CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 ottobre 2021
684.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 6

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 27 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 9.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 20 ottobre scorso.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri, assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 2 agosto 2021. Cede quindi la parola al relatore per proseguire l'illustrazione del caso alla Giunta.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, riprende l'illustrazione degli atti di indagine svolti nell'ambito del procedimento penale nei confronti del dott. Palamara che ritiene utile considerare ai fini delle valutazioni della Giunta. L'ultimo di tali atti di indagine, che appare assai significativo, è la nota di istruzioni che il PM di Perugia ha inviato al comandante del GICO di Roma della Guardia di Finanza il 10 maggio 2019, proprio all'indomani della captazione più importante; sottolinea la singolare circostanza della prossimità di tali date. Riferisce che il 10 maggio il PM ha comunicato al GICO che «fermo restando (...) che non sono stati fissati limiti alla utilizzazione del trojan in modalità ambientale, stante quanto emerso anche dall'attività tecnica di intercettazione sull'indagato Palamara Luca, si precisa che: laddove da elementi certi (dalle intercettazioni telefoniche o telematiche) in essere nei suoi confronti vi emerga che Palamara sia prossimo ad incontrare un parlamentare (ad es. prenda un appuntamento direttamente con un parlamentare o conversando con un terzo emerga con certezza la presenza di un parlamentare o altro soggetto – sottoposto al regime autorizzatorio speciale) sarà vostra cura NON attivare il microfono, trattandosi in tal caso, Pag. 7ad avviso di questo PM, non più di intercettazione indiretta CASUALE di un parlamentare (...)». In risposta, il comandante del GICO segnalava che erano state captate conversazioni intrattenute tra l'indagato Palamara «e, verosimilmente, Lotti Luca e Ferri Cosimo», sostenendo che «le attività di ascolto dei colloqui in argomento, a cui prendevano parte i predetti Onorevoli, avvenivano in modo casuale». A conferma della casualità della captazione, il GICO sottolineava come «l'attività tecnica condotta sull'utenza mobile in uso a Palamara Luca [RIT 120/2019] non avesse restituito conversazioni telefoniche intrattenute con Lotti Luca». Rileva che non si poteva dire lo stesso per l'on. Ferri, ed infatti sul punto il GICO segnala come «in data 08.05.2019, venisse registrata una conversazione telefonica, di cui al Progr. n. 8498 del 08.05.2019 [RIT 120/2019], intercorsa tra Palamara Luca e Ferri Cosimo, inerente la programmazione dell'incontro registrato», precisando però che «la predetta conversazione era oggetto di ascolto e di trascrizione, da parte di questa p.g., solamente in data 09.05.2019, alle ore 11.00». A riprova del momento della trascrizione e dell'ascolto, alla risposta del GICO è allegato il verbale di trascrizione dell'intercettazione telefonica.
  Sottolinea che il quadro documentale che emerge dagli atti dell'indagine penale nei confronti del dott. Palamara trasfusi nel fascicolo disciplinare nei confronti del medesimo soggetto fornisce elementi utili ai fini della valutazione sulla casualità delle captazioni oggetto della domanda di autorizzazione. A tal proposito, riferisce che con l'ordinanza del 30 luglio 2021, trasmessa alla Camera il 2 agosto 2021, la Sezione disciplinare del CSM ha respinto una serie di eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'on. Ferri, alcune delle quali fanno leva sulla sua qualità di parlamentare. Segnala che l'eccezione, ritenuta infondata dalla Sezione disciplinare, sulla quale si deve concentrare l'attenzione della Giunta, è quella per la quale la captazione a mezzo del cd. trojan delle conversazioni del 9 maggio 2019 debba qualificarsi non come «casuale» ma come «indiretta», con conseguente violazione delle guarentigie assicurate dall'art. 68, terzo comma, Cost. e dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003 per mancanza di previa autorizzazione parlamentare. Riferisce che, richiamando la sentenza n. 390 del 2007 della Corte costituzionale, la Sezione disciplinare ricorda che alle intercettazioni casuali non si applica la garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. e che ciò che conta, nell'intercettazione del parlamentare, è la direzione dell'atto di indagine; se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima. La Sezione disciplinare esclude che l'on. Ferri fosse compreso, come da egli invece sostenuto, nel perimetro dell'indagine avviata nel procedimento penale dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia nei confronti del dottor Luca Palamara. Evidenzia come, al riguardo, la Sezione disciplinare ritenga condivisibili le prospettazioni della procura umbra secondo le quali lo scenario investigativo non permetteva di ipotizzare che «l'attività di captazione potesse essere indirizzata, nel quadro di una esigenza investigativa obiettivamente riscontrabile, verso le sue comunicazioni». Osserva che l'on. Ferri ha sottolineato come dagli atti di indagine della Guardia di finanza egli risultasse chiaramente individuato come interlocutore abituale del dott. Palamara fin dal marzo 2019 e che almeno un incontro tra loro due, precedente il 9 maggio 2019, era stato oggetto di operazioni di pedinamento, con relative fotografie. Osserva inoltre che l'on. Ferri ha richiamato l'attenzione della Sezione disciplinare sulla nota di p.g. del 18 aprile 2019, allegata alla richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche sull'utenza di Palamara, dove il loro rapporto era definito come «non limitato alla mera appartenenza ad associazioni di magistrati, bensì ad altri contesti connotati da elementi di opacità». Riferisce che, secondo la sezione disciplinare, le sopra esposte circostanze non sarebbero «sufficienti a dimostrare che gli investigatori, attraverso il trojan inoculato sul telefono del dott. Palamara, mirassero, non solo ad apprendere Pag. 8circostanze utili ai fini dell'indagine per il delitto di corruzione oggetto del procedimento penale 6652/18 R.G.N.R., ma anche alla captazione delle conversazioni dell'on. Ferri relative al conferimento degli incarichi dei magistrati. Il fatto che gli inquirenti abbiano captato una decina di conversazioni telefoniche tra il dott. Palamara e l'on. Ferri tra il marzo e l'8 maggio 2019 non è infatti sufficiente a dimostrare un rapporto di assidua o abituale frequentazione tra i due soggetti, avendo le conversazioni carattere occasionale. La circostanza che gli investigatori abbiano svolto attività investigativa sull'incontro conviviale del 10 aprile 2019 presso il ristorante San Lorenzo, pur sapendo della presenza del parlamentare, e il richiamo a “elementi di opacità” nei rapporti tra il dott. Palamara e l'on. Ferri contenuto nella nota del GICO del 18 aprile 2019, n. 191924, non sono sufficienti a dimostrare che l'on. Ferri fosse entrato nel perimetro delle indagini, che avevano ad oggetto il delitto di corruzione contestato al dott. Palamara». Fa notare che l'on. Ferri ha rappresentato che cinque conversazioni intercettate o captate tra il 7 e l'8 maggio, che preannunciavano la sua partecipazione all'incontro del 9 maggio 2019, sarebbero state a conoscenza dagli investigatori, che sarebbero dunque stati pienamente consapevoli di accedere, ascoltando la captazione del 9 maggio, alla sfera delle comunicazioni di un parlamentare. L'on. Ferri ha anche attribuito rilievo alla sopra descritta nota del PM di Perugia nella quale si dava disposizione di non attivare il microfono laddove fosse emersa da elementi certi la circostanza che «Palamara sia prossimo a incontrare un parlamentare (...) trattandosi in tal caso, ad avviso di questo PM, non più di intercettazione indiretta casuale di un parlamentare». Osserva che la Sezione disciplinare ritiene invece che la natura casuale delle intercettazioni non muterebbe nemmeno se gli inquirenti avessero saputo preventivamente della partecipazione dell'on. Ferri all'incontro notturno del 9 maggio, circostanza ad avviso della Sezione peraltro non provata, perché «la garanzia costituzionale di cui gode il parlamentare in forza dell'art. 68 Cost. non è quella di non essere oggetto di intercettazioni nell'ambito di attività investigative svolte nei confronti di terzi, ma soltanto quella di non essere oggetto di intercettazioni “mirate”, effettuate senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza»; la citata nota del PM di Perugia sarebbe pertanto «espressione di una mera cautela non imposta dalla prerogativa costituzionale». Rileva che, a parere della Sezione disciplinare, siccome l'on. Ferri non era iscritto nel registro degli indagati e non sarebbe stato neppure compreso nel perimetro delle indagini che riguardavano il dott. Palamara, «si deve escludere che le intercettazioni abbiano mutato natura, passando da “casuali” a “indirette”».
  Illustra il contenuto delle cinque conversazioni preparatorie dell'incontro del 9 maggio 2019, che secondo l'on. Ferri, essendo state già ascoltate dagli investigatori, dimostrerebbero, unitamente alle attività di riprogrammazione del cd. trojan, il carattere assolutamente non casuale né fortuito della captazione. La prima conversazione è una captazione del 7 maggio 2019, alle ore 23:19:14, ed è classificata come «molto importante» dagli investigatori; in essa il dott. Palamara conversa con un interlocutore denominato Luigi, parlando anche di voti relativi alle nomine di magistrati, e parla di un incontro previsto per la sera del giorno dopo al quale avrebbe partecipato anche «Cosimo» e al quale avrebbe voluto partecipare anche «Luca». Fa notare che con «Cosimo», in tutti gli atti di indagine precedenti tale captazione, era sempre stato identificato dagli investigatori l'on. Ferri. La seconda conversazione è una captazione dell'8 maggio 2019, alle ore 15:27:04, ed è classificata come «importante»; in essa Palamara dice a una persona non identificata con la quale parlava al telefono che «si vedranno nei pressi del CSM con Antonio, Cosimo e lui (la persona al telefono)». La terza conversazione è un'intercettazione dell'8 maggio 2019, alle ore 19:13:07, di una telefonata di Palamara a Ferri. Fa notare che tale conversazione è evidentemente dedicata alla programmazione dell'incontro che si sarebbe svolto Pag. 9dopo qualche ora e che si tratta della telefonata che il GICO di Roma ha riferito al PM di Perugia di avere trascritto e ascoltato solo dopo lo svolgimento dell'incontro all'Hotel Champagne. Fa notare inoltre, ai fini della valutazione della casualità della captazione del 9 maggio 2019, che è lo stesso Procuratore generale della Corte di cassazione a sottolineare che in tale intercettazione, avvenuta nella «fase preparatoria della riunione» del 9 maggio, «si apprezza, con solare evidenza, la preventiva organizzazione della stessa». Riferisce che dalla trascrizione si evince che l'on. Ferri, parlando dall'Aula della Camera dei deputati, conferma al Palamara la presenza di «Luca» che «... è qui in Aula anche lui ...», che i due si danno appuntamento per le 23.30 in albergo e che si scambiano informazioni su chi avrebbe partecipato alla riunione. La quarta conversazione è un'intercettazione dell'8 maggio 2019, alle ore 23:10:42, di una telefonata di Ferri a Palamara, nella quale l'on. Ferri dice di stare andando in albergo insieme con altre persone, di cui fa i nomi e poi si accorda con Palamara per risentirsi dopo dieci minuti. La quinta e ultima conversazione è un'intercettazione dell'8 maggio 2019, alle ore 23:21:34, di una telefonata di Ferri a Palamara, nella quale Ferri dice di trovarsi in albergo e chiede a Palamara di andare lì; Palamara accetta, annunciando di arrivare entro venti minuti e chiedendo indicazioni sull'ubicazione dell'albergo, che Ferri gli dà.
  Evidenzia che l'on. Ferri fornisce una ricostruzione dettagliata – anche se in parte congetturale – del momento di ascolto e trascrizione da parte della Guardia di finanza delle diverse intercettazioni e captazioni, che dimostrerebbe che l'ascolto delle conversazioni del 9 maggio sarebbe avvenuto nella piena consapevolezza dell'avvenuta partecipazione dei parlamentari Ferri e Lotti all'incontro, essendo state ascoltate prima di esse le conversazioni preparatorie dell'incontro stesso; pertanto, secondo l'on. Ferri, anche a voler prendere per buona la tesi della casualità della captazione, eseguita solo in quanto gli investigatori, per un comportamento negligente, non avevano ancora ascoltato le conversazioni preparatorie dell'incontro, l'intercettazione del 9 maggio non poteva e non doveva comunque essere ascoltata e trascritta, dal momento che erano già state ascoltate le conversazioni preparatorie. Evidenzia inoltre che, ad avviso dell'on. Ferri, la tesi della casualità della captazione non può comunque essere sostenuta perché il registro degli orari delle intercettazioni, compilato dal consulente della Procura della Repubblica di Roma nell'ambito delle indagini da essa svolte a seguito di una sua denuncia, dimostrerebbe infatti che una conversazione preparatoria dell'incontro del dott. Palamara con i parlamentari Ferri e Lotti era stata certamente ascoltata con un anticipo sufficiente a evitare la captazione. Osserva che quelle sopra riferite sono le considerazioni del consulente di parte dell'on. Ferri e che nel fascicolo disciplinare integrale dell'on. Ferri, con i relativi allegati, non paiono tuttavia essere presenti tutti i verbali della polizia giudiziaria relativi alle intercettazioni telefoniche, indicanti il momento del relativo ascolto.
  Osserva che gli operatori della Guardia di finanza hanno sostenuto, per avvalorare la casualità della captazione dell'incontro notturno del 9 maggio 2019, di non avere ascoltato una delle intercettazioni delle conversazioni preparatorie (la n. 8498 dell'8 maggio 2019), ma che l'on. Ferri dubita di tale affermazione e ricorda che vi erano state anche altre quattro conversazioni preparatorie dell'incontro; l'on. Ferri sostiene che se anche l'affermazione fosse veritiera «l'eventuale disattenzione, omissione o negligenza di chi non avesse tempestivamente ascoltato la conversazione intercettata alle ore 19.13.07 dell'8 maggio (e le altre quattro!) non escluderebbe certo l'illegittimità della captazione della riunione del 9 maggio, emergente proprio (con 'solare evidenza') da numerose intercettazioni del giorno prima e quindi “dagli atti di indagine esistenti”». Ad avviso dell'on. Ferri, altrimenti, una condotta tardiva, omissiva o negligente del personale addetto all'ascolto finirebbe per determinare l'elusione della disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 2003; in tal modo, infatti, secondo l'on. Pag. 10Ferri «basterebbe ascoltare in ritardo le conversazioni intercettate per renderle tutte “casuali”, con agevole elusione della Costituzione e della legge n. 140 del 2003».
  Sottolinea che, mentre l'Autorità giudiziaria di Perugia e gli investigatori della Guardia di finanza sostengono che la captazione del 9 maggio 2019 sarebbe «fortuita» e «casuale» perché effettuata senza sapere che all'incontro avrebbero preso parte i deputati Ferri e Lotti, la Sezione disciplinare ritiene che la captazione rimarrebbe «fortuita» e «casuale» anche se gli investigatori fossero stati a conoscenza della partecipazione dei parlamentari all'incontro perché la captazione non sarebbe stata «mirata» su di loro. Secondo la Sezione disciplinare, i parlamentari sarebbero garantiti solo dall'essere fatti «oggetto di intercettazioni “mirate”, effettuate senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza» e la captazione in discussione non era «mirata» sull'on. Ferri, ma solo sul dott. Palamara, il quale soltanto sarebbe stato compreso nel perimetro dell'indagine per il delitto di corruzione. Rileva che l'argomentazione della Sezione disciplinare appare essere la seguente: la captazione sarebbe stata comunque casuale, anche se gli investigatori avessero saputo della partecipazione dell'on. Ferri all'incontro, perché egli non era compreso nel perimetro delle indagini. Osserva che, pertanto, la questione dirimente è capire se l'on. Ferri fosse o no compreso in tale perimetro. Non essendo evidentemente sufficiente il dato formale della sua mancata iscrizione nel registro degli indagati per escluderlo, la Sezione disciplinare ritiene che le numerose intercettazioni telefoniche, i pedinamenti, le fotografie, i rapporti degli investigatori che ravvisavano elementi di opacità nelle relazioni tra Palamara e Ferri, il ricorrere del nome dell'on. Ferri negli atti di indagine, siano elementi insufficienti a dimostrare che egli fosse compreso nel perimetro dell'indagine perché le conversazioni tra Palamara e Ferri avrebbero avuto «carattere occasionale». Osserva che secondo la Sezione disciplinare il numero di telefonate intercorse tra Ferri e Palamara tra il marzo del 2019 e l'8 maggio dello stesso anno non indicherebbe un rapporto abituale tra Ferri e Palamara, il quale aveva un numero rilevantissimo di contatti telefonici con molti interlocutori. Fa notare che non si può non rilevare che quella della Sezione disciplinare appare una definizione apodittica e, allo stesso tempo, che l'esame dei documenti solleva più di un dubbio sulla fondatezza di tale definizione. Osserva infatti che è vero che il dott. Palamara aveva moltissimi interlocutori telefonici, con alcuni dei quali aveva un rapporto più assiduo di quello che aveva con l'on. Ferri, ma ciò non significa che quest'ultimo non fosse comunque un suo interlocutore abituale, poiché alcune telefonate, anche, ad esempio, per fare gli auguri, testimoniano di una conoscenza non superficiale e rapporti non formali. Osserva che, d'altra parte, quando il dott. Palamara si interessava di questioni relative alle associazioni di magistrati e alle nomine del CSM, lo faceva interloquendo anche, e forse soprattutto, con l'on. Ferri. Ricorda che, per i magistrati perugini, l'interessamento di Palamara per gli incarichi di magistrati, costituisce lo «sfondo delle condotte illecite» e rileva che, in tale contesto, Ferri è forse l'interlocutore privilegiato, per cui non appare peregrino ipotizzare che le indagini potessero avere anche l'obiettivo di scoprire ulteriori indizi di reato – o condotte rilevanti dal punto di vista disciplinare – in relazione a questa parte delle attività dell'indagato, che – data la natura dei rapporti tra i due già rilevati in atti di indagine – avrebbero potuto prevedibilmente coinvolgere anche l'on. Ferri. Osserva infine che, al di là della consapevolezza o meno da parte degli investigatori della presenza di parlamentari all'incontro del 9 maggio 2019, le sopra esposte considerazioni sui contenuti degli atti di indagine, nei quali fin dall'inizio (cioè dal febbraio 2019) l'on. Ferri compare come «riferimento chiaro» al CSM, insieme con Palamara, dell'avv. Amara, co-indagato di quest'ultimo, o – per lo meno – quelle sui contenuti degli atti di richiesta e concessione delle proroghe delle intercettazioni telefoniche sull'utenza di Palamara (che risalgono ad aprile del 2019 e nei quali l'on. Pag. 11Ferri compare come personaggio tutt'altro che secondario) fanno senz'altro dubitare della sua esclusione dal perimetro delle indagini, sebbene non sia mai stato iscritto nel registro degli indagati.
  Rileva che, evidentemente, se si valuta come non casuale la captazione del 9 maggio 2019, a maggior ragione sarebbero non casuali le captazioni successive, del 21, 28 e 29 maggio 2019, perché è fuor di dubbio che dopo l'incontro dell'Hotel Champagne si poteva ipotizzare con una certa sicurezza di potersi imbattere in conversazioni ulteriori dell'on. Ferri sul tema delle nomine dei magistrati ad incarichi direttivi; osserva che, di fatto, l'on. Ferri era entrato nell'indagine, perché gli inquirenti perugini erano perfettamente in grado di capire che quell'incontro avrebbe potuto rappresentare una condotta da valutare sotto il profilo disciplinare, all'interno delle comunicazioni già avviate con la Procura generale della Corte di cassazione. Segnala però un elemento ulteriore che avvalora la tesi della non casualità delle captazioni successive a quella del 9 maggio, rappresentato dalla sopra richiamata richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche sull'utenza del dott. Palamara del 15 maggio 2019, dove testualmente si dice che le modalità con le quali si è svolto un incontro tra Ferri e Palamara costituiscono una «anomalia che non assurge con evidenza ad elemento indiziario, di certo segna un percorso investigativo da approfondire».
  Riferisce che, avendo proceduto a un ascolto a campione delle captazioni, e al confronto con le relative trascrizioni, è emerso che quanto riportato nelle trascrizioni corrisponde in gran parte a quanto si può ascoltare, mentre, di norma, delle intercettazioni telefoniche sono riportate solo delle sintesi. Segnala qualche caso di mancata trascrizione di frasi ascoltabili o di interi interventi classificati come «non rilevanti» dagli investigatori. Riferisce inoltre che, come segnalato peraltro dalla perizia di parte fatta pervenire dall'on. Ferri lo scorso 8 settembre, tra un progressivo e l'altro vi è quasi sempre un intervallo, di modo che capita che un progressivo si interrompa anche a metà di una parola e il successivo cominci con tutt'altro discorso. Osserva che ciò pone dei dubbi sulla completezza e l'attendibilità del materiale in possesso della Giunta, in cui potrebbero esserci stati, in ipotesi, anche dei tagli o altri interventi tecnici.
  Segnala, infine, che le consulenze di parte dell'on. Ferri hanno già portato a precisare alcuni aspetti tecnici delle captazioni che non erano stati correttamente rappresentati dalla ditta incaricata di eseguirle e dalla Guardia di finanza, con particolare riferimento ai server «intermedi» collocati a Napoli, di cui le indagini difensive dell'on. Ferri hanno rivelato l'esistenza mentre in un primo tempo gli inquirenti avevano descritto, sulla base delle informazioni della ditta incaricata delle captazioni, una architettura del sistema informatico che avrebbe previsto il passaggio dei dati direttamente dal telefono del dott. Palamara al server della Procura della Repubblica di Roma. Riferisce che l'on. Ferri dubita anche della natura «di transito» di tali server, che a suo avviso non sarebbero neppure stati collocati nei locali della Procura della Repubblica ma in quelli della società privata incaricata delle captazioni.
  Tanto premesso, in conclusione, si riserva di formulare una proposta dopo che il deputato Ferri avrà reso gli ulteriori chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'art. 18 del Regolamento.

  Alfredo BAZOLI (PD) chiede se quello in titolo è il primo caso di esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di captazioni o intercettazioni di comunicazioni nell'ambito di un procedimento disciplinare.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, riferisce che non gli consta che vi siano precedenti analoghi e ne chiede conferma al Presidente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, conferma che non vi sono precedenti specifici, sottolineando che non può ritenersi tale l'unico caso di esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità riferita a un procedimento Pag. 12disciplinare, risalente peraltro a un periodo antecedente l'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003. Ricorda peraltro che l'art. 3, comma 9, della citata legge n. 140 stabilisce che le disposizioni dei commi precedenti, riferite alle insindacabilità, si applichino, in quanto compatibili, anche ai procedimenti disciplinari.
  Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo alla seduta già convocata per le prossime ore 12, dove si procederà ad ascoltare l'intervento del deputato interessato, on. Cosimo Maria Ferri.

  La seduta termina alle 9.50.

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 27 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 12.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che nella seduta si procederà, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, ad ascoltare l'interessato, il quale, ritualmente invitato a rendere chiarimenti, è oggi presente per essere ascoltato.

  (Viene introdotto il deputato Cosimo Maria Ferri).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, fa presente che con riferimento al Doc. IV, n. 10 il deputato Cosimo Maria Ferri è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni e a depositare la documentazione che eventualmente ritenga di produrre.

  Cosimo Maria FERRI (IV) deposita agli atti una memoria scritta, corredata di allegati su supporto informatico. Il primo punto sul quale richiama l'attenzione della Giunta è che le captazioni informatiche delle sue conversazioni sono già state utilizzate dal Procuratore generale della Corte di cassazione, senza autorizzazione della Camera. Osserva che la tesi secondo la quale nel procedimento disciplinare non vi sarebbe, come in quello penale, un GIP al quale spetta di domandare l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni dei parlamentari, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, non è condivisibile: è infatti la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura a svolgere la funzione di GIP. Fa quindi notare che, nel caso in esame, il Procuratore generale ha formulato l'incolpazione omettendo il necessario passaggio della richiesta alla Sezione disciplinare di domandare l'autorizzazione alla Camera dei deputati per l'utilizzo delle captazioni. Sul punto ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, che non è entrata nel merito ma si è unicamente limitata a ribadire che non è il singolo parlamentare a essere titolato a sollevare conflitto, bensì la Camera di appartenenza. Alla luce dell'ordinanza della Corte costituzionale, ricorda di avere presentato istanza al Presidente della Camera in ordine al predetto conflitto. Come si evince dai resoconti della Giunta per le autorizzazioni, l'istanza è stata trasmessa dal Presidente della Camera per un parere, ma la Giunta, come noto, si è legittimamente riservata di pronunciarsi solo dopo che fosse stata richiesta dal Consiglio superiore della magistratura l'autorizzazione all'utilizzazione delle captazioni. Riferisce che le captazioni sono state già utilizzate anche in un'altra occasione, questa volta dalla Sezione disciplinare, per respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione da lui sollevata, in quanto magistrato in aspettativa per mandato parlamentare e, prima di essere eletto alla Camera, per incarichi governativi sin dal maggio del 2013. Nel respingere la predetta istanza, la Sezione disciplinare ha fatto riferimento al contenuto Pag. 13 di quelle captazioni per le quali oggi chiede l'autorizzazione all'utilizzazione. Osserva che l'ordinanza n. 96 del 2021, con la quale la sua istanza è stata respinta, contiene una valutazione delle conversazioni captate, che vengono definite non riguardanti la sua attività parlamentare; fa notare che, del collegio che ha respinto l'istanza, faceva parte un membro laico del CSM che era stato in precedenza da lui ricusato. Sottolinea di trovarsi nella situazione di doversi difendere in un procedimento disciplinare su atti che provengono da tre distinti procedimenti penali nei quali non è indagato e di cui non ha titolo a conoscere gli atti, mentre nel procedimento disciplinare a suo carico sono confluiti solo quegli atti dei tre procedimenti originari che sono stati selezionati dal Procuratore generale della cassazione, ciò che rappresenta, a suo giudizio, una lesione del diritto di difesa. Osserva che il punto centrale della questione è rappresentato dalla casualità o meno della captazione delle conversazioni del 9 maggio 2019 e quindi dall'applicazione al caso in esame dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, che prevede la preventiva domanda di autorizzazione all'utilizzo alla Camera di appartenenza del parlamentare anche per le intercettazioni indirette, oppure dell'articolo 6 della medesima legge, che prevede la domanda successiva per le intercettazioni casuali. A tal fine è indispensabile stabilire il momento nel quale egli è stato identificato dagli investigatori, perché a partire da tale momento doveva cessare l'ascolto delle intercettazioni e captazioni delle sue conversazioni in ossequio all'articolo 68 della Costituzione. Precisa che ciò è indispensabile non solo a tutela sua ma di un principio costituzionale di equilibrio tra i poteri legislativo e giudiziario. Fa presente di essere stato citato 341 volte nelle varie richieste di proroga delle intercettazioni telefoniche e captazioni informatiche nei confronti del dott. Palamara, delle quali 107 in una sola richiesta antecedente il 9 maggio 2019, e che tali richieste hanno inizio dal febbraio del 2019. Con certezza, come risulta anche dalla dichiarazione di un maresciallo della Guardia di finanza ascoltato come testimone nel procedimento disciplinare a carico degli ex consiglieri del CSM che parteciparono all'incontro del 9 maggio 2019, la sua identificazione avviene almeno a partire dal 12 marzo 2019: è un teste dell'accusa, il maresciallo Del Prete, ad averlo riferito alla Sezione disciplinare. Sottolinea che negli atti del procedimento disciplinare a carico degli ex consiglieri si parla molto spesso di lui, con ben 109 domande rivolte ai testimoni di accusa che lo riguardavano e che hanno avuto come risposta dei «non ricordo». Sempre per sottolineare come fosse stato chiaramente identificato, fa notare anche che in una informativa della Guardia di finanza si fa riferimento al fatto che lui in una circostanza, il 27 marzo 2019, aveva detto che non avrebbe potuto partecipare a una cena perché si sarebbe dovuto recare a casa per il compleanno del figlio; gli investigatori si erano addirittura preoccupati di verificare la veridicità di tale circostanza, facendo accertamenti anagrafici sui dati di suo figlio. A riprova della sua precoce identificazione vi è pure un appostamento da parte degli investigatori, con successiva nota informativa al PM, nella quale si dà conto della sua partecipazione, il 10 aprile 2019, a una cena alla quale presenziava anche l'ex Vicepresidente del CSM. Evidenzia che egli era talmente noto agli investigatori della Guardia di finanza che essi ne riconobbero la voce quando rispose a una telefonata pervenuta al telefono del dott. Palamara. Rileva come nelle richieste di proroga delle intercettazioni telefoniche nei confronti del dott. Palamara del 2 aprile 2019, del 18 aprile 2019 e del 15 maggio 2019 (basata su conversazioni intercettate ad aprile) si parla di stretta frequentazione tra lui e il dott. Palamara e trova assurdo che il Procuratore della Repubblica di Perugia prima parli di stretta frequentazione e poi sostenga la casualità della captazione del 9 maggio 2019; sottolinea che se si aderisse a tale impostazione si arriverebbe a una abrogazione di fatto, in un procedimento disciplinare, dell'articolo 68 della Costituzione, ciò che costituirebbe un inaccettabile precedente. Ritiene pertanto dimostrato che non si possa sostenere che Pag. 14egli il 9 maggio 2019 non fosse stato identificato dagli investigatori. Sottolinea come agli atti risultano cinque conversazioni, costituite da tre intercettazioni telefoniche e due captazioni mediante trojan, rivelanti attività chiaramente preparatorie dell'incontro del 9 maggio 2019; tali attività preparatorie avrebbero dovuto portare a disattivare il trojan alla presenza di parlamentari, cosa che è tecnicamente semplice da fare, come spiegato anche da sue consulenze di parte, e che risulta essere stata fatta in altre occasioni. Sulle captazioni, fa notare che vi è la prova documentale che per complessivi 14 minuti e 35 secondi il trojan non ha registrato le conversazioni dell'incontro all'Hotel Champagne e che, cosa da nessuno contestata, la captazione del 7 maggio 2019 alle ore 23:19 del colloquio tra il dott. Palamara e l'ex consigliere del CSM Spina è stata ascoltata l'8 maggio 2019 alle ore 18:42 dalla polizia giudiziaria. In tale colloquio, Spina e Palamara parlano della presenza di «Cosimo» alla riunione del 9 maggio. Fa notare, a margine, che si potrebbe porre anche il tema della tutela del domicilio del parlamentare, poiché – al tempo dell'incontro – l'albergo in cui esso si svolse era il suo domicilio romano. Rileva la stranezza dell'ascolto parziale, da parte della Guardia di finanza, del colloquio tra Spina e Palamara, classificato dagli investigatori stessi come «molto importante»: ne è stato ascoltato un frammento e poi il resto è stato ascoltato solo il 13 maggio 2019. Sottolinea l'irrazionalità del criterio dell'ascolto postumo, contenuto negli atti di indagine, perché se si accettasse tale criterio qualsiasi parlamentare potrebbe essere intercettato in violazione dell'articolo 68 della Costituzione e poi la natura indiretta o casuale dell'intercettazione, con applicazione dell'art. 4 o dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003, sarebbe stabilita sulla base del momento di ascolto dell'intercettazione. Nel caso in esame è stato ascoltato solo un frammento della captazione, comunque sufficiente a individuare la riunione progettata per la notte tra l'8 e il 9 maggio 2019, e non gli altri; sottolinea che, tra il giorno della captazione e quello dell'ascolto di tutti i progressivi delle captazioni preparatorie dell'incontro e di quelli dell'incontro stesso, si interpone inoltre la nota del PM di Perugia che dà istruzioni al GICO di non effettuare registrazioni quando vi è consapevolezza della presenza di un parlamentare. Richiama le sentenze della Corte costituzionale sulla tutela delle comunicazioni dei parlamentari, estesa anche ai tabulati, e le sentenze del 2016 e del 2017 della Corte di cassazione che ipotizzano, in caso di dolo, il reato di abuso d'ufficio per l'utilizzo delle intercettazioni in violazione della legge n. 140 del 2003. Osserva che le captazioni non solo non dovevano essere effettuate, come da nota del PM del giorno dopo quella del 9 maggio 2019, ma, se effettuate, non potevano essere ascoltate. Sottolinea un altro aspetto particolarmente importante, che non riguarda solo il suo caso, del quale si sta occupando anche il COPASIR: l'effettuazione di captazioni in violazione dell'art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, che prevede l'obbligo per l'Autorità giudiziaria di definire dove si trovi il server utilizzato. Nel caso delle indagini nei confronti del dott. Palamara, il server, a norma di legge, avrebbe dovuto essere situato nei locali della Procura di Perugia, che però aveva delegato il GICO di Roma, autorizzando l'uso in deroga di server presso la Procura di Roma. Si tratta in ogni caso di server custoditi nei locali all'interno delle procure, a garanzia della genuinità e non manipolazione delle captazioni, delle quali, nel caso in esame, mancano 14 minuti e 35 secondi del 9 maggio 2019, senza che si sappia perché il trojan a volte abbia registrato e altre no. Per questo motivo, la società privata che esegue le captazioni non può essere delegata alla gestione del server. Fa notare che consulenze di parte hanno dimostrato che il server utilizzato per le captazioni non era collocato a Roma, come da autorizzazione del PM di Perugia, ma a Napoli. Il flusso di conversazioni andava quindi, in violazione dell'art. 268 c.p.p., presso il server di Napoli, cosa della quale il Procuratore della Repubblica di quella città non era a conoscenza e che non aveva autorizzato. Sottolinea che il punto da chiarire è se il server Pag. 15fosse collocato nei locali della Procura della Repubblica di Napoli o presso la sede della ditta incaricata del servizio. Secondo una perizia, il server, inizialmente collocato presso la ditta, sarebbe stato poi spostato nei locali della Procura, come confermato anche dall'operatore telefonico, all'insaputa della Procura della Repubblica. Per di più, risulterebbe che presso il server di Napoli sarebbero confluite anche le captazioni effettuate nell'ambito di altri procedimenti penali completamente diversi, pendenti presso altre sedi giudiziarie. Riferisce di avere presentato a tale riguardo una denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli e che sono in corso due procedimenti penali, uno a Napoli e uno a Firenze, scaturiti da tale denuncia; pertanto le captazioni effettuate il 9 maggio 2019 potrebbero costituire addirittura corpo di reato. Sottolinea che le Sezioni unite della Corte di cassazione, pronunciandosi sulla sentenza della Sezione disciplinare che ha disposto la destituzione dalla magistratura del dott. Palamara, hanno affermato che il motivo di ricorso relativo alle intercettazioni è di merito e non di legittimità e che, qualora fosse dimostrata l'effettuazione delle intercettazioni in modo abusivo, ciò consentirebbe di presentare istanza di revisione della sentenza. Risulterebbe infine, in base a una perizia tecnica d'ufficio, che nel citato server sarebbero tuttora presenti brani di conversazioni captate mediante il trojan inoculato nel cellulare del dott. Palamara.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, in merito all'utilizzabilità o meno delle captazioni, chiede di precisare ulteriormente quali siano state le conversazioni il cui ascolto avrebbe consentito di prevedere la presenza di uno o più parlamentari all'incontro del 9 maggio 2019.

  Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente che si tratta di cinque conversazioni, per una delle quali, risalente al 7 maggio alle ore 23:19, si ha l'assoluta certezza che sia stata ascoltata dalla polizia giudiziaria prima della riunione del 9 maggio. Tali conversazioni erano inequivocabilmente dedicate alla programmazione dell'incontro del 9 maggio, a cui risultava sicura la sua partecipazione, probabilmente insieme anche all'on. Lotti.

  Carlo SARRO (FI) chiede chiarimenti in merito alle risultanze documentali da cui desumere che l'on. Ferri fosse ricompreso nel perimetro delle indagini del procedimento di Perugia a carico del dott. Palamara, pur non essendo mai stato iscritto nel registro degli indagati e non avendo, quindi, mai ricevuto un avviso di garanzia.

  Cosimo Maria FERRI (IV) nel rinviare alle argomentazioni svolte con dovizia di particolari nella memoria depositata agli atti, nonché a quanto già rilevato dal relatore on. Pittalis, osserva – a titolo esemplificativo – che gli approfondimenti compiuti sui dati anagrafici del figlio per verificare i propri spostamenti nella data del 27 marzo 2019 rappresentano, di per sé stessi, il compimento di atti di indagine nei suoi confronti. Allo stesso modo, sono atti di indagine i pedinamenti in occasione di incontri conviviali; la fotosegnalazione del 10 aprile 2019; il riconoscimento della sua voce su altra utenza telefonica. Come dato statistico, osserva altresì che le centinaia di citazioni del suo nome, superiori a quelle dello stesso Palamara, nelle informative di polizia giudiziaria e nelle richieste di intercettazione del PM, dimostrano che egli sia stato ampiamente ricompreso nel perimetro delle indagini, sebbene, una volta concluse, non siano mai emersi elementi di reità a suo carico.

  Manuela GAGLIARDI (CI) nell'esprimere preoccupazione sulle modalità con cui sono state condotte investigazioni che hanno coinvolto un parlamentare non formalmente indagato, chiede chiarimenti, ai fini della valutazione sulla casualità della captazione del 9 maggio 2019, su quale fosse a quella data il domicilio dell'on. Ferri.

  Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente di non essere residente a Roma e che le captazioni non sono state effettuate a tarda ora, non durante un incontro conviviale, Pag. 16bensì presso l'hotel che era di fatto il suo domicilio quando egli si trovava a Roma.

  Catello VITIELLO (IV) chiede chiarimenti sulle modalità di programmazione delle captazioni informatiche e sulla conservazione dei relativi dati informatici.

  Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente che, dagli atti e dalle perizie da lui depositati, risulta che la Guardia di finanza era perfettamente in grado di riprogrammare il trojan, interrompendo persino le registrazioni in atto, e che interventi siffatti sono stati effettuati molte volte (anche l'8 maggio), ad esempio inserendo l'orario finale della registrazione che poteva essere anche immediato e contestuale all'operazione di inserimento del medesimo.
  Ricorda che, come risulta agli atti delle indagini svolte dalla Procura di Roma in esito a una sua denuncia presentata sin dal 3 ottobre 2019, la captazione del 7 maggio 2019 della conversazione tra Palamara e Lepre è stata «smarcata» e ascoltata l'8 maggio, alle ore 18.42, quindi oltre cinque ore prima della riunione notturna del 9 maggio; vi era quindi tutto il tempo di riprogrammare il trojan per evitare di intercettare la conversazione del parlamentare, ma ciò non è stato fatto. Al riguardo, il suo consulente tecnico, dott. Milana, ha eseguito l'analisi della programmazione del captatore informatico da parte della Guardia di finanza, dei log di ascolto e dei «brogliacci» delle intercettazioni sul telefono in uso al dott. Palamara e nella sua relazione tecnica del 23 febbraio 2021 ha rilevato significative anomalie nella documentazione relativa alla programmazione del trojan e nella sua gestione, che registrava un'intensa attività di riprogrammazione, documentata in atti proprio in quei giorni.

  Eugenio SAITTA (M5S) chiede chiarimenti sui collegamenti tra i fatti alla base del procedimento disciplinare nei confronti dell'on. Ferri e quelli alla base sia dei procedimenti penali nei confronti di terze persone sia dei procedimenti disciplinari nei confronti degli altri magistrati partecipanti all'incontro del 9 maggio.

  Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente che tutti i procedimenti disciplinari nei confronti degli altri magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura che parteciparono alla riunione del 9 maggio 2019, unitamente al dott. Palamara, sono basati sulla captazione delle conversazioni del 9 maggio 2019, che sono anche la motivazione della destituzione dalla magistratura di quest'ultimo. Osserva che potrebbe essere ravvisabile un fumus persecutionis nei suoi confronti già nella circostanza per cui del collegio che ha respinto la sua istanza sulla non utilizzabilità delle captazioni facesse parte un componente precedentemente ricusato. Osserva inoltre che tutti i procedimenti disciplinari vertono sul medesimo fatto, e cioè l'incontro del 9 maggio 2019, di modo che, per escludere giudizi precostituiti, occorre evitare che componenti di un collegio disciplinare possano fare parte anche di altri collegi chiamati a giudicare sui medesimi fatti, sebbene nei confronti di altri partecipanti allo stesso incontro.

  Ingrid BISA (LEGA) osserva che le vicende oggetto della presente audizione appaiono preoccupanti, anche sotto il profilo della violazione della privacy di un deputato non indagato. Chiede chiarimenti sull'atto dal quale risulterebbe che l'on. Ferri fosse già stato identificato dagli investigatori sin dal 12 marzo 2019.

  Cosimo Maria FERRI (IV) ribadisce che il suo nome compare negli atti di indagine sin dal febbraio del 2019 e precisa che l'atto dal quale emerge in modo certo che egli fosse stato identificato dalla Guardia di finanza già a partire dal 12 marzo 2019 è la deposizione di un maresciallo della Guardia di finanza, teste nel procedimento disciplinare a carico degli ex consiglieri del CSM che parteciparono all'incontro del 9 maggio 2019. Precisa che anche tale atto è pubblico, all'interno di un procedimento disciplinare le cui udienze sono trasmesse anche su Radio Radicale, e che esso può Pag. 17anche essere richiesto al Consiglio superiore della magistratura.

  Carla GIULIANO (M5S) chiede di sapere se l'on. Ferri sia a conoscenza del fatto che altri partecipanti all'incontro del 9 maggio 2019, oltre al dott. Palamara, siano stati coinvolti nei procedimenti penali dai quali provengono gli atti di indagine alla base del suo procedimento disciplinare. Chiede inoltre di sapere se le captazioni delle conversazioni condotte nel procedimento penale di Perugia nei confronti di Palamara sono l'unica fonte di prova anche nei confronti degli altri magistrati sottoposti a procedimento disciplinare per i medesimi fatti.

  Cosimo Maria FERRI (IV) precisa di non avere a disposizione gli atti dei procedimenti penali, che non ha modo di acquisire perché non indagato, se non quelli confluiti nel procedimento disciplinare nei suoi confronti. Riferisce di essere a conoscenza solo del procedimento penale a carico del dott. Palamara e di un procedimento penale a carico del dott. Lepre, già concluso, e non gli risulta che vi siano altri procedimenti penali. Ribadisce che tutte le incolpazioni a carico dei magistrati partecipanti all'incontro del 9 maggio 2019 sono sovrapponibili perché si basano solo sulla captazione delle conversazioni di quell'incontro; a riprova di ciò sta il fatto che i difensori di tutti gli incolpati, pur non essendo i loro assistiti parlamentari, hanno sottolineato l'illegittimità della predetta captazione.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  (Il deputato Cosimo Maria Ferri si allontana dall'aula).

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, all'esito della audizione dell'on. Ferri e alla luce della documentazione esaminata, ritiene, sulla base di quanto illustrato in qualità di relatore nelle precedenti sedute, che sussistano già le condizioni per formulare la propria proposta alla Giunta con riferimento alla domanda in titolo. Propone pertanto che la Giunta neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle captazioni informatiche delle conversazioni dell'on. Ferri richiesta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.