rispettivamente:

   che ogni Parte adotti le misure necessarie ad assicurare che il perseguimento dei reati non sia subordinato a una denuncia;

   che il personale incaricato delle indagini abbia un'adeguata specializzazione nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali;

   che sia assicurata la cooperazione internazionale nello svolgimento delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati previsti dalla Convenzione.

  L'articolo 20, relativo a misure di prevenzione a livello nazionale, invita le Parti ad adottare misure legislative e di altro tipo al fine di conseguire gli scopi della Convenzione, in particolare misure di tipo preventivo.
  L'articolo 21, relativo a misure a livello internazionale, stabilisce l'obbligo per ciascuna Pag. 25 Parte di collaborare con le altre al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali.
  Gli articoli da 22 a 24 prevedono un apposito Comitato delle Parti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte, dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, del Comitato europeo per i problemi della criminalità e del Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio, convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa o su richiesta di un terzo delle Parti.
  Il Comitato delle Parti è preposto a vigilare sulla corretta attuazione della Convenzione e ad agevolare a tale scopo la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia tra gli Stati parte.
  L'articolo 25, in materia di rapporti con altri strumenti internazionali, prevede che la Convenzione non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali a cui le Parti siano vincolate. Le Parti, inoltre, possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra di loro per completare o facilitare l'applicazione della Convenzione.
  L'articolo 26 disciplina le procedure per le modifiche della Convenzione.
  L'articolo 27 concerne la firma ed entrata in vigore, prevedendo che la Convenzione sia aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e che per l'entrata in vigore sia necessario il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno cinque firmatari (la Convenzione è stata finora ratificata da 4 Stati: Cipro, Grecia, Lettonia e Messico).
  L'articolo 28 disciplina la procedura per le adesioni.
  L'articolo 29 consente a ciascuna Parte di limitare l'ambito territoriale di applicazione della Convenzione.
  Gli articoli 30 e 31 disciplinano, rispettivamente, la facoltà delle Parti di apporre riserve e le modalità di denuncia della Convenzione, mentre l'articolo 32 concerne le notifiche.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che al testo unificato adottato come base sono stati presentati 76 emendamenti, già stampati e distribuiti.
  Chiede quindi al rappresentante del Governo e alla relatrice se siano nelle condizioni Pag. 26 di esprimere il parere sugli emendamenti.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, prende atto con profondo rammarico dell'impossibilità di procedere all'espressione dei pareri sulle proposte emendative nella seduta odierna, in quanto il Governo non è in grado di formulare i pareri medesimi, nonostante l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea sia previsto per il 22 novembre prossimo.
  Sottolinea come le richieste di un'interlocuzione informale con i rappresentanti del Governo non abbiano avuto alcun riscontro e auspica che il Governo sia in grado di esprimere il proprio parere entro un breve lasso di tempo, in modo da consentire la votazione delle proposte emendative, il cui numero è peraltro limitato, nella prossima settimana.

  Francesco SILVESTRI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla relatrice, non comprende come sia possibile che il Governo non sia ancora pronto ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate al testo unificato in oggetto, tenuto conto che il provvedimento risulta già calendarizzato in Aula e vi è stato tutto il tempo per approfondire le questioni in gioco. Ritiene che tale atteggiamento dell'Esecutivo, che auspica non si ripeta in futuro, rischi di allungare i tempi di esame di un provvedimento, che, peraltro, presentando profili di particolare complessità politica, richiederà lo svolgimento di un serio confronto tra i gruppi e di ulteriori approfondimenti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene condivisibili le considerazioni della relatrice e assicura che la Presidenza interverrà presso il Governo affinché il parere sulle proposte emendative sia formulato con la massima sollecitudine, osservando come ulteriori ritardi non siano giustificabili.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2020.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione di mercoledì 10 novembre scorso è emersa l'impossibilità di rispettare il termine per l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento – attualmente previsto a partire da lunedì 29 novembre – e che si è pertanto convenuto di chiedere al Presidente della Camera di rinviarne la discussione in Assemblea. Si è peraltro convenuto di convocare nella giornata odierna una seduta in sede referente, al fine di dar modo al relatore e ai gruppi di esprimere in termini formali le loro posizioni.

  Federico FORNARO (LEU), relatore, ritiene opportuno, anche al fine di garantire un serio e trasparente confronto tra maggioranza e opposizione su un tema così delicato, che la Commissione valuti modalità di prosecuzione dei lavori che contemplino la possibilità di ulteriori approfondimenti, prendendo atto dell'impossibilità, allo stato, di procedere all'esame delle proposte emendative, che oggi condurrebbe, a suo avviso, solo ad una sterile contrapposizione, stante la diversità di vedute sugli argomenti in esame.
  Ritiene dunque necessario prendere atto dell'impossibilità di portare il provvedimento in Aula in breve tempo, cogliendo l'occasione, nel frattempo, di approfondire, nell'immediato, talune delle questioni più problematiche, la cui risoluzione potrebbe permettere, successivamente – presumibilmente a partire dal mese di gennaio – di Pag. 27riprendere l'iter di esame più speditamente.
  In tale contesto, intende sottoporre all'attenzione della Commissione talune ipotesi di proposte di modifica del testo in esame, tese a superare taluni rilievi critici – sia di natura politica, sia di natura tecnica – formulati da taluni gruppi nonché da alcuni soggetti auditi nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento.
  Con riferimento all'articolo 2, che riduce da due a tre il numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, ritiene, in particolare, vi sia la possibilità di ragionare su due ipotesi. Innanzitutto, si potrebbe, a suo avviso, seguire la strada della soppressione di tale articolo, considerate le numerose perplessità espresse – sia a livello politico sia da molti degli auditi – in relazione al rischio di alterare il rapporto tra maggioranza e opposizione espresso dai delegati regionali in sede di elezione del Presidente della Repubblica. In subordine, fa presente che, mantenendo il numero attualmente previsto dalla Costituzione di 3 delegati regionali, si potrebbe ragionare su modifiche che investano il ruolo dei delegati regionali, prevedendo, ad esempio, il coinvolgimento, oltre che di un rappresentante della minoranza, del presidente della regione e del sindaco del capoluogo di regione.
  Quanto all'articolo 1, evidenzia come le obiezioni mosse siano state in prevalenza di natura politica, non avendo gli auditi espresso particolari perplessità, salva una sola eccezione, rappresentata dalla netta contrarietà del professor Cassese. Al riguardo, al fine di superare alcune perplessità espresse a livello politico, ritiene che una buona soluzione possa essere rappresentata da una modifica del medesimo articolo 1, volta a riscrivere l'articolo 57, primo comma, della Costituzione, prevedendone un contenuto identico a quello contemplato dal primo comma dell'articolo 56 della Costituzione, ossia stabilendo che il Senato, come la Camera, sia eletto a suffragio universale diretto. In tal modo, non richiamando espressamente la base circoscrizionale e non modificando il resto dell'articolato dell'attuale articolo 57 della Costituzione, si realizzerebbe, a suo avviso, un intervento equilibrato, che lascerebbe ampia autonomia al legislatore nella scelta del sistema elettorale, offrendo al contempo la possibilità di rendere più omogenei i sistemi di elezione di Camera e Senato, garantire la stabilità dell'Esecutivo e rispondere a talune problematiche poste dalla riduzione del numero dei parlamentari.
  Evidenzia, infatti, che il legislatore potrebbe, ad esempio, elaborare una legge che consenta anche al Senato, attraverso il meccanismo dei quozienti interi e dei più alti resti a livello nazionale, di recuperare tutti i voti espressi a livello territoriale, evitando quella perdita di rappresentatività che potrebbe registrarsi, soprattutto nelle regioni più piccole, a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, eventualmente anche prevedendo la fusione di più regioni, pur rispettando i limiti previsti dalla Costituzione sul limite minimo di senatori. Fa notare peraltro che, a prescindere dal sistema elettorale scelto, non sarebbe esclusa la possibilità, ad esempio – venendo meno il riferimento alla base regionale – di elaborare una legge che preveda un premio di maggioranza anche al Senato, garantendo stabilità all'Esecutivo e superando alcune note problematicità che vennero poste in relazione alla disciplina elettorale dettata dal cosiddetto «Porcellum».
  Ritiene opportuno, in conclusione, che i gruppi avviino una riflessione su tali delicate questioni, manifestando comunque la sua piena disponibilità al dialogo.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ricorda come nel corso della discussione svoltasi finora la Lega abbia già avuto modo di manifestare talune perplessità, di ordine sia politico sia tecnico, sulla proposta in esame.
  Per quanto concerne l'articolo 2, relativo ai delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, osserva, sotto il profilo politico, come il mantenimento dell'attuale numero di tre delegati non comporti, a suo avviso, un significativo squilibrio nella composizione del collegio elettorale, in quanto la maggiore incidenza dei delegati regionali a seguito Pag. 28 della riduzione del numero dei parlamentari risulta sostanzialmente trascurabile. Sottolinea, inoltre, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, come la riduzione dei delegati di ciascuna Regione da tre a due renderebbe problematico assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari.
  Esprime, altresì, perplessità sulla proposta di individuare uno dei delegati regionali nel sindaco del comune capoluogo, poiché si potrebbero determinare effetti distorsivi nella rappresentanza degli schieramenti politici, in quanto in alcune Regioni la minoranza consiliare potrebbe avere due delegati e la maggioranza uno soltanto.
  Quanto all'articolo 1, relativo alla base territoriale per l'elezione del Senato, ritiene che il problema politico sia costituito dal fatto che la riforma prefigura, a suo avviso, l'introduzione di un sistema elettorale di tipo proporzionale, alla quale la propria parte politica è contraria, e osserva nel contempo come, dal punto di vista tecnico, la possibilità di aggregare più Regioni nella stessa circoscrizione comporti il rischio che le Regioni più piccole non riescano a eleggere di fatto neppure un senatore, come accade per le elezioni del Parlamento europeo, nel caso della Sardegna, in virtù della sua aggregazione in un'unica circoscrizione elettorale con la Sicilia.
  Ringrazia comunque il relatore Fornaro per le sue proposte e assicura la piena disponibilità al confronto da parte del proprio gruppo.

  Andrea CECCONI (M-MAIE-PSI-FE) ritiene che le proposte formulate dal relatore siano di buon senso e possano contribuire ad avviare un serio dialogo tra i gruppi, soprattutto per quanto concerne l'articolo 1 della proposta di legge, sul quale ritiene opportuno concentrare l'attenzione, al fine di garantire omogeneità tra i sistemi elettorale di Camera e Senato. Osserva, tuttavia, che occorrerà fare i conti con il poco tempo a disposizione prima della conclusione della corrente legislatura, a fronte della complessa procedura di revisione costituzionale, che potrebbe richiedere tempi lunghi per l'approvazione del provvedimento.

  Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia il relatore Fornaro per le sue proposte e assicura la disponibilità al confronto da parte del proprio gruppo, sottolineando come, trattandosi di una proposta di legge di revisione costituzionale, sia necessario ricercare la più ampia condivisione possibile, che coinvolga anche l'opposizione.
  Per quanto concerne la questione dei delegati regionali, ricorda come nel corso delle audizioni sia stata rilevata la difficoltà di intervenire sul loro peso in seno al collegio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Esprime quindi perplessità sulla proposta di individuare uno dei tre delegati nel sindaco del comune capoluogo di Regione, in quanto in tal modo si ridimensionerebbe la rappresentanza delle Regioni e si determinerebbero effetti distorsivi per quanto concerne la rappresentanza degli schieramenti politici di ciascuna Regione. Ritiene che la soluzione più ragionevole sia quella di mantenere l'attuale numero di tre delegati o, in alternativa, quella di prevedere un solo delegato, individuato nel Presidente della Regione, quale rappresentante dell'intera comunità regionale, anche in virtù della sua elezione diretta da parte dei cittadini.
  Quanto alla base territoriale per l'elezione del Senato assicura la disponibilità al confronto del proprio gruppo ma ritiene, associandosi alle considerazioni del deputato Iezzi, che sia necessario il preventivo impegno a mantenere lo status quo sulla legge elettorale.
  Ritiene, comunque, che i temi in esame possano essere affrontati in tempi brevi, anche prevedendo, se necessario, la costituzione di un comitato ristretto.

  Stefano CECCANTI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il grande sforzo compiuto al fine di riallacciare le fila del confronto tra i gruppi su tale importante riforma, ritiene opportuno valutare, anzitutto, se vi siano le condizioni per il raggiungimento di un'ampia maggioranza politica su tali argomenti, in modo da garantire un'approvazione del provvedimento a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, scongiurando l'eventuale svolgimento di un referendum, che, in Pag. 29prossimità delle elezioni, rischierebbe esclusivamente di alimentare una inutile contrapposizione politica.

  Vittoria BALDINO (M5S) si associa alle considerazioni del deputato Ceccanti, ritenendo che l'esame del provvedimento possa proseguire utilmente solo qualora si registri su di esso un'ampia maggioranza, e ringrazia il relatore Fornaro per la sua disponibilità al confronto e per aver ascoltato le obiezioni sia politiche sia tecniche.
  Per quanto concerne l'individuazione di un delegato nel sindaco del comune capoluogo, ritiene si possa ipotizzare di aumentare il numero dei delegati da tre a quattro, di cui tre eletti dal Consiglio regionale e uno individuato nel sindaco del comune capoluogo di Regione.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva come la ratio del provvedimento in esame sia quella di ridurre il numero dei delegati regionali, non di aumentarlo.

  Vittoria BALDINO (M5S), in riferimento all'obiezione del deputato Iezzi, rileva come, trattandosi dell'elezione della più alta carica dello Stato, sia tutt'altro che irragionevole ipotizzare un ampliamento della platea degli elettori.
  Ritiene che il confronto sulla proposta in esame possa costituire l'occasione per aprire un tavolo più ampio, anche eventualmente in vista della prossima legislatura, a partire dalla necessità di superare la discrasia tra un bicameralismo formalmente reso sempre più paritario, anche sotto il profilo delle modalità di elezione delle Camere, e un monocameralismo di fatto, nel quale si rinuncia, nel procedimento legislativo, all'apporto di una delle due Camere.

  Marco DI MAIO (IV), dopo aver dichiarato di non ritenere condivisibile, allo stato, un intervento sul numero dei delegati regionali, considerata l'imminenza dell'elezione del Presidente della Repubblica, giudica più percorribile la strada di modifiche costituzionali circoscritte e mirate, anche tenuto conto della prossima conclusione della legislatura. Ricollegandosi ad alcuni recenti interventi di riforma costituzionale, volti ad equiparare Camera e Senato – tra cui quello sull'elettorato attivo, dal suo gruppo peraltro ritenuto incompleto, avendo dovuto ricomprendere, a suo avviso, anche l'elettorato passivo – ritiene che il tema vero, sul quale i gruppi dovrebbero iniziare a confrontarsi, anche in prospettiva di interventi futuri, sia rappresentato dal superamento del bicameralismo.
  Nel ritenere, inoltre, che un'altra delicata questione da affrontare, al fine di migliorare l'attuale assetto istituzionale, riguardi il raccordo tra Stato ed autonomie locali, fa presente, in conclusione, che appare ora inutile avventurarsi su ampie riforme organiche di sistema, mancando le condizioni per portarle a compimento in questa legislatura.

  Federico FORNARO (LEU), relatore, ringrazia i deputati intervenuti per aver colto il senso della sua proposta.
  Con riferimento alle considerazioni dei deputati Iezzi e Prisco, nega che la modifica proposta dall'articolo 1 del provvedimento prefiguri un sistema elettorale di tipo proporzionale, in quanto essa è del tutto indipendente dal sistema elettorale. Rileva inoltre come la vigente previsione costituzionale dell'elezione del Senato su base regionale non abbia impedito l'introduzione, con la vigente legge elettorale, di una soglia su base nazionale.
  Quanto alle obiezioni del deputato Iezzi circa il rischio che le Regioni più piccole, se aggregate ad altre Regioni, non siano rappresentate, fa presente come resti ferma la norma costituzionale per cui ciascuna Regione deve essere rappresentata da un numero minimo di senatori e come in ogni caso non vi sia alcun vincolo per il legislatore ordinario nella definizione della circoscrizioni e come, dunque, il legislatore ordinario non abbia alcun obbligo di procedere ad accorpamenti tra Regioni nella definizione delle circoscrizioni stesse.
  Ricorda quindi, in tale contesto, come, con la disciplina elettorale vigente fino al 1992, vi fossero province, come quella di Rieti, aggregate alla circoscrizione di un'altra Regione, e come i seggi effettivamente Pag. 30assegnati a ciascuna circoscrizione potessero leggermente variare, rispetto a quelli previsti, in eccesso o in difetto, in virtù del recupero dei resti su base nazionale, senza che ciò ponesse problemi di legittimità costituzionale.
  Ribadisce, comunque, la propria disponibilità al più ampio confronto, anche, eventualmente, in sede di comitato ristretto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come le modalità di prosecuzione dell'esame potranno essere definite in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200 Ascari.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, ritiene ragionevole un breve rinvio dell'esame del provvedimento in modo da consentire ai gruppi di pronunciarsi sull'ipotesi di chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
  Ricorda come si tratti di un provvedimento circoscritto, in materia di permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, e ritiene che su di esso possa registrarsi un consenso unanime, anche alla luce della recente tragica vicenda di Saman Abbas.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa presente che il Governo intende esprimere un orientamento non ostativo rispetto al provvedimento in esame, che ritiene peraltro rechi un intervento volto a semplificare la lettura interpretativa di talune norme già vigenti. Parlando poi a titolo personale, ritiene che l'intervento in oggetto non possa che essere condiviso, trattandosi di contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne e di tutelare le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, al fine di consentire ai gruppi di pronunciarsi sulla proposta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da tenersi nella prossima settimana.

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza.
C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, si riserva di elaborare per la prossima seduta Pag. 31una proposta di testo unificato volto a sintetizzare il contenuto due proposte di legge in titolo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 novembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 17 novembre 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, di Antonella Napolitano, Responsabile delle politiche di Privacy International, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3009 Sensi, recante «Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.