CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 novembre 2021
690.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 92

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 9 novembre 2021.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (Atto n. 320).
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana gestori aeroporti (Assaeroporti) (in videoconferenza) e dell'Associazione Aeroporti 2030.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.20.

Audizione informale del presidente dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC), avvocato Pierluigi Umberto Di Palma.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. – Interviene, da remoto, il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a Pag. 93causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.
Atto n. 320.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 novembre.

  Raffaella PAITA, presidente, ricorda che sul provvedimento dovrà esprimere i propri rilievi la Commissione bilancio.
  Ricorda altresì che nella seduta del 4 novembre il deputato Luciano Cantone ha svolto la relazione introduttiva.

  Il viceministro Alessandro MORELLI osserva che la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi da 715 a 719) ha previsto l'istituzione di uno specifico fondo, presso il MIMS, di 500 milioni di euro destinato a compensare i danni da COVID-19 subiti tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 dai gestori aeroportuali per 450 milioni di euro e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra per 50 milioni di euro.
  Tali risorse sono state poi incrementate per 300 milioni di euro dal decreto-legge n. 73 del 2021, così ripartite: 285 milioni di euro a compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali e 15 milioni di euro a compensazione dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. In totale, pertanto, lo stanziamento ammonta a 735 milioni di euro per i gestori aeroportuali e a 65 milioni di euro per i prestatori dei servizi di assistenza a terra.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 718, della suindicata legge di bilancio, l'attuazione della misura in argomento (contenuti, termine, modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché criteri di determinazione e di erogazione dello stesso) è rimessa ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro 7 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
  In base, poi, al medesimo articolo 1, comma 719, l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea. In proposito, evidenzia che la Commissione europea, con la decisione del 26 luglio 2021, ha autorizzato la misura in argomento, in considerazione delle restrizioni nazionali all'operatività degli aeroporti, limitatamente: al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere le proprie attività a partire dal 3 giugno o dal 14 giugno 2020; al periodo dal 1° marzo 2020 al 14 luglio 2020 per i beneficiari che hanno potuto riprendere la propria attività dal 15 luglio 2020.
  A seguito della decisione della Commissione e del confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze si è inviato ai due Presidenti della Camera e del Senato il testo dello schema di decreto per l'attuazione della misura in parola in data 28 ottobre 2021.
  Ciò premesso, ricorda che, nella seduta del 4 novembre scorso, nell'8a Commissione del Senato è stato avviato l'esame del testo del decreto poi rinviato; quanto alla seduta sempre del 4 novembre della Commissione, richiama gli interventi dei deputati Luciano Cantone, relatore, e Gariglio e della presidente Paita.
  Con riferimento ai chiarimenti chiesti al rappresentante del Governo dal relatore, precisa che quanto segue.
  Le motivazioni che hanno indotto a restringere il periodo temporale di riferimento del beneficio sono da rinvenirsi nella stessa decisione della Commissione europea ai punti 2.1.1. Restrizioni di viaggio legate all'epidemia di COVID-19 e 3.3.3 Legame causale tra il risarcimento del danno e l'epidemia di COVID-19. Nel primo punto citato, la Commissione, nel ripercorrere l'iter delle principali misure adottate per il contenimento della pandemia, pur prendendo atto che l'Italia è stato il primo Paese nell'ambito dell'Unione europea a Pag. 94essere colpito dall'epidemia di COVID-19, a dichiarare lo stato di emergenza già il 31 gennaio 2020, a sospendere dal 7 febbraio 2020 i voli dalla Cina, Taiwan, Hong Kong e Macao, a introdurre dal 23 febbraio 2020 le prime restrizioni ai viaggi interni, in relazione ai comuni in cui sono stati registrati i primi casi di COVID-19 (Lombardia e Veneto), a limitare dal 25 febbraio 2020 le attività commerciali, di trasporto, religiose, culturali, educative e sportive in diverse regioni del Nord Italia, imponendo misure igienico-sanitarie su tutto il territorio nazionale, evidenzia che solo a partire dal 1° marzo 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 6, l'Italia ha rafforzato le restrizioni bloccando diverse città del Nord Italia, limitando notevolmente tutte le attività economiche, di trasporto, religiose, culturali, educative e sportive in diverse Regioni del Nord Italia, rafforzando nel contempo le misure igienico-sanitarie già in atto su tutto il territorio nazionale e solo dal 4 marzo 2020 poi l'Italia ha esteso, con un altro DPCM, a tutto il territorio italiano le restrizioni in materia di attività commerciali, di trasporto, religiose, culturali, educative e sportive. Inoltre, al medesimo punto già indicato, la Commissione precisa che, con decreto n. 112 del 12 marzo 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto la chiusura della maggior parte degli aeroporti in Italia (ad eccezione di 17 aeroporti commerciali su 45 in totale dove erano consentiti solo voli governativi di merci essenziali e di emergenza). Tali restrizioni hanno riguardato anche tutti i voli in Italia, ad eccezione di quelli necessari per garantire i servizi minimi essenziali (motivi di salute o assoluta necessità). Tali restrizioni di viaggio sono rimaste pienamente in vigore fino al 2 giugno 2020. A partire dal 3 giugno 2020, l'Italia ha revocato il divieto di libera circolazione all'interno del Paese, nonché da e verso altri Stati membri e i quattro Stati associati Schengen. Le restrizioni sono rimaste applicabili per i movimenti verso Paesi terzi fino al 30 giugno 2020. Sempre dal 3 giugno 2020, l'Italia ha parzialmente revocato le restrizioni sui servizi aerei, consentendo l'esercizio commerciale dei medesimi servizi in 23 aeroporti, mentre il resto degli scali è rimasto chiuso al traffico commerciale fino a nuovo avviso. A partire dal 14 giugno 2020, l'Italia ha ampliato l'elenco degli aeroporti aperti a 25, mentre tutti gli altri sono rimasti chiusi al traffico commerciale fino al 14 luglio 2020. Anche al richiamato punto 3.3.3. della decisione, la Commissione, nei «considerando» da 71 a 79, nel ripercorrere nuovamente le principali restrizioni che hanno determinato una significativa riduzione delle attività dei gestori aeroportuali e dei fornitori di servizi di assistenza a terra, giunge alla conclusione che le stesse hanno avuto luogo «tra il 1° marzo e il 14 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019», con le medesime distinzioni già specificate al punto 3.3.3.
  Al riguardo, sottolinea che, nonostante nel corso delle interlocuzioni avute con le competenti strutture della Commissione gli uffici del MIMS abbiano sostenuto con forza la necessità di riconoscere per il nostro Paese la decorrenza dei danni per l'emergenza da COVID-19 in una data anteriore a quella riconosciuta per gli altri Paesi dell'Unione europea (15 marzo 2020), ossia, come previsto dall'art. 1, comma 716 della legge di bilancio 2021, dal 23 febbraio 2020 fino al 31 gennaio 2021 (in cui ancora permaneva lo stato di emergenza per l'epidemia in argomento), la Commissione ha ribadito di non poter prendere in considerazione per l'Italia date antecedenti al predetto DPCM del 1° marzo 2020, come peraltro già avvenuto anche per l'autorizzazione della compensazione danni alle compagnie aeree (Alitalia e altri vettori nazionali), e successive al 30 giugno per gli aeroporti che hanno potuto riprendere le attività dal 3 o dal 30 giugno 2020 o successive al 14 luglio per gli aeroporti che hanno potuto riprendere le attività dal 14 luglio 2020. La Commissione, nel corso delle predette interlocuzioni, ha chiesto all'Italia, quale condizione per riconoscere l'autorizzazione ad attuare la misura in argomento, l'accettazione delle citate date di decorrenza e termine della medesima misura. Pertanto, quella che nel testo della decisione è indicata impropriamente quale Pag. 95richiesta dell'Italia, è stato il presupposto da dover accettare da parte dell'Italia per ottenere l'autorizzazione da parte della Commissione all'attuazione della misura in argomento. In ogni caso, come indicato nelle premesse del decreto, le autorità italiane si riservano di sottoporre alla Commissione europea, nei limiti delle risorse disponibili, ulteriori periodi di compensazione dei danni in parola compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, non coperti dalla citata decisione della Commissione C(2021)5702 final del 26 luglio 2021.
  Circa i tempi necessari per dare piena attuazione alla misura introdotta dalla legge di bilancio 2021, evidenzia che, nonostante nel decreto sia prevista, dopo la presentazione delle domande entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, l'istruttoria dell'ENAC entro e non oltre 70 giorni, l'adozione dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande da parte della competente Direzione generale del Ministero nei successivi 20 giorni e il pagamento da parte dell'ENAC entro 20 giorni dalla notifica dei provvedimenti di accoglimento, l'impegno delle competenti strutture sia dell'ENAC che del Ministero sarà massimo per poter erogare i contributi precedentemente ai termini massimi previsti, nella consapevolezza dell'estrema difficoltà finanziaria in cui versano sia i gestori aeroportuali che gli handler. Allo stato dei fatti, l'emergenza primaria che si impone è di concludere, innanzitutto, l'iter del decreto stesso, al fine di «salvare» i fondi stanziati. In proposito, evidenzia che per il «salvataggio» di tali fondi, da trasferire all'ENAC per la prosecuzione della misura, gli stessi o devono essere impegnati e trasferiti a tale Ente entro il 5 dicembre 2021 (lo scorso anno il termine del 5 dicembre è stato prorogato al 14 dicembre) o essere almeno impegnati entro il 31 dicembre 2021 rinviando il trasferimento all'Ente al prossimo anno, con necessità, però, in tal caso di dover attendere la disponibilità di cassa. In ogni caso, per procedere all'impegno è necessario che il decreto, dopo aver recepito le eventuali osservazioni delle Commissioni di Camera e Senato, sia sottoscritto da entrambi i Ministri competenti, registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
  In relazione alla richiesta dei dati sulle anticipazioni erogate ai beneficiari sulla base della previsione della legge di bilancio 2021, fa presente che nessuna anticipazione è stata corrisposta ai beneficiari, in quanto, come precisato dalla Commissione al punto 3.1. Legittimità del Provvedimento, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quando alla Commissione sono stati notificati progetti di concessione di aiuti, lo Stato membro interessato non deve concedere l'aiuto fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione che approva tale aiuto (cosiddetto obbligo di sospensione) e, pertanto, la previsione dell'articolo 1, comma 720, della legge di bilancio 2021 che prevede la possibilità di concedere anticipazioni è da considerare illegittima ai sensi del medesimo art. 108, paragrafo 3, del TFUE.
  Riguardo alla stima circa l'importo delle risorse che potranno essere erogate sulla base del provvedimento in esame, nel richiamare quanto rappresentato dalle autorità italiane alla stessa Commissione europea (punto 2.1.2. della decisione L'impatto delle restrizioni ai viaggi sul settore dell'aviazione italiana – «considerando» 29) e cioè che le perdite stimate dall'Italia in termini di EBITDA nel 2020 per gli aeroporti ammontano a circa 1,5 miliardi di euro e per i fornitori di servizi di assistenza a terra a circa 100 milioni di euro, pur tenuto conto del periodo limitato autorizzato dalla Commissione, in considerazione delle risorse stanziate per complessivi 800 milioni di euro, riterrebbe che la maggior parte di tali risorse potrebbe essere erogata, fermo restando che solo a seguito dell'istruttoria delle domande presentate si potrà avere il quadro definitivo delle risorse erogabili.
  Infine, in ordine all'eccessiva lunghezza dei tempi di approvazione, anche considerando che la decisione di autorizzazione della Commissione europea risale al 26 luglio 2021, rappresenta sia la necessità che si è imposta, a seguito della decisione della Commissione, di rivedere i complessi meccanismi Pag. 96 di calcolo del danno in oggetto, sia l'esigenza di interlocuzione in proposito tra le varie strutture coinvolte del MIMS, dell'ENAC e del MEF, peraltro nella grave situazione di difficoltà in cui le stesse si sono ritrovate ad operare a causa della pandemia in corso che hanno influito negativamente anche sulla durata di tutti i procedimenti amministrativi di competenza.

  Luciano CANTONE (M5S), relatore, intervenendo da remoto, da partire da quanto illustrato dal viceministro Morelli, si chiede se non vi sia il rischio, sulla base di quanto disposto dal provvedimento all'articolo 5, comma 7, di perdere le risorse stanziate. Quanto alla decisione dell'Unione europea, osserva come gli appaiano comprensibili le ragioni per le quali essa non può andare oltre il 14 luglio, ma che gli effetti della pandemia si sono registrati in realtà per tutto il 2020; per quanto sia dunque impossibile intervenire sul disposto di tale decisione, preannunzia la presentazione di un'osservazione in merito, perché di fatto nel periodo considerato gli aeroporti non hanno comunque registrato una presenza apprezzabile di passeggeri.

  Mauro ROTELLI (FDI), intervenendo da remoto, comunica di avere già trasmesso agli uffici tre osservazioni, rispettivamente sulla semplificazione delle procedure di erogazione, sull'anticipazione dei ristori e sulla destinazione di maggiori risorse alle società di handling, di cui raccomanda un'attenta valutazione.

  Il viceministro Alessandro MORELLI risponde che allo stato occorre ancora tenere conto dei tempi previsti dalla Commissione europea. Manifesta poi disponibilità quanto alle osservazioni proposte dai commissari.

  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

  La seduta termina alle 15.10.

INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI ESTERI

  Martedì 9 novembre 2021.

Incontro informale con una delegazione della Commissione per i Trasporti e le Comunicazioni finlandese.

  L'incontro informale si è svolto dalle 15.15 alle 15.45.